Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato.
Commentari • 3
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (sez. …
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Schiaffo(etto), sberla(etta) o pacca, pur se rapidi e lievi sono reato, al pari di un toccamento con indugio ("mano morta", "carezza viscida") o affondamento e trattenuta ("palpata"). Il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2014, n. 48703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48703 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 2638
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 47000/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AN A N. IL 29/09/1979;
avverso la sentenza n. 1204/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito il difensore Avv. BARONE M..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IO AN, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 15 aprile 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado- emessa all'esito di giudizio abbreviato- di condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Tali reati gli sono stati addebitati in qualità di amministratore legale della Twister Srl, società esercente attività di costruzione e compravendita immobiliare, dichiarata fallita il 24 novembre 2008, essendosi ritenuto che egli abbia agito in concorso con l'amministratore di fatto Da OL.
IO è stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni due e mesi 10 di reclusione.
Deduce:
1) la violazione degli artt. 546 e 125 c.p.p., nonché il vizio della motivazione con riferimento alla affermata responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Sostiene il difensore che la sentenza di appello è del tutto carente di valutazione in ordine agli elementi a discarico rappresentati nel gravame ad essa rivolto. In particolare, nella sentenza impugnata erano stati valorizzati il rinvenimento, ad opera della Guardia di Finanza, di assegni tratti sul conto corrente della società, a beneficio diretto dell'imputato, nonché dichiarazioni di UP DI a proposito del fatto che l'amministratore legale della società non era una mera testa di legno. Tuttavia, si trattava di emergenze che l'appellante aveva confutato chiedendo che fossero valutate altre emergenze di segno opposto: e cioè, in primo luogo un fax spedito dalla UP alla PG qualche giorno prima di essere interrogata, e contenente invece l'affermazione che la società era interamente gestita da Da OL. Inoltre, la difesa lamenta la mancata considerazione del contenuto di una nota della stessa Guardia di Finanza che, il 2 aprile 2010, a seguito di indagini ulteriori rispetto quelle valorizzate in sentenza, aveva dovuto riconoscere che non vi era prova della destinazione degli assegni sopraindicati. Si trattava, in quest'ultimo caso, di un'ipotesi di travisamento della prova per avere, i giudici del merito , del tutto ignorato un elemento capace di destabilizzare la tenuta del giudizio di condanna formulato in primo grado;
2) lo stesso vizio con riferimento alla affermata responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il vizio di motivazione sopra ricordato, essendo rilevante in relazione al mancato riconoscimento del ruolo di mera "testa di legno" dell'imputato, concerneva anche l'affermazione di responsabilità per l'ulteriore ipotesi di reato.
Ciò, anche con riferimento alla sola qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta anziché come bancarotta semplice. Era mancata, in parole povere, un'adeguata illustrazione dell'elemento soggettivo del reato addebitato e cioè della prova che l'omessa tenuta delle scritture contabili fosse preordinata a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
3) la violazione dell'art. 62 bis c.p. e il vizio della motivazione. La Corte d'appello aveva del tutto ignorato il motivo sviluppato per sostenere la richiesta di attenuanti generiche, ed in particolare la segnalazione dell'assenza di un danno concreto per i creditori privilegiati, la giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza, la collaborazione prestata agli organi fallimentari, il regolare svolgimento di attività lavorativa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non tutti i vizi di motivazione denunciati sono apprezzabili e fondati e, comunque, la parte di essi, pure rilevabile, attiene a circostanze di fatto che non impediscono alla motivazione della sentenza impugnata di superare la "prova di resistenza", generalmente ammessa ed anche pretesa dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di deduzione di vizi non decisivi.
Per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve osservarsi che esso è stato articolato su un duplice rilievo: in primo luogo la mancata valutazione dell'attendibilità di UP DI, persona informata sui fatti che, secondo il ricorrente, si sarebbe espressa in modo contraddittorio a proposito del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione della società; in secondo luogo, il travisamento delle risultanze dell'attività di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, essendo stato ignorato il contenuto di una nota dell'aprile 2010, che la difesa ritiene liberatoria per il proprio assistito. Ebbene, partendo da tale secondo rilievo deve farsi risaltare che il travisamento di prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto in primo luogo al giudice dell'appello- pena la sua preclusione anche nel giudizio di legittimità- nel senso che non può essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se, allo stesso, il travisamento non era stato rappresentato. Nel caso di specie, proprio tale situazione risulta essersi verificata, posto che, sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata (nelle parti dedicate alla illustrazione dei motivi di appello) si ricava che la questione della mancata valutazione del verbale della Guardia di Finanza in data 2 aprile 2010, non aveva formato oggetto di specifico motivo al giudice dell'appello.
