Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 4
La violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, è priva di specifica sanzione processuale, essendo demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità.
L'attività integrativa di indagine, non essendo previsti limiti temporali per lo svolgimento delle investigazioni, è sempre esercitabile durante il dibattimento, senza che possa essere circoscritta entro i termini stabiliti dall'art. 468 cod. proc. pen. o in quelli coincidenti con gli adempimenti richiamati dall'art. 493 cod. proc. pen.
Il divieto di assumere informazioni, sanzionato con l'inutilizzabilità dall'art. 430-bis cod. proc. pen., non è applicabile ai testimoni il cui nominativo sia stato indicato nelle liste testimoniali, qualora le dichiarazioni siano state raccolte in un separato procedimento penale avente ad oggetto temi di indagine diversi, anche se eventualmente connessi o collegati a quelli per cui si procede.
In tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purchè l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti.
Commentari • 4
- 1. Art. 430 - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensorehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore (art. 430) Con l'art. 430 il legislatore ha previsto che le parti processuali (a conclusione della udienza preliminare) possano svolgere un'attività integrativa di indagine (con esclusione degli atti per il cui compimento sia prevista la presenza dell'imputato o del suo difensore) finalizzata alla formulazione di richieste al giudice del dibattimento; il secondo comma della norma, dispone che la documentazione della suddetta attività sia “immediatamente” depositata nella segreteria del PM, con facoltà delle altre parti di prenderne visione e di estrarne copia; completa la disciplina l'art. …
Leggi di più… - 2. La sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi-Ruby: tra morale eGian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il contributo è pubblicato nel n. 4/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi. A proposito di Cass. Pen., Sez. VI, 10.3.2015 (dep. 28.5.2015), n. 22526, Pres. Milo, Est. Villoni, ric. P.G. c. Berlusconi Clicca qui per leggere le massime redazionali della sentenza. 1. Il 28 maggio scorso la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza - che qui può leggersi in allegato - con la quale è stato rigettato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza della Corte meneghina che, nel luglio del 2014, aveva assolto l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri dai reati di concussione (art. 317 c.p.) e …
Leggi di più… - 3. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
Leggi di più… - 4. Cortesia? No, favoreggiamento alla prostituzione (Cass. 51830/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2012, n. 31512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31512 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
3 15 1 2/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente N. 999/2012 - Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45423/2011- Consigliere - Dott. IC GALLO - Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA - Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BA RE N. IL 15/08/1974 2) BA IC N. IL 05/05/1937 3) MI RI N. IL 02/09/1957 4) RA UR N. IL 26/09/1954 avverso la sentenza n. 823/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Giofefficace Bodorou. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per iligensPrigendo E Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. View Mordo for her , Gracepool Creuson / бои дониста; с. кеAue for Sonuciica;
c.fills for rical;
4. Groveces pr د ا MOTIVI DELLA DECISIONE BA RE, BA DO, MI RI e RA ZI sono stati sottoposti a giudizio penale unitamente a PE UL e AP AS {giudicato separatamente) con la seguente imputazione: A)"di cui agli artt. 416 bis, I, II, III, IV comma c.p., per avere fatto parte di un' associazione di stampo mafioso e in particolare perché in concerto fra loro e con altri soggetti non identificati, operando nel territorio del Comune di BUCCINASCO e zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, presentandosi come prosecuzione della Consorteria dei AP ( DO, IO e CC, tutti già condannati nel processo Nord-Sud per il medesimo delitto) ricorrendo altresì ad ulteriori atti di intimidazione, rappresentati da danneggiamenti ed incendi sui cantieri, esplosione di colpi di arma da fuoco contro beni di altri imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti od a pubblici amministratori, minacce a mano armata, imposizione di un sovrapprezza nei lavori di scavo, da destinare ai soprammenzionati AP ed alle loro famiglie, potendo così contare sulla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini, acquisivano il controllo dell'attività di “movimento terra" nell'ambito territoriale della zona sud-ovest dell'hinterland milanese. In particolare, imponevano agli operatori economici la loro "necessaria" presenza negli interventi immobiliari, ai Pubblici Amministratori del Comune di Buccinasco, la liquidazione di somme di denaro per lavori mai autorizzati, così procurandosi un ingiusto profitto, rappresentato dal poter operare in regime di monopolio, stabilendo i prezzi di mercato nella zona di riferimento, smaltendo altresì rifiuti tossici derivanti dalla demolizione di edifici in discariche abusive, ovvero su aree pubbliche, che poi loro stesso chiedevano di bonificare: ciascuno con il ruolo di seguito specificato: BA RE in qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in trattazione, intrattenendo i rapporti con gli imprenditori, ai quali si presentava come il "genero di AP CC", imponendo il prezzo a metro cubo degli sbancamenti, stabilendo a propria discrezione chi dovesse lavorare nei cantieri, beneficiando altresì delle commesse di lavoro quale amministratore di fatto della EDIL Company s.r.l. di cui era titolare formalmente la moglie AP AF;
BA DO, BA SA, MI RI, AP AS con il ruolo di compartecipi, sia partecipando alla attività di intimidazione sia beneficiando delle commesse di lavoro attraverso le seguenti ditte e società: MO.BAR: s.a.s. di BA DO, BA SA, e MI RI, liquidazione dal 6.12.2005 e sostituita da F.M.R. SCAVI e COSTRUZIONI, ditta individuale di BA SA, L.M.T. s.a.s. di LI AS;
RA ZI e PE UL (persona assolta nel giudizio di primo grado), titolari della LAVORI STRDALI s.r.l., interponendosi quali imprenditori di facciata Q nell'aggiudicazione delle commesse che venivano poi subappaltate formalmente o in via di fatto alle ditte e società sopra meglio specificate, liquidando in contanti gran parte delle spettanze dei sodali, giustificando contabilmente le uscite attraverso la annotazione di fatture emesse da soggetti di comodo. 1 Fatti accertati in Buccinasco e comuni limitrofi dal 2004 al luglio del 2006. B) BA RE, RA ZI, AP AS (giudicato separatamente) Del delitto di cui agli artt. 110, 629 l^ e ll^ comma in relazione all'art. 628 I^ e III^ comma nn. 1 e 3 C.P. perché, in concorso tra loro RA in particolare quale amministratore di fatto della LAORI STRADALI S.r.l. aggiudicataria dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria del cantiere di BUCCINASCO v. GU Rossa, con minaccia consistite "nel promettere paure” a HI RI, HI DR, HI US, soci e membri del consiglio di amministrazione della FINMAN spa, una delle società committenti della menzionata lottizzazione immobiliare, alludendo implicitamente α possibili danneggiamenti di mezzi sul cantiere e al susseguente rallentamento dei lavori costringevano le menzionate parti lese a concordare con RA un sovrapprezzo di 2 € a metro cubo di terra nei lavori di sbancamento/riempimento, erogando la somma di 24.000 € destinata alla famiglia AP, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la parte committente. In Buccinasco nella primavera estate del 2005 C) BA RE Del delitto previsto e punito dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/1974, perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro non accertato In Buccinasco in epoca antecedente e prossima all'aprile 2006. D) DE UN ZI (giudicato separatamente) Con la recidiva reitera specifica per BA RE;
BA DO, BA SA, MI RI Con la recidiva specifica per RA. Con sentenza 11.6.2010 il Tribunale di Milano assolveva: PE UL dal delitto di cui al capo A) "per non avere commesso il fatto"; RE BA dal reato di cui al capo B) per non avere commesso il fatto;
RA ZI dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato;
BA RE dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste. Con la medesima decisione il Tribunale dichiarava BA RE, BA DO, BA SA, RA ZI responsabili del delitto di cui al capo a) condannandoli a pene detentive come da dispositivo alla cui lettura si rimanda, disponendo altresì la confisca delle quote sociali della EDIL COMPANY DEMOLIZIONI E SCAVI s.r.l., MO.BAR s.a.s., F.M.R. SCAVI COSTRUZIONI S.r.l., DITTA INDIVIDUALE MI RI, LAVORI STRADALI s.r.l. Tramite difensori, gli imputati proponevano appello avverso la suddetta decisione denunciando BA RE: a) l'erroneità delle ordinanze 17.11.2009 e 17.12.2009 del Tribunale sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di LU IR, RI BA e della consulenza del N prof. ER derivanti dall'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e non tempestivamente depositate in violazione dell'art. 430 c.p.p. MI RI: a) l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla data del 16.1.2006, risultando egli tardivamente iscritto nel registro degli indagati;
b) l'ipovalutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da taluni imprenditori che avevano attestato la regolarità dei rapporti imprenditoriali avuti con l'imputato; c) l'ipovalutazione delle dichiarazioni del sindaco CA e del funzionario comunale GOI in ordine ai modestissimi, per numero e valore, incarichi di lavoro conferiti dall'Amministrazione comunale;
c) l'omessa valutazione del fatto che BA SA aveva svolto per il Comune di BUCCINASCO, lavori conferiti da una precedente giunta Comunale e non pagati dalla Giunta guidata dal sindaco CA;
d) la mancanza di prove di una partecipazione solidaristica con l'asserita associazione criminale;
e) la correttezza dei rapporti intrattenuti nell'ambiente imprenditoriale ricevendo lavori dal IV RO il quale era ignaro del suo rapporto di parentela con il BA DO;
f) l'equivocità della riferibilità del contenuto dell'unica intercettazione telefonica (del 29.9.2005) nel corso della quale veniva fatto riferimento al nome "RI", senza altra indicazione in base alla quale inferire un'implicazione nei fatti oggetto di quel colloquio intercorso fra terze persone. BA DO: a) l'illegittimo utilizzo di talune delle conversazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili dal Giudice delle indagini preliminari e dal Pubblico Ministero;
b) la enfatizzazione della condotta di taluni testimoni (asseritamente sottoposti a violenza o minaccia) per le quali il Tribunale neppure ha disposto le acquisizioni previste dal IV comma dell'art. 500 c.p.p.; c) l'insussistenza di qualsivoglia "metodo mafioso" e comunque la mancanza di prove circa la riferibilità all'imputato di siffatte condotte;
d) la mancanza di prove concrete di una partecipazione ad un sodalizio criminale basato sul solo rapporto di parentela con il proprio figlio RE RO;
e) l'ipovalutazione delle esistenza di situazioni di tensione o contrasto fra i componenti della famiglia, deponenti in senso opposto all'esistenza di un accordo associativo criminale fra gli imputati;
