Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 2
Il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione, con la conseguenza che, fino alla adozione di quest'ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall'art. 441 bis, cod. proc. pen.
La modifica dell'imputazione disposta dal P.M. su autorizzazione del giudice nella udienza di celebrazione del rito abbreviato a seguito di giudizio immediato, non dà luogo a nullità per violazione del diritto di difesa determinato dalla mancata possibilità di rendere interrogatorio sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, in relazione alla nuova formulazione delle incolpazioni, qualora il fatto storico in relazione al quale l'indagato è già stato preventivamente interrogato sia rimasto immutato nella sua materialità, ma sia stato solo diversamente riqualificato in senso giuridico.
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- 1. Art. 62 - Giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 441-bis - Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 14433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14433 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 04/12/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3450
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 37404/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.G. , nato il (OMISSIS) ;
nei confronti di:
Z.F. , Z.M.L. , Z.E. , Z.M.
, Z.S. , Z.L. , B.R. , Z.V.
, Z.L. , Z.S. , C.S. , B.S.
, S.M. , Z.A. (parti civili);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Roetta Lino;
udito, per le parti civili, l'avv. Frattallone Salvatore. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 3 ottobre 2012 resa a seguito di giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Padova ha condannato l'imputato - assegnando alle parti civili costituite diverse somme a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva sul danno non patrimoniale - riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, per: 1) il delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., commi 1 e comma 2, n. 1), art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), e comma 2, art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1), e u.c., e art. 61 c.p., n. 5), perché,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti della minore degli anni 14 Z.V., consistita nell'afferrarla per un braccio e tenerla ferma, e nei confronti della minore degli anni 10 Z.S., consistita nel costringerla a stare con le gambe aperte, abusando delle condizioni d'infermità psichica e fisica delle vittime derivante dalla loro età e dal rapporto di fiducia dovuto al legame di parentela e vicinato, costringeva tali due minori e, inoltre, la minore Z.E. a subire atti sessuali consistiti in toccamenti dei genitali e altro;
2) il delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 quinquies c.p., art. 61 c.p., n. 5), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali rappresentati da masturbazioni e toccamenti del proprio organo genitale in presenza delle minori degli anni 14 Z.E., Z.M., Z.V., Z.S., al fine di farle assistere, approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, consistenti nel rapporto di parentela e vicinato.
Con sentenza del 16 maggio 2013, la Corte d'appello di Venezia, su impugnazione dell'imputato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta e l'ammontare delle provvisionali liquidate.
2. - Avverso tale ultima sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 458 c.p.p., comma 2, e art. 441 bis c.p.p.. Il ricorrente impugna anche le due ordinanze emesse dal Gip il 21 marzo 2012 e ricostruisce la cronologia dei fatti: a) la difesa aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato;
b) all'udienza fissata ex art. 458 c.p.p., comma 2, il pubblico ministero aveva chiesto di essere autorizzato a modificare l'imputazione e il giudice aveva autorizzato la notifica, respingendo la relativa eccezione difensiva;
c) in particolare, la difesa aveva evidenziato che il consenso al rito abbreviato era stato manifestato sulla base di un diverso capo di imputazione;
d) il giudice aveva disposto la notificazione all'imputato contumace del nuovo capo di imputazione, con la contestazione suppletiva autorizzata, dando nuovo termine all'imputato per poter depositare nuova richiesta di giudizio abbreviato;
f) alla successiva udienza la difesa aveva eccepito che l'ordinanza notificata all'imputato aveva di fatto realizzato un'indebita regressione del procedimento;
g) l'eccezione era rigettata con le ordinanze del 21 marzo 2012 e il giudizio proseguiva nelle forme del rito abbreviato.
