Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
Al fine dell'assolvimento dell'onere di trasmissione al g.i.p., con la richiesta di rinvio a giudizio, della documentazione relativa alle indagini espletate, il P.M. ha il potere di individuare e allegare gli atti che attengono strettamente ai soggetti e alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale e, nell'esercizio di esso, ben può stralciare, mediante degli "omissis", parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito del medesimo atto processuale. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che gli atti non inseriti tra quelli trasmessi sono inutilizzabili, ma, se ipoteticamente favorevoli all'indagato, sono suscettibili di acquisizione ad opera del giudice su iniziativa della difesa o, in dibattimento, anche di ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., fermo restando il potere del P.M. di rifiutare, per ragioni connesse al corretto svolgimento delle indagini, l'esibizione di atti contenenti elementi che devono rimanere coperti dal segreto, nei limiti e con le formalità previsti dall'art. 329 dello stesso codice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 18362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18362 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 16/04/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 380
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 043175/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MA GI N. IL 05/11/1937
avverso SENTENZA del 16/07/2001 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GI Palombarini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti GI Aricò e Arnaldo Franco, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.7.2001 la Corte di Assise di Appello di Salerno confermava, per quel che qui interessa, la pronuncia emessa l'11.2.2000 dalla Corte di Assise della stessa città, con la quale MA GI era stato dichiarato colpevole del reato di omicidio premeditato - per avere, quale mandante e fornitore delle armi utilizzate nell'occasione, cagionato la morte di OF ER, materialmente ucciso da RP NS e IA GI l'8.7.1978 - e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 21 di reclusione.
La Corte suddetta - dopo avere premesso che i predetti RP e IA erano stati sottoposti a separato procedimento per il delitto di cui sopra ed erano stati condannati in prime cure, ma definitivamente assolti in appello nel 1981 per avere agito in stato di legittima difesa nel corso di una sparatoria che aveva visto come loro avversari il predetto OF e tale PE GI - faceva presente che nel 1995 il IA aveva maturato una scelta di collaborazione e, a seguito di ciò, aveva rivelato che in realtà la sparatoria non era stata determinata da un incontro casuale con esponenti di un clan avverso, ma era stata frutto di una scelta ben precisa di uccidere il OF, su preciso incarico loro conferito dal AR.
In particolare la Corte territoriale osservava:
- Che il IA aveva spiegato che la causale del delitto andava individuata nel fatto che il OF aveva chiesto un prestito al AR, che esercitava notoriamente l'usura, con il palese intento di non pagare, per rimarcare in tal modo, mediante la valenza simbolica del gesto, la sua supremazia criminale;
- Che il predetto collaborante doveva ritenersi intrinsecamente attendibile sia perché faceva parte del clan di FA UT, del quale il AR era il principale esponente della zona, sia perché era da escludere una sua scelta calunniosa, dal momento che, mentendo, avrebbe rischiato di perdere ogni beneficio derivante dalla sua posizione di "pentito", e sia perché, essendo stato uno degli autori materiali del reato, era nelle condizioni migliori per riferire sul mandante delitto e sulla causale di esso;
- Che la chiamata in correità da parte del IA aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di D'ND SI - che aveva riferito del prestito, del legame delinquenziale esistente tra il predetto IA e il AR e dell'odio esistente tra il OF e lo RP (compagno del IA), oltre che in quelle di TI NS, cugino del IA, il quale aveva accennato alla causale, ed aveva riferito di avere assistito a due incontri, svoltisi tra il IA e il AR, nel corso dei quali quest'ultimo aveva consigliato al primo di costituirsi e questi aveva ricordato al suo interlocutore che si trovava in quella situazione di ricercato per causa sua, palesando in tal modo che aveva agito dietro incarico del predetto AR;
- Che il predetto TI aveva confermato anche l'asserzione del IA, secondo cui il AR aveva agganciato ("avvicinato") il Dott. Giuseppe Fenizia, presidente della Corte di Assise di Appello che ebbe poi a pronunciare il verdetto di assoluzione del IA e dello RP, e, secondo quanto da lui appreso tramite lo RP, il suddetto magistrato aveva partecipato ad una cena presso il ristorante "Parco delle Querce", gestito dal AR, insieme a quest'ultimo, a qualche giudice popolare, e allo stesso RP;
