Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 6
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui le ragioni di urgenza erano correlate ad una situazione di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto, di cui il P.M. aveva dato atto attraverso il richiamo del decreto emesso dal G.i.p.).
In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.
La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le relazioni della P.G. concernenti tale attività di indagine non hanno il carattere degli "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purchè rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (Fattispecie in cui l'autorizzazione dell'intercettazione tra presenti aveva ad oggetto la sala colloqui della casa circondariale in cui si trovava l'imputato e le operazioni di captazione erano proseguite presso la sala colloqui della casa circondariale in cui lo stesso era stato successivamente trasferito).
La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 266 ss. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al pedinamento satellitare dell'autovettura di un indagato).
L'omesso avviso dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori dai quali l'imputato è assistito integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata qualora l'imputato e l'altro difensore, presenti all'udienza medesima, non formulino la relativa eccezione nei termini previsti dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2007, n. 15396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15396 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
M SENTENZA n. 1544 1539 6/ 08 REGISTRO GENERALE n. 23383/07
UDIENZA PUBBLICA DELL'11 DICEMBRE 2007
ITALIANA RE P U B B LI CA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
- Presidente Dott. Giorgio Lattanzi
- Consigliere 1. Dott. Saverio Mannino
Consigliere 2. Dott. Antonio Stefano Agrò
- Consigliere 3. Dott. Lina Matera
4. Dott. Giorgio Fidelbo
. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) CI IU, nato a [...], il [...];
2) CI ON, nato a [...], il [...];
3) CI AR, nato a [...], il [...];
4) EL RI, nata a [...], il [...];
5) MA TL, nata a [...], il [...];
6) TZ AU, nato a [...], il [...];
7) IL AL, nato a [...], il [...];
8) EL ZI, nato a [...], il [...];
9) IG GI, nato a [...], il [...];
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Gianfranco Ciani, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti da Masella
e da GU e il rigetto degli altri;
sentiti gli avvocati Gian AR Sechi e Gaetano Anastasio per AR AS, gli avvocati Bernardo Aste e RE Biccheddu per AL Sailis e il solo avvocato
Biccheddu anche per GI GU, l'avvocato GI Aricò per ON
AS, gli avvocati FR GI SA e Francesco IS per IU AS, nonché, il solo avvocato IS, anche per RI NI e TL MA,
i quali hanno insistito nell'accoglimento dei loro rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19 luglio 2005 il Tribunale di Cagliari ha condannato
IU CI, ON CI e AR CI, il primo alla pena di ventotto anni di reclusione e gli altri due a quella di ventitre anni di reclusione ciascuno, ritenendoli promotori di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel territorio di Cagliari e di NTRE FR
(capo A), nonché di alcuni episodi di spaccio di ingenti quantitativi di droga
(capo D), di detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi (capo E).
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto colpevoli di partecipazione alla stessa associazione, nonché di singoli episodi di spaccio, anche IS EL ex moglie di IU AS (condannata alla pena di dodici anni di reclusione per i capi B
e D), TL MA all'epoca compagna di IU AS (condannata a sette anni di reclusione, per il capo B), ZI EL (condannato a otto anni e
2 sei mesi di reclusione, per i capi B e L), AU TZ, GI IG e
AL IL (condannati alla pena di undici anni ciascuno per il capo Be inoltre, il primo per il capo O, il secondo per il capo G e il terzo per il capo N).
2. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 22 febbraio 2007, ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, riducendo la pena inflitta a TL MA, per la limitata partecipazione temporale all'associazione di cui al capo B), ed escludendo l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R.
309/1990 nei confronti di AR CI, esclusione che però non ha determinato in concreto alcuna diminuzione della pena.
2.1. Dalla sentenza di appello si apprende che le indagini presero avvio nel
1999, in seguito ad un attentato subito da AR CI, probabilmente una vendetta trasversale per colpire il fratello IU, all'epoca detenuto nel carcere di Cagliari. Per questa ragione furono disposte le prime intercettazioni ambientali nel carcere stesso (marzo 1999) che registrarono una serie di colloqui tra
IU CI e i suoi due fratelli ON e AR, relativi a un traffico di stupefacenti gestito dai AS, che coinvolgeva altre persone tra cui QU
NO (il principale fornitore) e AL IL (uno dei principali acquirenti).
Da queste prime risultanze gli inquirenti trassero la convinzione che IU
CI gestisse dal carcere le fila di un importante traffico di droga e nel marzo
2001 furono riattivate le intercettazioni ambientali in carcere con il
provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 23 febbraio
2001, cui seguirono una serie di intercettazioni telefoniche su utenze in uso a
ON CI, a QU NO, ai genitori dei AS e ad alcuni coimputati, oltre ad una intercettazione ambientale sull'autovettura di ON
CI.
Secondo i giudici di merito da questo gruppo di intercettazioni sarebbero emersi colloqui aventi ad oggetto questioni relative alla compravendita di stupefacenti, al recupero di crediti per la droga venduta e al pagamento della droga acquistata, ricorrendo ad un linguaggio criptico (nelle conversazioni si parla
3 di "ragazzine", di "pantaloni", di "amiche", di “maialini” e “agnellini") che i giudici hanno ritenuto riferibile a quantitativi di stupefacente.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, riportate sinteticamente nella stessa sentenza d'appello, si sono svolte dal marzo 2001 fino al gennaio 2002; quelle ambientali sono proseguite, dal 2 agosto 2001, presso la sala colloqui del carcere di Nuoro dove IU CI era stato trasferito. Alle intercettazioni si sono accompagnati servizi di osservazione e pedinamenti, che hanno confermato alcuni degli incontri avvenuti tra ON CI ed alcuni acquirenti. Inoltre, a carico di alcuni imputati vi sarebbero anche le dichiarazioni di RR, HE,
AR e NU, chiamanti in correità.
3. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
Quasi tutti i ricorrenti hanno denunciato una serie di violazioni riguardanti la normativa processuale e, in particolare, le disposizioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni, questioni che possono essere riportate unitariamente e in modo sintetico.
3.1. Alcuni ricorrenti hanno dedotto la nullità del decreto del 23.2.2001, con cui il g.i.p. ha autorizzato le intercettazioni, per assoluta mancanza del presupposto degli indizi di reato, in quanto il provvedimento avrebbe fatto riferimento a precedenti intercettazioni - disposte il 1° e il 15 febbraio 1999 - di cui è risultata inesistente la registrazione ed ignoto l'ascoltatore, per cui scatterebbe in ogni caso la disposizione di cui all'art. 267 comma 1-bis che richiama l'art. 203 c.p.p., che vieta l'utilizzazione di notizie provenienti da fonte anonima o confidenziale. Ne consegue l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 c.p.p.
3.2. Con altro motivo, comune a più ricorsi, si è denunciata la violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p., per la mancanza di motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l'impiego di attrezzature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica e, inoltre, si è rilevata l'assenza
4 dell'autorizzazione alle intercettazioni eseguite presso la sala colloqui della casa circondariale di Nuoro, in quanto concessa soltanto in relazione agli ambienti della sala colloqui del carcere di Cagliari
3.4. Quasi tutti i ricorrenti hanno poi dedotto l'inutilizzabilità dei risultati del pedinamento satellitare GPS dell'autovettura di ON CI, tra l'altro lamentando la mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei supporti informatici riguardanti gli spostamenti del veicolo controllato.
-3.5. Alcuni ricorrenti in particolare, IU e ON CI, nonché
EL, MA e TZ - hanno lamentato che la sentenza abbia ritenuto la loro appartenenza all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base delle intercettazioni, senza disporre una perizia fonica e una traduzione dal sardo in italiano, ritenendo l'inidoneità delle conversazioni acquisite a consentire una identificazione delle voci oltre ogni ragionevole dubbio.
3.6. Altro motivo comune a più ricorsi attiene alla violazione degli artt. 438 e
442 c.p.p., in relazione all'omesso riconoscimento della riduzione della pena conseguente alla rituale richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare, condizionata all'espletamento della trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella forma della perizia (ricorsi dei
CI, EL e MA).
4. Può quindi passarsi a sintetizzare il contenuto dei singoli ricorsi, in relazione alle posizioni sostanziali dei vari imputati, omettendo di ripetere i motivi comuni riportati ai precedenti paragrafi.
4.1. Nell'interesse di IU CI è stata dedotta, con un primo ricorso,
l'erronea applicazione della norma sul reato associativo, con conseguente vizio della motivazione e nullità dell'imputazione per indeterminatezza dell'accusa, che non precisa neppure il tipo della sostanza stupefacente e la struttura
5 dell'associazione. Si contesta la ritenuta sussistenza di elementi per ritenere il ruolo di promotore dell'imputato, ristretto in carcere sin dal febbraio 1999,
nonché per le affermate aggravanti delle armi e del numero di persone.
Con altro ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990,
nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione anche per mancata assunzione di prove decisive.
Si censura la sentenza che, senza alcun elemento di prova adeguato, ha ritenuto l'esistenza dell'associazione tra il 1999 e il febbraio del 2001, senza soluzione di continuità. Si ritiene che una corretta lettura degli elementi acquisiti avrebbe dovuto condurre ad escludere l'esistenza dell'associazione, in quanto non sono stati neppure indicati gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, mentre al limite si sarebbe potuto ritenere il concorso dei fratelli nei singoli episodi di detenzione e spaccio di droga.
Inoltre, si critica la decisione per aver ritenuto il reato associativo aggravato dal numero di persone, dalla disponibilità di armi e dall'ingente quantitativo di stupefacente detenuto.
