Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. (Fattispecie in tema di usura in cui la Corte ha configurato il vizio di travisamento, per la mancata valutazione di una prova fornita dalla difesa, consistente nella registrazione di una conversazione intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, astrattamente idonea a confutare l'ipotesi accusatoria).
Commentari • 20
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. Persona ubriaca o drogata, sesso è sempre reato anche se abitudini sessuali libere (Cass. 1219/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 gennaio 2025
Volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti rientrano in casi di "inferiorità psichica o fisica": la mancanza totale del consenso e l'impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di violenza sessuale quando l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso. L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è mai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, …
Leggi di più… - 4. RICORSO PER CASSAZIONE: REQUISITI GIUSTIFICATIVI DELLA DECISIONE.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
- 5. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47035 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2133
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 49393/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DO N. IL 25/11/1952;
avverso la sentenza n. 420/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. Barbato Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
LI DO;
1.1.) - ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17.01.2012 confermativa della decisione del Tribunale di Nola del 26.03.2008 di condanna per il reato di usura in danno di VI Felice, ex art. 644 c.p., comma 1 e comma 4, nn. 2 e 4;
2.0)- MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). 2.1)- Nullità della sentenza impugnata per mancata valutazione della prova fornita dalla difesa, consistente nella conversazione - registrata e trascritta - intercorsa tra l'imputato e la persona offesa dalla quale, in totale contrasto con l'ipotesi accusatoria, la medesima persona offesa riconosceva: - che l'imputato aveva versato la somma di L. cento milioni per l'acquisto del terreno, - che non vi era stato alcun prestito, - che la denuncia per il reato di usura era stata inoltrata per fronteggiare la procedura di sfratto per morosità;
- il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto, aveva omesso ogni adeguata motivazione;
2.2)- Nullità della sentenza per mancata valutazione della prova documentale offerta dalla difesa dalla quale emergeva la falsità dell'affermazione della persona offesa di essere titolare di un negozio di autoricambi, circostanza probatoria disattesa dalla Corte di appello con motivazione sintetica ed apodittica. 2.3)- Nullità della sentenza per mancata valutazione dell'altra prova offerta dalla difesa relativa al pagamento da parte dell'imputato di un somma consistente a titolo di condono edilizio per il capannone abusivo insistente sul fondo acquisito dalle persone offese a dimostrazione del comportamento "uti dominus" dell'imputato relativamente al terreno in questione, in contrasto con l'assunto accusatorio per il quale il terreno era stato oggetto di una compravendita non effettiva ma solo finalizzata a garantire il prestito intercorso tra le parti;
2.4)- Nullità della sentenza per avere ritenuto il delitto di usura pur in assenza del conteggio degli interessi e della loro natura usuraria, quest'ultima apoditticamente ritenuta senza operare alcun calcolo effettivo in relazione al tempo trascorso dal prestito stesso;
2.5)- Nullità della sentenza per erronea ed omessa motivazione riguardo alla qualificazione del rapporto tra le parti sotto l'ipotesi civilistica del "patto commissorio" senza alcun concreto accertamento della sproporzione tra il valore del bene ceduto ed il prezzo corrisposto.
RITENUTO IN DIRITTO
3.1)- Il primo motivo è fondato posto che, a fronte dell'avvenuta produzione sin dal primo grado della registrazione della conversazione tra le parti e della relativa trascrizione, la Corte di appello ha omesso ogni motivazione nonostante lo specifico motivo di impugnazione.
Invero, dal ricorso depositato emergono: sia la produzione del supporto magnetico e della relativa trascrizione e sia l'ordinanza acquisitiva di tale prova da parte del tribunale "con riserva di procedere a perizia di ufficio ove ritenuto necessario", senza che vi sia stata una valutazione di tale prova ed una motivazione nella sentenza sul punto.
Tale omessa motivazione, per un verso, risulta rilevante atteso che la prova risultava potenzialmente decisiva ed atta a ribaltare la decisione, contenendo una completa ritrattazione dell'accusa da parte della persona offesa e, per altro verso, integra il vizio di difetto di motivazione in presenza dello specifico motivo di appello, stante anche l'impossibilità di fare ricorso alla motivazione "per relationem" atteso il silenzio serbato sul punto nella sentenza di primo grado.
Il ricorrente ha adempiuto all'onere imposto dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In questa prospettiva, il "novum" normativo, attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione, anche alla luce della motivazione di primo grado, nella specie del tutto assente sul punto. Cassazione penale, sez. 2, 28/05/2008. n. 25883. Il vizio della motivazione comporta l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché proceda alla valutazione della prova relativa alla conversazione registrata ed alla relativa motivazione in punto di valenza probatoria e di incidenza sulla valutazione complessiva dell'intera vicenda.
3.2)- Tale decisione risulta assorbente degli altri motivi proposti atteso che, pur in presenza di una motivazione congrua ed astrattamente condivisibile della Corte di appello in merito alle altre questioni proposte dal ricorrente nei motivi indicati ai punti 2, 3, 4, 5, la prova offerta dalla difesa e trascurata dai giudici del merito, ove ritenuta valida ai fini della decisione, comporterebbe una rivisitazione dell'intero rapporto obbligatorio intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013