Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 2
La riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7/4/2000 n. 82, convertito in legge 5/6/2000 n. 144, non è causa di abnormità ne' di nullità.
Il mancato deposito insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen., di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, comportando soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 21376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21376 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MA - Presidente - del 09/03/2004
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI ANni - Consigliere - N. 344
3. Dott. VANCHERI NG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 038386/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND RE N. IL 10/01/1953;
2) BI RE N. IL 28/02/1955;
3) TR NI N. IL 28/10/1934;
4) BI RE N. IL 05/01/1956;
5) TR NI MO N. IL 05/04/1937;
6) IA OV N. IL 29/09/1948;
7) RÈ NI N. IL 21/07/1945;
8) ZO SO N. IL 16/05/1954;
9) BILILLO US N. IL 10/11/1949;
avverso SENTENZA del 11/12/2002 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Viglietta Gianfranco, il quale ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi del IN AT e del ND AT c. 1955, ed il rigetto dei ricorsi degli altri imputati;
Udito, per le parti civili, l'avv. Massimo Motisi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori:
avv.ti Filippo Giacalone per ND AT cl. 1956; FR GA per RO NO MO;
NA RI per GI NO;
NE TT AL per ZZ NO;
CO IL e IU DD per NDlillo IU, i quali hanno concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della scomparsa dei fratelli SA IU e SA AT, imprenditori edili di CE (Palermo), denunciata dai loro prossimi congiunti in data 20.6.1991 come avvenuta il giorno precedente, si era dato l'avvio a delle investigazioni di polizia, che però non avevano condotto ad alcun risultato, anche se si era sospettato che i predetti fossero rimasti vittime della cosiddetta "lupara banca".
Le indagini venivano riaperte nel settembre del 1996, allorché gli esponenti mafiosi di "cosa nostra" RA CO, reggente della "famiglia" di RT LO, e AN AN BA, appartenente alla "famiglia" di S. RE, avevano iniziato a collaborare con la giustizia, rivelando, fra l'altro, che gli stessi avevano partecipato all'assassinio dei predetti imprenditori, avvenuto, a loro dire, tra la primavera e l'estate del 1991, mediante strangolamento e successivo dissolvimento dei loro corpi con acido, in un villino sito in territorio di Capaci, e chiamando in correità altri soggetti, nominativamente indicati, fra i quali gli odierni ricorrenti ND RE, BI RE classe 1955, TR NI, BI RE cl. 1956, TR NI MO, IA OV, UF NI, ZO SO e BILILLO US. I sunnominati, tranne il ZZ, con sentenza del 7.4.2001 della Corte di Assise di Palermo - che riteneva i chiamanti intrinsecamente attendibili e le loro rivelazioni riscontrate reciprocamente e ab estrinseco - venivano dichiarati colpevoli dei reati, loro contestati, legati dalla continuazione, di omicidio premeditato in concorso e di distruzione di cadavere, aggravato ex art. 7 D.L. n. 152/91, e condannati alla pena ELergastolo con isolamento diurno per anni 3, ad eccezione dei due RO, del GL e del NDlillo, che, previo riconoscimento della diminuente del rito abbreviato, venivano condannati alla pena ELergastolo, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, mentre il ZZ veniva assolto per non avere commesso il fatto.
Appare utile precisare:
che, mentre il solo NDlillo, il quale era stato prosciolto dal GUP, era stato rinviato a giudizio mediante decreto 29.6.1999 della Corte di Appello di Palermo, gli altri erano stati rinviati a giudizio con decreto del GUP in data 27.4.1998;
che, all'udienza del 18.10.2000 la predetta Corte, su richiesta degli interessati, aveva disposto la definizione immediata del processo a norma ELart.
4-ter della legge n. 144 del 2000, nei riguardi di tutti gli imputati ad eccezione del latitante GI, nei cui confronti era stata ordinata la separazione del giudizio;
che, in data 26.2.2001, avendo il IN e i due ND revocato la richiesta di ammissione al rito abbreviato, era stata ordinata la separazione della loro posizione, disponendo che nei loro confronti si procedesse con il rito ordinario, con conseguente riunione del loro processo a quello contro il GI;
che, con ordinanza del 20.3.2001 - dopo l'acquisizione agli atti del fascicolo del P.M. e l'audizione di alcuni testi e di un imputato di reato connesso nel processo condotto con il rito abbreviato (ritenuto non decidibile allo stato degli atti), e l'audizione nel processo ordinario di alcuni testi e di un imputato - la medesima Corte aveva disposto la riunione dei due processi (quello ordinario a carico del GI, del IN e dei due ND) e quello condotto con il rito speciale a carico degli altri, dopo di che, aveva avuto corso la discussione;
che nel corso delle varie udienze erano state respinte diverse eccezioni procedurali avanzate dai difensori degli imputati, fra cui, in particolare, quella concernente la dedotta irritualità della riunione come sopra disposta, e la conseguente incompatibilità della medesima Corte a decidere, simultaneamente e con un'unica sentenza, i due processi prima trattati separatamente e poi riuniti. A seguito di impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Palermo, oltre che da parte degli imputati condannati, la Corte di Assise di Appello, con sentenza EL11.12.2002, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava, per quel che qui interessa, il ZZ NO colpevole dei reati ascrittigli, unificati per continuazione, condannandolo, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena ELergastolo e alle pene accessorie;
concedeva al GI - il quale nel corso della discussione aveva deciso di collaborare con la giustizia ed aveva confessato la sua responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli, chiamando in correità i coimputati - l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 152/91, riducendo la pena a lui inflitta in primo grado ad anni 15 di reclusione, e confermava la prima decisione nel resto.
Osservava la Corte territoriale:
a) in ordine alle molteplici questioni di carattere processuale proposte dagli appellanti, delle quali si riferirà partitamene in prosieguo in concomitanza con la prospettazione dei motivi di ricorso:
che l'operato della Corte di primo grado non appariva lesivo di alcuna norma di rito;
che, in particolare, nessuna nullità poteva derivare dal fatto che, in seguito alla riunione dei processi inizialmente separati - disposta per salvaguardare esigenze di speditezza della trattazione, per soddisfare la necessità di concludere il processo in tempi ragionevoli nei riguardi di tutti gli imputati, e per evitare l'insorgenza di situazioni di incompatibilità, con conseguente necessità di ricominciare ex novo l'iter processuale - si era ritenuto opportuno procedere in pubblico dibattimento anche nei confronti degli imputati che avevano mantenuto ferma la scelta ELimmediata definizione del processo, posto che, anche per gli stessi, il rito ordinario consentiva l'esercizio pieno del diritto di difesa, e che anche l'acquisizione del fascicolo del P.M. non appariva incompatibile con il rito ordinario, dal momento che al dibattimento possono essere acquisiti, sull'accordo delle parti, atti di tale fascicolo e, quindi, in ipotesi, di tutti gli atti;
che, comunque, la legge n. 144/2000, nel prevedere la possibilità di immediata definizione del processo anche per reati puniti con la pena ELergastolo, non ha imposto nessun obbligo di separazione della posizione dei soggetti richiedenti il rito speciale. b) in ordine alla responsabilità degli imputati:
che il quadro probatorio ravvisato in primo grado si era ulteriormente rafforzato grazie alla ulteriore chiamata in correità effettuata in appello anche dal GI;
che l'attendibilità intrinseca dei chiamanti doveva ritenersi particolarmente elevata, avendo gli stessi descritto eventi caduti sotto la loro diretta percezione;
che le denunziate discrasie e contraddizioni tra le varie propalazioni riguardavano aspetti non decisivi della vicenda ed erano spiegabili in parte con il notevole lasso di tempo che era decorso dai fatti e in parte con la diversa prospettiva dalla quale i fatti erano stati vissuti dai chiamanti;
che le propalazioni dei tre collaboranti avevano trovato riscontro anche in altre circostanze esterne.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando rispettivamente:
IN AT;
1) Violazione ELart. 192 c.p.p., sul rilievo che i giudici di merito avrebbero fatto scorretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di valutatone della prova, essendo la condanna fondata esclusivamente sulle propalazioni accusatorie dei collaboranti, estremamente generiche e privi di riscontri individualizzanti, e non apparendo tali dichiarazioni idonee a supportare vicendevolmente ab extrinseco l'attendibilità delle chiamate. Inoltre farebbe difetto la motivazione circa la sicura inesistenza della cosiddetta "circolarità" della prova, e non si sarebbe tenuto conto degli elementi di segno contrario emergenti dal controesame svolto dalla difesa;
2) Illogicità della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità e travisamento dei fatti.
