Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2007, n. 38915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38915 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 17/10/2007
Dott. BARNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1342
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 10765/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN CE, nato a [...] il [...];
RI PP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 5.2.2007. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. NT Mura il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore dei ricorrenti Avv. Tana Amilcare, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 9.1.2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce dispose la custodia cautelare agli arresti domiciliari di NN CE e RI PP, indagati per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, emissione di documenti di accompagnamento semplificati recanti dati falsi, truffa ed altro.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, ma il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 5.2.2007 (che trattava anche le posizioni di altri indagati), le respinse.
Ricorre per cassazione il difensore di NN e RI, con distinti atti, di contenuto sostanzialmente identico, tranne che per specifiche doglianza relative al solo RI nel quinto e nel sesto motivo, deducendo:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche sarebbe stato emesso in carenza dei gravi indizi di reato del delitto di ricettazione (solo per il quale erano autorizzabili), del resto definito una mera supposizione dagli stessi inquirenti ed il Tribunale avrebbe travisato il senso dell'eccezione difensiva, ritenendo che la difesa avesse sostenuto che la richiesta di pagamento in contanti fosse sintomatica di un acquisto in nero ai fini di una violazione fiscale non meglio precisata;
il Tribunale inoltre non avrebbe valutato l'obbiezione difensiva secondo la quale, nella sintesi di una conversazione posta a base della richiesta di autorizzazione, era stata omessa la frase ZO sembrò avere acconsentito alla soluzione prospettagli da MP" (peraltro successivamente riportata nel ricorso come ZO aveva acconsentito alla soluzione prospettatagli da MP"), limitandosi a giudicare non condivisibile la lettura proposta dalla difesa (e cioè che TA ed il suo interlocutore convennero sul pagamento con assegni bancari emessi dal primo); il Tribunale avrebbe altresì omesso di valutare la memoria difensiva 2.2.2007 laddove indicava altre due conversazioni telefoniche che avrebbero dimostrato che era previsto il pagamento con assegni bancari con scadenza posticipata, talvolta rinnovati e non in contanti;
sarebbe comunque illogico ritenere che siano in nero tutte le vendite con pagamento per contanti ed inconferente sarebbe il richiamo alla specifica normativa in materia di prodotti petroliferi, che non vieta pagamenti per contanti;
eccentrico sarebbe il richiamo all'ipotesi del contrabbando che comunque non potrebbe essere desunta dal pagamento per contanti;
il Tribunale ha poi ritenuto l'indispensabilità delle intercettazioni "allorché manchino testimoni e sia ignota la concreta circostanza fattuale del fatto da indagarsi (nelle sue circostanze di luogo, tempo e modo)", giacché se non sono conosciute le circostanze di luogo, tempo e modo, difetterebbero i gravi indizi di reato;
in tal modo le intercettazioni sarebbero state disposte al fine di acquisire notizie di reato e non per espletare indagini per un reato della cui esistenza già vi erano gravi indizi;
2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, che ha ritenuto pigra ed apodittica la motivazione del decreto autorizzativo in punto di indispensabilità delle intercettazioni, ha ritenuto di poter integrare tale motivazione, ma ciò non sarebbe consentito in presenza di motivazione del tutto mancante quale è quella apodittica;
peraltro l'integrazione della motivazione sarebbe illogica in quanto non sarebbe vero che non fosse individuabile ove fosse depositato il petrolio verosimilmente di contrabbando, giacché l'identificazione di ZO" nell'indagato NN, dipendente della AB Camilli S.r.l. avrebbe consentito di individuare l'impresa interessata;
apodittica è l'affermazione sull'inesistenza di testimoni ed illogica quella secondo la quale le perquisizioni avrebbero messo sull'avviso gli indagati, dal momento che sarebbe stato possibile un controllo documentale senza destare sospetti;
quanto al fatto che non fossero conosciute le circostanze di tempo di luogo e di condotta, ciò proverebbe l'insussistenza dei gravi indizi, come evidenziato nel primo motivo;
3. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla dedotta mancanza di motivazione del provvedimento del G.I.P. che autorizzò le operazioni di intercettazione;
premesso che il provvedimento del G.I.P. avrebbe ricopiato la richiesta del P.M., non vi sarebbe stata alcuna autonoma e critica valutazione da parte del G.I.P., ne conseguirebbe che la motivazione sarebbe stata del tutto mancante e quindi non integrabile da parte del Tribunale;
4. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto il decreto di intercettazione sarebbe stato privo di motivazione nella parte in cui autorizzava le intercettazioni da impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica e non sarebbe consentito al Tribunale integrare la motivazione di un atto del P.M.; in ogni caso l'integrazione della motivazione ad opera del Tribunale sarebbe contraddittoria ed illogica laddove fa riferimento ad attività criminosa ancora in corso che non avrebbe concretizzato un reato compiuto, sicché difetterebbero i gravi indizi di reato;
5. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari soltanto sulla base dell'appartenenza ad un sodalizio criminale ed in assenza di qualunque esame di elementi concreti;
inoltre sarebbe ingiustificata la decisione di ritenere sussistenti le esigenze cautelari quanto a RI, rispetto alla decisione assunta riguardo ad altri semplici partecipi, come il predetto;
6. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura anche in considerazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, essendo stati tutti i reati commessi in epoca antecedente il termine di efficacia del provvedimento di clemenza;
sarebbe apodittica la valutazione che sia concretamente irrogabile una pena superiore a quella condonabile e comunque ciò sarebbe irragionevole per RI considerato semplice partecipe dell'associazione.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha presentato una memoria con la quale ha sostenuto l'infondatezza dei ricorsi proposti.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Anzitutto appare irrilevante, rispetto all'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata l'eventuale attribuzione alla deduzione difensiva di un significato in parte diverso, poiché comunque ciò che il Tribunale afferma è che dalla telefonata citata in memoria emergerebbero gravi indizi del reato di ricettazione. In secondo luogo non è prospettabile in questa sede una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale. Nel caso di specie, invece, non sono controverse le parole pronunziate, ma il significato nel contesto complessivo delle risultanze del procedimento.
Viene dedotta, è vero, la incompletezza della telefonata trascritta nella nota a supporto della richiesta di intercettazione, ma intanto la trascrizione peritale delle intercettazioni è prevista proprio per assicurare correttezza e completezza della trascrizione stessa rispetto ai brogliacci. Poiché pare all'evidenza doversi escludere una omissione dolosa da parte degli operanti (dal momento che la frase: ZO sembrò avere acconsentito alla soluzione prospettagli da MP" ovvero ZO aveva acconsentito alla soluzione prospettatagli da MP", non appare di significato dirimente, sicché potrebbe essere stata omessa sol perché giudicata non particolarmente rilevante) e poiché comunque tale frase non stravolgerebbe il significato delle conversazioni quale ritenuto dai giudici di merito, tale elemento non integra, per difetto di decisività ed incontestabile significato, il travisamento della prova valutabile ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., lettera e).
Quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di ricettazione attraverso pagamento in contanti o con assegni di terzi, non appare viziata da manifesta illogicità la motivazione laddove, sull'assunto che ciò implicitamente comporta attività non regolarmente contabilizzate (e sul punto va ricordato che sarebbe impossibile la tempestiva regolare contabilizzazione di assegni post datati), ne inerisca che gli oli minerali trattati siano compendio di delitto. Del resto al coindagato AN NT è contestato il delitto di ricettazione di oli minerali compendio di delitti di truffa, frode fiscale e dal D.Lgs. n. 504 del 1995 (capo r) e per l'effettuazione delle intercettazioni sono richiesti gravi indizi di reato e non di reità.
Vero è che la legge in materia di oli minerali non vieta i pagamenti per contanti (peraltro leciti solo nei limiti della normativa anti riciclaggio), ma le modalità inusuali che il Tribunale ha ritenuto di desumere dalle conversazioni intercettate non sono irragionevoli rispetto alla ritenuta sussistenza di un commercio illegale. Al di fuori dell'ipotesi di manifesta, illogicità desumibile dal testo del provvedimento impugnato, si versa in valutazioni di merito non sindacabili da questa Corte.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento." (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25/05/1995 dep. 16/06/1995 rv 201840).
Inoltre "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto." (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20/03/1998 dep. 04/05/1998 rv 210566).
L'argomento secondo cui il Tribunale ha ritenuto l'indispensabilità delle intercettazioni "allorché manchino testimoni e sia ignota la concreta circostanza fattuale del fatto da indagarsi (nelle sue circostanze di luogo, tempo e modo)", ma che se non sono conosciute le circostanze di luogo, tempo e modo, difetterebbero i gravi indizi di reato è manifestamente infondato.
