Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27 giugno 2023, n. 23954, affronta un tema di assoluta rilevanza pratica e teorica: la legittimità della confisca per equivalente nei confronti del terzo formale proprietario del bene, in un procedimento per reati tributari, nella specie per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il caso consente una riflessione ampia sul rapporto tra titolarità formale e sostanziale del bene, nonché sull'effettiva prova dell'estraneità del terzo rispetto all'illecito. Il fatto Il Tribunale, pronunciando in primo grado in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disponeva la confisca per equivalente di …
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Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2015, n. 46412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46412 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
464 1 2 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. VINCENZO ROMIS Dott. 2118/2015 - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. REGISTRO GENERALE N. 17079/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ AR NO N. IL 25/06/1963 avverso la sentenza n. 11293/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 10/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gehrele Meazzotta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ㅓ RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente OZ AR NO, con sentenza del 10.11.2014, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 17.12.2013 ed appellata dall'imputato, riduceva la pena ad anni 7 di reclusione ed euro 26.000 di multa inflittagli per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacenti del tipo cocaina (circa Kg. 1,091) debitamente occultata all'interno della propria autovettura. In Taranto, acc. 1'8/8/2013. Il GUP tarantino, in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva di- chiarato colpevole del reato contestatogli e condannato alla pena di anni nove di reclusione ed € 30.000,00 di multa, applicata la diminuente per il rito prescelto, oltre all'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e all'interdizione legale durante la pena, nonché al divieto di espatrio e alla sospensione della patente di guida per tre anni, all'esito della pena principale.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, OZ AR NO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606 co, 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e ss. cod. pen. Il ricorrente, richiamando ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità, lamenta una valutazione illogica degli elementi probatori da parte della Corte ter- ritoriale che la Corte di Appello, con una sentenza affetta da palese vizio afferente l'obbligo di motivazione, laddove se vi fosse stata una corretta valutazione si sa- rebbe certamente pervenuti ad una pena più mite. Nel caso di specie la decisione sarebbe errata anzitutto in relazione alla rite- nuta sussistenza di legami con il mondo della criminalità. Si ricorda, infatti, che i giudici del merito hanno ritenuto che la condotta in esame si inserisse in un circuito di criminalità organizzata, sia in ragione della quantità dello stupefacente sia in ragione dello spostamento interregionale (così sent. pag. 3) Orbene, quanto scritto in sentenza, secondo il ricorrente, costituirebbe una mera affermazione, priva di fondamento. Ciò in quanto ritenere che l'odierno ri- corrente fosse inserito in circuiti criminali su base interregionale, senza indicare sulla base di quali elementi probatori o investigativi si faccia tale affermazione, 2 risulterebbe circostanza non suscettibile di valutazione e controllo della sua fon- datezza. Ci si duole che il giudice non avrebbe dovuto e potuto utilizzare questa dedu- zione ai fini della valutazione della pena da applicare. Peraltro, la dimostrazione della totale infondatezza di ritenere IN inserito in ambienti criminali, la si trarrebbe dalle modalità di esecuzione della condotta. Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale abbia ritenuto di censurare i motivi di appello sull'esatta quantità di sostanza stupefacente, laddove era stato eviden- ziato nei motivi di appello che quantitativo di sostanza stupefacente, cosi come accertato in sentenza, pari a 640.000 mg (cfr. sentenza di primo grado), non po- tesse essere tale da essere posto come dimostrazione del legame con mondi cri- minali. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto di precisare che il quantitativo fosse di poco inferiore al chilogrammo mentre emerge chiaramente nella sentenza di primo grado come il quantitativo fosse quello indicato dalla difesa, peraltro dato raccolto direttamente dalla sentenza. -si deduce ancora- si presenterebbe assolutamente illogica an- La sentenza che nella parte in cui, per affermare il legame dell'odierno ricorrente con circuiti criminali, ritiene che il trasporto fuori regione fosse sintomatico della presenza della criminalità organizzata. Si afferma che tale postulato sia del tutto illogico posto che non può essere dimostrativo della presenza di circuiti criminali il solo trasporto fuori regione. Il ricorrente ricorda, sul punto, come la discrezionalità giudiziale in materia di commisurazione della pena sia una discrezionalità cd. guidata, ossia vincolata, non già assolutamente libera e affrancata da specifici parametri di riferimento, perché, ai sensi dell'art. 132 c.p., comma 1, se è vero che il giudice applica la pena discre- zionalmente nei limiti fissati dalla legge, è anche vero che "esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale", secondo i parametri di legge disegnati dall'art. 133 cod. pen.. Si rammenta in ricorso che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ra- gione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specifica- mente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di un tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bo- narrigo ed altri, Rv. 241189), tant'è che l'irrogazione di una pena base pari o su- periore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri 3 soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati te- nendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, rv. 