Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
È legittima l'acquisizione, ex art. 507 cod. proc. pen., dalle intercettazioni autorizzate ed eseguite in procedimenti diversi e fatte oggetto di trascrizione peritale nel procedimento di importazione, ancorchè non depositate e trasmesse, a norma degli artt. 415, comma secondo, e 416, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 22053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22053 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/02/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 284
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 29432/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OS AR, nato a [...], il [...];
IE RE, nato a [...] il [...];
CC RC, nato a [...] il [...];
CC TI, nato a [...] il [...];
CC NN MA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6/02/2012 nel procedimento n. 6670/2011 Reg. Gen.;
Letti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
sentita, nella pubblica udienza del 27 febbraio 2013, la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. RIELLO LU, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore di De OS AR, avvocato Dario Vannetiello, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di LO RE, avvocato IO Aricò, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di LI RC e LI NN MA, avvocato Mauro Iodice, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevato che il difensore di LI TI non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. De OS AR, già colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza in Qualiano (Napoli), dal quale si era allontanato arbitrariamente fin dal 27 settembre 2006, rendendosi irreperibile, e successivamente latitante rispetto all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, il 20 febbraio 2008, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nell'ambito di altro procedimento, fu sorpreso e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, il 28 febbraio 2008, in Castel Volturno, all'interno del "Parco Fontana Blu", in un appartamento posto al quinto piano, sito in via Rosmary;
nell'appartamento fu trovata, tra le altre cose, una pistola IT & SS, calibro 38, completa di cinque cartucce, occultata in una scatola di scarpe in camera da letto, regolarmente detenuta da tale UR NA, il quale non ne aveva mai denunciato la sparizione.
Ai Carabinieri il De OS esibì documenti personali (carta di identità e patente di guida) con la propria effigie, ma intestati ad altra persona, De OS RA, risultati falsi.
Nell'appartamento furono trovate anche dieci schede telefoniche, sei ricariche telefoniche, un binocolo, due parrucche, due passamontagna, nove cellulari, 7.840,00 Euro e un carnet di assegni;
nonché un contratto con la Banca popolare di Novara intestato a LI NN MA, sentimentalmente legata al De OS col quale aveva generato una figlia, e un'agenda in cui erano annotati il nome della LI NN MA, due utenze telefoniche e la data del 14 settembre 2006, corrispondente a quella dell'omicidio di PI CO, detto "O MU, ritenuto a capo dell'omonimo clan camorristico, attivo in Qualiano, comune dell'hinterland di Napoli. Nel medesimo frangente, sul pianerottolo dell'appartamento in cui era stato sorpreso il De OS, fu trovato e bloccato LI RC, fratello di LI NN MA, il quale aveva inutilmente tentato di allontanarsi.
Nella memoria del cellulare sequestrato al De OS era registrato un numero di utenza mobile appartenente a tale "sasà", tempestivamente identificato in LO RE: il numero telefonico corrispondeva, infatti, a quello riportato sul cartello apposto all'ingresso dell'agenzia immobiliare, denominata "P&P", ubicata a circa 50 metri dall'appartamento del De OS, nella stessa via Rosmary, in cui lavorava il LO RE. Dopo aver inutilmente tentato un contatto telefonico con quest'ultimo, i Carabinieri si recarono presso la suddetta agenzia immobiliare, dove trovarono il suo titolare, RR SQ, il quale riferì che il LO RE era un suo collaboratore e abitava nello stesso palazzo del De OS.
I verbalizzanti, quindi, prima ancora di rintracciare il LO RE, eseguirono una perquisizione nella sua abitazione e, sul tavolo della cucina, trovarono una valigetta 24 ore contenente un Kit di pulizia per le armi e due monocoli consistenti in cannocchiali ad una lente applicabili ad un fucile di precisione;
nello stesso appartamento erano presenti un documento di identità e una patente di guida intestati a tale CO LU, il quale, il 4 ottobre 2007, ne aveva denunciato lo smarrimento.
Dopo circa un'ora dal momento in cui, con l'ausilio del RR SQ, il LO RE era stato telefonicamente rintracciato e convocato dai Carabinieri, lo stesso raggiunse a piedi l'agenzia immobiliare;
su richiesta dei verbalizzanti, consegnò loro il contratto di affitto dell'appartamento in cui era stato trovato il De OS, intestato a LI NN MA, e indicò un altro appartamento da lui procurato al De OS, ubicato nella stessa località di IN AR (Castel Volturno), in viale VA, piano terra, le cui chiavi si trovavano nella sua autovettura. Dopo qualche resistenza il LO RE segnalò ai verbalizzanti il luogo dove aveva parcheggiato l'autovettura, una Fiat Panda, risultata intestata ad SP RA, fratello di SP SA, moglie di De OS AR. L'auto si trovava nelle adiacenze dell'agenzia immobiliare, ma non fu possibile aprirla con le chiavi, perché il LO RE dichiarò che esse erano in possesso di un'altra persona.
I verbalizzanti, allora, previa rottura del finestrino posteriore, eseguirono una perquisizione nel veicolo e vi trovarono un mazzo di chiavi. Il LO RE indicò loro quella che apriva l'appartamento in viale VA, nella disponibilità del De OS, conducendoli sul posto.
In quest'ultimo appartamento, sito a circa 200 metri di distanza da quello in cui era stato sorpreso il De OS, furono rinvenuti, sotto un materasso, cinque fucili calibro 12, di cui due provento di rapina, due provento di furto ed un altro a canne mozze e calcio ridotto con matricola abrasa;
una carabina Winchester con matricola punzonata;
una pistola a tamburo, calibro 357 magnum, con matricola punzonata;
e numerosi proiettili e cartucce.
Emerse, inoltre, dalla documentazione consegnata ai verbalizzanti dal LO RE che il medesimo appartamento, in viale VA, era stato oggetto di un contratto preliminare di compravendita tra i proprietari, AS NN MA e PP NI, e lo stesso LO RE per conto di LI NN MA, convivente del De OS, la quale, tramite il LO RE, aveva consegnato ai promittenti venditori un assegno di Euro 10.000,00 tratto sulla Banca popolare di Novara e un'ulteriore somma in contanti.
Negli accertamenti del 28 febbraio 2008 rimase coinvolto anche LI TI, omonimo dei fratelli LI RC e LI NN MA, ma non parente degli stessi, il quale, al momento dell'intervento dei Carabinieri, si trovava sul viale VA, fermo, a bordo di un'autovettura Golf parcheggiata a circa 50 metri di distanza dal palazzo dove si nascondeva il De OS, insieme a CO NO, quest'ultimo ucciso circa un mese dopo, il 23 marzo 2008.
Il LI TI e il CO NO, alla vista dei militari, cercarono inutilmente di allontanarsi dal viale VA, strada chiusa, e, una volta fermati, giustificarono la loro presenza sul posto riferendo di avere un appuntamento con una prostituta ucraina, di cui indicarono l'abitazione ubicata in un'altra parte del parco, ma la casa risultò disabitata e la donna non fu mai trovata.
Gli investigatori inquadrarono i fatti accertati il 28 febbraio 2008 e i loro protagonisti nel contesto della criminalità organizzata operante in Qualiano e zone limitrofe, la quale attraversava un periodo di gravi turbolenze interne dopo l'assassinio del riconosciuto unico capo, PI CO, caduto in un agguato di tipico stampo camorristico, in Varcaturo, il 14 settembre 2006, nella stessa data annotata sull'agenda intestata a LI NN MA, di cui si è detto, rinvenuta nell'appartamento dove si nascondeva il latitante De OS.
A seguito di quell'omicidio si verificò una scissione nel clan: da un parte si schierò la moglie del PI CO, D'ER FF, insieme al fratello, D'ER NO e al figlio, PI CO RA, con altri adepti;
e, dall'altra, si costituì un gruppo diretto da De OS AR, già fedelissimo del boss ucciso, di cui erano membri AR NI, ST CA e altri.
L'antagonismo tra i due gruppi determinò una serie di omicidi, tutti a colpi di arma da fuoco, di membri dell'una e dell'altra fazione:
dopo il PI CO, fu ammazzato SS SQ l'8 novembre 2006; DD RM fu ucciso il 1^ dicembre 2006; ST CA fu assassinato il 16 febbraio 2008 mentre era con CO NO, il quale in quell'occasione rimase ferito, mentre fu ucciso poco tempo dopo, il 23 marzo 2008, come si è detto;
AR NI fu ammazzato il successivo 29 marzo 2008 mentre era in auto con Di IN RE.
Sulla base dei predetti elementi, nel procedimento in esame, sono stati contestati a tutti gli indagati - De OS, LO RE e i tre LI (LI RC, LI NN MA e LI TI)- i seguenti reati in concorso tra loro: detenzione e porto delle armi e munizioni rinvenute nella casa in viale VA (capo A); detenzione e porto di armi clandestine (la carabina Winchester, il fucile automatico calibro 12 e la pistola a tamburo 357 magnum con le rispettive matricole punzonate), facenti parte del compendio rinvenuto in viale VA (capo B);
ricettazione dei quattro fucili (due automatici e due semiautomatici) di accertata provenienza delittuosa, anch'essi rinvenuti nella casa in viale VA (capo F); alterazione del fucile con matricola punzonata trasformato, in un'arma a canne mozze e con calcio ridotto, aumentandone in tal modo la potenzialità di offesa e rendendone più agevole il porto, l'uso e l'occultamento (capo I).
Al solo De OS AR sono stati contestati anche il delitto di detenzione e porto della pistola IT & SS, calibro 38, completa di cartucce, trovata nell'appartamento da lui occupato (capo C), nonché i delitti di formazione e, comunque, possesso di documenti falsi (le predette carta d'identità e patente, recanti la sua fotografia, ma intestate ad altra persona, di cui ai capi D e G, che qui non interessano perché non oggetto di impugnazione). Al solo LO RE, poi, sono stati contestati i delitti di favoreggiamento del De OS, per averlo aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, non solo procurandogli l'appartamento in via Rosmary, nel "Parco IN AR" di Castel Volturno, dove fu rintracciato e arrestato, ma anche informandolo della presenza delle forze dell'ordine (capo E1); e, ancora, il delitto di ricettazione della carta di identità, della patente di guida e della tessera col codice fiscale, documenti tutti intestati a CO LU, oggetto di denuncia di smarrimento da parte dello stesso, rinvenuti, come si è detto, nell'abitazione del LO RE (capo H). Infine al solo LI TI è stato contestato il delitto di favoreggiamento nei riguardi di De OS AR, per averlo aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sorvegliando con CO NO l'ingresso ovvero la strada di accesso al "Parco Fontana Blu", dove era ubicato l'appartamento in cui si nascondeva il De OS (capo E2).
Tutti i predetti reati, esclusi i delitti di falsità (capi D e G) e il reato di ricettazione (capo H), sono stati contestati con la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, perché commessi, secondo la testuale formula utilizzata, "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p. e, in particolare, del clan camorristico facente capo al De OS operante in Qualiano e zone limitrofe"; con la recidiva reiterata specifica e aggravata a carico del De OS;
e con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, contestata a LI TI.
2. La sentenza di primo grado, emessa in data 8 ottobre 2010 dal Tribunale di Santa MA Capua Vetere, all'esito di giudizio ordinario, ha condannato De OS AR per i reati a lui ascritti, unificati nella continuazione, alla pena, applicata la recidiva, di anni 17 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, assolvendolo solo dal delitto di porto della pistola IT & SS rinvenuta nella sua abitazione, di cui al capo C), per non aver commesso il fatto, ferma la detenzione illegale della medesima arma;
ha condannato il LO RE per tutti i reati a lui ascritti, unificati nella continuazione, escludendo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 limitatamente al capo E1 (favoreggiamento del De OS), alla pena di anni nove e mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
ha condannato LI RC e LI NN MA per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, unificati nella continuazione, alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno;
ha, infine, condannato LI TI per tutti i reati a lui ascritti, unificati nella continuazione, escludendo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 limitatamente al capo E2 (favoreggiamento del De OS), alla pena, con l'applicata recidiva, di anni tredici e mesi sei di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa;
con sanzioni accessorie, misure di sicurezza e confisca come da dispositivo.
