Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
La vendita del siero residuato dall'attività di lavorazione del latte operata da un caseificio configura attività di gestione dei rifiuti, ed ove svolta in difetto di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che il siero costituisce rifiuto ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato decreto n. 22 trattandosi di residuo derivante dall'attività di lavorazione del prodotto (nella specie il latte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 33205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33205 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 08/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1202
Dott. GENTILE MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 28319/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF MA, nato il [...];
PM presso il Tribunale di Napoli;
Avverso la Sentenza Tribunale di Napoli, in data 15/03/02;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MA Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il reato di cui al capo A); l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 15/03/02 dichiarava OF MA colpevole del reato di cui all'art. 51 2^ comma D.lvo 22/97 capo B) della rubrica e lo condannava alla pena di euro 2000,00 di ammenda;
assolveva, poi, il suddetto OF del reato di cui all'art. 51, 1 comma, D.lvo 22/97 capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Avverso la citata sentenza il PM del Tribunale di Napoli e OF MA proponevano ricorso per Cassazione, deducendo, il primo, violazione dell'art. 606 lett. b) cpp;
il secondo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il PM ricorrente esponeva che nella fattispecie il siero, quale residuo derivante dalla lavorazione del latte, costituiva rifiuto ai sensi degli artt. 6 e 7 D.lvo 22/97, per cui era necessaria la prescritta autorizzazione per la vendita dello stesso, ex artt. 28 e 30 D.lvo 22/97.
Tanto dedotto, il PM chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica. Il OF, a sua volta, esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in ordine al reato di cui al capo b).
Il ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo b).
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell'08/06/04, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il reato di cui al capo a); l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PM è fondato.
Il ricorso di OF MA è inammissibile.
Per quanto attiene al reato di cui al capo a) si rileva che è stato contestato a OF MA la contravvenzione di cui all'art. 51, comma 1, D.lvo 22/97, perché nella qualità di rappresentante legale del caseificio "Il IN e quale gestore dell'attività produttiva dello stesso, faceva commercio del siero costituente rifiuto dell'attività di lavorazione del latte, vendendolo - in mancanza dell'autorizzazione,iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27 - 33 D.lvo 22/97 - alle aziende agricole della zona, quale alimento per suini.
Il Giudice di merito - ritenuto che il siero prodotto dalla lavorazione del latte costituiva non un rifiuto, ma un sottoprodotto della produzione casearia - assolveva il OF dalla predetta imputazione, perché il fatto non sussiste.
Trattasi di decisione errata in diritto e carente nella sua motivazione.
Il siero che residuava all'esito della lavorazione del latte costituiva rifiuto ai sensi degli artt. 6 e 7 D.lvo 22/97. In particolare, secondo l'allegato A) del D.lvo 22/97 (CER, voci Q1 - 016) sono e da considerarsi rifiuti qualsiasi sostanza, e materia costituenti residui derivanti dal processo di lavorazione e trasformazione del prodotto (nella specie il latte). Non vi è dubbio, pertanto, che il siero, quale residuo del processo di lavorazione del latte realizzato dal caseificio "Il IN (di cui il OF era il rappresentante legale) costituiva rifiuto ai sensi degli arti 6, lett. a); 7, 3^ comma lett. c) D.lvo 22/97; per il cui commercio occorrevano i prescritti titoli abilitativi ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 D.lvo 22/97.
Il OF, invece, vendeva il siero senza aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla normativa.
L'assunto contenuto nella decisione impugnata - secondo cui il siero derivante dalla lavorazione del latte realizzata dal caseificio de quo, non costituiva rifiuto, bensì un sottoprodotto della lavorazione del latte - costituisce affermazione vaga e generica e, comunque, non congruamente motivata.
In particolare, non sono indicate con precisione le ragioni per cui il siero (anziché residuo e scarto della produzione del caseificio) costituiva un prodotto minore della lavorazione del latte, liberamente commerciabile nel settore degli alimenti per allevamenti zootecnici secondo la normativa giuridica attinente al mercato de quo.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Napoli del 15/03/02 limitatamente al reato di cui al capo a) con rinvio al predetto Tribunale, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
Per quanto attiene al ricorso proposto dal OF in ordine al capo b) della imputazione (art. 51, 2 comma, in relazione all'art. 14 D.Lvo 22/97), trattasi di censure vaghe e generiche, senza indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da porre a sostegno delle richieste avanzate nella impugnazione de qua;
con conseguente inammissibilità del ricorso ex artt. 581, lett. c) epp e 591 lett. c) cpp.
Il giudice di merito, comunque, ha motivato, con un procedimento argomentativo privo di errori di diritto, in modo esauriente in ordine a tale capo della decisione.
In particolare, ha indicato con precisione le ragioni per cui una elevata quantità di acqua derivante dalla lavorazione del latte e pari circa a litri 1.100.000, veniva smaltita illecitamente immettendola nella rete fognaria pubblica.
Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso proposto da OF MA con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si determina in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata per il reato di cui al capo A) e rinvia al Tribunale di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso del OF e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004