Versione
21 aprile 1942
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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 500.
(( (Effetti dell'intervento).)) ((L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti)) . ((115)) ((116)) -------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto ( con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
(( (Effetti dell'intervento).)) ((L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti)) . ((115)) ((116)) -------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto ( con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Commentari • 67
- 1. Effetti dell'interventoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 141.57166
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo I Dell'espropriazione forzata in generale Sezione III Dell'intervento dei creditori Art. 500 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 251
- 1. Trib. Brescia, sentenza 15/07/2024, n. 2996Provvedimento: […] - entro il termine assegnato, la resistente non ha espletato le operazioni di cui all'art. 500 c.p.c., con la conseguenza che è decaduta dal beneficio di inventario e ha assunto la qualità di erede puro e semplice (art. 505 comma 1 c.c.).Leggi di più...
- beneficio di inventario·
- art. 281-terdecies c.p.c.·
- art. 505 c.c.·
- contumacia·
- spese di lite·
- decadenza beneficio di inventario·
- art. 500 c.c.·
- opposizione ex art. 498 c.c.·
- erede puro e semplice