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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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28 maggio 2026
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Art. 208. (Categorie di personale). 1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati ((nel Corpo unico della Sanita' militare)) ; ((138)) b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
b) articolo 5, comma 1, lettera a)".
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati ((nel Corpo unico della Sanita' militare)) ; ((138)) b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
b) articolo 5, comma 1, lettera a)".
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/ · 1
La conferenza dei servizi nel settore dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia. Dal decreto-legge 361/1987 alla legge regionale 34/2017: origini, evoluzione e natura giuridica di un modulo organizzativo, tra diritto nazionale e ordinamento regionale Di Oreste Patrone Abstract Il contributo ricostruisce le origini e l'evoluzione della conferenza dei servizi nel settore dei rifiuti, a partire dal decreto-legge 361/1987 – prima norma a prevedere una “apposita conferenza” per l'approvazione dei progetti di smaltimento – fino alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34, che ha ricondotto l'istruttoria nella conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 208 del …
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Giurisprudenza • 263
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- tutela dei dati personali·
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