Sentenza 16 gennaio 1995
Massime • 8
Rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare, a norma dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista indicata dall'art. 468 cod. proc. pen.. Il giudice, infatti, non è vincolato da criteri tassativi di impossibilità attinenti alla novità delle emergenze probatorie acquisite ma può considerare qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali, che abbia determinato la tardività, nell'allegazione delle prove.
Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che, a norma dell'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., caratterizza questa fase del procedimento.
Eventuali irregolarità nella conduzione dell'interrogatorio dell'imputato devono essere immediatamente eccepite, al fine di fare valere nullità a norma dell'art. 182, comma secondo, Cod. Proc. Pen.. (Nella fattispecie, è stato dedotto con il ricorso per cassazione che erano state acquisite in dibattimento dichiarazioni rese dall'imputato al P.M., utilizzandole poi non per attuare contestazioni ma per richiedere chiarimento su quanto già affermato.
La possibile audizione nel corso dell'intercettazione telefonica di frasi pronunciate da persona che si trova nei pressi di chi parla al telefono non trasforma in intercettazione di comunicazioni tra presenti l'operazione in corso che rimane caratterizzata da interferenze attuate esclusivamente sulla rete telefonica e non comporta l'utilizzo di quei diversi dispositivi, per i quali il legislatore ha previsto la disciplina più rigorosa dettata dall'art. 266 cod. proc. pen..
I gravi indizi richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. quale necessario presupposto del provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche attengono all'esistenza del reato, e non alla colpevolezza di un soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione è disposta. Ciò si desume, oltre che dal dettato dell'art. 267 cod. proc. pen., che usa l'espressione "grave indizi di reato", in difformità a quella "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettazioni consentono, ai fini di tutela cautelativa, in via eccezionale, la violazione del diritto di segretezza di ogni forma di comunicazione sancito dall'art. 15, comma primo, della Costituzione anche ai danni di un soggetto che non sia indagato, ad esempio di una parte lesa.
Poiché l'espressione "chiamata in correità" è estranea alla terminologia usata dal codice di procedura penale, che all'art. 192 cod. proc. pen. menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il coimputato del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesso pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza assume rilievo solo nell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito.
A norma dell'art. 526 Cod. Proc. Pen., sono utilizzabili ai fini della decisione tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento - La legittima acquisizione nel detto fascicolo di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari comporta, quindi, la utilizzabilità delle stesse ai fini probatori.
Poiché, per l'inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 268, comma settimo, ultima parte, cod. proc. pen., rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 cod. proc. pen. possono essere utilizzate ai fini della decisione e poiché la mancata previsione dell'inserimento nel detto fascicolo dei nastri di registrazione che restano per altro a disposizione delle parti le quali hanno facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili, non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento. Ed infatti, l'ascolto di questi in sede dibattimentale è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è dell'esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/1995, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1995 |
Testo completo
9 7 79
0
1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza” pubblica del 16/1/95 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE Σ PENALE
N. 621 Composta dagli Ill.mi Sigg.. Dott. Prenata Teresi Presidente
REGISTRO GENERALE Consigliere 1. Dott. Brune Rom
UFFICIO 1437994 Eric DE CASSA Shape than CORTE SUPREMA 2.
Mabelbinain 3. dal SigSole 24/04 4. Stefana Campe 116000 ha pronunciato la seguente
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CANCELLIERE SENTENZA Ce
* Pres. sul ricorso proposto da FT AN, Loudara Sela
A Man Di Mausa Michel CASSAZON office
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Gi na Defecomes fi ffe Moric Coffeerde bund
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.
avverso la sentenza deble Corte d' ing d'Appello di Catania CORTE SUPBRING DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio.
Hal Sig. per dirith E
Visti gli atti, la sentenza denunziale ed il ricorso, 11 MAG 1995 IL CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
UFFICIO COPIE
Rifasciata copia studio dr. Ma far al SIG. Udito, per la parte civile, l'avv. P per diritti
-6 GIU 1997 IL CANCELLIERE
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NEFICIO COPIE *Generale d ini Richles Copia studio,Oche ha concluso per l'i hp lilità del riconse dal
24000 Veppalardo, il zigetto degli altri ricorsing per dive
11 DIC. 1997 عند
IL CANCELLIERE difenserier ti
Torontone per fa dan NE;
Addamiane for fandana IA
Fami Di AU;
Musa per fanden Alfie;
Bonfigle per Di fincome;
Tuli per Land Defro Di AU, nicolor Udit 1 difensorRupperifer Demonica Raffelle Sap Frichere for Micdon;
Tennisi per fasaderia Selestions;
Reine r Land Picaffe;
Cardilla for and eff
Farson per Land i
Ento Trantime, Augusto Addamiano, Famor Serafino, Ents Muses, Commoss Bonfiglio, Cristofaro Pules L La sentenza impugnata
A seguito di decreto del G.i.p. del Tribunale di Catania di O 1
data 13.6.91, erano rinviati a giudizio avanti alla Corte
• LF, a Corraga ON:
d'Assise di Catania gli attuali quindici ricorrenti, più altri. capo 17. p.1. 4340710 SavaCoT , appalarde Antu
Le imputazioni avevano ad oggetto i reati di associazione per
ON delinquere di stampo mafioso armata, il porto e la detenzione Clovanni, saltcapo P.I illegale di armi da sparo comuni, anche clandestine,
RR! ricettazione, numerose estorsioni, l'omicidio di CE ON e co ra toni 009 capo PAr A IO,
i reati ad esso connessi. capo L), p.l. Soina ES, DO IO QQ:730D
€2
Erano chiamati a rispondere quali promotori, dirigenti e
ON; capo Ni pil. Valastio, 09-1 PArd organizzatori dell'associazione criminosa AU BA,
RR EP, LF e IO, e tutti gli altri in qualità di capo N!, p.1 PO, agli stessi PR + e RR, perche partecipi. Tutti dovevano rispodere dell'accusa relativa alla a IA EN: detenzione e porto delle armi costituenti la dotazione del gruppo capo 0). p.l. CI VA, agli stessi DO criminoso. Tali due reati (capi A e B della rubrica), erano RR, nonchè @ O'SO AR. addebitati come commessi in Catania e nelle zone viciniori fino Del ca o P), tentata al danni di Priviceca al settembre 1990. erano chiamati a rispondera RR ON, J
Ai quattro AU come mandanti, a RR ON e LA CA EA e AU BA, EP a LF
Roberto quali organizzatori, a Di AU CH ● IA EN L'estorsione al 2007 1 /0 *ente ad oggett A scutari materiali erano addebitati l'omicidio di CE abitata a La fani
187 11 7:5.90, ed il porto e NI audani Concaita, WOL commetterlo (capi C & D). detenzione dell deceduto. AU Sante»
Le estorsioni cant addebitate come segue: Reati concernenti le capo E), parti lese TOr IA Assunta TO Guarnera, a
-
IA EN, LA G. iseppe, Pac larde ac Altri imputati
LL EP e RR ON;
rom ricorrenti ( capi da R capo F), p.
1. FI VA, a RR ON,
་ svolgava pre tr 14 10 2 0 QYi rado
DO IO ● Di AU CH;
u lzione di RR Ansonial, t capo G), p.l. Fassari EP, a RR ON con. Ia
17 moglie Di OM Rosa;
1. comappetto demore
- capo H), p.
1. ER LE a AU BA, EP We, Het
و
e LF, e RR ON3
ل
Viustizia Corte capo J), p.l. IA Savatore, a DO IO e RR sentenze 7
ON; per s capo K), p.l. OS VA, agli stessi DO
$US518:2
* 28 F
RR;
LA, capo I), p.
1. DO AZ, a RR ON;
37 7 capo L), p.l. SP ES, a DO IO e Corrado
(i micidio Les addebitato solo Laudari 016580/3 is
.
ON; capo M), p.l. AL, agli stessi DO concor 80 con ignoti); LL dal capo E) il fat o
RR; sussita: CA war ne capo N), p.l. PO, agli stessi DO e RR, nonchè fatio M oani sti 80 3 1 Stai a IA EN;
C800 14} estorsio 3 capo 0), p.
1. CI VA, agli stessi DO e suddetti AU a il CA CAI
RR, nonchè a D'UR AR. per on aver Commes60 11 fatto.
Del capo P), tentata estorsione ai danni di IT Gregorio,
Altro assoluzioni concar nevano.011 ultimi capi 4 incutazione erano chiamati a rispondere RR ON, IA EN, relativi alle armi singolarmente de enute, ocrtars ricettaLA
CA EA e AU BA, EP e LF.
Le altre imputazioni araro rispettivamente scritte 09.
+
L'estorsione ai danni di ER LE, avente ad oggetto la
Imputati, che arano par a pene varia. Previa cessione di un immobile (cape Q) era addebitata a AU continuazione dichiarata tra i vari reati addebitati. NE in concorso con AU Concetta, poi assolta, e a to studiato svoltosi rei suoi confronti In esito na AU SA successivamente deceduto.
NI o era mandato ascolto 10 00
Reati concernenti le armi erano addebitati a RR ON, fatto galia Licutazione i verante A L o 1
IA EN, LA EP, DO ed altri imputati qui per La parbacione lone non ricorrenti (capi da R a X). addebitategi .
Il processo di primo grado si svolgeva previo stralcio della A 2 00 dagi 14 4 1. posizione di RR ON, impedito a comparire. In esito ad Proc ** * esso, sulla scorta del complesso delle acquisizioni costituite Le
anche dalle intercettazioni telefoniche e ambientali svolte,
CorrQ Anton.no. 20te a nonchè da deposizioni testimoniali e di callaboratori di a
.. 24.11 1 . giustizia provenienti da altri processi, la Corte d'Assise con
*formava 12.2.92
*
sentenza 13.7.1992 assolveva tutti gli imputati dal reato
AU BA, nific IO 1 attinente alle armi in uso all'associazione perchè il fatto non I reati c 1 0 1 0 sussiste (capo B); AU BA, LF e IO, il assonia co
LA, Di AU CH e IA EN dalle imputazioni OM EP colpevole
** part pe. il fatto inerenti al'omicidio CE per non aver commesso
SA Do I A 4 * Po j
(l'omicidio stesso era addebitato solo a AU EP in imputazioni (estorsione VI , A ni concorso con ignoti); LL dal capo E) perchè il fatto non concernenti An- * (C⭑po T
.9 sussite: DO e Di AU MI dal capo F) perchè il
RR NI 0 5. nenti1 fatto non sussiste;
AU BA, EP ed LF dal
Hauger (capo ), PA apjette danzino (cape I), ( K ). capo H, estorsione ER, per поп aver commeso il fatto%3B i a IT (copo P) perche Fact subsiste. suddetti AU ed il CA dal capo F), estorsione IT, I quattro AU erano cond i per non aver commesso il fatto.. diurno per un anno Oi OM alla pena
& Ani
Altre assoluzioni concernevano gli ultimi capi d'imputazione reclusiono, EP Alla pena i anni otto 16 4 relativi alle armi singolarmente detenute, portate e ricettate. lire 4.000.000 di multa, IA EN alla pena di a 7
Le altre imputazioni erano rispettivamente ascritte agli 7'd reclusione lire 11.200 9 W o rd ino alla
Imputati che rano per esse condannati a pene varie, previa glornt 15 di r i n a C continu vari reati addebitati. con conferma ei resto della oltre ai dizio svoltosi nei suoi confronti, In mentarza impugnata assolto per non aver commesso il RA NIe
: Albattimento di secondo
.0 T Z/ALO F
fatto dalla imputazione inerente all'omicidio CE, e condannato Qi niarazioni rese da OR per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso e per le
SPICCO 201 91 JF20 estorsioni addebitategli. Jel JA a32
A seguito di appello proposto dagli imputati, dal in pe: j 1 0. EQI
Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, la Corte d'Assise d'Appello, riunito il processo pendente a carico di
RR ON, appellante contro la sentenza di condanna in data olth emessa nei suoi confronti in primo grado x [con sentenza 24.11.93,
riformava parzialmente la sentenza 13.7.92, addebitando anche a
AU BA, LF e IO l'omicidio di CE ON ed dichiarando AU IO colpevole del reato i reati connessi;
associativo con la qualifica di promotore e organizzatore, e Di
OM EP colpevole dello stesso reato quale partecipe.
IA EN era assolto dalla imputazione di cui al capo P)
(estorsione IT), DO IO dalle imputazioni concernenti le estorsioni IA (capo J) e OS (capo K), e
RR ON dalle imputazioni concernenti le estorsioni
ER (capo H), DO AZ (capo I), OS (capo K),
e IT (capo P) perchè il fatto non sussiste.
isolamentoI quattro AU erano condannati all'ergastolo con diurno per un anno; Di OM alla pena di anni 8 mesi sei di reclusione, DO alla pena di anni otto di reclusione lire 4.000.000 di multa, IA EN alla pena di anni 7 mesi
7 di reclusione lire 11.200.000 di multa, RR ON alla pena di anni 5 giorni 15 di reclusione, e L.
2.250.000 di multa,
oltre alle pene accessorie di legge;
con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Il dibattimento di secondo grado era caratterizzato dalle dichiarazioni rese da RR ON, che si dichiarava elemento di spicco del gruppo mafioso facente capo ai AU,
del quale descriveva organigramma, finalità ed azioni compiute,
in particolare l'omicidio di CE ON. Egli ammetteva le sue
4 responsabilità quale estorsore nell'ambito della organizzazione.
La Corte d'Assise di secondo grado riteneva RR
attendibile, in considerazione del ruolo da lui svolto nell'associazione, della logicità, precisione e completezza delle a ner gr JJ
sue dichiarazione, dell'assenza di intenti calunniosi dimostrata da affermazioni anche favorevole agli imputati da lui rese. 3
Costituivano riscontri alle dichiarazioni di RR quelle già
acquisite in primo grado di IS NO, RD EP, n a
AL LF. Quest'ultimo, elemento di spicco del clan LL
AP contrapposto a quelle dei AU, nel quale era
C inserito ON CE, aveva dato spiegazioni della lotta tra i Telefo a A due gruppi rivali che completavano le dichiarazioni del RR,
inserito nel gruppo opposto, e chiarivano gli antefatti, il movente e le modalità dell'omicidio CE.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite 2 .800, Happalardo e IA completavano il quadro probatorio, portando dati diretti
Domen concernenti i rapporti tra gli imputati e le azioni da loro d ie reg svolte. in base **
La Corte di secondo grado esaminava anzitutto analiticamente le offesa di conformars la lasi degli Quala P estorsioni, ricostruendo attraverso esse il clima di trattava trattava di consegne di bomboniers: CAP i intimidazione che caratterizzava tali reati, commessi in alcuni continuste al danni di AL IL. tit casi senza neppure che fossero attuate minacce esplicite, spesso Acitrezzz, b negate dalle parti offese che in più occasioni aveyano espresso Michiar la parte offasa, de il loro terrore e la necessità di "continuare pur a vivere",
壅
scoperti a seguito delle intercettazioni attuate.