La sentenza di appello, emessa dalla Corte partenopea il 6 febbraio 2012, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero proposto nei confronti dei soli De OS, LO RE e LI TI, e respingendo invece gli appelli di tutti e cinque gli imputati, ha dichiarato il De OS responsabile anche del porto (e non solo della detenzione) della pistola rinvenuta nella sua abitazione di cui al capo C); e ha riconosciuto la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, capeggiata dal De OS, nei fatti di favoreggiamento contestati ai capi El) ed E2), rispettivamente, al LO RE e a LI TI.
Conseguentemente, mentre è stata integralmente confermata la condanna inflitta in primo grado ai germani LI RC e LI NN MA, sono state invece aumentate le pene irrogate al De OS, rideterminata in anni 18 e mesi 2 di reclusione ed Euro 3.650,00 di multa;
al LO RE, rideterminata in anni 10 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa;
e a LI TI, rideterminata in anni 14 di reclusione ed Euro 3.650,00 di multa.
Entrambe le sentenze hanno fondato la riconosciuta e confermata responsabilità degli imputati per tutti i reati loro ascritti sui seguenti elementi: a) accertamenti irripetibili di polizia giudiziaria (perquisizioni e sequestri eseguiti il 28 febbraio 2008);
b) testimonianze dei verbalizzanti sulle indagini svolte e sul contesto criminale in cui i fatti si inserivano;
c) documenti prodotti e acquisiti col consenso delle parti (in particolare le denunce delle rapine e dei furti pertinenti ai fucili sequestrati);
d) contenuti delle intercettazioni ambientali (in carcere) e telefoniche, di cui alcune disposte in altri procedimenti e, in particolare, in quelli relativi agli omicidi di SS SQ e ST CA;
e) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, IA IO, AP CI e PI CI, già appartenenti alla criminalità camorristica operante in Qualiano, esaminati ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. La Corte di appello, in particolare, ha respinto l'eccezione difensiva di violazione dell'art. 521 c.p.p., per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di primo grado, assumendo che l'esistenza del clan camorristico facente capo al De OS e delle altre associazioni inquadragli nell'art. 416 bis c.p., operanti in Qualiano e zone limitrofe, era stata legittimamente oggetto di prova e aveva giustificato l'estensione dell'istruzione dibattimentale, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., con l'acquisizione dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti e l'esame dei collaboratori di giustizia in essi emersi, trattandosi di accertamento incidentale del tutto pertinente al thema decidendum, in relazione alla contestata aggravante della finalità agevolatrice del sodalizio camorristico nei reati oggetto del presente processo, restando irrilevante l'assenza di sentenze irrevocabili sanzionanti l'esistenza dell'associazione camorristica diretta dal De OS;
senza omettere - i giudici di merito - di ricordare due sentenze, già divenute irrevocabili, entrambe pronunciate dalla Corte di appello di Napoli il 29/05/2009 e il 3/06/2009 nei confronti, rispettivamente, di LI NN MA e LI RC, con le quali i predetti erano stati condannati per favoreggiamento di De OS AR, in ambedue i casi con la riconosciuta circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in riferimento all'associazione per delinquere facente capo allo stesso De OS e operante in Qualiano.
La Corte territoriale ha, inoltre, respinto le eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali con riguardo a tutte le censure sollevate dalle difese, riassumigli come segue: mancanza di motivazione della loro indispensabilità; carente riferimento indiziario soggettivo, oltre che oggettivo, per legittimarne l'esecuzione nei riguardi dei titolari delle utenze controllate;
omessa giustificazione del ricorso ad impianti esterni per la registrazione;
violazione dell'obbligo di piena discovery da parte del pubblico ministero, il quale, pur essendo prima del dibattimento a conoscenza dei contenuti delle intercettazioni successivamente importate, ex art. 507 c.p.p., da altri procedimenti nell'attuale processo, ne aveva omesso il deposito contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari e la conseguente trasmissione al giudice dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio, in contrasto con gli artt. 415 bis e 416 c.p.p. e in violazione del fondamentale diritto di difesa degli imputati.
Ha osservato, al contrario, la Corte che i decreti del pubblico ministero coi quali, in via d'urgenza, erano state disposte le suddette intercettazioni e quelli di tempestiva convalida dei primi, emessi dal Giudice per le indagini preliminari, erano compiutamente motivati in relazione alla gravità dei fatti oggetto di indagini e ai presunti partecipanti all'associazione camorristica, nonché all'urgenza di acquisire dati investigativi per prevenire l'ulteriore escalation della violenza di tipo camorristico;
che le intercettazioni sulle utenze telefoniche del De OS erano state eseguite col sistema denominato "Mito" ovvero con la registrazione nel server della Procura della Repubblica, limitandosi la polizia giudiziaria delegata alle attività di ascolto, verbalizzazione e riproduzione su supporti informatici delle conversazioni regolarmente captate con gli impianti installati presso l'ufficio di Procura. Quanto alla eccepita inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, la Corte di appello ha rilevato che il pubblico ministero ne era venuto a conoscenza dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, attinenti all'attuale processo, come risultava dal verbale dell'udienza preliminare del 28 novembre 2008, acquisito nel giudizio di primo grado con il consenso delle parti.
La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle regole di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., sia nella valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, esaminati ex art. 507 c.p.p., dei quali era stata congrua mente apprezzata l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva, e l'esistenza di riscontri esterni del loro narrato;
sia nell'apprezzamento delle altre prove.
Ha, poi, escluso la rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa del LO RE, con riguardo a notizie sul conto dello stesso imputato e sulla sua intraneità al clan De OS, da cui sarebbe stato anche stipendiato, che il collaboratore IA IO, all'epoca detenuto, aveva riferito di aver appreso da alcuni sodali dell'associazione, tali D'TI IO e RI LU, in occasione della fruizione di un permesso di necessità concessogli per onorare la nonna defunta: in particolare, il difensore aveva chiesto di esaminare gli agenti di polizia che scortarono, nell'occasione, il IA IO per verificare se lo stesso fosse stato effettivamente avvicinato dai predetti indicati informatori.
Secondo la valutazione della Corte d'appello, l'istruzione anche integrativa già svolta dal Tribunale sulla circostanza suddetta, con la citazione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del D'TI IO e del RI LU, i quali si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e anche della moglie del IA IO, AP EL, la quale aveva deposto sulle persone da lei viste insieme al marito in occasione dei funerali, non rendeva assolutamente necessaria, anche in considerazione delle altre risultanze istruttorie, la rinnovazione del dibattimento per esaminare gli ulteriori testimoni indicati.
La dichiarata responsabilità del De OS, in riforma della prima sentenza, con riguardo all'ulteriore reato di porto della pistola IT & SS, rinvenuta nell'abitazione dove lo stesso imputato fu sorpreso, è stata motivata dalla Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, con la palese illogicità di un recapito dell'arma, da parte di un terzo, nell'appartamento dove si nascondeva il De OS, senza un ordine ovvero senza la consapevole volontà dello stesso De OS, poiché, attesa l'estrema riservatezza del luogo, l'accesso privato e armato ad esso non avrebbe potuto prescindere dal consapevole assenso del capo cosca che ivi si nascondeva.
Quanto alla circostanza aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione camorristica che la Corte, sempre in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha riconosciuto anche con riguardo ai fatti di favoreggiamento personale contestati ai capi E1) ed E2), rispettivamente, a LO RE e a LI TI, essa è stata giustificata, in fatto, con la ricognizione degli stretti rapporti esistenti tra i suddetti imputati e il De OS e con gli altri esponenti del ritenuto sodalizio criminale;
e, in diritto, con il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, sul piano oggettivo, l'aiuto prestato al capo latitante di un'associazione di tipo mafioso, che si concretizzi nell'agevolazione della direzione dell'organizzazione da parte dello stesso, si risolve in un contributo a favore dell'intero sodalizio la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del suo capo, mentre, sul piano soggettivo, l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione emergerebbe dal consapevole aiuto prestato al riconosciuto dirigente di essa.
Infine, con riguardo all'entità del trattamento sanzionatorio, la Corte ha escluso per tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche per l'elevata gravità dei fatti, desunta dal numero e dalla qualità delle armi rinvenute e dal contesto criminale di ritenuta appartenenza dei codetentori di esse;
in particolare, le attenuanti generiche sono state negate al LO RE, incensurato, poiché la sua pretesa collaborazione con gli inquirenti non è stata stimata spontanea e leale;
l'aumento di pena per la recidiva reiterata, contestata al De OS e a LI TI, ha preceduto, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, siccome per legge più elevato, quello applicato senza limite minimo per la circostanza aggravante, anch'essa ad effetto speciale, di cui al D.L. n. 152 del 1991, cit., art. 7; oltre alla pena base per il reato di cui capo F), apprezzato come violazione più grave nell'ambito della riconosciuta continuazione tra tutti i fatti contestati, sono stati poi specificati gli aumenti applicati per ciascun reato satellite.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi a questa Corte tutti gli imputati tramite i rispettivi difensori. Il solo De OS AR ha presentato due ricorsi: l'uno tramite l'avvocato Emilio Martino e l'altro tramite l'avvocato Dario Vannetiello.
Il 26 ottobre 2012 l'avvocato Vannetiello ha depositato la memoria difensiva in tema di trattamento sanzionatorio, già presentata alla Corte di appello di Napoli, il 24/11/2011, alla quale il giudice territoriale non avrebbe dato alcuna risposta.
3. L'avvocato E. Martino, nell'interesse del De OS, propone cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo sono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 521 c.p.p., che impone la correlazione tra imputazione contestata e sentenza: i giudici di merito, in contrasto con la materialità storica e le coordinate spazio-temporali degli specifici fatti contestati nel presente procedimento, avrebbero valutato l'esistenza e la composizione dell'ipotizzata associazione camorristica facente capo al De OS, sebbene questa non avesse formato oggetto di alcuna contestazione ne' in questo processo ne' in diversi procedimenti, estendendo illegittimamente l'istruzione dibattimentale a fatti e presunti autori di essi del tutto estranei ai reati oggetto dell'attuale giudizio, attinente esclusivamente all'operazione di polizia che portò, il 28 febbraio 2008, in Castel Volturno, al ritrovamento delle predette armi, e ciò senza che il pubblico ministero avesse modificato e/o integrato le contestazioni mosse in questa sede e ben oltre l'esigenza di un accertamento incidentale e strumentale all'apprezzamento della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non essendo necessaria l'appartenenza al presunto sodalizio criminale, diretto dal De OS, per il riconoscimento della medesima aggravante, da valutarsi in stretta correlazione spazio-temporale con i reati contestati in questo processo, commessi in Castel Volturno, il 28 febbraio 2008, senza arbitrari sconfinamenti ratione temporis e locis.
La violazione del diritto di difesa, discendente dall'inosservanza dell'art. 521 c.p.p. imporrebbe la nullità della sentenza di primo grado e, in via derivativa, quella della decisione di appello che l'ha confermata, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle regole di valutazione della prova, di cui all'art. 192 c.p.p., commi 2, 3 e 4, e l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché il difetto di motivazione al riguardo.
La prima denuncia attiene alle testimonianze dei verbalizzanti, prevalentemente de relato, secondo il ricorrente, e alle dichiarazioni degli imputati o indagati in procedimenti connessi al presente, le une e le altre non sottoposte alle necessarie verifiche interne ed esterne di attendibilità.
