Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari - previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. - è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 25223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25223 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/04/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1028
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 36267/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NT, nato a [...] il [...];
2) LV AS, nato a Polignano a [...] il [...];
3) LL MI, nato a Polignano a [...] il [...];
4) FL ET, nato a Polignano a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 22.5.2007 dalla Corte d'appello di Bari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 22.5.2007 la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato quella resa il 23.6.2006 dal tribunale monocratico barese, sezione distaccata di Monopoli, che aveva dichiarato NT IG, AS EL, MI LL e ET FL colpevoli dei seguenti reati:
a) art. 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, art. 295, comma 2, lett. b), e L. n. 50 del 1994, art. 2, per aver concorso, assieme a BE TT e MI TT la cui posizione era stata stralciata a importare nel territorio italiano kg. 496 di t.l.e. di contrabbando;
b) artt. 110, 336, 337 c.p., art. 635 c.p., commi 1 e 2, per aver concorso con i predetti a esercitare violenza e resistenza contro pubblici ufficiali, cercando di sottrarsi con manovre spericolate alle motovedette della Guardia di Finanza - che avevano intimato l'alt allo scafo che trasportava i t.l.e. e avevano tentato l'abbordaggio dello scafo medesimo - gettando in mare vari scatoloni contenenti i t.l.e. allo scopo di alleggerire il natante, e infine speronando una motovedetta della Guardia di Finanza, che riportava gravi danni sulla fiancata destra:
reati commessi in Monopoli sino alle ore 1,45 del 29.11.1999. Per l'effetto il giudice monocratico, considerato più grave il reato di cui alla L. n. 50 del 1994, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva condannato gli imputati alla pena di un anno di reclusione ciascuno, concedendo i doppi benefici a EL e FL, e solo il beneficio della sospensione condizionale della pena al LL M..
In estrema sintesi era risultato che verso le ore 00,50 del 29.11.1999 una motovedetta della Guardia di Finanza aveva individuato in una cala della costa barese un motoscafo privo di sigla di identificazione, dal quale alcune persone erano intente a scaricare a terra scatoloni di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Il conducente del motoscafo, BE TT, si era dato allora alla fuga, prendendo il largo, incurante della intimazione di alt. Per vanificare i tentativi di abbordaggio della motovedetta, aveva attuato varie manovre spericolate, mentre gli altri occupanti del motoscafo lanciavano in mare vari scatoloni di t.l.e. per alleggerire il carico del natante. Durante queste manovre, il motoscafo inseguito, prima di essere raggiunto, aveva volto la prua contro la motovedetta militare, speronandola sulla fiancata destra. In seguito all'abbordaggio erano stati individuati gli occupanti del motoscafo:
oltre al conducente ER TT e a MI TT, la cui posizione era stata stralciata, erano stati identificati IG NT, AS EL, MI LL e ET FL, i quali avevano dichiarato di essere stati ingaggiati per lo scarico degli scatoloni di contrabbando provenienti dal Montenegro, dietro compenso di L. 100.000 ciascuno.
La Corte territoriale ha innanzitutto respinto le eccezioni processuali formulate dai difensori, osservando che:
- il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato ritualmente all'imputato EL;
- era del tutto condivisibile la decisione del primo giudice che aveva respinto l'eccezione del difensore per l'omesso avviso al IG D. della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.:
infatti alla udienza dell'11.10.2002 il difensore del medesimo, avv. Lillo, era stato sostituito dall'avv. Saponaro, il quale - a differenza dell'avv. Sassanelli per gli imputati EL, FL e LL M. - non aveva dedotto l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p.; sicché l'avv. Lillo non era più legittimato a dedurre la stessa nullità, a regime intermedio, nel corso del successivo dibattimento aperto dopo il rinnovo del primo decreto di citazione a giudizio. Tanto premesso, la Corte ha confermato la responsabilità dei prevenuti in ordine a tutti i reati loro ascritti, essendosi accertato che gli stessi avevano partecipato all'azione di resistenza e di danneggiamento, agevolandola con il lancio in mare degli scatoloni carichi di t.l.e. al fine di aumentare ulteriormente la velocità dello scafo contrabbandiere, che era già di per sè molto veloce e costituiva un pericolo per i mezzi e i militari della Guardia di Finanza.
