Sentenza 17 febbraio 1996
Massime • 8
I riscontri esterni possono essere sia rappresentativi che logici, purché dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato. Si è inoltre chiarito che essi non debbono consistere ne' in una prova autonoma della colpevolezza del chiamato, il che renderebbe superflua la chiamata in correità, ne' necessariamente concernere in modo diretto il "thema probandum", essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza di dedurre in via logica, a mente dell'art. 192/3 cod. proc. pen. l'attendibilità di tali fonti di prova. In base a questo principio - applicato all'ipotesi di coesistenza di più chiamate in correità - deve desumersi che qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto delle dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad es., gli uni prodromi degli altri.
Il discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domicilio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, invece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche la persona presso cui la notificazione va eseguita; con la necessaria conseguenza che l'espressione "eleggo domicilio" seguita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del domiciliatario, integra una mera dichiarazione di domicilio.
Con riferimento alla struttura del delitto di corruzione, ed in particolare alla relazione fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo "venduto", poiché fra i due termini deve intercorrere un rapporto sinallagmatico e quindi una certa proporzione, deve ritenersi che l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato "ab origine", deve essere quanto meno individuabile. Poiché, tuttavia, l'individuazione può ben limitarsi al genere di atti da compiere, ne consegue che tale individuazione ricorre anche allorché la controprestazione della promessa o della dazione di denaro o di altre utilità sia integrata da un comportamento generico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, purché individuato dalla competenza o dalla sfera di intervento del medesimo e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non singolarmente prefissati e programmati sin dall'inizio, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. Anche in tal caso infatti può ritenersi che la consegna di denaro al pubblico ufficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori.
La credibilità delle dichiarazioni compiute da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 cod. proc. pen. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto.
È del tutto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità e l'attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica del riscontro esterno.
Il delitto di corruzione è fattispecie a duplice schema. Nella forma ordinaria il reato viene consumato con due attività, entrambe essenziali: l'accettazione della promessa ed il ricevimento del denaro o dell'utilità, con il quale coincide il momento consumativo. Nella specie contratta, invece, che si realizza allorquando la promessa resti inadempiuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il "pactum sceleris" preveda un prezzo frazionato nel tempo, il momento consumativo si sposta di conseguenza, venendo, di volta in volta a coincidere con i singoli versamenti.
L'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno.
Un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non vale, di per sè, ad escluderne la credibilità intrinseca. Trattasi invero di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi; connotazione tenuta presente dal Legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova, ad una puntuale verifica circa l'attendibilità intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1996, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1996 |
Testo completo
DIRITTI
CANCELLERIA E
4 1 0 8
ITALIAN A REPUBBLICA Udienza pubblica E385235 del 17/2/1996 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE교 PENALE LIRE 3000 SENTENZA
CANCELLERIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 299 Dott.Giovanni Tranfo 1. Dott. LE Trojano (est.) REGISTRO GENERALE
2. "Scelfo ugo Luigi N. 27072/95
”CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. »" Tito arriba UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio 4. SE S. AT
» al SIG. 5.24 0. L.per diritti 46000 ha pronunciato la seguente
# 20 APR 1996 SENTENZA F435431 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da AR NZ uate a Colicoilt діндно 1943; Вискосски Ещенкове, матажіванов 7 maggus 1958; Fodere gienfiers untied ASMARA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il 24 giugno 1940; NC AN, nato a [...] A UFFICIO COPIE iP 25 luglio 1928; LO IO, nato a [...], iP I novou be 1932, MA NA, nato a [...] 24 Richiesta studioKomedio Selbrois 1920, Pillitters IA, nato a [...] 7.30 per diriti 10000 dal Sig.
P5 dicemby 1940, ST giuseppe, esto a Corbetta, P24 8 MAG. 1996 luglio 1938; OG CA, nato a [...], P16 giugno 1938; CA EN, moto a Genova IP 6 dicembre 1944 IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 23 marzo 1995 Jella Corte di Affello 1
ditfileno (def. if 10 afule 1995). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CCPIE
Richiesta copia studio dal Sig. MADIA per diritti L. 16000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
★8 MAG 1996 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE olott. LE Trojaus Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
MA Richiesta copia studio dal Sig. MAGLIE 0001
416000 per diritti il 8 GIU 1996
IL CANCELLIERE BIG00450
F761915LIRE 1000
CANCELLERIA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Oscar
F143370
Сеонандово che ha concluso per l'annullamento de the sentoure sinfugnata CA959851