Le doglianze in tema di intercettazioni riguardano due decreti emessi il 29 e il 31 marzo 2008, nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio di AR NI, autorizzanti le intercettazioni delle conversazioni tra i detenuti, LI RC e De OS AR, da un lato, e i rispettivi familiari, dall'altro; e i decreti in data 16 gennaio 2007 e 22 febbraio 2008, emessi nell'ambito di altri due procedimenti inerenti, rispettivamente, agli omicidi di SS SQ e di ST CA, coi quali furono autorizzate le intercettazioni delle comunicazioni sulle utenze telefoniche in uso a De OS AR.
Tali intercettazioni sarebbero inutilizzabili perché disposte fuori dei casi consentiti dalla legge che postulano, considerata l'applicabilità anche in sede di indagini del principio generale di pertinenza probatoria di cui all'art. 187 c.p.p., la specificazione non solo dei gravi indizi di reato in senso oggettivo, ma anche delle ragioni per cui è necessario attivare le intercettazioni nei riguardi di una determinata persona;
escludono che, a tal fine, possano essere utilizzate informazioni anonime;
postulano una giustificazione reale e non apparente della necessità di utilizzare impianti esterni e della ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza. Tali parametri non sarebbero stati rispettati nel caso di specie e vana sarebbe stata la denuncia della loro violazione in sede di appello, non avendo la Corte territoriale preso in esame le censure al riguardo proposte.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla riconosciuta circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Difetterebbero gli elementi costitutivi, di natura oggettiva e soggettiva (dolo specifico), dell'aggravante ad effetto speciale de qua, e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente sul punto.
3.4 Con il quarto motivo sono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla recidiva contestata e ritenuta a carico del De OS, per non avere la Corte d'appello dato adeguata giustificazione dell'applicato aumento, nonostante il carattere remoto, sottolineato dalla difesa, dei precedenti penali dell'imputato, come tali non indicativi di allarmante pericolosità sociale.
3.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte, in violazione di precisa regola di giudizio (art. 533 c.p.p., comma 1) che impone la dichiarazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, ribaltato il giudizio assolutorio del De OS dal porto illegale della pistola IT & SS di cui al capo C), già espresso in primo grado, senza adempiere l'obbligo di una puntuale motivazione, reso ancora più rigoroso dalla difformità, a sfavore dell'imputato, della decisione adottata.
La motivazione al riguardo sarebbe illogica e apparente, non affidata ad argomenti oggettivi e dirimenti tali da giustificare il giudizio caducatorio della prima assoluzione, e si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
3.6. Con il sesto motivo sono denunciati i vizi di violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.); al conseguente omesso giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.); all'applicato doppio aumento per la recidiva reiterata (nella misura di 2/3) e per la circostanza ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in contrasto con l'art. 63 c.p., comma 4, nella lettura di cui alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 20798 del 2011; all'omessa motivazione in ordine alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali e all'eccessiva entità degli aumenti applicati per i reati in continuazione (artt. 132 e 133 c.p. e art. 81 c.p., cpv. 1).
4. Il secondo ricorso proposto nell'interesse del De OS dall'avvocato Dario Vannetiello articola cinque motivi.
4.1. Con il primo è dedotta l'illegalità della pena per violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, e art. 132 c.p.. La Corte territoriale dopo aver applicato l'aumento di 2/3 sulla pena base di cinque anni di reclusione ed Euro 900,00 di multa, relativa al delitto di ricettazione (capo F), elevando la pena ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per la contestata recidiva reiterata ex art. 99 c.p., comma 4, aveva ulteriormente aumentato la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, e, quindi, di oltre un terzo, quanto alla pena detentiva, per l'ulteriore circostanza prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, così violando il tetto stabilito dall'art. 63 c.p., comma 4, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale. Non solo: in violazione dell'art. 132 c.p., la Corte di merito non avrebbe giustificato l'uso del potere discrezionale di applicare il doppio aumento di pena per entrambe le circostanze ad effetto speciale contestate.
4.2. Il secondo motivo lamenta l'illegittimo riconoscimento della continuazione interna ai reati contestati nei capi A) - detenzione e porto delle armi rinvenute in viale VA -; B) - detenzione e porto di armi clandestine -; e C) - detenzione e porto della pistola trovata nell'abitazione del De OS -; e l'omessa motivazione rispetto a quanto devoluto, sul punto, con la memoria difensiva depositata, davanti al giudice di appello, il 24/11/2011. Il rinvenimento delle plurime armi avvenne in un unico contesto, il 28 febbraio 2008, e ciò sarebbe sufficiente ad escludere la continuazione interna ai predetti reati di cui ai capi A) e B). Per il capo C) si imponeva, poi, l'esclusione della continuazione interna, trattandosi di detenzione e porto di un'unica arma (pistola calibro 38 special).
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 e 133 c.p., sia con riferimento all'individuazione della pena base, sia con riferimento agli aumenti disposti in continuazione per i delitti di cui ai capi A) e B) dell'imputazione; l'omessa ovvero apparente motivazione rispetto alle censure difensive sulla eccessiva entità della pena base e degli aumenti applicati ex art. 81 c.p., con totale obliterazione delle specifiche richieste di mitigamento del trattamento sanzionatorio di cui alla memoria difensiva depositata il 24/11/2011.
La particolare severità sia della pena base (5 anni) stabilita per il più grave delitto di ricettazione (capo F), sia degli aumenti applicati per i reati satelliti 3 anni per il delitto sub A) e 2 anni per quello sub B), pur essendo i fatti di cui ai capi F), A) e B) relativi alle medesime armi rinvenute nello stesso contesto spazio- temporale, avrebbe imposto un rigore motivazionale totalmente disatteso dal collegio decidente, benché sollecitato ad una revisione del trattamento sanzionatorio con la predetta memoria difensiva, depositata anche in questa sede.
In particolare, la specifica richiesta dell'appellante di riduzione dell'aumento disposto in sede di continuazione non sarebbe stata neppure presa in considerazione dalla Corte territoriale, incorsa, sul punto, in un deficit assoluto di motivazione e nella patente violazione degli artt. 132 e 133 c.p.. E ciò, nonostante la pur dedotta e accertata non utilizzazione delle armi rinvenute il 28 febbraio 2008 per la commissione di fatti di sangue, e l'assenza di pregressi accertamenti giudiziali sull'esistenza del presunto clan De OS.
Contraddittoria, infine, sarebbe la determinazione della pena base per il più grave delitto di ricettazione in cinque anni per il solo De OS, mentre per tutti gli altri imputati essa è stata determinata in quattro anni.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all'operata applicazione della più severa disciplina in tema di aumenti di pena per la continuazione nel caso di agente recidivo reiterato (art. 81 c.p., u.c. aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, art. 5, comma 1), e di aumento obbligatorio di due terzi della pena in caso di recidiva reiterata qualificata ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4 (nel testo sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 4).
Poiché è certa, a termini di contestazione, solo la data in cui furono ritrovate le armi ricettate e non anche quella in cui esse furono ricevute o acquistate dal De OS, avrebbe dovuto essere applicata all'imputato, in ragione dei principi generali in materia di successione delle leggi penali nel tempo, la più favorevole disciplina vigente fino al 7 dicembre 2005.
4.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge con riguardo al riconosciuto delitto di porto in luogo pubblico delle armi di cui ai capi A), B) e C) dell'imputazione.
Generici e privi di alcuna concretezza sarebbero i motivi addotti a sostegno del ritenuto porto in luogo pubblico delle armi rinvenute negli appartamenti di via Rosmary e viale VA.
5. Il ricorso dell'avvocato Carlo Lubrano nell'interesse di LO RE deduce otto motivi, così enucleati dall'unica trattazione del difensore, il quale non li ha articolati in capi distinti.
5.1. Con le prime argomentazioni si deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); artt. 415 bis e 416 c.p.p.; art. 130 disp. att. c.p.p.; artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché la contraddittorieta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, dai motivi di appello e dalla nota a firma del pubblico ministero nel giudizio di primo grado, dr. Nunzio Fragliasso, in data 8 gennaio 2010, come riportata nell'atto di appello.
La dichiarata responsabilità penale del LO RE sarebbe stata fondata anche sui risultati inutilizzabili delle intercettazioni telefoniche di cui ai decreti n. 164/2007 e n. 910/2008, con i quali le stesse furono disposte nell'ambito di diversi procedimenti relativi, rispettivamente, all'omicidio di SS SQ, commesso l'8 novembre 2006, e all'omicidio di ST CA, commesso il 16 febbraio 2008.
Fu proprio in base ai contenuti delle predette intercettazioni che le indagini pertinenti all'attuale procedimento, da ritenersi soggettivamente e oggettivamente nonché probatoriamente connesso ai procedimenti relativi ai suddetti omicidi, si indirizzarono verso il LO RE, come ammesso dallo stesso pubblico ministero procedente nella suddetta nota dell'8 gennaio 2010, di cui un passaggio è riportato anche nel ricorso a questa Corte. Conseguentemente gli atti relativi alle intercettazioni di cui ai menzionati decreti, essendo rilevanti anche nell'attuale procedimento, avrebbero dovuto essere depositati dal pubblico ministero insieme all'avviso di conclusione delle indagini, in modo tale da mettere il difensore in condizioni di conoscere tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti a carico del LO RE e di operare le scelte processuali più utili alla sua difesa. L'averne omesso il deposito integrerebbe, pertanto, la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e, più in generale, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguente inutilizzabilità, in questo giudizio, dei risultati delle suddette intercettazioni. Nè tale esito sarebbe smentito dalla dichiarazione del pubblico ministero, nel giudizio di primo grado, di essere venuto a conoscenza dei risultati delle intercettazioni solo con l'informativa dei Carabinieri in data 10 luglio 2009, a lui pervenuta nell'ambito dei diversi procedimenti relativi ai suddetti omicidi, e, quindi, dopo l'udienza preliminare del presente processo tenutasi il 28 novembre 2008 e della quale, col consenso delle parti, era stato acquisito il relativo verbale nel dibattimento di primo grado.
Contrariamente alla tesi della Corte d'appello, neppure sarebbe idonea ad escludere la denunciata inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altri procedimenti, la disposta trascrizione, nelle forme peritali, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., delle conversazioni con esse captate, i cui nastri coi relativi provvedimenti autorizzativi furono depositati dal pubblico ministero nel dibattimento davanti al Tribunale.
Il ricorrente, quindi, facendo leva sulla denunciata parziale discovery e la conseguente violazione del diritto di difesa, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata per omessa declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni captate in forza dei decreti suddetti.
5.2. Con altre deduzioni si denunciano i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta consapevolezza della presenza di armi nell'appartamento di viale VA da parte del LO RE (reati di cui ai capi A, B, F ed I). La sentenza impugnata con motivazione parziale, senza esaminare tutte le risultanze processuali e omettendo di considerare gli elementi a favore dell'imputato, avrebbe ritenuto il LO RE partecipe dei suddetti reati, trascurando l'esame dialettico delle deposizioni di tutti i verbalizzanti escussi sul fatto (maresciallo cantoni e maresciallo egido oltre al tenente De NE, avendo solo quest'ultimo dichiarato che il LO RE, una volta trovate le armi nascoste nella casa in viale VA sotto un materasso, dichiarò che esse erano del De OS, mentre gli altri verbalizzanti avevano riferito che l'imputato si limitò ad affermare che le armi non erano sue); anche i contenuti delle intercettazioni telefoniche, sia di quelle immediatamente precedenti il blitz dei Carabinieri, captate nello stesso giorno del 23/02/2008, tra il LO RE e il De OS, sia di quelle risalenti ai primi mesi del 2007, tra il LO RE e Di IN RE, non suffragherebbero la tesi della consapevole partecipazione dell'imputato alla detenzione delle armi nelle varie case che egli si limitava a mettere a disposizione del De OS e di altre persone a lui vicine, nell'esercizio della sua attività professionale di agente immobiliare;
il complessivo comportamento del LO RE, il quale fu collaborativo con i verbalizzanti e, pur avendoli incontrati un'ora dopo essere stato chiamato, non occultò agli inquirenti l'autovettura utilizzata e le chiavi dell'appartamento in viale VA in essa custodite, dimostrerebbe la sua estraneità all'illecita detenzione;
il kit per la pulizia delle armi e i due monocoli non avrebbero potuto trovarsi nell'appartamento del LO RE, se egli fosse stato consapevole della custodia delle armi in viale VA, dovendo in tal caso attribuirsi all'imputato un comportamento irragionevole per imprudenza e, al limite, della follia;
la casa in viale VA era abitata evidentemente da altri e ciò avvalorerebbe l'ignoranza del LO RE delle armi in essa nascoste.