- Che le predette dichiarazioni di supporto erano da ritenere a loro volta affidabili per la loro spontaneità, precisione e costanza;
- Che era da escludere la ravvisabilità dell'attenuante della provocazione e che il trattamento sanzionatorio scelto dai primi giudici, ivi compreso il giudizio di bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche, erano da condividere in pieno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AR, deducendo:
1) Violazione dell'art, 416 c.p.p., sotto il profilo elle il P.M. non aveva trasmesso al GIP, insieme alla richiesta di rinvio a giudizio, alcune parti delle dichiarazioni dei collaboranti, arrogandosi in tal modo arbitrariamente il diritto di decidere se e quali frazioni delle dichiarazioni, rese in un unico contesto e in un unico atto processuale, risultassero utili per il giudizio;
e, subordinatamente al mancato accoglimento di tale doglianza, illegittimità costituzionale della norma predetta per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost.;
2) Violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p. e illogicità di motivazione in ordine alla affermata attendibilità intrinseca del IA, sul rilievo che la Corte territoriale aveva totalmente trascurato di valutare le molteplici ragioni di "odio" da parte del IA nei confronti del AR, emerse dal processo esaltando invece solo "il valore catartico del pentimento" e trascurando sia la comune esperienza detentiva del IA e del TI, sia la comunanza tra di loro del difensore, pervicacemente negata dal TI, nonostante le innegabili risultanze documentali;
3) Illogicità della motivazione con riguardo all'avvenuto "avvicinamento" del Dott. Fenizio da parte del AR, elemento valutato come supporto alle del IA, nonché con riguardo alle evidente discrasie in ordine ai tempi e ai luoghi in cui si sarebbero svolti gli antefatti e le vicende narrati dai collaboranti, sbrigativamente liquidate dalla Corte di merito come divergenze su dettagli;
4) Erronea qualificazione del fatto come omicidio consumato, anziché come omicidio tentato, avuto riguardo alla tesi, da non escludere in base alle risultanze emerse nel primo processo a carico del IA e dello RP, che il proiettile che aveva cagionato la morte del OF potesse essere provenuto non dall'arma impugnata dal IA, bensì da quella usata dal PE, compagno della vittima;
5) Illogicità della motivazione concernente il diniego della provocazione e della prevalenza delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affrontato e risolto il problema sollevato con il primo motivo di doglianza.
La questione è stata oggetto di diverse pronunzie di questa Corte, che ha osservato che l'obbligo del P.M., previsto dall'art. 416, secondo comma, c.p.p. di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletale concerne soltanto le indagini ed i verbali riguardanti la persona indagata di cui si chiede il rinvio a giudizio, e che tale obbligo non si riferisce alle indagini riguardanti altri soggetti o anche lo stesso in un procedimento diverso da quello in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio. È stato altresì precisato che, anche in applicazione della norma di cui all'art. 130 disp. att. c.p.p., è attribuito in via esclusiva al potere delibativo dell'organo dell'accusa il compito di individuare ed allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e alle imputazioni per cui sia stata esercitata l'azione penale, con la conseguenza che non può ipotizzarsi a suo carico alcun obbligo di allegazione di atti che afferiscano ad indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. (In tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 10795 del 25/6/1999, Gusinu, Sez. 2^, sent. n. 9533 del 3/7/1995, D'Urzo;
Sez. 1^, sent. n. 2282 del 12/4/1995, Arena, ecc.). Tale principio deve necessariamente ritenersi applicabile anche nel caso in cui il P.M., avvalendosi del suddetto potere, ritenga di tenere coperte, mediante degli "omissis", alcune parti delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito del medesimo atto processuale. Si è osservato da parte del ricorrente che, in tal modo, si attribuisce alla parte pubblica la facoltà di decidere, senza alcun controllo - neanche ad opera del giudice - sulla correttezza delle scelte operate dal P.M., quali parti di un medesimo atto vadano allegate alla richiesta di rinvio a giudizio, laddove, ad esempio, l'esame di tutte le dichiarazioni rese da un chiamante in correità potrebbe essere essenziale per valutare l'attendibilità del medesimo.
