Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 14433
CASS
Sentenza 4 dicembre 2013

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Il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione, con la conseguenza che, fino alla adozione di quest'ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall'art. 441 bis, cod. proc. pen.

La modifica dell'imputazione disposta dal P.M. su autorizzazione del giudice nella udienza di celebrazione del rito abbreviato a seguito di giudizio immediato, non dà luogo a nullità per violazione del diritto di difesa determinato dalla mancata possibilità di rendere interrogatorio sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, in relazione alla nuova formulazione delle incolpazioni, qualora il fatto storico in relazione al quale l'indagato è già stato preventivamente interrogato sia rimasto immutato nella sua materialità, ma sia stato solo diversamente riqualificato in senso giuridico.

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  • 1Art. 62 - Giudizio abbreviato
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  • 2Art. 441-bis - Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 14433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14433
Data del deposito : 4 dicembre 2013

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