Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
L'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose legittima la pronuncia della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 14377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14377 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 399
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 38692/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG IP, nato il [...], e IN RO, nato il [...];
avverso la sentenza 20 maggio 2008 della Corte di appello di Catania, che ha per loro confermato le statuizioni di responsabilità della sentenza 7 giugno 2007 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili;
nonché, per la parte civile, l'avv. dello Stato Maurizio Greco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni e nota spese;
e, per i ricorrenti, l'avv.ssa Viscuso per IO e l'avv. Crescimanno per GA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ed in subordine per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per prescrizione. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza 20 maggio 2008, decidendo sull'accusa di peculato contestata a RG IP (commesso presso l'Avvocatura dello Stato di Catania), DE VI IR (operatrice contabile presso la stessa Avvocatura) e IN RO (avvocato distrettuale presso l'Avvocatura dello Stato di Catania) ha assolto la DE VI per non avere commesso il fatto ed ha revocato le statuizioni civili adottate nei suoi confronti dall'impugnata sentenza. Ha confermato nel resto e ha condannato gli imputati IN RO e RG IP in solido al pagamento delle ulteriori spese processuali.
p. 1) i motivi di ricorso dell'imputato GA.
Il difensore del GA, con un primo motivo di impugnazione prospetta il vizio di violazione di legge, già formulato in sede di giudizio di appello, e concernente il mancato rispetto del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. In particolare il ricorso ripropone l'interpretazione della preposizione "tranne", che apre il secondo periodo del capo di imputazione, nei termini e nel senso che dalla appropriazione si dovevano escludere una serie di titoli, valutati invece a titolo di responsabilità e di sanzione.
Nello specifico, la frase introdotta dal "tranne" non farebbe altro che precisare - circoscrivendolo - il "numero rilevante ed imprecisato di vaglia ed assegni all'ordine dell'Avvocatura" di cui si contesta agli imputati l'appropriazione: escludendo evidentemente da quel novero proprio i "numero 38 tra assegni bancari e vaglia postali, emessi questi, invece in favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, per un importo complessivo pari a L. 27.440.500, nonché di cinque assegni bancari per l'importo complessivo di L. 5.961.055, girati questi altri dal GA nella suddetta qualità di Avvocato Distrettuale, ed ancora di numero 4 vaglia postali per un importo complessivo di L.
3.060.000 di pertinenza questi ultimi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato". L'avere - il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi - ritenuto la responsabilità del GA per l'appropriazione dei titoli esplicitamente esclusi dal capo di imputazione comporterebbe la mancanza di correlazione tra il fatto contestato e il fatto - del tutto diverso - sanzionato con la sentenza di condanna. Il taglio, l'ampiezza del ricorso e la singolarità della vicenda impongono alcuni richiami sulla eccepita violazione del diritto di difesa dell'imputato.
Preliminarmente, va precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale e che consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti, con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata, tenuto conto e preliminarmente che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve apprezzarsi, non solo il fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Cass. Penale sez. 3^, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv. 236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932). In buona sostanza e per concludere, per aversi "mutamento del fatto", occorre un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire un nucleo comune identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. 2^, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia).
Orbene di tali principi risultano aver fatto buon governo i giudici di merito i quali, non solo hanno correttamente argomentato sugli sviluppi dell'imputazione, sostenendo l'assenza del lamentato difetto di correlazione, ma hanno altresì con essi confrontato le corrispondenti e concrete risposte difensive "a tutto campo". La condotta della difesa (sia del GA che del IO), come già detto - è stata invero molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell'imputazione, avendo ben presente il reato dell'art. 314 cod. pen., nella sua più ampia estensione, in nulla ridotta dalla infelice formulazione del "tranne", da intendersi propriamente come una semplice rafforzata precisazione del tenore dell'accusa. Tenore dell'accusa assolutamente chiaro per i protagonisti e le parti del processo, considerato che per quei titoli, numericamente indicati, il quadro accusatorio si puntualizzava anche con la quantificazione degli importi, evenienza questa non registrata per gli altri "titoli di numero imprecisato" di cui alla prima parte dell'imputazione, e sui quali (vaglia ed assegni tutti all'ordine della Avvocatura) la difesa aveva svolto con pienezza e autorevolezza il suo ruolo tecnico-giuridico.