LIRE 3000 1) nei confrontidi TO fori cafi 14/+20) delle rubrice. CANCELLERIA
quei confronti di FO fericapi 9/910) conjunto ao aftre
Sezione della Corte di Affello di Milano fu il rifetto dei ricon
ལ
D CA953852 di Tutti gli altri imputati LIRE 3000 Udito, per le parte civile, l'Avv. PI Marie Conso CANCELLERIA
l'avr. Cosimo Maglie e l'arr Maris Geraci
CA959853
LIRE 3000
CANCELLERIA Udit difensor avv. Domenica Contestabile;
ovv. Giovanni Proti;
arv. Titte Madie evr. avv Raffaele Dolce;
avv. Ezio Zaino;
atv Giannino Guiso;
asr. Hando Ranalli;
avr. Renate Penzi;
avd. Carls Toormine;
CA959854
LIKE 3000 CANCELLERIA avr. Rocco Zapparrate. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
UFFICE COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copa studio UFFICE COPIE dal Sig. CA959855 Richiesta copia studio per diritti L..1.24000 dal Sig. ACAMPORO 21 NOV 1996 freepper diritti CANCELLIERE " K NOV. 1996 CANCELLIEREIL SVOLGIMENTO DAL PROCESSO
Cariboni NZ, HI UE, FO IA,
NC AN, AL IO, MA NA, Pil-
litteri IA, ST US, OG CA, CA Vin-
cenzo sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Mi-
lano per rispondere di vari delitti di corruzione propria
(artt. 61/2, 81, 110, 319, 319/bis, 321 cod.pen.) o di ricetta- zione (artt. 61/2 e 7, 81, 648 cod.pen.), nonché, alcuni di
anche del delitto punito dagli artt. 81, 110, 7 della loro,
Legge n.195 del 1974 e 4 della Legge n.659 del 1981. Il Tribunale, con sentenza 3 giugno 1994, ha dichiarato
CA, AL, HI, NC, ST, OG e
IL, quest'ultimo con esclusione del reato sub 18), re-
sponsabili del reati loro ascritti, condannandoli a pene rite- nute di giustizia, nonché al risarcimento dei danni morali e
patrimoniali in favore delle costituite parti civili. Ha inol-
tre assolto, con varie formule, IL quanto al suindica-
to reato, nonché CA, FO e MA dai delitti loro
rispettivamente ascritti. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 23 marzo
ha dichiarato CA e MA responsabile dei reati 1995,
ascritti, condannandoli a pena ritenute di giustizia ed loro ha assolto OG dai reati sub 19) e 20) ed ha revocato la
condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta a. IL ed a OG.
1 proposto ricorso per cassazione gli imputati, il Hanno
Generale presso la Corte di Appello di Milano ed Procuratore
la parte civile A.E.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1°) Per esigenze di chiarezza espositiva ed al fine di
evitare inutili ripetizioni è opportuno riassumere sotto i no-
minativi dei singoli ricorrenti le parti della motivazione
dell'impugnata sentenza che li riguardano in modo specifico,
unitamente all'esame dei ricorsi proposti dai medesimi, dal P.G. e dalle parti civili.
Per le stesse ragioni, peraltro, questo metodo verrà de-
rogato per l'esame sia di un'eccezione processuale che, sebbe- ne proposta dal solo AL, è suscettibile, se accolta, di
riflettersi favorevolmente sulla posizione degli altri imputa-
ti, sia delle censure concernenti l'attendibilità delle chia-
mate in correità.
2°) Nullità della sentenza derivante dall'assenza della data della deliberazione in calce all'originale.
Questa doglianza è infondata.
Invero, come rilevato da un'autorevole dottrina, dal raf-
fronto fra l'art. 475 cod. abrg. e l'art.546 cod. vigente,
emerge che quest'ultimo ha drasticamente ridotte le cause di
2 nullità della sentenza, espungendo da esse l'ipotesi della
mancanza di data in calce all'originale, alla quale, pertanto può rimediarsi attraverso la procedura di correzione dell'er-
materiale. D'altra parte anche nella vigenza del codice rore
1930 la giurisprudenza di questa Corte era ferma nell'esclude- re la nullità, ove la data effettiva del provvedimento fosse
desumibile aliunde in base ad elementi contenuti nella stessa sentenza o in atti con questa connessi (Cass., IV 1 aprile 1988
Morina, mass. 178.043; Cass. I° 21 settembre 1989,n.4123,
Collina, mass.182.107, Cass. VI 30 maggio 1991 n.5995, mass.
187.361). Nella specie si è verificata proprio quest'ultima ipotesi, poiché la data della decisione risulta dall'intesta-
zione della sentenza, nella quale sono annotate le date in cui sono state celebrate le udienza del processo di appello, oltre che dal verbale dell'udienza in cui venne letto il dispositi-
vo.
3°) Chiamate in correità.
Giova premettere che, come accertato dai giudici del me-
rito e sostanzialmente non contestato dagli imputati, le ille-
cite ricezioni di somme da imprenditori interessati all'aggiu-
dicazione od alla gestione degli appalti, oggetto del proces-
so, non costituirono episodi isolati, bensì l'attuazione di un sistema concepito ed attuato in modo unitario ed accuratamente regolato dai partiti politici, che vi aderivano, fondandolo su di un articolata rete di percettori, nonché sulla creazione di
3 un fondo comune ovvero su di un meccanismo di "compensazione", in base al quale le c.d. "tangenti", percepite da uno degli venivano defalcate dalla percentualeesattori, riservata al
partito di appartenenza. Nell'ambito di questo sistema, i sin-
goli esattori pubblici amministratori nominati in ragione della loro fedeltà al partito - generalmente operavano su man-
dato di tutti i partiti interessati, ed erano fungibili, nel senso che, in caso di sostituzione, le trattative o l'esecu-
zione degli illeciti accordi continuavano con i successori.
Nel caso di specie la prova a carico si incentra essen-
zialmente sulla chiamata in correità di SC US, Fio-
rentino RI, ZI IA, LO PI US, ammini-
stratori dell'Azienda Energetica Milanese (A.E.M.), di Radael- li Sergio, componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Trasporti Milanese (A.T.M.), di IE MA, am-
ministratore del IO RG TR, di ZZ RO, di
RI MA e dell'imprenditore RI.