Si deduce il vizio di motivazione della sentenza, nonché la mancata assunzione di prove decisive in ordine ai reati che sono stati contestati. In particolare, si ritiene che gli elementi di prova a carico siano stati valutati senza alcuna verifica dei contenuti e soprattutto omettendo di procedere all'assunzione delle prove richieste dalla difesa, tra cui la perizia fonica per verificare l'attribuibilità delle voci, la traduzione delle conversazioni dal sardo in italiano, la perizia tossicologica per l'accertamento della presenza di eventuali tracce di stupefacenti all'interno del barattolo ritrovato oltre i confini dell'azienda dei
AS. In sostanza, si ritiene che la sentenza non abbia valutato in maniera logica e approfondita le prove, con particolare riferimento ai risultati delle intercettazioni, certamente non univoche per ritenere che l'imputato sia stato il promotore dell'associazione.
Con altro motivo si deduce la violazione della legge sulle armi e il vizio di motivazione della sentenza al riguardo. Per la sussistenza del reato di detenzione illegale di armi i giudici d'appello hanno richiamato l'intercettazione ambientale del 26.3.2001, ma a questo proposito si contesta che i dialoganti abbiano fatto cenno ad armi o ad esplosivi: i periti trascrittori avrebbero confuso la parola sarda
"trattolu", che significa trattore, con quella "trittolu", che significa tritolo.
Ulteriore motivo è dedicato a censurare la decisione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente ha pure dedotto violazione dell'art. 12-sexies legge 356/1992 e conseguente mancanza di motivazione. Si lamenta che i giudici d'appello hanno confermato la confisca dei due appartamenti in AR NTEN (acquistati nel corso del 1992 e del 1999) disposta con la sentenza di primo grado, senza tenere minimamente conto delle deduzioni difensive svolte nell'atto di appello e in una precedente memoria, con cui si sosteneva che i due immobili erano stati acquistati con le risorse economiche dei genitori e che anche lo stesso IU CI avrebbe avuto la capacità economica, derivante dal suo lavoro, per acquistare tali beni.
In data 4 dicembre 2007 uno dei difensori dell'imputato ha depositato una memoria, in cui ha sviluppato uno dei motivi proposti con il ricorso e relativo al mancato riconoscimento della diminuente per il giudizio abbreviato, ingiustificatamente non concesso. In sostanza, si ribadisce che la condizione apposta alla richiesta di giudizio abbreviato aveva ad oggetto una vera e propria prova, in quanto la perizia avrebbe consentito di ottenere la traduzione in italiano delle espressioni in lingua sarda intercettate, garantendo in questo modo la sicura intelligibilità a tutte le parti del processo del contenuto delle intercettazioni.
4.2. Nell'interesse di ON CI sono stati dedotti i motivi di seguito riportati.
Violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 633 c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione sul punto. Si censura la sentenza perché ha ritenuto sussistente il reato associativo, in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare l'elemento organizzativo dell'associazione, confondendolo con i risultati operativi delle condotte poste in essere, giungendo ad operare, in maniera errata, una sostanziale equiparazione tra reato associativo e concorso di persone nel reato. Al limite,
7 difettando la prova di un insieme stabile di persone e ponendosi all'interno del ragionamento fatto proprio dai giudici di merito, si sarebbe potuto soltanto ritenere l'esistenza di un concorso di persone nei reati di spaccio, legate da solidi vincoli familiari. Peraltro, si contesta il ruolo di promotore riconosciuto all'imputato, che invece svolgeva compiti meramente esecutivi: nessun elemento giustifica le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata.
Violazione degli artt. 74 commi 3, 4 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990 e conseguente vizio di motivazione sul punto. Si censura la decisione là dove ha riconosciuto le aggravanti del numero delle persone associate, dell'essere l'associazione armata e della quantità ingente di droga detenuta. Per quanto riguarda il numero delle persone si rileva che la sentenza non ha provato la consapevolezza dell'imputato di far parte di un'associazione con più di dieci persone;
riguardo alle armi, si fa notare che in nessun modo si è dimostrato che le armi fossero oggettivamente destinate alla realizzazione del programma criminoso;
infine, in ordine all'ingente quantitativo, si evidenzia che il dato quantitativo di sostanza stupefacente immessa nel mercato sardo non è stato mai fornito, mentre il riferimento ai 10 chili di droga resta generico. Inoltre, nell'ambito di questi motivi si deduce la violazione dell'art. 34 c.p.p., ritenendo che i giudici dell'appello siano divenuti incompatibili dopo aver definito con il patteggiamento in appello la posizione di altri coimputati (OR RR,
SS RR e ET CA) rispetto ai quali hanno escluso la sussistenza delle aggravanti in questione.
Infine, si contesta il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, con l'esclusione delle circostanza attenuanti generiche.
4.3. Nell'interesse di AR CI sono stati dedotti i seguenti motivi.
Vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato unicamente sul contenuto di alcune comunicazioni intercettate in carcere tra i fratelli IU e ON CI, cioè su conversazioni "eteroaccusatorie” che non sono state attentamente vagliate e che non risultano riscontrate con altri elementi esterni alle intercettazioni.
8 Difetto di motivazione e violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato nell'associazione a delinquere, in quanto la sentenza avrebbe omesso di prendere in considerazioni le numerose deduzioni contrarie indicate dalla difesa, tra cui la mancanza di ogni prova circa l'esistenza dell'organizzazione sin dal 1999 e fino al 2001. Con il medesimo motivo si censura la decisione impugnata per aver ritenuto integrata la fattispecie associativa sulla base delle sole comunicazioni intercettate tra i fratelli IU e
ON CI, senza che l'imputato sia stato mai sorpreso a detenere droga.
Inoltre, si rileva che del reato associativo manchino gli elementi costitutivi della stabilità dell'accordo, dell'indeterminatezza del programma criminoso e della struttura organizzativa, potendo al limite sostenersi che tra gli imputati vi sia stato un semplice concorso nell'attività di spaccio riferibile ad una serie specifica e chiusa di episodi, come emergerebbe dal colloquio intercettato l'11.6.2001 tra
IU CI e TL MA, in cui i due si riferiscono unicamente ad una partita di droga acquistata da QU NO, e come risulta dalla stessa sentenza impugnata là dove ha escluso che AR CI avesse la consapevolezza del numero dei partecipanti all'organizzazione.
Violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 516, 521 c.p.p., con conseguente illogicità della motivazione, in quanto i giudici di merito, una volta esclusa l'aggravante del numero degli associati, avrebbero dovuto procedere ad assolvere l'imputato dal reato contestato al capo D), non potendo attribuirsi allo stesso la consapevolezza dei soggetti partecipanti all'organizzazione; peraltro, si rileva che l'avere in sentenza attribuito all'imputato la responsabilità di avere ceduto quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente a non meglio identificati soggetti sassaresi ha comportato la condanna per un fatto non contestato.
Violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e illogicità della motivazione, in relazione al ritenuto ruolo di capo e promotore dell'associazione, in mancanza di prove al riguardo, dovendo escludersi che gli episodi di detenzione, acquisto e spaccio di droga, qualora provati, siano dimostrativi di un tale livello di inserimento nell'organizzazione. Il ricorrente assume, infatti, che dalle stesse intercettazioni, così come interpretate dai giudici, emerge un ruolo del tutto
9 subordinato rispetto al fratello IU, del quale avrebbe eseguito le direttive impartite. Peraltro, difetterebbe comunque l'elemento soggettivo del reato associativo. Infine, chiede, in via subordinata, di riconoscere la diversa fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990.
Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta applicabilità delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 74 comma 4 e 80 d.P.R. 309/1990 e conseguente vizio di motivazione sul punto anche in riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e le attenuanti generiche. Il ricorrente ritiene che non sia stato dimostrato il nesso strumentale della disponibilità delle armi ai fini dell'associazione e che dalla sentenza non risulti il carattere di eccezionalità del quantitativo oggetto delle cessioni di stupefacente contestate, censurando la decisione che desume la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 cit. dalla concentrazione del principio attivo della sostanza, senza che tale sostanza sia mai stata oggetto di sequestro e, quindi, di accertamento tecnico.
Violazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p., che impone il divieto di reformatio in peius, in quanto l'esclusione dell'aggravante del numero di persone di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. 309/1990 avrebbe dovuto condurre ad una diminuzione della pena originariamente inflitta con la sentenza di primo grado, mentre i giudici d'appello hanno mantenuto inalterata la pena complessivamente irrogata.
Con un altro ricorso si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della sentenza sotto diversi profili, deducendo: che l'individuazione di IE in AR
CI non appare univoca, fondata su un travisamento degli elementi risultanti dalle intercettazioni;
che la sentenza nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. 309/1990 avrebbe dovuto procedere ad una riduzione della pena;
che il riconoscimento della natura armata dell'associazione e del reato di detenzione e porto illegale di armi si basa su un'unica intercettazione (26.3.2001), che non offre alcun elemento sicuro al riguardo.
4.4. Nell'interesse di RI EL si censura la decisione per aver ritenuto il reato associativo aggravato dal numero di persone, dalla disponibilità di armi e dall'ingente quantitativo di stupefacente detenuto;
10 Con riferimento alla sua specifica posizione, l'imputata critica la sentenza per avere omesso ogni delibazione e risposta alla formale impugnazione dell'ordinanza del Tribunale, che aveva respinto l'istanza della difesa volta a procedere ad un sopralluogo, per verificare le effettive condizioni in cui si svolgevano i colloqui nelle sale dei carceri, appositamente a ciò destinate. Scopo di tale richiesta sarebbe stato quello di dimostrare che la EL, anche se presente ad alcuni colloqui tra i fratelli IU e ON CI, non avrebbe potuto ascoltare nulla di quanto i due si dicevano in ordine alle questioni sulla droga, sicché cadrebbe l'ipotesi, sostenuta in sentenza, che l'imputata sarebbe stata pienamente e consapevolmente inserita nei traffici gestiti dai CI.
Peraltro si sostiene la assoluta carenza delle prove e del conseguente impianto motivazionale circa il ruolo che la EL avrebbe svolto nell'associazione ed i suoi compiti, sostenendo, invece, che ad una attenta lettura degli elementi di prova i giudici avrebbero dovuto riconoscere che la condotta dell'imputata poteva, al limite, essere qualificata come favoreggiamento o semplice connivenza, stante il legame che aveva con l'ex marito e padre del suo unico figlio.
