Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 45581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45581 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - rel. Presidente - del 24/10/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1566
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 37229/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F. , nato il giorno (omesso) ;
avverso la sentenza 11 maggio 2012 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. F.F. , ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 11 maggio 2012 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza 30 marzo 2010 del Tribunale di Cuneo, di condanna per i reati di cui agli artt. 571 e 572 c.p.. 2. In sede di appello, avverso la decisione del Tribunale di Cuneo, il difensore dell'imputato aveva sostenuto l'omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e la corte distrettuale ne aveva rilevato l'infondatezza in quanto, come da ordinanza 27 marzo 2009 del G.I.P., il cui contenuto non sarebbe stato preso in considerazione dall'appellante, l'atto di nomina del difensore di fiducia è stato sì effettuato, essendo il F. in detenzione domiciliare, in data 27 marzo 2008, ma il P.M. aveva già depositato in data 26 marzo 2008 l'atto di avviso dell'indagato di conclusione delle indagini preliminari, atto contenente l'indicazione delle persone alle quali avrebbe dovuto essere notificato (compreso il difensore di ufficio, avvocato Carla Amaudo, al quale è poi stato notificato in data 28/3/08), con riferimento alla situazione processuale in quel momento esistente, essendo poi irrilevante che tale situazione si sia modificata nella fase di esecuzione dell'atto affidata agli organi ausiliari dell'ufficio. (Cass. Pen. Sez. 3^, n. 38268 del 2007).
3. La corte distrettuale con la gravata sentenza ha invece argomentato che la nomina dell'allora difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Enrico Narciso, era avvenuta, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., in data 27.03.2008, allorché l'appellante era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., era stato notificato al difensore d'ufficio avv.ssa Amaudo in data 28.03.2008.
Per la Corte di appello la nomina del difensore di fiducia, avv. Narciso, avvenuta ai sensi dell'art. 123 c.p.p., ha avuto efficacia immediata con la conseguenza che "in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio e la relativa sentenza.
4. Il difensore, in sede di ricorso per cassazione, con un primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge, evidenziando che l'omessa notifica al difensore di fiducia assume rilevanza non solo dal punto di vista strettamente formale, ma anche dal punto di vista sostanziale in quanto il difensore nominato fiduciariamente non ha avuto modo di esercitare le proprie difese ed, in particolare, non ha avuto la possibilità di depositare la memoria di cui all'art. 415 bis c.p.p., e ciò in violazione del diritto di difesa garantito e tutelato dall'art. 24 Cost.. In relazione a tale motivo di appello la Cotte d'Appello di Torino si è limitata a richiamare quanto già statuito dal Giudice di primo grado, rilevando che l'atto ex art. 415 bis c.p.p., era stato depositato dal P.M. in data 26.03.2008, un giorno prima la dichiarazione di nomina fiduciaria.
Senonché - osserva il ricorrente - l'atto in questione non è stato notificato immediatamente, il giorno stesso la data del deposito, ma successivamente, allorché era già intervenuta la nomina fiduciaria, avente immediata efficacia così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione stante l'assoluta mancanza di motivazione sul gravame proposto con riguardo la richiesta di riduzione della pena irrogata nel primo grado di giudizio ed, in particolare, in relazione alla omessa ritenuta continuazione ex art. 81 cpv., fra i reati ascritti al F. . CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Risulta infatti agli atti nella disponibilità di questa Corte:
a) che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., è stato notificato all'imputato il giorno 27 marzo 2008 ad ore 11.20;
b) che lo stesso giorno, 27 marzo 2008. alle ore 11.30. l'imputato con dichiarazione raccolta dagli stessi ufficiali di Polizia giudiziaria che gli avevano notificato l'avviso, ha nominato suo difensore di fiducia l'avv. Enrico Narciso del foro di Saluzzo;
c) che l'avviso in questione, notificato il successivo giorno 28 marzo 2008 al solo difensore d'ufficio avv.ssa Arnaudo mai è stato notificato al difensore di fiducia nominato.
Orbene, premesso che l'invalidità del decreto di citazione a giudizio, per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia, integra una nullità a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. pen. sez. 5, 43763/2008 Rv. 241808), risulta che nella vicenda a tanto ha ritualmente provveduto la difesa del ricorrente, la quale ha coltivato l'eccezione in entrambi i gradi.
Da ciò: la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo, a sensi dell'art.185 c.p.p., comma 1, nonché la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui l'atto nullo è stato compiuto, in adesione al disposto del citato art. 185 c.p.p., comma 3. Vanno quindi annullate senza rinvio le sentenze dei due gradi di merito con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Cuneo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza 30 marzo 2010 del Tribunale di Cuneo, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2013