Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 33205
CASS
Sentenza 8 giugno 2004

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La vendita del siero residuato dall'attività di lavorazione del latte operata da un caseificio configura attività di gestione dei rifiuti, ed ove svolta in difetto di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che il siero costituisce rifiuto ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato decreto n. 22 trattandosi di residuo derivante dall'attività di lavorazione del prodotto (nella specie il latte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 33205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33205
    Data del deposito : 8 giugno 2004

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