Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari - previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. - è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 29931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29931 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/06/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1231
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030107/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) AN IO, N. IL 28/08/1972;
avverso SENTENZA del 18/04/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione GI IO avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data in data 18 aprile 2005 con la quale è stata confermata la sentenza di 1^ grado, affermativa della penale responsabilità per i reati di furto aggravato di cinque cavalle da corsa incinte e di una puledra, simulazione di reato e ricettazione, commessi il 28 agosto 1995.
Deduce:
- la nullità della sentenza di 1^ grado in quanto emessa all'esito di un giudizio non preceduto dall'avviso, ad esso imputato, della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.;
- il vizio di motivazione sulla propria responsabilità;
la omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche, pure richieste nei motivi di appello.
Il ricorso è inammissibile.
Sul primo motivo, già dedotto in appello, la Corte di merito ha fornito una corretta risposta.
Questa Corte ha reiteratamente osservato che la nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima della richiesta di rinvio a giudizio, rientra tra quelle a regime intermedio, poste a garanzia dei diritti di difesa, e non tra quelle assolute, non potendo, il disposto di cui all'art. 415 bis c.p.p., ritenersi funzionale all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. (Sez. 1^, 22 settembre 2004, Visciglia, rv 229534).
La nullità si verifica anche in caso di citazione diretta (artt. 550 e 552 c.p.p.) ed attinge il decreto di citazione emesso dal P.M.. Trattasi di nullità che riguarda un atto equiparabile, ai fini che qui interessano, al decreto che dispone il giudizio e che si consuma, pertanto, in fase antecedente a quella del "giudizio". Questa, infatti, ha inizio, come si desume anche dalla impostazione sistematica del libro 7^ del Codice di Procedura, con il deposito in Cancelleria degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e con gli atti urgenti oltre che con il deposito delle liste testimoniali. Ne consegue che, a norma dell'art. 180 c.p.p., la nullità doveva essere rilevata o dedotta prima della sentenza di primo grado, essendo, nel caso contrario, rimasta sanata (conformi Sez. 6^, 5 giugno 2003, Rabeschi, rv 2263641; Sez. 1^, 22 maggio 2003, Mariottini, rv. 225489).
La Corte ha evidenziato - e il dato non è contestato dal ricorrente - che l'imputato non ha sollevato la eccezione nel corso del giudizio di primo grado introducendola soltanto con i motivi di appello. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità. Esso non aggredisce un punto o capo della motivazione, criticandola in via generale per una presunta superficialità, laddove la stessa ha riportato tutte le eloquenti emergenze in punto di fatto poste a fondamento della affermazione di responsabilità ed ha evidenziato che nessuna delle censure mosse dall'appellante presentava il connotato della originalità rispetto alla diffusa motivazione articolata dal giudice di primo grado. Ha anche affermato di fare proprie tutte la argomentazioni del primo giudice.
Si tratta di una motivazione congrua che il ricorrente non sottopone a vaglio critico in riferimento a specifiche questioni e che quindi non merita e non può essere ritenuta affetta da uno dei vizi per i quali l'art. 606 c.p.p., ammette il sindacato di questa Corte di legittimità.
La Corte di merito, infatti, ha in buona sostanza rilevato a sua volta la inammissibilità dei motivi di appello per la stessa ragione appena evidenziata e una simile impostazione non risulta in alcun modo criticata nel ricorso, che pertanto va dichiarato inammissibile. Inammissibile è anche il terzo motivo.
Non risponde al vero che la sentenza sia carente di motivazione sul tema delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di merito ha ritenuto di confermare il giudizio negativo svolto dal primo giudice, facendo corretto uso dei criteri preposti a tale scelta: quelli indicati dall'art. 133 c.p.. In altri termini, ha posto in evidenza il dato negativo, ai fini della delineazione della personalità dell'imputato, rappresentato dalla duplice pregressa condanna dello stesso per analoghi reati. A tale dato ha affiancato quello della mancata deduzione da parte della difesa, di elementi favorevoli atti ad essere valorizzati a sostegno della richiesta di attenuanti.
Anche in tale evenienza la pronuncia della Corte sottintende un giudizio di inammissibilità per genericità della richiesta, del corrispondente motivo di appello. Una sintesi corretta e congruente con la dinamica processuale, alla quale il ricorrente non ha opposto articolati e specifici motivi.
La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente a versare alla Cassa delle ammende una somma che appare equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 500,00.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006