Da ciò piena conferma della correttezza e logicità del percorso argomentativo dei giudici di merito, in punto di ritenuta correlazione tra imputazione contestata e sentenza, attesa l'assoluta integrità e persistenza del nucleo centrale dell'addebito, sugli sviluppi del quale (titoli, soggettività ed azione esecutiva) entrambi gli imputati hanno svolto e attivato ogni possibile, adeguata e ragionevole linea di difesa.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), seconda parte, e degli artt. 81 cpv., 110
e 314 c.p.. Per il ricorrente la motivazione della sentenza della Corte di Appello avrebbe travisato le risultanze dell'istruzione dibattimentale di primo grado e non avrebbe fornito adeguata risposta alle censure contenute nell'atto di gravame, adagiandosi sul deliberato del Tribunale, limitandosi a disattendere le argomentazioni difensive e forzando l'interpretazione delle prove al di là di ogni logica, tenuto conto che, anziché un ammanco, si ebbe a registrare un residuo attivo di oltre 7.000 Euro.
Il motivo è inammissibile: si tratta all'evidenza di argomenti che sotto il profilo del vizio di motivazione tendono a suggerire una diversa e più favorevole lettura degli eventi rispetto a quella ricostruita nel provvedimento impugnato.
I giudici di merito, in modo tra loro sintonico, hanno analiticamente indicato le loro fonti di convincimento valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità. L'art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baidi, m. 200842;
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228), oppure una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori. Inoltre, l'art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5^, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, Gatti Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Con un terzo motivo il ricorso delinea ancora vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), seconda parte e art. 539 c.p.p., comma 2 e con riferimento alla provvisionale in assenza di prova del danno. Anche questa doglianza è priva di fondamento.
Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 539 c.p.p., comma 1 in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione ((Cass. Penale sez. 6^, 0 9266/1994, RIV. 189917 Mondino).
È noto infatti, in tema di provvisionale, che:
(a) la decisione può1 essere adottata anche senza apposita istanza della parte civile e non soltanto dal giudice di primo grado, ma anche da quello di appello (Cassazione penale sez. 2^, 6 novembre 1991 Cass. pen. 1994, 375);
(b) la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non ha l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Cassazione penale sez. 6^, 1 aprile 1997 Cass. pen.1998, 3379);
(c) per la liquidazione non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale (Cassazione penale sez. 1^, 19 gennaio 1994 Mass. pen. Cass. 1994, Fasc. 8, 120);
(d) il disposto di cui all'art. 539 c.p.p., comma 2, il quale consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, è applicabile anche al danno non patrimoniale (Cassazione penale sez. 5^, 17 dicembre 1997, n. 2414 Ced Cassazione 1998). Nella specie, la somma di Euro 10 mila, liquidata in relazione alla affermata responsabilità dei ricorrenti ed alla qualità della parte offesa, risulta argomentata nel rispetto delle regole suindicate con necessario rigetto del relativo motivo di ricorso.
p. 2) I motivi di ricorso dell'imputato IO.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del IO riprende la censura di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza deducendo, negli stessi termini del difensore del GA, che i giudici di merito hanno pronunciato sentenza di condanna per una condotta diversa, in quanto esclusa in modo esplicito dalla imputazione, quale modificata dal Pubblico ministero all'udienza del 23 marzo 2003 e riportata nella sentenza di 1^ grado. Il motivo, identico alla prima doglianza del GA, ne segue necessariamente la stessa sorte, nei termini già argomentati e che qui si richiamano integralmente.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento alla omessa audizione del perito sugli 8 titoli ritenuti non rendicontati perché si precisassero i criteri utilizzati ed il metodo di ricerca dei contenziosi ai quali i titoli in oggetto erano da addebitare e tenuto conto che la motivazione di diniego sul punto risulta mancante ed illogica.