f) la mancanza di prove circa proprie condotte prevaricatrici, violente o minacciose nei confronti di altri imprenditori, invocando a sostegno la valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da QU OR, mancando riscontri in ordine ad un suo diverso atteggiamento nei confronti dell'imprenditore AG. RA ZI: a) l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dai testimoni EL e NA escussi dal Pubblico Ministero in sede di attività integrativa di indagine in violazione dell'art. 430 bis c.p.p., essendo le suddette persone inserite nella lista testimoniale della difesa ex art. 468 c.p.p.; b) la non corretta valutazione del rapporto intercorso con i BA erroneamente valutato come espressione di un imprenditore "colluso" con una organizzazione mafiosa;
c) la mancanza del conseguimento di qualsivoglia profitto nel rapporto con i BA dai quali ha ricevuto danni consistiti nel pagare ingenti somme di denaro che hanno determinato la rovina della impresa da lui sostanzialmente amministrata;
d) l'ipovalutazione da parte del giudicante della circostanza relativa alla regolarità delle acquisizioni di lavori in appalto;
e) l'omessa valutazione dell'inesigibilità delle condotte da ritenersi scriminate ai sensi dell'art. 54 c.p., mancando prova dell' esistenza di un'affectio societatis con l'organizzazione facente capo ai BA;
f) in via subordinata il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 1. 203/91 in considerazione del contributo fornito dal RA agli inquirenti, indirettamente comprovata anche dagli atti di intimidazione direttamente ed indirettamente subiti nel corso della vicenda processuali. BA RE: a) l'inesistenza di un'organizzazione mafiosa a lui facente capo, che avrebbe utilizzato la fama criminale di una precedente associazione mafiosa (quella dei AP); b) la mancanza di prove degli elementi costitutivi ed espressivi della organizzazione mafiosa (forza di intimidazione, assoggettamento delle parti offese, spartizione del territorio); c) l'erronea interpretazione di talune delle intercettazioni telefoniche (quelle del 19.9.2005 e del 20.3.2005); d) la mancanza di prove di imposizione nei confronti di autorità pubbliche dovendosi invece prendere atto del fatto che a fronte di lavori eseguiti, non è conseguito il pagamento degli stessi. Tutti gli appelanti: a) l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p., non emergendo un reale collegamento tra gli attuali imputati e il sodalizio criminoso già facente capo a CC AP, non potendo essere valutata come prova in tal senso il mero legame parentale tra il RE BA e il suddetto CC AP, suocero del primo ed essendo inappropriata la riferibilità dei fatti ad un'entità indistinta denominata "BA", non emergendo collegamenti con un'associazione già estinta, essendo i componenti già stati processati e condannati da tempo;
b) la riduzione delle pene con il riconoscimento di circostanze attenuanti. La Corte territoriale di Milano, con sentenza 20.5.2011, rispondendo in parte alle questioni sottoposte al suo esame e richiamando la decisione di primo grado per il resto, confermava la sentenza del Tribunale. Pertanto, BA RE, BA DO, MI RI, RA ZI, tramite i rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione richiedendo l'annullamento della decisione della Corte Milanese, rispettivamente deducendo: MI RI §1.) Ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) c.p.p. violazione dell'art. 416 bis c.p.p., erronea applicazione dell'art. 192 n. 3 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, perché: a) mancherebbe la prova che il ricorrente abbia fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso o che con il proprio comportamento abbia dato un contributo causale a detta associazione §2.) ex art. 606 ^ comma lett. b) ed e) c.p.p. erronea applicazione dell'art. 416 bis cp, e dell'art. 192 n. 3 c.p.p., vizio di manifesta illogicità della motivazione e travisamento mancando la prova dell' esistenza di un'associazione per delinquere come descritta nell'imputazione e di un'attività di intimidazione, prima e durante il processo a danno dei testimoni ritenuti reticenti perché intimiditi;
erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai computati RA e dalla PE, essendo stato omesso ogni vaglio sulla attendibilità e sulla credibilità dei medesimi. §3.) ex art. 606 I^ comma lett. e) c.p.p. vizio di motivazione in relazione alla negazione un unico precedente penale risalente nel tempo. O delle attenuanti generiche ritenute sub valenti rispetto ad una recidiva caratterizzata da §4.) ex art. 606 ^ comma lett. c) c.p.p. violazione dell'art. 430 bis c.p.p. in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni testimoniali da EL, NA, BA RI, RA RA in un diverso processo penale e adoperate per le contestazioni ex art. 500 c.p.p.; inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla data del 16.1.2006. BA IC §1.) ex art. 606 ^ comma lett. e) c.p.p. vizio di motivazione circa: 1) la dichiarata sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., 2) il supposto contributo causale fornito alla suddetta associazione, mancando la prova di un qualsivoglia contributo causale e non emergendo prove di condotte mafiose ed emergendo prove in senso contrario. §2.) Con motivi aggiunti la difesa dell'imputato denuncia infine il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, perché la Corte territoriale dopo avere affermato di volere applicare la sanzione penale entro i minimi edittali avrebbe condannato l'imputato ad una pena di entità pari alla metà di quella edittale. BA RE §1.) ex art. 606 ^ comma lett. c) ed e) c.p.p. vizio di motivazione e violazione dell'art. 530 c.p.p. con riferimento: a) all'ordinanza 17.11.2009 del Tribunale relativa all'utilizzabilità ex art. 500 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni rese da UC HI in sede di indagine integrativa del Pubblico Ministero;
b) all'ordinanza 17.12.2009 del Tribunale relativa alla utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese da BA RI al Pubblico Ministero in sede di attività integrativa di indagine in data 21.5.2009 e messe a disposizione della difesa in data 30.11.2009: essendo per il loro contenuto eccentriche rispetto al thema probandum processuale, e tardivo il loro deposito con pregiudizio dei diritti di difesa;
c) all'ordinanza 17.12.2009 relativa all' utilizzabilità della consulenza tecnica redatta dal dr. Andrea ER nell'ambito di un diverso procedimento penale, depositata in data 7.7.2009 e messa a disposizione delle difesa tardivamente ex art. 430 cp il 30.11.2009. §2.) ex art. 606 I^ comma lett. e) c.p.p. vizio di motivazione e travisamento delle prove, e segnatamente: a) travisamento del contenuto della intercettazione 19.9.2005 della conversazione intercorsa tra RA e BA RE (con inversione dell'ordine degli interlocutori rispetto al discorso trascritto); b) erronea valutazione delle prove dell'esistenza di un'associazione mafiosa riferibile al ricorrente, sulla capacità intimidativa scaturente da precedente organizzazione criminale riconducibile a CC AP;
§4.) ex art. 606 I^ comma lett. e) c.p.p., vizio di motivazione circa l'asserito ruolo apicale assunto dall'imputato nell'ambito della suddetta associazione;
$5.) ex art. 606 I^ comma lett. d) ed e) c.p.p. erronea applicazione dell'art. 416 bis cp e dell'art. 192 III^ comma c.p.p., con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai coimputati RA e dalla PE perchè non sono state oggetto di riscontro e di valutazione sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca 5 §6.) ex art. 606 I^ comma lett. b) c.p.p. erronea applicazione della legge 251/2005 in relazione al trattamento sanzionatorio in concreto applicato al prevenuto e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. §7.) erronea applicazione del settimo comma dell'art. 416 bis cp in relazione al disposto sequestro e confisca delle quote societarie appartenenti agli imputati e il vizio di apparente motivazione RA ZI §1.) ex art. 606 1^ comma lett. b) ed e) c.p.p. erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione ex artt. 192 e 546 c.p. con riferimento alla definizione del ruolo concretamente rivestito dall'imputato nell'intera vicenda, essendo egli vittima dei BA e non correo con gli stessi. §2.) ex art. 606 I^ comma lett. b) c.p.p. erronea applicazione dell'art. 54 c.p., non essendo stato riconosciuta, con motivazione adeguata l'esistenza dello “stato di necessità" giustificante la condotta del prevenuto. $3.) ex art. 606 1^ comma lett. b) c.p.p. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/1991, avendo l'imputato fornito un significativo contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti, come tale riconosciuto dai giudici di merito che non hanno tratto le dovute conseguenze non riconoscendo la attenuante richiesta. §4.) ex art. 606 1^ comma lett. b) c.p.p. erronea applicazione dell'art. 416 bis e della legge 251/2005 in ordine alla determinazione della pena §5.) Ex art. 606 I^ comma lett. c) ed e) c.p.p. violazione dell'art. 430 bis c.p.p. dovendosi ritenere inutilizzabili la deposizione rese dai testimoni EL e NA al pubblico ministero in sede di attività integrativa di indagine perché ricompresi nelle liste ' testimoniali della difesa e di cui all'art. 468 c.p.p. RITENUTO IN FATTO Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che gli imputati hanno costituito una associazione di stampo mafioso (la cui durata, per quanto attiene al presente procedimento va dal 2003 al 2006) idealmente collegata, in prosecuzione, con altro e diverso sodalizio facente capo alla famiglia AP, operante in un recente passato nel medesimo territorio, i cui componenti sono stati sottoposti a giudizio penale e condannati in un diverso processo già concluso (processo c.d. Nord-Sud). Il campo di azione della presente organizzazione, la cui direzione è ricondotta al RE BA (genero di CC LI, oggi detenuto), è il settore edilizio del c.d. "movimento terra" nel quale gli imputati hanno operato attraverso le società Edil Company Demolizioni e Scavi s.r.l. (gestite dal RE BA), MO.BAR. s.a.s. di SA BA (accomandatario), DO BA e MI RI (accomandanti), F.M.R. Scavi riconducibile a SA BA e MI RI. Sulla base delle indagini della Polizia Giudiziaria è emerso che le suddette imprese, siccome di modesta dimensione e con scarsi mezzi si appoggiavano strumentalmente alla società Lavori stradali s.r.l., (riconducibile al RA ZI e UL PE), dotata di una struttura molto 6 più rilevante e con la capacità di acquisire lavori in appalto più lucrosi che gli imputati, per scarsità di mezzi e di personale nelle proprie imprese, mai avrebbero conseguito. Sotto il profilo più strettamente delittuoso, operando dietro la società del RA attraverso il meccanismo del subappalto, l'organizzazione criminale si è avvalsa del c.d. "metodo mafioso" nell'acquisizione dei lavori, determinando situazioni di assoggettamento (nell'acquisizione del lavori e nella determinazione del prezzo) e di omertà nell'ambiente imprenditoriale del settore, sì da incidere significativamente nell'ambito della libertà di impresa, condizionando le scelte del concorrenti. Dalla lettura della sentenza si evince che l'intimidazione mafiosa è stata realizzata attraverso: 1) la "fama criminale” acquisita nell'affermata continuità con la precedente organizzazione dei LI;
2) il compimento di atti di intimidazione posti in essere in territorio di Buccinasco dettagliatamente indicati (pag. 6 della sentenza); 3} l'induzione di condotte omertose che si sono manifestate anche nel corso del procedimento penale di primo grado ove taluni testimoni, avvicinati ed intimoriti hanno reso dichiarazioni compiacenti. Nella sentenza vengono quindi illustrate alcune vicende relative ad appalti immobiliari (vicenda IN Verde - appalto per la costruzione di parco giochi, vialetti, piantumazione;
