Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2005, n. 12199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12199 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/03/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 408
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1936/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5-6-2003 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ZO Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 6-3-2001 il Tribunale di Napoli ha condannato IS ZO, unitamente ad altri imputati, alla pena (interamente condonata) di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 319 c.p., nonché, in solido con alni imputati, al pagamento delle spese processuali.
Avverso questa sentenza hanno proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, le costituite parti civili (che hanno lamentato la omessa pronuncia in ordine al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese da esse sostenute) e alcuni coimputati del IS.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Quinta Penale, con sentenza in data 5-6-2003, ha accolto i gravami delle parti civili limitatamente alle posizioni di ZO IC, IA LB e IS ZO, nei confronti dei quali ha pronunciato, ora per allora, condanna in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili e alla rifusione delle spese del doppio grado da loro sostenute, liquidate come da dispositivo. Il IS e stato altresì condannato al pagamento delle maggiori spese processuali, con conferma nel resto della impugnata sentenza.
1.2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 5-6-2003 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di IS ZO, chiedendone l'annullamento limitatamente "ai capi ed ai punti attinenti alle statuizioni civili e alla condanna al risarcimento dei danni, nonché alla condanna al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese del doppio grado di giudizio".
Con il primo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in quanto la sentenza censurata non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine alla "capacità lesiva dei diritti delle parti civili nella condotta del IS" e, di conseguenza, neppure in ordine alla "esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato". Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione degli artt. 535 e 592 c.p.p. e, in ogni caso, la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto il IS non aveva appellato la sentenza, sicché la sua condanna al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute per il grado di appello dalle parti civili sarebbe "in contrasto con le norme di legge" e "totalmente viziata di illogicità manifesta". DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo (mancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, con particolare riferimento alla "capacità lesiva dei diritti delle parti civili nella condotta del IS" e alla "esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato"), basta ricordare che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (sez. 6^, sent 9266 del 26-4-1994, rv. 199071). Deve pertanto considerarsi legittima la condanna generica al risarcimento del danno in una fattispecie (come quella in esame) di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, pur non avendo i giudici di merito indicato in base a quali elementi avevano ritenuto raggiunta la prova dei pretesi danni e della entità degli stessi. Il secondo motivo di ricorso (asserita violazione degli artt. 535 e 592 c.p.p.) è del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a sostenere che, non avendo il IS appellato la sentenza, la sua condanna al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute per il grado di appello dalle parti civili sarebbe stata "in contrasto con le norme di legge" e "totalmente viziata di illogicità manifesta". Nel caso di specie il IS era stato condannato in primo grado e tale sentenza, non impugnata dal medesimo IS, era stata appellata dalle parti civili per omessa pronuncia in ordine al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese da esse sostenute. Correttamente, pertanto, in accoglimento del gravame proposto dalle parti civili, la Corte di merito ha provveduto a rimediare a tale omissione, liquidando le spese del doppio grado da loro sostenute e condannando l'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali. La condanna alle spese costituisce, infatti, un effetto naturale della sentenza di condanna penale ed a questa consegue di diritto.
23.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2005