Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
Il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni. (Fattispecie in cui l'ordinanza applicativa di misura coercitiva personale era costituita dalla copia di parti di motivazioni di ordinanze emesse nell'ambito di differenti vicende giudiziarie e dell'integrale contenuto della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e dell'autorità procedente).
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Cassazione penale sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep. 15/02/2022), n.5309 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.6.2021, il Tribunale di Salerno - Sezione riesame rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di I.M. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 1.4.2021, avente ad oggetto la carta destinata all'accredito del reddito di cittadinanza nonché la somma pari ad Euro 18.550,41, corrispondente al profitto del reato di cui al D.L. n. 4 del 2019, art. 7, commi 1, 2 e 3, convertito con mod. nella L. n. 26 del 2019. 2. Avverso tale provvedimento ricorre la I., tramite il proprio difensore, deducendo, in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2012, n. 25631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25631 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 952
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 10981/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nel procedimento nei confronti di:
1. CO IN, nato a [...] il [...];
2. CO VA, nato a [...] il [...];
3. NO CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 30/01/2012 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 16/11/2011 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IN CO, VA CO e CO NO in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, (capo A), artt.81 cpv. e 110 cod. pen., art. 73, commi 1 e 3, cit. D.P.R., L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 (capi C e seguenti).
Rilevava il Tribunale come il primo Giudice, dopo aver trascritto i capi d'imputazione ed avere, nella parte iniziale del suo provvedimento, effettuato alcune valutazioni generali e generiche sull'utitizzabilità delle intercettazioni e sulla configurabilità del contestato delitto associativo, aveva fatto riferimento ad una serie di circostanze del tutto estranee alla vicenda giudiziaria in esame;
inoltre, da pag. 21 a pag. 300 di quella ordinanza si era limitato a riprodurre integralmente e senza virgolettature il contenuto della richiesta cautelare del P.M., pure riproponendo la stessa nomenclatura dei paragrafi;
infine, nelle pagine finali aveva proposto una lunga motivazione in ordine alle esigenze di cautela ed ai criteri di scelta della misura cautelare, ancora una volta, però, con il richiamo sia a circostanze fattuali estranee ai fatti oggetto di contestazione, che a norme giuridiche inapplicabili nella fattispecie.
Reputava, pertanto, il Tribunale come l'ordinanza oggetto di riesame dovesse essere annullata per mancanza dei requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen., in particolare per difetto di motivazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari proposto una parte motiva solo apparente, carente di qualsivoglia indicazione delle ragioni di adesione alla istanza della pubblica accusa, anzi dimostrando di non avere neppure preso cognizione del contenuto di quella richiesta, il cui tenore era stato acriticamente trasferito nel corpo del provvedimento genetico della misura cautelare.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge processuale, per avere quel Collegio erroneamente dichiarato la nullità del provvedimento oggetto di riesame, disattendendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in siffatte ipotesi, per un verso consente che, nell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, il giudice possa trasfondere integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., laddove abbia comunque preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione;
per altro verso, permette al tribunale del riesame, in presenza di una piena e trasparente instaurazione del contraddittorio delle parti, di integrare l'apparato argomentativo, eventualmente lacunoso, del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato.
2, L'art. 292 c.p.p., commi 2 e 2 bis, prevede che l'ordinanza che dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza", nonché "la valutazione degli elementi a carico" dell'indagato. Tale norma, anche dopo la riscrittura operata con dalla L. n. 332 del 1995, viene pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di questa
Corte nel senso che il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza del tribunale della libertà ben possa integrare e completare le eventuali carenze di quella del G.i.p., a condizione, però, che si faccia solo questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari (così, tra le tante, Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, Di Lorenzo, Rv. 246875). Il tribunale adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. dunque, non essendo giudice di mera legittimità bensì anche del merito, pure in ragione dell'effetto interamente devolutivo di tale specifica forma di gravame, non deve dichiarare la nullità di un provvedimento applicativo della misura laddove lo stesso contenga una motivazione insufficiente, incongrua o inesatta, dovendo operare una integrazione dell'ordinanza stessa, che va annullata solo in casi di extrema ratio (così Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D'Amore, Rv. 241868). E, tuttavia, perché il tribunale del riesame possa e debba compiere quest'opera di "supplenza", integrando la motivazione del primo giudice, occorre che una motivazione vi sia, vale a dire che sia riconoscibile un adeguato percorso argomentativo che permetta di rilevare che quel giudice ha compiuto un effettivo vaglio degli elementi di fatto allegati, spiegando quale valenza dimostrativa essi posseggano e, perciò, quale sia la loro rilevanza ai fini dell'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione di ciascun indagato destinatario della misura. Ciò è conforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha negato che di presenza di una motivazione del giudice si possa parlare, non solamente nelle ipotesi in cui la motivazione sia mancante in senso grafico, ma anche quando il giudice, operando un rinvio al contenuto di altro atto del procedimento ovvero recependone integralmente il contenuto (tale equiparazione è stabilita espressamente da Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D'Amore, cit.), si sia limitato all'impiego di "mere clausole di stile" o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato ovvero lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni (così, ex pluribus, oltre a quelle innanzi citate, Sez. 3, Sentenza n. 33753 dei 15/07/2010, Lieri Lulzim, Rv. 249148; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3, Sentenza n. 41569 del 11/10/2007, Verdesan, Rv. 237903; Sez. 4, n. 45847 del 08/07/2004, Chisari, Rv. 230415). La situazione "patologica" appena descritta va riconosciuta anche laddove, a fronte di articolate e complesse risultanze delle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria, il G.i.p. - come nella fattispecie è accaduto - si sia limitato a riprodurre integralmente nel corpo della propria ordinanza, verosimilmente mediante il sistema del "copia ed incolla" informatico, il testo della richiesta cautelare del P.M., senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto e di averne recepito il tenore perché funzionale alle proprie determinazioni.