In effetti l'art. 416 c.p.p. è sfornito di sanzione di nullità e l'unica sanzione configurabile è quella della inutilizzabilità degli atti non inseriti fra quelli trasmessi dal P.M. al GIP in vista dell'udienza preliminare (v, Cass. Sez. 6^, sent, n. 6753 dell'8.6.1998, Finocchi e altri, Sez. 6^, sent. n. 5500 dell'11.5.1998, Pareolio e altri, Sez. 6^, sent. n. 4108 del 19.4.1996, Cariboni e altri).
Ma la semplice sanzione di inutilizzabilità degli atti non trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio ha senso quando si tratta di atti contrari alla posizione dell'imputato, mentre appare totalmente incongrua allorché gli atti non inseriti nel fascicolo del dibattimento contengano elementi a lui favorevoli. In tal caso, si osserva, il diritto di difesa sarebbe gravemente menomato, anche perché, in tal modo, si lascerebbe praticamente priva di qualsiasi significativa sanzione l'ipotesi in cui il P.M. per una qualsiasi ragione, a prescindere da una sua consapevole scelta, abbia omesso di inserire atti dai quali sia possibile ricavare elementi a favore della difesa.
I rilievi di cui sopra, pur se suggestivi, sono tuttavia privi di fondamento.
La questione è, infatti, mai posta. Ciò, innanzitutto perché essa non può essere risolta facendo ricorso al sistema delle nullità, in considerazione del principio della tassatività dei casi di nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p., ed in mancanza della previsione di una specifica ed autonoma sanzione in tal senso, neanche sotto il profilo del possibile inquadramento del caso ipotizzato nel novero di quelli di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p. in quanto non può considerarsi come concernente "l'assistenza" dell'imputato. In ogni caso, in quanto non attinente ne' alla omessa citazione dell'imputato ne' all'assenza del difensore, si tratterebbe di una nullità a carattere intermedio che, a mente dell'art. 180 c.p.p., essendosi verificata nell'udienza preliminare, deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado, mentre nella specie è stata dedotta per la prima volta in appello, per cui la presunta nullità, ammesso che di ciò si tratti, dovrebbe considerarsi comunque sanata, in quanto intempestivamente sollevata. La questione va invece correttamente risolta, a parere di questa Corte, inquadrandola nell'ambito del diritto alla prova, regolamentato dalle disposizioni contenute negli artt. 190 e 495, comma 2, c.p.p., in virtù delle quali è riconosciuto all'imputato il diritto alla ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. L'eventuale violazione di tale diritto comporta infatti ugualmente la nullità della sentenza, che può essere fatta valere in sede di legittimità a norma dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p. - Sotto tale profilo, quando la difesa abbia ragione di ritenere che gli atti omessi possano contenere elementi favorevoli all'imputato, essa può chiedere al giudice di ordinarne l'acquisizione, ovvero gli stessi atti possono addirittura essere acquisiti ex officio dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., e conseguentemente utilizzati, "attesa la natura sostanziale di tale norma, che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova", (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 5364 del 13/2/1997, Massaria).
Resta comunque salvo, per evidenti ragioni connesse al corretto svolgimento delle indagini, il potere del P.M. di rifiutare l'esibizione di atti contenenti elementi che devono rimanere coperti dal segreto, nei limiti e con le formalità previste dall'art. 329 c.p.p. (v. Cass., Sez. 1, sent. n. 2362 del 30.3.2000, Castrense,
concernente però il caso in cui sia stato il GIP a rigettare la richiesta dell'Imputato di estrarre copia integrale (senza gli "omissis") dei verbali di interrogatori di collaboranti, allegati dal P.M in forma parzialmente segretata al fascicolo per il dibattimento.).