Vicenda GU SA -appalto per lavori accantieramento e opere di urbanizzazione) alle quali si sono interessati i componenti della associazione, sia direttamente, sia attraverso la società del RA dalla quale ricevevano, formalmente, incarichi in subappalto di poi non eseguiti anche se debitamente pagati dal committente, con giustificazione, sul piano contabile mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Fra le vicende di rilievo in sentenza vengono richiamate (pp. 18-20) quelle relative ai c.d. casi BR (titolare della impresa SAICO); AC (concessionario di auto le cui società avevano sempre affidato ai BA il movimento terra); IS il cui titolare (IV RO), dopo avere vinto l'appalto per la costruzione di un parcheggio si era avvalso del MI come escavatorista;
CH che, acquisito l'appalto per l'esecuzione del lavori di ristrutturazione di una scuola aveva subappaltato i lavori alla MO.BAR. s.a.s.; ER che aveva subappaltato alla Edil Company s.r.l. i lavori di tombinatura;
ON che si era avvalso della Edil Company s.r.l. in luogo della impresa del RA;
AG il cui responsabile (MIRAGLIOTTA), in relazione ad un cantiere in Milano, riferiva che il RA si era avvalso della dei mezzi (autocarri) dei BA;
cantiere di Garbagnate Milanese nel quale era intervenuto il BA RE decidendo unilteralmente quali ditte potessero ivi lavorare;
area ex Iberna, ove il RA aveva sconsigliato tale ACCURSIO, titolare di un' impresa edile, dall'assumere l'esecuzione del lavori, essendo capocantiere il RE BA. Dalla sentenza si evince ancora che gli imputati avrebbero imposto ai pubblici amministratori del Comune di Buccinasco, la liquidazione di somme di denaro per lavori mai autorizzati. Sotto il profilo della struttura dell' associazione, la sentenza (pp. 29 - 30) pone in evidenza i rapporti di parentela intercorrenti fra i BA e i reciproci comuni interessi, la interscabiabilità del loro ruoli nella esecuzione dei lavori, l'irrilevanza dei contrasti pur evidenti interni alla famiglia BA. 7 Da ultimo nella sentenza vengono descritti i rapporti intercorrenti fra il DO BA, il RE BA e il RA il quale consegnava al RE BA consistenti somme di denaro per lavori non eseguiti, ma necessarie all'accipiens per mantenere la famiglia del suocero (LI CC) detenuto in carcere e per restituire una consistente somma di denaro a tale IA IL (asserito collaboratore di giustizia). Sotto il profilo probatorio la decisione si fonda: a) sulle dichiarazioni rese dal RA e dalla PE;
b) sul contenuto di intercettazioni telefoniche attivate nel corso delle indagini;
c) su accertamenti tecnico contabili;
d) su deposizioni di vari testimoni. Conclusivamente nella sentenza di merito viene ritenuta raggiunta la prova della esistenza di un'associazione mafiosa, promossa e diretta da RE BA (Capo a dell'imputazione), della sua penetrazione nel territorio di Buccinasco, nel settore della movimentazione terra con conseguente condizionamento illegittimo dell'ambiente imprenditoriale sottoposto a vessazioni materiali o morali per cedere alle illegittime pretese degli imputati. RITENUTO IN DIRITTO Il complesso delle articolate argomentazioni dedotte dagli imputati con i rispettivi ricorsi, parzialmente sovrapponibili per la maggior parte delle questioni di diritto, impone la trattazione dei seguenti punti: 1) legittimità e utilizzabilità delle indagini integrative eseguite dal Pubblico Ministero successivamente al deposito delle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p.; 2) correttezza della valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (416 bis c.p.) agli imputati, con particolare riferimento alla prova della "forza di intimidazione" adottata dagli imputati, nei suoi tre articolati aspetti: a) utilizzo della “fama criminale” di una precedente organizzazione criminosa;
b) utilizzo di metodi violenti nei confronti di appartenenti alla Pubblica amministrazione o al mondo imprenditoriale inducente all'assoggettamento; c) intimidazione dei testimoni, inducente alla loro omertà; 3) correttezza dell'applicazione dell'art. 192 |||^ comma c.p.p. per la valutazione delle dichiarazioni rese dal RA e dalla PE nel corso del processo, in quanto imputati del medesimo reato. §a.) La prima questione (comune a tutti i ricorrenti, ancorchè diversamente trattata per taluni particolari aspetti: §4 motivo di ricorso del MI;
§1 motivo di ricorso del BA RE;
§5 motivo di ricorso di RA ZI) riguarda l'applicazione degli artt. 430 e 430 bis c.p.p. Le censure attengono in particolare ai seguenti profili: - legittimità delle indagini integrative, così come disposte dal pubblico ministero;
- regolarità di svolgimento del contraddittorio fra le parti, nel particolare aspetto della tempestività del deposito della risultanze delle indagini integrative;
- utilizzabilità di talune delle indagini integrative ai fini delle contestazioni alla luce della disamina della sfera di applicazione del secondo comma dell'art. 430 bis c.p.p. Il Collegio pertanto osserva quanto segue. 0 0 Con l'art. 430 cpp il legislatore ha previsto che le parti processuali (a conclusione della udienza preliminare) possano svolgere un'attività integrativa di indagine (con esclusione degli atti per il cui compimento sia prevista la presenza dell'imputato o del suo difensore) finalizzata alla formulazione di richieste al giudice del dibattimento;
il secondo comma della norma, dispone che la documentazione della suddetta attività sia "immediatamente" depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, con facoltà delle altre parti di prenderne visione e di estrarne copia;
completa la disciplina l'art. 18 del reg. att. al c.p.p. ove è stabilito che la segreteria del Pubblico Ministero dia avviso "senza ritardo" ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 c.p.p. Il tenore letterale della norma pone la questione, sollevata da taluno dei ricorrenti (v. difesa BA RE), se l'esercizio della detta attività processuale trovi un limite temporale, oltre il quale essa non possa più essere legittimamente svolta, alternativamente correlato o al termine previsto nell'art. 468 c.p.p. (deposito delle liste testimoniali) o a quello dell'art. 493 c.p.p. (illustrazione e richiesta di ammissione delle prove, formulata dalle parti subito dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento); in altre parole è questione se sia legittima la prosecuzione dell'attività integrativa di indagine nel corso di tutto il dibattimento o se successivamente all'esecuzione dei richiamati adempimenti processuali (468 o 493 c.p.p.) sia precluso alle parti svolgere autonome e parallele attività integrative di indagine, dovendo ogni esigenza istruttoria avere la sua realizzazione all'interno del giudizio dibattimentale. Deporrebbe a favore di questa soluzione (sostenuta dalle difese) l'inciso con il quale il legislatore stabilisce che l'attività integrativa sia finalizzata alla formulazione delle "richieste al giudice" per il dibattimento, sicchè (quantomeno) oltre l'udienza dedicata agli adempimenti di cui all'art. 493 c.p.p. sarebbe preclusa ogni ulteriore acquisizione probatoria fuori del dibattimento, cioè fuori dello stretto controllo del giudice e del contraddittorio fra le parti;
secondo questa opzione interpretativa, senza che sia intaccato il potere/dovere della ricerca della verità, nel corso del dibattimento successivamente all'udienza di cui all'art. 493 c.p. (ma secondo la difesa successivamente al termine di cui all'art. 468 c.p.), le parti processuali possono solo richiedere al giudice l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, la cui ammissione sarebbe subordinata all'esclusiva decisione del giudice tenendo conto della rilevanza e non superfluità di quanto richiesto. In tal modo sarebbe da ritenersi illegittima l' acquisizione di nuovo materiale probatorio rilevante ai fini del giudizio, attraverso indagini parallele ed esterne al dibattimento. Sul punto, in contrasto con la tesi sostenuta dalle difese, è già intervenuta in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità a cominciare con la decisione Cass. Sez. V 7.8.1996 n. 7752 [in Ced Cass. Rv 205555; nello stesso senso: Cass. Sez. 1 9.12.1998 n. 4685; Cass. Sez. Il 11.2.2005 n. 16716] che questo Collegio ritiene di condividere [per le ragioni di cui alle motivazioni di quelle sentenze, alle quali, per brevità, si fa rinvio] per la quale l'art. 430 c.p.p. non pone limiti temporali allo svolgimento dell'attività di indagine, non potendosi interpretare in senso restrittivo l'inciso "ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento" sì da circoscrivere l'attività integrativa di indagine entro i termini stabiliti dall'art. 468 c.p.p. o in quelli coincidenti con gli adempimenti di cui all'art. 493 c.p.p. Il dato testuale della disposizione, infatti, non autorizza un'interpretazione restrittiva dell'inciso, ben potendo le parti, proprio per effetto della fluidità del dibattimento, formulare in ogni momento "richieste" al giudice anche oltre il limite previsto dall'art. 493 c.p.p. Di qui discende che l'attività integrativa di indagine non soffre di limitazioni temporali, ed è esercitabile nel corso di tutto il dibattimento. Depone ancora a favore dell'opzione interpretativa qui privilegiata, l'art. 430 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 25 I. 16.12.1999) la cui lettura consente di affermare che, al di fuori dei vincoli in essa stabiliti (e degli effetti derivanti dalla sua violazione), è possibile svolgere attività integrativa di indagine nel corso di tutto il dibattimento;
il principio è desumibile dalla struttura della disposizione nel punto in cui inserisce vincoli alle parti con riferimento all' assunzione di informazioni dalle persone ammesse ex art. 507 c.p.p. La previsione del divieto (la cui violazione è sanzionata dall'inutilizzabilità dei verbali acquisiti), consente, con ragionamento a contrario, di ritenere che: 1) fino alla conclusione del dibattimento le parti possono svolgere attività integrativa di indagine;
2) i verbali delle dichiarazioni raccolte nel corso della suddetta attività sono sempre utilizzabili. Il risultato al quale si perviene comporta il rigetto dei motivi di ricorso volti a sostenere in via di principio, la generale illegittimità dell'attività di indagine svolta dall'Ufficio del Pubblico Ministero oltre i termini previsti dagli artt. 468 e 493 c.p.p. Sotto il profilo dell'utilizzabilità dei risultati conseguiti nel corso delle indagini integrative (sulla quale le difese segnatamente quella del BA RE pure hanno - - formulato doglianze di portata generale), va ancora osservato che, a parte un'isolata pronuncia [Cass. Sez. VI 12.6.1996 n. 7577] con la quale si era negata l'utilizzabilità (ai fini delle contestazioni e delle allegazioni ex art. 500 c.p.p.) del verbali relativi all' attività integrativa di indagine, è stato affermato in modo costante da questa Corte di legittimità il principio contrario a quello sostenuto dalle difese, [v. Cass. Sez. II 11.2.2005 n. 16716] purchè sia rispettata la regola posta dal secondo comma dell'art. 430 c.p.p. [v. fra le altre Cass. Sez. 19.12.1998 n. 4685]. Il principio, qui condiviso, porta in evidenza due diversi aspetti: a) diritto delle parti ad un regolare e paritario contraddittorio realizzabile attraverso l'immediato deposito degli atti e dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'attività espletata ex art. 430 c.p.p., b) diritto delle parti all' “intangibilità” della prova testimoniale già dedotta ed indicata ex art. 468 c.p.p. se non attraverso l'indagine critica da svolgersi attraverso un controesame in sede dibattimentale. Si tratta di due aspetti fondamentali per un modello processuale di tipo accusatorio volti rispettivamente: a) alla realizzazione di un contraddittorio pieno ed equilibrato fra le parti processuali;