Con un altro motivo si censura la sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto.
4.5. Con riferimento alla posizione di TL MA si è contestata la sentenza per illogicità della motivazione e per erronea applicazione dell'art. 74
d.P.R. 309/1990. L'aver erroneamente ritenuto che l'imputata fosse la moglie e non solo la compagna di IU CI avrebbe determinato valutazioni incongrue sull'apporto che la MA avrebbe dato all'associazione: invero, la sentenza non spiegherebbe le motivazioni dell'adesione al gruppo criminale e, soprattutto, con quale consapevolezza vi avrebbe fatto parte. In sostanza non sarebbe motivata l'affermazione della partecipazione dell'imputata all'associazione. Al limite, i giudici avrebbero potuto ritenerla concorrente negli episodi di spaccio, ovvero semplice favoreggiatrice. Il ricorso, poi, analizza i vari colloqui avuti con IU CI per evidenziarne la non univocità e le carenze della motivazione.
11 4.6. AU TZ ha proposto personalmente ricorso, deducendo vizio di motivazione della sentenza che gli attribuisce la responsabilità dei reati-fine sull'unico presupposto dell'asserita partecipazione all'associazione, senza che i giudici di merito abbiano indicato i tempi, i luoghi e le modalità delle condotte contestate nel capo O) dell'imputazione. Peraltro, rileva che gli unici elementi evidenziati nella sentenza sono costituiti dai contatti che avrebbe avuto con il solo ON CI, elementi che potrebbero giustificare la responsabilità per gli episodi di cessione, ma non anche per la partecipazione all'associazione.
Infine, rileva un'ulteriore contraddizione nella sentenza che dopo aver accertato una più limitata partecipazione temporale dell'imputato nell'associazione, non ha operato alcuna riduzione della pena, a differenza di quanto è stato fatto per la posizione di TL MA.
3.7. Nell'interesse di AL IL si denuncia la violazione degli artt. 179 comma 1 e 181 comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 601 comma 3 c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza per omesso avviso dell'udienza del
7.11.2006 al codifensore dell'imputato, avvocato Bernardo Aste, nullità ritualmente eccepita.
Con un altro motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 192 c.p.p., 43 comma
1 c.p., 73 e 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che le sentenze non avrebbero dimostrato la stabile acquisizione di droga dai fratelli CI, non essendo sufficienti a tal fine le risultanze delle intercettazioni avvenute in carcere tra
IU e ON CI (1°.3.1999; 12.5.2001 e 1°.6.2001), in cui i due parlano della situazione debitoria del IL nei loro confronti, trattandosi di un elemento non idoneo a dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione e, soprattutto, la consapevolezza di questi nel dare un contributo causale allo scopo dell'organizzazione.
Il ricorrente, infine, censura la sentenza in ordine alla condanna per l'episodio di spaccio, rilevando che siano carenti le indicazioni relative ai tempi, ai luoghi, alla quantità e alla qualità della sostanza stupefacente in questione.
12 4.8. Nel suo ricorso ZI EL ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione. Contesta che le risultanze processuali giustificassero la ritenuta affermazione della sua partecipazione al sodalizio criminoso, dal momento che l'unico dato emerso è relativo a semplici contatti con il solo ON CI, elemento che non giustifica l'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
non risulta che abbia avuto contatti con altri esponenti dell'organizzazione; né le sentenze riferiscono di un suo ruolo nell'ambito dell'associazione o che facesse uso di droga.
3.9. Con un primo motivo GI IG deduce la violazione dell'art. 429 commi 1 e 2 c.p.p., avendo eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione, che la sentenza impugnata, con una motivazione inconferente, ha ritenuto non fondata, in quanto l'imputato avrebbe potuto integrare l'imputazione attraverso la lettura degli atti del processo.
Con un altro motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 192 c.p.p., 43 comma 1
c.p., 73 e 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che le sentenze non avrebbero dimostrato alcuna attività di cessione a terze persone di droga da parte dell'imputato, peraltro tossicomane, né risulterebbe alcun dato quantitativo di sostanza ceduta o detenuta. Inoltre, sarebbe del tutto carente la motivazione in ordine alla consapevolezza di avere acquistato droga dall'associazione e di partecipare in questo modo alle finalità dell'organizzazione stessa, tenuto conto che nella stessa imputazione si fa riferimento esclusivamente ad un unico fornitore, ON CI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente si ritiene di esaminare i motivi processuali che risultano dedotti in quasi tutti i ricorsi.
13 5.1. Si è visto che è stata denunciata l'omessa motivazione nei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in particolare di quelle ambientali nei carceri di
Cagliari e di Nuoro, circa la sussistenza dei sufficienti indizi di reato. In
particolare, si sostiene che il primo decreto autorizzativo delle intercettazioni, emesso dal G.i.p. di Cagliari il 23.2.2001, che faceva riferimento ad una precedente intercettazione ambientale del 1°.2.1999 - avvenuta sempre nel carcere di Cagliari e riguardante altri soggetti - in cui furono ascoltati i fratelli
IU e ON CI che parlavano di un consistente traffico di stupefacenti, sia da ritenere assolutamente carente nel presupposto degli indizi, in quanto di tale registrazione non è stato possibile eseguire la trascrizione perché il nastro è risultato inascoltabile (perizia Uda). Secondo i ricorrenti non si sarebbe trattato di un deterioramento successivo del nastro, come ritenuto dai giudici di merito, ma di un iniziale difetto della registrazione, effettuata con un registratore
"starato", che ha determinato una velocità di scorrimento del nastro più alta, con conseguente impossibilità di ascolto.
Inoltre le difese contestano anche la giustificazione data dalla sentenza di appello, secondo cui è legittimo che la intercettazione sia stata disposta sulla base dei soli brogliacci, rilevando che nella specie non vi è neppure la prova della loro esistenza, dal momento che la richiesta del pubblico ministero si è fondata esclusivamente sulla nota del ROS dei Carabinieri di Cagliari, a cui non era allegato alcun brogliaccio. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che l'intercettazione sarebbe stata disposta su una richiesta della polizia giudiziaria priva di qualsiasi elemento indiziario.
I motivi sono infondati.
Il Collegio condivide quanto sostenuto dai giudici d'appello, secondo i quali la rilevata impossibilità di procedere alla trascrizione dell'intercettazione effettuata in data 1.2.1999, per il riscontrato difetto nella taratura del registratore utilizzato dagli agenti di p.g., non si riflette sull'esistenza della prova rendendo cioè
-
inutilizzabile il risultato dell'intercettazione -, qualora dal brogliaccio o dalla annotazione di p.g. risulti ovvero non sia in discussione il corretto adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 268 commal c.p.p. Nel caso di specie, del tutto
14 legittimamente sono stati utilizzati i brogliacci una volta verificato il deterioramento della registrazione, dovendosi ritenere che si è trattato di un'utilizzazione di una notizia criminis, unitamente ad altre intercettazioni (del
15.2.99, del 23.2.99 e del 1°.3.99), tutte regolarmente trascritte. Peraltro, i giudici hanno pure evidenziato come presupposto per l'intercettazione del 23.2.2001 fossero anche le successive intercettazioni avanti menzionate, non potendo estendersi ad esse l'inutilizzabilità della prima registrazione "difettosa". Infatti, in materia di intercettazioni il decreto autorizzativo può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili
(Sez. VI, 6 marzo 2003, n. 12912, Berdaku;
Sez. VI, 4 febbraio 2003, n. 9689,
Hazbardhi; Sez. VI, 22 novembre 2007, n. 47109, Ali ed altri).
Infine, per quanto riguarda, poi, l'episodio della accidentale captazione di un colloquio tra gli stessi fratelli CI, in relazione al quale la difesa di IU
CI aveva avanzato una serie di critiche, la sentenza precisa, in modo corretto, che la sua eventuale inutilizzabilità varrebbe ai fini probatori, ma non in relazione ad un utilizzo per il prosieguo delle indagini, come è accaduto nella specie.
5.2. Altro motivo comune ai ricorsi riguarda la ritenuta assenza di motivazione circa le eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l'impiego di attrezzature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica di Cagliari, nonché sulla inidoneità o insufficienza degli impianti istallati negli uffici della procura.
Si rileva che il decreto in questione fa riferimento a colloqui risalenti al 1999, per cui se le ragioni d'urgenza sussistevano in quella data, le intercettazioni avrebbero dovuto essere disposte all'epoca; se, invece, erano insorte medio tempore, allora se ne sarebbe dovuta fare menzione nel decreto del 2001. Nulla di tutto ciò si sarebbe verificato: il decreto del p.m. non contiene alcun riferimento a ragioni di urgenza, così come quello del g.i.p. Pertanto la difesa contesta le giustificazioni offerte dalle sentenze di merito, che hanno tentato di "salvare" le intercettazioni ritenendo che il p.m. abbia motivato per relationem al provvedimento del g.i.p.
15 Anche questo motivo appare infondato.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, secondo un affermato orientamento, il presupposto dell'urgenza mentre deve sussistere nell'ipotesi in cui il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria sia determinato dall'insufficienza degli impianti esistenti presso la procura della
Repubblica, non deve ricorrere nel caso in cui tale utilizzo sia dovuto all'inidoneità degli impianti presso la procura, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più efficienti (Sez. V, 9 maggio
2002, n. 43464, P.M. in proc. Pinto;
Sez. V, 11 maggio 2004, n. 24141, Mancuso;
Sez. V, 29 settembre 2006, n. 36090, Santangelo). Ne consegue che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso di specie in cui si procedeva nei confronti di un'associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli presenti negli uffici di procura è desumibile dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni, potendo cioè
essere desunto anche implicitamente.