Così per l'estorsione continuata a carico di TO NA IA,
titolare di una lavanderia, attribuita a RR e a LL,
+
si rilevava che da una intercettazione ambientale era emerso il terrore che attanagliava i coniugi TO-IS, e la loro consapevolezza di avere a che fare con un gruppo organizzato;
per intin acione l'estorsione continuata ai danni di SP ES, titolare di
A 2 9. .
" richiamavano i timori da lui due alberghi in Acitrezza si espressi al P.M. ( il fatto, confessato da RR che ha
کی
chiamato in correità il DO, era comprovato da una telefonata intercorsa tra i due imputati); per l'estorsione continuata ai danni di CI VA, titolare di una rivendita di piastrelle, addebitata a RR, che ha attuato
Ja , کو chiamata in correità di DO e D'UR, confermata dalle
SA vende: gli l'immobile, e. ail telefonate intercettate, si osservava che la parte lesa era stata reticente, limidandosi ad ammettere di conoscere i tre imputati al nonchè AU IO e AU AN per l'estorsione aggravata continuata ai danni di PO EP, titolare del negozio "il
IS K1
Covo del Gingillo", addebitata a RR, DO e IA
EN, chiarita da RR e confermata dalle intercettazioni
Q I delle telefonate svoltesi tra i tre imputati, si considerava che
IC tioso nella lizzazione in base ad esse risultava smentito il tentativo della parte la determinezi offesa di confermare la tesi degli imputati, per la quale si scontri con il gruppo contrapposto dei Cappelic-Pillers of c trattava va di consegne di bomboniere;
per l'estorsione omicidi con rivendicazioni collet continuata ai danni di AL IL, titolare di una sanguinoso clima conflittuale trovava conferma salumeria in Aeltrezza, addebitata a DO sulla base delle rele a Jalle quali risultava dichiarazione della parte offesa, delle intercettazzioni attuate ipoutati e delle dichiarazioni di RR, si sottolineava l'iniziale reticenza del AL. mac
Particolare rilievo era attribuito alla estorsione a carto di
أحده
ER LE (capo Q), attribuito al solo AU BA dopo la morte del figlio SA, coimputato, e l'assoluzione di M ura
* 3
Nella sentenza si lasottolinevano AU Concetta.
l'assoggettamento totali in cui si trovava intimidazione e
AS IE
ER LE, proprietario di un immobile locato per la
AL, Pan NI o, egestione di un circolo ricreativo che in reltà era dei AU, gva St , AQ c ide. LC (Capo del 890 non di RR e FI come appariva, dato che ER clan), quando fosse uscito dal 7. aveva chiesto timidamento e inutilmente a AU SA il deciso the vi sarahis Ap pagamento del canone di locazione. Dalle sue prime dichiarazioni,
poi ritrattate, ma confermate dalle intercettazioni telefoniche CE, CO un acbentato RR attuate, emergeva che egli era stato costretto direttamente da Avvenuto EN
SA AU a vendergli l'immobile, e che nel corso della dichiarati resson ali trattativa era intervenuto BA, facendo valere la forza fatto3 vevano C
intimidatrice del gruppo. determinato
Tutti tali fatti, considerati unitamente alle dichiarazioni di
AP od Suv gruppo prequi A 141e not_vazione,
AL, persuadevano i giudici diRR, IS, RD e ad avevano deciso l'omicidio di AU SA, avvenuto merito circa la forza di intimidazione della quale il gruppo vendetta il 22.8.90. il suodei AU, denominati "Mussi di ficurinia", disponeva, in relazione, a guerra i cui
"agire mafioso" nella realizzazione del programma criminoso, e UD era protagoniste, a 31 S rene riconoscʊvà la determinazione con il quale esso era portato avanti, con la detenzione delle armi da parte ritan scontri con il gruppo contrapposto dai AP-ER sfociato tutti partecipanti consapevoli della presenza di
*
in numerosi omicidi con rivendissziongeabllettivam Take responsabt del r ate relativo, sanguinoso clima conflittuale trovava conferma in una serie di l'aggravante dell'associat in colazio telefonate dalle quali risultava l'impossibilità in certi
器 (AZIONE 1 periodi per gli imputati di uscire di casa, ed era sfociato,
dopo l'omicidio CE, nell'omicidio di AU SA nella sua macelleria.
AU. mento 340i Li
RR e AL avevano descritto le fasi di questa lotta ed fratelli ***ell: avevano chiarito i fatti di sangue avvenuti nella zona. In questo clima era maturato l'omicidio CE. Per porre fine a tale situazione era stata indetta una riunione a casa di D'IG
. BA, alla quale avevano partecipato, tra gli altri,
.X
AL, CE ON, RR LF. CE, per salvarsi la vitą, toisin si era dichiarato pronto ad uccidere AP (capo del suo Qua 3 8 . clan), quando fosse uscito dal carcere, e si era formalmente JO deciso che vi sarebbe stata un'altra riunione, appunto dopo la A
scarcerazione di AP. Invece era scoppiata una vera guerra, con un attentato a RR ON e l'omicidio di CE, Mar Aveva 6021 S e delitto 1 avvenuto mentre era dal barbiere. Di quest'ultimo si erano 9
8
*videnz1AVACO w
QUA قت 1935 9 l d dichiarati responsabili i AU, che, per evitare rappresaglie, s e in udienZAminacciosi avevano fatto sapere a AP che il delitto era stato 1 whe determinato da questioni familiari, personali e di quartiere. ulla mia famiglia , indicativi del rivaat
AP ed il suo gruppo non avevano creduto a tale motivazione, nelia aniglia a 3 . ed avevano deciso l'omicidio di AU avvenuto per Si rilovava incltre vendetta il 22.8.90. una stipendio". ransile. 1 i C zie
In relazione a questa vera e propria guerra di cui il clan dei ricorrenti andava il provento delle ostorsioni.
AU era protagonista, la Corte di secondo grado riconosc NR aveva inoltre rivelato la riumlo:** 心la detenzione delle armi da parte dell'associazione, ritenendo pertinente a UDnt.
Gantt consapevoli della presenza di esse tutti i e
AU
*** Lout
Feato relativa, Var riconosceive "esponsabilf 3008 stesso Co zione armata in relazione al capo A).L'aggravante dell'assoc
# :
a qualifica di capi di tale associazione era riconosciuta a. materia Capi quattro AU, in considerazione delle dichiarazioni di IS, motivie dell'omicidi calia e Corrado; del riferi mento ai "principali", attuato dal mile
-3
audani SA nei suoi contatti con ER, e relativo ai fotograf ratelli gemelli EP e LF e ad al padre BA;
J dell'intervento in prima persona di BA nella vicenda
ER; dei poteri di convocazione del gruppo e dirigenziali che 3
ai AU spettavano, emergenti dalle telefonate intercettate. GY
Quanto a AUį IO,in particolare, si rilevava la serie di telefonate intercettate alla vigilia dell'omicidio CE nelle 3
; r conce quali AU EP, Di Mauro Michele e Catti Andrea addebiba 2 49. esprimevano la loro preoccupazione relativa al mancato rientro dello stesso IO, e si sottolineava che RR, a proposito di 21
IO aveva espressamente dichiarato che anch'egli da ultimo AMOTA Corraco,
comandava. dalla
Quanto a BA, si evidenziavano anche i messaggi Societ i minacciosi espressi in udienza da tale imputato nei confronti di
RR, "Pezzo di merda non ti dimenticare che appartieni ancora
* 580 *1 19 alla mia famiglia", indicativi del ruolo rivestito da BA. 3 * 1
*CO, assegnazione nella famiglia stessa. Delafoniche, Intercettazioni val s emergente dalle
Si rilevava inoltre che mentre ai partecipanti era corrisposto risultavano i @ cautole una "stipendio", cioè una somma mensile, ai quattro AU qui ricorrenti andava il provento delle estorsioniazione Per Cetti Jitra alla
RR aveva inoltre rivelato la riunione nel capannone della righimmata da RR e co 痱
"Sicula Carni" pertinente a AU, Marjo, dei tre fratelli lefonate a SIO
AU, nonchè di Qi AU CH, IA EN e dello di sc stesso RR la Da tale capannone AU
alfio si era allontanato con La Mela LF, indicato come autore jui ateriale dell'omicidio, e poco dopo IA era tornato dando otizia dell'omicidio consumato. Tale riunione era confermata alle telefonate intercettate il giorno precedente e dal servizio IA vo otografico attuato.
a tali elementi, i giudici desumevano sia la qualità di capi
AR dei quattro AU, sia l'attribuibilità ad essi dell'omicidio 7.1
CE, maturato nella lotta tra cosche, preceduto da timori utora per la sorte di alcuno dei AU stessi e deciso dal vertice del gruppo mafioso, collegialmente. gita * 1 7
Per quanto concerne la partecipazione all'associazione mafiosa trovato alle s da: addebitata agli altri imputati:
per DO IO, si rilevavano la sua sistematica
-
partecipazione al traffico estorsivo organizzato, insieme al a altri
RR, il comune timore di attentati alla vita determinato definiscono 1 3 3 dalla comunanza di schiaramento, indicativo dell' "affectio
7 Par divers societatis"; attente A 50 > si sottolineava, oltre alla per D'UR AR, intercettete partecipazione all'estorsione CI e le dichiarazioni di
01 . oltre 3 che Galle dichter ri d
RR, l'assegnazione a lui di un compenso fisso mensile,
IA , suoi CON Sripp emergente dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali pure
AU risultavano dalle intercettazioni risultavano le sue cautele ed i suoi timori inerenti allo oall si ca 5 LA con LA US a NI
scontro in atto tra i clan AP/ AU. Capannone da AU
Per CA EA, oltre alla partecipazione ad estorsioni
Cacaala inmediatamente, capunicando 800 citorno al richiamata da RR e comprovata dalle telefonate Intercettate, che si trova dal CO le numerose telefonate a suo carico evidenziavano la comunanza
Di AU ON, detto di schieramento e il comune timore di attentati. econdo RR, non aveva un compits on
Per LA, la numerose conversazioni telefoniche intercorse tra
$ fare quello che f av Pr lui e i componenti del gruppo provavano la sua partecipazione rucic, si desute la pa sci one all' lazio sull alla vita associativa, ed erano avvalorate dalle dichiarazioni di
AT cet, ate
RR, e dal dato del suo arresto a casa di RR insieme v
IA EN e a La Mela LF.
BL FF **
Per NI VA, si sottolineavano la frequentazione dei IQ Or componenti del gruppo, la telefonata fatta al LA la mattina del 28.5.90 dalla casa del RR, nella quale trasmette all'interlocutore gli ordini di AU LF, i suoi stretti contatti con i AU, giustificati con l'incredibile scusa della vendita rateale di biancheria, il fatto di essere stato f ate dalle telefonate inter 201 trovato alle 6 del mattino del 25.8.90 a casa dei AU, con la st e Tapoon disponibilità di un'autovettura blindata. Leganesti
Quanto a IA EN, le dichiarazioni di RR erano
32 V12ic avvalorate da quelle degli altri appartenenti al clan, che lo
Carabinieri definiscono "Muzzicunaru" (estorsore per eccellenza), dalla sua
09715, por ante permanenza in casa di RR per diversi giorni, dalla comunaza
Qualificaو ناهار di schieramento e di timori di attentati emersi dalle telefonate rivestito per 9
intercettate.
0
Quanto a IA LE, oltre a che dalle dichiarazioni di bhi espr es LA J
RR, i suoi rapporti con i partecipi al gruppo e con i sufficienza degli elementi a 60
* ** AU risultavano dalle intercettazioni attuate. In particolare telefonate Intercettate, VI egli si reca a LA con LA EP e Di AU ON, e, in base di Correc convoyicato d'urgenza al capannone da Laudani Alfio, rientra a del 43 AN AU CH IA EN . Catania immediatamente, comunicando il suo ritorno al fratello l'omicidio CE.
**azioni che si trova dal RR..
RR ON. dalle quell ite
"Nino do ghiacciu", Di AU NIa, detto "Seiarretta" nel c. AU. secondo RR, non aveva un compito ben individuato ed "era quasi costretto a fare quello che faceva". Pur essendo incerto il la sentenza di mado 10 0 suo ruolo, si desume la sua partecipazione all'associazione sulla impul ty, PA base delle telefonate intercettate da cui risulta che egli parla
E
D
T con autorità con il RR sulle estorsioni, e che insieme a iferimento gli artt. 906
IA LE e LA, dopo essere andato a LA, torna a 414 his
Catania su ordine di AU LF.
11 Su Di AU CH, cognato di AU EP, ed anche di
RR, si rileva che quest'ultimo, dopo iniziale reticenza, ha affermato che egli faceva parte del clan AU e partecipava agli affari più grossi della famiglia. Queste dichiarazioni sono Y
confermate dalle telefonate intercettate, indicative degli sta di sconto stretti rapporti fiduciari con AU EP ed LF e dei
collegamenti operativi che egli attuava con i partecipanti, Studi di merito risultanti anche dal servizio fotografico attuato dai P
Carabinieri. favore di alcuni
Per LL EP, si sottolinea il suo ruolo importante
2) N parteci 01 20 1 zaz nella estorsione TO, 8 la qualifica di uomo di fiducia
22
rivestito per RR e tutti i AU. lo septemplava
Circa Di OM EP, assolto in primo grado, si rileva In vi imento 51 eva imitat 2
che gli elementi di dubbio espressi dalla Corte di Assise sulla carismatico sufficienza degli elementi a suo carico, emergenti dalle elementi. Tale qualifica, di apo stata telefonate intercettate, e dal servizio fotografico dal quale recepita scriticamente dal giudici risulta la sua presenza in casa di RR nel primo pomeriggio colotonate intercettate.Sun del 3.5.90 assieme a Mauro Michele e IA EN, dopo ritenersi Inattendibile. comun UA
l'omicidio CE, sono fugati dalle dichiarazioni rese dal
BA era a conoscenza dei fatti..
RR ON, dalle quali risulta l'inserimento dell'imputato 1 contesta the Halls 3 1 5 0 0 nel clan AU. la colpevolezze sel
I ricorsi proposti vi QT 37
Contro la sentenza di secondo grado sono stati proposti
-11'omicidio ice. bato Q42.9 separati ricorsi dagli imputati, per i motivi che seguono. hiarazioni
I ) La difesa di AU BA deduce, con
⚫iferimento agli artt. 606 lett. c) ed e), 125 e 548 c.p.p., 629,
5) con motivi aggiunti
116 bis e 575, violazione di legge e mancanza e illogicità della ONっ
12 motivazione.
1) Si sostiene la carenza di motivazione circa la partecipazione
812462 30 0 di questo imputato alla estorsione ai danni di ER. Risultava la sua estraneità al contratto concluso tra quest'ultimo ed il figlio SA, ed era arbitrario dedurre alcunchè da una semplice difensive, richiesta di sconto formulata. Lo stesso RR aveva asserito D 'mi levant la estraneità di BA all'episodio, come rilevano gli stęsi sconto 01 Dens giudici di merito nel ritenere la attendibilità del dichiarante
2
in considerazione degli elementi favorevoli da lui addotti in divergenti, P
*
favore di alcuni imputati.