b) alla finalità che il "controesame" del testimone dedotto da una delle parti, sia condotto dalle altre esclusivamente all'interno del dibattimento e sotto il diretto controllo del giudice che assiste alla "formazione" della prova che deve formarsi nel modo più genuino possibile. A queste esigenze è contrapposta quella delle parti, in assenza di una diversa previsione processuale, di poter legittimamente aggiornare il rispettivo materiale probatorio in funzione delle evenienze via via emergenti dall'evoluzione del dibattimento che presenta aspetti di dinamicità ben maggiori rispetto ad processo di tipo inquisitorio. 10 Nel contemperamento delle contrapposte esigenze, il legislatore, prevedendo lo strumento delle "indagini integrative", ha posto due regole ben precise volte indiscutibilmente alla salvaguardia dei suddetti principi. Con la prima il legislatore ha stabilito che la documentazione relativa all'attività del I^ comma dell'art. 430 c.p.p. deve essere "immediatamente" depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia. A sostegno della regola della "immediatezza" del deposito, l'art. 18 reg. att. C.p.p., dispone che la segreteria dia comunicazione alle altre parti processuali, dell'avvenuto deposito "senza ritardo". Il termine "immediato" (come l'obbligo di avviso che deve avvenire "senza ritardo") mette in rilievo la necessità che le parti processuali siano avvisate tempestivamente in modo da permettere l'esame del materiale acquisito e la preparazione delle eventuali necessarie difese. Si deve quindi affermare che (tenuto conto che la questione è posta in relazione al'attività della Pubblica accusa) il Pubblico Ministero avrebbe l'obbligo di depositare l'atto integrativo di indagine nel momento in cui questo si è formato o è venuto a sua diposizione. La realtà processuale peraltro non consente la formulazione di rigidi principi teorici, dovendosi tenere conto di situazioni concrete nelle quali l'organo della accusa non ha la possibilità di procedere all'immediato" deposito dell'atto integrativo di indagine, vuoi perché quest'ultimo necessita di un ulteriore ed indispensabile approfondimento attraverso il compimento di ulteriori atti investigativi, vuoi perché il Pubblico Ministero può versare in oggettive condizioni di impossibilità di un "immediato" deposito, dovendo per esempio procedere alla disamina di un voluminoso materiale istruttorio che gli sia stato messo a disposizione da altra autorità. Sul punto si è già affermato (e il Collegio ne condivide il principio) che l'avverbio "immediatamente" deve essere correlato alla concreta situazione nella quale si trova ad operare il Pubblico Ministero;
questi può versare nell' oggettiva difficoltà di immediata individuazione degli atti da depositare [Cass. Sez. IV 6.11.2007 Rv 238950; da ultimo v. Cass. Sez. || 4.5.2011 n. 23621]; a questa, può essere aggiunta la diversa e non rara ipotesi nella quale l'attività integrativa di indagine si sviluppi attraverso il compimento di più atti distinti, non contestuali, ma fra loro articolati e collegati, con la conseguenza che risponde a ragionevolezza che l' "immediatezza" del deposito, possa coincidere con il compimento dell'ultimo atto del segmento di indagine integrativa compiuta, non potendosi procedere, per le più svariate ragioni (non ultima quella relativa al segreto istruttorio), ad un immediato deposito parcellizzato dei singoli atti al momento del compimento di ciascuno di essi. Proprio per il tenore della disposizione in esame e per la realizzazione concreta della regola della parità delle parti e di un equilibrato contraddittorio fra le stesse, è quindi indispensabile che il giudice, investito della questione della tempestività del deposito degli atti integrativi di indagine, proceda ad un vaglio rigoroso sul punto, rendendo una adeguata motivazione che concretamente metta in evidenza l'adempiuto rispetto dei suddetti principi, adottando, se del caso, gli eventuali opportuni provvedimenti che realizzino la parità delle parti come sancito dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 comma 3 lett. b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di cui alla legge 4.8.1955 n. 848. 11 t comma 3 lett. b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di cui alla legge 4.8.1955 n. 848. In ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 430 c.p.p., contrariamente a quanto sostenuto dalle difese che, a vario titolo hanno denunciato ipotesi di nullità o di inutilizzabilità degli atti di indagine, si deve ribadire che la violazione del II^ comma dell'art. 430 c.p.p. è priva di specifica sanzione processuale, per cui è demandato esclusivamente al giudice del merito, accertata la violazione della norma, dare le disposizioni necessarie perché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative adottando gli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente e congruamente motivati, non sono sindacabili in sede di legittimità, investendo valutazioni di fatto correlate al numero e alla complessità degli atti suscettibili di utilizzabilità nel dibattimento e al conseguente tempo necessario per l'imputato di preparare un'idonea difesa. La seconda limitazione in tema di indagini integrative è dettata dall'art. 430 bis c.p.p. che vieta specifiche attività quando (per quanto qui di interesse) hanno ad oggetto l'assunzione di informazioni da parte di persone indicate nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p., presentata dalle altre parti processuali. L'inosservanza del divieto è sanzionato con l' "inutilizzabilità" delle dichiarazioni illegittimamente raccolte. Trattasi di sanzione espressamente prevista dall'art. 430 bis c.p.p. (anche se inutile stante il dettato dell'art. 191 c.p.p.). L'art. 430 bis c.p.p., chiaro nella sua ratio, presenta aspetti di incompletezza, parte delle quali già affrontate da Cass. Sez. III^ 8.7.2009 n. 36826, con particolare riferimento alla questione della estensibilità (in via di interpretazione) della sua disciplina, anche a fattispecie processuali (441 V^ comma c.p.p. e 603 c.p.p.) riconducibili per finalità e similitudine a quella dell'art. 507 c.p.p. ivi contemplata e ingiustificatamente non previste dal legislatore. leLa decisione di legittimità citata, condivisa da questo collegio (qui richiamate motivazioni in essa contenute), ha affermato che il divieto ex art. 430 bis c.p.p. di assumere informazioni da persone chiamate ex art. 507 c.p.p., sulla base del dato testuale della norma, non è applicabile al giudizio d'appello per l'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria disposta per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Lo stesso giudice legittimità, in motivazione adombra che l'opzione interpretativa alla quale perviene, porterebbe a sospetti di illegittimità costituzionale dello stesso art. 430 bis c.p.p., nel caso concreto peraltro non rilevanti per la particolarità della fattispecie sottoposta, trattandosi di utilizzabilità di un atto integrativo di indagine consistente nell'esame di una persona divenuta successivamente irreperibile, rendendo così operante la regola prevista dal II^ comma dell'art. 430 bis c.p.p., ed essendo non più necessaria la tutela del testimone, come sancita dal primo comma della stessa disposizione. Un secondo aspetto, non disciplinato dall'art. 430 bis c.p.p. attiene a fattispecie che qui rileva, affrontata, nel corso del giudizio dal Tribunale Milanese, con due diverse ordinanze la seconda delle quali impugnata in appello e in questa sede essendone dedotta l' illegittimità (54 motivo di ricorso MI;
§5 motivo di ricorso RA). 12 Dalla lettura delle sentenza impugnata e di quella del Tribunale, dalla prima espressamente richiamata (così da poter essere esaminata in questa sede, perché formante un unico corpo decisionale) emerge che, nel corso del dibattimento, l'ufficio della Procura di Milano ha svolto nei confronti di taluni degli odierni imputati, una nuova indagine preliminare avente ad oggetto ipotesi di reato che si pongono sostanziale continuità temporale rispetto a quelli per i quali qui si procede;
lo stesso Tribunale Milanese afferma che tra i fatti dei due diversi procedimenti (quello qui a dibattimento e quello in indagini preliminari) sarebbe ipotizzabile un nesso ex art. 12 comma lett. b) c.p.p. Nel corso di tale diversa indagine, in epoca successiva alla presentazione delle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p. di questo processo, il Pubblico Ministero ha escusso come persone informate sui fatti, persone indicate nelle liste testimoniali qui depositate dalle altre parti quali: RA IR, ST EL (escusso dal PM in data 19.6.2009); ZI NA (escusso dal PM in data 3.6.2009) e AR BA. Il Tribunale con una prima ordinanza (condivisa dalle difese e non gravata dal Pubblico Ministero), ha dichiarato l'inutilizzabilità (ai fini delle contestazioni) dei verbali delle dichiarazioni rese dal IR al Pubblico Ministero nel separato procedimento, osservando che i divieti stabiliti dall'art. 430 bis c.p.p., in un rispetto sostanziale della disposizione in vista della sua ratio, sono applicabili anche al caso di dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero in un diverso procedimento, formalmente separato, e riversate nel procedimento principale ex artt. 430 e 430 bis c.p.p., laddove sia possibile scorgere un profilo di stretta connessione fra i fatti oggetto dei due distinti procedimenti. Con una seconda ordinanza (impugnata dalla difesa), il Tribunale, richiamando la già citata decisione della Corte di Cassazione sez III 8.7.2009 n. 36826, facendo leva sul principio di tassatività dei divieti, ha ritenuto che l'art. 430 bis c.p.p. può trovare applicazione solo per attività compiuta all'interno del processo in cui sono state depositate le liste testimoniali ex art. 468 c.p.p., pur dandosi atto (nella motivazione) che: "..... il PM in particolare (il difensore, infatti, non ha possibilità di iscrivere un procedimento nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.) avrebbe a propria disposizione un'agile modalità per eludere la portata sostanziale della norma, peraltro aggirabile in altre ipotesi non previste dal legislatore....." (pag. 15 della sentenza del Tribunale). La soluzione adottata dal Tribunale e condivisa in modo acriticamente pedissequo dalla Corte territoriale, pur corretta nel risultato, non è condivisibile sul piano argomentativo. I giudici di merito hanno ancorato l'opzione interpretativa alla decisione Cassazione sez III 8.7.2009 n. 36826, che è inconferente rispetto al tema qui proposto che è attinente ai limiti del rispetto del vincolo d'intangibilità del testimone indicato ex art. 468 c.p.p. Sul punto va osservato che i materiali derivanti dall'attività integrativa di indagine possono avere una genesi endogena o esogena al processo c.d. principale, a seconda che detti materiali si formino direttamente all'interno del fascicolo utilizzato dal Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale sfociata nel dibattimento, o esternamente ad esso, cioè in procedimenti penali diversi aperti sia presso il medesimo ufficio del Pubblico Ministero o presso Procure di altri Tribunali;
