Articolo 208 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 207Articolo 206 bis
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 208. (( (Categorie di personale).)) (( 1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari. ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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