5.3. Un terzo plesso di censure riguarda i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel corso dei loro esami in dibattimento, ex art. 507 c.p.p., in contrasto con gli artt. 192, 195, 495, 507 e 603 c.p.p.. In particolare, si denuncia l'illegittimità dell'omessa rinnovazione dibattimentale per esaminare gli agenti di scorta del IA IO, nel corso della fruizione del permesso per gravi ragioni familiari, in occasione del quale il collaboratore avrebbe ricevuto da altri sodali dell'associazione criminale informazioni sul conto del LO RE: la negazione degli ulteriori esami si porrebbe in contrasto con gli artt. 495 e 507 c.p.p., non essendo stato possibile alla difesa dedurre la necessità dell'integrazione probatoria prima dell'esame del IA IO, ammesso ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice.
Si sottolineano, poi, le ritenute incongruenze dei racconti dei collaboratori di giustizia tali da infirmarne l'attendibilità intrinseca, illegittimamente ignorate ovvero illogicamente apprezzate da parte della Corte di merito;
in ogni caso, nessuno dei propalanti sarebbe stato a conoscenza diretta di quanto riferito sul conto del LO RE, presentato peraltro solo come fiancheggiatore e non come affiliato al clan De OS.
5.4. Una quarta censura attiene all'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e al vizio motivazionale, al riguardo, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello.
5.5. Segue la dedotta violazione dell'art. 648 c.p. e il vizio di motivazione in riferimento al reato di cui al capo H) (ricettazione dei documenti autentici, intestati a CO LU, e dallo stesso denunciati come smarriti il 4/10/2007): non sussisterebbe la provenienza delittuosa dei suddetti documenti, trovati nell'abitazione del LO RE, perché oggetto di denuncia di mero smarrimento.
5.6. Si deduce, quindi, con una sesta doglianza, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatolo per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e l'omessa giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale nella determinazione dell'elevata pena inflitta all'imputato, che, anche in ragione della sua severità, avrebbe imposto la rigorosa osservanza dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 132 c.p.. 5.7. Il settimo motivo concerne i vizi di violazione di legge e di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel l'accogliere il ricorso proposto dal pubblico ministero, riconoscendo l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 anche in relazione all'unico reato di cui al capo E1), di cui il LO RE è reo confesso ossia il favoreggiamento nei riguardi del latitante De OS.
Il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato una sorta di automatismo tra il favoreggiamento del ritenuto capo del clan camorristico e la finalità di agevolazione dell'attività dell'intera associazione criminale attribuita al favoreggiatore, male interpretando la giurisprudenza di questa Corte sul tema (citata sentenza n. 6199 del 2010). Il rapporto di prestazione di opera professionale esistente tra il De OS e il LO RE, quest'ultimo agente immobiliare, il quale, nell'esercizio della sua attività, aveva procurato l'alloggio preso in affitto dalla compagna del De OS, sarebbe sufficiente ad escludere la suddetta aggravante.
5.8. Con l'ottavo e ultimo motivo si deduce l'erronea determinazione in mesi sei dell'aumento di pena per la riconosciuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, con riguardo al delitto di cui al capo E1). Il Tribunale, dopo aver ritenuto la continuazione tra tutti i reati ascritti al LO RE e riconosciuto come violazione più grave il delitto di ricettazione di cui al capo F), applicando la pena detentiva di anni 4 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, aveva aumentato tale pena di 1/3, pari ad anni 1 e mesi 4 ed Euro 300,00, per la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991,cit., art. 7; e, ancora, di anni 2 anni e mesi 6 ed Euro 300,00 per il reato in continuazione di cui al capo A); e, quindi, di anni 2 ed Euro 500,00 per ciascuno degli altri quattro reati satelliti di cui ai capi B), E1) (per il quale soltanto era stata esclusa la suddetta aggravante ad effetto speciale), H) ed I), pervenendo così alla pena detentiva complessiva di anni nove e mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
I reati satelliti, diversi da quello ascritto al capo A), erano stati quindi sanzionati con un aumento della pena base di sei mesi per ciascuno, cosicché l'ulteriore aumento di mesi 6 per la circostanza aggravante ad effetto speciale pertinente al capo E1), come riconosciuta dalla Corte di appello in parziale riforma della prima sentenza, sarebbe illegale perché superiore al limite massimo di aumento consentito dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 "da un terzo alla metà", e, quindi, nel caso di specie da 2 a 3 mesi rispetto alla frazione di pena (6 mesi) pertinente al medesimo reato sub E1).
6. Il difensore di LI TI, avvocato Carlo Ercolino, articola tre motivi.
6.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in merito alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato a giustificazione della sua presenza in loco al momento del controllo dei carabinieri (appuntamento con una prostituta); e per la riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 anche con riferimento al delitto di favoreggiamento di cui al capo E2), in accoglimento dell'appello del pubblico ministero: di tale aggravante non sussisterebbe l'elemento oggettivo (l'esistenza del clan De OS sarebbe stata solo supposta, giacché le risultanze istruttorie avrebbero rivelato un unico dato certo, rappresentato dalla dissoluzione dell'associazione criminale esistente in Qualiano dopo l'assassinio di PI CO, con la nascita di due gruppi contrapposti dediti alla lotta interna, al di fuori di ogni ordine e disciplina organizzata, con tradimenti e ammazzamenti verificatisi anche all'interno delle stesse fazioni antagoniste); parimenti assente sarebbe l'elemento soggettivo della medesima aggravante (volontà di commettere il reato con il fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa, integrante specifica spinta all'azione criminosa, al di là del conseguimento del risultato avuto di mira).
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in reità, in violazione del canone di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, per mancanza di convergenza e specificità delle propalazioni (i collaboranti avrebbero indicato il LI TI come addetto alle estorsioni per conto del clan e non come custode di armi). Il ricorrente denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione tra imputazioni e motivi posti a base della sentenza di condanna, la quale avrebbe ritenuto provate l'esistenza dell'associazione camorristica, denominata clan De OS AR, e l'appartenenza ad essa, tra gli altri, del LI TI, nonostante la mancata contestazione del fatto associativo;
mentre non avrebbe fornito adeguata motivazione delle violazioni effettivamente contestate al ricorrente nel presente giudizio, che si esauriscono nei reati in materia di armi (capi A, B, F, I) e nel delitto di favoreggiamento personale del De OS (capo E2).
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per l'eccessiva entità della pena irrogata anche a titolo di continuazione, per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l'ingiustificata applicazione della recidiva.
7. Il difensore di LI NN MA, avvocato Mauro Iodice, articola due motivi di ricorso.
7.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale e vizio della motivazione in relazione ai reati di detenzione e porto di armi e ricettazione di esse, per cui la LI NN MA è stata condannata.
Dagli accertamenti acquisiti al processo, rispetto ai quali la motivazione della sentenza impugnata è censurata come illogica, sarebbe emerso che: a) la LI NN MA non era l'acquirente dell'appartamento dove furono occultate le armi, in viale VA, sito differente da quello, in via Rosmary, in cui fu trovato il solo De OS e non anche la LI NN MA;
b) i proprietari dell'appartamento in viale VA, i coniugi AS NN MA - PP NI, avevano avuto contatti per la compravendita dell'immobile soltanto con il coimputato, LO RE, il quale avrebbe falsamente indicato la LI NN MA come parte acquirente del contratto preliminare di compravendita, stipulato il 23/10/2007 (i documenti indicanti la LI NN MA come futura compratrice erano stati prodotti dallo stesso LO RE e non furono rinvenuti nell'appartamento dove fu sorpreso il De OS); c) gli stessi venditori avevano dichiarato di aver consegnato al solo LO RE un unico mazzo di chiavi e di avere da lui ricevuto la somma di Euro 15.000,00 in contanti, versata a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del contratto preliminare nell'ottobre 2007 (non, dunque, l'assegno di Euro 10.000,00 intestato alla LI NN MA su un conto corrente aperto dalla donna solo successivamente al detto contratto, falsamente riferito dal LO RE come consegnato ai promittenti venditori, per conto dell'imputata, a titolo di caparra); d) soltanto il LO RE aveva la disponibilità delle chiavi dell'immobile in viale VA, come accertato dai Carabinieri il 28 febbraio 2008; d) anche i collaboratori di giustizia nulla avevano riferito circa il presunto ruolo della LI NN MA
nell'associazione; e) le intercettazioni ambientali in carcere tra la LI NN MA e il fratello, LI RC, non avrebbero l'univoco significato autoaccusatorio ad esse attribuito in sentenza e, comunque, un'eventuale mera conoscenza dell'esistenza delle armi non significa partecipazione alla loro detenzione, in spregio alla distinzione tra mera connivenza e concorso nel reato.
7.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione con riguardo alla riconosciuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Sarebbe stata omessa la motivazione in punto di consapevole volontà dell'imputata di agire al fine di favorire il clan camorristico. La LI NN MA si sarebbe limitata a favorire la latitanza del proprio compagno e padre della sua bambina e, per tale fatto, è stata già giudicata con rito abbreviato subendo condanna.
8. Il difensore di LI RC, avvocato Mauro Iodice, propone due motivi di ricorso.
8.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del LI RC alla detenzione, porto e ricettazione delle armi trovate in viale VA.
Il sillogismo applicato in sentenza, secondo cui la premessa maggiore sarebbe costituita dalla ritenuta dimostrata esistenza del clan De OS, quella minore dalla stimata partecipazione ad essa del LI RC, e da esse discenderebbe la prova del concorso di quest'ultimo nella detenzione delle armi nella ritenuta disponibilità del clan, sarebbe fallace e irrispettoso del doveroso rigore probatorio in materia penale, oltre che in contrasto con la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato. Dagli elementi acquisiti sarebbe emerso solo il ruolo di guardaspalle del De OS, svolto dal LI RC, peraltro già giudicato e condannato per favoreggiamento del primo, come da sentenza prodotta in giudizio.
Le dichiarazioni del collaboratore PI CO circa il ruolo del LI RC di addetto al trasporto delle armi del clan da un posto all'altro sarebbero generiche e non proverebbero il coinvolgimento dell'imputato proprio nella custodia delle armi nascoste nell'appartamento in viale VA, tanto più che il collaboratore non aveva saputo indicare con precisione dove le armi, al cui trasporto avrebbe partecipato l'imputato, fossero nascoste. Le intercettazioni ambientali e, segnatamente, quella del 3 aprile 2008 particolarmente valorizzata in sentenza, non costituiscono una sorta di confessione, da parte dei due fratelli LI, della loro partecipazione alla detenzione delle armi sequestrate il 28/02/2012, ma piuttosto esprimono un commento sul fatto che nulla fu trovato;
in sintesi, sarebbe carente e, comunque, illogica la motivazione per assenza di alcun elemento positivo e concreto che consenta di collegare le armi rinvenute il 28/02/2012 alla persona del LI RC.