Pertanto è necessario accertare se il giudizio formulato dal giudice del merito sull'attendibilità intrinseca ed
estrinseca di tali chiamate in correità sia o meno inficiato dal vizio di carenza o manifesta illogicità della motivazione
in quale integra il limite invalicabile posto dall'art.606
cod. proc.pen. al controllo di legittimità riservato alla Cor-
te di Cassazione.
Per quanto attiene all'attendibilità intrinseca il Colle-
4 gio aderisce al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui tale profilo deve essere verificato sulla base dei conver-
genti criteri della precisione, costanza, interna logicità, e
spontaneità delle accuse, nonché con riguardo ai rapporti fra
il chiamante e l'accusato (ex plurimis, Cass., S.U.22 febbraio
1993 n. 1653, Marino, mass.192.465).
Nella specie la Corte territoriale, pur formulando un pe- sante giudizio negativo sulla moralità dei chiamanti, li ha
ritenuti affidabili, con motivazione non viziata da manifesta illogicità, in base al triplice rilievo: a) che gli stessi, essendo inseriti nell'illecito sistema (in particolare: il 3
RE, gestore di tutte le "tangenti" relative all'A.E.M.
nonché garante dell'illecito accordo concluso dai componenti incaricato di del consiglio di amministrazione e lo SC,
fornire l'elenco delle imprese disposte a pagare e di mantene- re i contatti con le autorità politiche) erano perfettamente informati dei fatti sui quali avevano riferito;
b) che non ri-
sultavano plausibili ragioni di inimicizia nei confronti degli accusati, verso i quali, anzi, i chiamanti nutrivano sentimen-
ti di riconoscenza per la carriera loro assicurata;
c) che gli stessi chiamanti erano stati già condannati con i riti alter-
nativi; d) che alcuni di essi e lo IE,specificamente avendo coinvolto con le sue accuse un rilevante numero di po-
litici, non aveva alcun specifico interesse ad accusare il To-
gnoli.
5 I ricorrenti, muovono alla Corte territoriale una tri-
- - con-censura rimproverandola di essersi da un lato plice traddetta, per aver attribuito credibilità a soggetti qualifi-
cati ladri o profittatori e dall'altro - di aver proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni di SC,
ritenuto affidabile nei loro confronti e non anche per il capo di imputazione n.19), contestato al OG ed infine di non aver considerato che le accuse potevano essere finalizzate a
nascondere personali illeciti arricchimenti. Rinviando all'esame delle singole posizioni processuali l'esame degli aspetti della problematica specifici ai singoli imputati, deve sin da ora rilevarsi che tali doglianze non
colgono nel segno.
ne-E' innanzi tutto da considerare che un apprezzamento gativo della personalità dei chiamanti in correità non vale,
di per sé, ad escluderne la credibilità intrinseca. Trattasi invero di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi;
connotazione tenuta presente dal Legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova, ad una puntuale verifica circa l'attendibilità
intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni
(Cass. S.U. CC. 21 aprile 1995 n.11, Costantino). E nella spe-
cie, come già rilevato, tale verifica si è risolta in un argo-
mentato giudizio positivo, in ragione della mancanza di un
qualsivoglia motivo di astio o di rivalsa nei confronti degli
6 imputati, dell'assenza di un interesse processuale a persiste-
re nelle accuse ed infine della diretta conoscenza dei fatti riferiti, desumibile dall'intimo e fattivo inserimento dei
"collaboranti" nel sistema di corruttela.
E' inoltre da rilevare che l'assunto degli imputati, se-
condo cui il motivo delle accuse consisterebbe soltanto nell'
intento di nascondere appropriazioni personali e di diminuire
quindi l'entità del risarcimento cui gli stessi chiamanti era- R
no tenuti, oltre ad essere formulato in modo generico ed ipo-
tetico, non è comunque decisivo, collidendo con il rilievo, di comune conoscenza, che l'aver trasferito ad altri parte o tut- te le somme illecitamente ottenute non esclude 1' obbligo di risarcimento, ma fonda soltanto una responsabilità solidale dell'intermediario e del destinatario finale. 3.
Inoltre è erroneo dolersi che le accuse siano state rite-
fondate nei confronti di un imputato e non provate ri- nute spetto ad un altro. E' infatti costante insegnamento di questa
Corte che è del tutto legittima la valutazione frazionata del-
dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in le correità e che quindi l'attendibilità di costui, anche se de-
negata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessa-
riamente tutte le altre che reggano alla verifica del riscon- tro esterno (Cass. VI 25 agosto 1995 n.9090, Prudente, mass.
202.311).
Ne consegue che le suindicate doglianze debbono essere
7 respinte.
Per quanto concerne in particolare i riscontri esterni,
Collegio condivide il principio più volte enunciato dalla il giurisprudenza di legittimità, secondo cui essi possono essere di qualsiasi natura ed anche integrati da altre chiamate in
correità.
Sotto il primo profilo, è stato affermato che i riscontri esterni possono essere sia rappresentativi che logici, purché
dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato (Cass. SU.CC. 21
aprile 1995 n.11, Costantino). Si è inoltre chiarito che essi
non debbono consistere né in una prova autonoma della colpevo-
lezza del chiamato, il che renderebbe superflua la chiamata in correità, né necessariamente concernere in modo diretto il
"thema probandum", essendo invece sufficiente che gli stessi
si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiara- zioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consi-
stenza di dedurre in via logica, a mente dell'art. 192/3 cod.
proc.pen. l'attendibilità di tali fonti di prova (Cass. II° 26
aprile 1993 n.4000, Fedele, mass. 193.925; Cass. VI 20 ottobre
1993 n.9509, Ameglio, mass. 193.319).
