Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Commentario • 1
- 1. Sostituzione del difensore di ufficio senza giustificato motivo? (Cass. 1245/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2014, n. 44825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44825 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 14/05/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 1461
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 28334/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AU EL, nato Milazzo il 23.1.1972;
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata l'11.2.2013 la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in data 24.9.2009, aveva condannato CCa AU EL, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ascritto all'imputato in relazione al fallimento della "Commerciale Resal S.r.l.", di cui egli era liquidatore, dichiarato dal tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto con sentenza dell'11.12.2003. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Salvatore Giuseppe Carrabba, del Foro di Messina, il CCa, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la corte territoriale: 1) ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla nullità della celebrazione dell'udienza preliminare per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., classificando tale nullità fra quelle relative di cui all'art. 181 c.p.p., comma 2, e sostenendo, al contempo, che "detto orientamento della Cassazione non è pacifico";
2) ha del pari rigettato la richiesta di inutilizzabilita della consulenza tecnica del dott. Salamone Massimo, perché espletata senza le garanzie del contraddittorio, omettendo di indicare le ragioni di tale decisione;
3) ha omesso di fornire adeguata spiegazione al rilievo difensivo secondo cui l'indicazione nella documentazione contabile della somma di 30.353,80 Euro, oggetto della contestata attività distrattiva, non corrispondeva all'effettiva disponibilità di cassa e che la presenza di tale somma era conseguenza di mancate contabilizzazioni di costi imprevisti, affrontati nell'ultimo periodo di vita della società, contraddistinto da difficoltà economiche.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Inammissibile per assoluta genericità appare il primo motivo di ricorso, dal contenuto meramente descrittivo della decisione assunta dalla corte territoriale, peraltro conforme ad un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (cfr. Cass., sez. 2, 11/06/2010, n. 35420, rv. 248302; Cass., sez. 3, 17/4/2008, n. 25223, rv. 240255). Ed invero la genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", determina, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr.
Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
5. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, che costituisce con quella oggetto di ricorso un prodotto unico, in quanto in entrambe le decisioni i giudici di merito hanno seguito un percorso argomentativo uniforme, il consulente tecnico del pubblico ministero è stato sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale nel contraddittorio tra le parti e solo all'esito della sua escussione l'elaborato da lui redatto è stato acquisito agli atti, senza, peraltro, che il difensore dell'imputato si opponesse a tale acquisizione.
Nessuna sanzione processuale, pertanto, è configurabile nel caso in esame, e men che mai la invocata inutilizzabilità. Come chiarito dal costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, solo l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte in assenza della previa audizione del suo autore, è processualmente sanzionata, ma non con l'inutilizzabilità dell'atto, bensì con una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a).
Ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto (cfr. Cass., sez. 5, 24.6.2011, n. 32902, rv. 250940; Cass., sez. 6, 14.3.2014, n. 25807, rv. 259200).
6. Inammissibile, infine, risulta l'ultimo motivo di impugnazione, in quanto con esso il ricorrente deduce, peraltro genericamente, censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014