ND AT cl. 1955;
Violazione di legge e illogicità della motivazione per essere stato acriticamente recepito il contenuto delle dichiarazioni accusatorie, sopravvalutandole oltre misura, nonostante le loro evidenti contraddizioni su aspetti decisivi della vicenda. In particolare, la motivazione sarebbe carente sulla circostanza, rilevata dalla difesa del ricorrente, che la data della soppressione degli SA coincideva con quella del compleanno del figlio ELRA, il quale, tuttavia, non era stato in grado di precisare la data ELomicidio.
Inoltre non avrebbero trovato adeguata spiegazione gli evidenti contrasti:
a) sui tempi di attesa ELarrivo sul posto scelto per l'esecuzione del delitto delle vittime designate, indicati dall'RA in 10 - 15 giorni e dal AN in due o tre giorni;
b) sulla indicazione del soggetto che avrebbe dovuto dare il segnale ELarrivo della macchina con a bordo le persone da uccidere;
c) sull'autovettura utilizzata, sull'ora di arrivo degli SA, sul possesso di armi da parte delle persone che dovevano materialmente eseguire il delitto, sulle persone che si erano curate di provvedere al dissolvimento dei cadaveri ecc..
RO NO;
1) Violazione del principio della immutabilità del giudice di cui al secondo comma ELart. 525 c.p.p. - La Corte di primo grado, in ciò sostenuta dalla Corte di appello, dopo che la composizione del Collegio giudicante era cambiato, non solo aveva pretermesso la sequenza procedimentale imposta dalla legge, omettendo di chiedere al P.M. di fare una nuova relazione e di dichiarare formalmente la riapertura del dibattimento, ma aveva superato il problema del mancato rinnovo EListruzione dibattimentale mediante una illegittima estensione analogica ELart. 190-bis c.p.p., nonostante si tratti di norma eccezionale, all'ipotesi delle dichiarazioni rilasciate dai testi o dagli imputati di reato connesso nell'ambito dello stesso procedimento anche se dinnanzi ad un collegio diverso, senza considerare che, in ogni caso, la norma suddetta, nella versione all'epoca vigente, non prevedeva la possibilità di omettere l'audizione di persone sentite in sede dibattimentale, e la disposizione che l'aveva modificata (l'art. 3 della legge 1.3.2001 n. 63) era entrata in vigore il 7.4.2001, mentre la Corte era già
entrata in camera di consiglio il 6.4.2001;
2) Violazione ELart. 34 c.p.p., sotto il profilo che la decisione della Corte di primo grado di disporre la riunione del processo a carico degli imputati che avevano scelto il rito abbreviato con quello a carico degli imputati che avevano optato per il rito ordinario era lesiva dei diritti della difesa e non conforme al dettato normativo. In particolare, si sarebbe creata una situazione di incompatibilità del giudice, determinata dal compimento di atti nell'ambito del processo ordinario, che non sarebbero stati compiuti qualora si fosse proceduto, come era stato chiesto, con il rito abbreviato;
3) Violazione ELarlt. 192 c.p.p., sul rilievo che, pur dopo l'apparente richiamo ai principi fissati in materia di valutazione della prova, la Corte di secondo grado non ne aveva nei fatti tenuto conto, avendo assunto a dignità di prova dichiarazioni incongruenti e tra loro contrastanti su aspetti non marginali, pervenendo ad una pronuncia di condanna senza alcun contributo chiarificatore sul permanere dei contrasti tra le chiamate e nonostante l'assenza di riscontri esterne ad esse;
4) Carenza motivazionale in ordine all'affermata sussistenza della premeditazione e ELaggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, illogicamente ravvisata nei confronti di persona già condannata per associazione mafiosa;
5) Illogicità motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
6) Violazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio, essendosi inflitta la pena ELergastolo in luogo di quella di 30 anni di reclusione, sulla base di una legge di interpretazione autentica avente natura sostanziale e di contenuto peggiorativo e, quindi, in violazione del principio di cui all'art. 2, comma 3, C.P.. ND AT cl. 1956;
1) Violazione ELart. 34 c.p.p., sotto il profilo della sopravvenuta incompatibilità della Corte di primo grado, determinatasi a seguito della simultanea trattazione, da parte dello stesso giudice, di un processo con rito abbreviato a carico di alcuni imputati e di un processo ordinario a carico di altri, con conseguente acquisita preventiva conoscenza di atti contenuti nel fascicolo del P.M., che avrebbero dovuto rimanere invece ignorati. Si è eccepita in proposito l'illegittimità costituzionale in parte qua del predetto art. 34, subordinatamente al mancato accoglimento del motivo di gravame;
2) Violazione di legge, sul rilievo che la Corte territoriale aveva ritenuto di poter superare l'eccepita violazione del principio della immutabilità del giudice, dopo il mutamento dei componenti del Collegio giudicante, mediante l'illegittimo richiamo del novellato art. 190-bis c.p.p., riguardante dichiarazioni rese in procedimento diverso, ma non estensibile alle dichiarazioni rese nel corso dello stesso processo avanti ad un collegio diverso, pena l'inammissibile aggiramento del principio suddetto;
3) Carenza motivazionale in ordine alla responsabilità di esso ricorrente, affermata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori RA e AN;
4) Violazione ELart. 192 c.p.p., sul rilievo che i giudici di merito avevano affermato la colpevolezza del ricorrente in base ad una specie di automatismo probatorio, senza procedere ad una approfondita analisi delle singole dichiarazioni accusatone;
5) Violazione di legge in ordine al diniego ELattenuante della minima partecipazione al fatto.
RO NO MO;
1) Nullità della sentenza impugnata sul rilievo che i vari provvedimenti di separazione e di successiva riunione dei processi avanti la stessa Corte giudicante, oltre a comportare la violazione del principio della imparzialità del giudice, avevano determinato implicitamente anche una violazione delle regole sulla competenza funzionale, sotto il profilo che i provvedimenti di cui sopra avevano determinato un'autoattribuzione iussu iudicis dei vari tronconi del processo sempre alla medesima Corte, con pretermissione del principio del giudice naturale precostituito per legge, individuato al di fuori delle regole distributive stabilite dall'ordinamento giudiziario, e dandosi in tal modo vita ad una sorta di incompatibilità, determinante un vizio essenziale ELatto compiuto;
2) Violazione di legge e conseguente nullità della sentenza impugnata in dipendenza della eterodossa ordinanza del 20.3.2001 della Corte di primo grado, che aveva irritualmente disposto la riunione e la conseguente definizione in unitario contesto, ad opera degli stessi giudici e con un'unica sentenza, di processi ontologicamente e strutturalmente diversi, ovverosia di un processo con rito abbreviato e di un processo ordinario, con inevitabile conoscenza e utilizzazione di materiale probatorio avente provenienza diversa e regime valutativo differenziato. In tal modo, facendo scorretta applicazione ELart.