255153) e ciò in sintonia con la giu- risprudenza costituzionale sull'art. 27 Cost., comma 3. Sicché, nella determinazione della pena, quanto più il giudice si avvicina al massimo edittale, tanto più stringente deve essere per lui l'obbligo di motivazione circa l'esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge (sez. 3, n. 26340 del 18.6.2014). Sulla base dei principi qui riportati, sarebbe palese come la Corte territoriale non abbia fornito una adeguata motivazione e abbia utilizzato degli elementi con- getturali per fondare un giudizio di gravità del fatto al fine di poter partire da una pena che si discosta di molto dal minimo edittale. Peraltro, la dimostrazione dell'infondatezza di ritenere IN inserito in ambienti criminali, la si trarrebbe secondo il ricorrente dalle modalità di esecu- zione della condotta. Si evidenzia che lo IN è un soggetto che versa in condizioni eco- nomiche disastrose non è proprietario neanche di una autovettura, tant'è che per il trasporto ha dovuto chiedere in prestito una autovettura ad una ignara signora. Peraltro tale autovettura, da come emerge dagli atti, era in condizioni pes- sime, il che ha determinato chiaramente il controllo da parte delle Forze dell'ordine e con la seria possibilità che neanche il trasporto fosse stato possibile per la seria possibilità di un guasto meccanico. Questi elementi fattuali evidenzierebbero chiaramente, secondo il ricorrente, come quanto affermato dalla sentenza sia assolutamente infondato e dimostrano anche una assoluta assenza di gravità del reato. La sentenza farebbe un evidente errore allorquando afferma che dagli atti non emergono le condizioni pessime dell'autovettura prospettate nell'impugnazione, in quanto -secondo quanto si sostiene in ricorso- basterebbe guardare la scheda di ricognizione del veicolo redatta dalla Guardia di ZA (che viene allegata al ricorso) per verificare come quanto affermato nell'atto di impugnazione sia asso- lutamente corretto. Altro elemento che sarebbe stato completamente trascurato dalla Corte di Appello riguarderebbe la personalità complessiva dell'imputato, ovvero una per- sona esente da precedenti pregiudizievoli, e non vi sarebbe dubbio che, a fronte di un elemento di indubbia valenza positiva quale è quello dell'assenza di prece- denti penali, il giudice deve, avere riguardo ai criteri indicati dall'art. 133. Altri elementi disattesi completamente dalla sentenza sarebbero la assoluta valutazione delle documentazione afferente lo stato di disoccupazione, documen- tazione esibita in udienza davanti al G.U.P., e la certificazione medica attestante 4 l'essere lo stesso affetto sia da una grave forma di depressione certificata sia da una grave forma di diabete che gli ha provocato una perdita graduale della vista. Illogicamente la sentenza avrebbe ritenuto che le condizioni generali di salute del ricorrente fossero invece discrete. Conclusivamente, vi sarebbe stata da parte della corte di appello una, errata applicazione dei criteri che devono essere utilizzati dal giudice ai fini della deter- minazione della pena. Per tali ragioni si chiede di voler annullare la sentenza. b. Annullamento per violazione dell'art. 606 lett. B), C) ed E) c.p.p.- Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62 bis. c.p. La sentenza va anche censurata, ad avviso del ricorrente, nella parte in cui non ha riconosciuto all'odierno ricorrente le attenuanti generiche che invece an- davano concesse al fine di mitigare l'asprezza della pena e di consentire ad un soggetto incensurato di poter affrontare in maniera più serena il rigore della stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Analizzando per prime, per ragioni sistematiche, le doglianze in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che la Corte territoriale dichiara di condividere le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla gravità del fatto e di ritenere che non vi siano dubbi sul fatto che la condotta in esame si inserisse in un circuito di criminalità organizzata. Congrua e logica appare la motivazione che i giudici di appello danno di tale F loro convinzione, sia in ragione della quantità dello stupefacente (migliaia e migliaia di euro di valore, evidentemente incompatibili con un'attività non inserita in un contesto malavitoso di più ampio respiro), sia in ragione dello spostamento interregionale. Si tratta, evidentemente, di due argomenti assolutamente validi. A proposito della quantità, la Corte precisa che: a) il quantitativo netto dello stupefacente è di pochissimo inferiore al chilogrammo, non di 640 grammi, come indicato dalla difesa;
b) il contenuto percentuale medio di principio attivo puro è di gran lunga superiore al 60 %; c) dallo stupefacente sequestrato possono ricavarsi circa 2.266 dosi medie singole (viene richiamato l'esito delle analisi tecniche di cui ai fg. 28 e ss.). 5 Va qui aggiunto, peraltro, che se anche si fosse trattato come sostiene la difesa di "soli" 640 grammi, evidentemente la valutazione di gravità del fatto non mutava. Logica è anche l'affermazione dei giudici leccesi che dichiarano di non comprendere perché avrebbero dovuto destare sospetto (a differenza di altri) il modello e le condizioni dell'autovettura utilizzata, laddove, al contrario, proprio anonimo" modello di auto (una Lancia Y) sarebbe sintomatico di un'oculata preparazione dell'agire delittuoso e dell'intenzione di non attirare particolari attenzioni. La Corte territoriale prosegue ritenendo che anche le valutazioni del primo Giudice in ordine alla condotta processuale dell'imputato sono condivisibili in quanto: a) non è credibile che ignoti extracomunitari avessero affidato ad uno sconosciuto l'incarico di trasportare un carico così prezioso (così il richiamato verbale dell'interrogatorio del 10.8.2013); b) non è credibile l'assunzione di un incarico così rischioso per "una modesta somma di denaro" (ibidem); c) durante il trasferimento dell'autovettura dalla strada al reparto dei verbalizzanti, finalizzato al più accurato controllo che portò al sequestro, lo IN non diede alcuna indicazione in ordine a quanto trasportato, ammettendo l'addebito solo dopo il rinvenimento dello stupefacente.
