Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che un incongruo riferimento a fattispecie di reato diverse da quella in contestazione potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo stato comunque correttamente individuato il giudice cui spettava la cognizione della regiudicanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2014, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
46 5 146 / 14 Sentenza sezione VI n.:48 Registro Generale n.: 31614/13 Udienza pubblica del 16 gennaio 2014 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Presidente Nicola Milo Luigi Lanza Consigliere relatore Vincenzo Rotundo Consigliere Carlo Citterio Consigliere Anna Petruzzellis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sui ricorsi proposti da EL GA BA, nato il giorno 12 giugno 1982, NO IA, nato il giorno 11 ottobre 1989 e AC IO, nato il giorno 29 gennaio 1978, avverso la sentenza 23 gennaio 2013 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché gli avv.ti: Dezio, in sostituzione dell'avv. Chiummariello, per De GA;
l'avv. 2 Viggiano per VA;
l'avv. Bianchi per AR, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento della relativa impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. DE GA AS (per il capo 1: artt. 74 commi 1,2,3, 80 lett.a-b- c-d d.p.r. 309/90; capo 3 e capo 4: artt. 110, 81 capoverso cod. pen.; 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90; AR RI E VA CC (per il capo 26: artt. 110, 112 n.1, 81 capoverso cod. pen., 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90), sono stati dichiarati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti (concernenti fatti commessi dal gennaio 2010 al 24 aprile 2010: in Pompei, Torre Annunziata, Terzigno e zone limitrofe), unificati con il vincolo della continuazione, quanto al DE GA, ed esclusa la stessa quanto al AR ed al VA, riconosciute al DE GA le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle aggravanti allo stesso contestate, sono stati condannati, con sentenza 8 maggio 2012 del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, applicata la diminuente di cui all'articolo 442 c. p. p.: il DE GA, alla pena di anni sei di reclusione, il AR ed il VA alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno.
2. In riforma della sentenza del G. u. p. del Tribunale di Napoli, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza 23 gennaio 2013, oggi impugnata,, escluse le aggravanti di cui all'art. 80 T. U. 309/90, contestate al DE GA al capo 1) della rubrica, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in anni cinque e mesi otto di reclusione, confermando per lui e gli altri appellanti nel resto, comma condanna del AR e del VA al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la questione inerente all'eccepito difetto di competenza per territorio, come formulata nell'interesse del AR e del VA.
3.1. In proposito i giudici territoriali, richiamati gli artt. 8 c. p. p. (competenza per territorio in ordine ai reati permanenti contestati), 16 c. p. p., (competenza per territorio in caso di connessione di reati: articoli 74 e 73 T. U. 309/90), 21, commi 2 e 3 c. p. p., hanno osservato che l'articolo 73 T. U. 309/90 contempla delle fattispecie miste alternative;
hanno considerato la connessione ex art. 12 c. p. p. tra i reati contestati ed hanno in proposito ritenuto che la prima 3 condotta cui andava fatto riferimento, sia perché integrativa di una delle fattispecie di cui all'articolo 73, sia perché dimostrativa della sussistenza del reato associativo di cui al successivo articolo, fosse quella che è consistita nella detenzione di sostanza stupefacente, volta alla cessione a terzi, successivamente sequestrata a NO IO, da parte di SS RO (detenzione perpetrata in RA presso l'officina di Sansone Alberto).
3.2. Sulla base di tali premesse in fatto, il primo atto esecutivo atto a radicare la competenza per territorio è stato pertanto individuato dai giudici di merito nella condotta di detenzione in RA (si cita in proposito: Cass., Sez. VI, 7. 4. 2003, n. 16253, Angeletti ed altro, RV 225628; Cass., Sez. Vi, 23. 6. 2006, n. 22826; Cass., sezione IV, 15. 5. 2008, n. 19526).
4.Ribadita la competenza per territorio del Tribunale di Napoli e non quella del Tribunale di Salerno, la corte distrettuale partenopea ha ribadito il giudizio di colpevolezza degli odierni ricorrenti, riducendo la pena per il solo DE GA. Tutti gli imputati hanno presentato rituale impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
1. EL GA BA è stato ritenuto in primo grado responsabile delle violazioni di cui ai capi 1: artt. 74 commi 1,2,3, 80 lett.a-b-c-d d.p.r. 309/90; capi 3 e 4: artt. 110, 81 capoverso cod. pen.; 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90; la Corte di appello, ribadendone la colpevolezza, ma escluse le aggravanti contestate al capo sub 1), ha ridotto la pena finale ad anni cinque e mesi otto di reclusione. La difesa del DE GA propone tre motivi di ricorso.