8.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla riconosciuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Non sussisterebbero gli elementi di tale aggravante a carico del LI RC, il quale si sarebbe limitato a favorire il latitante De OS, fatto per il quale, come la sorella, è stato separatamente giudicato e condannato con rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'esame dei motivi dei ricorsi si seguirà un criterio espositivo logico-giuridico, accorpando i motivi comuni ai ricorsi proposti dal De OS e dal LO RE, cominciando dalle questioni di tipo procedurale per continuare con quelle di tipo sostanziale.
Separatamente, per la parziale omogeneità delle rispettive posizioni, saranno esaminati i ricorsi di LI TI, LI NN MA e LI RC.
1.1. Una prima questione di natura formale è posta con il primo motivo del ricorso dell'avvocato E. Martino nell'interesse dell'imputato De OS.
Essa può essere riassunta nel seguente quesito giuridico: se configuri violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p., sulla necessaria correlazione tra l'imputazione formulata e la sentenza, il riconoscimento, all'esito del giudizio, della circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, contestata nel suo profilo finalistico, per avere gli imputati agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione prevista dall'art. 416 bis c.p., qualora tale associazione non abbia formato oggetto di contestazione nello stesso processo e, neppure, sia mai stata accertata come sussistente in un altro giudizio.
Secondo la tesi difensiva, nell'ipotesi prospettata che è quella ricorrente nel caso di specie, poiché il De OS è imputato di detenzione e porto di armi e di ricettazione di alcune di esse, con l'aggravante di aver agito per agevolare la cosca camorristica da lui stesso diretta, l'avvenuto riconoscimento, in sentenza, della suddetta aggravante avrebbe implicato una abnorme estensione dell'attività istruttoria per l'accertamento della presunta associazione camorristica e dei suoi componenti, senza che l'esistenza della medesima associazione, necessario presupposto dell'aggravante suddetta, abbia formato oggetto di contestazione in questo processo ne' risulti aliunde positivamente accertata. Ritiene la Corte che la denunciata violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521 c.p.p., sia infondata. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, l'esistenza della consorteria camorristica facente capo al De OS, nata dalla scissione in due gruppi tra loro contrapposti dell'originaria unica associazione diretta da PI CO, quest'ultima già positivamente affermata in sentenze irrevocabili richiamate dai giudici di merito (v., in particolare, le pagine 61-63 della decisione di primo grado), è stata oggetto di un accertamento meramente incidentale nell'attuale processo, in funzione della verifica dell'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, cit., art. 7, ritualmente contestata a tutti gli imputati nella sola forma dell'avere agito al fine di agevolare l'attività del sodalizio camorristico.
Tale accertamento deve ritenersi conforme al disposto dell'art. 2 c.p.p., a termini del quale "il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito;
e la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo".
L'ampiezza della cognizione incidentale attribuita al giudice penale dall'art. 2 c.p.p., in funzione della decisione da assumere, va correlata alla sua efficacia rigorosamente circoscritta nei confini del giudizio in cui si compie, e comprende "ogni questione" e, quindi, anche l'accertamento di un reato non contestato che costituisca, tuttavia, il necessario presupposto di un altro fatto oggetto invece di contestazione, senza la necessità di estendere l'imputazione al fatto presupposto e di trasformare l'accertamento da incidentale in principale.
Legittimamente, quindi, in conformità dell'art. 2 c.p.p., commi 1 e 2, i giudici del doppio grado del processo di merito, a fronte della contestazione a tutti gli imputati di aver commesso i reati loro ascritti in materia di armi, ricettazione e favoreggiamento personale, al fine di agevolare l'attività della cosca camorristica facente capo a De OS AR, hanno incidentalmente accertato l'esistenza di tale associazione e la sua compagine, non oggetto di contestazione nell'attuale processo e neppure di precedente verifica giudiziale, con efficacia limitata alla decisione da assumere sull'esistenza o meno della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, nell'unico profilo contestato della finalità agevolatrice della medesima associazione.
1.2. Una seconda questione, sempre di natura formale, è posta con il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato C. Lubrano nell'interesse di LO RE.
Essa propone la seguente tesi in diritto: è illegittima l'importazione in dibattimento dei risultati di intercettazioni telefoniche espletate in diversi procedimenti, qualora di essi il pubblico ministero procedente fosse già a conoscenza nel momento della richiesta di rinvio a giudizio e ciononostante ne abbia omesso il deposito in violazione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2, e art. 416 c.p.p., comma 2, che impongono l'obbligo di ostensione
(cosiddetta discovery) di tutte gli elementi addotti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.
L'assunto è infondato perché muove da un doppio errore in fatto e in diritto.
In fatto, emerge dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado che il pubblico ministero, ancora alla data dell'udienza preliminare tenutasi il 28 novembre 2008, non era informato dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nei diversi procedimenti pertinenti agli omicidi di SS SQ e di ST CA, avendone avuto notizia successivamente al deposito delle relative trascrizioni (v. pagina 35 della sentenza di primo grado e pag. 41 della sentenza di appello).
Tale dato storico non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente, pur nella possibilità di verificarne l'esattezza con la richiesta di copie, estratti o certificati degli atti di interesse, che l'art. 116 c.p.p. prevede con riguardo a tutti i procedimenti, anche diversi da quello in trattazione.
In diritto, questa Corte ha già affermato che il mancato deposito, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle stesse, allorché si tratti di intercettazioni disposte in un procedimento diverso, poiché le limitazioni temporali di cui agli artt. 415 bis e 416 c.p.p. sono operative solo con riguardo alle indagini espletate nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 6^, n. 30966 del 16/05/2002, dep. 16/09/2002, Benedetti, Rv. 222574).
Più in generale è stato ritenuto che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, oltre a non essere causa di nullità della richiesta stessa, comporta soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini del rinvio a giudizio (Sez. 1^, n. 19511 del 15/01/2010, dep. 24/05/2010, Basco, Rv. 247192; conformi: Sez. 4^, n. 47497 del 22/12/2008, Rv. 242762, e Sez. 1^, n. 21376 del 05/05/2004, Rv. 228990); con la possibilità, dunque, di successiva acquisizione degli stessi, su richiesta delle parti o di ufficio, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., se risultino assolutamente necessari per la decisione.
Nel caso in esame, le intercettazioni effettuate in diversi procedimenti e importate nell'attuale processo furono oggetto di richiesta di trascrizione da parte del pubblico ministero, ex art. 507 c.p.p., nell'udienza dibattimentale in data 11 dicembre 2009, con contestuale messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e deposito dei decreti autorizzativi e dei verbali di inizio e fine delle operazioni;
il Tribunale, nella successiva udienza del 1^ marzo 2010, in accoglimento dell'istanza, apprezzatane la rilevanza al fine di decidere, dispose la trascrizione delle intercettazioni di cui alla richiesta e all'elenco depositato dal pubblico ministero nelle forme e con le garanzie della perizia, e, dunque, nel pieno contraddittorio delle parti.
Sulla base di quanto precede, va dunque esclusa la dedotta violazione del diritto di difesa per la disposta acquisizione, ex art. 507 c.p.p., delle intercettazioni autorizzate ed eseguite in procedimenti diversi e fatte oggetto di trascrizione peritale nel processo di importazione, ancorché non depositate e trasmesse, a norma dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2, e art. 416 c.p.p., comma 2, nel processo in trattazione.
1.3. Un altro gruppo di doglianze, pure attinenti alle intercettazioni ambientali e telefoniche utilizzate in sentenza (v. seconda parte del secondo motivo del ricorso dell'avvocato E. Martino, riportato nella precedente pagina 11 di questa sentenza), ne contesta l'utilizzabilità perché disposte fuori dei casi consentiti dalla legge;
in violazione del principio di pertinenza probatoria, anche soggettiva, desunto dall'art. 187 c.p.p.; con impiego ingiustificato di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica;
in assenza della condizione di eccezionale urgenza abilitante il pubblico ministero ad autorizzarle prima dell'intervento del giudice investito della convalida di esse. Tali censure sono inammissibili perché generiche e, comunque, manifestamente infondate.
Entrambe le sentenze di merito hanno rilevato che le intercettazioni furono disposte nell'ambito di indagini relative a reati (omicidi e delitti concernenti le armi), compresi nella previsione di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1; i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono il presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 4^, n. 1848 del 16/11/2005, dep. 18/01/2006, Bruzzese, Rv. 233184; conforme:
n. 16779 del 2003, Rv. 227914); la cosiddetta "remotizzazione" delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria (nel caso in esame adottata solo per le captazioni sulle utenze in uso al De OS) non esclude la piena utilizzabilità dei risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la registrazione sia avvenuta mediante impianti installati presso la Procura della Repubblica (e nel caso in esame nessuna registrazione risulta eseguita con impianti esterni), anche se le operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395);
l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (c.f.r., tra le molte conformi, Sez. 6^, n. 35930 del 16/07/2009, dep. 16/09/2009, Iaria, Rv. 244872): e, nel caso in esame, non risulta neppure dedotta alcuna negata convalida del decreto del pubblico ministero di autorizzazione, in via di urgenza, delle intercettazioni.
2. Esaurite le doglianze relative a presunte violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, vanno ora esaminati, secondo lo stesso criterio indicato all'inizio, i motivi che deducono vizi della motivazione anche con riguardo alla denunciata inosservanza delle regole di valutazione della prova enunciate nell'art. 192 c.p.p.. 2.1. Sia il secondo motivo (prima parte) del ricorso dell'avvocato E. Martino nell'interesse del De OS, sia il terzo motivo del ricorso dell'avvocato C. Lubrano nell'interesse del LO RE, lamentano i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione nella valutazione dell'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva dei collaboratori di giustizia, esaminati nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Il difensore del LO RE si duole, anche, della negata rinnovazione del dibattimento per esaminare gli agenti di scorta del collaboratore IA IO, in occasione di un permesso per gravi ragioni di famiglia, ottenuto dallo stesso quando era detenuto, prima che iniziasse a collaborare con la giustizia: gli agenti avrebbero dovuto essere esaminati a riscontro delle dichiarazioni del chiamante in correità circa il suo avvicinamento da parte di altri componenti del clan De OS, i quali gli avrebbero riferito che il LO RE faceva parte della medesima associazione criminale ed era da essa stipendiato.
Si tratta di censure inammissibili per la loro genericità, essendo ripetitive di identiche doglianze già proposte in sede di appello, cui la Corte territoriale ha dato adeguata e coerente risposta, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, senza che gli attuali ricorrenti evidenzino specifici vizi di tale ragionamento probatorio ammissibili in questa sede, sostanzialmente postulando una rilettura del materiale probatorio non consentita nel giudizio di legittimità.
Si richiamano, in proposito, le adeguate e coerenti valutazioni sia dell'attendibilità intrinseca (soggettiva ed oggettiva) dei chiamanti in correità, IA IO, AP CI e PI CI;
sia dei riscontri estrinseci delle loro propalazioni, che si leggono nelle due conformi sentenze di merito (pp. 77-78 e pp. 96-113 della sentenza del Tribunale e pp. 50-54 della sentenza della Corte di appello); con la precisazione che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rilevano, in questo processo, per la ricostruzione del contesto di criminalità organizzata di tipo camorristico in cui i contestati reati in materia di armi si iscrivono, essendo la prova dei medesimi reati fondata direttamente sulle perquisizioni e sequestri eseguiti.
2.2. Le osservazioni che precedono rifluiscono anche nell'esame del secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato C. Lubrano nell'interesse del LO RE, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta consapevolezza, da parte dello stesso imputato, del deposito di armi ricettate e clandestine ed una anche alterata (capi A, B, F ed I), allestito nell'appartamento in viale VA.
La censura è inammissibile perché postula un rinnovato giudizio di merito non consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondata.
