Sentenza 5 dicembre 2000
Massime • 2
In tema di prova documentale, l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell'art.234 cod. proc.pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati posto che l'art.238 bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile.
In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni. Ne consegue che sono illegittimi l'ordinanza di ammissione della testimonianza e l'esame del teste ed è priva di valore probatorio la conseguente deposizione quando oggetto della testimonianza sia il contenuto di intercettazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall'art. 268 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2000, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Presidente del 05/12/2000
Dott. MARIANO BATTISTI Consigliere SENTENZA
Dott. FABIO MAZZA Consigliere N. 2183
Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITO SAVINO Consigliere N. 025040/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE US n. il 23/09/1957 avverso SENTENZA del 17/02/2000 CORTE APPELLO di CATANIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco CIANI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 17 febbraio 2000, confermava la sentenza, in data 11 maggio 1999, del tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di PP RE, condannandolo alle pene di legge, per il reato, accertato in Catania il 4 marzo 1997, di detenzione, a fini di spaccio, di 85,75 grammi di cocaina - altri 809 milligrammi erano stati rinvenuti in un distinto contenitore - con un grado di purezza dell'83,68%, corrispondente a 1247 dosi commerciali ovvero a 415 o 416 dosi giornaliere medie.
2. La corte di merito, richiamata la giurisprudenza di questa suprema corte secondo la quale la destinazione allo spaccio dello stupefacente e desumibile da qualsiasi elemento o dato indiziario che, interpretato con rigore, consenta, appunto, di inferirla, rilevava che, nella specie, la destinazione allo spaccio della cocaina si argomentava con certezza dalla rilevante quantità, dalle modalità di custodia dello stupefacente - rinvenuto dentro una scarpa del borsone porta/abiti che il IN aveva con sè nel momento in cui era sbarcato all'aeroporto di Catania proveniente da Milano - e dalle spiegazioni per nulla convincenti che il IN aveva dato circa le modalità di acquisto dello stupefacente.
L'imputato, infatti, aveva riferito - come risultava dalle dichiarazioni, acquisite agli atti del dibattimento, rilasciate dall'imputato al g.i.p. il 7 marzo 1997 - di avere acquistato la cocaina a Milano da una persona che aveva conosciuto per caso il giorno prima dell'acquisto e che aveva incontrato mentre andava in giro alla ricerca di droga e aveva aggiunto di essere stato anche a Bologna ove ne aveva comprata soltanto una dose: il IN - osservava la Corte - non aveva saputo dare alcuna indicazione nemmeno del luogo ove, a Milano, si era fermato, limitandosi a spiegare di avere dormito in una stanza che aveva trovato dopo essersi rivolto ad alcuni passanti.
La corte puntualizzava, poi, che, nel giudizio di appello, il quadro probatorio si era arricchito, essendosi accertato, con la deposizione dell'ispettore Gaetano TA, che il controllo del IN era stato disposto perché, nell'ambito di indagini relative ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli accertamenti degli inquirenti si erano indirizzati proprio nei confronti dei fratelli IN.
"Il giorno precedente il controllo eseguito all'aeroporto - così, ancora, il giudice di merito, nel riportare quanto dichiarato dal teste - era stata intercettata una conversazione telefonica tra il IN ed altri e da tale conversazione era emerso che l'imputato, nell'occasione, si trovava in compagnia di tale NO ES, suo coimputato nel procedimento per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all'ordinanza custodiale del g.i.p. di Catania, acquisita nella parte motiva".
3. Il difensore ricorre per cassazione con tre motivi, impugnando, con il primo, le ordinanze con le quali la corte ha disposto la parziale rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di un'ordinanza custodiale concernente il IN per "fatti diversi" da quelli in questione e ha disposto l'esame del teste, sovrintendente di polizia, Gaetano TA.
a - Denuncia, con il primo, "inutilizzabilità di atti", deducendo che "la corte, in sede di rinnovazione del dibattimento, ha utilizzato, acquisendole, l'ordinanza custodiale relativa al ricorrente e la sua posizione giuridica, atti che non possono neppure far parte del fascicolo dibattimentale di primo grado e, a maggior ragione, non possono trovare ingresso in sede di gravame stante l'estensione normativa al giudizio di secondo grado della disciplina del primo".
