Articolo 500 del Codice di procedura civile
Articolo 499Articolo 527
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2006
Art. 500.
(( (Effetti dell'intervento).)) ((L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti)) . ((115)) ((116)) -------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto ( con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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