a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati ((nel Corpo unico della Sanita' militare)) ; ((138)) b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
b) articolo 5, comma 1, lettera a)".