35 843 2) Non vi erano prove sulla sua partecipazione all'organizazione liativi
** Partecipazione criminosa. La denuncia della stessa da parte degli organi di
$ contest a A
- 2 %
P.g. non lo contemplava affatto, e il teste Rapiti, capitano dei Sentenze
Carabinieri, in dibattimento si era limitato a dire che egli era at ribuibilica 100 itil capo carismatico della famiglia, senza apportare altri И
an nitio II) Per era stataelementi. Tale qualifica, di "capo carismatico", ricorsi, l'uno dall'avy Mus00, Paltro dall'a recepita acriticamente dai giudici di merito. Nulla emergeva a P) Mol pri terimento agli artt. 606 lett. b), c) en suo carico dalle telefonate intercettate. RR doveva
9), si menuncia violazione degli artc. 125, 546 S.P.P. ritenersi inattendibile, e comunque si era limitato a dire che 575 C.p.
BA era a conoscenza del fatti.
Era arbitraria, e fondata colo
3) e 4) Si contesta che dalla esistenza del reato associativo UR LE l'attribuzione ai membri della famiglia possa desumer partecipanti in ordine ai Jal rincipall sate quale SA reati fine. Non vi erano elementi che lo indicassero partecipe iudic d2
A
dell'omicidio CE, del quale era stato mandato assolto in at 21 a A primo grado, nè le dichiarazioni di RR avevano portato elementi nuovi su tale punto che lo riguardassero. pof in modo
5) Con motivi aggiunti, si contesta l'attendibilità di RR
ON, sotto il profilo intrinseco, perchè le sue
13 dichiarazioni non provengono da soggetto inserito nei vertici dell'organizzazione ma sono "de relato"; perchè intervengono in 1011006 5K T 350
secondo grado, quando ormai tutti i fatti sono conosciuti e spond 21
riportati dai giornali;
perchè non sono pienamente confessorie ma AS
difensive, ed appaiono interessate, come emerge dall'assoluzione partecipazio58 31 reato associativo per l'omicidio CE ottenuta in primo grado e dal rilevante
# ponsabilita sconto di pena ottenuto nel secondo grado;
e sotto il profilo all'omicidio CE.
estrinseco, perchè le dichiarazioni IS in parte erano 07 0192 24 r divergentii ed in parte non erano gararantite dalla sconoscenza AU stata and late di una fonte rispetto all'altra. Si ribadisce inoltre l'assenza con sentenza 3 *omi In PiGZ101
di elementi indicativi della sua partecipazione all'associazione, rimasto invariat). RO emergen s not si contesta che essa possa dedursi dai suoi rapporti familiari, e e Aichiar precise in merito 44 si sottolinea la illogicità della sentenza sul punto della tali Puleo. deduce attribuibilità a questo imputato dell'omicidio CE. i natter 10111ca morale,rado. Der Scna 910
II) Per AU LF sono stati presentati due separati autoaccusa dell'omicidio CE arisca ricorsi, l'uno dall'avv.Musco, l'altro dall'avv. Puleo. relato Si assumo che era state
A) Nel primo, con riferimento agli artt. 606 lett. b), c) ed G 6100 1 d. For: 8 airo notizie non rispondenti e), si denuncia violazione degli artt. 125, 546 c.p.p, 416 bis, vero. Erano inattendibili ancha 1 dari desunti
575 C.P. intercettazioni, dato cha esse concernovano l'utenza Carca s bitraria, fondata solo su una supposizione di divergenze tra asti to di torrado.
ER Ale l'attribuzione ai membri della famiglia AU riunio D'IG (alla lo steeso
** *
del termine "princi usato da AU SA omi idio Pac
Arbitrariamente i giudici di merito avevano dato rilievo alla I fatti act diverse ricostruzio da 9c2 * to de tata. estorsione AS, estranea al processo e addebitata a
Cra s stac trascurati
BA AU, figlio diciottenne di LF, interpretando poi in modo scorretto le dichiarazioni di AS Rosario. Smicidio.CA :
Era errato desumere elementi a carico di LF dalle telefonate
14 fatte dal suo dipendente NI VA.
RR ON non era credibile, perchè le sue dichiarazioni 3si collocano in un periodo in cui i fatti erano ormai notori. con motivazioni corrispondenti a quelle esposte per AU
BA nei motivimotivi (3)
-
3) è 4), si contesta che dalla partecipazione al reato associativo possa desumersi la responsabilîťa in ordine al reato fine, nel caso di spede, j all'omicidio CE.
Si sottolinea inoltre che l'ordinanza di custodia in carcere di
AU AL sentence libatt: era stata annullat da questa Corte senza rinvio
7 2 con sentenza 29.11.90 relazione all'omicidio CE, e che il quadro indizi RR era rimasto invariato, non emergendo notizie precise in merito dalle dichiarazioni di RR,
B)- Nel ricorso proposto dall'avv. Puleo, si deduce la inattendibilità di RR, personaggio Immorale, che non si autoaccusa dell'omicidio CE riferisce difcostanza utilizzabilità gume ch atera stai e ta abitudine deirascurat relato a
Parti Contestera gruppi criminosi di porre in giro notizie non rispondenti al dichiaran ro. Erano inattendibili anche i dati desunti dalle o sarazi to che esse concernevano 1 utenza carpado. intere
T eg imento ttua** * Passa t af RR, circa la genze
Scotrettament Atrio caffa quale lo stesso RR era affermate assente nella quale LA CE sarebbe stato deciso, e la diversa ricostruzione dei fatti attuata da AL, presente alla riunlone. Erano stati trascurati i precedenti di CE e le grave inimicizie nei suoi confronti che potevano costituire la causa
Regissimich decla acric ions :
o
Cardiyam a erano state afferma che le dichiarazioni dei collaboranti
Она 15 ottenute per puntellare le deficienze dell'accusa, carente circa la prova della esistenza dell'associazione mafiosa.
Si deduce carenza di prove sulle estorsioni, contestate a
372 distanza di tre anni dall'arresto, la inattendibilità di
West Co.te
RR in proposito.
Si allega carenza di motivazione sul diniego di attenuanti generiche.
AU EP, il ricorso ha per oggetto,III) 1) Per
035ere i ere1.te 1 d 71 to 0 9. dibattimentale 6.10.93 con oltre che la sentenza, l'ordinanza la quale la Corte di secondo grado, nel corso dell'audizione di ascicolo del P l'acquisizione delle sue RR ON, aveva disposto ecedente normativa. dichiarazioni precedentemente rese, utilizzandole poi nella decisione, indipendentemente dalle contestazioni attuate, con iferibill delle telefonate riferimento all'art. 500 C.P.P. Trattandosi di imputato, la norma da applicarsi era l'art. 503 c. 3 c.p.p. che comportava la utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite limitatamente alle mbien parti contestate al solo fine di stabilire la credibilità del
2) - Nei secondo motivo, i niarazion 12eva che dichiarante. su sidarate chincata n OOTYE RR non possono Tali dichiarazioi erano state poi utilizzate nell'ambito del
* sando solo parzialmente confessorie. Si dibattimento non per attuare contestazioni proprie, ma dichiarante scorrettament per richiedere chiarimenti Su quanto già merito sila 44 affermato, e non stata in merito opposizione in quanto il
7 2 - 1
Presidente della Corte aveva invitato i difensori a fare le el. 'attribuzio proprie osservazioni solo dopo l'esame del soggetto. ogget
Si deduce inoltre:
a legittimità della ammissione dei testi del P.M. richiesti associativo. rileva tardivamente, ed erroneità della motivazione della sentenza di dichiar i n
16 secondo grado sul punto, che fa riferimento ad un concetto di impossibilità relativa non comprensibile;
illegittimità della intercettazioni acquisite, disposte pur in
102 . assenza di gravi indizi, come risulta dall'annullamento da parte di questa Corte delle ordinanze di custodia cautelare;
illegittimità dell'ascolto solo in camera di consiglio e non in
Bolia p editazione udienza delle conversazioni registrate;
nda mancanza di motivazione sul punto 2° del 1' motivo d'appello, inerente al diritto degli imputati ad essere reintegrati nel 4) Con
SA 1 Aurian diritto a richiedere prove in conseguenza dell'acquisizione dal l'assenza fascicolo del P.M. di atti non acquisibili in base alla precedente normativa;
illegitimità della utilizzazione di frasi intercettate
346 C. P. riferibili non agli interlocutori delle telefonate, ma a terzi pile completazz presenti nell'ambiente dove le telefonate si svolgevano, non
'accertamento della esponsabilita, con riferimento: essendo state specificatamente autorizzate quelle intercettazioni lla ao vaz3.4 ambientali. delta Qualità
2) - Nel secondo motivo, rileva che le dichiarazioni di f l'mi ldis CE, esclusi in primo grado: NI
RR non possono essere considerate chiamata in correità,
ED . che si è dichiarato astorbor conto del 1.466 7 essenda solo Si deduceparzialmente confessorie. arebbera inattaraibili, in quanto provenienti l'inattendibilità del dichiarante e l'assenza di riscontri in sonoscenza tolo indiretta cat fatti:interessate, merito alla aaccuse da lui mosse. una si allega inoltre difetto di motivazione in ordine in estroale conted all'attribuzione dell'omicidio CE, e la illegittimità
: ell dell'inversione del'onere della prova concernte il reato fine.
Caza ne d a at s attuato in considerazione della dichiarata esistenza del reato associativo. Si rileva l'assenza di autonomia tra le nell'a dichiarazioni di Corrado e quelle di AL, e l'interesse che Q 17 aveva IS, confesso circa l'omicidio di SA AU, ad attribuire ai AU 1'omicidio Расе, per dare una a Seneri ma giustificazione al suo operato.
3) Nel terzo motivo, si deduce assenza di motivazione reato association. sulle istanze subordinate, concernenti l'assenza delle aggravanti
5) della premeditazione e dei motivi futili, e la concessione delle estraneo attenuanti generiche.
4) Con ricorso successivo, si allega l'assenza di prove
་
visulta il coinvo 35 , sulla qualifica di "capo" di AU EP, e si ribadisce.
'Sasol izione del relazione 2 Lall our picoal Wi rg l'assenza di riscontri e di prove logiche inerenti alle
Form ida perone 11 Fatco sussist 17 dichiarazioni RR. costruzione accusator I IV) Per AU IO, si deduce violazione degli artt.
Dostiene altrusi contrambizione della sentenza che, in P
e l'assenza in un quadro indiziario dotato546 e 192 c.p.p, base al Capo addebita attivita r inose della completezza e univocità richiesti dall'art. 192 c.p.p. per maggio 1990" dataal qu es t a corrispondente l'accertamento della responsabilità, con riferimento:
(3.5.90), che serabba Potencia, 1) alla illogicità della motivazione inerente all'attribuzione criminosa, cessata invece con quel delitto. della qualità di "capo" dell'organizzazione mafiosa e
V) Par Di AU CH e d'UR AR, dell'omicidio CE, esclusi in primo grado;
le dichiarazioni di
1) violazione degli artt. 267 3 søgg.ti c.P.P. per illegitt ma RR , che si dichiarato estorsore per conto dei AU, acquisizione delle intercettazioni bel folche e sarebbero, inattandibili, in quanto provenienti da soggetto disposte ravi indizi di colpevolezza, interessat ⚫ Indiretta dei fatti;
Motivata 2) alle dichiarazioni di RR, oggetto di una completa analisi
41 nuser d. utenza attr Co pro: lac circa le estrosioni contestate, dalla quale il ricorrente desume innotixatamente: la inaffidabilità del dichiarante;
valunazi te
3) alla imputazione di cui all'art. 416 bis, infondata, in quanto s ale coniugi CU PE la persona di IO non è mai indicata tra i partecipanti nell'ambito delle prove menzionate in sentenza;
("CH nb
18 4) alla imputazione dell'omicidio CE, attribuito sulla base
IS, RD e AL indirette edelle dichiarazioni
+ generiche. Sostiene anche'egli sul punto la illegittimità tencan dell'attribuzione del reato fine in conseguenza dell'addebito del marcate monivaZ reato associativo.
5) Con motivi aggiunti, si sottolinea che RR era estraneo alle riunioni del vertice organizzativo, e che dalle sue dichiarazioni relative alle estorsioni ER e IT non
2 bie: risulta il coinvolgimento di IO AU. In ogni caso, attriouice l'assoluzione del RR in relazione a tali due episodi con la formula lazione infondatezza dell'aggravants contestats "perchè il fatto non sussiste" era in contrasto con la relazione alle armi in ordine al costruzione accusatoria fondata su tali fatti.
della sentenza che, in 6) Si sostiene altresì la contraddizione
2) fondate773 base al capo d'imputazione, addebita l'attività criminosa "fino
PO documentazemente rovato ne al maggio 1990", data questa corrispondente all'omicidio CE
i fervaro rualmente a bomboniera ordinate ver L a cerimonia (3.5.90), che sarebbe stato commesso per potenziare l'attività
} #benza motivazions comassloug criminosa, cessata invece con quel delitto. attenuanti generiche. V) Per Di AU CH e d'UR AR, si deduce:
VII) Altro ricorsa dally 208012.per 1) violazione degli artt. 267 segg.ti c.p.p. pet illegittima
Inte Telefoniche àGi entali,I A SA EN e LE acquisi concet $sepsti ne prigo 3 1 Indizi di colpevolezza, disposte senza punti che ne fosse sabilità, anche con riferimento al numero di utenze attribuite in uso al RR, e prorogate
E
Quale a par immotivatamente;
2) r.cevere errata valutazione della intercettazione ambientale nella i loro timori quale quale i coniugi TO-IS esprimono ՏԱ udienza Syge SPO nella quale si nomina anche "Michele", Un ritoasionit t
("CH ti spara") da intendersi come CH IS,
19 1
quale la moglie si rivolgeva, e non CH D'UR%;B
3) mancanza di motivazione sulle richieste riduzione della pena e di applicazione di attenuantigeneriche.
4) mancata motivazione sulla responsabilità di D'UR, non
desumibile dalle telefonate intercettate.
VI) Per IA EN e IA LE l'avv. Franco
Ruggeri deduce, con riferimento agli artt. 416 bis c. 4, 629 C.
