Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2007, n. 15396
CASS
Sentenza 11 dicembre 2007

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Massime6

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui le ragioni di urgenza erano correlate ad una situazione di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto, di cui il P.M. aveva dato atto attraverso il richiamo del decreto emesso dal G.i.p.).

In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le relazioni della P.G. concernenti tale attività di indagine non hanno il carattere degli "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purchè rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (Fattispecie in cui l'autorizzazione dell'intercettazione tra presenti aveva ad oggetto la sala colloqui della casa circondariale in cui si trovava l'imputato e le operazioni di captazione erano proseguite presso la sala colloqui della casa circondariale in cui lo stesso era stato successivamente trasferito).

La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 266 ss. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al pedinamento satellitare dell'autovettura di un indagato).

L'omesso avviso dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori dai quali l'imputato è assistito integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata qualora l'imputato e l'altro difensore, presenti all'udienza medesima, non formulino la relativa eccezione nei termini previsti dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..

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Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2007, n. 15396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15396
Data del deposito : 11 dicembre 2007

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