3. L'odierno ricorrente, per le ragioni appena indicate, non è stato ritenuto assolutamente meritevole delle attenuanti generiche. E ad avviso del Collegio la motivazione de quo è perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità. In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. In ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della con- cessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limi- tarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefi- cio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'en- tità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768). 6 In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esi- stenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a so- stegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Gen- nuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891).
4. Infondato è anche il motivo in punto di dosimetria della pena, che pe- raltro viene notevolmente ridotta dai giudici del gravame del merito. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame dovesse trovare applicazione la disciplina delle legge c.d. Fini-Giovanardi vigente al mo- mento del fatto, nonostante la declaratoria di incostituzionalità intervenuta per effetto della sentenza n. 32/2014, in quanto la stessa prevedeva un reato unico, senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, punito con la reclusione da sei a venti anni di reclusione e con la multa da 26.000,00 ad 260.000,00. Tale disciplina è più favorevole di quella c.d. OL VA reintrodotta dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, la quale prevede la reclusione da otto a venti anni di reclusione e la multa da E 25.822,84 ad e 258.228,44 per le droghe pesanti, qual è la cocaina. Oltre agli elementi di cui si è detto in precedenza, la Corte territoriale valuta ai fini di cui all'art. 133 cod. pen. lo spostamento - interregionale e le modalità di occultamento della cocaina, posta all'interno della ruota di scorta, ritenendoli ele- menti significativi di una particolare intensità del dolo. 7 Viene anche rilevato come nessun cenno alla perdita del posto di lavoro o alle condizioni di salute compromesse emerga dall'interrogatorio reso dallo Scaramoz- zino due giorni dopo l'arresto. Quanto alla prima, peraltro, con motivazione logica si dà conto che si tratta di una circostanza indimostrata e comunque inidonea a giustificare o ad attenuare la gravità della condotta, non essendo emerso che lo IN si fosse dedi- cato alla vana ricerca di un altro lavoro, prima di porre in essere la condotta illecita. Quanto alle seconde, appare assolutamente condivisibile l'affermazione che la certificazione in atti non documenti assolutamente un quadro patologico di parti- colare gravità (viene richiamata la certificazione del 30.1.2013, nella quale si dà atto di "condizioni generali discrete").
5. Anche tale motivazione pare fare buon governo della costante giurispru- denza di questa Corte secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insin- dacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come ricorda lo stesso ricorrente- come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria sol- tanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "con- gruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a de- linquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Nel caso di specie, dunque, l'onere di una motivazione più puntuale si sarebbe dovuto avere in relazione ad una pena superiore al "medio edittale" che, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 30990 (punito con la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro) è fissato a 13 anni di reclusione e 143.000 euro di multa. Essendo nel caso in esame la Corte d'Appello partita da una pena base di anni 10 e mesi sei di reclusione ed euro 39.000 di multa per pervenire, operata la riduzione per il rito, ad una pena irrogata di anni 7 di reclusione ed euro 26.000 di multa, assolutamente sufficiente è la motivazione offerta in punto di dosimetria 8 della pene, che, come visto, è andata ben oltre il mero richiamo agli artt. 133 e 133bis cod. pen. ed alla gravità "in concreto" del fatto commesso.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente н Wincenzo Pezzellaverfells Vincenzo Romis ги о л C D I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Pensle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 NOV. 2015 Direttore Amministrative Dott.ssa Loredana SCHIAVOM Eredom Mo 9