Articolo 472 del Codice di procedura penale
Articolo 459Articolo 517
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Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo' comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 . (253) (260) (263) (267) (270) ((275)) 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e' necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-bis , 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

--------------- AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (270)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (275)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."
Entrata in vigore il 1 maggio 2020
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