In tal modo, da un canto si supera la obiezione, valorizzata dalla Corte territoriale, che non è prevista alcuna autonoma sanzione di nullità per il caso in cui non vengano rimessi al GIP tutti atti d'indagine; e, dall'altro, si supera tale lacuna, restituendo coerenza al sistema vigente che, nel momento in cui la Corte Costituzionale con la sentenza n. 145 del 1991 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 416 c.p.p., un vero e proprio obbligo del P.M. di trasmettere al GIP l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, ha tuttavia lasciato privo di sanzione il mancato rispetto di tale obbligo. Sicché, avuto riguardo alla diversa natura che gli atti non trasmessi possono avere in rapporto alla posizione dell'imputato, appare giusto annettere conseguenze diverse alla violazione dell'obbligo, a seconda che si tratti di atti contenenti elementi contrari all'imputato ovvero atti contenenti aspetti a lui favorevoli.
Così inquadrato, il problema esula dal sistema, per altro chiuso, delle nullità di ordine generale di cui agli artt. 178 e segg. c.p.p. e la regolamentazione giuridica che se ne ricava è che la mancata presentazione di elementi contrari all'imputato viene ad essere sanzionata dalla inutilizzabilità, mentre la omessa trasmissione di atti contenenti elementi favorevoli alla difesa fa scattare il diritto dell'imputato alla prova a discarico, garantito anche dalla sanzione di nullità della sentenza nell'ipotesi di mancato riconoscimento di esso da parte del giudice. In tal modo, tenuto conto delle osservazioni che precedono, anche la questione di illegittimità costituzionale, sollevata in via subordinata dal ricorrente, dell'art. 416 c.p.p., nella parte in cui non prevede, fra i casi di nullità del decreto che dispone il (giudizio, l'omessa trasmissione al GIP di tutti gli atti relativi alle indagini preliminari, non può che essere ritenuta manifestamente infondata, se non irrilevante.
2. Per il resto, il ricorso appare fondato e va accolto. Gli elementi su cui i giudici di merito hanno basato il loro giudizio di condanna consistono nelle esternazioni accusatorie del collaborante IA GI, il quale ha dichiarato che l'omicidio era stato ordinato dal AR per vendicarsi dell'affronto subito ad opera del OF;
nel contenuto della sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 7.5.1981 emessa nel processo a carico del IA e dello RP;
e inoltre nelle dichiarazioni dei collaboranti D'ND e TI, che conterrebbero precisi riscontri all'accusa del IA nei confronti del ricorrente. Va però rilevato in proposito che l'attendibilità intrinseca del IA non appare congruamente e adeguatamente motivata e le sue propalazioni accusatorie, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, non risultano confortale da adeguati riscontri. Ed invero, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, malgrado si sia dato atto della esistenza di motivi di grave astio (anzi di odio) tra il IA e il AR, tuttavia si è affermato in proposito, puramente e semplicemente, che le dichiarazioni del primo a carico del secondo dovevano ritenersi pienamente attendibili dal punto di vista intrinseco perché, una volta intrapresa la scelta collaborativa, non potevano ravvisarsi nei riguardi del IA intenti calunniosi, anche perché le fratture fra i due appartenevano ad un passato delinquenziale ormai rimosso.
Si tratta, come è evidente, di affermazioni tutt'altro che soddisfacenti, dal momento che l'esame della suddetta circostanza, pur di significativo peso e valore, andava ulteriormente approfondito, posto che la genuinità dell'accusa non può non essere adeguatamente scandagliata allorché provenga da soggetto che sia fondatamente ritenuto come animato da sentimenti di odio o inimicizia nei confronti dell'accusato, e sia quindi configurabile un interesse specifico ad accusare il chiamato in correità.
Una comprovata situazione di inimicizia o di forte contrasto tra l'imputato e il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella delle indagini, impongono infatti l'obbligo di una valutazione delle dichiarazioni da quest'ultimo rese e degli altri elementi che ne confermano l'attendibilità, caratterizzata dal massimo rigore.