Da questo principio applicato all'ipotesi di coesisten-
za di più chiamate in correità
- è stato desunto che qualora coimputato od un imputato per reati connessi rendano di- un chiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse
8 può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma direttamente le altre, purché sussistano ragioniriguardanti idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni sono
state individuate nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto della dichiarazioni direttamente riscontrate ed
i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad es., gli uni prodromi degli altri (Cass., VI 16 gennaio 1995 n.295, Di
Gregorio, mass.200.840), ovvero, in generale, per essere quei medesimi fatti inseriti in un più ampio contesto (Cass.VI 27
novembre 1993 n. 2856, Corlito, mass.198.452; Cass. VI 16 gen-
naio 1991 n.424, Castello, mass.186.237). Questo principio me-
rita di essere condiviso, ed ulteriormente precisato nel senso che, l'unicità del contesto, necessaria per la sua applicazio-
non si concreta soltanto in una pluralità di episodi aven-ne,
ti lo stesso oggetto ed intervenuti fra i medesimi soggetti, ma richiede altresì che quegli episodi come nella specie si pongano, per le loro caratteristiche obbiettive e subbiet-
tive, quali momenti attuativi di un più ampio programma delit-
tuoso preordinato, e realizzato in modo unitario, per cui pos-
sa ritenersi che il riscontro, concernente in modo specifico uno di essi, si rifletta in via logica anche sugli altri.
In questo processo le prove a carico degli imputati sono
state desunte da convergenti chiamata di correo, o da chiamate riscontrate in via documentale, ovvero, infine da chiamate sorrette da riscontri logici nel senso anzidetto.
9 Pertanto le censure con le quali si lamenta la carenza di riscontri esterni, appaiono, come risulterà dall'esame delle specifiche posizioni processuali, del tutto infondate.
4°) CA EN
E' imputato: 3) del delitto punito artt. 61/2, 112/1, 81,
319/bis, perché quale legale rappresentante della SOC. 319,
CA PA spa, aveva versato la somma di £ 100 milioni
-
( di cui £ 50 milioni, pervenuti, tramite RE, in parti eguali a DA RI, esponente democristiano e a HI
UE, aderente al P.S.I.) e £ 50 milioni a RO, anche
egli aderente al P.S.I., che ne riversava la metà a RE
**
perché la trasferisse a DA affinché il RE compis- se atti contrari ai suoi doveri di ufficio, consistenti nel
garantire alla soc. CA un trattamento privilegiato nella gestione degli appalti conclusi e da concludere con 1'A.E.M.;
4) del delitto punito dagli artt. 81, 112 cod.pen., 7 della
Legge n. 195/74 e 4 della Legge n.659 del 1981, per essere le
somme di cui precedente capo destinate al finanziamento dei
partiti politici, senza previa la delibera degli organi socia-
li e l'iscrizione in bilancio.
L'imputato è stato condannato in primo grado per entrambi i reati, previa concessione delle circostanze attenuanti gene-
riche prevalenti, alla pena sospesa di anni uno e mesi otto di reclusione.
10 Tale statuizione è stata confermata in appello.
La prova a carico dell'imputato è stata desunta dall'ac cusa di RE, componente del consiglio di Amministrazio-
ne dell'A.E.M., il quale ha asserito di aver ricevuto dal Ca-
riboni, nel 1989, £. 50 milioni, da lui consegnati in parti eguali a HI ed a DA;
aggiungendo che l'imputato ave-
va inoltre versato, nel 1990, altri 50 milioni a RO, che
ne aveva informato lo stesso RE, affinché costui ne versasse la metà a DA.
L'accusa è stata riscontrata dalla confessione del Cari-
boni, che ha ammesso di aver versato le somme anzidette a Dru-
cocchi ed al RO, presso i quali si era recato assieme al
RE.
Ad avviso della Corte territoriale, la qualificazione del fatto quale corruzione per atto contrario ai doveri di uf-
ficio, risultava dal concorso del RE, quantomeno inca-
ricato di pubblico servizio in ragione della sua carica, nonché
dal fatto che la dazione era finalizzata a consolidare i rap-
porti della società CA PA spa., con l'A.E.M. in tema di appalti, sistematicamente stipulati a trattativa privata,
in violazione delle norme sulla contabilità degli enti pubbli-
ci.
I giudici del merito hanno ritenuto sussistere sia l'ag-
gravante di cui all'art. 61/1 cod.pen., essendo le somme es-
borsate destinate ad un illecito finanziamento di partiti po-
11 litici, sia quella di cui all'art. 112/1 cod.pen., in quanto la sussistenza di un accordo tra partiti per la spartizione delle tangenti e quindi il concorso ai fatti di almeno cinque correi non potevano essere ignoti al CA.
La Corte territoriale ha rilevato che, costituendo all'
epoca dei fatti l'A.E.M. un organo del Comune, quest'ultimo aveva diritto al ristoro del danno morale causato dai commessi reati. de-Ha infine aggiunto che la sistematica aggiudicazione appalti alla società del CA a trattativa privata, gli controprestazione di illeciti compensi, aveva arrecato quel all'A.E.M. un rilevante danno patrimoniale, derivato dal non
essersi avvalsi di imprese che, in un regime di libera concor-
renza, avrebbero sicuramente offerto condizioni migliori.