I giudici di merito hanno esaurientemente valutato le prove rappresentative del concorso del LO RE nella detenzione e porto delle armi suddette: dell'appartamento in viale VA, infatti, proprio il LO RE disponeva delle chiavi, al momento dell'accertamento custodite nell'autovettura nella sua disponibilità, risultata intestata ad SP RA, fratello di SP SA, moglie del De OS;
e dello stesso appartamento sempre il LO RE aveva precedentemente stipulato con i proprietari AS NN MA - PP NI il contratto preliminare di compravendita del 23/10/2007, spendendo il nome di LI NN MA - convivente del De OS - come promittente acquirente, in un intreccio quindi di pregnante consistenza che lega la condotta del LO RE, reo confesso di favoreggiamento personale nei riguardi del latitante, De OS, cui aveva procurato anche l'altro appartamento in via Rosmary dove si nascondeva (capo E1), alla persona e alle attività criminali dello stesso De OS.
A tali prove rappresentative si aggiungono i contenuti di intercettazioni di comunicazioni tra il LO RE e Di IN RE (ritenuto membro del clan De OS) in date 17/01/2007, 23/01/2007, 6/02/2007, 21/02/2007 e 24/02/2007, e, in particolare, la telefonata del 28/02/2008, ore 11,26, tra lo stesso LO RE e il De OS, poche ore prima dell'operazione di polizia che portò all'arresto del latitante e alla scoperta del deposito di armi, nella quale il primo chiedeva al secondo se poteva portare qualcuno a vedere una casa "abbasso là" e il De OS replicava che era necessario prima togliere certa roba dall'appartamento, sicché il LO RE affermava che avrebbe portato i clienti a vedere un'altra casa della stessa tipologia, dimostrando in tal modo, secondo la coerente valutazione dei giudici di merito, di essere consapevole e cooperante all'utilizzo degli immobili, oggetto della sua attività professionale, come siti a disposizione dell'associazione criminale. I contenuti di tali conversazioni, meglio illustrati nelle pagine 47- 49 della sentenza impugnata, sono inoltre rivelatori, secondo l'interpretazione della Corte di merito, dell'impegno del LO RE, risalente nel tempo, per procurare immobili al gruppo criminale e delle precauzioni adottate con riguardo alle cose ivi depositate, come testimoniato dalla precedente scoperta, il 10 gennaio 2007, di una villetta a disposizione dell'associazione, nel comune campano di Pescopagano, all'interno della quale, insieme ad armi, munizioni, telefoni cellulari, veicoli e molto altro, fu trovato anche un biglietto da visita con l'indicazione dell'agenzia immobiliare presso la quale il LO RE prestava la sua attività.
La intrinseca logicità della motivazione della sentenza gravata e la solidità della sua giustificazione esterna sulla base del complesso delle circostanze fattuali legittimamente acquisite, rendono altresì palesemente infondati i denunciati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, con riguardo all'omessa rinnovazione del dibattimento, richiesta dalla difesa del LO RE nei termini sopra riportati (disatteso esame degli agenti di scorta del IA IO di cui al terzo motivo del ricorso dell'imputato, illustrato nel precedente paragrafo 2.1.).
Generica e manifestamente priva di alcun pregio giuridico è anche la denuncia della sola difesa del De OS (di cui al secondo motivo del ricorso dell'avvocato E. Martino pure richiamato nel precedente paragrafo 2.1.) di violazione dell'art. 195 c.p.p., per omessa citazione delle diverse persone, non meglio specificate dal ricorrente, dalle quali i verbalizzanti, esaminati in dibattimento, avrebbero appreso i fatti riferiti, giacché, come osservato dai giudici di merito, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno deposto sugli accertamenti da loro direttamente svolti e hanno, quindi, reso testimonianze dirette e non indirette.
2.3. Continuando nell'esame delle doglianze in punto di responsabilità, deve rilevarsi l'inammissibilità del quinto motivo del ricorso proposto dall'avvocato E. Martino nell'Interesse del De OS, laddove contesta come illegittimo ovvero carente di motivazione il ribaltamento del giudizio assolutorio operato dal giudice di appello con riguardo al ritenuto porto illegale, oltre alla già riconosciuta detenzione, della pistola IT & SS rinvenuta in possesso del De OS al momento del suo arresto nell'appartamento in via Rosmary di Castel Volturno, dove si nascondeva (capo C).
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha infatti spiegato che, atteso lo stato di latitanza del De OS, già resosi irreperibile rispetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Qualiano, applicata nei suoi confronti nel 2006, doveva ritenersi che l'arma di cui era in possesso nel suo nascondiglio protetto fosse stata ivi portata dallo stesso De OS ovvero da un suo incaricato, sicché l'imputato doveva ritenersi autore o concorrente nel delitto di porto della pistola nell'appartamento da lui occupato.
2.4. Ulteriore censura in tema di responsabilità (quinto motivo del ricorso dell'avvocato C. Lubrano nell'interesse del LO RE) attiene alla ritenuta insussistenza del reato di ricettazione di documenti denunciati come smarriti dal suo legittimo intestatario (capo H dell'imputazione), trattandosi di cose non provenienti da delitto.
La doglianza è infondata.
L'art. 647 c.p. prevede il delitto di appropriazione di cose smarrite, punibile a querela della persona offesa, e la mancanza della condizione di procedibilità non esclude che esso possa costituire il presupposto del reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., a carico di colui che abbia acquistato o ricevuto le cose smarrite a profitto proprio od altrui, come già ritenuto da questa Corte in relazione al delitto di furto punibile a querela dell'offeso rispetto al reato di ricettazione, quest'ultimo sussistente anche nell'ipotesi in cui il furto presupposto non sia perseguibile per mancanza di querela (Sez. 2^, n. 33478 del 28/05/2010, dep. 10/09/2010, Carabelli, Rv. 248248).
Ne discende la legittimità dell'imputazione di ricettazione nei confronti del LO RE per avere acquistato, ricevuto o comunque occultato, al fine di procurarsi un profitto, nella consapevolezza della loro provenienza da delitto, i documenti (carta di identità, patente di guida e tessera del codice fiscale) di pertinenza di CO LU, il quale li aveva denunciati come smarriti ai Carabinieri della stazione di Castel Volturno, il 4 ottobre 2007 (capo H). Al riguardo, la prova della ricettazione è stata ancorata dai giudici di merito, con motivazione esaustiva e coerente, all'esito della perquisizione eseguita nell'appartamento di pertinenza dello stesso LO RE, dove il 28 febbraio 2008 furono trovati i suddetti documenti, già denunciati come smarriti, oltre ad un kit per la pulizia delle armi, ulteriore elemento, quest'ultimo, assunto dai decidenti a conforto del fattivo impegno dell'imputato a sostegno dell'associazione criminale diretta dal De OS e del suo armamento.
2.5. Un'ultima censura in tema di responsabilità concerne la contestata e ritenuta doppia incriminazione per i delitti di porto e detenzione delle plurime armi rinvenute nell'appartamento di viale VA e, per il De OS, dell'unica pistola trovata nell'appartamento in via Rosmary, benché tutte le armi sequestrate si trovassero in private abitazioni e non in luoghi pubblici (quinto motivo del ricorso dell'avvocato D. Vannetiello nell'interesse del De OS).
La doglianza è infondata, giacché i giudici di merito, con motivazione adeguata e coerente, hanno dato ragione del ritenuto concorso dei delitti di detenzione e porto delle armi di cui ai capi A) e B), essendo il porto supposto dal trasporto e occultamento delle armi, sotto la direzione del capo latitante, De OS, nell'appartamento in viale VA, messo a disposizione dal LO RE, nella consapevolezza del suo utilizzo come deposito dell'armamento del clan.
Riguardo, poi, al concorso del delitto di porto con quello di detenzione della pistola contestata al solo De OS nel capo C), si è già detto dell'adeguata giustificazione del riconoscimento di tale reato, da parte del giudice di appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, sul punto, nel precedente paragrafo 2.3. della presente motivazione (pag. 27).
3. Risultano così esauriti i motivi di ricorso attinenti alla responsabilità del De OS e del LO RE per i reati loro rispettivamente ascritti (separatamente saranno esaminate, come si è detto, le posizioni dei tre imputati LI). Le ulteriori questioni comuni ai primi due ricorrenti attengono alla riconosciuta circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, cit., art. 7 e al trattamento sanzionatorio applicato sotto i plurimi profili di seguito illustrati. Riguardo alla suddetta aggravante (v. motivo n. 3 del ricorso dell'avvocato E. Martino per il De OS e motivi nn. 4 e 7 del ricorso dell'avvocato C. Lubrano per il LO RE come esposti, rispettivamente, nelle precedenti pagine 11 e 16-17), l'accurata disamina incidentale svolta dalle Corti di merito, sulla base degli accertamenti di polizia e delle dichiarazioni dei già indicati collaboratori di giustizia, IA IO, AP CI e PI CO, circa l'esistenza di una cosca De OS nata dalla scissione dell'originaria unica associazione camorristica diretta da PI CO, assassinato il 14/09/2006, e contrapposta all'altro gruppo originatosi dal medesimo sodalizio comprendente gli stretti congiunti del PI CO, rende piena ragione della finalità perseguita dal De OS e dal LO RE nel costituire e custodire il deposito di armi, in parte clandestine, in parte di provenienza delittuosa ed una anche alterata, come contestate nei capi A), B), F) ed I) della rubrica, al fine di agevolare l'attività del sodalizio diretto dallo stesso De OS, all'epoca impegnato in una sanguinosa faida contro l'opposto gruppo facente capo a D'ER FF (vedova di PI CO), D'ER NO (fratello della prima) e PI CO RA (figlio del boss ucciso).
Tale finalità di agevolazione del gruppo organizzato, diretto dal De OS, è stata correttamente riconosciuta anche con riguardo al delitto di favoreggiamento della latitanza dello stesso De OS, contestato al LO RE nel capo E1), proprio in considerazione dello stretto legame di quest'ultimo con il capo cosca, che non si limitava ad un aiuto personale nel reperimento e protezione della casa in cui si nascondeva, ma si estendeva alla collaborazione prestata nel presidio dell'associazione come tale, attraverso l'occultamento del suo armamento, strumento essenziale per l'affermazione della forza di intimidazione del sodalizio sul territorio e per sostenere la lotta contro il gruppo antagonista. In sintesi, le Corti di merito, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, hanno evidenziato la stretta solidarietà criminale esistente tra il De OS e il LO RE, che faceva di quest'ultimo un consapevole tutore degli interessi della cosca attraverso la protezione sia del suo capo, sia dell'arsenale dell'organizzazione.
E ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di favoreggiamento personale, sussiste la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991), qualora la condotta sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, se l'aiuto fornito al capo si concretizzi nella sua agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, così fornendosi un fattivo contributo all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del suo dirigente;
sotto il profilo soggettivo, poi, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione, allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia (Sez. 5^, n. 6199 del 30/11/2010, dep. 18/02/2011 Mazzola, Rv. 249297; conforme: n. 41063 del 2009, Rv. 245386).
4. Venendo all'esame dei motivi dei ricorsi del De OS e del LO RE in materia di trattamento sanzionatorio, essi sono fondati nei limiti che seguono.
4.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati risulta sorretto da motivazione adeguata e coerente e, nei confronti del De OS, l'aumento di pena per la contestata recidiva reiterata è imposto dall'art. 99 c.p., comma 5, rispondendo di un delitto indicato all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). In particolare, con riguardo al De OS, sono stati sottolineati i suoi precedenti penali e la gravità dei fatti accertati insieme al ruolo dirigenziale del gruppo criminale riconosciuto, seppure incidentalmente, allo stesso imputato (e, in proposito, generico e di merito è il rilievo del ricorrente circa la distanza temporale delle precedenti condanne che avrebbe giustificato l'esclusione della recidiva, che, invece, ai sensi del già ricordato art. 99 c.p., comma 5 è obbligatoria); con riguardo al LO RE, la
Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione non inficiata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e pertanto insindacabile in questa sede, che la sua pretesa collaborazione con gli inquirenti non fu ne' spontanea ne' immediata, poiché egli, nell'immediatezza del blitz, non fu raggiungibile e, dopo il suo rintraccio, tenne un comportamento ambiguo, ritardando il ritrovamento e la perquisizione dell'autovettura nella sua disponibilità, in cui si trovavano le chiavi dell'appartamento in viale VA (per la più compiuta esposizione delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche si rimanda alla pagina 157 della sentenza di primo grado e alla pagina 55 della conforme sentenza di appello).