in questo secondo caso, l'atto di indagine integrativa consiste nell'acquisizione nel fascicolo del Pubblico Ministero del processo c.d. ricevente, dei verbali e degli atti che si sono formati aliunde (cioè in altri e diversi 13 " procedimenti che costituiscono fonte "esogena" di materiale rilevante sul piano probatorio del processo ricevente). Il primo comma dell'art. 430 bis c.p.p. pone alle parti processuali e al Pubblico Ministero il divieto di raccogliere dichiarazioni di persone indicate in liste testimoniali di altre parti ex art. 468 c.p.p. Il divieto è posto a tutela della genuinità del testimone chiamato a deporre in dibattimento, che può essere vagliata solo attraverso il suo contresame. Tale divieto però, è imposto esclusivamente (né altrimenti può essere) al solo Pubblico Ministero del dibattimento relativo al c.d. processo principale (o ricevente dell'attività integrativa di indagine), ed esso non può incidere sull'attività svolta dal Pubblico Ministero (dello stesso o di altro e diverso Ufficio di Procura) che agisca in un diverso procedimento penale, regolarmente e legittimamente instaurato, il cui oggetto di indagine è necessariamente diverso da quello già a dibattimento, anche se ad esso eventualmente "connesso" o "collegato". Si deve pertanto affermare che la mancanza di vincoli ex art. 430 bis 1^ comma c.p.p. all'attività di indagine per fatti diversi da quelli che sono a giudizio dibattimentale, implica la piena legittimità dell'audizione delle persone chiamate a deporre nel processo principale e il cui nominativo sia inserito nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p. La circostanza quindi che nel corso della diversa indagine vengano acquisiti elementi di prova ulteriori ed incidenti sul diverso procedimento già a dibattimento non dispiega alcun effetto ex II^ comma dell'art. 430 bis c.p.p. Dal testo di quest'ultimo si evince infatti che la sanzione di inutilizzabilità dei verbali è strettamente correlata alla violazione del divieto previsto dal primo comma della disposizione, che ha come destinatario solo ed esclusivamente il pubblico ministero in relazione al procedimento che si trova nella fase dibattimentale, cioè per quel giudizio per il quale è già stato consumato l'esercizio dell'azione penale. Di qui consegue che l'acquisizione di prove che si sono formate in procedimenti diversi da quello in dibattimento, non può incontrare vincoli di inutilizzabilità, non operando alcun "divieto" che possa essere violato. Così fissate i riferimenti normativi, passando all'esame delle singole censure mosse dalle difese si osserva quanto segue. La difesa di BA RE (primo motivo di ricorso) formula doglianze in relazione alla: a) ordinanza 17.11.2009 del Tribunale, ammissiva dei verbali delle dichiarazioni rese da HI in data 8.10.2008 (nel corso di diverso procedimento) acquisito dal Pubblico Ministero in sede di indagine integrativa;
b) ordinanza 17.12.2009 del Tribunale in ordine all' utilizzabilità delle dichiarazioni rese da BA RI al Pubblico Ministero in data 21.5.2009 e messe a disposizione della difesa in data 30.11.2009; c) ordinanza 17.12.2009 del Tribunale con la quale è stata dichiarata l'utilizzabilità della consulenza tecnica redatta dal dr. Andrea ER dallo stesso depositata il 7.7.2009 in un diverso procedimento penale e messa a disposizione delle difese il 30.11.2009 La difesa MI (quarto motivo di ricorso) lamenta la violazione dell'art. 430 bis c.p.p. in relazione alle deposizioni EL ST, NA ZI, BA RI, RA RA, persone escusse dal Pubblico Ministero in diverso procedimento penale, 14 La difesa RA (quinto motivo di ricorso) lamenta la violazione dell'art. 430 bis in relazione all'art. 468 c.p. con riferimento alle deposizioni di EL ST e di NA ZI, denunciando il vizio di inutilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali da loro rese rispettivamente il 19.6.2009 e il 3.6.2009 ai pubblici ministeri nell'ambito del procedimento 41847/2007. La difesa lamenta la manifesta illogicità la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la medesima doglianza proposta in sede di appello. Dalla lettura degli atti (sentenza Corte d'Appello e ricorso), con riferimento alla utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dall'HI nel corso delle indagini integrative del Pubblico Ministero, si desume che si controverte non tanto sulla tempestività del deposito dei suddetti verbali, quanto se detto adempimento processuale sia stato rispettato. Sul punto la Corte d'Appello afferma: “...Quando alle dichiarazioni del teste HI, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale afferma che "consta" che i verbali di sit di cui si discute "siano attualmente inseriti nel fascicolo del P.M. a disposizione delle parti” e che “taluni difensori sostengono di non averne preso cognizione”. La Corte, che non ha a disposizione gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., osserva che l'uso del termine "taluni" usato nell'ordinanza dai primi giudici, significa che "altri" difensori avevano invece preso visione di tali atti, che quindi erano stati depositati e posti a disposizione delle parti" [pag. 64 della sentenza impugnata]. La motivazione della Corte territoriale è manifestamente illogica, non chiarendo se sia stato adempiuto quanto previsto dall'art. 430 c.p.p. Rileva infatti osservare, che a fronte delle censure mosse dalla difesa il giudice avrebbe dovuto verificare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 18 disp. reg. att. C.p.p. Trattasi di accertamento indefettibile incidente sulla successiva verifica della regolarità del deposito del verbale e del rispetto dei diritti della difesa. Il motivo va pertanto accolto limitatamente a questo aspetto, mentre va rigettato, per le ragioni più sopra illustrate, in relazione alla dedotta inutilizzabilità dell'atto o nullità di esso, siccome è inconferente il richiamo giurisprudenziale fatto dalla difesa (Cass. Sez. III 11.1.2007 n. 8049) perché riguardante la violazione dall'art. 415 bis c.p.p., cui non è riconducibile la fattispecie in esame. Sarà pertanto compito della Corte di merito, in sede di rinvio procedere ad una nuova valutazione sul punto (che comporta la disamina di atti che sono contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero) con eventuale rinnovazione della deposizione processuale se necessario. La difesa del BA RE ha censurato nei termini retro indicati l'ordinanza 17.12.2009, con la quale il Tribunale ha ammesso i verbali del 21.5.2009 relativi nell'audizione della RI BA e depositati dal Pubblico Ministero il 30.11.2009 unitamente a documentazione contabile. Le critiche della difesa investono gli aspetti della pertinenza del contenuto degli atti acquisiti e della tempestività [pag. 7 del ricorso e pag. 42 della sentenza impugnata] del loro deposito nonché quello della utilizzabilità. La Corte d'Appello ha risposto, in modo motivato (facendo riferimento all'oggetto det thema probandum) sulla prima questione (pag. 64 della sentenza], senza rendere risposta 15 La Corte d'Appello ha risposto, in modo motivato (facendo riferimento all'oggetto del thema probandum) sulla prima questione [pag. 64 della sentenza], senza rendere risposta sul tema della tempestività del deposito del verbale ex 430 c.p.p. (avvenuto a sei mesi di distanza dall'assunzione della deposizione) e del correlativo concreto rispetto dei diritti processuali della difesa, senza esprimere, su questo punto, una adeguata motivazione che appare carente. La doglianza va pertanto accolta solo sotto questo profilo, dovendo essere rigettata sia con riferimento alla riproposizione della questione inerente alla pertinenza dell'oggetto dell'indagine integrativa, perché la valutazione di merito non è stata confutata in modo esplicito dalla difesa (che non ha illustrato le ragioni poste a base della propria censura), sia sotto il profilo della denunciata inutilizzabilità degli atti per le ragioni più sopra indicate. Sarà pertanto compito della Corte territoriale in sede di rinvio procedere ad una valutazione della tempestività degli adempimenti previsti dall'art. 430 c.p.p., e della concreta tutela dei diritti della difesa, con eventuale la assunzione dei provvedimenti ritenuti opportuni anche in un'ottica di ritenuta rilevanza della deposizione dell'BA rispetto ai fatti dedotti in giudizio. La difesa del RE BA formula analoga doglianza con riferimento alla consulenza redatta dal Prof. Andrea PERIN! in diverso procedimento penale, acquisita nel presente processo e messa a disposizione delle parti dal Pubblico Ministero in data 30.11.2009. Dagli atti processuali si evince la seguente scansione cronologica: a-in data 14.3.2009, nell'ambito di un diverso procedimento penale (n. 14369/2009 RGNR) il Pubblico Ministero conferiva al Prof. Andrea ER incarico per l'espletamento di una consulenza avente ad oggetto, sulla base della documentazione contabile in atti di quel processo (acquisita ed acquisenda), e conti bancari, la ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi tra i seguenti soggetti imprenditoriali: Lavori Stradali s.r.l. da un lato e dall'altro: L.S. Strade s..r.l., Global Track s.r.l., Immobiliare Fede s.r.l., Impresa individuale De Luna ZI, Edil Company demolizioni e scavi s.r.l., MO.BAR. S.a.s., F.M.R. Scavi costruzioni s.r.l., L.M.T. s.a.s. di LI AS, Impresa individuale Edilwest di Luna Mattia;
veniva altresì demandato al consulente la verifica dell'eventuale stato di insolvenza della Lavori Stradali s.r.l. (n.d.r. medio tempore dichiarata fallita con sentenza 3.4.2009 del Tribunale di Milano), la sussistenza di eventuali fatti di evasione fiscale nella gestione della Lavori Stradali relativa ai periodi di imposta 2004-2007 e la indicazione delle persone alle quali fossero ascrivibili le condotte eventualmente costituenti reato. b in data 7.7.2009 (facendo seguito ad una relazione preliminare depositata già il 16.4.2009) il prof. ER, facendo richiamo a sette diversi gruppi di documenti esaminati per lo svolgimento dell'incarico, depositava la relazione conclusiva. Con atto del maggio del 2009 il Pubblico Ministero indicava il prof. ER quale consulente tecnico nella propria lista testimoniale. c- in data 30.11.2009 il Pubblico Ministero comunicava alle altre parti processuali l'avvenuta acquisizione della relazione depositata nel luglio del 2009 dal prof. IN che veniva poi escusso nella sua veste processuale in data 17.12.2009 16 - La difesa ha segnalato la intempestività del deposito della suddetta relazione di consulenza quale atto integrativo di indagine, denunciando la conseguente inutilizzabilità della medesima, da estendersi anche alla successiva deposizione del professionista. La Corte territoriale ha rigettato le doglianze della difesa assumendo che: il prof. ER era stato indicato come consulente nella lista depositata dal Pubblico Ministero ex art. 468 c.p.p., la relazione di consulenza era stata legittimamente acquisita agli atti del dibattimento successivamente all'audizione del prof. ER e che conseguentemente "...il requisito dell'immediatezza (del deposito ex art. 430 c.p.p. ndr) non può costituire condizione di acquisibilità dell'atto e correttamente l'opportunità di utilizzarlo o meno come mezzo di prova è stata discrezionalmente valutata dall'organo dell'accusa...”