1.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento alla ritenuta responsabilità ex art. 74 d.p.r. 309/90, che sarebbe stata affermata in difetto della provata esistenza di un gruppo di tre persone, nonché in mancanza di un accordo associativo e tenuto conto che il ricorrente, pacifico abituale assuntore di droga, si è limitato a porre in contatto i suoi fornitori con altre persone che come lui assumevano di frequente sostanza stupefacente. 4 1.2 Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni di colpevolezza per i capi 3 e 4 recuperate da letture di captazioni telefoniche cui non si sono accompagnati convenienti riscontri anche in relazione alle contestazioni formulate in appello (non riprese nel ricorso).
1.3. Ritiene la Corte che i primi due motivi, per come formulati, non superino il vaglio dell'ammissibilità.
1.4. La responsabilità del ricorrente è stata infatti ribadita dalla corte distrettuale considerando: intercettate numerosea) che sull'utenza dell'imputato sono state conversazioni tra lo stesso ed altri affiliati, fra cui, in specie, compaiono, in veste dirigenziale, SS NE, detto Rino, e SS LV, detto Tatore;
b) che il tenore di tali conversazioni, interpretato in punto di traffico illecito di stupefacenti, è stato validato dai sequestri di sostanza stupefacente operati a seguito della "messa all'erta degli operanti", costituita proprio dalle risultanze delle conversazioni intercettate;
c) che in tale contesto ricorrevano la natura criptica del linguaggio adoperato (sigarette per droga, ma ciò che viene sequestrato è droga, anche se custodita, appunto, in pacchetti per sigarette), l'immediato collegamento spazio temporale degli appuntamenti tra il DE GA, i SS ed altri affiliati e l'esito delle perquisizioni;
d) che il "febbrile susseguirsi delle conversazioni", il numero delle accertate cessioni, o detenzioni a fine di cessione, permettevano di affermare, con assoluta certezza, che il DE GA non si limitò a porre in essere degli episodi rilevanti appena ex art. 73 T. U. 3 09/90, dovendosi, di contro, desumere la sua stabile affiliazione ad una ben ramificata organizzazione criminale, rilevante ai fini dell'inquadramento paradigmatico sotto l'egida del contestato delitto associativo. e) che, per ciò che attiene ai delitti sub 3) e 4), sono state riprese le argomentazioni poste a fondamento del delitto sub 1), circa l'efficacia probante delle risultanze di intercettazione delle conversazioni del DE GA con SS RO, Di IS LV e BI GI. 5 1.5. Trattasi all'evidenza di un articolato costrutto di responsabilità, adesivo alle statuizioni del primo giudice, avverso il quale il ricorso finisce con il proporre una sua alternativa, per lui preferibile, ma non consentita, rivalutazione sia delle singole emergenze processuali, sia del complesso dei dati probatori, quali invece ragionevolmente correlati ed interpretati dai giudici di merito, che hanno espresso il loro convincimento con una motivazione persuasiva, priva di illogicità od incoerenze, apprezzabili ex art. 606 cod. proc. pen., nonchè indenne da travisamenti dei fatti oppure delle prove acquisite. Da ciò l'inammissibilità di entrambi i primi motivi di impugnazione.
1.6. Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione e violazione di legge per gli aumenti operati in continuazione. Il motivo non ha fondamento. La pena inflitta, tenuto conto dell'esclusione delle aggravanti contestate sub 1), è stata rideterminata in anni cinque e mesi otto di reclusione ( pena base: anni dieci di reclusione, ridotta ad anni sei e mesi otto di reclusione ex artt. 65, n. 3. 62 bis, 69, 3° co., c.p., aumentata di mesi undici per ciascuna delle violazioni poste in continuazione, sì da pervenire alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo a 'sensi dell'articolo 442 e. p. p.. 1.7. E' noto, per consolidata giurisprudenza, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento -per la pena base- come avvenuto nella specie, alle modalità dei fatti ed alla personalità del reo;
non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le medesime ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cass. pen. sez. 5, 27382/2011 Rv. 250465). Il motivo va quindi rigettato.