Ed è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui i giudici hanno evidenziato come le ragioni di urgenza fossero correlate ad una situazione di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di gravi condotte criminose ancora in atto, di cui il pubblico ministero ha comunque dato atto attraverso il richiamo del decreto emesso dal g.i.p., precisando che il tempo trascorso tra le prime intercettazioni del 1999 e il provvedimento del g.i.p. del
2001 non è circostanza in grado di far escludere tale requisito, in quanto l'urgenza deve essere ravvisabile non nella tempestività con cui viene eseguita la richiesta di intercettazione, ma nell'esigenza di acquisire tempestivamente elementi di supporto alle indagini in relazione alla commissione di reati che si assumono ancora in atto. Per cui l'eventuale inerzia degli investigatori sarebbe stata priva di rilievo.
Lo stesso vale per le giustificazioni offerte in relazione all'utilizzo degli impianti esterni. In particolare, nel decreto si evidenzia, seppure in maniera molto
16 sintetica, che le apparecchiature utilizzate avrebbero consentito "l'ascolto solo nelle immediate vicinanze", sottolineando in questo modo che vi era la necessità di collocare le apparecchiature in prossimità dei luoghi in cui avvenivano le conversazioni. Deve, pertanto escludersi che il pubblico ministero si sia limitato ad una affermazione generica ed apodittica sull'esistenza di tale condizione.
Peraltro, il pubblico ministero nel suo provvedimento ha espressamente richiamato l'autorizzazione del g.i.p., in cui si sottolineava l'esigenza di intervenire nell'ambito un'associazione criminosa in piena attività, sicché
l'inidoneità è stata complessivamente motivata, oltre che con riferimento alle particolari modalità tecniche dell'intercettazione e al luogo, anche al tipo di indagini necessarie. In sostanza, deve riconoscersi che, attraverso il confronto del decreto del pubblico ministero con l'autorizzazione del giudice - appositamente richiamata emergano le concrete ragioni per le quali si è reso necessario il
-
ricorso ad impianti esterni, tenuto conto che la giurisprudenza, da ultimo, ha confermato la legittimità della motivazione per relationem sulla base di atti del processo che possono integrare il decreto del pubblico ministero (Sez. un., 12
luglion 2007, n. 30347, Aguneche).
5.3. In alcuni ricorsi si è evidenziata l'assenza di ogni provvedimento autorizzativo delle intercettazioni eseguite presso la sala colloqui della casa circondariale di Nuoro, in quanto il g.i.p. aveva autorizzato l'intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Cagliari, mentre il pubblico ministero, con un successivo provvedimento del 27.7.2001, disponeva che le operazioni fossero eseguite presso la sala colloqui del carcere di Nuoro, dando luogo ad una diversa intercettazione, non autorizzata e nemmeno convalidata dal g.i.p. Si chiede, pertanto, di riconoscere la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite presso il carcere di Nuoro, in quanto prive di autorizzazione.
Questo Collegio condivide la motivazione dei giudici di merito, in quanto deve escludersi che nel caso in esame vi fosse la necessità di una nuova e diversa autorizzazione. Il provvedimento con cui il pubblico ministero ha disposto che le
17 operazioni di intercettazione fossero eseguite nel carcere di Nuoro rientra nell'ambito della fase meramente esecutiva del procedimento captativo e trova la sua giustificazione nel fatto obiettivo dell'avvenuto trasferimento dell'imputato.
Del resto, una volta che il giudice abbia autorizzato le intercettazioni riguardanti un determinato soggetto, le modalità esecutive dell'operazione restano affidate alla gestione del pubblico ministero, non potendosi pretendere che gli spostamenti del soggetto da controllare rendano di volta in volta necessaria l'acquisizione di una nuova autorizzazione, soluzione questa in grado di compromettere lo svolgimento delle indagini (Sez. V, 6 ottobre 2003, n. 957,
Camiti).
A differenza delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate mediante l'uso del telefono, che presuppongono l'esistenza di una specifica apparecchiatura o di un particolare sistema da sottoporre a intercettazione, in modo tale che per ciascuna di intercettazione i dati di operazione identificazione siano precisati nei rispettivi decreti autorizzativi, le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, di cui al secondo comma dell'art. 266 c.p.p., che per la loro intrinseca natura non necessitano della individuazione degli apparecchi, ma si riferiscono ad ambienti in cui deve intervenire la captazione, devono considerarsi legittime, con possibilità di piena utilizzazione dei risultati, anche quando in corso di esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità ambientale oggetto dell'intercettazione autorizzata. Si tratta di un principio che la giurisprudenza in varie occasioni ha applicato con riferimento ad intercettazioni autorizzate sull'autovettura dell'indagato e che ha ritenuto di poter proseguire, senza ulteriore autorizzazione, su una diversa autovettura utilizzata dalla persona oggetto del controllo (Sez. I, 3 giugno 1999, n. 4561, Lonoce). E' evidente che la soluzione cui si è fatto riferimento presenta forti analogie con quanto è accaduto nel caso in esame: l'autorizzazione all'intercettazione tra presenti aveva ad oggetto la sala colloqui del carcere in cui l'imputato si trovava e le operazioni sono proseguite presso la sala colloqui del carcere in cui, successivamente, l'imputato è stato trasferito. Non può dirsi che sia stato
18 modificato l'oggetto dell'autorizzazione data dal giudice, in quanto la "nuova" captazione ha riguardato una situazione del tutto analoga a quella autorizzata, in quanto tale rientrante nell'ambito delle modalità esecutive rimesse al pubblico ministero.
5.4. E' stata altresì dedotta l'inutilizzabilità dei risultati del pedinamento satellitare GPS dell'autovettura di ON CI, in quanto non sarebbero stati mai acquisiti al fascicolo per il dibattimento i supporti informatici attestanti gli spostamenti del veicolo, con impossibilità da parte della difesa di controllare la correttezza dei risultati. In particolare, si sostiene che a questa atipica attività di polizia giudiziaria, consistente in una sorta di pedinamento elettronico, si sarebbe dovuto applicare il regime di utilizzazione proprio degli atti irripetibili ex art. 431 lett. b) c.p.p., la cui documentazione andava, pertanto, inserita nel fascicolo del dibattimento. Il ricorrente rileva come i risultati del pedinamento satellitare abbiano fatto ingresso nel dibattimento attraverso la testimonianza dell'ufficiale di p.g. Pinna, che avrebbe consultato le sue annotazioni riepilogative degli esiti del pedinamento stesso, senza che la difesa abbia avuto la possibilità di consultare i dati contenuti nei supporti informatici e di effettuare un riscontro documentale alle dichiarazioni del testimone.
Anche in questo caso i motivi dedotti sono infondati.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la localizzazione mediante il sistema satellitare (c.d. GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, si traduce in una sorta di pedinamento, non assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 8871, Navarro;
Sez. V, 7 maggio 2004, n. 24715, Massa). Ne consegue che non vi è alcuna necessità di autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendo escludersi l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 266 e seg. c.p.p. Una volta negata ogni riferibilità alla disciplina sulle intercettazioni, non vi è neppure spazio per sostenere che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine debbano essere considerati "atti non ripetibili", così come accade per gli esiti delle intercettazioni, ed inseriti nel fascicolo del dibattimento.
19 In realtà, si tratta di un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, che può entrare nella valutazione probatoria del giudice anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, così come è accaduto nel caso di specie e come accade ordinariamente per i classici pedinamenti. Né può sostenersi che i verbali di tale attività possano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento: deve ritenersi, infatti, che le relazioni concernenti l'attività svolta dalla polizia giudiziaria non abbiano il carattere di atti irripetibili (Sez. VI, 7
ottobre 2004, n. 39230, Aiuto).
5.5. Alcuni ricorsi censurano le sentenze di merito per non aver aderito alle richieste degli imputati di procedere ad una perizia fonica sulle voci intercettate, con conseguente violazione del diritto alla assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione sul punto, ma di aver fondato il riconoscimento di tali voci esclusivamente sulla testimonianza del tenente Pinna, che aveva eseguito le operazioni di ascolto, peraltro non in modo continuativo;
nonché per avere utilizzato un metodo interpretativo che ha portato a dare una lettura travisata ai dialoghi intercettati, peraltro in lingua sarda, sovrapponendo "alla semantica della lingua naturale" una tesi precostituita, secondo cui vanno ricercati i significati nascosti e non quelli propri delle parole. Si tratta di questioni sulle quali si tornerà anche nell'esame delle singole posizioni. In questa sede è sufficiente rilevare che in materia di intercettazioni,
secondo principi ormai consolidati, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. VI, 10 giugno 2005, n. 35680, Patti;
Sez. IV, 28 ottobre 2005,
n. 117, Caruso;
Sez. IV, 16 giugno 2004, n. 40179, Kerri). Nella specie, i giudici di merito hanno dato una spiegazione del tutto coerente in ordine al linguaggio criptico utilizzato dagli imputati nei loro incontri e nelle loro telefonate, interpretando il significato delle conversazioni intercettate in termini di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, in modo che la
2
020 ricostruzione del contenuto delle conversazioni non ha lasciato margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui captati.
Per quanto riguarda poi la lamentata mancanza della perizia fonica e le critiche relative al metodo seguito per l'individuazione delle voci, si tratta anche in questo caso di questioni che attengono al fatto, rimesse esclusivamente alla valutazione del giudice di merito. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che qualora venga contestata dall'imputato l'identificazione delle persone colloquianti oggetto dell'intercettazione, non è indispensabile che venga disposta una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento in base a circostanze che consentano di risalire alla loro identità (Sez. VI, 6 maggio 2005, n. 24438, Musiu), precisando che l'invocata perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva richiesta a norma dell'art. 495 comma 2 c.p.p. di cui all'art. 606 comma 1, lett. d) c.p.p., concernendo tale disposizione il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico;
infatti, la perizia non costituisce prova a discarico contrapposta a quelle di accusa, ma semplice mezzo di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni (Sez. I, 8
aprile 1994, n. 9370, Morabito).
