Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/1995, n. 1079
CASS
Sentenza 16 gennaio 1995

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Massime8

Rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare, a norma dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista indicata dall'art. 468 cod. proc. pen.. Il giudice, infatti, non è vincolato da criteri tassativi di impossibilità attinenti alla novità delle emergenze probatorie acquisite ma può considerare qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali, che abbia determinato la tardività, nell'allegazione delle prove.

Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che, a norma dell'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., caratterizza questa fase del procedimento.

Eventuali irregolarità nella conduzione dell'interrogatorio dell'imputato devono essere immediatamente eccepite, al fine di fare valere nullità a norma dell'art. 182, comma secondo, Cod. Proc. Pen.. (Nella fattispecie, è stato dedotto con il ricorso per cassazione che erano state acquisite in dibattimento dichiarazioni rese dall'imputato al P.M., utilizzandole poi non per attuare contestazioni ma per richiedere chiarimento su quanto già affermato.

La possibile audizione nel corso dell'intercettazione telefonica di frasi pronunciate da persona che si trova nei pressi di chi parla al telefono non trasforma in intercettazione di comunicazioni tra presenti l'operazione in corso che rimane caratterizzata da interferenze attuate esclusivamente sulla rete telefonica e non comporta l'utilizzo di quei diversi dispositivi, per i quali il legislatore ha previsto la disciplina più rigorosa dettata dall'art. 266 cod. proc. pen..

I gravi indizi richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. quale necessario presupposto del provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche attengono all'esistenza del reato, e non alla colpevolezza di un soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione è disposta. Ciò si desume, oltre che dal dettato dell'art. 267 cod. proc. pen., che usa l'espressione "grave indizi di reato", in difformità a quella "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettazioni consentono, ai fini di tutela cautelativa, in via eccezionale, la violazione del diritto di segretezza di ogni forma di comunicazione sancito dall'art. 15, comma primo, della Costituzione anche ai danni di un soggetto che non sia indagato, ad esempio di una parte lesa.

Poiché l'espressione "chiamata in correità" è estranea alla terminologia usata dal codice di procedura penale, che all'art. 192 cod. proc. pen. menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il coimputato del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesso pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza assume rilievo solo nell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito.

A norma dell'art. 526 Cod. Proc. Pen., sono utilizzabili ai fini della decisione tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento - La legittima acquisizione nel detto fascicolo di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari comporta, quindi, la utilizzabilità delle stesse ai fini probatori.

Poiché, per l'inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 268, comma settimo, ultima parte, cod. proc. pen., rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 cod. proc. pen. possono essere utilizzate ai fini della decisione e poiché la mancata previsione dell'inserimento nel detto fascicolo dei nastri di registrazione che restano per altro a disposizione delle parti le quali hanno facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili, non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento. Ed infatti, l'ascolto di questi in sede dibattimentale è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è dell'esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente.

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  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/1995, n. 1079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1079
Data del deposito : 16 gennaio 1995

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