1 e 2, e 62 bis:
1) l'assenza di prove circa la esistenza delle armi attribuite all'associazione, e l'infondatezza dell'aggravante contestata in relazione alle armi in ordine al reato associativo, mancando comunque la consapevolezza di tale esistenza;
2) l'infondatezza delle accuse concernenti la estorsione
PO, essendo documentalemente provato che le richieste si riferivano realmente a bomboniere ordinate per una cerimDnia;
3) l'assenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
VII) Altro ricorso è proposto dallo stesso difensore per
IA EN LE, nonchè per LL EP. In
esso si ribadiscono i concetti già esposti nel primo ricorso ai punti 1) e 2). Si deduce inoltre:
Qne Peace
1) la inapplicabilità dell'art. 416 c. 4 in una situazione nella quale gli estorti ( in particolare PO) non erano consapevoli di ricevere minacce da un gruppo, nè della presenza di armi;
2) la inutilizzabilità delle dichiarazioni di PO non rese in udienza come imponevano le norme processuali del tempo;
3) l'assenza di motivazione circa il reato associativo,
20 Stribuito a LL in relazione ad un solo episodio criminoso una a IA LE sulla base di telefonata di contenuto quivoco, in assenza di prova che LL si fosse recato al vel L apannone in obbedienza alla telefonata a lui diretta;
*
) l'assenza di motivazione circa l'attribuzione del reato di ssociazione mafiosa armata, addebitato nonostante la nattendibilità di RR;
;) assenza di motivazione sulla mancata concessione
P izzo di cui all'art. 114 c.p i dell'attenuante analoga a 5) mancanza di motivazione sulla piduzione della pena e sulla concessione delle atténuanti generiche richiestazione 3
VIII)- 1) In altro ricorso, proposto dallo stesso avv.
asse 73 i Ruggeri per il solo LL, si sottolinea ancora l'assenza di prove sul reato associativo e sulla estorsione addebitata, la Aliona
intercetta mancanza di motivazione sulla esistenza delle armi, nonchè sulla
11 pesce ad pena inffited Af it dimbed disgenericheva la sua ed Presenza di o locivi aggiuñente lo stesso difensore lamenta la a
2) Con mo
Era stato 1 ; mancata definizione temporale dell'estorsione abi danni di TO- eatrinseca, di IS le conseguenze ch dautaler incertezza provengono ai
7 9 No 'Thausenso di alu are of fini
1 Winteresam da LL, è stata 3)
3) Que della definizione chiesta la
4
c.p. nei confronti di RR di un procedimento
AL : su denuncia di IT AU. ON
IX) Per CA EA si deduce: delle 11 11lazion e F²art! 192 c.p.p. Le dichiarazioni di RR mancherebberodel sostegno di dati certi oggettivamente idonei a 5) Con
confermare Te accuse del collaboratore. L'estorsione TO era
21 stata attribuita senza verifiche, anche in ordine alla eventualità che RR avesse agito al di fuori del controllo dei AU e di altri associati. z
2
Carenzaza di motivazione: arbitrariamente era stato considerato 2)
3-
elemento indicativo della esistenza dell'associazione la
Per M. preoccupazione emersa nelle telefonate Intercettate prima dell'omicidio pCE sull'assenza di Laudani Mario. Vi era inoltre contradizione tra T'assoluzione di LA, in situazione analoga a quella di CA, e la condanna di quest'ultimo.Consideracio fit 1. 11 Anche LA EP deduce violazione dell'art. 267
c.p.p. e la illegittimità delle intercettazioni disposte in assenza di gravi Indiziinnovo
2) Allega inoltre l'errata interpretazione delle telefonate att/louita: intercettate, e di altri elementi, quali la motivazione (comprare 5 allega ihoitre dosen/a potivazione نامه il pesce ad Acitrezza) che giustificava la sua presenza a casă dipiego_pdi RR alla mattina presto in occasione del suo arresto. R secondo: Era stato omesso l'esame critico dell'atendibilità intriseca ed estrinseca di corrado, della sua personalita del suo Interest wao riferimento si deduce nullitàalla collabor discordanze tra per lu
Scali nterruzile d RR ichiare 35°quale torto ka tion a t 816 bis c. 8
C.P. in considerazi Inconsapevolezza della esistenza
19 delle armi da parte degli imputati.
4) Quale quarto motivo, deduce assenza di motivazione sul rifiuto delle attenuanti generiche.
A
P
5) Con "note difensive prodotte in udienza, la difesa di LA del procedimento d'appelloeccepisce la nullità assoluta della forma
22 sentenza di secondo grado per mancato avviso al secondo difensore, il quale si presentò in udienza al solo scopo di proporre la eccezione relativa, rigettata con ordinanza che illegittimamente stabiliva la sufficienza della notifica effettuata ad uno solo dei difensori.
XI) Per NI VA sono stati proposti due separati ricorsi, l'uno dall'avv. Puleo, l'altro dall'avv. Fichera.
A)- Nel primo : 1) si deduce violazione degli art. 416
bis C.P @ 530 C.P.P., in considerazione della motivazione fittizia addotta in tema di responabilità;
01 ni yo elle er ba uerti
2) si lamenta la illegittimità del rigetto della istanza di
--
rinnovo del dibattimnto proposta dalla difesa al fine di chiarire 2
la disponibilità dell'auto blindata che gli era stata attribuita;
di motivazione su l'entità della 3) si allega inoltre assenza a terma querdovo side anno 10 pena ed il diniego di attenuanti generiche. stretto 2 fare
B)- Nel secondo: abtr
1) con riferimento agli artt. 177, 178 lett. c), 179 e 180 arbitrariamente delle telefonate, ers walutat non c.p.p.. si deduce nullità della perizia fonica attuata sulle carattere truffaldino della persona del RR. telefonate attribuite a NI, per interruzione della motivo, deduce arsenze di secondo prosecuzione delle attività peritali, e mancato avviso del rinvio attenuantt generiche.punto attuato al consulente della difesa;
7 OM PE m si de 2)- si allega violazione dell'art. 192 c.p.p., attuata attribuendo all'imputato la voce delle terlefonate intercettate sulla base di valutazioni opinabili e non di certezze;
3)- si lamenta violazione dell'art. 530 c.p.p. in quanto
DT; O.
l'esito delle acquisizioni probatorie avrebbe dovuto portare a
3: formula assolutoria, in considerazione: a) della scarsasear
234 significatività della telefonata del 31.5.90 attribuitagli%; b)
della assenza di valenza indiziaria dei suoi rapporti con AU
LF, determinati da motivi personali e di lavoro, e della non a lui dell'autovettura blindata della quale la attribuibilità
sentenza parla;
c) delle dichiarazioni di RR, che limitavano l'attività del NI all' "andare a prendere qualcosa 0 qualcos'altro".
4)- Con riferimento agli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p, si deduce violazione dell'art. 62 bis, per carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
XII) 1) - Per Di AU ON, si deduce violazione degli artt. 192, 530 c.p.p. e 416, 416 bis c.p.p. Si lamenta che i giudici merito abbiano accettato acriticamente le dichiarazioni di
RR, credendogli quando identifica "Sciarretta" in Di AU,
е non considerandolo quando afferma che egli era quasi 11
costretto a fare quello che faceva", che egli non percepiva stipendio e che non era un mafioso. Gli erano state attribuite piece Di Stat
arbitrariamente delle telefonate, e non si era valutato il
18 carattere truffaldino della persona del RR.
2) - Quale secondo motivo, deduce assenza di motivazione in anmissibl e,
.1 begli punto pena ed attenuanti generiche.
XIII) Per Di OM EP IA si deduce:
1)inammissibilità dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza di primo grado a norma dell'art. 581 lett.
%
c). A fronte della completa motivazio ne attraverso la quale i giudici di primo grado eramo pervenuti all'assoluzione dell'imputato dal reato associativo, l'organo dell'accusa si era
24 limitato a richiamare alcune conversazioni telefoniche sostenendo che da esse risultava la "affectio societatis".
e da
2) Nullità della sentenza per mancanza assoluta di prova 80iment Liegato 9. amotivazione. Gli argomenti posti dalla Corte di primo grado Jas di bila rich 01 informazioni proven. e ja Da sostegno della assoluzione disposta non erano stati esaminati.
s arisce percheProvata. in b o
Dalle dichiarazioni di RR non emergeva in che cosa rapporto tra lpotizze Pre miziali consistesse il contributo del Di OM alla struttura
1 Indag 201 associativa, contributo necessario ai fini della configurabilità giudizio per cassazione, si e comunque Complet me fuori del reato, non desumibile dalla sem plice manifestazione della dai casi di pregiudizialità previsti mall ar 3 c.p.p.. volontà di adesione. Si sottolinea inoltre la tardività delle
L'istanza deve essere resint a. dichiarazioni di RR nei confronti di questo imputato e la C)- Sulle allegazioni inerenti alla violazione di nor ne non spontaneità della dichiarazione. Si censura la sentenza sul Processuali. punto dell'esame della credibilità del RR, da escludersi in
* ) B infondata doglianze EP AU considerazione della imprecisione incoerenza e incostanza che
(riferiţa sub III- 1 ) relativa alla acquisizione ed caratter izza le sue accuse. utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente
3) Si deduce assenza di motivazione in punto pena,
RR ON al Pubblico Ministero. determinata in modo severo con esclusivo riferimento ai
La affermazione che le dichiarazioni Furono utilizzate precedenti del Di OM. chiarimenti" e non "per contestationi" non à comprensib
Motivi della decisione polcha la finalità della contestazione è quella di chiari s divergenza Promozioni de, IOA】 II ricorso proposto
■ DO IO è privo di
.
lenza arttu 591 lett. C e 581 motivi a inc rispetto a quelle ecadentenanta rese. rivano le conseguenze previste dall'art. 616 lett. c) c.p.p=
In ognj cas0. eventual irregolarità nells concuzione c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali della avrebbe 99501 9 sanzione pecuniaria. cc/bite al f istanza far valere sveri
B)- La richiesta di sopensione del processo formulat arb. 182 c. 2 C.P.D. La adesione norma a nell'interesse di EP LL (riferita sub VIII+ 3) si parti all fisvito del Presider fonda su di una richiesta di informazioni formulata da IT osservazioni al termine gell'inter
EP alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di prop z aluuna bo na Catania concernente lo stato del procedimento conseguente alla proposta sul punto i quosta denuncia da lui proposta nei confronti di ON RR. ai E infonden ancne la vuol provare l'esistenza del procedimento allegato sulla Si orobatori della dichiarazioni in tal modo cuisi base di una richiesta di informazioni proveniente da una parte cheVa 02: 4 privata, non si chiarisce perchè in concreto esisterebbe un rapporto tra i due procedimenti, si ipotizza la pregiudizialità Stilizzabi ai
nel G battimento, Compre30 1 3 bab di indagini preliminari rispetto ad un processo in fase di acquisite al fascicolo per 11 Gabattimento (34) giudizio per cassazione, si è comunque completamente al di fuori Sex. I, 6.12.91, Roger;
Sez. 13.1.92. legrino). * a dai casi di pregiudizialità previsti dall'art. 3 c.p.p.. legittima acquisizione al Fascicolo 26. Hibattimento 01
L'istanza deve essere respinta. dichiarazioni rese nella face delle indagiri prelimina
C) - Sulle allegazioni inerenti alla violazione di norme quindi la utilizzabilità al esse al fini probatori. processuali.
Correttamente la difese sostiene che 1 7 noms de applica infondata la doglianza di EP a) E' AU C3 0 dell'interrogatorio del coimputate non e 500
(riferita sub III- 1 ) relativa alla acquisizione ed c.p.p., attinente ai Lesti, bere il successivo Ar.. phe rese da utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente disciplina l'esame delle parti private. Tale secunda 2 3000
RR ON al Pubblico Ministero. svere, al quarto comma, richiamato la disposizione all'art.
La affermazione che le dichiarazioni furono utilizzate "per C. 3, per la quale "le dichiarazioni utili zate chiarimenti" e non "per contestazioni" non è comprensibile, contestazioni possono essere valutate al glucice por stabl ire poichè la finalità della contestazione à quella di chiarire la la credibilità della persona osaminata" disponeva, bella divergenz affermazioni dall'interrogato in udienza La dichiarazioni assunte dal bblico dizione e edentemente rese. rispetto a minister alle qualf il difensore 11 dirit
In ventual) irregolarità nella conduzione ogni sono acquisite nel fascicolo per il Dibattimento, 5000 stat dell'interrogatorio avrebbero dovuto essere immediatamente utilizzate per le corpostazioni previsto dal o eccepite al fine di far valere eventuali nullità tempestivamente, Successivo estonde bale ciplina alle a norma dell'art. 182 c. 2 c.p.p. La adesione. implicita delle dal a.l.p. in in ap rio, parti all'invito del Presidente di rinviare eventuali di udienza pralini 11 siste non seguita dallaosservazioni al termine dell'interrogatorio, cara
28/ proposizione di alcuna eccezione, rende intempestiva la doglianza proposta sul punto in questa sede.
E' infondata anche la eccezione di inutilizzabilità ai fini delle dichiarazioni in tal modo acquisite.probatori
6.92 d a ja premesso P. P. le Prove a norma dell'artt. 526 c.che utilizzabili ai fini della decisione sono tutte quelle acquisite
: nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento, ma acquisite al fascicolo per il dibattimento (sul punto, Cass., aller gat 31.1 Sez. I, 6.12.91, Roger;
Sez. VI, 13.1.92, Pellegrino). La elega legittima acquisizione al fascicolo per il dibattimento di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari comporta quindi la utilizzabilità di esse ai fini probatori.. .
Correttamente la difesa sostiene che la norma da applicarsi nel
ریم dell'interrogatorio del coimputato non è l'art 500 caso ila polizia giudiziaria d i utiva. ونيا في 9
c.p.p., attinente ai testi, bensì il successivo art. 503, che
2 diritto all'assistenza di difensore (in tera dopò disciplina l'esame delle parti private. Tale seconda norma VI. 7 avere, al quarto comma, richiamato la disposizione dell'art. 500 per la quale le dichiarazioni utilizzate per le
* i* in e nella quale trovato C. 3, "
che compor comma dell'art. 503 1.P contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire ilata,ai fini probatori, dic ioni ac la credibilità della persona esaminata disponeva, nellRefla и sua
- Pure Infondata à la doglianza aronte alla arazioni assunte dal pubblico dizione originari text tardivamente indicat tal ministero alle quali il difensore aveva il ritto di assistere
EP AU ( riferita . 1) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3". Il comma
successivo estende tale disciplina alle dichiarazioni acquisite turna doll 493 C. 3 dal g.i.p. in sede di interrogatorio, di udienza di convalida,
di udienza preliminare. Il sistema originario era quindi caratterizzato da una utilizzabilità delle precedenti Tassatior
53. I dichiarazioni della parte privata diversa, in dipendenza probatoris Addotro se rese al dall'organo dal quale erano state assunte: piena, ci cost 1z3. helativa 7 pubblico ministero о al g.i.p. (sul punto, Cass. Sez. I, occasionali che Abbia geterminato 3
11.6.92, Meconi), limitata al vaglio dell'attendibilità del allege /one celle dichiarante se acquisite dalla polizia giudiziaria.
:) E' infondato 1 motivo bin te La modifica all'art. 503 c.p.p. introdotta dall'art. 8 D.L.
Jelle inte 4 ion. telefoniche, in QUA disposte 8.6.1992 n. 306, convertito nella L.
