Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 21376
CASS
Sentenza 9 marzo 2004

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La riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7/4/2000 n. 82, convertito in legge 5/6/2000 n. 144, non è causa di abnormità ne' di nullità.

Il mancato deposito insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen., di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, comportando soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 21376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21376
    Data del deposito : 9 marzo 2004

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