. [pag. 66 della sentenza della Corte d'Appello]. La stessa Corte territoriale ha infine concluso che la consulenza tecnica, non sarebbe comunque atto indispensabile ai fini della decisione, perché l'emissione di fatture false e il sovrapprezzo a proposito dei lavori eseguiti costituirebbero dati pacifici, ammessi da altri testimoni escussi nel dibattimento, in ciò facendo rinvio al prosieguo della propria motivazione nella parte relativa alla trattazione del merito delle accuse. La motivazione della Corte territoriale è manifestamente illogica rispetto al tema dedotto dalla difesa. Indipendentemente dalla circostanza che il Pubblico Ministero avesse inserito il nome del prof. ER nella propria lista ex art. 468 c.p.p., è pacifico che fino alla data 30.11.2009 la consulenza svolta dal suddetto professionista non faceva parte degli atti del fascicolo della pubblica accusa. Nella suddetta data il Pubblico Ministero ha comunicato alle altre parti processuali l'avvenuto deposito della relazione di consulenza tecnica redatta dal professionista in data 7.7.2009 (in un diverso procedimento penale), di talchè è evidente che quell'elaborato e i relativi documenti (se allegati) alla data del 30.11.2009 dovevano essere considerati legittimi atti integrativi di indagine. La difesa pone la questione sulla tempestività del deposito di quella relazione e del sostanziale rispetto dell'art. 430 c.p.p., tenuto conto del momento in cui il professionista la aveva resa al Pubblico Ministero nel diverso procedimento. La questione posta dalla difesa non può trovare soluzione (come fa la Corte territoriale) nella valutazione della modalità (in sé non direttamente contestata dalla stessa difesa) con la quale la relazione di consulenza è stata poi definitivamente acquisita al fascicolo per il dibattimento, trattandosi quest'ultimo di un fatto processuale successivo e di per sè non sanante (tenuto conto del comportamento della difesa che ha manifestato opposizione) dell'eventuale violazione dell' art. 430 c.p.p. Ciò che viene quindi denunciato è un aspetto processuale non correttamente considerato dalla Corte Milanese che non ha valutato la tempestività del deposito e del concreto rispetto dei diritti della difesa con riferimento ad un documento tecnico contabile, per sua natura complesso, redatto dal prof. ER in tre mesi e mezzo, preso in considerazione dal Tribunale (pp. 215-218 della sentenza) e che è stato messo a disposizione della difesa diciassette giorni prima dell'audizione del consulente. Come già sottolineato in precedenza, trattasi di questione di rilievo, essendo essenziale, come già affermato anche dalla giurisprudenza della CEDU (v. F.S. c. Italia 11.1.2001 e Emmanuello c. Italia 31.8.1999) che l'imputato possa essere messo in condizioni di parità 17 I con le altre parti processuali, nominando propri consulenti e contestando efficacemente, inter alia tramite la loro opera, le conclusioni del consulente della Pubblica accusa. Il vizio di motivazione della Corte territoriale sul punto, comporta l'accoglimento del motivo limitatamente alla valutazione della tempestività del rispetto del dettato dell'art. 430 c.p.p., dovendo il giudice del rinvio valutare tale aspetto tenendo altresì conto del numero degli atti esaminati dal consulente, e del tempo necessario per la loro elaborazione anche in chiave di confutazione;
vanno invece rigettate le diverse ulteriori censure sollevate dalla difesa (inutilizzabilità della consulenza) alla luce delle motivazioni contenute nelle pagine che precedono. Per completezza va ancora osservato che la doglianza difensiva non può essere considerata irrilevante alla luce dell'affermata (pag. 66 della decisione impugnata) non indispensabilità della consulenza in questione ai fini del decidere, posto che la Corte territoriale nelle pagine successive della propria decisione, trattando del merito delle accuse, non ritorna sulla questione relative alla emissione di fatture per operazioni inesistenti e al sovrapprezzo praticato dalla società LAVORI STRADALI S.r.I. (L\raghi), in ciò non sostituendo, con una propria, la motivazione (cui la Corte territoriale fa comunque un generale richiamo) del Tribunale che ha invece tenuto conto proprio delle risultanze di quella consulenza tecnica. La difesa MI (quarto motivo di ricorso) lamenta la violazione dell'art. 430 bis c.p.p. in relazione alle deposizioni EL ST, NA ZI, BA RI, RA RA, persone escusse dal Pubblico Ministero in altro procedimento penale e riversate come indagini integrative nel presente procedimento, censurando la motivazione resa dalla Corte d'Appello sul punto. La doglianza è inammissibile perché generica nel contenuto non illustrando le ragioni in fatto o in diritto, neppure deducendo se le suddette persone facessero parte della lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. introdotta dal deducente nel giudizio penale. La difesa RA (quinto motivo di ricorso) lamenta la violazione dell'art. 430 bis in relazione all'art. 468 c.p. con riferimento ai testimoni EL ST e NA ZI: denuncia in particolare il vizio di inutilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali da loro rese rispettivamente il 19.6.2009 e il 3.6.2009 ai pubblici ministeri nell'ambito del procedimento 41847/2007, lamentando la manifesta illogicità la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la medesima doglianza proposta in sede di appello. La censura è infondata alla luce delle considerazioni illustrate nelle pagini precedenti essendo legittima ex art. 430 bis c.p.p. ^ e ^ comma c.p.p., l'acquisizione ex art. 430 c.p.p. di atti assunti in un diverso procedimento penale ancorchè tali atti contengano dichiarazioni di persone delle quali è vietata l'audizione ai sensi dello stesso art. 430 bis I^ comma c.p.p. 2) prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (416 bis c.p.) agli imputati, con particolare riferimento alla sua struttura e all'aspetto della prova della forza di intimidazione esercitata dagli imputati, nelle sue tre modalità: a) utilizzo della fama criminale di una precedente organizzazione criminosa;
b) utilizzo di metodi violenti nei confronti di appartenenti alla Pubblica amministrazione o al mondo imprenditoriale;
c) condizionamento dei testimoni. 18 Passando in rassegna i punti illustrati dalle difese si rileva che la difesa di BA RE denuncia: a) l'erroneità dell'affermazione dell'esistenza di un legame tra le famiglie BA e quella AP, ricorrendo solo un rapporto di affinità tra il BA RE e il CC AP avendo il primo sposato la figlia del secondo, mancando altresì una prova positiva che il CC AP, ristretto da tempo in carcere, abbia dato "ordini" o "direttive" al BA RE, operando questi come longa manus o comunque sotto l'influenza del suocero;
b) la mancanza di prova circa la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non essendo dimostrative in tal senso le condotte di taluni testimoni (IC, SE, IR, AT) nel corso del dibattimento, ritenuti dal Tribunale e dalla Corte territoriale in condizioni di timore verso gli imputati;
mette sul punto in evidenza la difesa che appare contraddittoria la decisione del giudice del merito nel non avere acquisito ex art. 500 IV comma c.p.p. i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dalle suddette persone;
c) la mancanza di una correlazione tra i richiamati atti di intimidazione (di cui alla pag. 6 della sentenza impugnata) e gli imputati, e la mancanza di una specificità dei c.d. "furti selettivi" quali manifestazione delle condotte di intimidazione mafiosa ai danni degli imprenditori;
d) la mancanza di prova che l'imputato avesse acquisito il dominio di una cosca mafiosa per l'esercizio di un controllo monopolistico dell'attività imprenditoriale della "movimentazione terra" nella zona di Buccinasco, alla luce anche del contenuto della deposizione del sindaco CA che ha riferito di una attività di impresa degli imputati, connotata dalla modesta dimensione e da una modesta acquisizione di quote di mercato (0,3 % degli appalti pubblici conferiti dal Comune di BUCCINASCO); e) la mancata corretta valutazione delle situazioni di contrasto all'interno della famiglia BA deponente in senso opposto all'esistenza di un vincolo associativo, e della circostanza che l'imputato rivestisse il ruolo di promotore e organizzatore della suddetta associazione. La difesa del BA DO oltre a dedurre argomentazioni del tutto simili a quelle di cui alle lettere a-d (di cui sopra) osserva ancora che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe connotata (come quella di primo grado) da eccessiva generalizzazione attraverso l'evocazione della "famiglia BA", senza specificare in modo puntuale i ruoli e le condotte dei singoli;
sostiene che mancano prove che il ricorrente abbia tenuto atteggiamenti prevaricatori o intimidatori verso chicchessia e che è destituita di fondamento l'affermazione che il RE BA partecipasse in riunioni presso il Comune "rappresentando" la famiglia nel suo complesso;
respinge infine, perché indimostrata la circostanza che avere svolto la attività di smaltimento di rifiuti. La difesa del MI, dopo avere trattato gli stessi argomenti descritti alle lettere a-d (di cui sopra) illustra la propria condizione personale mettendo in evidenza di avere un rapporto di affinità con la famiglia BA, di svolgere attività di impresa nel settore della movimentazione della terra, disponendo di una modesta quota di partecipazione 19 nella MOBAR s.a.s., di non avere svolto la funzione di "cartiera" in un rapporto di fatturazione con la LAVORI STRADALI s.r.l. per operazioni inesistenti e sottesa a tenere celato la provvista finanziaria transitata dalla CANTIERI STRADALI s.r.l. a favore delle imprese del BA RE, la mancanza di prove che il "RI" di cui alle intercettazioni telefoniche del 22.3.2005 potesse identificarsi nella propria persona, non avendo comunque efficacia dimostrativa di alcunché sotto il profilo della rilevanza penale, il colloquio del 28.5.2005 oggetto di intercettazione da parte della polizia giudiziaria. Al di là di talune censure riconducibili agli aspetti più strettamente personali e riguardanti singole posizioni, è preliminare la questione della prova degli elementi costitutivi del reato di 416 bis c.p. in assenza di contestazione di fatti delittuosi specifici, connessi ed attuativi degli scopi dell'associazione e che solitamente si accompagnano ad un reato tanto grave. Le difese hanno censurato la sentenza di merito sia sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., sia sotto il profilo del vizio di carenza o di manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi vanno esaminati solo sotto questo profilo, perché nessuna delle parti ricorrenti ha indicato la natura di eventuali errori di diritto riferibili alla interpretazione e all'applicazione dell'art. 416 bis c.p. riconducibili nell'alveo dell'art. 606 ^ comma lett. b) c.p.p.: le doglianze vanno tutte riguardate sotto il diverso profilo del vizio di motivazione ex art. 606 ^ comma lett. e) c.p.p. In base alla copiosa giurisprudenza di legittimità che si è formata in materia, si deve premettere che ai fini della costituzione (e della successiva individuazione) di un sodalizio ex art. 416 bis c.p., sono essenziali l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e i fini perseguiti [Cass. sez. V, 21.12.2010, n. 5143], cui deve aggiungersi che l'organizzazione deve avere la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale [Cass. Sez. | 10.1.2012 n. 5888]. Sotto questo profilo è stato puntualizzato che la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede proprio nel "metodo mafioso" (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento e di omertà), piuttosto che negli scopi [Cass. Sez. | 12.12.2003 n. 9604], di talchè, in mancanza della prova di specifici atti di violenza, la forza intimidatrice mafiosa può essere desunta: a) sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore;
b) sia dalla generale percezione collettiva dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica [Cass. 2003/9604 cit.] sì da realizzarsi l'assoggettamento omertoso dei consociati verso l'organizzazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo. Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, l'associazione mafiosa presenta la particolarità del fine, consistente nell'espansione di un'attività lecita (movimentazione terra del settore edilizio); i giudici di merito hanno messo correttamente in evidenza che l'associazione mafiosa in questo caso si caratterizza nel modo con il quale è stato perseguito il fine. 20 0 2 La prospettazione è corretta: il metodo mafioso (che è elemento strutturale della fattispecie attenendo all'elemento materiale del reato) non deve necessariamente dispiegarsi in un ambito territorialmente indefinito e nei confronti di un numero indeterminato di consociati genericamente individuati, ben potendo essere esercitato all'interno di un territorio geograficamente limitato, con effetti ricadenti anche su un settore limitato della popolazione, individuabile per ambiente e tipologia di attività; per cui, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice, è sufficiente che l'organizzazione abbia la potenzialità, attraverso l'intimidazione mafiosa, di creare situazioni di distorsione e di condizionamento nei comportamenti e nelle scelte degli imprenditori di un determinato settore, come nel caso di specie (territorio del Comune di Buccinasco e attività di impresa edilizia). Il giudice di merito ha ritenuto di individuare l'organizzazione in un gruppo di persone, la più parte legate fra loro da vincolo familiare (famiglia BA), con eccezione di una (RA) che, sostanziale amministratore di un' impresa utile agli scopi della associazione, avrebbe tratto in modo consapevole, secondo la ipotesi dell'accusa, beneficio economico attraverso il legame di affari con i BA. Contrariamente a quanto asserito dalle difese, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, con motivazioni adeguate (non sindacabili nel merito) sono stati individuate e descritte le c.d. componenti statico/strutturali della associazione;