La Corte d'appello ha offerto una coerente e completa motivazione in ordine sia al riconoscimento delle voci, che all'intellegibilità delle conversazioni intercettate, alcune delle quali in lingua sarda, evidenziando come in certi casi (ad esempio, per le intercettazioni avvenute nella sala colloqui del carcere) le operazioni di captazione avvenivano con il contemporaneo controllo visivo dei colloquianti e con riferimento alla postazione occupata dal soggetto che doveva essere controllato, situazioni che hanno escluso ogni possibilità di errore;
inoltre, i giudici hanno messo in rilievo come nei colloqui vi siano continui riferimenti a nomi dei familiari degli imputati, ad eventi che riguardano la famiglia AS, precisando che l'attribuzione della voce a IU CI è stata desunta anche dalla perizia fonica a campione disposta dalla Corte d'assise, che ha confermato l'individuazione della voce ad opera degli ufficiali di p.g., mentre per
21 l'imputazione della voce a ON CI viene rilevato che "gli operatori già conoscevano la sua voce, avendola a lungo sentita nelle intercettazioni ambientali in carcere"; per quanto concerne le conversazioni captate sulla autovettura
Wolksvagen Golf la Corte d'appello ha sostenuto che l'attribuzione della voce all'imputato si giustifica in base al rilievo che tale autovettura era nella sua esclusiva disponibilità, circostanza questa mai contestata. In sostanza, secondo i giudici di appello la perizia fonica non è apparsa "assolutamente indispensabile", in quanto il materiale probatorio consentiva di decidere allo stato degli atti, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in base a valutazioni incensurabili in questa sede perché assistite da una motivazione coerente e logica.
Allo stesso modo deve riconoscersi l'infondatezza delle critiche riguardanti la intelligibilità delle conversazioni svolte in lingua sarda, dal momento che dalla sentenza impugnata risulta che sia stato dato l'incarico di trascrivere e tradurre tali conversazioni, incarico che è stato svolto senza che le difese abbiano presentato doglianze circa una pretesa inidoneità dei traduttori all'atto del conferimento dell'incarico.
5.6. Altro motivo comune a più ricorsi è quello attinente alla violazione degli artt. 438 e 442 c.p.p., nonché al conseguente difetto di motivazione sul punto, in relazione all'omesso riconoscimento della riduzione della pena conseguente alla rituale richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare, condizionata all'espletamento della trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella forma della perizia.
Si tratta di motivi infondati, in quanto la trascrizione, sotto forma di perizia, delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, per cui non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato all'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni (Sez. VI, 20 ottobre 2003, n. 4892, Franzese).
2
222 5.7. In questa sede può essere esaminato anche il motivo con cui ON
CI denuncia la violazione dell'art. 34 c.p.p., assumendo l'incompatibilità dei giudici che avevano già deciso sui patteggiamenti in appello ex art. 599 c.p.p.
relativi ad altri imputati (RR e CA).
Preliminarmente, si rileva che si tratta di una violazione di legge non dedotta in precedenza con i motivi d'appello, quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606
comma 3 c.p.p.
In ogni caso, la ritenuta incompatibilità andava fatta valere attraverso la dichiarazione di ricusazione che la parte interessata avrebbe dovuto presentare tempestivamente ai sensi dell'art. 38 c.p.p. Infatti, l'esistenza di cause di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione (tra le tante, Sez. V, 8 novembre 2006, n. 40651, Zonch).
Comunque, si ritiene che non costituisce causa di incompatibilità il fatto che il giudice abbia già pronunciato sentenza d'appello emessa ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p. nei confronti di altri coimputati, a meno che la sentenza contenga valutazioni sulla responsabilità dell'imputato rimasto estraneo alla richiesta di patteggiamento (Sez. V, 5 aprile 2004, n. 22689, Emmanuello ed altri), nel qual caso è comunque onere di quest'ultimo dimostrare l'avvenuta anticipazione del giudizio, onere che nel caso in esame non è stato minimamente soddisfatto.
6. Può quindi procedersi all'esame delle singole posizioni sostanziali, iniziando considerare i motivi con cui si è contestata la sussistenza stessa a dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990.
6.1. I motivi di ricorso con cui gli imputati hanno censurato la decisione della
Corte d'appello in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione sono da ritenere tutti infondati, sebbene la consistenza del sodalizio debba essere ridimensionata. In base agli elementi di prova contenuti in sentenza, l'esistenza del vincolo associativo e di una sia pur rudimentale struttura organizzativa si desume, innanzitutto, dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui risulta
23 una struttura capeggiata da IU CI, che assieme ai suoi fratelli, con l'apporto di RI EL e TL MA, gestiva un discreto traffico di droga;
i giudici hanno messo in risalto anche altri elementi di prova, tra cui la reiterazione di comportamenti finalizzati allo spaccio attuati con modalità collaudate, la disponibilità di quantitativi di stupefacente, l'esistenza di crediti vantati nei confronti degli abituali acquirenti, i debiti contratti verso il maggior fornitore (NO), la disponibilità di mezzi finanziari, l'uso di telefoni cellulari con schede intestate a terze persone, il ricorso ad un linguaggio criptico per non essere scoperti e, infine, il sequestro di alcuni chilogrammi di cocaina ed eroina trovati in possesso di GO AP, droga che era destinata al gruppo. In particolare, la sentenza pone in rilievo il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, soprattutto quelle tra IU e ON CI, attraverso cui è possibile ricostruire in maniera puntuale le modalità operative per l'acquisto, la distribuzione e la vendita della droga, anche con riferimento ai quantitativi trattati e ai nominativi degli acquirenti. Particolare attenzione viene attribuita ai continui riferimenti a crediti e debiti contratti con acquirenti e fornitori, che i giudici ritengono riferibili proprio al commercio delle diverse partite di stupefacenti trattate dall'associazione diretta da IU CI. Ed è proprio in base alle conversazioni in cui si parla dei debiti pregressi che i giudici hanno respinto le critiche delle difese secondo cui non sarebbe dimostrata l'operatività del sodalizio tra il 1999 ed il 2001: la sentenza impugnata chiarisce che l'esistenza dell'associazione in quel periodo deve essere desunta dalle successive intercettazioni, effettuate tra marzo e dicembre 2001, in cui IU CI parla dei debiti contratti in precedenza per l'acquisto di droga, circostanza che dimostra che l'attività delittuosa non ha mai subito interruzioni.
Si tratta di una motivazione che fà un accorto uso degli elementi di prova acquisiti, dando ad essi un logico significato, che non può essere messo in discussione in questa sede, riproponendo una differente e alternativa lettura dei fatti così come ricostruiti coerentemente dai giudici di merito.
Richiamando quanto si è detto in precedenza in ordine alla insindacabilità in sede di legittimità dell'interpretazione che i giudici di merito hanno dato circa il
24 significato delle conversazioni intercettate, deve ribadirsi che il senso attribuito al linguaggio criptico adoperato nei colloqui registrati tra i fratelli CI risulta del tutto credibile, anche perché confermato dai riscontri messi in risalto dai giudici, tra cui i singoli reati fine oggetto di contestazione e il sequestro sopra menzionato.
Da quanto precede emerge un'associazione a base prevalentemente familiare, in cui i principali protagonisti sono tutti legati da vincoli di parentela, la cui organizzazione presenta una struttura elementare, dove gli ordini promanano quasi sempre da un unico vertice, rappresentato da IU CI, che controlla e gestisce i traffici, anche dal carcere, tramite in suoi fidati fratelli nonché le due donne del gruppo, RI EL e TL MA. Anche le modalità operative si rivelano particolarmente semplici, al pari dei mezzi a disposizione dell'associazione.
D'altra parte, la giurisprudenza ormai consolidata nel ritenere sussistere
l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 anche solo in presenza di una rudimentale forma di predisposizione di mezzi finalizzati all'attuazione del programma, non essendo richiesta l'esistenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità finanziarie ed economiche e di importanti strumenti operativi, bastando l'esistenza di strutture anche minime, desumibili dalla predisposizione di mezzi semplici ed elementari necessari per il perseguimento del fine comune (tra le tante v., Sez. VI, 8 maggio 1995, n. 8046,
Valente; Sez. I, 21 ottobre 1999, n. 14578, Calzolaio).
6.2. Nella associazione in questione è rinvenibile una base organizzativa, con una precisa distribuzione di ruoli. In particolare, nell'imputazione è stato contestato il reato di cui all'art. 74 comma 1 d.P.R. 309/1990 a tutti e tre i fratelli
CI, per avere "promosso, costituito, organizzato e diretto" l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
la sentenza impugnata ha sostanzialmente confermato tale iniziale impostazione accusatoria, riconoscendo ruoli di primissimo piano nella gestione dell'organizzazione criminosa a IU,
25 ON e AR CI, che, pur nelle differenti situazioni, agivano al vertice dell'associazione su di un piano di assoluta parità.
Invero, mentre il ruolo di promotore ed organizzatore svolto da IU
CI trova una adeguata ed esauriente motivazione nella sentenza impugnata, non può dirsi altrettanto in relazione agli altri due fratelli. Nella valutazione delle singole posizioni i giudici d'appello evidenziano il ruolo predominante di
IU, che anche dal carcere gestisce e controlla l'intero traffico di droga, dando di volta in volta le necessarie direttive ai due fratelli e informandosi dei pagamenti;
la sentenza mette bene in rilievo che a dirigere il traffico è proprio
IU, che chiede rendiconti settimanali sulle vendite a ON, che si informa sui rediti non riscossi, che indica l'opportunità di effettuare nuovi acquisti, che indica i clienti più affidabili, che invita ON e RI EL a controllare
"IE, perché mancano alcune somme di denaro, che attraverso TL
MA contatta NO, un importante trafficante di stupefacenti, che invita familiari a seguire precise cautele per non essere scoperti. Insomma, viene fuori il ruolo di un vero e proprio “capo", perfettamente coincidente con l'ipotesi incriminatrice prevista dal comma 1 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990.
Se la sentenza è precisa nell'attribuzione del ruolo di "promotore",
"organizzatore" e "dirigente” a IU CI, non lo è quando tratta delle posizioni degli altri due fratelli.