4-ter della legge n. 144/2000, la Corte di assise aveva dato origine ad una inammissibile ed abnorme commistione di modelli procedimentali diversificati e all'apprezzamento congiunto ed indistinto di reperti probatori acquisitoli ed utilizzabili in forme e modalità diverse, laddove si imponeva il mantenimento della separazione inizialmente disposta dei processi, da celebrare e definire con riti diversi;
3) Erronea applicazione ELart. 192 co. 3 c.p.p., sotto il profilo che la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti RA e AN era stata affermata con propensione giustificazionista dei contrasti, atteso che le dichiarazioni del AN in ordine alla presenza del ricorrente fra gli esecutori del delitto non erano autonome e spontanee, ma erano state praticamente indotte dalle affermazioni ELRA. Inoltre, le divergenze sul ruolo da lui svolto erano state spiegate con considerazioni superficiali, che non avevano tenuto conto della genesi e della cronologia della duplice chiamata, oltre che della non convergenza originaria e della incostanza del racconto del AN;
4) Carenza motivazionale sull'attendibilità intrinseca ELRA, affermata in maniera semplicistica e senza il necessario approfondimento;
5) Inutilizzabilità delle dichiarazioni del AN, in quanto indotte a mò di suggerimento dalle domande rivoltegli dal P.M. nella fase delle indagini preliminari;
6) Erronea applicazione della legge in tema di trattamento sanzionatorio, sul rilievo che era stata illegittimamente inflitta la pena ELergastolo in applicazione di una sopravvenuta legge di interpretazione autentica avente portata sostanziale e sfavorevole all'imputato;
7) Inapplicabilità ELaggravante ELart. 7 della legge 203/91 ad un reato punito con la pena ELergastolo;
8) Carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. GL ANni;
1) Nullità della sentenza impugnata per incompatibilità dei giudici che l'avevano emessa, causata dalla contemporanea trattazione e decisione di processi con riti differenziati, ed essendo stato attinto materiale probatorio sia dal fascicolo del P.M., non esaminabile nel rito ordinario, che dall'istruzione dibattimentale, non esperibile nel processo abbreviato;
2) Erronea applicazione ELart. 192, comma 3, c.p.p., sul rilievo che la cosiddetta "convergenza del molteplice" era stata affermata malgrado l'esistenza di numerose ed evidenti contraddizioni nelle dichiarazioni dei chiamanti su aspetti non secondari, come i tempi di attesa ELarrivo delle vittime designate, l'indicazione delle persone incaricate di presegnalarne l'arrivo, l'ora di tale arrivo, il ruolo svolto dal ricorrente GL, il tipo di auto utilizzata, il possesso o meno di armi da parte degli incaricati della esecuzione del delitto, l'uso del fuoco per incrementare l'azione distruttiva ELacido (affermato dall'RA ed escluso dal AN), tutte incongruenze spiegate con considerazioni di tipo congetturale, legate a massime di esperienza di dubbia validità. Inoltre non si sarebbe tenuto conto di aspetti favorevoli all'imputato, come la diversa versione fornita sulla morte degli SA da altro collaborante (di EO MA AN), la relazione di servizio ELappuntato dei CC. Ferro e le dichiarazioni del teste La SA, i quali avevano affermato di avere visto gli SA rispettivamente verso le ore 18 e intorno alle ore 21,15 del 19.6.1991.
GI NO;
Violazione di legge e illogicità motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sotto il profilo che le considerazioni svolte dalla Corte territoriale sarebbero astratte e non specificamente attinenti al caso concreto e alla personalità ELimputato. Inoltre le valutazioni prospettate sarebbero contraddittorie perché la sua confessione è stata considerata tardiva, pur essendo stata riconosciuta l'avvenuta revisione critica del passato ad opera di esso ricorrente.
ZZ NO;
1) violazione ELart. 192 c.p.p., essendo stata la sua colpevolezza affermata in base a dichiarazioni generiche, contraddittorie e non riscontrate ab extrinseco ELRA e del GI, in base ad un superficiale giudizio di attendibilità, che ha finito per tradire i principi astrattamente affermati in via di premessa dalla stessa Corte di merito. Inoltre non si sarebbe tenuto conto
ELaffermazione del collaboratore AN, il quale ha asserito di non avere visto il ZZ fra gli esecutori del duplice omicidio e di altre risultanze favorevoli ad esso imputato. Si era infine trascurato di approfondire l'esame sull'attendibilità intrinseca del GI, il quale, come imputato, aveva avuto accesso a tutti gli atti di causa ed aveva piena conoscenza delle rivelazioni fatte dagli altri collaboranti;
2) Nullità ELordinanza 20.3.2001 della Corte di primo grado, con la quale era stata disposta la riunione del processo condotto con rito abbreviato con quello ordinario, e conseguente nullità della sentenza impugnata;
3) Mancata assunzione di prova decisiva, per avere la Corte di 2^ grado respinto la richiesta di acquisizione di un certificato di detenzione del ZZ, da cui emergeva che egli non avrebbe potuto partecipare ad un certo incontro, affermato dal GI come avvenuto nel 1996, tra lui, il medesimo GI ed il NDlillo, essendo egli all'epoca ristretto in carcere;
4) Violazione di legge relativamente al diniego delle attenuanti generiche.
NDlillo IU;
1) nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità e indeterminatezza ELaddebito in relazione alla erronea indicazione del luogo del commesso reato, illegittimamente rettificata dal P.M. all'udienza del 25.11.1999 e, comunque, per non essere stato l'imputato chiamato a rendere l'interrogatorio ex art. 416 c.p.p. sul fatto come sopra diversamente contestato;
2) violazione ELart. 519 c.p.p., non essendo stato dato avviso all'imputato, dopo la rettifica di cui sopra, della concedibilità di un termine a difesa;
3) nullità delle ordinanze 3.12.1999 e 13.12.1999, con cui era stata disposta la riunione del processo contro esso NDlillo a quello
contro
IN ed altri, già in avanzata fase di istruzione dibattimentale da oltre un anno, per violazione ELart. 17 c.p.p., essendo stata la riunione ordinata per ragioni diverse da quelle previste da detta norma. Inoltre erano stati violati i diritti della difesa, in quanto erano stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese nelle precedenti udienze tenute nell'altro processo, poi riunito, alle quali il NDlillo non aveva partecipato;
4) Violazione ELart. 416 c.p.p., sul rilievo che il P.M., contestualmente alla formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, non aveva depositato la trascrizione di alcuni interrogatori resi dal AN e dall'RA, e conseguente nullità di tale richiesta e degli atti consequenziali, apparendo nella specie tale omissione totalmente ingiustificata;
5) Nullità ELordinanza 20.3.2001, che aveva illegittimamente disposto, dando vita in tal modo ad un monstrum giuridico, la riunione del processo GI + 3 (iniziato e proseguito con il rito ordinario) al processo RO ed altri (per il quale gli imputati avevano chiesto la definizione immediata ex art.
4-bis D.L. n. 82/2000, convertito con la legge n. 144/2000), e conseguente nullità
degli atti successivi. Tale riunione era stata ordinata e giustificata sull'assunto che la diversità del rito rileverebbe soltanto nella fase ELacquisizione della prova e non anche in quella della discussione, senza considerare che, in tal modo, si erano determinati effetti inammissibili anche sul piano della terzietà e della imparzialità del giudice, ed era stata artificiosamente aggirata un'evidente situazione di incompatibilità, che si sarebbe verificata se i processi fossero stati condotti e decisi, rimanendo separati, dalla medesima Corte in identica composizione. In ogni caso, non avrebbe giustificato il ricorso ad un processo simultaneo neanche il fatto che il rito abbreviato aveva avuto origine, in applicazione di una norma speciale, da un processo ordinario, atteso che, comunque, per esigenze di coerenza interna del sistema, ciascun troncone non poteva che proseguire secondo le scansioni e le modalità previste per ciascun tipo di processo, trattandosi anche di una separazione imposta dalla legge;
6) Nullità della sentenza impugnata per incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento a seguito ELillegittimo abbinamento di due diversi tipi di processo, secondo quanto rilevato al punto 5;
7) Violazione ELart. 603 c.p.p., sotto il profilo della mancata acquisizione di prove incidenti sulla credibilità intrinseca del chiamante RA;
8) Inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del GI NO, la cui audizione sarebbe stata preclusa per gli imputati che avevano optato per il rito abbreviato, ed anche in base al divieto di cui al comma 4-bis ELart. 106 c.p.p., essendo il GI assistito dal medesimo difensore che aveva assistito il AN;
9) Violazione ELart. 603 c.p.p., sotto il profilo che la Corte di 2^ grado non aveva disposto la riapertura EListruttoria dibattimentale per procedere all'audizione di diversi soggetti, che avrebbero potuto riferire circostanze favorevoli all'imputato;
10) Carenza motivazionale, essendosi la Corte territoriale in gran parte adagiata pedissequamente sulla motivazione della prima sentenza, tanto più che la nuova chiamata in correità da parte del GI avrebbe dovuto indurre un diverso modulo motivazionale in dipendenza del mutato assetto probatorio. In ogni caso, erano stati totalmente violati i principi giuridici in tema di valutazione della prova, pur richiamati dalla stessa Corte territoriale. A tale motivo di doglianza ha fatto poi seguito una minuziosa ed articolata critica delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata a proposito della valutazione delle chiamate, con riguardo al carattere individualizzante dei riscontri, a parere del ricorrente, non dimostrato o illogicamente affermato sulla base di personalissimi criteri di valutazione della prova. Inoltre sarebbero stati apoditticamente giustificati i molteplici contrasti, rilevabili nelle chiamate in correità, su aspetti non marginali della vicenda, e sarebbero state illogicamente escluse altre ipotesi in ordine alla avvenuta scomparsa degli SA. Era da considerare, infine, dubbia la genuinità delle dichiarazioni accusatone del GI, dal momento che lo stesso aveva avuto modo di conoscere a fondo, quale imputato, il contenuto delle carte processuali.
11) Violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Inoltre, in data 11.2.2004, sono stati presentati motivi nuovi, con i quali sono stati ulteriormente illustrate ed approfondite le tematiche prospettate dalla difesa del NDlillo nel quinto motivo di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LE QUESTIONI PROCEDURALI;
1.1 Il problema della commistione di riti processuali diversi;
Va innanzitutto esaminata la questione - sollevata, sia pure sotto profili diversi, dai ricorrenti RO NO, ND AT ci. 1956, RO NO MO, GL ANni, ZZ NO e NDlillo IU - concernente la configurabilità o meno di profili di nullità o, addirittura, di abnormità, nel caso in cuoi venga, come nella specie, emessa una decisione congiunta, mediante un'unica sentenza, nei confronti di più imputati, alcuni dei quali abbiano chiesto il rito abbreviato, transitoriamente previsto dall'art.
4-ter 1. 5.6.2000 n. 144, ed altri abbiano optato per il rito ordinario. Non vi è dubbio che la commistione di riti diversi nell'ambito del medesimo iter processuale rappresenta una singolarità, concettualmente qualificabile come una vera e propria "irregolarità" nella gestione di un processo.
Nel disegnare modelli procedimentali diversi, alternativi al rito ordinario, il legislatore ha infatti previsto forme autonome di processo, la cui differente struttura parrebbe escludere alla radice la possibilità di una loro gestione congiunta, a prescindere dalle implicazioni in termini di eventuale configurabilità di incompatibilità in capo agli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza. Per altro, in base all'art. 247, comma 5, Disp. Att. c.p.p., quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche d'ufficio, è tenuto a disporre con ordinanza la separazione dei procedimenti.
La complessa e delicata problematica, avente indubbie implicazioni anche di carattere costituzionale, ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, che sembra tuttavia in via di risoluzione, caratterizzato da alcune pregresse decisioni (sentenza Sez. 6^ n. 1199 del 25.10.2001, Fallarino ed altri;
sent Sez. 6^ n. 45586 in pari data, Parrella), che hanno escluso nella maniera più assoluta la possibilità di un abbinamento di riti diversi, ravvisando una vera e propria abnormità della sentenza che sia stata emessa al termine di un processo cumulativo, e da altre, più recenti, che, al contrario, ne hanno ammessa, sia pure con qualche "distinguo" (in alcune di esse si parla di "irritualità procedimentale"), la possibilità, sul rilievo che non esiste una specifica disposizione legislativa che ne vieti la praticabilità, sempre che sia rispettata la netta differenziazione delle regole di acquisizione probatoria e di valutatone degli elementi acquisiti, che seno previste dai diversi riti (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 11998 del 13.2.2003, Ferrentino;
Sez. 1^, sent. n. 8546 del 7.2.2003, De Carlo ed altri;
Sez. 2^, sent. n. 42106 del 22.10.2002, Albanese ed altri;
Sez. 5^, sent. n. 24711 del 10.4.2002, Condello ed altri;
e, sotto il profilo della manifesta infondatezza di una eccezione di incostituzionalità formulata sul tema, Cass., Sez. 6^, sent. n. 20659 del 24.10.2002, Acampora). A parere di questo Collegio, non si può prescindere dalla considerazione che il problema oggi all'esame della Corte nasce dall'avvenuto allargamento ELarea dei procedimenti speciali aventi carattere premiale e, in particolare, dalla introduzione delle norme transitorie di cui ai commi 2 e 3 ELart.
4-ter del D.L.
7.4.2000 n. 82, convertito dalla legge 5.6.2000 n. 144.
Con tali disposizioni, come è noto, si è prevista la facoltà, per gli imputati in processi per reati puniti con la pena ELergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge e nei quali fosse ormai scaduto il termine per la proposizione della domanda di "normale" rito abbreviato, in fasi processuali e in ambiti temporali ben definiti, di "chiedere che il processo, ai fini ELart. 442, comma 2, c.p.p., sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice".
Il medesimo art.
4-ter prescrive altresì, ai commi 5 e 6, che sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, "disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale" e che, ai fini della deliberazione, "utilizza,
oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza".
Nessuna questione si pone se tutti gli imputati scelgono di chiedere l'adozione del rito abbreviato. Ma, quid iuris se solo alcuni di essi lo fanno? Devesi ritenere obbligatorio disporre la separazione dei giudizi, oppure è possibile procedere congiuntamente e decidere con un'unica sentenza? È chiaro che la via maestra è quella della separazione dei processi.
Ma, nel caso in cui si scelga di riunire i diversi processi e di deciderli cumulativamente con un'unica sentenza, sono ravvisatoli, in base al sistema vigente, profili di incompatibilità dei giudici, di nullità e/o di inutilizzabilità di atti o, addirittura, di abnormità dei provvedimenti interlocutori e di quelli che definiscono il processo? Per rispondere ai suddetti quesiti non si può che prendere le mosse dal contenuto logico-letterale delle citate disposizioni transitorie.
Intanto, le stesse non prevedono affatto, in maniera esplicita, una soluzione differente nel caso di scelta divergente da parte degli imputati, il che costituisce, di per sè, una prima indicazione di orientamento legislativo, non ispirato in senso dichiaratamente contrario alla soluzione della gestione congiunta. L'assenza di uno specifico divieto rappresenta normalmente un criterio interpretativo in senso implicitamente autorizzativo, in virtù del principio ubi lex tacuit voluit.
Ma è evidente che ciò non basta per affermare sic et simpliciter la legittimità di un simultaneus processus con riti differenti, occorrendo una disamina più approfondita. A parere di questo Collegio, si può iniziare con l'escludere tranquillamente la configurabilità di una vera e propria abnormità ELunica sentenza emessa al termine di riti processuali diversi, cumulativamente condotti.
Il concetto di abnormità, come ormai da tempo definito dalla giurisprudenza di questa Corte, è riferibile soltanto a quei provvedimenti che, per la singolarità e stranezza del loro contenuto e per essere manifestazione di un potere al di fuori dei casi consentiti, si pongano del tutto al di fuori ELordinamento processuale (v., per tutte, Cass. Sez. Un., senta 26 del 24.11.1999). Tali parametri non sono in alcun modo attribuibili alla sentenza emessa nel caso come sopra descritto, trattandosi chiaramente di provvedimento che costituisce manifestazione di un potere legittimamente attribuito al giudice, a prescindere dal rito, ordinario o speciale, adottato (si veda, per altro, Cass. Sez. 4^, sent. n. 40442 del 9.7.2002, Mosconi, che ha escluso il carattere di abnormità relativamente al provvedimento del GUP che, in un procedimento con più imputati, ha adottato contestualmente decisioni aventi diverso contenuto, pronunciando non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati, sentenza conclusiva del giudizio abbreviato nei confronti di altri, e sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di altri ancora).
Si può escludere anche che si possa configurare un caso di nullità, dal momento che, a prescindere dall'ovvia considerazione che non esiste alcuna espressa previsione normativa in tal senso, l'ipotesi non appare inquadratale in nessuna di quelle previste nell'art. 178 c.p.p.. Un discorso più articolato ed approfondito meritano invece le tesi inquadrabili nelle tematiche della incompatibilità del giudice e della inutilizzabilità di determinati atti di acquisizione probatoria.