Per quanto concerne le dichiarazioni del TI, va rilevato che, pur ammettendo che le rivelazioni dello stesso siano frutto di scienza diretta e non dichiarazioni de relato, difetta comunque nella fattispecie, per usare le stesse parole usate dal legislatore al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., la individuazione degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità": difetta cioè l'idoneità del riscontro a confermare l'attendibilità del collaborante, che può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, ma questa deve essere comunque resa in piena autonomia rispetto alla precedente, sì da escludere il sospetto di reciproche influenze ed evitare che la verifica finisca per essere autoreferente, e cioè che il sostegno dell'ipotesi accusatoria sia in qualche modo riconducibile allo stesso chiamante. Nella specie il TI ha prima riferito di un solo incontro tra il AR e il IA, nel corso del quale quest'ultimo avrebbe ricordato al primo, sia pure per sottinteso, le sue responsabilità nell'omicidio; solo in un secondo momento, dopo avere appreso, a seguito delle contestazioni, delle diverse dichiarazioni del IA sul punto, si è allineato alle stesse parlando non più di uno, ma di due incontri fra i due, aventi il medesimo identico contenuto, e, inoltre, ha negato caparbiamente, finché ha potuto e contrariamente al vero, di avere avuto il medesimo difensore del IA. Il comportamento del TI, tutt'altro che lineare e coerente, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a svolgere una disamina più serrata di tali incongruenze, onde escludere che le stesse potessero dare adito a sospetti di reciproci accordi e che la chiave di lettura di esse fosse costituita dalla stessa chiamata in correità, tanto più che i due avevano trascorso un congruo periodo di comune detenzione nel medesimo istituto penitenziario. Anche l'episodio della cena presso il ristorante "Parco delle Querce", considerato dalle Corti di merito come ulteriore riscontro alle dichiarazioni del IA, è stato riferito dal TI come appreso per bocca dello stesso IA, per cui ci si trova in presenza del fenomeno della cosiddetta "circolarità della prova". Non meno insoddisfacenti appaiono le considerazioni svolte dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni del D'ND, che sono state ugualmente considerate come idoneo supporto a quelle del IA.
Il D'ND, smentendo clamorosamente il IA sul punto, ha asserito che l'episodio della irridente richiesta di denaro, fatta dal OF al AR, e individuata dal chiamante come la causale del delitto, era avvenuta quasi un anno e mezzo prima dell'omicidio e non, come assicurato dal IA, circa un mese prima, e, inoltre, mentre il D'ND ha ancorato il suo ricordo a un dato obiettivo, rappresentato dalle percosse inferte dal OF a certo ID (episodio sicuramente avvenuto il 25.2.1977 e successivo alla suddetta richiesta di denaro) il IA non ha offerto, a proposito della diversa collocazione temporale di tale fondamentale episodio, alcun aggancio cronologico, se non l'omicidio.
Nonostante la presenza di tali evidenti discrasie, i giudici di merito, anziché dare una logica spiegazione di tali innegabili divergenze su un punto essenziale, si sono limitati ad osservare che, comunque, le dichiarazioni dei predetti erano convergenti sul nucleo essenziale, costituito dalla richiesta di denaro, considerata dal AR come un affronto da lavare con il sangue, e le divergenze erano spiegabili con il lungo lasso di tempo trascorso. Ora, se è vero che la funzione processuale degli "altri elementi di prova" è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e che gli stessi sono da considerare in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, tuttavia è pur vero che essi devono comunque avere una propria idoneità probatoria, sia pure secondaria, rispetto al "thema decidendum".
Il riscontro ad una chiamata in reità non può consistere soltanto in una generica conferma dell'attendibilità di un unico chiamante, ma deve necessariamente concretizzarsi in elementi che "confermino" tale chiamata anche su aspetti particolari, anche se non centrali, della vicenda, pur dopo che sia passata attraverso il vaglio di affidabilità del chiamante stesso. La conferma di tale chiamata non può avvenire attraverso dichiarazioni che siano in aperto contrasto con l'accusa, che si pretende sia supportata.
