Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art.539 cod. proc pen., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
Commentario • 1
- 1. Pedone investito in autostrada: di chi è la colpa?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/1998, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 16.12.98
1. Dott. Mauro Domenico Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco Tatozzi " N. 2910
3. " Ennio Malzone " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo Romis " N. 15728/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dalle parti civili, eredi di CC IM;
RI ON, AN AR, CC EO, IN RO US, IN AR nei confronti di EL IO, imputato, e dei responsabili civili Ass.Generali S.p.A. e Rhone Mediterranee Ass.ni, in persona dei loro legali rapp.ti;
avverso la sentenza Corte Appello Milano 27.2.98;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Malzone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Osserva
EL IO, percorrendo, in data 6.1.93, la provinciale n.9 in territorio di Giussano, stando alla guida della sua autovettura con a fianco CC IM, perdeva il controllo della autovettura andando a sbattere contro un albero alla sua destra;
sopraggiungeva l'autovettura guidata da MO LI che investiva l'auto del EL, rimasta ferma in mezzo alla strada, cagionando lesioni gravissime alla CC, che trasportata in ospedale, vi decedeva dopo alcune ore.
Chiamati a rispondere a titolo di colpa del decesso della CC, la MO concordava la pena a sensi dell'art.444 cpp, mentre il EL, giudicato separatamente, era condannato con sentenza pretore Monza, sez.Desio, del 25.2.97 a mesi sei di reclusone con i doppi benefici e al risarcimento dei danni, in solido, con i responsabili civili, in favore delle parti civili costituitesi, rimettendosi la liquidazione in separato giudizio.
La Corte d'Appello di Milano con la sentenza in epigrafe determinava la percentuale di colpa a carico del EL nella misura del 60%, confermando la sentenza impugnata sulla responsabilità dall'imputato e sulle statuizioni civili dalle parti civili.
Ricorrono le parti civili per violazione degli artt. 75,538,539,540, e 117 cpp., nonché per difetto di motivazione sulle statuizioni civili, asserendo che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, prima della pronuncia di merito in sede civile, obbligava il giudice penale alla liquidazione dei danni come provati e giustificati, per la impossibilità di una nuova traslatio in sede civile, ed altresì alla liquidazione delle spese sostenute nel giudizio civile;
che la Corte di merito era incorsa in Contraddizione quando, da un lato, aveva dichiarato di non poter provvedere alla liquidazione dei danni, in quanto la determinazione dei medesimi sarebbe stata possibile solo per alcune voci, e, dall'altro, aveva fatto intendere che la somma ricevuta dalle assicurazioni poteva addirittura coprire l'intero ammontare del danno.
La tesi dei ricorrenti, secondo cui la traslatio dell'azione civile nel processo penale comporti l'obbligo del giudice penale di provvedere definitivamente sull'azione civile, non trova rispondenza nell'attuale sistema processuale penale, dove la facoltà del giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e alle provvisionali, prevista dall'art.539, non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova nel quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dallo art.651 quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
Quanto al denunciato difetto di motivazione, è a dirsi che la Corte di merito ha fornito esaustiva spiegazione della decisione adottata, evidenziando la mancanza del supporto tecnico alla richiesta di liquidazione del danno biologico, l'incompiutezza della prova circa l'ammontare del danno effettivamente subito in relazione alla richiesta di provvisionale e l'impossibilità di porre le spese del giudizio civile a carico del solo imputato EL in presenza di più coobbligati solidali.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999