La giurisprudenza ha enucleato i caratteri delle figure previste nella disposizione menzionata - cui fa riferimento anche il capo di imputazione sub A) - precisando che per promotore o costitutore deve intendersi colui che si fa iniziatore della società criminosa, sia perché enuncia il programma, sia in quanto contribuisce al potenziamento del gruppo criminoso, occupandosi dell'adesione di altri soggetti;
per dirigente deve intendersi colui che ha il compito di operare le scelte di gestione del sodalizio, in virtù del rapporto di superiorità con gli altri associati;
organizzatore, infine, è il soggetto che provvede alla continua assistenza dell'associazione, ad esempio procurando mezzi e uomini, sempre in una posizione prevalente rispetto agli altri associati, in quanto deve compiere scelte di tipo strategico.
262 6 Ebbene, non sembra che la sentenza abbia fatto corretto uso di tali definizioni,
pure tenendo conto che si tratta di semplificazioni rispetto ai concreti rapporti che possono instaurarsi all'interno di un sodalizio criminale. Dall'esame complessivo e comparato delle posizioni dei fratelli CI, così come riportate nella sentenza, emerge sicuramente un ruolo direttivo e predominante di IU, rispetto ai ruoli che vengono attribuiti a ON e AR, in cui i caratteri della
"promozione", "costituzione", "dirigenza” o “organizzazione" dell'associazione non risultano sviluppati. Infatti, deve escludersi che il riconoscimento di un ruolo di vertice nell'ambito dell'associazione criminale possa fondarsi su condotte quali la riscossione dei crediti o la concessione di dilazioni nei pagamenti o, in genere, in momenti di autonomia nella gestione del traffico degli stupefacenti, così come ritenuto dai giudici di secondo grado, essendo necessario individuare la concreta collocazione all'interno del sodalizio soprattutto in rapporto con gli altri soggetti e, in particolar modo, con i soggetti cui viene assegnata una posizione di preminenza. Le condotte imputate nella sentenza sia a ON che a AR, nell'ambito dell'organizzazione criminosa, possono essere lette come semplici
“attività esecutive” delle direttive impartite da IU (in più occasioni si fa riferimento ai fratelli che "eseguono gli ordini di IU"), in una posizione tendenzialmente sottordinata rispetto a quest'ultimo.
Sul punto la sentenza deve essere annullata e il giudice del rinvio dovrà fare applicazione dei principi sopra indicati per verificare l'eventuale ruolo ricoperto da ON e AR CI nell'associazione criminale in questione.
6.3. Per i due imputati resta comunque ferma la loro responsabilità per la semplice partecipazione all'organizzazione di cui al capo A).
La partecipazione di ON CI trova, nella sentenza, numerosi elementi di prova costituiti dai risultati delle intercettazioni e dalle chiamate in correità di
HE, RR, NU e AR. L'imputato gode della piena fiducia del fratello IU, di cui esegue ogni direttiva, riscuotendo crediti, concedendo dilazioni nei pagamenti, contattando acquirenti e fornitori di stupefacenti. In questo modo dà il suo decisivo contributo alla vita dell'associazione in un
272 7 momento particolarmente delicato, in quanto IU CI si trova in carcere e si affida soprattutto a lui per gestire il traffico illecito di droga.
6.4. Le prove a carico di AR CI sono rappresentate anche in questo caso dalle comunicazioni intercettate tra IU e ON CI e tra quest'ultimo e PU, in cui si parla di tale "IE che, secondo i giudici, altro non è se non AR CI. La Corte d'appello ritiene che l'imputato sia anch'egli pienamente inserito nel vertice dell'associazione, perché gode di autonomia nella gestione dei traffici, soprattutto nella zona del sassarese in cui si occupa della riscossione delle vendite, inoltre ha accesso agli incassi, tanto è vero che IU si lamenta con il fratello ON di un ammanco di 200 milioni di lire addossandone la responsabilità a AR.
La motivazione appare logica e completa e non è intaccata dalle critiche con cui si contesta tale ricostruzione dei fatti.
Nel ricorso presentato nell'interesse di AR CI si contesta la sentenza nel punto in cui individua l'imputato nell'LL cui si riferiscono gli interlocutori di alcune telefonate. Invero, i giudici di merito hanno offerto una credibile e puntuale motivazione in ordine alla coincidenza della persona di AR CI con l'LL di cui parlano IU e ON CI, nonché PU, sostenendo sulla base di un attenta analisi delle conversazioni captate, che si tratta del soprannome con il quale è indicato l'imputato. Particolarmente significativa è la intercettazione ambientale della conversazione del 19.9.2001 tra PU e ON
CI, all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, da cui emerge chiaramente che LL è il soprannome di AR CI. In ogni caso, si tratta di una questione di fatto che, in quanto adeguatamente motivata, non può essere oggetto di censura in questa sede.
6.5. Provata è anche la partecipazione di RI EL. Secondo i giudici di merito la NI avrebbe rivestito un ruolo di rilievo nell'ambito dell'associazione, desumendo ciò dai numerosi colloqui con l'ex marito, IU
CI, alla presenza anche del cognato ON CI.
28 L'imputata ha censurato la sentenza, assumendo che si sarebbe dovuta semmai ilriconoscere la partecipazione all'associazione e escludere favoreggiamento ovvero la semplice connivenza. Invero, la sentenza ha evidenziato che durante le conversazioni intercettate l'imputata ascoltava e partecipava attivamente ai discorsi aventi ad oggetto le questioni connesse al traffico degli stupefacenti, inserendosi sempre nelle discussioni tra i due fratelli.
In particolare, si fa riferimento alla intercettazione del 28.4.2001 che ha messo in piena luce il ruolo di contabile e di custode dei proventi del sodalizio criminoso svolto dalla EL: nel corso del colloquio IU CI si preoccupa di far custodire i soldi in una cassetta di sicurezza, in una banca, dicendo alla ex moglie di intestarsi la titolarità della cassetta. Altra intercettazione rilevante per i giudici è quella del gennaio 2002 in cui la EL comunica al marito che sta cambiando i soldi in euro un pò alla volta per non correre il rischio che alla Banca d'Italia le chiedano giustificazione sulla provenienza delle somme di denaro ingenti.
Importante, sempre secondo la sentenza impugnata, sarebbe anche
l'intercettazione del 5.5.2001, in cui si parla del debito con NO e del denaro che dovranno incassare dal HE. Inoltre, ON riferisce, sempre al fratello, di aver consegnato a RI (EL) la somma di lire 10 milioni ricevuta da uno degli acquirenti di droga. Infine, è stato messo in evidenza che presso l'abitazione della NI sono stati rinvenuti oltre 5.000 euro nascosti in un battiscopa.
Si tratta di elementi probatori che dimostrano il pieno inserimento della
EL nell'organizzazione criminale a struttura familiare, con il compito di occuparsi, in alcuni casi, della custodia del denaro ricavato dai traffici illeciti;
peraltro, anche la costante presenza della stessa ai colloqui nel carcere evidenzia, da un lato, la conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione, dall'altro, la piena consapevolezza di agire per raggiungere gli scopi del sodalizio criminale.
In presenza di tali elementi, adeguatamente posti in rilievo dalla sentenza, deve riconoscersi la manifesta infondatezza del motivo con cui la ricorrente si lamenta dell'omessa valutazione, da parte dei giudici di secondo grado, dell'istanza con cui la difesa aveva richiesto un sopralluogo per verificare le reali condizioni in cui
29
9
2 si svolgevano i colloqui nel carcere, richiesta finalizzata a dimostrare che la
EL non avrebbe mai potuto ascoltare il contenuto delle conversazioni dei due fratelli. Si tratta di un'istanza che la Corte d'appello ha ritenuto implicitamente di non accogliere, come dimostra la struttura motivazionale della sentenza che esalta una serie di elementi rilevanti ai fini della responsabilità dell'imputata in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice d'appello non è tenuto a motivare le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione della responsabilità; è invece tenuto a motivare qualora acceda alla richiesta di rinnovazione perchè, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. V, 16 maggio 2000, n.
8891, Callegari). Peraltro, nella specie i giudici d'appello hanno espressamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di non dare corso alle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sottolineando la completezza dell'istruttoria svolta in primo grado e rilevando la non decisività delle prove proposte, con una motivazione incensurabile in sede di legittimità, in quanto logica e coerente (Sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981, P.G. in proc. Ligresti ed altri).
6.6. Per quanto riguarda TL MA, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la prova della sua partecipazione all'associazione sia collocabile solo dall'aprile del 2001 in poi;
tuttavia, in questo limitato periodo hanno rilevato che in base alle intercettazioni acquisite risulta il suo pieno coinvolgimento nei fatti che le sono stati contestati. Infatti, l'imputata sarebbe stata il tramite tra IU CI e NN, cioè il principale fornitore di droga, costituendo una presenza indispensabile per il gruppo. Secondo i giudici la
30 MA è consapevole che NO fosse latitante, conosce gli affari tra questi e IU CI, non si è sorpresa quando IU le chiede di dire a
NO di procurargli 10 pantaloni, comprendendo che si riferiva a quantitativi di droga.
Nel suo ricorso la MA contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, evidenziando inoltre come i giudici abbiano sopravvalutato il rapporto con IU CI, ma si tratta di tentativi di offrire letture alternative degli elementi di prova valutati dai giudici. Invero, la sentenza ha offerto una adeguata motivazione del coinvolgimento dell'imputata nei traffici gestiti dall'organizzazione e coerentemente la colloca all'interno dell'associazione, in un ruolo di semplice partecipe, con compiti meramente esecutivi.
6.7. Per i fratelli CI e per la EL l'originaria imputazione prevedeva sia l'aggravante del numero di persone superiori a dieci (art. 74 comma 3 d.P.R.
309/1990), che quella dell'associazione armata (art. 74 comma 4 d.P.R. cit.): la sentenza impugnata ha eliminato la prima aggravante nei confronti del solo AR
CI, confermandola per gli altri imputati, che hanno presentato specifici motivi di ricorso.