3. Di tali principi di diritto il Tribunale di Napoli ha fatto, nel caso di specie, buon governo, dal momento che ha evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, dopo una generica premessa sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, si fosse impegnato a sostenere l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, evidentemente "ricopiando", in maniera disattenta quanto maldestra, il passo motivazionale di altro provvedimento emesso in un diverso procedimento penale - come si evince dal riferimento, tra l'altro, alla "presenza di numerosi spacciatori identificati nel corso delle indagini", alla "invariabilità del focus commissi delicti", al "capillare controllo del territorio nel quale si svolge l'attività illecita con continue perlustrazioni delle strade circostanti a piedi e/o a bordo di moto" per prevenire interventi delle forze dell'ordine", nonché alla
"commercializzazione di sostanze stupefacenti di diverso tipo" - benché l'associazione per delinquere oggetto del procedimento de quo fosse stata contestata in relazione ad un ipotizzato sodalizio attivo nel traffico internazionale di grossi quantitativi di un unico tipo di droga, la cocaina, importata dalla Spagna e ceduta in diverse località campane, dunque con una palese variabilità dei loci commissi delicti, senza interessarsi di alcuna "capillare" distribuzione dello stupefacente attraverso piccoli spacciatori, dei quali giammai era stata effettuata la identificazione. La conferma che, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari si fosse limitato ad una poca accorta opera di "copia ed incolla" informatica, lo si desume anche dalla lettura della parte finale del provvedimento genetico delle misure cautelari (rubricato come capitolo 7), nel quale - come argutamente sottolineato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso - erano state proposte le ragioni inerenti all'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari, lì dove si legge di una organizzazione qualificata dalla "detenzione di armi", dai traffico di cospicue quantità di sostanze stupefacenti anche di diversa qualità" e dal "pieno coinvolgimento di ciascuno nelle realizzazione delle finalità dell'associazione camorristica": laddove il procedimento in questione aveva avuto ad oggetto, come si è anticipato, un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di un unico tipo di stupefacente, senza la contestazione di alcuna disponibilità di armi e senza l'addebito di alcuna fattispecie associativa ex art. 416 bis cod. pen. ovvero di altri reati eventualmente aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Ed allora, completo, congruo e logicamente corretto è l'apparato argomentativo della ordinanza del Tribunale di Napoli, nella parte in cui è stato evidenziato il mancato rispetto, da parte del primo Giudice, dei "requisiti previsti per la tipologia di motivazione consistente nel rinvio o nella materiale ricezione" di altro atto procedimentale, quale la richiesta cautelare del P.M.. Ciò tenuto conto che quel Giudice, lungi dal dare dimostrazione di aver compiuto un'autonoma valutazione degli specifici elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, si era limitato a ad effettuare una malcelata opera di collage, per un verso "copiando" parti di motivazione di ordinanze cautelari emesse nell'ambito di differenti vicende giudiziarie;
per altro verso "copiando" integralmente il contenuto della richiesta formulata dal rappresentante della pubblica accusa, senza alcuna virgolettatura e riportando persino frasi (quali "la presente richiesta", "si richiede la cattura" oppure "le schede personali di ciascuno degli indagati ... parte integrante della presente richiesta") inequivocabilmente riferibili alla parte pubblica che aveva avanzato l'istanza e non anche al giudice che quelle argomentazioni aveva solo formalmente fatte proprie, del tutto acriticamente inserendole in un proprio provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2012