Si può ormai considerare ius reception che la materia della incompatibilità non è riconducibile nell'ambito della disposizione di cui alla lett a) ELart. 178 c.p.p., e che le situazioni di incompatibilità devono essere dedotte o con la dichiarazione di ricusazione o, nei congrui cast, con la domanda di astensione. Ciò per la semplice ragione che le nullità previste dalla disposizione richiamata concernono i casi di mancanza generale e astratta della potestas judicandi e non le situazioni particolari, che danno luogo ad una incapacità a conoscere di un determinato processo, senza che venga meno "la capacità di organo giudiziario legalmente investito della capacità di decidere" (v. per tutte, ex plurimis, Cass., Sez. Un., sent. n. 23 del 24.11.1999, Scrudato). Per altro, questa Corte ha già avuto modo di escludere che costituisca causa di ricusazione la revoca della richiesta di giudizio abbreviato prevista dall'art. 8 del D.L. 24.11.2000 n. 341, cui fa seguito la prosecuzione del giudizio con rito ordinario, previa regressione alla situazione processuale esistente al momento in cui l'istanza revocata è stata proposta (v. Cass., Sez. 2^, sent. n. 31946 del 9.4.2002, Nicolò). A ciò si aggiunga che il ricorso all'istituto della ricusazione ha carattere di assoluta eccezionalità ed è sottoposto ad un regime di rigoroso formalismo, con conseguente impossibilità di assimilazione di esso al regime delle nullità, dal quale è rigidamente distinto. Pertanto, si deve ribadire che solo mediante lo strumento della ricusazione possono avere ingresso le censure riguardanti la eventuale commistione di conoscenze, da parte del giudice, di prove assunte prima della scelta del rito abbreviato da parte degli imputati (o di alcuni di essi), e di prove assunte successivamente, sia nel giudizio abbreviato nei riguardi di alcuni, che in quello ordinario nei confronti di altri.
Tale impostazione appare perfettamente in linea con le pronunce n. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 113 e 283 del 2000 della Corte Costituzionale, quest'ultima dichiarativa ELillegittimità costituzionale ELart. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, avesse espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, fermo restando, tuttavia, che la pronuncia di sentenza nei confronti di taluni concorrenti nel reato non determina, di per sè e automaticamente, una situazione di incompatibilità, dal momento che "alla comunanza ELimputazione fa riscontro una pluralità di condotte, distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni, suscettibili di sfociare in un accertamento positivo nell'un caso e negativo nell'altro" Sotto tale profilo, oltre che manifestamente infondata (v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 20569 del 24.10.2002, Acampora, riguardante analoga eccezione di incostituzionalità ELart. 17 c.p.p., laddove consente la riunione di procedimenti nei confronti di imputati che hanno scelto riti diversi), appare irrilevante la questione di legittimità costituzionale ELart. 34 c.p.p., dedotta in questa sede dalla difesa di ND AT cl. 1956, anche perché la stessa avrebbe dovuto essere sollevata, semmai, nell'ambito ELapposito procedimento incidentale, da instaurare mediante specifica dichiarazione di ricusazione, unica via percorribile, in sede giudiziaria, per poter sollevare la suddetta eccezione. Nè può sostenersi, coma ha dedotto la difesa di RO NO MO, che, attraverso la riunione di processi con riti diversi avanti la stessa Corte giudicante, siano state violate le regole sulla competenza funzionale o sia stato violato il principio del giudice naturale precostituito per legge. Ciò, per la semplice ragione che non si può negare sotto nessun profilo la competenza funzionale relativamente a ciascuno dei processi che sono stati trattati dalla Corte di Assise di Palermo, che non può non considerarsi, nel contempo, "giudice naturale precostituito per legge" in relazione ai fatti che erano stati portati al suo giudizio. La tesi sostenuta dal ricorrente mostra di confondere le norme processuali sulla riunione e separazione dei giudizi con quelle ordinamentali, che hanno ambito applicativo e finalità totalmente diversi, e non potendosi in ogni caso inquadrare le norme sulla incompatibilità dei giudici, per quanto più avanti detto, nell'ambito delle nullità. Diverso inquadramento va invece dato alla problematica in esame sul piano detta utilizzabilità o meno di alcuni atti processuali di acquisizione probatoria. Ed invero, anche le sentenze che ammettono la possibilità della cumulativa trattazione di processi con riti diversi richiedono, come condizione essenziale, che, al momento della decisione, il giudice deve salutare per ciascun imputato le prove a lui applicabili in base al rito scelto, tenendo rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti dalla legge per ciascuno di essi. Saranno quindi utilizzabili in entrambi i processi (l'ordinario e l'abbreviato), e per tutti gli imputati, le prove acquisite prima della scelta del rito abbreviato (v. comma 6 ELart.
4-ter del D.L.
7.4.2000 n. 82); per gli imputati che hanno optato per la definizione immediata, anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p.; mentre non possono essere utilizzate, per questi ultimi, le prove acquisite al dibattimento in epoca successiva all'ammissione al rito alternativo, e, per coloro che hanno scelto di continuare il rito ordinario, le prove contenute nel suddetto fascicolo. L'erronea applicazione della suddetta disciplina del regime probatorio è causa di annullamento della sentenza. Si tratta evidentemente di operare una disamina attenta ed oculata, pena la possibilità di incorrere in vizi legati al rischio di procedere alla utilizzazione di elementi probatori, inutilizzabili per alcuni degli imputati o, al contrario, di ritenere inutilizzabili prove che potrebbero invece essere utilizzate. Ma questo è il "prezzo" da pagare allorché, anziché disporre la separazione dei processi, i giudici di merito abbiano scelto, per plausibili ed apprezzabili ragioni (economia processuale, esigenze di speditezza della trattazione, necessità di evitare situazioni di incompatibilità ecc.), di definire, con un'unica sentenza, processi aventi natura e struttura diverse.
Stabiliti, quindi, i principi che, per le ragioni sopra evidenziate, questo Collegio ha scelto di condividere, si deve concludere che, in astratto e in via di principio, il processo di prime cure - articolatosi in diverse fasi di trattazione, ora separata ora congiunta, con modalità procedimentali caratterizzate da riti diversi, e conclusosi in un contesto unitario - non possa, per ciò solo, considerarsi affetto, dal punto di vista del rispetto delle norme di rito, da vizi radicali, come l'abnormità, o da altri vizi, come eventuali nullità ex art. 178 e segg. c.p.p., o inficiato dalla incompatibilità dei giudici che hanno pronunciato la sentenza. Ed invero, posto che non risulta che siano state avanzate istanze di ricusazione dopo l'ordinanza dibattimentale del 20.3.2001, con la quale è stata disposta la riunione dei due processi (quello fino a quel momento condotto con il rito ordinario e quello condotto con il rito speciale a norma della disposizione transitoria di cui all'art.
4-ter della legge n. 144/2000), dovendosi escludere T ipotesi della abnormità, non rimane che esaminare se si siano verificate cause di nullità o ipotesi di inutilizzabilità di atti di acquisizione probatoria.