2. NO IA, accusato con altri, del reato di cui al capo 26: artt. 110, 112 n.1, 81 capoverso cod. pen., 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90, è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di giudizio, con conferma della pena inflitta dal primo giudice e pari ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 6 La difesa del AR prospetta 4 motivi di ricorso, caratterizzati da ulteriori articolazioni interne (A-B-C-D-E-F-G-H-I), che specificano e sviluppano la censura di base, con la ricorrente ripetitiva deduzione del "travisamento del fatto".
2.1. Ciò posto, ritiene la Corte che la costante iterazione della censura "travisamento del fatto" imponga un breve chiarimento sulla portata e la conseguente inammissibilità delle doglianze che, in sede di legittimità, facciano riferimento critico a tale espressione. E' invero noto che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, non è deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cass. pen. sez. 6, 25255/2012 Rv. 253099).
2.2. E' invece deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. il "travisamento della prova", il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5, 39048/2007 Rv. 238215).
2.3. Siffatto vizio di travisamento della prova è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione: a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale" come quando il giudice prosciolga l'imputato ritenendo che questi al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece affermato che i disturbi della personalità non erano tali da escludere l'imputabilità (cass. pen. sez. 6, 8342/2011 Rv. 249583); b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Fattispecie in cui i giudici di merito hanno ritenuto che l'atto di 7 delega, quale fonte della responsabilità dell'imputato per il reato di scarichi di acque reflue industriali, concernesse la gestione degli scarichi fognari e non invece, come reso palese dalla intestazione e dal contenuto dell'atto, la sola materia antinfortunistica) (cass. pen. sez. 3, 39729/2009 Rv. 244623); c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa”, e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5,933872013 Rv. 255087.Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133). Situazioni queste non rilevabili nella motivazione della sentenza oggi impugnata.
2.4. Infine, e per concludere, va ribadito che il vizio della prova travisata, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum” in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cass. pen. sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci). Tanto premesso in punto di diritto, vanno ora vagliati i motivi di impugnazione proposti.
2.5. Con il primo motivo di impugnazione il AR prospetta travisamento dei fatti, violazione di legge, artt. 81, 110 c.p., art. 73 d.p.r. 309/90, artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p.., con riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., nella parte in cui la Corte di Appello non ha rilevato la competenza del Tribunale di Salerno in primo grado, in luogo del Tribunale di Napoli, relativamente alla posizione del ricorrente, anche in ragione della insussistenza di ipotesi di 8 connessione e/o di vis attractiva con la fattispecie di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, ad alcuni coimputati contestata, nonché per l'indeterminatezza del criterio utile alla connessione adottato;
con il relativo vizio di motivazione per essere la stessa carente, illogica, irragionevole e contraddittoria. Trattasi di doglianza comune anche al ricorrente VA, che l'ha proposta negli stessi termini con il primo motivo della sua impugnazione (cfr. infra: §:3.1).
2.6. Con articolazione del detto primo motivo, contrassegnata sub A, la difesa del AR deduce travisamento dei fatti, violazione di legge e falsa applicazione artt. 8 e 9 c.p.p. 27 e 25 cost. con riferimento all'art. 73 d.p.r. 309/90, in punto di individuazione della singola ed unica condotta ascritta all'imputato, in ordine alla quale confrontare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in favore di quello di Salerno. Per il difensore sarebbe scorretta in punto di diritto la gravata sentenza nel punto in cui richiama l'art. 8 c.p.p. "che tratta della competenza per territorio in ordine ai reati permanenti", richiamo normativo che testimonierebbe l'errore ed il travisamento dei fatti in cui è caduta anche la Corte di Appello, in punto di individuazione della singola condotta ascritta al AR, inoltre non si sarebbe spiegato il criterio di legge (applicato nella specie, al fine di pervenire al convincimento dell'ipotesi di connessione tra i reati di cui agli art. 73 e 74 d.p.r. 309/90, fra quelli indicati nell'art. 12 c.p.p.).
2.7. Alle lettere B) e C) il ricorso propone travisamento dei fatti, violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 73 d.p.r. 309/90, 12 e 16 c.p.p. in punto di ritenuta connessione di reati, per la totale indeterminatezza del criterio di connessione ritenuto ricorrente nella specie, omessa motivazione sul punto della individuazione della condotta cui riferirsi per la determinazione della competenza per territorio.