La deroga a tali regole deve comportare la presenza di una forte carica di affidabilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, a cui è necessario non soltanto che consegua l'accertamento - da motivare con ancor più stringente rigore logico - della genuinità di quanto narrato dall'altro collaborante, ma pure della sicura esistenza di un errore fatto in buona fede dal medesimo dichiarante. Un paradigma, questo, indispensabile per ricondurre l'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. alla sua tipica funzione di garanzia assegnatagli dalla legge.
Vero è che gli "altri elementi di prova" devono servire semplicemente a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, ma devono comunque esistere elementi che siano compatibili con le altre emergenze processuali e non contraddetti da esse, e siano comunque idonei, in modo causale e rappresentativo, ad avvicinare specificamente l'accusato al fatto criminoso a lui attribuito o a qualsiasi momento dell'iter criminis. Ciò vale in particolare nella fattispecie in esame, nella quale si trattava di indicare le prove del mandato omicidiario che sarebbe stato impartito dal ricorrente ai suoi sottoposti. In casi del genere i riscontri devono riguardare in maniera diretta e specifica l'esistenza di tale mandato e la provenienza di esso dall'accusato, non potendo concernere solo le modalità esecutive del delitto o altre circostanze attinenti al comportamento degli autori materiali. (In tal senso, v. Sez. 1, sent. n. 6868 del 6/2/1997, Lo Russo). Per altro, ove si tratti, come nella specie, di chiamata in correità che non comporta, per la presenza del giudicato assolutorio del IA, alcuna conseguenza per il medesimo, sono necessari riscontri ed approfondimenti molto più rigorosi e penetranti in ordine all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa (v. Sez. 6^, sent. n. 5649 del 13/06/1997, Dominante). Invece, nel caso in esame, oltre alla parola del IA e a quella, tutt'altro che lineare e convergente, del TI e del D'ND, a carico dell'imputato è stata indicata soltanto la circostanza obiettiva che il AR era un esponente di spicco della famiglia camorristica facente capo a FA UT, e che, almeno per un certo periodo di tempo, anche il IA fece parte della medesima cosca.
Tale unico elemento, di per sè generico e non univoco, non può essere considerato alla stregua di un riscontro, che per di più deve essere di tipo individualizzante, con riguardo alla responsabilità concorsuale del ricorrente.
Questa Corte è più volte intervenuta in proposito per puntualizzare che "il reato associativo è ben distinto da quello specifico commesso in attuazione del programma delinquenziale indeterminato e generico che forma l'oggetto del sodalizio criminale ed il riferimento del reato specifico all'associazione delinquenziale della quale l'imputato sia indiziato di far parte, pur con ruolo dirigenziale, non implica per ciò stesso l'attribuzione alla sua responsabilità del reato specifico, qualora non sussistano prove di tale sua responsabilità, diverse da quella di appartenenza all'associazione (Cass., Sez. 1^, sent. n. 3138 del 18/01/1990, Picciafuoco.
Va quindi respinto l'assunto, seguito dai giudici di merito, secondo cui di una eventuale specifica concertazione fra i collaboranti "dovrebbe essere offerta rigorosa prova", mentre la regola è che occorre comunque la presenza di precisi riscontri in ordine alla partecipazione dell'accusato al fatto, alla stregua dei principi affermati nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p. - Tale disposizione pone infatti la regola che, senza il conforto di elementi diversi da quello della chiamata in correità, pur avente il carattere dell'intrinseca credibilità, non può ritenersi acquisita un'attendibile prova penale. Non v'è dubbio che le argomentazioni, contenute nella sentenza impugnata, relative alla affermazione di responsabilità del ricorrente AR, non appaiono rispettose dei principi come sopra affermati.
Ne consegue che la sentenza di condanna non può che essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, in mancanza di altre sezioni della Corte di assise di Appello di Salerno, alla Corte di Assise di Appello di Napoli, rimanendo assorbite le altre doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2002