Deduce, poi, l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale del teste TA poiché verteva sul contenuto di intercettazioni telefoniche ed è giurisprudenza costante della corte di cassazione che "la intercettazione è un mezzo di ricerca della prova la cui trasformazione in prova avviene soltanto nella forma obbligata della trascrizione peritale in contraddittorio, sicché deve escludersi che un teste possa riferire sul contenuto dell'atto in questione". b - Denuncia, con il secondo, "violazione di legge e omessa motivazione", deducendo che: "1) se fosse utilizzabile la testimonianza del TA, la stessa andava valutata nel merito con adeguata e corretta motivazione;
2) è rimasta regiudicata la restituzione della somma sequestrata - L. 19.000.000 - e l'effetto della definitività di tale pronuncia contribuisce all'esclusione della finalità della detenzione punibile;
3) non è stata acquisita, nè vi è prova in atti, un'alternativa all'accertamento clinico del consulente di parte, il quale aveva spiegato proprio la compatibilità del quantitativo ritrovato con le peculiari condizioni soggettive del ricorrente".
c - Denuncia, con il terzo, "violazione di legge e omessa motivazione", deducendo che "è del tutto formale il diniego del riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità considerati i riflessi soggettivi della fattispecie"; deduce, poi, che, "in conseguenza di ciò, poteva applicarsi, in via gradata, la richiesta ex art. 444 c.p.p. rigettata immotivatamente e altrettanto immotivatamente dissentita al momento della sua formulazione". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo è inammissibile, in parte, perché manifestamente infondato e, in parte, per difetto di interesse. a - La corte di merito ha legittimamente acquisito l'ordinanza di custodia cautelare del IN per "fatti autonomi", diversi, cioè, da quelli per cui è causa, fatti di "associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti", contestati all'imputato in concorso, tra gli altri, con NO ES.
L'art. 234, comma 1, c.p.p. dispone, invero, che "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia o qualsiasi altro mezzo" e, secondo la giurisprudenza di questa corte, l'art. 234 c.p.p. comprende genericamente, nella nozione di documento, anche tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e, quindi, anche le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare e di convalida di arresto o di fermo e di tali atti consente l'acquisizione al processo" (cfr. Cass., 11 giugno 1992, Taurino;
4 dicembre 1996, Eviani;
2 maggio 1997, Dragone).
Si discute, in dottrina e nella giurisprudenza, sul valore di queste acquisizione e, in particolare, sul valore da attribuirsi alla sentenza non irrevocabile, disponendo l'art. 238-bis c.p.p. che solo "le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato".
Ma, è innegabile che la stessa sentenza non irrevocabile possa valere quanto meno come prova che "una sentenza, sia pure non definitiva, è stata emessa, in un certo giorno, nei confronti di una certa persona, imputata di un certo reato", così come è innegabile che l'ordinanza di custodia cautelare emessa per un "fatto autonomo" possa essere acquisita come prova che, in un determinato momento, è stato emesso, nei confronti di un determinato momento, è stato emesso, nei confronti di una determinata persona, un "ordine" per un determinato reato, che le è stato contestato in concorso con determinate persone.
L'ordinanza di custodia cautelare, dunque, è stata legittimamente acquisita perché prova - e, certamente, prova principe - di quei fatti e non di altro, fatti che, nella specie, il ricorrente non ha contestato e che la corte ha valutato ritenendo, così, ulteriormente suffragata l'ipotesi accusatoria, già ampiamente provata, peraltro, - come la corte ha precisato a pag.
8 - dalla quantità, dalle modalità di custodia dello stupefacente e, soprattutto, dalle "non convincenti" spiegazioni del IN sulle circostanze relative all'acquisto della cocaina e sul suo soggiorno a Milano. b - È esatta l'affermazione che il contenuto di una intercettazione può essere provato soltanto dalla documentazione - trascrizione della intercettazione, sicché non v'è dubbio che la circostanza dell'essersi trovato il IN in compagnia di NO ES, se risultasse soltanto dalla intercettazione di cui ha parlato il teste TA, non potrebbe entrare nel processo.
Ma, - ed è questa la ragione della inammissibilità, per difetto di interesse, di questo profilo del motivo - quella circostanza risulta, nel suo pregnante significato di essere il IN coimputato con l'ES per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, dalla ordinanza di custodia cautelare del IN, la cui acquisizione è stata, come si è appena visto, contestata dal ricorrente, di tal che, date per certe la illegittimità della ordinanza che ha disposto, sul punto, l'esame del teste e la conseguente illegittimità della deposizione di quest'ultimo, il rilievo di queste illegittimità non avrebbe, non ha, alcuna incidenza processuale.