L'imputato, con doglianze incentrate sul difetto di moti-
vazione, lamenta che la Corte territoriale, qualificando i fatti addebitatigli quale corruzione ed illecito finanziamento dei partiti politici, non ha considerato che non sussisteva
alcuna prova in ordine sia all'essere tali pagamenti destinati ad assicurare un trattamento preferenziale alla società, sia
al prelievo delle somme dai fondi sociali, invece che dal suo
patrimonio personale.
Si deduce in particolare che l'imputato non era, come do-
cumentalmente provato, amministratore di detta società e che l'entità degli ordinativi assegnati a quest'ultima dall'A.E.
12 M., negli anni successivi alle dazioni, non avevano avuto al-
cun sensibile incremento.
Queste censure sono infondate.
Il pagamento delle somme nell'interesse della società ri- sulta dalla stessa ammissione dell'imputato di averle corri-
sposte al fine di ottenere sopra tutto (e non solo) che l'im-
presa fosse invitata nei settori in cui non lo era stata sino
allora e ciò costituisce prova indiretta che tali somme prove-
nivano, con l'assenso degli amministratori, dai fondi sociali e non dal patrimonio personale dell'imputato. E' pertanto in-
perché adeguatamente motivato, il convincimento sindacabile,
espresso dai giudici del merito che i fatti contestati inte-
gravano sia il delitto di corruzione propria, in quanto il si-
stematico ed ingiustificato ricorso al sistema della trattati-
dell'va privata è indice di un'illecita strumentalizzazione attività amministrativa a fini privati mediante l'alterazione
del sistema della libera concorrenza, sia del delitto di ille-
cito finanziamento dei partiti politici, essendo pacifica la mancata iscrizione in bilancio delle somme corrisposte.
Deve infine aggiungersi che non vale, di per sè ad esclu-
dere il delitto di corruzione propria l'asserita mancanza di
un sostanzioso incremento degli ordinativi ricevuti dalla SO-
cietà. Invero, anche a prescindere dal rilievo che l'incremen-
to ammesso dall'imputato è tutt'altro che irrilevante, costi-
tuisce costante insegnamento di questa Corte che la consuma-
13 zione di tale reato non richiede necessariamente che l'atto illegittimo "comprato" venga realmente posto in essere.
Una volta accertato che le somme, strumento della corru-
zione, erano finalizzate al finanziamento illecito di partiti politici, ne consegue l'infondatezza dell'ulteriore doglianza con la quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen.
Del pari infondata è la censura proposta avverso il rico-
noscimento della circostanza aggravante del numero dei correi,
prevista dall'art.112/ 1 cod.pen. Infatti, come logicamente osservato dall'impugnata sentenza, i diretti rapporti avuti dall'imputato con RE, HI ed il RO, coinvol- ti nell'accordo diretto al reperimento ed alla spartizione delle "tangenti" e la stessa pacifica notorietà di quest'ulti-
mo, persuade che il CA era sicuramente al corrente della partecipazione alla vicenda di un numero di persone pari alme-
no a quello minimo indicato dalla citata norma. Con ulteriore doglianza, diretta contro le statuizioni
civili, si assume che, essendosi i fatti verificati allorquan- do l'A.E.M, era un organo - privo di personalità giuridica -
del Comune di Milano, al quale soltanto sarebbero imputabili sia le passività, che i profitti della gestione aziendale,
esclusivamente il Comune sarebbe legittimato a far valere la
pretesa risarcitoria.
Premesso inoltre che i giudici del merito hanno indivi-
14 duato tre distinte cause del danno patrimoniale rappresentate dal "contratto non conveniente", dalla "destrutturazione della concorrenza" e dalla "traslazione delle tangenti", si sostiene che, in realtà, trattasi di una sola causa dannosa, quella co- stituita dalla stipula del "contratto non conveniente" perché
concluso, senza il confronto della concorrenza, per un corri-
spettivo artificiosamente aumentato per effetto dell'incidenza delle tangenti.
Si assume altresì che manca la stessa prova del danno, in
sé, posto che l'A.E.M. in una relazione al P.M. del 1993, ave-
va affermato la perfetta regolarità degli appalti conclusi.
Si lamenta infine l'eccessività dell'entità del danno mo-
rale, liquidato a favore del Comune.
Anche queste doglianze sono infondate.
Occorre premettere che, nella specie, le sentenze di me-
rito hanno liquidato in f.100 milioni il risarcimento dei dan-
ni morali arrecati dal CA al Comune ed hanno altresì con-
dannato il medesimo in forma generica al ristoro dei danni mo-
rali e patrimoniali richiesto dall' A.E.M., da liquidarsi in separata sede.