1.2 L'asserita violazione del principio della immutabilità del giudice;
La difesa di RO NO e quella di ND AT ci. 1956 hanno dedotto la nullità della sentenza di primo grado sotto il profilo che, dopo che la composizione del collegio giudicante era cambiata, non solo erano state pretermesse alcune sequenze procedimentali prescritte dalla legge, ma non si era provveduto alla rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Va intanto chiarito che nessuna nullità è ravvisatile per il fatto che il P.M., dopo il mutamento del collegio, non ha provveduto a fare una nuova relazione ed il Presidente non ha formalmente dichiarato la riapertura del dibattimento. Ciò, non solo in omaggio al principio della tassatività delle nullità, posto che non esiste nessuna norma che preveda una sanzione di nullità in casi del genere;
ma anche e soprattutto perché l'eventuale mutamento del collegio giudicante non da vita ad un nuovo giudizio, come sembra voler sostenere il ricorrente, ma prelude semplicemente ad un eventuale rinnovo EListruzione dibattimentale, ma sempre nell'ambito del medesimo giudizio, per modo che dallo svolgimento ELattività dibattimentale in senso stretto resta esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo a disciplinare l'ordinato e corretto svolgimento del processo, e non aventi incidenza sul giudizio, come l'accertamento della regolare costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia, la sospensione o il rinvio del dibattimento ecc. (v. Cass. Sez. 2^, sent. n. 10590 EL1.7.1998, Silvestri;
Sez. V, sent. n. 9362 del 30.4.1998, Centamore;
Sez. 4^, sent. n. 8411 EL8.5.1996, Buscioni ecc.). Ciò detto, va verificato se l'attività di rinnovazione della precedente istruzione dibattimentale, operata attraverso la lettura delle dichiarazioni rese da alcuni testi (gli imputati di reato connesso La SA e AC sono stati regolarmente riesaminati), abbia o meno comportato violazione di norme, che desse luogo a una qualche nullità. La risposta è negativa.
Ed invero - a prescindere dalla correttezza o meno della tesi dei giudici di merito, secondo i quali la lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente collegio poteva legittimamente essere disposta in applicazione in via analogica della norma di cui all'art. 190-bis c.p.p., e su cui si tornerà da qui a poco - va tenuto presente che il RO NO, come altri computati, aveva optato per l'immediata definizione del processo a suo carico, vale a dire per il giudizio abbreviato cosiddetto "transitorio". Ora, così stando le cose, è evidente che, trattandosi di processo definibile alla stregua degli atti di indagine già in precedenza legittimamente acquisiti, ai quali va attribuito quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel processo che si svolge con il rito ordinario, nella fattispecie non si pone alcun problema di nullità derivante dal mutamento ELorgano giudicante e nessun obbligo vi era, nei riguardi del suddetto imputato, che aveva liberamente operato una scelta di "patteggiamento sul rito", di procedere ad una nuova audizione dei testi assunti avanti ad un diverso collegio (v., sotto il profilo della utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti, Cass., Sez. Un;
, sent. n. 16 del 21.6.2000, Tammaro). Ciò, anche per la semplice ragione che, a prescindere dalla diversa composizione ELorgano giudicante, il nuovo collegio aveva implicitamente proceduto in prima persona alla acquisizione probatoria, dando lettura delle dichiarazioni dei testi che erano stati già escussi (v. anche Cass., Sez. 3^, sent. n. 1217 del 4.12.1996, Greco;
nonché Cass., Sez. 6^, sent. n. 397 EL1.10.1998, Palomba, che ha escluso che, ove sia stata formulata davanti ad un giudice richiesta di rito abbreviato, tale richiesta debba essere reiterata in caso di mutamento del giudice). Diverso è il caso del ND AT ci. 1956, il quale ha invece optato per il rito ordinario. Trattasi di questione che, pur se non dedotta con i motivi di appello, va comunque esaminata, perché rilevabile in ogni stato e grado del processo (art. 609 c.p.p.). Tuttavia la suddetta questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte nel senso propugnato dai giudici di merito (v. Cass., Sez. 1^, sent. 42876 EL8.5.2002, Madonia;
Sez. 1^, sent. n. 147 del 15.2.2002; Sez. 5^, sent. n. 31072 del 4.4.2001, Carta, le quali hanno statuito che la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice).
Si è fra l'altro osservato, a tal proposito, che non si vede alcuna ragione per discriminare le dichiarazioni assunte nel medesimo dibattimento davanti ad un diverso organo giudicante, rispetto a quelle assunte in sede di incidente probatorio o addirittura in un diverso procedimento penale, una volta che tutte risultino rese nel rispetto del contraddittorio con gli imputati riguardo ai quali devono essere utilizzate, e che tale interpretazione è conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza il 17 del 1994.
Questo Collegio condivide pienamente il principio come sopra affermato, e non pare che il ricorrente abbia dedotto profili di doglianza diversi da quelli già esaminati.
1.3 Le eccezioni preliminari avanzate da NDlillo IU;
In ordine alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per errata indicazione del luogo del commesso reato (indicato in Palermo anziché in Capaci), va rilevato, innanzitutto, che, per potersi configurare il vizio suddetto, è necessario che l'errore si risolva in una vera e propria insufficiente enunciazione del fatto, tale da non consentire l'individuazione dei tratti essenziali di esso.
Al fine di ritenere il decreto di citazione a giudizio completo nei suoi elementi essenziali, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire l'esercizio della difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 12474 del 22.11.1994, Ricci), mentre nel caso di specie l'imputato aveva avuto contezza, già in epoca anteriore all'emissione del decreto di citazione a giudizio ed a prescindere dalla erronea indicazione contenuta nella contestazione, che il luogo di consumazione dei reati era Capaci. A ciò va aggiunto che la eventuale mancanza della indicazione del luogo del commesso reato può costituire vizio del decreto di citazione a giudizio solo quando non sia possibile collocare nello spazio l'episodio criminoso contestato (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6276 del 15.4.1996, Bedin;
Sez. 6^, sent. n. 6044 del 22.4.1999, Baldini), ipotesi da escludere totalmente nella fattispecie in esame, nella quale il ricorrente ha avuto, sin dal primo momento, piena cognizione del luogo in cui i fatti oggetto della imputazione si erano svolti ed ha avuto nel corso di tutto il processo ampia possibilità di difesa anche in ordine a tale aspetto. Quanto alla asserita violazione ELart. 519 c.p.p., va precisato che non ogni correzione del capo di imputazione costituisce "modifica ELimputazione" in senso stretto, nei sensi e per gli effetti di cui all'art. 516, ma soltanto quelle che comportano un vero e proprio mutamento del fatto.
Nella fattispecie la correzione del luogo di commissione del reato non comportava e non ebbe a comportare alcuna modificazione essenziale della contestazione, idonea ad arrecare pregiudizio ai diritti della difesa.
Appare quindi del tutto incongruo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 519 c.p.p., che riguarda all'evidenza esclusivamente i casi di effettiva modifica della imputazione di cui all'art. 516. Per quanto riguarda, poi, la censura relativa alla pretesa violazione ELart. 416 c.p.p. (punto 4 del ricorso), il mancato deposito, in uno alla richiesta di rinvio a giudizio, della trascrizione di alcuni degli interrogatori resi dai collaboratori di giustizia AN e RA non ne comporta affatto la nullità, come affermato dal ricorrente.
Infatti la nullità della richiesta di cui sopra è legata soltanto, ai sensi del citato art. 416, all'omissione ELavviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p., o ELinvito a rendere l'interrogatorio ai sensi del terzo comma del medesimo art 415-bis, ma non anche ad altre ragioni, come il mancato deposito di parte della documentazione relativa alle indagini espletate (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 3776 del 6.7.2000, Perna). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la violazione, da parte del P.M., ELobbligo di trasmettere al GIP l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente con l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, e che, qualora si tratti di atti ipoteticamente favorevoli all'imputato, sono suscettibili di successiva acquisizione ad opera del giudice su iniziativa della difesa o d'ufficio (v., fra le altre, Cass., Sez. 1^, sent. n. 4707 del 26.2.1999, Montanti;
Sez. 1^, sent. n. 18362 del 16.4.2002, Malandino). In ordine alla dedotta nullità delle ordinanze 3.12.1999 e 13.12.1999, con le quali è stata disposta la riunione del procedimento che riguardava esso NDlillo con quello riguardante gli altri imputati quando quest'ultimo era già in avanzata fase di trattazione da oltre un anno, è sufficiente rilevare che, avendo egli optato per l'immediata definizione del processo (ossia per il giudizio abbreviato "transitorio" di cui all'art.
4-ter della legge n. 144/2000), erano comunque utilizzabili nei suoi confronti tutti gli elementi probatori in precedenza legittimamente acquisiti (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 16 del 21,6,2000, Tammaro, più avanti citata).
1.4 Le questioni attinenti alla utilizzabilità o meno di alcuni elementi probatori;
Va ora esaminato se e in che termini la sentenza impugnata, tenuto conto del complesso iter procedimentale seguito in primo grado, abbia rispettato i principi più avanti enunciati in terna di utilizzabilità degli elementi probatori.