L'esclusione dell'aggravante per AR CI viene giustificata con la mancanza della prova della consapevolezza del numero degli associati;
per gli altri imputati manca qualsiasi valutazione al riguardo, che faccia riferimento ad una loro consapevolezza del numero dei partecipanti, sicchè la circostanza aggravante finisce per essere attribuita oggettivamente, senza fare applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 59 comma 2 c.p., secondo cui le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente solo se sono conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Sul punto la motivazione è del tutto carente, per cui la sentenza deve essere annullata e il giudice del rinvio dovrà fare corretta applicazione del citato art. 59
c.p., ovviamente dopo aver accertato che effettivamente dell'associazione facevano parte almeno dieci persone.
31 Per quanto riguarda l'aggravante delle armi, la sentenza si ispira a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/1990, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis comma 5 c.p. per l'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. V, 13 marzo 1996, n. 4750, Rizzo ed altri). Ad avviso di questo collegio si tratta di un'interpretazione che si limita ad una lettura eccessivamente formalistica della disposizione in esame, che non può essere condivisa qualora giunga a far scomparire del tutto la relazione tra disponibilità delle armi e finalità dell'associazione: infatti, è vero che l'effettiva destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve essere intesa in termini assoluti, nel senso cioè che le armi non devono essere utilizzate esclusivamente in vista della condotta criminosa propria dell'associazione, tuttavia non può prescindersi dalla considerazione di una qualche strumentalità tra il possesso delle armi e gli scopi dell'associazione, altrimenti si rischia di far scattare l'aggravante anche dinanzi ad un utilizzo esclusivamente individuale dell'arma da parte di un associato, senza alcun collegamento con l'organizzazione di cui fa parte. Inoltre, a questi fini appare rilevante anche la considerazione della idoneità dell'arma al perseguimento delle finalità associative.
A tale lacuna motivazionale deve aggiungersi il rilievo che la sentenza non appare immune da carenze logico-argomentative là dove individua nelle intercettazioni del 26.3.2001 e del 29.12.2001 la prova della disponibilità di armi da parte dell'associazione: invero, si tratta di conversazioni captate che i giudici hanno riportato, quasi integralmente, senza alcuna considerazione critica e da cui non si evince in maniera chiara che gli interlocutori facciano riferimento ad armi.
Inoltre, deve considerarsi che non è stata rinvenuta o sequestrata nessuna arma, per cui, anche da questo punto di vista, la motivazione dimostra le sue carenze, che non possono che provocare l'annullamento della sentenza sul punto. Spetterà al giudice del rinvio fare una corretta applicazione del principio sopra indicato,
32 offrendo una adeguata motivazione circa la effettiva disponibilità delle armi da parte dell'associazione.
6.8. Per le stesse ragioni sopra esposte devono essere accolti anche i motivi proposti dai fratelli CI nei rispettivi ricorsi, in ordine alla contestazione di cui alla lett. E), relativa ai reati di concorso in detenzione e porto illegale di armi da sparo e di esplosivo.
6.9. In relazione all'imputazione sub D) relativa agli episodi di spaccio, per i quali sono stati condannati i fratelli CI e la EL, si rileva che gli imputati, ad eccezione di AR CI, hanno contestato solo la sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990.
Del tutto correttamente la sentenza ha fatto applicazione dell'aggravante in questione, evidenziando gli ingenti quantitativi di droga detenuta (circa 10 chilogrammi acquistata da QU NO e poi rivenduta). La quantificazione della droga commerciata è stata desunta sulla base delle conversazioni intercettate in cui o si parlava espressamente di quantitativi oppure si faceva riferimento ai crediti vantati nei confronti degli acquirenti: si tratta di una motivazione che appare del tutto coerente, in quanto è ricorsa ad argomentazioni logiche basate su consolidate massime d'esperienza e su una attenta interpretazione del linguaggio adoperato nei colloqui registrati.
6.10. Deve invece essere accolto il ricorso di AR CI nella parte in cui censura la sentenza per averlo condannato in ordine agli episodi di cessione contestati al capo D).
Si tratta di episodi per i quali la stessa sentenza esclude la diretta partecipazione dell'imputato, dal momento che gli attribuisce quale zona di competenza per lo spaccio quella di Sassari;
d'altra parte, i giudici incentrano la loro motivazione quasi esclusivamente sul suo inserimento nell'organizzazione, senza fare alcuna menzione alle specifiche condotte di cessione o di spaccio indicate nel capo D). Anche a voler ritenere che la contestazione si riferisca ad una ipotesi di concorso morale, deve rilevarsi come una tale impostazione sia contraddetta dalla stessa sentenza, che ha escluso l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. 309/1990 sul presupposto che l'imputato non avesse la consapevolezza del numero degli associati e, quindi, non conoscesse gli acquirenti cui solitamente gli altri fratelli si rivolgevano. Peraltro, il riferimento circa cessioni di droga effettuate nel sassarese da parte dell'imputato non è corredato da elementi probatori evidenziati in sentenza. A tale carenza motivazionale consegue l'annullamento, con rinvio, della sentenza.
7. Le posizioni di AU TZ, GI IG, AL IL e ZI
EL possono essere trattate congiuntamente, stante l'omogeneità delle loro situazioni processuali.
7.1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della sentenza d'appello, avanzata nel ricorso presentato nell'interesse di AL
IL, per omessa notifica dell'avviso dell'udienza del 7 novembre 2006
all'avvocato Bernardo Aste, difensore dell'imputato assieme all'avvocato RE
Biccheddu.
Si tratta di un'eccezione infondata. Costituisce, infatti, orientamento ormai prevalente che l'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori dai quali l'imputato è assistito dà luogo ad una nullità generale a regime intermedio, nullità sanabile nel caso in cui l'imputato e l'altro difensore, presenti all'udienza medesima, non formulino la relativa eccezione nei termini previsti dall'art. 182 comma 2 c.p.p. (Sez. Un., 25 giugno 1997, n. 6, Gattellaro;
Sez. I, 12 ottobre
1994, n. 4479, GO). Nel caso in esame, all'udienza del 7 novembre 2006, presenti l'imputato e il difensore RE Biccheddu, nessuna eccezione relativa al mancato avviso all'avvocato Bernardo Aste è stata mai presentata, né durante né dopo l'accertamento della costituzione delle parti. Né vale obiettare, come fa il ricorrente, che la mancata proposizione tempestiva dell'eccezione è dipesa dalla impossibilità di conoscere le ragioni della mancata presenza dell'altro codifensore, dal momento che il presidente del collegio non avrebbe rilevato
34 l'omesso avviso: deve osservarsi che il principio sopra affermato, che consente la sanatoria della nullità, sancisce indirettamente un dovere di leale collaborazione delle parti allo svolgimento del processo, presupponendo l'esistenza di ovvi e necessari vincoli di solidarietà, soprattutto informativa, tra codifensori. Peraltro, il diritto dell'imputato di fruire dell'assistenza di due difensori viene salvaguardato proprio dalla possibilità della tempestiva deduzione della nullità, onere che non intacca il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
7.2. Tutti e quattro i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la loro partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo B).
La giurisprudenza ha individuato da tempo i caratteri che deve assumere la semplice partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che si concreta in una generica adesione ad una organizzazione già costituita da altri e di cui si accettano scopi e programmi.
In primo luogo, la partecipazione all'associazione viene configurata come un reato a forma libera, nel senso che qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, può costituire la materialità del fatto, ma ciò non significa che nell'ambito della distribuzione dei compiti non si debba concretamente individuare e specificare il ruolo svolto dal compartecipe, ossia il contributo minimo, non insignificante, apportato dal singolo alla vita della struttura, in vista del perseguimento dello scopo. Diversamente, la previsione normativa del solo fatto di partecipazione all'associazione sfuggirebbe ad ogni possibilità di tipizzazione della condotta, con conseguente violazione del principio di tassatività.
Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la giurisprudenza richiede, da un lato, l'accertamento dell'esistenza dell'organizzazione criminale, dall'altro, la verifica del contributo apportato dal singolo, che deve innestarsi nella struttura associativa in vista del perseguimento dei suoi scopi (Sez. I, 26 maggio 1986, n, 1198, Davoli). Il contributo che l'agente
35 deve apportare deve essere apprezzabile in relazione alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione, accompagnato dalla volontà di farne parte. L'apporto può anche non essere permanente, tuttavia qualora si tratti di contributo del tutto occasionale, non potrà, sulla base di questo unico elemento, ritenersi che l'agente faccia parte del sodalizio criminoso (Sez. I, 11 febbraio 1991, n. 679, Fiore).
Infatti, la partecipazione al reato di associazione non può essere desunta semplicemente da un singolo episodio, bensì da una serie significativa di condotte che, unitariamente e globalmente considerate, valgano ad integrare il quadro di stabilità di una organizzazione (Sez. VI, 21 dicembre 1989, n. 6790, Anzalone).
Riguardo all'elemento soggettivo, si richiede che gli associati abbiano effettiva consapevolezza che le proprie attività contribuiscano ad attuare il programma criminoso dell'organizzazione e che abbiano coscienza che la propria azione individuale sia radicata in una struttura criminale, anche se si esclude la necessità
che ogni associato conosca l'identità degli altri o abbia concreti rapporti con gli stessi (Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 10255, Cibelli).
Rispetto a tali elementi, che delineano lo "statuto" della partecipazione all'associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, la sentenza impugnata presenta una serie di carenze motivazionali, che finiscono per risolversi in un'erronea applicazione delle stesse norme di legge.
Per i quattro ricorrenti le prove della loro partecipazione all'associazione sono rappresentate, prevalentemente, dai rapporti che hanno avuto, soprattutto con
ON CI, per l'acquisto di stupefacenti. Nella ricostruzione dei giudici di merito la disponibilità all'acquisto di droga, di cui l'associazione capeggiata da
IU AS fa traffico, integrerebbe la condotta di partecipazione in quanto si tratterebbe di un'attività recante un costante contributo allo scopo della stessa organizzazione.