La sussistenza di gravi indizi di reato non coincide affatto con la completa conoscenza di tutti gli elementi di tempo, modo, luogo e persona che lo caratterizzano.
Si pensi all'accertata causa violenta della morte di un uomo conseguente all'esame autoptico di un cadavere ad esempio conseguente all'esplosione di vari colpi di arma da fuoco. È ragionevole inerire dai fatti accertati l'esistenza di un reato di omicidio anche se non sia ancora noto quando, con quali concrete modalità e dove tale omicidio sia stato perpetrato, oltre che, ovviamente, da chi. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha ritenuto apodittica e quindi mancante la motivazione del G.I.P., ma ha affermato che la stessa si è risolta "in una formula apparentemente pigra ed apodittica", ma - appunto - tale solo apparentemente. In realtà il Tribunale ha ritenuto la motivazione solo insufficiente in quanto non chiariva anche che all'epoca (contrariamente a quanto poi sostenuto dalla difesa e ribadito nel presente ricorso) fosse certamente individuabile il deposito degli oli minerali oggetto di illecito commercio. Il Tribunale ha ribadito, con valutazione di merito qui non censurabile che neppure al momento della pronunzia dell'ordinanza tale individuazione era sicura.
Non è apodittica l'affermazione che non vi erano persone informate sui fatti (almeno note al momento della disposta intercettazione) da escutere, dal momento che neppure nel ricorso si afferma che invece vi fossero.
Non vi è illogicità, ma semplice apprezzamento di merito, nell'affermazione secondo la quale non erano esperibili atti di indagine quali perquisizioni, senza destare allarme nelle persone dedite alla perpetrazione dei fatti per i quali si procedeva. Tale apprezzamento vale anche per accessi ad opera della polizia tributaria per l'osservanza delle norme fiscali e doganali, dal momento che non si comprende perché tali controlli non dovrebbero allarmare chi sia dedito ad attività illecite.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la necessità nella motivazione per relationem risulti che il giudice abbia preso cognizione sostanziale dell'atto richiamato, non può che riferirsi alla sola ipotesi in cui l'atto sia stato solo richiamato e non anche riportato (o come si assume nel caso in esame "copiato") nel provvedimento. In tale ipotesi non si versa in ipotesi di motivazione per relationem, ma di identità di argomenti che il giudice esprime.
Infatti se il giudice ha trascritto, ovvero ha sintetizzato gli argomenti posti a base di altro atto ne ha necessariamente preso conoscenza.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che "in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del atto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa." (Cass. Sez. Un. sent. n. 919 del 26/11/2003 dep. 19/1/2004 rv 226487). Non è pertanto necessario che il P.M. provi la indisponibilità degli impianti ma è sufficiente che ne dia conto. Come ha poi rilevato il Tribunale non vi è da meravigliarsi che tale circostanza sia nota alla polizia giudiziaria (dal momento che il fatto risultava dalla nota della Guardia di Finanza) poiché è ragionevole ritenere che la stessa abbia preventivamente verificato la fattibilità delle operazioni che intendeva, se autorizzata, effettuare. Il Tribunale non ha integrato la motivazione del P.M., ma ha solo argomentato sulla sufficienza della stessa.
Nessun vizio logico vi è nell'affermazione secondo la quale l'urgenza può desumersi dall'essere l'attività criminosa in corso e quanto al fatto che non tutti gli elementi che caratterizzano il reato siano noti è sufficiente richiamare quanto sopra esposto. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sussistenza delle esigenze cautelari non è stata affermata in astratto con riferimento al titolo di reato, ma prendendo a baso i reati in concreto contestati, alla prosecuzione del perseguimento dello scopo della associazione anche dopo le perquisizioni secondo quanto riferito da PO e cioè che NN e RI cercarono di fargli sottoscrivere DAS e con riferimento alle caratteristiche di collaborazione di RI con NN, che spiegano le differenti valutazioni rispetto ad altri semplici partecipi.
Il sesto motivo di ricorso è infondato perché il Tribunale da un lato ha ritenuto che le condotte siano proseguiti (ed i reati consumati) anche in epoca successiva all'indulto (e tale giudizio sul fatto non è qui sindacabile) e dall'altro ha ritenuto che le pene, alla luce dell'assenza di resipiscenza non saranno contenute nel limite della causa di estinzione anche con riferimento alla posizione di un semplice partecipe quale RI (ed anche tale valutazione, in assenza di illogicità, è valutazione di merito non sindacabile in sede di giudizio di legittimità).
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007