2.8. Ritiene la Corte, come rilevato dal Procuratore generale in udienza, che la competenza territoriale sia stata correttamente affermata dai giudici di merito, pur con un incongruo inefficace riferimento al reato associativo ed alla detenzione, trattandosi, nella specie, di una ipotesi di concorso di più persone, il AR e il VA con SS RO, nella cessione a NO 9 IO di grammi 512 di canapa indiana, che, come risulta agli atti, era materialmente detenuta in RA (NA), stupefacente successivamente sequestrato al NO stesso in Praiano (SA), circostanze tutte che consentono l'assunta conclusione sul locus commissi delicti.
2.8. Con un secondo motivo si lamenta travisamento dei fatti, violazione di legge, artt. 73 comma 1 e comma 1 bis d.r.. 309/90 con riferimento agli artt. 25 e 27 Cost. in punto di qualificazione giuridica della condotta, di ritenuto concorso ex art. 110 c.p., di affermazione della responsabilità, di mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata e vizio di motivazione sui rispettivi punti.
2.9. Alle lettere D ed E, come articolazione del II motivo, si prospetta violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 e 110 c.p., con riferimento all'art. 27 comma I Cost. e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica della condotta contestata ed in punto di affermazione della colpevolezza e nell'assenza di compiuta identificazione del ricorrente, motivazione carente, contraddittoria ed intrinsecamente viziata.
2.10. Alla lettera F (II motivo) si evidenzia travisamento dei fatti, inosservanza di legge ed erronea applicazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 ed art. 56 c.p. in punto di esclusione del tentativo e relativo vizio di motivazione, da considerarsi illogica, contraddittoria ed intrinsecamente viziata.
2.11. Tanto premesso ritiene questa Corte di legittimità che nessuna delle tre critiche superi il vaglio dell'ammissibilità a fronte della puntuale motivazione dei giudici di merito sulla identificazione del ricorrente, la ricostruzione dei fatti e sull'apprezzamento e qualificazione delle condotte. Per la gravata sentenza le risultanze < inequivoche » delle intercettazioni, già chiare in sé, hanno ricevuto il tranquillante conforto dell'operazione di sequestro della polizia giudiziaria, avuto specifico riguardo al suggestivo e rilevante contenuto della conversazione intercettata il 29 maggio 2010 evocativa dell'incontestabile coinvolgimento del AR nei fatti che hanno portato all'arresto del NO, trovato in possesso in Praiano della sostanza stupefacente già detenuta in RA. 10 2.12. In ogni caso l'avvenuto sequestro, come correttamente evidenziato dalla corte distrettuale, ha reso irrilevante la questione se, nella specie, si possa discutere di derubricazione del delitto nella corrispondente ipotesi tentata.
2.13. Le contrarie prospettazioni difensive tendono ad accreditare una diversa lettura delle emergenze processuali non condivisibili attesa l'assenza di invalidità censurabili in questa sede.
2.14. Alla lettera G, sempre nell'ambito del II motivo, si lamenta erronea applicazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 in punto dì esclusione dell'eccepito acquisto di gruppo. Anche per questa realtà vi è adeguata risposta dei giudici di merito, tenuto conto della palese insussistenza delle condizioni fissate, nelle interpretazioni di legittimità, per ipotizzare detta situazione, essendo in concreto richiesto: a) che l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (cfr. sez. U, Sentenza n. 25401/13 Rv. 255258), ma soprattutto tenuto conto che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono.
2.15. con un terzo motivo si prospetta alle lettere H ed I ennesimo travisamento dei fatti, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, di ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 112 c.p. e comma 6 art. 73 d.p.r. 309/90 nonché di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 stesso articolo nonché di cui all'art. 62 bis c.p., omissione di motivazione in merito.
2.16. Le doglianze sono tutte inammissibili laddove siano confrontate con le corrispondenti argomentazioni dei giudici di merito che hanno analiticamente e ragionevolmente spiegato che l'attenuante di cui al comma quinto dell'articolo 73 T. U. 309/90 va esclusa in presenza di un quantitativo dì hashish notevole quanto quello sequestrato. Quanto alla lamentata incompatibilità tra l'aggravante dell'art. 112 cod. pen. con quella speciale del comma sesto dell'art. 72, d.p.r. 309/90, trattasi di critica 11 priva di sostanziale rilievo tenuto conto che già il G.U.P. nella determinazione della sanzione ha fissato la pena base ignorando le dette aggravanti, rimaste a solo livello di contestazione (come d'altro canto l'ipotesi della continuazione) e la Corte di appello si è limitata a confermare la pena.
