Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2003, n. 23246
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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La nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416 comma 1 cod. proc. pen., per l'ipotesi di omissione dell'avviso all'imputato e al suo difensore della conclusione delle indagini, riguardando il primo atto relativo all'udienza preliminare, rientra fra quelle relative di cui all'art. 181 comma 2 cod. proc. e deve essere eccepita prima del decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere ovvero, nel caso in cui non si proceda con udienza preliminare, nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen. per la proposizione delle questioni preliminari, restando altrimenti preclusa (nel caso di specie, l'eccezione era stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che tra gli atti introduttivi da notificare in vista dell'udienza preliminare vi sia anche l'avviso all'imputato della facoltà di fare richiesta dei riti speciali, dovendosi escludere ogni ipotesi di disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., rispetto alla disciplina prevista nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui tale avviso è contenuto nella citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1, lett. f, cod. proc. pen.), dal momento che la scelta del legislatore appare del tutto ragionevole in rapporto alle diverse situazioni in cui l'imputato è chiamato ad effettuare tale scelta e considerando il diverso ruolo della "vocatio in iudicium" nei due procedimenti. (Cfr., Corte cost., 4 luglio 2003, n. 231).

La formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire la selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova. Ne consegue, che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo, cui si riferisce la preclusione posta dall'art. 491 cod. proc. pen., sono soltanto quelle intese a ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti; mentre le questioni relative all'eventuale inclusione di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, al pari delle ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l'ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo, sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti.

In tema di intercettazioni telefoniche, non è ammissibile l'eccezione di inutilizzabilità dei relativi risultati, che si limiti alla mera denuncia del mancato inserimento del decreto di autorizzazione agli atti del dibattimento qualora risulti che sia stato effettivamente emanato, dal momento che il divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc.pen. si riferisce, fra l'altro, all'inosservanza delle forme previste dall'art. 267 cod. proc. pen., quindi alla mancata emissione del decreto autorizzativo del giudice (nel caso di specie, l'imputato aveva già preso visione del decreto autorizzativo, in sede di procedimento davanti al tribunale del riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2003, n. 23246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23246
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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