7.8.1992 n. 356, ha gravi 1nd121 reita, formulato 310180 EP allargato alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria Su
AU (sub III - 1), 1 EP LA(sub x- 1), nonore delega del p.m., alle quali il difensore aveva diritto di
CH Di AU AR D'UR (sub V- 1). 1 glavi assistere, la disciplina della piena utilizzabilità conseguente richiesti dall'art. 267 3.3.p. Quale necessario alla contestazione attuata. Da tale disciplina restano escluse, e provvedimento Che intercettazion Lengono ricadono nelk previsione della utilizzabilità ai soli fini di
»sistenza de reato, non alla colpevolezza di un valutazione di credibilità, soltanto le dichiarazioni acquisite può essere zel tutto ignot guanel monentO in cui operatione dalla polizia giudiziaria di Iniziativa, oppure spontanee e rese disposta. Ciò si desume 200 soltanto chiaro dettato del. senza diritto all'assistenza di difensore (in tema, Cass. Sez. norma, che usa l'aspressione gravi indizi ato (art. 267...
VI, 15.4.93, Maggioni). Siffatte situazioni sono estranee alla
1 2 in difformita 2 quella gravi indizi colpevolezza
**
specie in esame, nella quale ha trovato corretta applicazione il utilizzata nell'art. 273 in Lama di condizioni gene quinto comma dell'art. 503 c.p.p., che comporta piena applicabilità della misure. ma anche dalla struttura utilizzabilità,ai fini probatori, delle dichiarazioni acquisite. delle norme che autorizzatio le intercettazioni. ase by Pure infondata à la doglianza inerente alla ammissione consentono ai fini di tutele collettiva, in via eccezionale, in dei testi tardivamente indicati dal P.M. dedotta nell'interesse conformi A all'art. * della Ilone15 c. di EP AU ( riferita sub III- 1). Il giudice di del di to di segretezza .. gal pallone JA merito, nella cui esclusiva competenza rientra la valutazione dal primo comma del deitato a it zional , delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare,
5 AL che 197
a norma dell'art. 493 C. C.P.P., di non aver potuto
Verificatosi nej tempestivamente indicare le prove nella lista indicata intercettazioni dall'art. 468 c.p.p., non è infatti vincolato dal legislatore da appo tassativi criteri di impossibilità assoluta, attinente alla novità delle emergenze probatorie addotte, ma può considerare qualsiasi del
?
a situazioni soggettive od circostanza, anche relativa
A l te for occasionali, che abbia determinato la tardività nella
Comuni zioni jdovrebbe aver 2 allegazione delle prove.
c) E' infondato il motivo attinente alla illegittimità
delle intercettazioni telefoniche, in quanto disposte in assenza di gravi indizi di reità, formulato nell'interesse di EP nell'interesse 1 CH Di AU AR D'UR (sub V -
AU (sub III- 1), di EP LA(sub x- 1), nonchè di 1). inerents alla mencanza di mativazione Michele Di AU e AR D'UR (sub V- 1). I gravi indizi dalla assoluta in richiesti dall'art. 267 c.p.p. quale necessario presupposto del ante: 1ormente alle derog e
*
attengono alla provvedimento che autorizza le intercettazioni
O jamizba Int dorte in non alla colpevolezza di un soggetto, che esistenza del reato, vertito in 1. 12.7.9 203, Der 13.5.91
.
può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione è quals presuppos l 5010 divenuti i "Sufficienti indizi disposta. Ciò si desume non soltanto dal chiaro dettato della reato', che la intercettazioni appaia "necessaria"), ed alla norma, che usa l'espressione "gravi indizi di reato" (art. 267 c. illosicita della b esta Punto. gravi indizi di colpevolezza 1) in difformità a quella " 睹
tale richiesta, logica .. infetti. con riferimento A utilizzata nell'art. 273 in tema di condizioni generali di ritenuto assolutamente indi ill Is intercettazioni al applicabilità delle misure, ma anche dalla struttura e finalità 26) prosieguo delle incasin concernenti un'estorsione ay delle norme che autorizzano le intercettazioni. Esse infatti l'organizzazione criminosa dotata di To imidatris consentonos al fini di tutela collettiva, in via eccezionale, in reato rot va riferirsi 1 *** cit azione conformità all'art. 15 c. 2 della Costituzione, la violazione call ammissione di un con.. aver e del diritto di segretezza di ogni forma di comunicazione sancito
.A di undal primo comma del dettato costituzionale, anche ai danni soggetto che non sia indagato: ad esempio, di una parte lesa, dif c e relative alla e lLe osservazioni come verificatosi nel caso di specie in relazione alle natout 룰 호각하는 intercettazioni attuate nei confronti della coppia TO- fugi. O tro ch givet genti cionieri . 41
A
La non sovrapponibilità del IS, oggetto di estorsione. con la soggetto nei cui confronti la intercettazione è disposta comprova la infondatezza della tesi per la figura dell'indagato quale l'autorizzazione ad intercettare conversazioni comunicazioni dovrebbe avere quale presupposto gravi indizi di colpevolezza.
t d) E' infondato l'ulteriore motivo attinente la legittimità delle intercettazioni telefoniche proposto nell'interesse di CH Di AU e AR D'UR (sub V-
in ordine al requisito1), inerente alla mancanza di motivazione della assoluta indispensabilità delle intercettazioni (requisito 1 ra ito 2 allora vigente, anteriormente alle deroghe all'art. 267 c.p.p.
1120 zio 3.11 introdotte in tema di criminalità organizzata dall'art. 13 del
Osservazioni : d.l. 13.5.91 n. 152, convertito in 1. 12.7.91 m. m. 203, per il telefoni quale i presupposti sono divenuti i "sufficienti indizi di
Appaiono infondati anche i rilievi inerenti alla reato", e che la intercettazioni appaia 'necessaria"), ed alla motivazione illogicità della richiesta del P.M. sul punto. Il G.i.p. suto ceila Vecessità di prosing o 2 infatti, con riferimento a tale richiesta, ha logicamente kicham*, con riferiainco alla manenza de. prexuppost tel ritenuto assolutamente indispensabili le intercettazioni ai fini
Jutorizzativo origina: io, rispetta il dettato Gell 12076 del prosieguo delle indagini concernenti un'estorsione,
l'organizzazione criminosa dotata di forza intimidatrice cui il
6) E infondato il motivo ricors reato poteva riferirsi, in una situazione caratterizzata
41 EP UD rifori b 1 1 1 1 dall'ammissione di un coniuge di aver dovuto versare del denaro a
7 7 sconosciuti, e dalla negazione dell'altro coniuge concernente il in * A fatto che versamenti del genere fossero avvenuti.
Le osservazioni del difensore relative alla possibilità di Quale ha Lato altri metodi di indagine, quali il confronto, idonei a chiarire rions
36
dei coniugi, oltre che concretarsi le divergenti dichiarazioni
30 in valutazioni di merito improponibili in questa sede, urtano contro il principio per il quale compete esclusivamente
Laterc all'organo delle indagini preliminari stabilire quale sia il tipo SA D taxio di indagine che risponda alla finalità specifica perseguita;
e consentiti del con la considerazione che il criterio della "indispensabilità' 11
delle intercettazioni non può essere posto logicamente in 268 P 1 - C : stanze discussione in rapporto a strumenti alternativi consistenti nella
11.te sttazio escussione degli stessi soggetti già sentiti, dei quali sono 2553. Seguita ascrizione emersi i timori e i contrasti sulla cui causa si intende dell'art. indagare.
* 3
Pure di merito, e concernenti scelte di indagine rientranti nella
Sipattimento Che کمه dell'organo ad esse preposto, sono le discrezionalità
I za⑈ 4 li tecisions. osservazioni della difesa inerenti al numero delle utenze
714ione de ls registrationd e 1 inserimento di e s
* * telefoniche ritenute nella disponibilità del Corrado. fascicolo per il dibattimento costituiscono Jaempime
Appaiono infondati anche i rilievi inerenti alla mancata Finalizzati ad una più semplice fruizione motivazione dei decreti di proroga, poichè la motivazione sul
Intorcy # la Drevisione dell'inserimento nel punto della necessità di prosieguo delle operazioni attuata "per ol per il dibattimento dei nastri di registrazione, della relationem", con riferimento alla permanenza dei presupposti del cui conservazione resta responsabile il pubbli inistero ((art. decreto autorizzativo originario, rispetta il dettato dell'art. 269 c.p.p.), deriva soltanto dalla natura
267 0 3.09 . "fascicolablll". motivo di ricarso proposto B infend dell'art Peraltro, E
CC.
(riferito sub III- 1) nell'interesse di EP AU estano disposizione attinente alla utilizzazione, ai fini della decisione, dei tro risultati dell'ascolto in camera di consiglio delle 8509 1/3
40%4 trascritte, in una situazione nella intercettazioni attuate precludar á al quale tale ascolto ha comportato non la rilevazione di errori
4 nella trascrizioni e la correzione d'ufficio di esse, ma soltanto. atra tuna migliore valutazione del significato delle espressioni t
e p
s i ..
trascritte. La registrazione rientra tra i "risultati delle intercettazioni", la cui utilizzazione è vietata dall'art. 271 c.
1 c.p.p. solo quando le intercettazioni stesse "siano state
.
eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267
w e 268 commi 1 e 3", circostanze queste estranee al caso in esame.
C
In quanto "risultato" dell'intercettazione, la registrazione di
- essa, seguita da trascrizione acquisita al fascicolo per il ascrizione ³ rasti i T'31801 .. i sulla possibilita dibattimento ai sensi dell'art. 268 C. 7 ultima parte c.p.p., il giudico i Gbilizzare ai fini della decisione Sutto le "prove...legittimamente acquisite nel rientra tra scal site al gib i , legittis dibattimento" che a norma dell'art. 526 c.p.p. possono essere le Warbi 1 41*orazione, utilizzate ai fini della decisione. dibattimentale si configura *ome
La trascrizione delle registrazioni e l'inserimento di essa nel istruttoria CHA Centra hella asylusive adempimentifascicolo per il dibattimento costituiscono valutate Accrezionalemente, e la cui omission 307 Comporta finalizzati ad una più semplice fruizione del risultato della violazione J a riti alle difesa 11:3 preylage ' bilizzo intercettazione, e la mancata previsione dell'inserimento nel fini del Gecidera delle registrazioni escoltats in Camera fascicolo per il dibattimento dei nastri di registrazione, della consiglio. cui conservazione resta responsabile il pubblico ministero (art. f) E' Infoncata la doglianza proposta nell'interesse
269 Cup.p.), deriva soltanto dalla natura degli oggetti, non EP AU (riferita sub III- 1) Irca 'utilizzaz
"fascicolabili"
Frasi registrats non attribuibill all interlocutori r "
I nastri, peraltro, a norma dell'art. 268 cc. 6 e 8 C.P.P., gettiad als restano a disposizione delle parti, che hanno facoltà di ceila POS 20119 audizione. ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Appare illogico ed estraneo al dettato normativo precludere al giudice l'ascolto delle bobine che della l'operazione in 20/30, che trascrizione attuata costituiscono il presupposto. Dalla natura sttuato esclusivament derivata della trascrizione rispetto alla registrazione, e daf previsto inserimento nel fascicolo per il dibattimento della 0138ione trascrizione, si desume la natura di materiale acquisito al
0813) registrazione dibattimento e utilizzabile dal giudice della attuata.
La circostanza che nella specie tale utilizzazione abbia seguito seconda il rigetto della istanza della difesa concernente l'audizione concernente
P
1
8
0
0
dei nastri in dibattimento non ne comporta la illegittimità. Per va ient quanto sopra detto sull'inscindibile rapporto esistente tra
10180 2 2 delle sentenze nastri registrati e trascrizione di essi, sulla possibilità per 255 del 1992, proposto nell'inter e UR EU (zub il giudice di utilizzare ai fini della decisione tutto quanto è
III- 1), è privo di base concreta. legittimamente acquisito al dibattimento, sulla disponibilità per
_ doglianza he 3 le parti dei nastri di registrazione, l'ascolto di essi in sede trascrive mal Come SecCL 1ricots per azione, e dibattimentale si configura come semplice modalità operativa
13 istruttoria che rientra nella esclusiva competenza del giudice acquisire siti Drovenienti dal fascicolo del P.M., valutare discrezionalemente, e la cui omissione non comporta normativa previgente non aveva consentito l'ingresso violazione dei diritti della difesa nè preclude l'utilizzo ai fascicolo per 1. dibatti to (ordinarza 6.6 paa.. 20). fini del decidere delle registrazioni ascoltate in camera di dei motivi, JS: per consiglio. del. DA EP successiva nte al f) E' infondata la doglianza proposta nell'interesse di 12 non disponibilità delle ordinanze promunciate dicattime to
EP AU (riferita sub III- 1) circa l'utilizzazione di (ma soltanto del verball di Gibattimento) prima de frasi registrate non attribuibili agli interlocutori telefonici, d'ana Censura della non consentono la deduzione santenza, ma ad altri soggetti presenti nell'ambiente.
37 175 po nel corso della intercettazione La possibile audizione, pativi da chi si trova nei pressi di telefonica, di frasi pronunciate ail'abse telefono, non trasforma in "tra presenti" chi parla al prove> non sia l'operazione in corso, che resta caratterizzata da interferenze arto di atti provenineti attuate esclusivamente sulla rete telefonica, e non comporta
Cork
l'utilizzo di quei diversi dispositivi, comportanti
R 33 eventualmente anche la violazione del domicilio, per i quali il
1 . 1 azione 4710 8 D legislatore ha previsto la disciplina più rigorosa dettata dall'art. 266 u.c. c.p.p.
f) Il motivo di ricorso attinente alla mancata risposta A
de! No! $930 data dalla sentenza di secondo grado al motivo d'appello ammissione di nuove prove dopo concernente la mancata
A
l'acquisizione di atti provenienti dal fascicolo del P.M. in dells questioni 70 9660147 7 conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 254 e
Non si riscost a 1 a
255 del 1992, proposto nell'interesse di EP AU (sub
# illievi cha @spres3602 dovuto
III- 1), è privo di base concreta.
COB11bu 'consura Pertinente Che 2
La doglianza che il ricorrente qualifica motivo d'appello,
trascrive nel ricorso per cassazione, è espressa come segue:
***Sumentacioni stratte, a l e do s proposizione 2 eccezio
"La Corte ha ritenuto di interrompere la discussione per concrete ne al some t 1 oul avrebbe istarz acquisire atti provenienti dal fascicolo del P.M., ai quali la P era formulate (ex 182 2 . . ., normativa previgente non aveva consentito l'ingresso nel acquisizione del m a th. non sequita dal regrasso alla fascicolo per il dibattimento (ordinanza 6.6, pag. 20). I tempi
Precedente alla discussione qui pretes cal Ticorrente) 11* ristretti per la stesura dei motivi, l'avere assunto la difesa atto della proposizione dell'appello.tot del AU EP successivamente al giudizio di primo grado, 3) I motivo concernenta egit imite la non disponibilità delle ordinanze pronunciate nel dibattimento tilizzazione delle dichiarazioni -830 dicatbite
(ma soltanto dei verbali di dibattimento) prima del deposito parte SA PO 17 contrasto con . 10 0% allo della sentenza, non consentono la deduzione d'una censura laconi A LA nall EN pertinente ( e sarà possibile farne ammenda integrarla,
$
FF IA. be di G. LL (sub i motivi succesivamente deducibili). Sembra, rinunciarvi con
2-11 7178 A j che il concetto di (assunzione di nuove però, all'appellante prove> non sia equiparabile all'introduzione nel fascicola per il testi dibattimento di atti provenineti (dal fascicolo) del P.M. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ovvero di un contes De ati
34, D.L. In ogni caso, l'acquisizione di tali atti comporta la in relazione ad essi di tutti i diritti deglireintegrazione imputati in ordine alla prova nonchè, in ogni caso, la retrocessione della discussione interrotta allo stadio della
306, convertito ne la raccolta delle prove. Nel caso in cui, infine, l'interruzione i della discussione è diretta ad integrare il fascicolo per il dibattimento (art. 491) la regressione consente la riproposizione
Procedim delle questioni preliminari nonchè dei mezzi di prova”.