Vale, in ogni caso, e sempre ai fini del difetto di interesse, quanto si è dianzi osservato sulla complementarità e non sulla decisività delle prove - documentali e non - oggetto della parziale rinnovazione del dibattimento.
2. - Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.
a - Si è detto poc'anzi che la deposizione del TA è illegittima nella parte in cui ha svelato il contenuto di una intercettazione telefonica non acquisita agli atti del processo. Ma, si è anche posto in evidenza sia che quel contenuto risultava aliunde, sia che quella deposizione - o, se si vuole, quel contenuto - non è affatto decisiva - o decisivo - nella logica della sentenza impugnata, sicché il ricorrente è privo di interesse a dolersi che la "deposizione del TA non è stata valutata con adeguata e corretta motivazione".
b - È vero che al IN è stata restituita la somma di L.
19.000.000.
La restituzione non è, però, logicamente incompatibile, come mostra di ritenere il ricorrente, con la destinazione allo spaccio dello stupefacente del quale il IN è stato trovato in possesso, che la restituzione del denaro significa soltanto, sul piano logico, che, certa la prova che quel rilevante quantitativo di cocaina, trasportato da Milano a Catania in un certo modo e giustificato dal ricorrente in termini assolutamente inaccettabili, era destinato allo spaccio, non era altrettanto certo che la fonte di quei 19.000.000 fosse il commercio degli stupefacenti, anche se l'imputato aveva dichiarato di avere quel denaro con sè perché sperava di poter acquistare un quantitativo maggiore di droga, cioè un quantitativo più che doppio rispetto a quello acquistato, per il quale aveva speso L. 10.000.000.
Questo profilo del motivo è, quindi, manifestamente infondato, non scalfendo minimamente, come si pretende, le ragioni che sottostanno alla decisione della corte di non attribuire alcuna rilevanza alla restituzione della somma di L. 19.000.000.
c - La corte, infine, ha valutato la deposizione del consulente di parte, che ha confermato la tossicodipendenza del IN, osservando che la tossicodipendenza non era affatto incompatibile con la destinazione allo spaccio di tutto o di buona parte di quello stupefacente, sufficiente a soddisfare le esigenze di un tossicodipendente per ben oltre un anno.
La corte di merito, infatti, per disattendere la tesi della destinazione della cocaina all'uso personale, ha correttamente posto l'accento, oltre che sulla rilevante quantità, già di per sè incompatibile con la destinazione o con la esclusiva destinazione dello stupefacente all'uso personale, sulle modalità di custodia della cocaina e sulle del tutto inappaganti, sul piano logico, dichiarazioni dell'imputato per spiegarne le modalità dell'acquisto, sicché per far apprezzare la deposizione del consulente di parte, il ricorrente si sarebbe dovuto misurare, oltre che con i rilievi sulla quantità, con le ulteriori e decisive ragioni della sentenza a favore della destinazione dello stupefacente allo spaccio, ragioni che, invece, nel ricorso non sono state minimamente toccate, donde la non specificità di questo profilo del motivo.
3. - Il terzo motivo è inammissibile perché privo, anch'esso, del requisito della specificità.
La corte ha detto perché "lo stato di tossicodipendenza del IN, a fronte della quantità della sostanza rinvenuta in suo possesso, non fosse presupposto sufficiente a fondare la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità", con ciò volendo sottolineare che, pur tenendosi conto della cocaina destinata al consumo personale, la parte residua sarebbe stata, comunque, tale da non poter essere definita "fatto di lieve entità" e il ricorrente, sul punto, altro non ha fatto che richiamare "i riflessi soggettivi della fattispecie" senza misurarsi con le ragioni indicate dalla corte per non attribuire rilevanza a quei "riflessi". Se la corte - come già il tribunale - ha correttamente escluso che sussistessero le condizioni per il riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità, consegue che, altrettanto correttamente, è stato escluso che potesse essere accolta la richiesta di patteggiamento, non consentendolo i limiti edittali della pena prevista dall'art. 73 del dpr n. 309/1990. 4. - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La corte dichiara
inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000= favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001