Tale essendo lo svolgimento dei fatti, il ricorrente sostiene, in punto di diritto che, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, il decreto emesso dal giudice non solo ha natura di ricognizione formale, ma rappresenta la prima indefettibile fase del procedimento di ammissione del rito e preclude, perciò, al pubblico ministero la possibilità di effettuare una contestazione suppletiva. Si critica, in particolare, l'assunto della Corte d'appello secondo cui, a fronte della modifica dell'imputazione, la difesa e l'imputato erano stati posti nella condizione di valutare se accedere al giudizio abbreviato anche in relazione a diversa imputazione. Vi è, ad avviso della difesa, un'inammissibile interpretazione estensiva dell'art. 441 bis c.p.p., perché il pubblico ministero avrebbe potuto modificare l'imputazione solo a fronte di contestazioni scaturite da un'integrazione probatoria effettivamente intervenuta, ma non sulla base di circostanze già risultanti dagli atti. Comunque illegittima deve essere ritenuta - sempre per la difesa - l'ordinanza con la quale si era realizzata l'indebita regressione di fase consistente nella formulazione di una nuova imputazione rispetto alla quale l'imputato avrebbe potuto richiedere nuovamente giudizio abbreviato. Quanto a tale ordinanza, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta alla reiterazione della richiesta di giudizio abbreviato, sia perché un atto abnorme non può mai essere sanato, sia perché la difesa, già nel verbale dell'udienza del 21 marzo 2012, aveva espresso chiaramente la non acquiescenza all'ordinanza stessa. La difesa conclude sostenendo che il vizio non è innocuo, perché, in tema di giudizio immediato, è richiesto che l'imputato sia stato interrogato sui fatti e, dunque, anche sui nuovi fatti contestati, rappresentati, nel caso di specie, dall'abuso sessuale mediante violenza e minaccia, nonché tramite l'abuso delle condizioni d'inferiorità psichica e fisica.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della testimonianza de relato resa sulle dichiarazioni della minore Z.S. Si evidenzia, in particolare, che la Corte distrettuale ha ritenuto la testimonianza di Z.L., madre di Z.S., scevra da suggestioni e aderente al racconto della giovane vittima, ma non ha considerato la totale mancanza di ulteriori elementi di prova, all'infuori di quanto riportato anche dalla sorella della stessa. La difesa lamenta che l'audizione protetta della minore non avrebbe espresso nulla in ordine ai fatti per i quali è causa e che vi sarebbe stata una considerazione aprioristica della capacità della madre di comprendere e riportare quanto narrato dalla figlia. Nè si sarebbe considerato che sia la madre sia la sorella della minore avevano, comunque, una condizione di conoscenza e di certezza dell'abuso tale da indurle a porre alla minore stessa domande suggestive ed aspettarsi risposte affermative. Ciò emergerebbe, sempre secondo la difesa, anche dal fatto che il racconto è stato "suddiviso in più episodi di esternazione". 2.3. - Si deduce, in terzo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p., quanto alla configurazione giuridica della condotta dell'imputato. La difesa sostiene che non sarebbero sufficientemente provati i meccanismi con i quali quest'ultimo aveva persuaso o indotto le minori al compimento di atti sessuali.
3. - La difesa delle parti civili ha depositato memoria, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. All'udienza di discussione di fronte a questa Corte, il difensore delle parti civili ha ribadito tali conclusioni e ha depositato nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso non è fondato.
4.1. - Il primo motivo di impugnazione non è fondato.
4.1.1. - La difesa dell'imputato muove da due premesse, entrambe erronee in punto di diritto: a) che il rito abbreviato non condizionato debba seguire un regime giuridico diverso da quello previsto per il rito abbreviato condizionato;
b) che la fase di ammissione al rito abbreviato si concluda con l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza.
Questa Corte ha già evidenziato, con la sentenza sez. un. 28 aprile 2011, n. 30200 , che nell'ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato (o anche di emissione di decreto penale di condanna), vi è un vaglio di ammissibilità, operato dal giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, concernente i requisiti formali della richiesta;
in caso di ritenuta ammissibilità, all'udienza fissata con decreto de plano si procederà, poi, da parte di un diverso giudice, in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta, con l'adozione dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. In altri termini, con il decreto di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato, il giudice si limita a valutare la regolarità formale della richiesta, ma non procede ancora all'apertura del giudizio abbreviato, il quale si apre soltanto con l'emanazione, in udienza, della relativa ordinanza ammissiva. Del resto, se il momento iniziale del giudizio abbreviato fosse da individuare nel decreto di fissazione dell'udienza emanato de plano, l'imputato sarebbe privato della facoltà di precisare gli esatti termini della richiesta di giudizio abbreviato in contraddittorio fra le parti;
con la conseguenza che sarebbe vanificata la finalità deflattiva del rito, coerente con il principio di ragionevole durata del processo (argomento ex Corte cost., sent. n. 115 del 2001). Ne discende che, sia nel rito abbreviato condizionato, sia in quello non condizionato, il decreto di fissazione dell'udienza e l'ordinanza ammissiva del rito hanno due funzioni diverse, tanto che all'udienza fissata l'imputato ha la possibilità di convertire la richiesta di abbreviato non condizionato in richiesta di abbreviato condizionato. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il Gip, prima di emanare l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, abbia autorizzato la modificazione dell'imputazione. Infatti, una tale modificazione non è in questo caso disciplinata dall'art. 441 bis, che la consente nei soli casi, disciplinati dall'art. 438 c.p.p., comma 5, e art. 441 c.p.p., comma 5 di integrazione probatoria effettuata siu richiesta dell'imputato o d'ufficio. Il richiamato art. 441 bis trova, infatti, applicazione solo nell'ambito del giudizio abbreviato e cioè solo dopo l'emanazione dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, e non anche dopo la semplice emanazione del decreto con cui de plano viene fissata l'udienza per l'emanazione di tale ordinanza. Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe alla conclusione che, nel caso di richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero e di conseguente richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato, sarebbe definitivamente preclusa al pubblico ministero, anche prima dell'apertura del giudizio abbreviato, ogni modificazione dell'imputazione.