La soluzione della problematica di cui sopra, legata a quella della commistione di riti diversi, esplicitamente sollevata solo da alcuni ricorrenti, è estensibile anche a coloro che non l'hanno espressamente prospettata (IN AT e ND AT cl. 1955) per il principio ELeffetto estensivo ELimpugnazione ai sensi ELart. 587 c.p.p.. Non così per GI NO, essendo le questioni legate alla problematica di cui sopra superate dalla sua piena confessione.
Occorre innanzitutto ripercorrere sinteticamente le diverse fasi, che hanno caratterizzato la vicenda processuale che ci occupa. All'udienza del 18.10.2000, quando si procedeva con il rito ordinario nei confronti degli odierni ricorrenti, tutti gli imputati, ad eccezione del latitante GI NO, si avvalsero della facoltà loro concessa dalla disposizione transitoria contenuta nel secondo comma ELart.
4-ter della legge 5.6.2000 n. 144, chiedendo la definizione immediata del processo nei loro confronti. La Corte di Assise, con ordinanza in pari data, accolse le domande degli imputati, ordinando però la separazione del processo riguardante il GI, nei confronti del quale la causa continuò con il rito ordinario.
Venne quindi disposta, a norma del quinto comma ELart.
4-ter, sopra richiamato, l'acquisizione del fascicolo del P.M. di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p.. È evidente che, a partire dalla data suddetta (18.10.2000), erano utilizzabili, ai sensi del sesto comma del medesimo art.
4-ter, sia gli elementi probatori rinvenibili nel fascicolo del P.M., sia quelli assunti nel corso delle udienze precedenti, a meno che la Corte giudicante non avesse ritenuto di non potere decidere allo stato degli atti e avesse disposto l'assunzione degli "elementi necessari ai fini della decisione", procedendo, quindi, alla assunzione di atti di integrazione probatoria. Ed è, infatti, quello che si è verificato, avendo la Corte suddetta disposto, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, l'acquisizione di documenti, l'escussione di alcuni testi (senza alcun'altra specificazione), e l'esame ELimputato di reato connesso AC AT. Conseguentemente, ai fini del giudizio nei confronti di tutti gli imputati (eccetto il GI), erano utilizzabili esclusivamente gli elementi probatori ricavabili dagli atti, dagli adempimenti istruttori e dai documenti di cui sopra, oltre che dalla documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio (v. comma 7 del succitato art.
4-ter, che richiama gli artt 441, 442 e 443 c.p.p.). Non erano però utilizzabili le acquisizioni probatorie ricavabili da atti di istruzione dibattimentale successivamente compiuti nell'ambito del processo che proseguiva con il rito ordinario.
La situazione, fino ad allora relativamente semplice, ebbe tuttavia a complicarsi a seguito della decisione degli imputati IN AT, ND AT cl. 1955 e ND AT cl. 1956 di revocare, a norma ELart. 8 della legge 19.1.2001 n. 4, la richiesta di ammissione al rito speciale, per cui, con ordinanza del 26.2.2001, la posizione dei predetti venne stralciata, e il processo nei loro confronti riprese con il rito ordinario e venne riunito a quello, che era da sempre continuato con quest'ultimo rito, a carico del GI.
Non v'è dubbio che il regime di acquisizione probatoria è quello previsto dalla seconda parte del primo comma del citato art. 8, secondo cui "il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta" (di giudizio abbreviato) e "gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'art. 511 c.p.p.", cioè mediante lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, nei limiti in cui la stessa è consentita, e previa audizione delle persone che hanno reso dichiarazioni che siano state acquisite nel corso del dibattimento o, se si tratta di relazione peritale, previa audizione del perito.
Sono quindi pienamente utilizzabili gli elementi acquisiti tramite l'integrazione probatoria, ma, a differenza di quanto si verifica nel rito abbreviato, non sono più utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., che deve essere ovviamente stralciato. Affermati i principi di cui sopra, afferenti l'utilizzabilità delle acquisizioni probatorie, va verificato se la sentenza impugnata, nel respingere le doglianze degli appellanti, si sia o meno uniformata ad essi.
A tal fine, occorre distinguere la posizione degli imputati nei cui confronti il processo è proseguito con il rito abbreviato "transitorio" (RO NO, RO NO MO, GL ANni, ZZ NO e NDlillo IU) da quella degli imputati nei cui confronti il processo è stato celebrato (per mancata richiesta di rito abbreviato o per revoca della stessa) con ir rito ordinario (IN AT, ND AT cl. 1955, ND AT cl. 1956, oltre a GI NO, la cui posizione sarà oggetto di un esame separato).
Per i primi, come si è già avuto modo di rilevare, non erano utilizzabili gli elementi di prova acquisiti nell'ambito del processo ordinario dopo la data del 18.10.2000, nella quale è stata emessa l'ordinanza con cui è stata accolta la loro richiesta di definizione immediata del processo ex art.
4-ter legge 144/2000. Vero è, infatti, che il rito introdotto e disciplinato da quest'ultima disposizione non è modellato pedissequamente sul processo abbreviato tant'è che il legislatore ha parlato piuttosto di "immediata definizione" del processo;
tuttavia nella legge sopra citata vi è un esplicito richiamo agli artt. 442 e segg. c.p.p., con la conseguenza che devono essere rispettate, a pena di nullità della sentenza, la struttura e le cadenze procedimentali proprie di tale rito, fra cui il divieto di utilizzazione di atti diversi da quelli assunti in sede di integrazione probatoria e di prove acquisite al dibattimento in epoca successiva all'ammissione al nuovo rito (in tal senso, v. esplicitamente Cass., Sez. 1^, sent. 11998 del 13.2.2003, citata al par. 1.1).
Si deve infatti ritenere possibile contestare, anche nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione di divieti stabiliti dalla legge, stante il carattere generale che il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 191 c.p.p. ha, come espressione del principio di legalità (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 16 del 21.6.2000, Tammaro). Nel giudizio abbreviato - e correlativamente anche in quello transitoriamente previsto dall'art.
4-ter della legge n. 144/2000 - il compendio probatorio si cristallizza, in un certo senso, al momento in cui viene emessa l'ordinanza che la dispone, con le sole eccezioni previste dal quinto comma ELart. 441 c.p.p., e rimane impermeabile rispetto a qualsiasi altra acquisizione probatoria successiva, ivi comprese, naturalmente, le nuove prove assunte attraverso l'attività di rinnovazione EListruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p., disposta in altro procedimento.
In ogni caso, il giudice di appello può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento ELaccoglimento della richiesta di rito speciale esclusivamente nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, e non nel caso di sollecitazione ELespletamento di tale attività processuale formulata da una delle parti (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 7246 del 5.3.1999; Brollo;
Sez. 1^, sent. n. 13237 del 27.10.1998, Barracchia;
Sez. 5^, sent. n. 2628 del 20.10.1996, Camerano ecc). Orbene, nella specie, la Corte di Assise di Appello ha fatto reiteratamente riferimento, per affermare la responsabilità degli imputati che avevano optato per l'immediata definizione del processo, alle dichiarazioni accusatone rese in secondo grado dal GI NO, il quale era stato processato ab initio con giudizio ordinario, dichiarazioni che sono state rese dopo l'ammissione degli altri imputati al rito speciale, ed anzi in un grado successivo;
e, per quanto sopra rilevato, in tanto avrebbero potuto essere utilizzate in quanto si fosse previamente ritenuta l'assoluta necessità di acquisizione delle stesse relativamente alla posizione di tutti o di alcuni degli imputati che avevano scelto il rito speciale, e non la semplice ammissibilità della integrazione probatoria, come affermato dalla sentenza impugnata (v. pag. 22). Per fare degli esempi, le suddette dichiarazioni sono state utilizzate per affermare la responsabilità di RO NO (pag. 11.8), di ZZ NO (pag. 130 e segg.) e di NDlillo IU (pag. 148 e segg.). Con riferimento a quest'ultimo imputato vi è addirittura l'esplicita affermazione (pag. 47) che, anche a prescindere del tutto dalle dichiarazioni rese dal GI, il compendio probatorio a carico del NDlillo sarebbe stato già di per sè sufficiente ad affermarne la responsabilità, il che appare in stridente contrasto con la tesi, contraddittoriamente propugnata dalla stessa sentenza impugnata, che le predette dichiarazioni avrebbero potuto essere raccolte e utilizzate solo in caso di necessità di integrazione probatoria.