infatti si evince che l'organizzazione disponeva di un complesso di mezzi materiali rappresentato da piccole società o imprese, operanti nel settore della movimentazione terra, dotate di un modesto numero di mezzi e di dipendenti o collaboratori, sì da giustificare la loro presenza nella fetta di mercato del quale i consociati volevano assumere il controllo;
si rileva altresì l'assetto organizzativo interno dell' associazione, rappresentato dalla suddivisione dei compiti, alcuni generici e altri più specifici: 1) DO BA incaricato ad intrattenere il raccordo con il RA (socio di una grossa impresa), questi interessato all'acquisizione delle commesse e degli appalti, forte dell'appoggio dei BA, provvedeva a subappaltare parte della esecuzione dei lavori che le imprese dei facenti capo ai BA non sarebbero state in grado di acquisire;
2) il BA RE incaricato di intrattenere i rapporti esterni con la pubblica amministrazione;
3) gli altri incaricati dell'esecuzione dei lavori acquisiti e della presenza nel cantieri con reciproco aiuto e scambio delle funzioni esecutive indipendentemente dall'aspetto formale della titolarità della commessa da eseguire. I giudici di merito hanno altresì ritenuto di individuare il "metodo mafioso" (elemento oggettivo della condotta) in due specifici comportamenti fattuali: 1) il presentarsi nell'ambiente dell'imprenditoria edile del BUCCINASCO, quale prosecuzione di una precedente consorteria (quella dei AP) che già aveva operato sul medesimo territorio in anni precedenti, ancorché dedita ad attività criminale di natura diversa;
2) compimento di atti specifici di intimidazione. Prova ulteriore della capacità di intimidazione mafiosa, rilevante sotto il profilo della "attualità”, è stata desunta dal giudicanti nel comportamento omertoso di taluni dei testimoni del processo, ritenuti piegati da uno stato di timore verso gli imputati o comunque vittime di pressioni esercitate nei loro confronti nel corso dello stesso processo. 21 $ Il primo elemento oggettivo della condotta (oggetto di censura da parte delle difese) che viene in evidenza è il fatto che la "intimidazione mafiosa" sarebbe stata esercitata dagli imputati (BA RE in particolare) attraverso la spendita del nome di CC AP, suocero del RE BA, detenuto per la vicenda processuale già da tempo definita (processo Nord/Sud) e già promotore della omonima cosca che aveva operato nel comune di BUCCINASCO. Dalla sentenza del Tribunale emerge che il BA RE si sarebbe recato con abitualità a trovare in carcere il suocero CC AP, circostanza questa: a) nota al RA che la commenta, nel corso di un colloquio intercettato con la propria moglie e da altro colloquio (intercettato) intercorso tra RA e il suo dipendente SE nel corso del quale si apprende che il DO BA (padre del RE) aveva manifestato vivace dissenso verso il figlio perché si sarebbe recato in giro a dichiarare di essere il genero di CC AP;
b) nota agli inquirenti attraverso i controlli effettuati (anche per il tramite di intercettazioni ambientali) presso il luogo di detenzione del AP. Ad avviso dei giudici di merito depongono probatoriamente a favore dell'utilizzo del mezzo di intimidazione della "fama criminale" derivata ed acquisita dalla precedente organizzazione, le dichiarazioni testimoniali del RO IL che accettando l'incarico di dirigente dei lavori pubblici conferitogli dal Sindaco Carbonera del Comune di BUCCINASCO, aveva manifestato la propria intenzione di non seguire tre specifiche pratiche amministrative (CADORNA, Via SALIERI e BARRIERA di ROVEDO), non volendo avere a che fare con i BA essendo queste persone che intimorivano (pag. 19 sentenza del Tribunale) ed associando, sulla base di discorsi sentiti, il nome dei BA all'episodio della macchina bruciata al sindaco. Ulteriore elemento di prova su questo punto, indicato dal Tribunale e ripreso dalla Corte d'Appello, è la deposizione del GI GOI il quale ha dichiarato che altro imprenditore (QU OR PA) aveva rifiutato l'esecuzione di alcuni lavori relativi al parco "IN Verde", nel momento in cui aveva appreso che ad essi erano interessati anche i BA. Il Tribunale completa l'analisi probatoria relativa alla c.d. "fama criminale" attraverso la deposizione del RO acclarando che nessuna delle ditte invitate dall'amministrazione comunale aveva accettato di svolgere i lavori di ristrutturazione della villa già appartenuta a CC AP e, a seguito di confisca, assegnata alla Croce Rossa. Dai suddetti elementi i giudici del merito hanno tratto la conclusione che persisteva una "fama criminale" che circondava gli imputati, consapevolmente sfruttata dal RE BA con conseguente beneficio per tutti i sodali dell'associazione da lui diretta. A fronte delle diverse doglianze proposte con gli atti di gravame la Corte d'Appello ha ripreso integralmente i suddetti elementi pervenendo alla conclusione che sarebbe stata comunque raggiunta la prova della "fama criminale” dai BA quali "eredi" della precedente consorteria facente capo al AP (pag. 69 della sentenza d'appello). La motivazione sul punto è carente e per taluni aspetti illogica. Si evince dalla lettura delle due sentenze che i BA non godessero sicuramente nell'ambiente di BUCCINASCO, di buona fama (deposizione RO), ma manca l'indicazione di una prova diretta rappresentativa o logica in base alla quale possa affermarsi che i BA (RE in particolare) si avvalesse, al fine di intimidire mafiosamente i consociati, della "fama 22 criminale" della precedente organizzazione della quale gli odierni imputati ne sarebbero gli "eredi". Giova sicuramente nel senso anzidetto il contenuto della conversazione intercorsa tra il RA e il proprio dipendente relativa alle doglianze espresse dal DO BA sulla condotta del proprio figlio RE, ma tale dato probatorio, sicuramente significativo, ha valore di semplice indizio privo dei caratteri di univocità e gravità, posto che si tratta di una conversazione nel quale viene descritto un comportamento del RE BA, secondo la narrazione del padre di questi, senza indicazione di specifici fatti circostanziali inducenti, attraverso un riscontro oggettivo, rinvenibile anche solo su un piano logico, ad un più conclusivo apprezzamento del dato indiziante. Per questo motivo sono condivisibili le censure della difesa che denunciano il difetto di motivazione sul punto in esame, sì che appare necessario, in una rivalutazione di tutto il materiale probatorio acquisito, che siano chiarite, fra le altre, tre precise circostanze di fatto: a) la natura e la portata dei legami delle famiglie BA e quella del AP al fine di rinvenire la trama dei legami che giustificano la ritenuta successione ereditaria nella fama criminale mutuata dalla precedente organizzazione tenuto conto della diversità delle persone componenti le organizzazioni e la diversità delle finalità e la distanza nel tempo della loro operatività; b) le modalità concrete della spendita del nome AP (o della diffusione fra i consociati della "fama criminale") da parte del RE BA (o di altri attuali imputati) sì da superare il mero dato della diffusa conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela esistenti fra taluni componenti delle due famiglie, attraverso l'individuazione di specifici atti che, per la loro valenza, (superando il livello della voce generica), anche solo sul piano logico, portino al riscontro del dato di accusa;
c) la più puntuale definizione delle conseguenze delle condotte di cui al punto che precede, con individuazione delle attività che, per prezzo conseguito, le modalità di acquisizione si caratterizzino per anomalie a loro volta dimostrative (anche sul piano logico in relazione alle prassi usuali di mercato) di scelte effettuate da altri imprenditori (vittime) perché condizionate, per effetto di intimidazione, dagli imputati. Va sul punto ancora osservato, che il c.d. "metodo mafioso" deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione” quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; questa ("esteriorizzazione”) può avere le più diverse manifestazioni (ivi compresa quella individuata dall'accusa), ma occorre pur sempre che l'intimidazione (in qualsiasi forma assunta) si traduca in un atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso. Dal capo di imputazione e dalla motivazione delle sentenze di merito si evince che i BA si sarebbero avvalsi della forza di intimidazione derivante da una serie di episodi, penalmente rilevanti, che sono stati presi in considerazione dal Tribunale. Dette circostanze (pag. 28 e ss. della sentenza del Tribunale) sono così elencate e descritte: 1) 6.10.2002 venivano fatte segno a colpi di arma da fuoco l'autovettura e la casa di un importante immobiliarista di BUCCINASCO (DR HI); 2) il 26.3.2003 veniva bruciata l'autovettura del sindaco di BUCCINASCO CA ZI;
3) 12 23 2003 veniva bruciata la autovettura di IC NE;
4) il 19.8.2004, appena iniziata la indagine penale, venivano rinvenuti tra le vie Salieri e Archimede di Buccinasco, due bazooka;
5) nella notte tra il 4 e il 5 12.2004 venivano esplosi quattro colpi di arma da fuoco contro la serranda dell'ufficio di GE Paparazzo nel contempo veniva danneggiata la vettura di GO: UI mediante rigatura della carrozzeria;
6) il 25.3.2005 veniva recapitato al sindaco CA un biglietto di auguri contenente la sua fotografia e un proiettile;