4.1.2. - Nel caso qui in esame, il Gip ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, perché ha fissato con decreto l'udienza per l'ammissione al rito abbreviato, espressamente riservando a tale sede "ogni decisione sull'ammissibilità della richiesta e sull'ammissione al rito richiesto". A tale udienza, prima dell'emanazione dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, il pubblico ministero è stato autorizzato alla modificazione dell'imputazione ed ha conseguentemente notificato l'imputazione modificata all'imputato contumace. In forza di quanto sopra osservato, non si è verificata, dunque, alcuna violazione del diritto di difesa, ne' alcun indebita regressione del processo. Ne consegue che le deduzioni difensive - comprese quelle relative alla pretesa abnormità delle ordinanze pronunciate dal Gip - sono da ritenere comunque infondate.
4.1.3. - La difesa dell'imputato si duole anche del fatto che l'intervenuta modifica del capo d'imputazione avrebbe leso il diritto di difesa, perché l'imputato stesso si sarebbe visto negare la possibilità di un altro interrogatorio di garanzia, rispetto alla nuova formulazione delle incolpazioni ascrittegli. Anche tale rilievo è infondato.
L'interrogatorio previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1, quale presupposto necessario per la richiesta di giudizio immediato ha, infatti, per oggetto i "fatti dai quali emerge l'evidenza della prova". Nel caso di specie, invece, la modificazione dell'imputazione autorizzata di dal Gip ha riguardato semplicemente - come rilevato dalla Corte d'appello - una diversa qualificazione giuridica dei fatti storici, rimasti immutati rispetto a quelli sui quali interrogatorio già stato reso. Nessuna lesione del diritto di difesa si è, dunque, verificata perché l'interrogatorio in questione non è finalizzato a una valutazione sostanziale di colpevolezza o meno, ma solo ad assicurare all'indagato, in mancanza dell'udienza preliminare, uno strumento di integrazione il contraddittorio, al fine di evitare che il passaggio al dibattimento venga deciso sulla base di una prospettazione unilaterale del pubblico ministero. Tale integrazione ha perciò, per oggetto, i fatti che conducono a ritenere evidente la prova e consentono di evitare il passaggio dell'udienza preliminare.
4.2. - Il secondo motivo di ricorso, relativo alla motivazione della sentenza circa la valenza probatoria delle testimonianze de relato relative alla violenza sessuale subita da Z.S. è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale;
rivalutazione preclusa in sede di legittimità. La censura è, in altri termini, meramente riproduttiva di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi in primo e secondo grado. Con specifico riferimento alla sentenza d'appello, deve infatti rilevarsi che la stessa, con valutazioni pienamente adeguate e coerenti, evidenzia che: a) le rivelazioni della vittima sono state progressive e le persone adulte che ne hanno raccolto le confidenze si sono limitate a creare le condizioni di ascolto necessarie a rendere possibili le confidenze stesse;
b) la vittima ha aggiunto al racconto particolari che denotano la spontaneità; c) le dichiarazioni della madre della vittima trovano conferma in quelle della sorella, Z.E., che aveva sentito un analogo racconto, e in quelle, correttamente ritenute decisive, di Z.V., che aveva personalmente assistito ad un episodio di violenza sessuale, nonché nelle parziali ammissioni dell'imputato (pagina 26 della sentenza impugnata).
4.3. - Inammissibile per genericità è il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione circa le modalità attraverso le quali le violenze sessuali sarebbero avvenute. La difesa del ricorrente non svolge, infatti, puntuali critiche alla sentenza censurata, in cui si riportano analiticamente tutte le condotte dell'imputato per le quali è intervenuta condanna, precisando che: le condotte tenute nei confronti di Z.V. e Z.S. devono essere ritenute quali violenze sessuali per induzione, poste in essere abusando della grande differenza di età e del rapporto di parentela e vicinato tra imputato e vittime;
la violenza sessuale nei confronti di Z.E. è invece avvenuta attraverso la costrizione consistente in gesti fugaci e repentini, posti in essere per vincere la prevista opposizione della vittima.
5. - Ne consegue il rigetto del ricorso dell'imputato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi in complessivi euro 8640,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in Euro 8640,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014