Ne discende l'inammissibilità dei motivi (sesto motivo del ricorso dell'avvocato E. Martino e sesto motivo del ricorso dell'avvocato C. Lubrano), che denunciano la negazione delle attenuanti generiche agli imputati De OS e LO RE;
e l'inammissibilità della censura (quarto motivo del ricorso dell'avvocato E. Martino) in tema di immotivato aumento di pena, imposto invece dall'art. 99 c.p., comma 5, a carico del De OS, al quale è stata contestata e ritenuta la recidiva ai sensi dello stesso art. 99, comma 2, nn. 1 e n. 3, e comma 4.
4.2. È, invece, fondata la censura sia dell'avvocato E. Martino (sesto motivo del suo ricorso), sia dell'avvocato D. Vannetiello (primo motivo del suo ricorso) in ordine all'illegalità dell'aumento di pena, ex art. 63 c.p., comma 4, applicata al De OS per il concorso di due circostanze aggravanti: la recidiva reiterata qualificata imponente l'aumento di due terzi della pena base, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, seconda parte, e la concorrente circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica.
Alla denuncia di illegalità l'avvocato D. Vannetiello aggiunge anche l'omessa motivazione In tema di aumento discrezionale della pena. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, di cui all'art. 63 c.p., comma 4, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), con il conseguente aumento facoltativo fino ad un terzo per l'ulteriore circostanza aggravante concorrente (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, dep. 24/05/2011, Indelicato Rv. 249664).
Ne consegue, nel caso in esame, che, assunta correttamente come circostanza più grave la recidiva reiterata qualificata, la pena base di anni 5 ed Euro 900,00 per il delitto di cui al capo F), reputato più grave tra i reati riconosciuti in continuazione, è stata aumentata di 2/3 (pari ad anni 3 e mesi 4 ed Euro 600,00) fino ad anni 8 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa;
quest'ultima pena avrebbe potuto essere aumentata fino ad un terzo (pari ad anni 2, mesi 9 e giorni 10 ed Euro 500,00) per la concorrente circostanza ad effetto speciale, di cui al D.L. n. 152 del 1991, cit., art. 7 raggiungendo la pena base finale di anni 11,
mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il suddetto più grave reato di cui al capo F).
La Corte di merito ha, invece, aumentato la pena detentiva ad anni 11 e mesi 2, in misura superiore ad un terzo, incorrendo pertanto in un palese errore di calcolo e omettendo, altresì, la motivazione dell'ulteriore aumento facoltativo di pena applicato fino al limite massimo di un terzo.
Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.
4.3. Sempre in tema di pena l'avvocato D. Vannetiello, nell'interesse del De OS, denuncia l'illegittimo riconoscimento della continuazione interna ai reati contestati nei capi A), B) e C) (v. il secondo motivo del detto ricorso illustrato nelle precedenti pagine 12-13).
La censura è manifestamente infondata poiché la continuazione interna non attiene alla mera detenzione delle plurime armi di cui alcune di provenienza delittuosa e clandestine, sequestrate in un unico contesto, il 28 febbraio 2008, nell'appartamento in viale VA (capi A e B), e neppure alla sola detenzione della pistola in possesso del latitante De OS nell'appartamento in via Rosmary dove si nascondeva (capo C), bensì ai distinti reati di detenzione e porto delle medesime armi, integranti autonomi delitti, entrambi congiuntamente contestati in ciascuno dei capi A), B) e C);
e, in proposito, sulla motivata concorrenza di ambedue le fattispecie delittuose, si rimanda a quanto osservato nel precedente paragrafo 2.5. di questa motivazione (pagine 28-29).
Va, peraltro, rilevato che non risultano applicati aumenti di pena interni alle singole fattispecie criminose di cui ai suddetti capi A), B) e C), sicché la doglianza si profila, con riguardo alla misura del trattamento sanzionatorio, anche carente di interesse. La censura finora esaminata è, dunque, inammissibile.
4.4. Anche il quarto motivo del ricorso dell'avvocato D. Vannetiello, nell'interesse del De OS, circa l'illegittimità
dell'applicazione dei più severi aumenti di pena previsti dall'art. 81 c.p., u.c., nel caso di reato continuato commesso da agente recidivo reiterato, è inammissibile perché manifestamente infondato.
Ad avviso del ricorrente, avendo il giudice di merito riconosciuto come delitto più grave la ricettazione delle armi di provenienza delittuosa e clandestine, di cui al capo F), rinvenute e sequestrate il 28 febbraio 2008, senza che fosse stata accertata la data del loro acquisto, ricezione od occultamento da parte dell'imputato, e non potendo quindi escludersi che le condotte integranti il delitto istantaneo di ricettazione risalissero a data precedente l'8 dicembre 2005 di entrata in vigore della più severa disciplina in materia di recidiva di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, introduttiva dell'art. 81 c.p., comma 4 sul limite minimo (non inferiore ad un terzo) di aumento della pena base nei confronti dell'agente cui sia stata applicata la recidiva reiterata, il principio del favor rei avrebbe imposto di ritenere la consumazione della ricettazione avvenuta prima dell'8 dicembre 2005 e, quindi, esente dall'applicazione della successiva più rigorosa disciplina in tema di recidiva.
Trascura il ricorrente di considerare che il tempo di commissione della ricettazione, reato istantaneo, è certamente successivo alle date di esecuzione dei singoli delitti presupposti, tutte posteriori al 7 dicembre 2005, puntualmente indicate nel capo di imputazione sub F), come segue: 21/11/2007, data della denuncia della rapina avente ad oggetto il fucile automatico Benelli, cal. 12; 9/11/2007, data di denuncia della rapina del fucile semiautomatico Benelli, calibro 12;
17/03/2007, data della denuncia del furto del fucile semiautomatico Franchi Raptor, cal. 20; 14/12/2006, data della denuncia del furto del fucile automatico Franchi, cal. 12.
Quanto alle altre armi ricettate perché clandestine, pure specificate nel capo F) (carabina Winchester con matricola punzonata, fucile Benelli a canne mozze e calcio ridotto con matricola abrasa, pistola a tamburo con matricola punzonata), la collocazione della loro ricezione, acquisto od occultamento da parte del De OS a data precedente l'8 dicembre 2005 costituisce argomentazione del tutto generica del ricorrente, priva di alcun aggancio con le concrete risultanze istruttorie che, al contrario, come correttamente illustrato nella motivazione della sentenza impugnata, indicano nella fine dell'anno 2006, dopo l'omicidio di PI CO, avvenuto il 14 settembre 2006, l'inizio del conflitto armato tra i due gruppi originatisi dalla scissione dell'unica originaria associazione camorristica, e, quindi, il tempo a partire dal quale la cosca diretta dal De OS si costituì e iniziò ad allestire i suoi depositi di armi, tra cui quello scoperto il 28 febbraio 2008, oggetto del presente processo.
4.5. Sono, invece, fondati il terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato D. Vannetiello per il De OS e il settimo motivo del ricorso dell'avvocato C. Lubrano per il LO RE, nei limiti in cui censurano il difetto di motivazione sull'entità della pena applicata.
Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (pagine 39-40), mentre risulta motivata l'applicazione nei confronti del De OS della contestata "recidiva reiterata specifica aggravata" ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, in relazione al comma 2, nn. 1 e 3, dello stesso articolo, applicazione peraltro obbligatoria a norma dell'art. 99, successivo comma 5 rispondendo il De OS di delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3, non risultano invece motivate, nonostante le doglianze formulate dall'imputato appellante, autore anche di memoria difensiva depositata il 24/11/2011 in cui ribadiva la censura di eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, le seguenti scelte: a) la determinazione della pena base di anni 11 e mesi 2 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il delitto di ricettazione (capo F), ritenuto violazione più grave nell'ambito della riconosciuta continuazione criminosa, poiché, a parte l'errore di calcolo, già rilevato nel precedente paragrafo 4.2. di questa sentenza (pagine 31-32), la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni dell'aumento facoltativo, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, applicato per la seconda aggravante ad effetto speciale, dopo il primo aumento obbligatorio di due terzi della pena di anni cinque di reclusione ed Euro 900,00 di multa per la ricettazione, ne' ha giustificato la misura massima di un terzo applicata al secondo aumento facoltativo;
b) del tutto immotivati sono, inoltre, gli ulteriori aumenti di pena, di cui alcuni consistenti, per i reati in continuazione di cui al capo A) (anni 3 ed Euro 400,00), al capo B) (anni 2 ed Euro 400,00), al capo C) (anni 1 ed Euro 350,00) e al capo I (mesi 6 ed Euro 500,00), donde, tenuto conto anche degli aumenti per i reati, non oggetto di impugnazione, di cui ai capi D) e G) (mesi 3 per ciascuno), la complessiva pena finale di anni 18 e mesi 2 di reclusione ed Euro 3.650,00 di multa:
tale pena, essendo significativamente superiore al limite minimo di aumento per la continuazione, fissato in un terzo della pena stabilita per il reato più grave dall'art. 81 c.p., comma 4, nel caso, ricorrente nella specie, di reati in continuazione commessi da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, imponeva una adeguata giustificazione che, invece, è mancante.
Si richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6^, n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; conforme: n. 292S del 2000, Rv. 217333). Tale dovere, previsto dall'art. 132 c.p., comma 1, assume particolare rilevanza nei casi, come quello in esame, che obbligano il giudice ad un particolare rigore sanzionatorio nei confronti dell'imputato dei gravi delitti elencati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), al quale sia stata contestata la recidiva reiterata aggravata e sia, quindi, soggetto all'aumento obbligatorio di pena di due terzi, a norma dell'art. 99 c.p., commi 4 e 5, e all'aumento minimo di un terzo della pena applicata per la violazione più grave con riguardo ai reati in continuazione, ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 4, quest'ultima norma da riferire, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, all'aumento complessivo per la continuazione comprendente più violazioni e non alla misura di ciascun aumento per i singoli reati satelliti (Sez. 1^, n. 5478 del 13/01/2010, dep. 11/02/2010, Motta, Rv. 246116; Sez. F, n. 37482 del 4/09/2008, dep. 2/10/2008, Rocco, Rv. 241809).
I principi costituzionali sulla natura personale della responsabilità penale e sulla finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27 Cost., commi 1 e 3, postulano l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio attraverso il potere discrezionale del giudice di stabilirne l'entità, tenendo conto delle peculiarità soggettive ed oggettive del caso concreto, e l'esercizio di tale discrezionalità, quanto più risulta compresso da esigenze di tutela sociale che impongono particolare rigore a fronte di accertata proclività a delinquere e di commissione di gravi delitti, tanto più deve essere giustificato nei suoi spazi residui, ove esiti nella scelta del trattamento più severo anche laddove esso non sia previsto come obbligatorio.
