Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47035
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. (Fattispecie in tema di usura in cui la Corte ha configurato il vizio di travisamento, per la mancata valutazione di una prova fornita dalla difesa, consistente nella registrazione di una conversazione intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, astrattamente idonea a confutare l'ipotesi accusatoria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47035
Data del deposito : 3 ottobre 2013

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