Secondo la dottrina e la costante giurisprudenza delle
civili di questa Corte, formatasi prima dell'entrata Sezioni
in vigore della Legge n.142 del 1990 "sulle autonomie locali",
le aziende municipalizzate, quale appunto era l'A.E.M., benché
prive di personalità giuridica, non erano meri strumenti passi-
15 vi del Comune, ma fruivano, a mente dell'art. 2 del R.D. 15 ot-
tobre 1925 n.2578, nell'ambito dei compiti loro riservati, di
autonomia patrimoniale, che le rendeva centri autonomi d'impu- tazione di atti e comportamenti giuridici e dei correlativi
rapporti giuridici, con propria capacità sostanziale e proces-
suale e con la correlativa responsabilità contrattuale ed ex-
(Cass.civ. 5 gennaio 1974 n.2619; Cass, civ.tracontrattuale
26 marzo 1980 n.6210; Cass.civ. 11 febbraio 1994 n. 1382). Ne
consegue che, sia il Comune che l'A.E.M.- nella rispettiva qualità di gestore indiretto e diretto del pubblico servizio avevano diritto al ristoro del danno morale derivato dal pre-
giudizio alla funzionalità di tale servizio e dal conseguente discredito, subito presso la pubblica opinione, a causa della
condotta delittuosa dall'imputato, e che infine l' A.E.M. co-
me era tenuta al risarcimento per responsabilità extracontrat-
tuale nei confronti dei terzi eventualmente danneggiati dallo
svolgimento della sua attività, così poteva, per converso,
agire in giudizio per il ristoro dei danni da essa sofferti al medesimo titolo.
A maggior ragione tale capacità l'A.E.M. conserva attual-
mente, avendo acquisito, in virtù della citata Legge, persona-
lità giuridica.
Va inoltre rilevato che i detti danni morali sono stati liquidati in via equitativa, con valutazione insindacabile in questa sede.
16 Infine, poiché secondo la costante giurisprudenza di que-
sta Corte, per la pronunzia di condanna generica è sufficiente la sola potenziale esistenza del danno, il quale dovrà essere
poi determinato ed eventualmente anche escluso dal giudice sussi- della liquidazione, le censure attinenti alla concreta stenza ed all'entità del danno patrimoniale dovranno essere proposte dinanzi al giudice civile (ex plurimis cfr. Cass.civ.
5 luglio 1990 n. 7052
5°) DUCROCCHI EMANUELE.
all'epoca segretario regionale del P.S.I.
è imputato degli stessi reati n. 3) e 4) contestati a
CA.
E' stato condannato, con statuizione confermata in appel-
lo e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti sei contestate aggravanti, alla pena di anni due e mesialle
di reclusione.
La prova dell'accusa è stata desunta dalle suindicate di-
chiarazioni di RE e dalle ammissioni del CA.
Il HI deduce in via preliminare la nullità insana-
dell'intero processo, in quanto il decreto di citazione 5 bile per il giudizio di primo grado gli era stato notificato al do-
micilio eletto presso l'avv. Rosica e non al diverso domicilio successivamente eletto all'atto della scarcerazione.
Questa censura è infondata.
17 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domici- lio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, frainvece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche
la persona presso cui la notificazione va eseguita;
con la ne-
cessaria conseguenza che l'espressione "eleggo domicilio" se-
guita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del
integra una mera dichiarazione di domiciliodomiciliatario,
(Cass. III°, 5 marzo 1994 n. 2765, Schiavon, mass. 196.639);
Cass.I˚, 23 marzo 1995 n.3161 Semeraro, mass. 200.682).
E' infine massima ormai consolidata che l'elezione di do-
micilio resta ferma sino a che non venga revocata nelle forme
di legge e che la mera indicazione del domicilio reale non im-
porta revoca della suddetta elezione (cit. Cass.n.2765 del
1994, mass. 196.638: Cass.V 14 ottobre 1992 n. 9829, Rossetto,
mass.192.271; Cass.VI 17 settembre 1990 n.12432, Branciforti,
mass.185.342).
ri-Come emerge dagli atti processuali, al momento della messione, in libertà il HI si limitò a dichiarare di
"eleggere" il suo domicilio in Casalzuigno, località Arcumeg-
gia, via della Vigna n.6, senza indicare la persona cui le no-
tifiche dovevano essere effettuate.
Ne discende, in base ai principi sopra indicati, che que-
18 sto atto integra una mera dichiarazione di domicilio, la qua-
le, di per sè, non ha comportato revoca del precedente domici-
lio eletto presso l'avv. Rosica, al quale, pertanto, il decre-
to di citazione è stato ritualmente notificato. Con una seconda censura, sviluppata nei motivi aggiunti ed incentrata sul difetto di motivazione, il ricorrente nega di aver ricevuto le somme in oggetto e comunque di essere sta-
to informato della loro provenienza illecita. Contesta infine
che il ricevimento della somme anzidette possa essere qualifi-
cato quale corruzione, non avendo la Corte del merito conside-
sprovvisto dellarato che non sussisteva la prova che egli,
qualifica di pubblico ufficiale, avesse agito in concorso con
il RE secondo lo schema del previo concerto.
La doglianza è infondata sotto un duplice profilo.
fatti Innanzi tutto essa prospetta una ricostruzione dei diversa da quella prescelta dal giudice del merito sulla base di un accurato apprezzamento delle risultanze probatorie. La Corte territoriale ha infatti accertato, sulla scorta delle
dichiarazioni di RE, CA e LO, che la somma in oggetto era stata consegnata all'imputato nel suo studio di
Corso Magenta da parte di RE, durante un incontro fis-
sato dallo stesso HI;
che CA, in attesa nell'an-
ticamera, era entrato nello studio subito dopo la consegna ed aveva ricevuto i ringraziamenti del ricorrente;
ed infine che tale incontro era stato fissato "per parlare dell'A.E.M.".