D'altra parte, l'eventuale travisamento della prova sarebbe stato dedotto in assolutamente infondata se si considera che il detto verbale, così come riportato parzialmente nel ricorso (sia pure con l'indicazione della affoliazione del fascicolo processuale), non appare di contenuto tale da comportare il ribaltamento del ragionamento giustificativo adottato dal giudice di primo grado. Invero, la parte deduce che in quel verbale la Guardia di Finanza aveva soltanto dato atto della situazione economica non florida degli imputati, ossia di un'evenienza del tutto compatibile anche con l'ipotesi di distrazione, ossia di ingiustificata acquisizione di beni della società, convogliati il luogo tale da non risultare immediatamente rintracciabili.
Per quanto invece concerne la osservazione sulla mancata valutazione dell'attendibilità della UP, v'è da rilevare che, come preannunciato, si tratta di un elemento probatorio non centrale per l'affermazione di responsabilità da parte della Corte d'appello. I giudici, infatti, hanno basato il proprio convincimento sul rinvenimento di assegni, tratti su conti correnti della società, per importi elevati, a beneficio diretto del ricorrente e sul contestuale rilievo dell'ulteriore rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'imputato, di fotocopie di altri assegni e di cambiali che Da OL aveva emesso favore di IO. È sulla base di tali elementi che la Corte d'appello ha redatto la motivazione a sostegno della conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, muovendo del rilievo che le distrazioni sono state pacificamente commesse e che l'imputato avesse- nella migliore delle ipotesi- ben più che una generica consapevolezza delle iniziative dell'amministratore di fatto , essendo risultato amministratore di diritto che risultava avere operato direttamente le distrazioni in proprio favore nonché vantare crediti nei confronti del co-amministratore di fatto. Con riferimento all'ulteriore vizio di motivazione denunciato, relativo all'ipotesi di bancarotta la motivazione resa dalla Corte d'appello di Firenze è ugualmente logica ed esaustiva. In primo luogo, il giudice a quo si è allineato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema d, bancarotta fraudolenta, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno") anche a prescindere dalla prova della consapevolezza, da parte sua, di eventuali condotte dell'amministratore di fatto in tal direzione, nel senso che rileva il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5^ n 19049 del 19/02/2010 (dep. 19/05/2010) Rv. 247251 Imp. Succi e altri). Inoltre - essendo pacifico, nel caso di specie, il mancato rinvenimento delle fatture di acquisto e di vendita, del libro giornale relativo all'anno 2005, del libro degli inventar, del libro verbale delle assemblee dei soci, del registro dei beni ammortizzabili da 2002 al 2006 va posto adeguatamente in evidenza, in risposta ai rilievi del difensore, che la consapevolezza e volontà di tale situazione, ai fini della configurazione del reato di bancarotta fraudolenta contestata (con esclusione dunque nell'ipotesi di bancarotta semplice), è stata oggetto di puntuale disamina da parte del giudice del merito.
Questi ha rilevato - con considerazioni di ordine logico ineccepibili, e solo apoditticamente contestate dalla difesa - che la omessa tenuta di talune scritture obbligatorie e la mancata tenuta di altre pure rilevanti per la ricostruzione degli affari, devono ritenersi assistite dalla consapevolezza dell'amministratore in ordine alla capacità, del fatto stesso, di impedire I attività ricognitiva del curatore e dei creditori, una volta che quello sia posto in relazione con la rilevante attività distrattiva da occultare anche contabilmente.
Infine è da escludere il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche che il giudice dell'appello ha fondato su criteri rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p.. In altri termini, una volta che nella sentenza sia stato dato conto del ragionamento certo non misurabile in termini quantitativi, della sostanziale idoneità, di taluni elementi di fatto incidenti negatamente sulla valutazione da effettuare alla luce dei criteri rilevanti, deve ritenersi anche solo implicitamente resa la motivazione sul punto decisivo per il diniego delle attenuanti generiche : e cioè la mancanza oggettiva o la minusvalenza di circostanze favorevoli valorizzabili mediante l'applicazione dell'art. 62 bis c.p.. Nel caso di specie, il giudice del merito ha focalizzato, come era nei suoi poteri il giudizio negativo sul dato della rilevante gravita della condotta, che ha determinato distrazioni per più di un milione e mezzo di Euro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014