Con un terzo motivo il ricorso delinea ulteriore vizio di motivazione consistente in una forzatura dell'interpretazione delle prove al di là di ogni criterio logico e conseguente ad un travisamento dei risultati della perizia contabile espletata. In particolare si duole il ricorrente come la Corte distrettuale non abbia spiegato attraverso quali elementi fattuali abbia concluso che la mancata rendicontazione o il ritardo siano la diretta conseguenza di una condotta del ricorrente, semplice commesso, che si è limitato a versare sul proprio conto corrente titoli dell'Avvocatura, consegnando contestualmente la corrispondente somma in contanti al dr. GA, circostanza questa pacifica e desumibile dall'interrogatorio dello stesso avvocato distrettuale. Il secondo ed il terzo motivo sono privi di fondatezza dato che con essi si tende ad ottenere dalla Cotte una non consentita ed inammissibile rivalutazione delle prove.
Non va infatti dimenticato che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5^, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, pres. Foscarini, est. Nappi, in ric. Gatti;
Cass., sez. 4^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
In ogni caso, in ordine alle pretese omesse motivazioni, va ribadito che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione - come nella specie - il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche coerentemente e logicamente sviluppate ((Cass. Penale sez. 4^, 36757/2004, Rv. 229688). Per concludere, come già detto per il GA, risulta che la corte distrettuale ha affermato la certa attribuibilità degli illeciti all'imputato, valorizzando i consistenti elementi di prova anche documentale emersi, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme con rigore e correttezza, confluendo in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità. Da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio, che ha fondato l'affermazione di colpevolezza, resiste alle censure di merito, in parte inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi. Con un quarto motivo si rileva la violazione delle norme che regolano la concessione della provvisionale, in termini del tutto adesivi al terzo motivo della difesa del GA, e che risulta del pari infondato, per le medesime ragioni dianzi esplicitate per tale ricorrente.
Con un quinto motivo, sotto il profilo di una assente congrua motivazione, si contesta l'entità della pena, all'esito di un'operazione di raffronto con l'identica sanzione inflitta all'avvocato distrettuale, e si rileva l'illogicità di un pari trattamento tra l'avvocato distrettuale, responsabile in materia di incassi del denaro, ed il commesso che, di volta in volta, si recava nelle diverse sedi degli istituti di credito di traenza degli assegni, incassando il denaro, che versava sul proprio conto, consegnando poi i corrispondenti importi al GA. La censura, priva di rilievo - come si vedrà - per la sopravvenuta prescrizione del delitto contestato, è comunque inammissibile nella misura in cui propone, in punto di pena, non tanto precise violazioni di legge o vizi di motivazione ma un mero esito da confronto, che esula pacificamente dai poteri di controllo della Suprema Corte. In conclusione: le doglianze, anche nella illustrazione sostanzialmente adesiva, fattane nei motivi aggiunti, risultano tutte prive di fondamento.
p. 3) l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione.
La Corte, verificata la sussistenza dei fatti-reato, nei termini argomentati dai giudici di merito con una doppia e conforme pronuncia, e la loro attribuibilità all'azione cosciente e volontaria dei ricorrenti, deve ora valutare l'eventuale possibilità dell'applicazione di un proscioglimento nel merito, nella specie peraltro del tutto impossibile, anche volendo aderire alla più garantista giurisprudenza di questa Corte, che, in presenza di una causa estintiva del reato, privilegia il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., anche quando manchi o sia insufficiente la prova della colpevolezza a suo carico (Cass. Penale sez. 5^, 24658/2008 Rv. 240450, Ganci. Massime precedenti Conformi:
N. 13170 del 2002 Rv. 221257, N. 18891 del 2004 Rv. 228635, N. 40386 del 2004 Rv. 230621, N. 17382 del 2005 Rv. 231567).
Nella specie invero, atteso il quadro probatorio che grava su entrambi gli imputati, l'esito processuale che si impone, attesa la prova argomentata della loro colpevolezza, non può che essere quello dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, con condanna dei ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile Avvocatura dello Stato le spese del grado che si liquidano in Euro 1.400,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile Avvocatura dello Stato le spese del grado che liquida in Euro 1.400,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009