2 - Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso sia l'avvocato Gianvito Lillo, per conto del IG D., sia l'avv. Vittorio Gironda per conto degli altri tre imputati. Il difensore del IG D. ha dedotto in particolare:
2.1 - inosservanza dell'art. 415 bis c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto. Rileva in proposito che, avendo egli eccepito per iscritto un difetto di notifica nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio, il giudice, all'udienza del 17.6.2005, aveva disposto il rinnovo della notifica, rinviando il processo alla udienza del 16.12.2005; in tale udienza aveva eccepito la violazione dell'art.415 bis c.p.p. perché al IG D. non era stato dato avviso della conclusione delle indagini;
ma il giudice, pur reputando la nullità a regime intermedio, aveva illegittimamente ritenuto tardiva l'eccezione, perché sollevata, ed accolta, da altro difensore alla precedente udienza dell'11.10.2002;
2.2 - erronea applicazione dell'art. 157 c.p. e dell'art. 531 c.p.p., nonché mancanza di motivazione sul punto. Rileva che, dietro sua esplicita richiesta subordinata, già il primo giudice doveva dichiarare la prescrizione dei reati, perché - secondo la normativa precedente alla L. n. 251 del 2005 - tra la interruzione del decreto di citazione a giudizio in data 21.9.2000 e la sentenza di primo grado, intervenuta solo il 23.6.2006, erano trascorsi più dei cinque anni previsti come termine di prescrizione dei reati. L'avv. Gironda, a sua volta, nell'interesse degli altri tre imputati, denuncia tre motivi di annullamento.
In particolare, lamenta:
2.3 - violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e), art. 157 c.p.p., comma 8, art. 171 c.p.p., lett. b) ed f), e art. 178 c.p.p., lett. c), dovendo considerarsi nulla la notifica al EL
del decreto di citazione per il giudizio d'appello, in quanto era assolutamente incerta l'autorità che l'aveva richiesta ed era mancato il deposito presso la casa comunale con conseguente raccomandata all'interessato;
2.4 - violazione delle norme incriminatrici e difetto di motivazione sul punto, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto gli imputati responsabili, anche sotto il profilo del dolo, di concorso nella resistenza ai pubblici ufficiali e nel contrabbando dell'intero carico di t.l.e., senza considerare che essi erano degli incensurati, che avevano confessato di essersi trovati in loco solo per acquistare un modesto quantitativo di sigarette da rivendere successivamente in proprio;
2.5 - violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., nonché difetto di motivazione sul punto, laddove la corte di merito ha immotivatamente disatteso la richiesta di mitigare il trattamento sanzionatorio. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Vanno anzitutto disattese, perché manifestamente infondate, tutte le eccezioni processuali. Giova premettere che all'udienza del 13.10.2000 il giudice monocratico, rilevato che il decreto di citazione a giudizio del 21.9.2000 non era stato notificato ai difensori e agli imputati, aveva rinviato all'udienza del 4.5.2001, disponendo nuova notifica del decreto. Alla udienza del 4.5.2001, rilevato che il decreto di citazione a giudizio non era stato ritualmente notificato all'imputato MI TT, il giudice aveva rinviato al 9.11.2000. Alla udienza del 9.11.2001, sempre per difetto di notifica a MI TT, veniva disposto il rinvio all'udienza del 1.3.2002.
Alla successiva udienza dell'11.10.2002, in sede preliminare, l'avv. Sassanelli, difensore di EL, LL M. e FL eccepiva la nullità del decreto di citazione per omesso avviso ai suoi assistiti delle conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.. Per il coimputato IG D., era presente l'avv. Saponaro, in sostituzione del difensore di fiducia avv. Gianvito Lillo, che nulla eccepiva. In accoglimento della eccezione sollevata dall'avv. Sassanelli, il giudice dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sue incombenze.
Il pubblico ministero disponeva quindi nuovo decreto di citazione a giudizio in data 2.3.2005 per l'udienza del 17.6.2005. A questa udienza, avendo l'avv. Lillo eccepito per iscritto un difetto di notifica nel suoi confronti, il giudice disponeva il rinnovo della notifica per l'udienza del 16.12.2005.
A quest'ultima udienza lo stesso avv. Lillo eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p., deducendo che era mancato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il suo assistito NT IG. Correttamente il giudice riteneva inammissibile l'eccezione per tardività.
Infatti, con tutta evidenza si tratta di una nullità relativa prevista dall'art. 181 c.p.p., comma 3, che - come tale - deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Nel caso di specie, quindi, l'eccezione doveva essere formulata tra le questioni preliminari all'udienza dell'11.10.2002, quando infatti fu formulata dall'avv. Sassanelli in relazione agli imputati EL, LL M. e FL. Poiché il difensore del IG D., avv. Saponaro per delega dell'avv. Lillo, non formulò alcuna eccezione in quella sede, egli era decaduto dal relativo diritto.
