Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
La nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415-bis cod. proc. pen. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2012, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
1043 /1 3 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1765 - Tito Garribba -- Presidente - Sent. n.sez. - Francesco Gramendola UP - 20/12/2012 R.G.N. 3719/2012 - Domenico Carcano - Carlo Citterio - Ercole Aprile L· Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da IM GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2011 delle Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione, svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato si è estinto per prescrizione;
uditi per l'imputato l'avv. Giovanni Esposito Fariello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO.
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 10/02/2009 con la quale il Tribunale di Tolmezzo aveva condannato GI IM alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui h agli artt. 81, 336 e 726 cod. pen., commessi in Tolmezzo il 07/05/2004 (capi 1) e 2) dell'imputazione), nonché al reati di cui agli artt. 56, 582, 61 n. 10; 594 e 61 n. 10; 612 cpv. e 61 n. 10 cod. pen., commessi in Tolmezzo il 19/01/2004 (capi A), B) e C) dell'imputazione). Rilevava la Corte distrettuale come la lamentata omessa notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini al tutore dell'imputato, già dichiarato interdetto, costituisce una causa di nullità relativa del decreto che aveva disposto il giudizio, invalidità che non era stata eccepita dalla difesa dell'imputato entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.; e come dovesse essere disattesa la sollecitazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di un nuovo accertamento tecnico sulla capacità di intendere e di volere del prevenuto all'epoca della commissione dei fatti contestati, in quanto la perizia disposta in primo grado aveva già fornito gli elementi completi ed idonei per poter valutare quell'aspetto della vicenda.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori l'avv. Roberto Pelos e l'avv. Giovanni Esposito Fariello, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 415 bis, 166 e 178 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, ritenendo la stessa invalidità relativa, laddove si tratta di nullità generale a regime intermedio, come tale eccepita tempestivamente nel termine di legge.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allo scopo di affidare ad un collegio di periti il compito di sanare le contraddizioni contenute nelle conclusioni dell'accertamento tecnico eseguito in primo grado sulla imputabilità del IM all'epoca dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
2. Va premesso che, nella fattispecie, non è stata messa in discussione la sussistenza della invalidità della notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto avviso che la stessa Corte territoriale ha riconosciuto venne notificata al solo imputato e non anche al suo tutore, benché il primo fosse stato già dichiarato interdetto, dunque in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 166 cod. proc. pen., la cui mancata 2 osservanza comporta pacificamente la nullità della notificazione e, nei casi previsti, del relativo atto (in questo senso, tra le molte Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, Perreca, Rv. 229204; Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001, Dondero, Rv. 219108; Sez. 1, n. 1380 del 25/02/2000, Dondero, Rv. 215708). Né vi sono dubbi sulle conseguenze della omessa notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini in quanto l'art. 416 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che quella omissione comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, così come l'art. 552 comma 2 cod. proc. pen. riferisce la medesima nullità al decreto di citazione a giudizio emesso con riferimento ai reati - quali quelli contestati all'odierno ricorrente per i quali non è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare. Questo Collegio ritiene, invece, di non condividere la scelta operata dalla Corte di merito che ha qualificato la nullità, sussistente nel caso di specie, come relativa, dunque soggetta al termine decadenziale di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen.. In conformità con l'indirizzo nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (per il quale v., tra le tante, Sez. 2, n. 32901 del 09/05/2007, P.G. in proc. Batacchi, Rv. 237489; Sez. 4, n. 20545 del 08/02/2005, Cecconi, Rv. 231769; Sez. 6, n. 19674 del 30/03/2004, Seminario Roncal, Rv. 228337; e, con riferimento alla nullità dell'art. 552 comma 2, Sez. 5, n. 43763 del 22/10/2008, Tarallo, Rv. 241808; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008 Ud. (dep. 20/06/2008 ) Rv. 240255; Sez. 6, n. 34955 del 05/06/2003, Rebeschi, Rv. 226364), quella in questione va più correttamente intesa come nullità generale ed a regime intermedio ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione è consentita se dedotta immediatamente dopo al suo verificarsi, comunque entro la deliberazione della sentenza di primo grado, e della relativa questione sia stato fatto oggetto di motivo di appello e poi di ricorso per cassazione. Eccezione che, nel caso del IM, venne fatta tempestivamente, nel corso della prima udienza utile del giudizio dibattimentale di primo grado, e riformulata sia con entrambi gli atti di impugnazione ordinari.
4. La riconosciuta fondatezza della prima delle doglianze difensive impone la declaratoria di prescrizione del reati oggetto di addebito, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, e rilevabile anche d'ufficio in presenza di un ricorso ammissibile. Resta così assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20/12/2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Tito Garribp Ercole Aprile DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 GEN 2013 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piety Esposito