19 Sulla base di tali circostanze non è innanzi tutto illogica la deduzione trattane dalla Corte territoriale in ordine sia all'effettiva consegna della somma, sia alla consapevolezza,
da parte dell'imputato, che essa proveniva da CA ed at-
teneva all'illecita gestione dell'azienda municipalizzata. Ne
risulta infine provato il concorso del HI con il Fio-
rentino, amministratore dell'A.E.M., nel delitto di corruzio-
ne.
Con un ultimo motivo, il ricorrente deduce l'incompati-
bilità del delitto di illegale finanziamento dei partiti poli-
tici con la provenienza illecita delle somme erogate. Invero,
premesso che, ex art. 7/3 della Legge n.195 del 1974, tale de-
litto presuppone la mancata iscrizione della somma elargita nel bilancio della società erogante, si assume che, trattando- si di denaro proveniente da reato, la legge non può imporne l'iscrizione, poiché altrimenti obbligherebbe il soggetto ero-
gante a precostituire la prova della sua responsabilità.
Anche questa doglianza non può essere accolta.
perverrebbe A parte l'assurdità delle conseguenze cui si dall'ambito ove si condividesse la tesi in esame, che esclude della citata norma proprio i finanziamenti eseguiti con denaro di origine delittuosa, deve rilevarsi che l'obbligo di iscri-
zione nel bilancio sociale non soffre eccezioni e che l'auto-
denunzia, implicita nell'osservanza di tale dovere, altro non
è che l'effetto di una scelta libera e consapevole del sogget-
20 to erogante, il quale deliberatamente ha deciso di finanziare un partito politico con somme che sono state strumento di cor-
ruzione.
Il ricorso del HI deve essere quindi respinto.
6°) GIUNCAIOLI PIERFRANCO, assessore all'economato ed all'energia del Comune di Milano
E' imputato: 5) del delitto punito dagli artt.319,
319/bis 61/2, 321 cod. pen., avendo ricevuto, tramite lo Scac-
chi, la somma di f. 100 milioni pagata da imprenditori, aventi rapporti con l'A.E.M., perché compisse atti contrari ai suoi
doveri di ufficio consistenti nel favorire le loro imprese nell'assegnazione e nella gestione di appalti;
6) del delitto
di illecito finanziamento di partiti politici di cui alle nor-
me citate.
E' stato condannato, con statuizione confermata in appel-
alla pena di anni due di reclusione per entrambi i reati 10,
consumati in continuazione
Come accertato dai giudici del merito, i reati si inseri-
scono nell'attuazione del programma del Comune di Milano rela-
tivo alla conversione del sistema di riscaldamento di ottanta edifici comunali dal gasolio al gas metano.
af-Questo programma, denominato "Calore", venne attuato fidandone l'esecuzione all'A.E.M., la quale, a sua volta, con-
cesse in subappalto il servizio di gestione e manutenzione de-
21 gli impianti ad una pluralità di imprese, riunitesi in due
-consorzi, di cui il primo denominato "Consorzio Metano Calo-
re" e raggruppante le imprese maggiormente rappresentative del settore - era presieduto da RU CH PR.
La prova dei reati è stata desunta dalle accuse di Scac-
chi e RE e dalla confessione dell'imputato.
Lo SC ha infatti ammesso di aver versato nel 1990
£.100 milioni a NC, il quale gli aveva fatto compren-
dere che l'adozione delle delibere concernenti il servizio in esame presupponeva il versamento di adeguati compensi.
A sua volta, RE ha affermato che, in sua presen-
CH PR aveva portato nell'abitazione di Pro- za,
perzi somme di denaro "per fare arrivare" il contratto al con-
sorzio da lui presieduto e ha chiarito che il coinvolgimento di NC nell'illecito affare, era consistito nel prodi-
garsi affinché la c. d. gestione "Calore" fosse curata dalla
A. E.M., invece che direttamente dal Comune. Ha infine aggiunto aver consegnato personalmente a SC la somma di £.100 di milioni, che il medesimo SC, doveva a sua volta, versare
al NC.
Infine svoltil'imputato, nel corso degli interrogatori dinanzi al P.M. ed al G.I.P., ha ammesso che, subito dopo la
sua designazione all'assessorato, ebbe ad occuparsi, nel giu-
gno con1991, del rinnovo del contratto di appalto, concluso
1'A.E.M. nel 1990, in quanto lo stesso era a venuto a scadenza
22 poie doveva deliberarsene l'atto di rinnovo per l'anno 1992,
stipulato nel gennaio 1992. Ha infine ammesso di aver ricevuto circostanze da SC 100 milioni;
in quelle £.
aggiungendo: "li ho avuti alle metà del 1992, mi pare, о nel primo semestre."
Sulla base di tali risultanze i giudici del merito hanno accertato che il pagamento avvenne nel 1991, nel momento in
cui si discuteva in Giunta il rinnovo dell'appalto "Calore"
concluso con l'A.E.M. nel 1990 e che esso mirò ad evitare che
1' imputato avvalendosi dei poteri di controllo, spettante-
gli, nella qualità di assessore delegato alla vigilanza dell'
azienda, sulla legittimità delle delibere aziendali
- creasse intralci alla loro emanazione.
Con i due primi motivi, incentrati sulla violazione degli art. 358, 516, 518 e 522 cod. proc.pen., si rimprovera innanzi tutto al P.M. di non aver svolto indagini su circostanze favo-
revoli all'imputato ed in particolare sul fatto che l'assegna-
zione dell'appalto all'A.E.M. e, poi, ai consorzi di imprese era avvenuta nel 1990, vale a dire in epoca anteriore all'as-
sunzione della carica di assessore da parte del NC,
avvenuta nel 1991.