7) il 7.11.2005 veniva incendiata la autovettura del sindaco CA. A fronte della censura formulata dalla difesa circa la mancanza di prove della riferibilità dei suddetti atti agli odierni imputati e della conseguente mancanza di prove circa una attività di intimidazione mafiosa ad essi riferibile, la Corte territoriale (pag. 70 della sentenza), rigettando il motivo ha affermato che "....le minacce e gli atti di violenza anonimi costituiscono notoriamente e per comune esperienza i tipici mezzi utilizzati dalle associazioni di stampo mafioso per avvertire i destinatari del messaggio e ottenere risultati voluti. E' poi certo che tali destinatari sappiano perfettamente a chi debba essere ricondotto l'avvertimento ricevuto: gli stessi quindi agiranno di conseguenza (senza presentare denunce) proprio per il timore di subire ritorsioni o comunque essere oggetto di azioni ancora più gravi...”. In questa sede le difese hanno censurato l'adeguatezza della suddetta motivazione. Le doglianze sono fondate a vanno accolte. La Corte territoriale non ha risposto alla questione che le era stata sottoposta: infatti il giudizio espresso è incompleto, perché formula una valutazione (ragionevole) sulla percettibilità del significato dell'avvertimento" mafioso da parte della vittima, ma non dà risposta in ordine alla prova della provenienza e della riferibilità della minaccia agli attuali imputati, sicchè la decisione sul punto va annullata per vizio di carenza di motivazione. In sede di rinvio il giudice dovrà quindi procedere ad un nuovo esame sul punto rilevandosi che non è necessario che la prova della riferibilità dei suddetti gesti minatori agli imputati sia diretta o rappresentativa, potendo essere sufficiente che essa sia anche solo logica attraverso il rinvenimento (in modo specifico e puntuale) di un collegamento causale tra un atto compiuto o ancora da compiersi da parte del destinatario dell'avvertimento e il singolo gesto intimidatario, che, in assenza di ragionevoli e comprovate ipotesi causali alternative, assume carattere di indizio univoco di intimidazione mafiosa. Detta analisi va coniugata con quella altrettanto necessaria, degli ulteriori fatti (riferiti nelle deposizioni trascritte in uno con testi di conversazioni telefoniche intercettate, nella sentenza di primo grado) quali ad esempio gli episodi di ostracismo o di danneggiamento mirato di automezzi effettuati, in chiave dissuasiva/intimidativa, in danno di altri imprenditori verificando (in ciò cogliendosi la doglianza difensiva non valutata dalla Corte Milanese) se analoghi ed altrettanto diffusi episodi siano stati commessi in danno degli imputati nelle medesime circostanziate occasioni. Anche per questi fatti è infatti necessaria: una rivalutazione dei singoli episodi in termini di un più preciso dettaglio qualitativo, quantitativo sul piano oggettivo e di riferibilità di essi agli imputati, per pervenire ad una successiva lettura globale degli episodi individuati tale da permettere, in chiave di verifica delle accuse, di ritenere raggiunta la prova del c.d. "metodo mafioso" riferibile al modo di agire degli imputati. 24 Un ulteriore aspetto preso in considerazione dai giudici di merito è quello relativo all'atteggiamento (definito omertoso) assunto da taluni testimoni nel corso del giudizio, essendo stati riscontrati comportamenti reticenti e apprezzabili difformità tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari, comprovate dalle contestazione ex art. 500 c.p.p. e riportate, con trascrizione dei verbali, nel corpo della sentenza del Tribunale. Sul punto la difesa degli imputati (§1 motivo di ricorso di BA DO;
§2 motivo di ricorso MI;
§2 motivo di ricorso BA RE) ha denunciato una distonia tra quanto rilevato e descritto dai giudicanti nella valutazione dei suddetti comportamenti e la mancata successiva attivazione del procedimento di acquisizione delle primigenie dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle indagini preliminari ex art. 500 IV comma c.p.p. così ponendo dubbi sulla correttezza e la logicità della valutazione del comportamento dei testimoni. Sul punto la Corte territoriale, a confutazione delle argomentazioni difensive, fornisce una risposta tanto illogica (v. pp. 71 e 72 della sentenza del Tribunale) sul piano della giustificazione della scelta processuale, quanto non necessaria ai fini della giustificazione della valutazione fatta del comportamento dei testimoni. L'illogicità della giustificazione fornita dalla Corte territoriale (mancata attivazione del procedimento ex art. 500 IV comma c.p.p. per la presumibile ragione di tutela del segreto istruttorio per altra e diversa indagine svolta sugli stessi indagati), consiste nel fatto che quanto doveva o poteva essere acquisito ex art. 500 IV comma c.p.p. doveva già far parte, necessariamente del fascicolo del pubblico ministero, in altri termini di atti già conosciuti o conoscibili dalle difese degli imputati, con la conseguenza che non ricorreva alcun segreto da tutelare. La funzione del IV comma dell'art. 500 c.p.p. è quella di permettere all'organo giudicante (l'unico dei protagonisti del processo che non ha accesso al fascicolo delle parti e ha una limitata conoscenza degli atti in essi contenuti) di risalire alla fonte probatoria primigenia (verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini) così superando il diaframma rappresentato dalle dichiarazioni di un testimone che si dimostri falso reticente o inattendibile a causa di pressioni su di lui esercitate. Di qui consegue che la scelta di acquisire o meno atti ex art. 500 IV comma c.p.p., non può trovare giustificazioni diverse da quelle che sono previste nello stesso articolo 500 c.p.p. che rimane l'unico punto di riferimento di tale opzione processuale, a nulla valendo altre o diverse giustificazioni. Esaminando il tenore delle doglianze difensive, va osservato ancora che la scelta dei giudicanti di non procedere alle acquisizioni ex art. 500 IV comma c.p.p., attiene ad un merito processuale, non sindacabile in questa sede, ed incidente al più sul diverso tema (peraltro in questa sede neppure messo in discussione) della valutazione di attendibilità delle singole deposizioni sotto il profilo del raggiungimento della prova del fatto storico (ex art. 500 c.p.p.) sul quale il testimone era chiamato a deporre. Sul piano della censura della motivazione più strettamente attinente al comportamenti dei testimoni, va ancora osservato che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito esprimere valutazioni sulla deposizione del testimone prendendo in considerazione anche l'atteggiamento da questi mantenuto (silenzi, incertezze, 25 imprecisioni ecc.); tali valutazioni non sono sindacabili in questa sede se (come nel caso di specie) congruamente ed adeguatamente motivate. Va ancora aggiunto che la valutazione sulla condotta del testimone e sul contenuto delle sue dichiarazioni, unita ad altri elementi, può costituire l'antecedente logico giustificativo dell'eventuale scelta processuale di procedere all'acquisizione ex art. 500 IV comma c.p.p., ma quest'ultima non può impingere su quella valutazione, costituendone solo l'eventuale necessaria conseguenza. Da quanto sopra la distonia processuale denunciata, traducentesi in una censura della motivazione, ex se irrilevante, non dispiega alcun effetto sulla decisione, non ravvisandosi nè carenza, nè contraddizione né manifesta illogicità della motivazione per la parte che riguarda le valutazioni espresse sul comportamento dei testimoni e la causa di quelle condotte. Le doglianze della difesa sul punto non hanno quindi incidenza alcuna sulla bontà di quel giudizio, che è stato censurato in modo generico dai ricorrenti i quali, tesi a sostituire una propria valutazione a quella dell'organo giudicante, non hanno formulato valide censure riconducibili nell'alveo del dettato dell'art. 600 I^ comma c.p.p. Poiché la condotta processuale di taluni testimoni non può essere di per sé solo la prova del c.d. "metodo mafioso" ex art. 416 bis c.p., posto in essere, secondo l'ipotesi dell'accusa, dagli imputati per i fatti di cui al capo di imputazione, sarà compito del giudice del rinvio, in una rivalutazione globale di tutti gli elementi di prova come sovra delineati prendere in considerazione anche l'aspetto dei comportamenti processuali dei testimoni e gli episodi di intimidazione che siano stati commessi nei loro confronti. 3) correttezza nell'apprezzamento delle dichiarazioni rese dal RA e dalla PERSEGON!, imputati dello stesso reato (§2 motivo del ricorso MI;
§5 motivo di ricorso BA RE) La difese denunciano l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e la violazione dell'art. 192 lll^ comma c.p.p. in relazione alla valenza probatoria attribuita dal Tribunale e dalla Corte territoriale alle dichiarazioni rese dal RA ZI e dalla PE UL, imputati nel medesimo reato. Dalla lettura congiunta delle decisioni di merito si evince che la prova dei fatti oggetto del giudizio trova il suo fondamento: a) nelle intercettazioni telefoniche, dichiarate in parte inutilizzabili dal Tribunale in relazione alla posizione di taluni imputati;
b) nelle deposizioni testimoniali;
c) nelle dichiarazioni rese dal RA e dalla PE, persone imputate nel giudizio per i medesimi fatti ascritti alla famiglia BA/MI. Dalla lettura delle sentenze di merito si evince che quelle dichiarazioni, costituenti in parte la chiave di lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche, in parte la illustrazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, sono state considerate mezzi di prova autonomi (v. sul punto per es. pag. 74 della sentenza di appello) e importanti per il contenuto rivelatore. Le difesa denuncia, nella valutazione delle dichiarazioni del RA e della PE, fatta in sede di merito, la violazione dell'art. 192 III^ comma c.p.p. ove è previsto che le dichiarazioni del computato del medesimo reato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la attendibilità. 26 La censura è fondata e va accolta. L'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal RA e dalla PE ai fini di prova dei fatti in esse riportati presuppongono una previa valutazione dell'intrinseca attendibilità del dichiarante e della verifica dell' esistenza di riscontri estrinseci ed individualizzanti. La valutazione intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dal RA e dalla PE e della loro capacità dimostrativa, in questa vicenda processuale, è carente ed è tanto più importante alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni. Dalla lettura degli atti emerge che il RA e la PE hanno assunto un atteggiamento processuale diverso da quello degli altri imputati, chiarendo il contenuto di singole conversazioni oggetto di intercettazione, esponendo fatti storici importanti e assumendo una linea difensiva volta a dimostrare una propria condizione di costrizione ed assoggettamento rispetto al gruppo familiare dei BA. Per tale ragione è indispensabile un'accurata valutazione delle suddette dichiarazioni secondo l'usuale protocollo ormai fissato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di verificarne la valenza probatoria secondo le regole dell'art. 192 lil^ comma c.p.p. A conclusione il collegio, in riferimento ai restanti motivi dedotti dalle parti osserva: Le doglianze mosse dalla difesa del RA (valutazione della posizione dell'imputato quale imprenditore colluso e imprenditore vittima;
la ricorrenza delle condizioni per la applicazione della scriminante dell'art. 54 c.p.; l'applicabilità, in via subordinata, della attenuante di cui all'art. 8 l. 203/1991) devono essere considerate assorbite nell'ambito della ricostruzione della vicenda e del c.d. "metodo mafioso" demandata al giudice del rinvio che solo all'esito di quell'accertamento potrà riconsiderare la posizione di questo imputato sotto i tre profili denunciati dalla difesa in questa sede. La doglianza della difesa MI sull'inutilizzabilità" parziale degli atti e delle intercettazioni per essere state effettuate oltre i termini di durata delle indagini preliminari ed essendo stato il suo nome tardivamente iscritto nel registro degli indagati, deve essere dichiarata inammissibile. Infatti la difesa ripropone in questa sede la stessa questione già proposta nelle sedi di merito, senza apportare nuovi argomenti che siano specificatamente confutativi delle decisioni impugnate. La risposta della Corte territoriale sul punto è adeguata,ed è incensurabile, involgendo inoltre, aspetti di fatto processuale, che attengono ad un merito non sindacabile nella presente sede. Tutte le restanti doglianze, attinenti in particolar modo al trattamento sanzionatorio, o a valutazioni di fatto riguardanti singoli episodi devono pure essere ritenuti assorbiti. Pertanto accoglie i ricorsi nei termini retro indicati, assorbiti i restanti motivi, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per il riesame secondo i punti delineati. 27 Annulla la impugnata sentenza con Così deciso in Roma il 24.4.2012 Il Giudice estensore Dr. Ugo De Crescienzo
P. Q. M.
rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. | PresidenteJanes fandan DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 03 AGO 2012 IL CANCELLIERE Il Fanzionario G Maris FERILIZ 28