A nulla rileva il fatto che fosse stata disposta, prima ELinizio della discussione in primo grado, la riunione dei due processi condotti con rito diverso, perché, come si è già rilevato nel par. 1.1, in tal caso la riunione deve comunque lasciare inalterata la netta differenziazione delle regole di acquisizione probatoria e di valutazione degli elementi acquisiti, che sono previste dai diversi riti.
A ciò si aggiunga che, relativamente alla posizione dei predetti imputati, oltre che di RO NO MO e di GL ANni, si è fatto riferimento alle dichiarazioni di numerosi altri testi (fra cui SO TT, AN CA, Di EO MA AN, NO NG, LL AT, CA NO, CA HE, OV NA MA, RO CA, Lo TO NT, IE SA LD ed altri), senza precisare, nonostante ve ne fosse la necessità (tranne che per alcuni), in quale fase e in quale processo siano stati escussi, tenuto conto del fatto che il rito speciale ha iniziato il suo svolgimento a partire dal 18.10.2000 e la discussione congiunta ha avuto inizio dopo la riunione, disposta il 20.3.2001; sicché appare materialmente impossibile, sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza impugnata, stabilire con certezza se le loro dichiarazioni fossero o meno utilizzabili nel giudizio abbreviato.
Per quanto riguarda gli imputati che hanno invece optato per il rito ordinario, deve trovare applicazione, come sopra detto, la norma di cui all'art. 8 della legge n. 4/2001, secondo cui sono utilizzabili solo gli atti di integrazione probatoria eventualmente compiuti, ma non anche gli atti contenuti nel fascicolo del P.M..
Di conseguenza, occorreva fare una netta distinzione fra dichiarazioni ed elementi assunti al dibattimento ed elementi probatori ricavabili dal suddetto fascicolo.
A tal proposito la sentenza impugnata ha sostenuto (pag. 38) che "l'acquisizione del fascicolo del P.M. non è di per sè incompatibile con il giudizio ordinario, giacché al dibattimento, secondo la disposizione contenuta nell'art. 493 co. 3^ c.p.p., possono essere acquisiti, sull'accordo delle parti, atti di tale fascicolo e dunque, in ipotesi, anche tutti gli atti". Ora, a prescindere dall'ovvia considerazione che nella specie non risulta che le parti avessero, dopo la revoca della loro domanda di rito abbreviato, manifestato alcun consenso al mantenimento della acquisizione del suddetto fascicolo, non si vede come il giudizio ordinario, anche se ripreso dopo la revoca della richiesta di rito abbreviato, possa svolgersi utilizzando, al di fuori dei casi previsti dalla legge, elementi di prova ricavabili dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M..
Al di là del problema delle implicazioni di varia natura, più avanti esaminate, derivanti dalla previa conoscenza di tali atti da parte ELorgano che dovrà giudicare nell'ambito del processo (ordinario), il fatto che l'art. 8 della legge n. 4/2001 consenta l'utilizzabilità degli atti eventualmente compiuti prima della revoca non comporta affatto l'utilizzabilità indiscriminata degli atti contenuti nel fascicolo acquisito all'atto della richiesta, poi revocata, di rito abbreviato.
Era dunque indispensabile una netta discriminazione tra atti che potevano essere utilizzati, in quanto compiuti nell'ambito del processo ordinario o nell'ambito ELattività di integrazione probatoria, e atti (dichiarazioni, documenti, relazioni ecc.) contenuti nel suddetto fascicolo del P.M., distinzione che non è stata fatta dalla sentenza impugnata, da cui si rileva che diverse volte i giudici della Corte territoriale hanno fatto riferimento a dichiarazioni rese da alcuni soggetti nel corso delle indagini preliminari, fra cui US ANni, SO TT ed altri. Inoltre, nel fare riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RA CO e AN AN BA, quali fonti privilegiate di accusa, non si è precisato, come invece sarebbe stato necessario, se gli elementi utilizzati provenissero o meno dalle deposizioni dibattimentali dei medesimi oppure dagli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari. Occorreva escludere dalla valutazione elementi ricavabili dal fascicolo del P.M. e procedere, nei congrui casi, alla cosiddetta "prova di resistenza" degli altri elementi per i quali non sussisteva alcun problema di utilizzabilità, in quanto raccolti nell'ambito del processo ordinario.
Alla luce delle considerazioni svolte, essendo state rilevate le violazioni di legge come sopra individuate, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di IN AT, ND AT cl. 1955, RO NO, ND AT ci. 1956, RO NO MO, GL ANni, ZZ NO e NDlillo IU, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi affermati, rimanendo assorbiti gli altri motivi di doglianza.
2. LA POSIZIONE DI RÈ NI
Il GI, riconosciuto, a seguito di giudizio ordinario, colpevole dei reati ascrittigli e condannato in primo grado alla pena perpetua con isolamento diurno per tre anni, a seguito della sua piena confessione e della collaborazione da lui resa nel corso del giudizio di appello, ha avuto ridotta la pena, previa concessione ELattenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91, ad anni 15 di reclusione.
Con il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata ha lamentato esclusivamente violazione di legge e illogicità motivazionale relativamente al diniego delle attenuanti generiche. Tale giudizio negativo è stato motivato (pag. 55 sentenza impugnata), genericamente per tutti gli imputati, compreso il GI, non soltanto con riferimento alla "notevolissima oggettiva gravita dei fatti, perpetrati con freddezza, cinismo ed estrema determinazione", ma anche in considerazione ELelevato spessore criminale dei colpevoli, aderenti ad una pericolosissima associazione mafiosa capillarmente diffusa sul territorio;
e specificamente per il medesimo GI, per il fatto che egli si era deciso ad ammettere la propria responsabilità solamente nel corso del giudizio di appello, dopo che era stato raggiunto dalle specifiche accuse formulate nei suoi confronti dall'RA e dal AN, per cui tale confessione non poteva essere positivamente valutata ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti.
Le doglianze avanzate dal GI sono prive di fondamento. I riferimenti fatti dalla Corte territoriale di Palermo per negare, pur in presenza ELattenuante speciale di cui all'art. 8 L. 203/91, la concessione delle attenuanti genetiche, alla estrema gravita dei fatti, alla personalità ELimputato e alla "tardività" della confessione, a differenza da quanto sostenuto dai ricorrenti, sono tutt'altro che inconferenti ed illogici.
Gli elementi di giudizio cui i giudici del merito si sono riferiti sono infatti da annoverare, senza alcun dubbio, fra i parametri cui si può fare riferimento ai fini della applicabilità o meno ELinvocato trattamento di clemenza.
Le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento. Qualora il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo di legittimità.
Nella specie il diniego delle suddette attenuanti risulta congruamente motivato e tale motivazione, in quanto non contrasta affatto ne' con i canoni della logica ne' con principi contenuti in norme giuridiche, non appare sotto nessun profilo censurabile. Nè il diniego delle attenuanti generiche è incompatibile, come sembra voler sostenere il ricorrente, con il riconoscimento ELattenuante della collaborazione di cui all'art. 8 della legge 203/91, stante la chiara diversità dei presupposti logico-giuridici delle prime rispetto alla seconda, la quale tende a premiare la collaborazione resa da un soggetto alle indagini, laddove la concessione delle attenuanti generiche presuppone invece l'esistenza di dati sintomatici, aventi valenza positiva, che possano giustificare l'attenuazione della pena (v., fra le tante, Cass., Sez. 1^, sent. n. 26003 del 21.5.2003, Tancredi). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il GI va inoltre condannato al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite, SA NG, Lo TO NT e OV NA, che si stima equo liquidare in complessivi euro 4.400, di cui euro 400 per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del GI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Lo condanna inoltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.400, di cui euro 400 per spese.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004