JP* estazioni PT INA non consentita.
Non si vede quale risposta la Corte di secondo grado avrebbe
Lo Moalianza Cui dovuto dare a rilievi che espressamente si esclude possano
Oggett 'censura pertinente", che non si trasfusero in motivo costituire
** ** 313
* sentanza d'impugnazione neppure successivamente, e che si estrinsecano in borret Cam a eccezioni eargomentazioni astratte, avulse dalla proposizione di eccez
--
decisione istanze concrete nè al momento in cui esse avrebbero dovuto m) Il rilievo di ite Assoluta del procediment. essere formulate (ex art. 182 c.
2.c.p.p., al momento della secondo grado a della sentenza acquisizione dei nuovi atti, non seguita da Fegresso all e
1 ricorrente),interesse di Viola (sub ✗-preteso dal' precedente alla discussione qui pre ne quale la difesa fa riferiment 6 all'atto della proposizione dell'appello. C A a
$
Figetto 'eccezione di nullith dell'avv
*) Il motivo concernente Ia illegitt: concernente la mancaca Ratifica a lui, nel utilizzazione,delle dichiarazioni rese non in dibattimento dall dell'udjema battinenta. Pa zzi in contrasto con le norme allora vigenti part
10: ne bit dell'avy iso formulato molto faconicamente nell'interesse di EN e
RR contestando in. FF IA, nonchè EP LL (sub VII- 2), sembra bci sione Densi riferirsi al mutamento della normativa concernente
L'acquisibilità e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai P
Abbiat o rilava. testi nella fase delle indagini preliminari, contenute nel ministero ed utilizzate per le fascicolo del pubbl la doglia contestazioni, determinato dagli interventi operai sull'art. 563
35 Convex ne ate la inter******
c.p.p. prima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 255
Stor 3iva contin
-),
l'ingresso nel fascicolo per il del 1992, che ha consentito
Call'inizio fel procedimento
* in dibattimento delle dichiarazioni stesse, poi dall'art. 7 del d.l.
W
Puntuall 8.6.1992 n. 306, convertito nella 1. 7.8.1992 n. 356, che ne ha impossibilità di contrast e Concer Lossero disciplinato la utilizzazione ai fini probatori. sufficientemente nelimitata temporalmente.
Tali interventi normativi comportarono al termine del
3
di atti utilizzatiprocedimento di primo grado l'acquisizione Hella Istenza di rinnovo perciale del
$
per le contestazioni, prima non consentita. nell'interesse di VA NI (sub XI- A-2), La doglianza qui proposta sul punto non ha formato specifico
In considerazione del disposto dell'a s, 403
* oggetto di motivo d'appello, ed appare comunque palesemnte
\'lst bu come eccezionale, Spplicabile S010 quancy
Am infondata, essendo stata la sentenza premoragicaeto emessa gludice ritiene di Pon gra c d ecidere allo correttamente in base agli atti utilizzabili nel momento della egli atti Valutazione Esta rien rante decisione. competenza del giudice di ito. h) Il rilievo di nullità assoluta del procedimento di m) Il motivo proposto nell'interesse di VA NI secondo grado della sentenza d'appello proposto
(riferito sub XI- 8- 1), concernente L'ordinanza nell'interesse di LA (sub X- 4) è infondato. fonica eseguita per carenza di avvisi, concerns A 3 sague alla quale la difesa fa riferimento, con la quale la Corte situazione processuale: rigetto 1 'eccezione di nullità dell'avv. Strano Tagliareni homina del perito, non seguita da nomina nello +380 conty concerniente la mancata notifica a lui, quale secondo difensore, del consulente dell'imputato, a fissazione de $ data dell'avviso dell'udienza dibattimentale, non è motivata con la delle operazioni paritali;
поп necessit dell'avviso ad entrambi i difensori, come il a dol difensore alla dats nizio delle operazioni ricorrente afferma, contestando in linea di diritto il principio, dalle 11 for at A bensi con la esclusione della qualifica di difensore nomina, con Get sitato in dell'avvocato predetto, il quale sul punto specifico nulla dell'imputato; obbietta o rileva. mancate prosecuzione delle operazioni i) Estranea ai motivi d'appello ed evidentemente tardiva la doglianza proposta nell'interesse di LL (sub VIII -2) da. *, C
38 concernente la incertezza sulla data d'inizio dell'attività helof alcarente estorsiva continuata descritta nel capo E), contestata sin
Certif A 1 V cele T dall'inizio del procedimento "sino al maggio "90" ed oggetto di seguito da teleora oma di conferma. puntuali difese nei due gradi del giudizio, senza eccezioni che p01 2 0 perito 1 erdic olarmentPosto One concernessero la impossibilità di contrastare un'accusa non in contraddittorio tre le parta prima della romira sufficientemente delimitata temporalmente. parte, Fi nazione della nuove cata conc r e LA
1) La doglianza inerente la illegittimità del rigetto della istanza di rinnovo parziale del dibattimento, proposta
Itenersi liberu. in considerazione Well'assenza di formalit ch nell'interesse di VA NI (sub XI- A-2), è infondata, dell'art. 9 C . 2 C.P.P. Caratterizza Quest faceA in considerazione del disposto dell'art. 603 che prevede procedimento. l'istituto come eccezionale, applicabile solo quando il
11 motivo proposto Sul punto à pertanto infondato. giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato ricorso W ndato proposto degli atti", valutazione questa rientrante nella esclusiva 11 interesse 31 EP IA Di OM (sub XIII- 1). competenza del giudice di merito. concernente la nullita dell'appello del pubblico ministero m) Il motivo proposto nell'interesse di VA NI carenze nell'esposizione dei motivi. L'organo dell'accusa ha
(riferito sub XI- B- 1), concernente la nullità della perizia contestato ia assoluzione del 01 Glacomo dal Yesto associative fonica eseguita per carenza di avvisi, concerne la seguente richiamando alcuns conversezioni telefoniche intercettate. situazione processuale:- sostenendo che daile stessa desumibile 3 "aftec 1
- nomina del perito, non seguita da nomina nello stesso contesto societatis". Si tratta di deduzione di circostanze di sori del consulente dell'imputato, e fissazione della data d'inizio dolla valutazione di esse, che valgono 8 conti della serazioni peritali motivazione dell'appello idonea at dell'ar lett. c)
- presenza del difensore alla data d'inizio delle operazioni C.P.P. peritali, delle quali fu fissata la data di prosecuzione;
iarazion! nomina, con atto depositato in cancelleria, del consulente Sull attendibilità dello stesso. dell'imputato; Motivi attinenti a talo punto, mancata prosecuzione delle operazioni, per impedimento del
-
all'art. 192 c.p. . .
0.alle 1
*19 1* co alderazin i perito, alla data stabilita;
svolte in sen . Z & Prypvsito chia
· fissazione di altra data, con provvedimento comunicato
37 AllioFermilati nell'interesse di BA AU (sub telefonicamente al NI ed al suo difensore, come da
AN (sub II- 1), EP AU (sub III- 2), IO AU certificazione apposta sul verbale da un ufficiale di p.g., non
(sub IV- 5), LE # EN IA, » EP IS belia seguito da telegramma di conferma. aub VII 4), EA CA (sub IX- 1), EP LA (sub x- Posto che le operazioni peritali erano già regolarmente iniziate
1), ON Di AU (sub XII- 1), EP IA Di ON in contraddittorio tra le parti prima della nomina del consulente
7 sub XIII- 2). di parte, e che la fissazione della nuova data concerne la a) Deve essere a zimutto #saminata la tesi sostenuta continuazione, le modalità di comunicazione di essa devono
EP AU LF AU. relativA alla on ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che
Qualificabilità delle dichiarazioni RR come "chiamata In a norma dell'art. 229 c. 2 c.p.p. caratterizza questa fase del correità", essendo salo parzialmente confessori in friz procedimento. elazione a detar inati pertanto infondato. Il motivo proposto sul punto
Si Osserva che 1'espresslore "chiamata in correità estraneA
n) E' infondato il motivo del ricorso proposto alia terminologia usata nel codice di procedura panale, nell'interesse di EP IA Di OM (sub XIII- 1), all'art. 192 C.P.P. menziona, quali autori delle alchiarazioni concernente la nullità dell'appello del pubblico ministero per vi disciplinate, il coimputato del medesimo reato a la carenze nell'esposizione dei motivi. L'organo dell'accusa ha
"persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. contestato la assoluzione del Di OM dal reato associativo
La disciplina in tema di valutazione della prova dettata 12 richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate, e dal tarzo comma della norma si riferisce dunque a coloro che di sostenendo che dalle stessa era desumibile 1'" affectio fatto siano imputati dello stesso reato in relazione al quais societatis". Si tratt di deduzione di circostanze di merito, randono dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi cho della valutazione di esse, che valgono a costituire una
Hichiarante se ne dichiari colpevole oppure no;
ed a no che motivazione dell'appello idonea ai sensi dell'art. 581 lett. c) siano imputati per reato connee80. i quali non si cone
C.P.P. neppure evidentemente
$ probie EL Valenza Confessoria RR eC) Sulle dichiarazioni di ON ella Michlar3210 8 Jiativa sull'attendibilità dello stesso. contestato a loro ma ad altro soggetto.
* Motivi attinenti a tale punto, espressi con riferimento
La differenza tra dichiarazioni accusatoria che siano Compo all'art. 192 c.R.P.
o alla illogicità delle considerazioni stesso pienamente Asorie, 9 dichiar al l the la svolte in sentenza a proposito di tali dichiarazioni, sono valenza non abbiano, assume inque +111950
38 AU (sub I- 5), LF formulati nell'interesse di BA VI uaziore AU (sub II- 1), EP AU (sub III- 2), IO AU all' abito del zion
(sub IV- 5), LE e EN IA, e EP EL discrezional gundice al
EA CA (sub IX- 1), EP LA (sub X- (sub VII 4),
1), ON Di AU (sub XII- 1), EP IA Di OM
(sub XIII- 2). correita"
a) Deve essere anzitutto esaminata la tesi, sostenuta per 22
EP AU ed LF AU, relativa alla non qualificabilità delle dichiarazioni RR come "chiamata in correità" essendo esse solo parzialmente confessorie in Procedi 0
, nel relazione a determinati reati.
Si osserva che l'espressione "chiamata in correità" estranea
200 alla terminologia usata nel codice di procedura penale, che all'art. 192 C.P..P. menziona, quali autori delle dichiarazioni
S in ga ivi disciplinate, il "coimputato del medesimo reato", e la attentato subito dal RR ad opera al LA "persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. alil Conf 45de.
La disciplina in tema di valutazione della prova dettata 12
6
dal terzo comma della norma si riferisce dunque a coloro che di
301 Ave OrganiG amma, heiita. MetodiCU_ fatto siano imputati dello stesso reato in relazione al quale fine sia in rapporto alla precisione del rendono dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi che il hiarazioni;
31d COR rigualco alla dichiarante se ne dichiari colpevole oppure no%; ed a coloro che ala dimostrati escludendo la responsabilità di 0 argli siano imputati per reato connesso, per i quali non si pone co delle ac ce no neppure, evidentemente, il problema della valenza confessoria
Parte nondella dichiarazione relativa al reato in questione,
32790 i contestato a loro, ma ad altro soggetto. significa che
La differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo
• QAQAQAL stesso pienamente confessorie, e dichiarazioni che tale seconda valenza non abbiano, assume dunque rilievo non già al fine della
39 01- individuazione della normativa pertinente, ma soltanto
IA >
Hell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito.
La circostanza che in alcuni punti della sentenza impugnata le dichiarazioni RR siano state definite "chiamata in correita", non implica errori di definizione, posto che il
Alt dichiarante si era dichiato confesso di una serie di reati,
l'associazione per delinquere;
nè errori nel compresa procedimento logico di valutazione della prova, svolto, come si
A vedra sotto, nel pieno rispetto dell'art. 192 c.p.p.
b) Il punto della attendibilità intrinseca del RR
approfondito nella sentenza impugnata, sia con riferimento alle motivazioni che lo spinsero a collaborare (nella descrizione della sanguinosa guerra tra cosche rivali è mezionato anche sulla l'attentato subito dal RR ad opera di AL e CE IO,
12:0) del gruppo rivale), sia in relazione alla confessa, ed accertata per altra via, partecipazione alla associazione criminosa, di at he hi cui descrive organigramma, finalità, metodi operativi e reati imponente fine sia in rapporto alla precisione e coerenza delle sue пе
9.87. dichiarazioni;
sia con riguardo alla obiettività ed
[4] assenza di impute sarvizio sui movimenti malanimo dimostrati escludendo la responsabilità di alcuno degli imputati da alcuna delle accuse mossegli.32 Je dichiarazionl sarda * Scatle
In particolare, la mancata partecipazione di RR ai vertici dell'organizzazione, sottolineata per IO AU, non significa che le sue dichiarazioni siano "de relato", costituendo ant fonte di conoscenza diretta il recepimento dai capi di ordini operativi. ат 40 Sono infondati i rilievi mossi nell'interesse di BA
AN, LF AU e di EP IA Di OM circa la tardività delle dichiarazioni di RR, rese quando la conoscenza dei fatti avrebbe potuto pervenirgli dagli atti processuali. Nella sentenza si rilevano alcune discordanze marginali tra le dichiarazioni sue e quelle di AL, già
acquisite in primo grado, discordanze che non avrebbero motivo di essere ove RR si fosse semplicemente adeguato a
circostanze già note.
E' illogica la doglianza avanzata nell'interesse di Sebastiano
AU circa la natura interessata delle dichiarazioni del
RR, desunta dalla sua sucessiva assoluzione da varie attribuisce ad un fatto successivo la imputazioni, posto che causa del suo comportamento processuale anteriore.
Le ulteriori considerazioni svolte dai difensori sulla credibilità intriseca del RR si concretano in valutazioni di merito, inammissibili in questa sede.
c) Quanto alla attendibilità estrinseca di RR, la sentenza sottolinea una serie imponente di riscontri, costituiti da telefonate intercettate, da rilievi fotografici e relazioni di appostamenti . servizio sui movimenti degli imputati frutto di attuati, dalle dichiarazioni rese dagli imputati per reato
connesso IS, RD e AL, che nel loro insieme valgono a costruire una motivazione attinente alla credibilità di
RR di fortissimo spessore.