Si osserva che, sebbene sia configurabile l'ipotesi della partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di colui che opera come acquirente stabilmente disponibile a ricevere le sostanze trattate dal sodalizio, poiché in tal modo viene agevolata l'intera attività criminale assicurando la concreta realizzazione del programma delittuoso e garantendo il
36 conseguimento del profitto, tuttavia occorre che in tale condotta sia rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo, e cioè che l'attività dell'acquirente sia posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi automaticamente desumere tali caratteri da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone (Sez. VI, 6 novembre 2006, n. 41717, Geraci;
Sez. VI, 7 aprile 2003, n. 23798, Marrone;
Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 15740, Madaffari;
Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 17348, Salerno). Ne consegue che l'utilizzazione di una struttura associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, già organizzata e autonomamente funzionante, da parte di un soggetto che operi per suo conto e con propri mezzi, al solo fine dell'acquisto di partite di simili sostanze, non può di per sè configurare a carico del medesimo l'ipotesi di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. VI, 22 marzo 1996,
n. 8627, Battistelli).
Gli elementi di prova richiamati dalla Corte d'appello non offrono indicazioni logicamente ineccepibili circa la prova di una stabile adesione dei ricorrenti alla associazione gestita dai AS.
Per quanto concerne la posizione del TZ, la conoscenza di IU
CI non può certo rappresentare un dato rilevante per affermare la partecipazione dell'imputato all'organizzazione; i contatti e gli incontri con Simone MASCIA, mentre sono rilevanti per dimostrare l'acquisto dello stupefacente, si rivelano inidonei a provare l'appartenenza del TZ all'associazione; lo stesso debito di cui si parla in sentenza non appare un elemento che dimostri l'adesione alla struttura criminale, anzi può essere letto al contrario, come un fatto che riveli l'estraneità dell'imputato all'associazione, qualificandolo come semplice acquirente. Del resto, anche il limitato periodo di tempo in cui gli stessi giudici collocano la partecipazione del TZ all'associazione (periodo compreso tra la data della sua scarcerazione e l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al presente procedimento) rende difficoltoso giustificare il suo stabile inserimento
37 nell'organizzazione. Infine, il contenuto delle conversazioni intercettate nulla aggiunge, in termini di affectio societatis, alle risultanze di cui sopra si è detto.
Discorso analogo deve essere fatto per IL, EL E IG: anche in questi casi la sentenza ha individuato una serie di elementi che dimostrano gli acquisti di droga dai AS, ma non viene evidenziata alcuna prova a favore della tesi del pieno inserimento degli imputati nell'associazione. I crediti vantati dai
AS nei loro confronti, lungi dal dimostrare in maniera certa l'avvenuta affiliazione o la semplice partecipazione, provano soltanto l'esistenza di un rapporto di compravendita di stupefacenti.
Peraltro, seguendo il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata l'acquisto reiterato presso lo stesso esponente di un'organizzazione finalizzata al commercio della droga determinerebbe automaticamente l'affiliazione dell'acquirente all'associazione, laddove la giurisprudenza richiede che venga accertato che tale attività di acquisto sia posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà di fare parte e di contribuire al mantenimento dell'associazione.
Le indicate carenze motivazionali impongono, limitatamente al capo B),
l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai ricorrenti sopra indicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che, all'esito di nuovo giudizio, farà applicazione dei principi sopra enunciati in tema di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
7.3. Devono, invece, ritenersi infondati i motivi con cui i ricorrenti contestano l'affermata responsabilità per gli episodi di acquisto di droga.
Preliminarmente, va rilevato che il EL non ha presentato specifici motivi di ricorso in relazione al capo L), che viene richiamato nell'ambito del discorso solo per contestare la ritenuta responsabilità come partecipe dell'associazione.
Per quanto riguarda TZ, le intercettazioni delle conversazioni con ON
CI, i frequenti incontri avuti con questi nel periodo che va dall'uscita dal carcere alla emissione della nuova ordinanza di custodia cautelare, incontri peraltro osservati dalla polizia giudiziaria, dimostrano, nella coerente
38 ricostruzione della sentenza, che egli ha in più occasioni acquistato quantitativi di droga (capo O).
Lo stesso vale per IL, in relazione al capo N). I giudici hanno utilizzato i risultati delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra IU e ON
CI, da cui è risultato che l'imputato si riforniva di stupefacente e che spesso i pagamenti venivano compensati con la vendita del foraggio all'azienda dei fratelli AS;
tali elementi probatori risultano confermati dal debito contratto dal
IL nei confronti dei suoi fornitori, che nella ricostruzione della sentenza rappresenta il pagamento ancora dovuto per alcune partite di droga.
IG ha sostenuto l'indeterminatezza dell'imputazione contestatagli al capo
G) e l'assenza di qualsiasi attività di cessione, rilevando che i giudici avrebbero dovuto qualificare la sua situazione nell'ambito del consumo personale di stupefacenti.
Al riguardo si osserva che l'imputazione appare correttamente formulata, in quanto individua, in un contesto temporale definito, i reiterati comportamenti dell'imputato che avrebbe acquistato quantitativi di stupefacente da IU e
ON CI, contestazione che ha consentito al IG di potersi pienamente difendersi dall'accusa.
Anche in questo caso l'esistenza dei fatti contestati è dimostrata dai risultati delle intercettazioni, da cui è emersa l'esistenza di un debito di circa otto milioni di lire contratto dall'imputato nei confronti dei AS, debito che secondo i giudici d'appello prova il rapporto che correva tra il IG e i AS, avente ad oggetto l'acquisto di stupefacenti, circostanza che viene desunta da un attento esame delle conversazioni captate a cui i giudici, in base ad una motivazione logica e coerente, attribuiscono significati inequivoci circa il passaggio della droga, confermato anche dagli incontri avvenuti tra IG e ON CI.
8. Infine, deve ritenersi infondato il ricorso presentato per conto di IU
CI nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere confermato la confisca dei due immobili situati in AR NTEN e intestati a CL
AS e a AN SP, genitori dell'imputato. Il ricorrente deduce che i giudici
39 d'appello non avrebbero preso in considerazione le specifiche doglianze della difesa e, in particolare, il contenuto di una memoria con cui si erano sviluppate una serie di contestazioni, anche in ordine alla adeguatezza della motivazione con cui era stata ritenuta la sussistenza di una sproporzione fra le entrate lecite e il valore dei beni in oggetto.
La giurisprudenza di questa Corte ha ormai chiarito che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies cit. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, qualora sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore economico di detti beni, senza che risulti una credibile giustificazione circa la provenienza di essi, precisando che la confisca non è esclusa per il fatto che siano stati acquistati in epoca anteriore (o successiva) al reato per cui è intervenuta la condanna (Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920,
Montella).
Nella specie, la Corte d'appello ha dato atto della sussistenza di tutti i presupposti per la confisca dei due immobili, richiamando, oltre alla sentenza di primo grado, le annotazioni della Guardia di Finanza e le dichiarazioni dei venditori, desumendo da tali elementi che fosse IU CI, e non i suoi genitori, ad avere la piena disponibilità degli immobili, avendo partecipato direttamente alle trattative di acquisto, prendendo possesso dell'immobile acquistato nel 1992 dall'Impresa Depau e trasferendosi nell'appartamento oggetto della successiva compravendita del 1999 assieme alla compagna ed ai figli.
Le due sentenze di merito hanno messo in evidenza come dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulle concrete disponibilità economiche di CL
AS e AN SP nonché dello stesso imputato, sia risultato che nessuno di essi disponeva, nei periodi in esame, di redditi sufficienti per effettuare tali acquisti immobiliari. Sulla base di tali elementi, una volta esclusa la provenienza lecita dei beni attribuibili all'imputato, verificata la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e le risorse economiche facenti capo a IU CI e ai suoi genitori, i giudici hanno disposto la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies legge n.
356 del 1992, senza che vi fosse alcuna necessità di accertare l'esistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni confiscabili ed i reati per i quali l'imputato era
40 stato condannato, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite del 17 dicembre 2003, n. 920, Montella.
Inoltre, la sentenza d'appello ha preso in esame, seppure sinteticamente, il contenuto della memoria difensiva, per cui deve ritenersi l'infondatezza del motivo dedotto, dal momento che il percorso motivazionale compiuto dai giudici di merito per disporre la confisca degli immobili appare del tutto coerente.
9. Tutti i motivi riguardanti la misura della pena inflitta, compresa la doglianza rappresentata dalla difesa di AR CI in ordine alla mancata riduzione di pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R.
309/1990, devono ritenersi superati dall'annullamento con rinvio della sentenza
(la MA, il cui capo di sentenza non è soggetto ad annullamento, non ha presentato alcun motivo riguardante la misura della pena).
10. In conclusione, in parziale accoglimento dei ricorsi di IU CI,
ON CI, AR CI, RI EL, AU TZ, GI
IG, AL IL e ZI EL, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di
Cagliari per nuovo giudizio sui capi e sui punti indicati in motivazione, facendo applicazione dei principi sopra indicati.
Per il resto i ricorsi devono essere rigettati.
Infine, deve essere integralmente rigettato il ricorso di TL MA, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IU CI, ON
CI e AR CI nei capi relativi ai reati di detenzione e porto di armi
(capo E) e nei confronti degli stessi ricorrenti nonché di RI EL nei punti relativi alle aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990;
41 nei confronti di ON CI e di AR CI anche nel capo relativo all'art. 74 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), ferma restando la loro partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 cit. e nei confronti di AR
CI nei capi relativi ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D); nei confronti di AU TZ, GI IG, AL IL e ZI
EL nel capo relativo all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B); rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti sopra indicati alla Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari;
rigetta nel resto i ricorsi degli imputati sopra indicati;
rigetta il ricorso di TL MA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2007
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Lattanzi Giorgio Fidelb
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