Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
Art. 200. Segreto professionale 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatoriprivati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatoriprivati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Commentari • 228
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 177.04239
[…] Processo penale – Divieto di utilizzo di intercettazioni – A carico di professionisti – Liceità dell'attività professionale – Necessità – Sussiste L'art.271 c.p.p., comma 2, deve essere interpretato nel senso che il divieto di utilizzazione delle intercettazioni relative alle conversazioni o comunicazioni delle persone di cui all'art.200 c.p.p., comma 1, […] comma 2, preveda espressamente, fra i divieti di utilizzazione, quello concernente le intercettazioni relative alle conversazioni o comunicazioni delle persone di cui all'art. 200 c.p.p., comma 1, quando esse hanno ad oggetto fatti da loro conosciuti in ragione, per quanto ora interessa, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 273
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 9866Provvedimento: […] Nella motivazione di tale pronuncia, si afferma obiter che il giudice deve avvertire l'ecclesiastico della facoltà di astensione stabilita dal combinato disposto dell'art. 200 cod. proc. pen. e della L. n. 121 del 1985, art. 4. […] Il richiamo agli articoli del codice di proceduta penale del 1930 va oggi ovviamente riferito agli artt. 200-202 c.p.p. 1988. L'art. 200 c.p.p. vigente, così come l'art. 351 c.p.p. 1930, […] ne' è previsto nel vigente art. 200 c.p.p., per cui non può porsi per professionisti chiamati a rendere testimonianza, così come per gli altri soggetti indicati nell'art.200 c.p.p. (e nell'art. 351 c.p.p. previgente), alcuna questione di sanzione processuale per l'omesso avviso, […]Leggi di più...
- esclusione·
- fattispecie·
- limiti·
- facoltà di astensione determinata dal segreto professionale·
- necessità·
- indicazione·
- segreto professionale·
- omesso avvertimento al testimone della facoltà di astenersi·
- obbligo di avvertire il professionista·
- rilevabilità d'ufficio del segreto·
- applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen·
- segreto·
- testimonianza·
- professionale·
- mezzi di prova