Correttamente, peraltro, i ricorrenti pretendono riscontri
attinenti alla singola posizione di ciascuno e ad ogni reato addebitato, con motivi specifici, che di seguito si esaminano.
41 D) Sulla esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, la motivazione della sentenza è assolutamente
5. completa, in considerazione:
delle esposizioni dei collaboranti, provenienti da gruppi contrapposti e che si confermano ed integrano vicendevolmente l'ottica diversa dalla quale hanno visto i fatti, per concernenti la scissione verificatasi nell'ambito dell'organizzazione LL AP e la lotta che scaturì tra
ER, AP e i AU e EP UT da un lato,
ON CE dall'altro;
dei delitti accertati, commessi a scadenze alternate ai danni di esponenti dei due gruppi rivali, quali risultato della lotta i
descritta (omicidio di un cugino dello UT%3 tortura ed quale autore del primo delitto: attentato omicidio di Pandetta, 9.5.90 deciso 3 > omicidio CE%; omicidio di SA AU e ad ON RR;
di NO AU); 7 : 3 *150 delle telefonate intercettate, e degli appostamenti svolti, dai iminosa. anziche Incremen quali emerge il vincolo di solidarietà ed operativo tra gli
** Contestato tempestivamente appartenenti al gruppo, pronti ad ottemperare di 3040,
alle chiamate di chi li dirigeva;
delle estorsioni accertate;
della forza intimidatrice del gruppo, emergente dal risultato delle intercettazioni attuate, in contrasto con le dichiarazioni timorose delle parti lese.
. 31 del vi
Il quadro complessivo tratto dai giudici di merito da tali dati
Finale presenta un vincolo associativo stabile tra più persone, diretto min : 7 alla consumazione di una serie indeterminata di delitti, con
42 edisposizione di mezzi consistenti (base operativa, armi,
naro tratto dalle attività illecite e distribuito ai semplici rtecipanti sotto forma di stipendio), e decisa determinazione a ntrastare i gruppi rivali anche con azioni omicide, dotato di rza intimidatrice, realizzata in breve tempo in conseguenza lla natura derivata del gruppo, sentita dalle parti lese pur
1 assenza di minacce esplicite, ed idonea ad indurle al
.lenzio.
› caratteristiche dell'associazione accertate in sentenza esattamente a quelle della specie descritta dall'art.spondono
16 bis c.p.
ח particolare, appare infondato il rilievo addotto laell'interesse di IO AU (sub IV- 5) circa ontraddittorietà tra la tesi accolta in sentenza, dell'omicidio
+
ace deciso e attuato il 3.5.90 per consentire la prosecuzione demente ell'attività criminosa della organizzazione, e la contestazione
000 ei reati sino al "maggio 1990", data nella quale l'attività
5. 4 riminosa, anzichè incrementarsi, viene a cessare. In realtà, il Mc doglianze eato associativo è contestato "sino all'11.9.90" Il 2 giugno pa (per CH Di AU AR sub
.990 si verificano gli arresti di LA, DO, EN e sub 2: ME EL IA.
(poi deceduto), LL, MA Di AU, apia, LF La Mela 12717 CA, sub Vi ja Mirab
Di OM, RR, menzionati nella parte introduttiva della Anto O Maur
+
sentenza. La interruzione della sequela dei reati-fine in
conseguenza del gran numero di arresti non contrasta con la prove $ ermanenza del vincolo associativo, rispetto al quale, come data acrane:
Finale è posta quella dell'arresto di LF e EP AU, Ipotesi el rice in dall'inizio indicati come capi dell'organizzazione, posto che Qui di sequ istenza del reato associativo può prescindere dalla
43 realizzazione dei reati che l'organizzazione si propone.
Parimenti infondato è il rilievo proposto per lo stesso IO
AU (sub IV- 5) circa la contraddittorietà che dovrebbe ravvisarsi tra l'assoluzione del RR dalle estorsioni
ER (avente per oggetto denaro, capo h), e IT, con la formula "perchè il fatto non sussiste" e l'addebito del reato associativo. Anche i AU sono stati assolti da tali due imputazioni, e la sentenza impugnata non si fonda su di esse per ricostruire l'attività criminosa della organizzazione ed il clima di intimidazione che condizionava il comportamento di altre parti lese.
E) L'inserimento nella associazione criminosa di ciascuno qui ricorrenti, e le azioni criminosedei partecipanti rispettivamente attribuite, sono ricostruiti nella sentenza logicamente, con corretta applicazione del criterio indicato dall'art. 192 c.P.P. e delle norme sostanziali che prevedono le ipotesi criminose addebitate.
Molte delle doglianze espresse nei ricorsi, riassunte nella
Tu cozzeite parte espositiva (per CH Di AU AR D'UR, sub V-
2; per EN e LE IA, sub VI- 2 e sub VII;
per
LL, sub VIII;
per CA, sub IX- 1; per LA, sub X- 1;.
per NI, sub XI-B- 2; per ON Di AU, sub XII- 1; per
EP Di OM, sub XIII -2), attengono a valutazioni delle prove acquisite, o a considerazioni svolte sulla base di elementi estranei al testo della sentenza impugnata, e sono estranee alle
ipotesi del ricorso in sede di legittimità.
... 07
Qui di seguito vengono in considerazione quelle allegazioni che
44 realmente si configurano come specifici motivi attinenti l'assenza o la illogicità della motivazione rientranti nella previsione dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
a) E' infondato il motivo attinente all'assenza di
2
motivazione in ordine alla responsabilità di CH Di Mauro
(sub V- 2). La sua qualità di partecipe all'associazione è
dedotta non dal controverso significato della intercettazione ambientale TO -IS, nella quale compare la frase "CH
ti MA, di cui la Corte di merito riconosce l'ambiguità,
bensì da una serie di conversazioni telefoniche dalle quali si desumono l'inserimento del soggetto nel gruppo ed i suoi stretti rapporti sia con LF AU, per il quale svolge compiti di
collegamento operativo, sia con tutti gli aderenti, provati anche dal servizio fotografico attuato. Questi contatti coinvolgono di fondamentale importanza,un momento della vita associativa quale quello dell'omicidio CE, in occasione del quale Michele
Di AU partecipa all'incontro nel capannone che precede il delitto.
Sar a
Elta Tutti tali elementi, tozielmente sono stati ritenuti riscontri II Pr_
rilevanti all'affermazione del RR circa la partecipazione la dell'imputato agli affari più grossi della "famiglia"; e prova
• 3.. reticenza ingialmente mostrata dal dichiarante sul punto è stata logicamente spiegata dai giudici di merito con i rapporti di affinità tra dichiarante e accusato, che costituivano remora per il primo a coinvolgerlo.
b) Il motivo di assenza di motivazione circa la responsabilità di AR D'UR (sub V-4) è infondato, posto che essa è desunta non solo dalle dichiarazioni di RR, ma
45 anche dalle conversazioni telefoniche menzionate in sentenza. In
Mirabolis á
tema, si osserva che correttamente può essere attribuito rilievo non è probatorio anche a quelle conversazioni in cui l'imputato
7 dalle quali, complessivamente considerate interlocutore, ma
713 nella loro sequenza e nei rapporti che esse rivelano, comunque la responsabilità: nella risultino elementi che ne denotino specie, la partecipazione alla vita associativa e la sua retribuzione a stipendio.
La valutazione del contenuto della telefonata fatta da D'Urso
personalmente alla moglie, invitata a ritirare "il sapone da barba" dal barbiere CI, parte lesa della estorsione addebitata, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,
che senza errori sul piano logico dedotto la ne ha dell'imputato in ordine al reato fineresponsabilità anizzar
✓ contestatogli. EA CA d) circa 31 motivo dedotto motivo attinente l'assenza di c) E' infondato il
(sub Ix- 4). in ordine alla partecipazione motivazione della sentenza partecipazione 1. 1 all'associazione di LE IA e LL (sub VII- 3). 1 telefonat dal. Kohiarazioni di RR,
Il primo è ritenuto partecipe dell'associazione non soltanto a apport d ile quali sono stati intercer a seguito di una convocazione, per la quale il ricorrente sostiene 1 alti Il suo inter/ اشد
*
non vi sia prova circa l'adesione ad essa, bensì sulla base di wano
*:* NOT :: indicative dei suoi rappporti con il una serie di telefonate
01 de) gruppo, mentre la prova che egli ottemperò all'ordine di tornare n d'urgenza da LA (dove si era recato con LA e ON Di
AU), è data dall'ultima telefonata della sequenza dalla quale '
* pretato c an tiom p reago risulta che egli comunicò il suo ritorno al fratello, che si trovava dal RR. Si tratta di elementi logicamente ritenuți
46 validi riscontri alle dichiarazioni del RR.
Per LL appare infondato il motivo del ricorso attinente alla illogicità della motivazione sul punto della sua partecipazione alla estorsione TO (sub VIII). Il motivo si articola essenzialmente ՏԱ circostanze di merito, estranee al testo della sentenza impugnata, che regge sul piano logico nell'attribuzione all'imputato di tale reato con riferimento alle dichiarazioni delle parti lese, ed alle intercettazioni attuate, che valgono a confermare la precisa chiamata in correità
del RR.
La partecipazione di LL alla associazione non è désunta
solo dalla estorsione TO, ma anche dalle telefonate dalle quali risulta la sua qualità di uomo di fiducia dei AU, e
dalle dichiarazioni di RR circa il suo ruolo nella organizzazione.
d) Circa il motivo dedotto nell'interesse di EA CA
(sub IX- 2), si ravvisa la logicità della motivazione che desume partecipazione dell'imputato alla associazione, oltre che la ato di comp. dalle dichiarazioni di RR, dalla serie di telefonate intercettate dalle quali sono stati dedotti i suoi rapporti con NO Di ME (cub gli altri associati, il suo interesse alle attività estorsive, ed efinisce 11 suo ruolo ("era quasi € 35 i timori che lo coinvolgevano per attentati ai danni di membri dol T ALO dell'organizzazione. Appare sul punto immune da vizi logici il ragionamento per il quale, in una situazione di scontro tra
51. gruppi mafiosi rivali, il timore per la vita di un capo della organizzazione espresso con altri aderenti è interpretato come indice di "affectio societatis", e considerato indizio idoneo completare un quadro probatorio già consistente.
47 L
Le osservazioni inerenti alla assoluzione di LA non hanno rilievo, posto che la sentenza motiva sul punto con argomentazioni estranee alla situazione probatoria inerente al
CA.
e) Per NI, in relazione ai motivi attinenti la violazione dell'art. 416 (sub XI-A-1) e dell'art. 530 c.p.p. (sub
XI-B-3), deve escludersi illogicità della motivazione della sentenza che attribuisce all'imputato la responsabilità del reato associativo con riferimento alle intercettazioni attuate,
- spotto che lo vedono quale trasmettitore degli ordini dei AU, e con gli strettissimi rapporti intrattenuti con costoro, frequentati anche alle sei del mattino. La circostanza, sottolineata dalla difesa, che RR abbia attribuito a questo imputato compiti di secondaria importanza ("andare a prendere qualcosa ° ament qualcos'altro"), razionalmente non è stata ritenuta dalla Corte 2440 1 del codice penale e prevec 1 ab merito tale da escludere la sua partecipazione di all'associazione, non essendo illogico considerare 'estremamente 11
mario (sub A Sub audoni #lfl ( 11 utile all'organizzazione" lo svolgimento di compiti del genere.
IV- 1 @ 3) BA (sub I- 1 # 2).
Non si ravvisa la illogicità lamentata nell'interesse
5) 086e va ne 1 ruolo di SE . di ON Di AU (sub XII) tra la frase con la quale RR ic AU ganiz active 1 definisce il suo ruolo ("era quasi costretto a fare quello che già riassuntocose espositive #odo nella L X . faceva") e l'addebito del reato associativo, deciso sulla base riferire to 9 di altri elementi, costituiti dalla serie di telefonate
{
intercettate e dalla obbedienza dell'imputato all'ordine di convocazione ricevuto, mentre è a LA, da LF AU. La
frase. sottolineata dalla difesa implica comunque una collaborazione, e si concreta in un giudizio del chiamante in
48 correità sullo stato d'animo con il quale il Di AU agiva,
irrilevante ai fini del decidere.
§) Non può essere accolta la tesi sostenuta nell'interesse di EP Di OM (sub XIII-1) per la quale sarebbe nulla la sentenza d'appello che non esamini analiticamente le motivazioni attraverso le quali il giudice di primo grado è giunto a conclusioni non condivise. L'appello, delimitato dai motivi proposti, comporta un riesame delle circostanze già considerate che può essere compiuto dal secondo giudice in piena autonomia valutativa, esplicata nel rispetto della logica, senza vincoli argomentativi specifici conseguenti all'iter motivazionale
scelto dal giudice di primo grado.
E) - Sulla qualifica di "capi" dell'associazione attribuita ai AU e sulle estorsioni loro addebitate.
Si lamenta sul punto, con riferimento formale alle norme del codice penale che prevedono i reati contestati, illogicità e carenza motivazionale nei motivi proposti nell'interesse di
AU LF (sub II- A-1), EP (sub III- 4), IO (sub
IV- 1 e 3), BA (sub I- 1 e 2).
Si osserva che il ruolo di BA, LF, EP, e
.1
IO AU nell'ambito dell'organizzazione è motivato nella sentenza, come già riassunto nella parte espositiva, in modo completo е logico con riferimento alle dichiarazioni RR,
IS e AL, al termine "principali" utilizzato nei confronti del padre e del fratelli dal congiunto SA AU, "alle numerosissime telefonate intercettate che coinvolgono LF, ;
EP e IO, alle loro cautele ed ai timori conseguenti
V M a alla lotta tra il loro gruppo e quello rivale,
от 49 sfociata dopo l'omicidio CE in quello dello stesso SA.
Circa il termine "principali", la cui attribuzione è contesta
come illogica dalla difesa di LF AU perchè dipenderebbe da una interpretazione soggettiva del ER, si rileva che non sono le opinioni di quest'ultimo poste dalla sentenza alla base del riferimento suddetto, bensì una serie di valutazioni inerenti all'intervento del padre BA nella vicenda concernente l'estorsione dell'immobile ai danni del ER stesso, ai vincoli familiari, alla lotta tra cosche che portò alla morte di
SA e NO AU.
Quanto a IO AU, si osserva che la sentenza evidenzia che l'affermazione di RR circa le funzioni dirigenziali svolte
1,
dall'imputato negli ultimi tempi trova riscontro nelle telefonate
'
affannose che lo riguardano in corrispondenza dell'omicidio CE,
/ nella circostanza che proprio il suo capannone, della "Sicula
"
Carni", costitui la base operativa di quel delitto e di altre azioni, e che IO, al pari degli altri AU, non percepiva
1 uno stipendio, ma partecipava direttamente alla divisione dei tenersi ing. proventi delle attività criminose.