Nè può rilevare il fatto che il decreto di citazione a giudizio era stato rinnovato in data 2.3.2005 (proprio per l'accoglimento della eccezione avanzata dall'avv. Sassanelli), sicché la udienza del 16.12.2005 (dopo il rinnovo della notifica disposto all'udienza del 17.6.2005) era ancora utile per gli atti introduttivi al dibattimento e in particolare per l'accertamento della costituzione delle parti. Basti osservare in contrario che la menzionata norma dell'art. 491 c.p.p. pone come termine di decadenza l'accertamento "per la prima volta" della costituzione delle parti. Nel caso in questione l'accertamento era avvenuto per la prima volta alla udienza dell'11.10.2002.
È quindi inammissibile il motivo di ricorso di cui al precedente n.
2.1. Parimenti inammissibile è il motivo sub 2.3, con cui si eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione al giudizio di appello per AS EL.
Il difensore sostiene che era assolutamente incerta l'autorità che aveva richiesto la notifica. Ma l'assunto è chiaramente infondato, giacché la notificazione era stata chiesta regolarmente dalla Corte d'appello di Bari agli ufficiali giudiziari dell'Ufficio Unico del Tribunale di Brindisi. Questi proceddettero alla notifica a mezzo del servizio postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art.
8. Per l'impossibilità di recapitare il piego postale, questo venne depositato presso l'ufficio postale, con notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che fu consegnata il 21.2.2007 a familiare convivente. A norma del comma 4 del citato art. 8, in caso di mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale, la notificazione si ha per eseguita decosi dieci giorni dalla spedizione della predetta lettera raccomandata. Nel caso di specie, quindi, la notificazione risulta regolarmente eseguita e perfezionata, nel rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 601 c.p.p.. 4 - Manifestamente infondati sono anche i motivi di merito in punto di responsabilità e di pena (nn.
2.4 e 2.5).
Quanto alla responsabilità a titolo di concorso per il contrabbando, basti osservare che tutti gli attuali ricorrenti, in sede di interrogatorio reso davanti al g.i.p. alla udienza di convalida dell'arresto, hanno confessato di essere stati "ingaggiati" proprio per lo scarico delle sigarette di contrabbando (non quindi - come si sostiene nel ricorso - semplicemente per acquistare le sigarette). Quanto alla resistenza e alla violenza contro i pubblici ufficiali, i giudici di merito hanno accertato la corresponsabilità degli occupanti col guidatore del motoscafo, in forza di una motivazione congrua e legittima, che ha valorizzato la collaborazione attiva dei primi attuata attraverso il getto in mare degli scatoloni di sigarette al fine di alleggerire il natante. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha confermato la pena inflitta in primo grado con motivazione congrua e incensurabile in sede di legittimità.
5 - È infine inammissibile la censura formulata dal difensore del IG D. in ordine alla prescrizione dei reati (n. 2.2). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, doveva applicarsi la disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, essendo quella previgente più sfavorevole, posto che prevedeva una prescrizione decennale (oltre l'aumento per gli atti interruttivi) per i reati di contrabbando aggravato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2, e di violenza e di resistenza a pubblico ufficiale. Da
notare che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 23.11.2006 la legge 251/2005 era applicabile in quanto il processo de quo era ancora pendente in primo grado al momento di entrata in vigore della legge medesima (8.12.2005). Orbene, secondo la disciplina vigente, il termine di prescrizione per tutti i delitti è di sei anni, che per gli atti interruttivi va aumentato sino a un quarto. Nel caso di specie, il termine complessivo è di sette anni e sei mesi, ed è scaduto solo in data 29.5.2007, cioè dopo la emissione della sentenza impugnata.
Neppure si può sostenere che il termine prescrizionale ordinario era scaduto prima che fosse intervenuta a interromperlo la sentenza di primo grado del 23.6.2006.
Si deve considerare che il primo atto interruttivo era intervenuto col decreto di citazione a giudizio del 21.9.2000 e che la predetta sentenza di primo grado era stata emanata prima che spirasse il termine ordinario di sei anni previsto dalla novella legislativa n. 251 del 2005. Ma anche a voler considerare il termine di prescrizione quinquennale, che la disciplina previgente prevedeva per il reato di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., comma 2) e quello di contrabbando di t.l.e. superiore ai 15 kg. (L. n. 50 del 1994, art.2), si deve osservare che dopo il primo atto interruttivo costituito dal decreto di citazione del 21.9.2000 è intervenuta tempestivamente anche l'interruzione del secondo decreto di citazione a giudizio, in data 2.3.2005, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, entrambe le sentenze di merito sono state emanate prima dello spirare del termine prescrizionale massimo (che, in relazione ai reati de quibus, anche per la disciplina previgente ammonta a sette anni e sei mesi).
6 - In conclusione, i ricorsi sono inammissibili sotto ogni punto di vista. Com'è noto, l'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266). Consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di una inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008