2.17. Con un quarto motivo si sono profilati nell'ordine: travisamento dei fatti, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta applicazione della misura di sicurezza, omissione di motivazione in merito. La Corte napoletana ha in proposito argomentato sostenendo, con un giudizio di merito privo di vizi apprezzabili in questa sede, che l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, possa fondarsi sulla gravità del fatto, riguardata nel rilievo ponderale della sostanza detenuta, che permette di qualificare il AR alla cifra di una persona inserita in organizzazioni malavitose gravitanti nel settore dei traffici di sostanze stupefacenti, circostanza che lo rende socialmente pericoloso, e meritevole dell'applicazione della misura di sicurezza in esame. Ritiene infatti questa Corte che tale assunto della gravata sentenza secondo cui la quantità, consistente anche se non apprezzabile ex art. 80 d.p.r. 309/90 dello stupefacente negoziato, è indicativa di un inserimento in circuiti criminali, risponda a massime di comune esperienza e di lettura della realtà secondo "l'id quod plerumque accidit", criterio di inferenza questo da ritenersi quindi corretto e non suscettibile di invalidazione in questa sede. In tema di valutazione della prova, infatti, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se, come nella specie, può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (cass. pen. sez. 6, 5905/2012 Rv. 252066).
3. AC IO, accusato del reato di cui al capo 26: artt. 110, 112 n.1, 81 capoverso cod. pen., 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90, è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di giudizio con conferma della pena inflitta dal primo giudice e pari ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 12 3.1. La difesa del VA propone due motivi di critica: il primo, per ciò che attiene alla competenza per territorio;
il secondo, con riferimento al trattamento sanzionatorio, accompagnando le relative censure dalla formulazione della corrispondente questione di diritto.
3.2. La regola da evincersi in punto di competenza e con riferimento alla ricostruzione del fatto storico a carico di VA CC (come effettuata dal G.I.P. nelle pagine 32,33 e 34) è stata dal difensore così testualmente formulata: se, come rimasto provato, VA CC intrattiene solo il contatto telefonico con NO IO per la vendita di sostanza stupefacente sulla 'piazza" di Praiano, ancorché la droga possa essere stata fornita o successivamente fornita al secondo dal SS RO e/o dal' SS LV, compartecipi, secondo l'Accusa, di un'associazione camorristica cui non si postula, né si dimostra, la partecipazione del ricorrente, non per questo VA CC possa О meno essere ritenuto soggetto funzionale alla stessa associazione camorristica o soggetto che vi abbia contribuito dall'esterno, con la conseguenza, in punto di diritto, che il reato ex art.73, co.1/6, D.P.R. n.309/1990 addebitatogli dev'essere scrutinato dal Tribunale di Salerno per essersi verificato nel territorio di quel Circondario il pactum sceleris tra VA CC e NO IO, in esclusivo concorso tra costoro, ad esso non potendosi applicare il reato di associazione esterna e, in conseguenza, l'attrazione nella sfera di competenza territoriale del Tribunale di Napoli ».
3.3. Ritiene la Corte, richiamate le argomentazioni dianzi sviluppate, in risposta alla identica eccezione di incompetenza territoriale prospettata dal AR (cfr. §.2.8), che il motivo debba essere respinto, corretta apparendo la soluzione territoriale sostenuta dai giudici di merito ed attese le provate interrelazioni tra i correi.
3.3. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in correlazione ai criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p. Il motivo è inaccoglibile. 13 In proposito va rammentato che il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie detta motivazione di diniego è ineccepibilmente fondata su una serie di considerazioni che attengono al carattere della confessione, necessitato dalle risultanze di causa, ed all'apprezzamento l'entità del fatto, cui è stata correlata, in termini di corrispondente adeguatezza, la misura della pena inflitta. Il motivo è quindi palesemente privo di fondamento. In conclusione, verificata la tenuta logica e la coerenza strutturale del provvedimento impugnato, tutti i ricorsi risultano infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2014. I consigliere estensore Luigi Lanza лам Presidente Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 FEB 2014 IL - EMA DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P STI TE O Piera Esposito N OR E C