Analoghe ragioni sorreggono la fondatezza delle censure mosse dal LO RE, tramite l'avvocato C. Lubrano, al trattamento sanzionatorio irrogatogli, con particolare riguardo all'entità degli applicati aumenti, rimasta priva di alcuna giustificazione, per i delitti di cui ai capi A), B), El), H) ed I), riconosciuti in continuazione con il più grave reato ascrittogli al capo F), quest'ultimo sanzionato con la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, con applicazione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, cit., art. 7 nella misura minima di 1/3, sulla pena assunta come base di anni 4 ed Euro 900,00. In particolare, non risulta in alcun modo motivato l'aumento applicato per il reato di cui capo A) nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
e, parimenti, non è stata in alcun modo giustificata la differenza sanzionatoria tra l'aumento di mesi 12 di reclusione, stabilito per il reato di cui al capo E1), ritenuto in appello anch'esso aggravato al sensi del D.L. n. 152 del 1991, cit., art. 7 e gli aumenti di mesi 6 per ciascuno degli altri reati satelliti, di cui ai capi B) ed I), parimenti aggravati ai sensi del predetto art. 7.
Sulla base di tutte le osservazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del De OS e del LO RE, nei limiti del trattamento sanzionatorio ad essi irrogato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
5. Passando all'esame dei motivi del ricorso proposto da LI TI, sono inammissibili perché postulano una rilettura non consentita delle risultanze istruttorie, essendo palesemente insussistenti i vizi motivazionali denunciati, le censure di cui al primo motivo pertinenti alla dichiarata responsabilità dell'imputato per il delitto di favoreggiamento del latitante, De OS AR, con la pur riconosciuta aggravante dell'aver agito per agevolare l'attività dell'associazione camorristica diretta dallo stesso De OS.
Adeguata, coerente ed esente da violazioni delle regole della logica e del diritto è la ritenuta pretestuosità, in sentenza, della giustificazione offerta dal LI TI (appuntamento con una prostituta genericamente indicata) circa le ragioni della sua presenza, insieme a CO NO, successivamente assassinato, a bordo di un'autovettura, ferma, nei pressi dell'abitazione dove si nascondeva il capo, De OS, con chiara finalità di vigilanza, emergente altresì dalla appartenenza del LI TI al gruppo camorristico, rivelata dai collaboratori di giustizia, IA IO, AP CI e PI CO, esaminati in dibattimento.
E, in proposito, si rimanda a quanto già osservato per l'analoga posizione del LO RE, con riguardo all'attendibilità dei chiamanti in correità (v. il precedente paragrafo 2.1. a pagina 26 di questa motivazione), laddove riferiscono l'operatività e la composizione della cosca camorristica diretta dal De OS;
e alla consapevole volontà di coloro che tutelavano la clandestinità del capo cosca di agevolare l'intero gruppo criminale in mobilitazione armata contro il gruppo rivale (v. il precedente paragrafo 3, pagine 29-30).
6. È invece fondato il secondo motivo del ricorso proposto da LI TI da esaminare congiuntamente al primo motivo dei distinti ricorsi presentati dai fratelli LI NN MA e LI RC, quest'ultimi già condannati, all'esito di giudizio abbreviato, con la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, cit., art. 7 per il delitto di favoreggiamento della latitanza di De OS AR.
Si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'affermato concorso di LI TI, LI NN MA e LI RC nella detenzione e porto delle armi, in parte di provenienza delittuosa e in altra parte clandestine, contestate nei capi A), B), F), H) ed I) della rubrica. Per tutti e tre gli imputati l'affermazione di responsabilità è fondata sulla riconosciuta, in via incidentale, loro appartenenza al clan camorristico diretto dal De OS.
Le ulteriori circostanze sintomatiche, secondo i decidenti, del concorso nei delitti pertinenti alle armi del sodalizio, rinvenute in viale VA di Castel Volturno, sono costituite per LI TI dalle circostanze del suo arresto, essendo stato sorpreso insieme al CO NO, non solo in prossimità dell'abitazione del De OS, ma anche non lontano dall'appartamento in viale VA, dove, in una strada chiusa, erano custodite le armi, con chiare funzioni, secondo i giudici di merito, di vigilanza anche dell'arsenale dell'organizzazione; a tale elemento si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore PI CO circa i compiti dell'imputato nel sodalizio, come addetto non solo alle estorsioni, ma anche al trasporto delle armi.
A sostegno della codetenzione delle armi da parte di LI RC si valorizza la sua presenza sul pianerottolo dell'appartamento, in via Rosmary, in cui si nascondeva il De OS, con il vano tentativo di allontanarsi per non essere identificato dai carabinieri, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la sua recente affiliazione al clan e le funzioni affidategli, che non si sarebbero esaurite nell'attività di guardiaspalle del De OS, ma avrebbero compreso anche l'esecuzione di alcune estorsioni e il trasporto, con LI TI, di armi da un posto all'altro.
Quanto a LI NN MA è addotta la circostanza che l'appartamento in viale VA fosse stato oggetto, tramite il LO RE, di un contratto preliminare di compravendita a suo nome, con un assegno versato come caparra, tratto su un conto corrente bancario a lei intestato;
e si menziona il contenuto di un colloquio telefonico tra il LO RE e il De OS, dal quale emergerebbe che gli appartamenti procurati dal primo alla cosca erano visitati proprio dalla LI NN MA per valutarne l'idoneità, con ritenuta piena consapevolezza e contributo della stessa imputata al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione.
Particolare rilievo, infine, a sostegno del concorso di entrambi i fratelli LI nella detenzione e porto delle armi di provenienza delittuosa e clandestine, oggetto di causa, è attribuito ad un loro dialogo in carcere, intercettato l'8 aprile 2008, dopo i fatti per cui è processo, dal quale, secondo l'interpretazione dei giudici di merito, emergerebbe la consapevolezza degli interlocutori della presenza delle armi nel luogo in cui furono rinvenute e anche dell'esistenza di ulteriori analoghi depositi.
Ritiene il collegio che le censure motivazionali sollevate dai predetti imputati siano fondate, vuoi per la genericità e, in alcuni casi, ambiguità non risolta degli elementi storici addotti a sostegno del loro concorso nei contestati reati in materia di armi;
vuoi per l'erroneità del postulato logico-argomentativo, secondo il quale, accertata incidentalmente l'esistenza del sodalizio camorristico e l'appartenenza ad esso degli imputati, ne discenderebbe la loro partecipazione ai singoli reati fine, attuati nell'interesse della stessa associazione.
Giova qui richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è, di per sè solo, sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (Sez. 6^, n. 3194 del 15/11/2007, dep. 21/01/2008, Saltalamacchia, Rv. 23840; Sez. 6^, n. 37115 del 28/09/2007, dep. 08/10/2007, Vicorito, Rv. 237291; Sez. 6^, n. 20994 del 28/03/2003, dep. 12/05/2003, Capuano, Rv. 226278).
Nei casi in esame, quindi, la ritenuta appartenenza di LI TI, LI RC e LI NN MA al sodalizio camorristico (gli ultimi due già condannati per favoreggiamento di De OS AR con la circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7) non giustifica il loro concorso in tutti i reati fine rientranti nel programma dell'associazione e, segnatamente, nel porto e detenzione delle armi di provenienza delittuosa e clandestine rinvenute nell'appartamento in Viale VA, il 28 febbraio 2008.
In particolare, quanto a LI TI, non è stata chiarita la specificità dell'ulteriore elemento di prova, ravvisato a suo carico nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con riguardo alla collaborazione prestata dallo stesso imputato proprio nei delitti in materia di armi contestati nel presente processo, posto che il LI TI, il 28 febbraio 2008, fu sorpreso in Castel Volturno mentre era fermo in macchina, insieme al CO NO, nei pressi dell'abitazione del De OS, intento a compiti di vigilanza.
Analoga è la posizione probatoria di LI RC, per il quale si aggiunge il colloquio intercettato in carcere, l'8 aprile 2008, con la sorella in visita, LI NN MA, il cui breve contenuto, testualmente riportato a pagine 66-67 della sentenza impugnata con attribuzione ad esso di valore addirittura confessorio della partecipazione dei due fratelli al porto e alla detenzione delle armi rinvenute nell'appartamento in viale VA, integra alla lettera un commento dell'operazione di polizia con rammarico per il suo esito positivo, senza che la Corte abbia adeguatamente spiegato le ragioni per le quali dalla conoscenza della disponibilità di armi da parte dell'associazione, emergente dal colloquio tra i due fratelli, debba inferirsi il loro concreto contributo all'occultamento e al deposito proprio delle armi sequestrate il 28 febbraio 2008, secondo i requisiti postulati dal delitto concorsuale.
Con riguardo, poi, alla posizione di LI NN MA, gli ulteriori elementi addotti a conforto della dichiarata sua responsabilità sono stati ravvisati nella documentazione prodotta dal LO RE a propria difesa, non rinvenuta nell'abitazione dove si nascondeva il De OS come erroneamente indicato nella sentenza impugnata a pagina 64, circa il contratto preliminare di compravendita dell'appartamento in viale VA che lo stesso LO RE avrebbe stipulato, per conto dell'acquirente LI NN MA, con i proprietari venditori, AS NN MA - PP NI, senza che la Corte abbia adeguatamente motivato in merito alle ambiguità del quadro probatorio a carico dell'imputata, pure evidenziate dalla difesa con riguardo ai seguenti elementi: a) inesistenza di alcun diretto contatto tra la LI NN MA e i promittenti venditori dell'immobile, esaminati in dibattimento, i quali ebbero rapporti col solo LO RE, cui consegnarono un unico mazzo di chiavi della casa in viale VA;
b) possesso delle chiavi dell'appartamento da parte del solo LO RE, che le custodiva nella sua autovettura il 28 febbraio 2008; c) discrasia tra le modalità di pagamento indicate nel contratto preliminare di compravendita, in data 23 ottobre 2007, consistite nella attestata consegna della somma di Euro 15.000,00 in contanti dal LO RE a AS NN MA (proprietaria dell'immobile), e quelle riferite dai coniugi AS NN MA - PP NI nel corso del loro esame dibattimentale, nell'udienza del 10 luglio 2009, a proposito della ricezione, in occasione del preliminare di compravendita stipulato il 23 ottobre 2007 col solo LO RE, dell'assegno bancario, prodotto in giudizio da quest'ultimo, recante la data del 30 marzo 2008, tratto sul conto corrente intestato alla LI NN MA presso la Banca popolare di Novara ed emesso per il diverso importo di Euro 10.000,00.
Di non esplicitato rilievo probatorio a carico della LI NN MA, con riguardo ai delitti in materia di armi contestati in specifico contesto spazio-temporale nel presente processo, sono infine i contenuti delle conversazioni intercettate, il 23 e il 26 febbraio 2008, pochi giorni prima dell'accertamento dei fatti per cui è processo, tra il De OS e il LO RE, laddove si parla di abitazioni da procurare e si indica la LI NN MA come la persona che andrà a visionarle, senza alcuna menzione della destinazione dei medesimi immobili (v. pagina 67 della sentenza impugnata).
La fondatezza dei motivi di gravame con riguardo alla responsabilità dei predetti imputati per i reati in materia di armi, di cui ai capi A), B), F) ed I), rende superfluo l'esame delle ulteriori censure inerenti alla riconosciuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, cit., art. 7, e, in generale, al trattamento sanzionatorio loro rispettivamente irrogato.
7. In conclusione, alla luce di quanto esposto si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio stabilito nei confronti degli imputati De OS e LO RE, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si uniformerà alle indicazioni contenute nel paragrafo 4 della presente motivazione;
e l'annullamento della medesima sentenza nei riguardi dell'imputato, LI TI, limitatamente ai reati in materia di armi di cui ai capi A), B), F) ed I), e nei confronti degli imputati, LI RC e LI NN MA, per tutti i reati loro contestati, con rinvio per nuovo esame in tema di rispettive responsabilità ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, secondo i rilievi esposti nel precedente paragrafo 6 di questa motivazione.
Nel resto i ricorsi del De OS, del LO RE e di LI TI devono essere respinti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI NN MA e LI RC, nonché nei confronti di LI TI limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), F) ed I) e nei confronti di De OS e LO RE limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi di De OS, LO RE e LI TI. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013