Più complessa è la situazione di BA AU, che non al), ed i gubt compare personalmente in alcuna delle intercettazioni attuate.
Il suo inserimento nella organizzazione con funzioni di "capo" è
desunto, oltre che dalle dichiarazioni di RR, che comprendono anche la minaccia rivoltagli in udienza dallo stesso
BA quando gli ricorda la sua appartenenza alla
1 come,"famiglia" anche da quelle di AL, il quale racconta
nell'ambito dei contrasti tra ER ed i AU, il primo
50 rivolse a scopo pacificatorio proprio a BA, invitandolo a non "siringare", cioè a non seminare zizzania, individuandolo in tal modo come capo riconosciuto dell'associazione rivale.
non risultando BA interlocutore in alcuna delle Pur
SA
. One telefonate intercettate, a lui è attribuito, con valutazione rientrante nei poteri del giudice di merito, non sindacabile in
Der questa sede, il riferimento attuato da LA nella telefonata con RR del 31.5.90 ore 19,07, nella quale chiede se deve dalla te. auceri presentarsi da LF o da BA (pag. 69). spiega perché post it vender
Il ruolo di BA nell'estorsione ER relativa alla ConsideratIano al ente viers vendita di un immobile è logicamente desunto dal suo inserimento 001 ant. richiesta di uno nella vicenda, inviata dal figlio SA, con coboravi sconto consistente sul prezzo. Tale richiesta non è infatti contraddittoria con il reato fine addebitato, essendo" ne C RDC 5V3 astrattamente configurabile il reato previsto dall'art. 629 VA 3 contraddittori nel riten ere c.p. in una situazione nella quale un soggetto con violenza minaccia induce l'altro a vendere, contro la propria volontà, un mento 3 carico epastiano As
di Cortado ant bene immobile ad un prezzo pur di mercato. Il profitto deve
BA entra no * isecip stoasivo infatti ritenersi ingiusto allorchè sia fondato su di una pretesa tra dosi di opinione del dichiarante tutelata dall'ordinamento giuridico (in questo antesenso Cass. поп elementi divers Sez, VI, 23.2.91, Rasi), ed indubbiamente non è tutelata la
• Davincimento. pretesa di un soggetto di ottenere a pagamento un immobile mentre il danno è contro la volontà del proprietario%;B valutazio maggiore affidabilità ravvisabile in conseguenza della attribuita alla proprietà dei beni immobili piuttosto che del delia L ian denaro liquido dalla opinione corrente e dallo stesso
1 pto valutativo, at ri
. 424 e 372 del Codice ordinamento giuridico (si vedano gli artt Civile in tema di investimento dei capitali del mindre e e
51 dell'interdetto).
iniquità che La sentenza motiva comunque ampiamente sulla caratterizzò l'acquisto dell'immobile del ER da parte di
SA AU (nell'atto definitivo si indicò come completamente pagato un prezzo corrisposto solo in parte, così da privare il
'
venditore del titolo per il recupero di quanto stabilito).
L'intervento di BA AU nella vicenda, emergente dalla telefonata con la quale ER si sfoga con RR e
spiega perchè fu costretto a vendere dopo che fu chiamato da zu
Iano", logicamente viene considerato nella sentenza come piretto diretto non soltanto alla riduzione del prezzo, ma determinante nella dellacostrizione a vendere del proprietario, in conseguenza
"caratura" del soggetto intervenuto e della forza di intimidazione che tale intervento comportava.
Non vi è contraddittorietà nel ritenere la telefonata citata elemento a carico di BA AU, e considerare, in tema 21
di assenza di intenti persecutori del RR, che egli riteneva AL.
BA estraneo all'episodio estoesivo in questione renimente svolto trattandosi di opinione del dichiarante, non vincolante per il elementi diversi può trarre diverso giudice, che da convincimento. Non si ravvisano le illogicità dedotte in ordine alla valutazione da parte della Corte di merito della testimonianza del capitano RA, che ha qualificato l'imputato come "capo carismatico della famiglia AU". L'espressione usata ha un
significato valutativo, ove si attribuisca al termine "famiglia" il significato di gruppo mafioso;
ed ha un più ristretto, لو
52 significato oggettivo, riferito alla qualifica di autorevole capofamiglia di un soggetto che, in base alla informazioni assunte, sia in stretti rapporti con i figli per i quali costituisca punto di riferimento concreto e costante.
Nell'individuare 1'appartenenza pertanto, anche di un soggetto ad una
1 rapporti familiari possono assumere organizzazione mafiosa,
rilevanza indiziaria, quando siano stabili e non subiscano rotture e dissociazioni nonostante l'attività criminosa svolta, e traducano in interventi SU aspetti anche marginali si dell'attività stessa.
La sentenza in esame considera quale dato oggettivo riferito dal capitano RA gli stretti rapporti esistenti tra il padre ed alla partecipazione dii figli, e collega tale elemento
BA, caratterizzata da forza intimidatrice recepita dal
ER, alla estorsione ai danni di quest'ultimo. Nella
valenza che in questa prospettiva i rapporti familiari assumono,
legittimamente ravvisa riscontri alle dichiarazioni di RR e
AL, che già si confortavano a vicenda, circa il ruolo preminente svolto dall'imputato nell'ambito dell'associazione
Infatti 34 } criminosa, emergente anche dai suoi rapporti con "personaggi malavitosi di elevatissima caratura criminale com AR, Lo dive
UZ e AL (pag. 66), e che viene ritenuto sulla base di un quadro indiziario logico e conforme ai criteri dettati
3. dall'art. 192 c.p.p.
Le ulteriori valutazioni svolte dai ricorrenti AU sul tema attengono al merito, e non sono proponibili in questa sede.
contestataF) Sulla natura armata della associazione,
AS nell'interesse di EN e LE IA (sub VI- 1 e VII- 2),
M 53 di LL (sub VII-2 e 4, nonchè sub VIII), di LA (sub' X-
3), si rileva l'infondatezza della tesi per la quale dalla inconsapevolezza negli estorti di ricevere minacce da un'associazione armata dovrebbe escludersi l'aggravante contestata. Il reato associativo può infatti sussistere indipendentemente dall'accertamento di reati fine, ed il mancato uso di armi nella realizzazione di essi non ha alcun significato in ordine alla qualifica dell'associazione, da attribuirsi con
riferimento al dato oggettivo della disponibilità delle armi, a norma dell'art. 416 bis C. c.p., indipendentemente dall'uso che di esse sia fatto.
La sentenza impugnata motiva congruamente circa l'accertata disponibilità delle armi da parte dell'associazione facente capobonibilità ai AU con riferimento all'uso di esse nei ripetuti scontri
1 .
I'aggravante a con i gruppi rivali;
e correttamente attribuisce
.cit ' tutti i partecipanti, evidentemente al corrente della
disponibilità da parte della associazione delle armi stesse in ceil'incer Sob 350Sul vaz_onali considerazione delle circostanze in cui furono usate. 5 74 e dichiarazion che E' infatti sufficiente, a norma dell'art. 416 bis c. 5 c.p.,
la disponibilità attenga all'associazione, e non al singolo onte ata 1 aderente, al quale deve essere addebitata l'aggravante in parola consapevolezza che il gruppo di cui fa in conseguenza della
J 8 parte dispone di armi, pur se le stesse non siano a sua personale disposizione.
G) Sono infondati i motivi inerenti all'attribuzione della aesumini responsabilità dell' omicidio CE, proposti nell'interesse di
→
BA AU (sub I- 3 e 4), di LF AU (sub II- A
54 B), di EP AU (sub III- 2), di IO AU (sub IV-
4).
La motivazione della sentenza si fonda:
sulle dichiarazioni di RR, che motivatamente attribuisce l'omicidio ai AU, BA compreso;
- sulle dichiarazioni di AL, che ricostruisce la vicenda dall'ottica del gruppo opposto, confessa l'attentato da lui compiuto a RR, riferisce della rivendicazione dell'omicidio da parte dei AU e delle motivazioni da loro addotte circa il movente, indicato in motivi personali e di quartiere per evitare reazioni sanguinose;
-sulle dichiarazioni di IS, concernenti l'omicidio di SA
AU, attuato quale ritorsione all'omicidio CE, riscontrate dai risultati della perizia balistica che confermano la veridicità delle affermazioni del collaborante su quest'ultimo omicidio, e dalle dichiarazioni di RD.
In ordine a tali dichiarazioni, non si ravvisano le illogicità
1
motivazionali denunciate nell'interesse di BA AU
circa il rapporto tra le dichiarazioni RR e quelle IS, in ordine al quale la difesa (sub I- 5), senza il riferimento al contenuto della sentenza impugnata richiesto dall'art. 606 lett.
e) c.p.p. e contraddittoriamente, sostiene da un lato del tutto genericamente la divergenza tra le dichiarazioni RR ed alcune delle affermazioni del IS, non specificate;
dall'altro la mancata prova della sconoscenza di una fonte rispetto all'altra, desumibile proprio dalle difformità lamentate.
Pure infondata è la doglianza espressa dalla difesa di LF
AU (sub II- B) circa le divergenti versioni sulla riunione
55 in casa D'IG, che precedette l'omicidio CE, date da AL, che vi partecipò, e RR, assente, il quale soltanto vi accompagnò LF AU. Sul punto, la sentenza impugnata motiva 1961. ampiamente (pagg. 59- 60), dando conto dell'assenza di RR 3 1 alla riunione, e della natura "de relato" della sua affermazione concernente la promessa di ON CE, per aver salva la vita,
uccidere AP. La circostanza che AL non riferisca di questo particolare, è logicamente superata dalla Corte di merito con il RR con l'osservazione che AL concorda comunque riappacificazione sul fatto che la riunione fini con una
-
formale, fu seguita da un comportamento di CE
caratterizzato da assenza di precauzioni inerenti alla sua vita;
e che la circostanza in cui egli fu ucciso, dal barbiere, dove si era tranquillamente recato senza scorta, dimostra la realtà della riunione riferita dalle due fonti е della pace fittizia dichiarez.oni conseguente.
provaGli altri elementi considerati in sentenza quali izzazione ed alla metum de della responsabilità dei fratelli AU in ordine all'omicidio a u to. I ter.o EL valenza indiziaria loro addebitato (telefonate intercettate e risultati vertice vesti 1 appostamenti, dai quali risulta che il capannone della "Sicula"
g al & in modo ge Carni" costitui la base operativa del gruppo, dove i tre fratelli dailyat si erano riuniti in occasione dell'omicidio, dal quale tennero i
3 collegamenti necessari, e dal quale si allontanarono prima compiuto de dell'omicidio LF La Mela, poi deceduto, indicato quale autore
3 materiale dell'omicidio con LF AU, che vi rientra poi dando la notizia del delitto) completano la descrizione di un' 99 ordine al quale appaiono palesemente quadro probatorio in
56 infondati i rilievi di carenza o illogicità di motivazione.
La tesi della difesa di IO AU, per la quale l'affermazione di RR che attribuisce funzioni direttive a
IO solo "negli ultimi tempi" dovrebbe essere interpretata come riferita al periodo successivo all'omicidio di SA
AU, e quindi portare all'assoluzione di IO dall'omicidio precedentemente attuato, rappresenta una valutazione CE,
alternativa delle emergenze probatorie che non regge logicamente a fronte delle altre circostanze razionalemente considerate in
sentenza: base operativa dell'omicidio nel suo capannone, sua audan! 1 partecipazione alla riunione attuata in occasione del delitto. hels La responsabilità di BA AU in ordine motivata pur in assenza di all'omicidio CE è sufficientemente
- quei dati oggettivi concernenti i movimenti e le telefonate del
3.5.1993 che coinvolgono i figli. A suo carico, oltre le dichiarazioni dei collaboranti sopra riferite, la sentenza pone un argomento di ordine logico, inerente alla sua qualità di vertice dell'organizzazione ed alla natura del delitto deciso ed
Applicazione Zello attuato. Il criterio della valenza indiziaria del ruolo di
341 vertice, rivestito da un soggetto in una associazione criminosa organizzata in modo strettamente gerarchico, in relazione ad un
reato connotato dalla sua stretta rispondenza a necessità
primarie per la vita della organizzazione criminosa, che si sub (II- deciso dai capi in conseguenza della finalità predetta,
della sua rilevanza e delle reazioni pericolose che può
è già stato accolto dalla giurisprudenza di questa scatenare, me
Corte ( Sez. I, 16.6.92, Altadonna ed altri%3 Sez. I, 15.6.94,
Farinella).
57 Nel caso di specie, tale criterio di ordine logico costituisce soltanto elemento di contorno di una motivazione fondata sul concreto accertamento della riferibilità dell'omicidio in questione ai vertici dell'organizzazione, e sulle accuse di
ON RR che esplicitamente indicano anche BA
AU quale mandante del delitto.
H) I motivi attinenti la mancata 0 carente motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, formulati con particolare riferimento al diniego di attenuanti nell'interesse di LF AU (sub II-B), EP AU (sub III- 3),
CH Di AU e AR D'UR (sub V- 3), LE e
EN IA (sub VI- 3 e VII 5 e 6), LL (sub VII 5 e
6, e sub VIII), LA (sub X-3), NI (sub XI -A 3 e sub XI
31-
-B 4), ON Di AU (sub XII), Di OM (sub XII- 3), sono infondati.
Loucani
" da pag. 97 a e logicamente "La sentenza motiva ampiamente pag
103, sulla congruità delle pene, sulle circostanze che 1 8 . Pagame generiche, sulla sconsigliano lipplicazione delle attenuanti incit e impossibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114
.
c.p. invocata da alcuno degli appellanti.
Pure infondato è il motivo attinente ai vizi di motivazione sul punto delle aggravanti contestate per l'omicidio,, proposto. nell'interesse di EP AU (sub III- 3).
I Giudici di merito hanno logicamente ritenuta la premeditazione
DEPOSITA in relazione alle modalità dell'omicidio, che presupponevano necessariamente un pedinamento al fine di individuare il momento migliore di agire. ABORAT
58 Appare corretta la motivazione concernente l'aggravante di cui
1 all'art. 61 n. 1 c.p con riferimento "alla logica riconosciuta perversa del clan la quale l'omicidio costituisce per
"adempimento necessario" ai fini del controllo del territorio,
costituendo la situazione descritta motivo riconosciuto come abbietto dal comune sentire.
I) La infondatezza dei motivi formulati comporta il rigetto def ricorsi, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di DO IO. Rigetta
l'istanza di sospensione del processo presentata nell'interesse di LL EP. Rigetta i ricorsi di CA EA, AU
BA, AU EP, D'UR AR, Di AU CH,
IA EN, IA LE, Di AU ON, AU LF,
AU IO, LL EP, LA EP, NI
VA, of OM EP IA. Condanna tutti i ricorrenti
+
in solido al pagamento delle spese processuali ed il DO,
inoltre, al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16.1.1995
Il Consigliere rel. I) Presidente
A list! erex ат DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
BORATORE DI CANCELLERIA
↑ FCB. 1995 yelia IL COLLABORATORE
DIO
59 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 05 1a 1