Si assume infine che la diversità o la novità dei fatti accertati dal giudice del merito rispetto a quelli descritti nei capi di imputazione per essersi il pagamento verificato,
-
non già nel 1990, ma nel 1991, ed in occasione del rinnovo del
23 contratto - avrebbero imposto, ai sensi delle citate norme, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, determinando,
im-in assenza di tale adempimento, la nullità della sentenza pugnata.
Queste censure sono infondate.
Innanzi tutto l'asserita inosservanza da parte del P.M.
impostogli dall'art.358 cod.proc.pen., di com-dell'obbligo,
piere accertamenti anche su circostanze o fatti favorevoli all' indagato a parte il problema della sua incidenza sulla validità del processo non è stato eluso, in quanto, come
emerge dalla confessione resa dall'imputato nel corso delle
indagini preliminari, vennero compiuti specifici accertamenti
sulla data e sulle circostanze del contestato delitto.
Inoltre, per quanto attiene alla dedotta divergenza tra
il fatto indicato nel capo di accusa e quello per cui è inter-
venuta condanna, è da rilevare che tale vizio non sussiste entrambi i prospettati profili. Infatti, come risulta sotto dal testo della confessione resa dal NC nel corso del-
le dette indagini, fu lo stesso imputato a spostare la consu- mazione del delitto in epoca successiva a quella specificata nel capo di imputazione. Ne consegue che il ricorrente era ben consapevole che la data 1990 indicata nel capo di accusa era imputabile soltanto ad un errore materiale;
e ciò esclude in radice la violazione dei diritti di difesa. Infine il col-
legamento, accertato dai giudici del merito, dell'illecito pa-
24 gamento alla rinnovo del contratto rientra nella formulazione dell'originario capo di accusa, in cui tale versamento è rife-
rito oltre che all'assegnazione degli appalti, anche alla suc- cessiva "gestione dei lavori". E questo rilievo appare ancor
più pertinente se, come asserito nel ricorso proposto dall'avv. Riccardelli, si sarebbe trattato non di un vero e
proprio rinnovo, ma di revisione dei prezzi.
Con altra complessa doglianza, incentrata sul difetto di
motivazione, il ricorrente - premesso che gli atti illeciti
"venduti" non potevano riguardare le assegnazioni dei lavori all'A.E.M. e poi all'imprese consorziate, avvenute entrambe
nel 1990, avendo il NC assunto la carica di assessore
soltanto nel 1991 - sostiene che del tutto immotivato è il collegamento dell'illecita dazione (nel 1991) al rinnovo del contratto, in quanto non era stato previsto un rinnovo, ma
soltanto una mera revisione di prezzi;
che nel 1991 non vi fu
alcun accordo Comune A.E.M. sul contratto "Calore"; che non
è plausibile che una parte delle "tangenti", pagate dal Tron-
chetti nel 1990, fosse stata accantonata da SC per poi versarla all'imputato nel 1991; che quest'ultimo non aveva co-
munque alcun potere in ordine alle deliberazioni aziendali;
che l'accusa di SC non soltanto è intrinsecamente inat-
tendibile, essendo stato costui ritenuto inaffidabile nella parte delle sue dichiarazioni relativa al coimputato OG,
ma è altresì priva di riscontro, avendo il RE acquisi-
25 to una conoscenza soltanto indiretta del fatti%;B che infine la confessione resa dall'imputato nel corso delle indagini preli- minari è priva di rilevanza probatoria in quanto revocata in dibattimento e compiuta solo al fine di ottenere gli arresti
domiciliari. Si censura infine il diniego della rinnovazione
del dibattimento richiesta per escutere i testi Sassi e Ferra-
ag-ri sia sull'attività del NC mirante a ridurre gli gravi economici subiti dal Comune nella gestione degli appal-
nell'approvazione ti in oggetto, sia sulla procedura seguita dei contratti in esame.
Le riassunte doglianze sono infondate. Avendo la Corte di merito, ritenuto, con insindacabile accertamento di fatto, che il subappalto era stato assegnato alle imprese consorziate mediante contratto di durata novenna-
le con la clausola di rinnovo annuale, l'opposta tesi sostenu-
to dal ricorrente non può avere ingresso in sede di legittimi-
tà, risolvendosi in un diverso apprezzamento della vicenda ne-
goziale. Inoltre che tale rinnovo fosse stato realmente previ- sto e stipulato risulta dalla confessione resa dall'imputato indagini preliminari, il cui rilievo probatorio non nelle eliso dallo stato di detenzione, tanto più che essa venne ri-
badita dinanzi al G.I.P. con l'assistenza del difensore. E'in-
fine da aggiungersi che la posizione processuale dell'imputato non muterebbe gran che ove dovesse ritenersi che le somme ri-
scosse erano collegate, come si prospetta dalla difesa, non al
26 rinnovo del contratto, ma alla revisione dei prezzi.
L'effettivo ricevimento delle somme risulta da tale con-
fessione, nonché dalle accuse formulate da SC e da Fio-
3° para- rentino. Al riguardo si rinvia ai rilievi esposti nel grafo sull'insindacabilità della motivazione concernente l'in-
trinseca attendibilità di tali chiamate e sulla legittimità di valutazione frazionata delle chiamate di correo, rilevan-una
do che, come si vedrà, le accuse mosse dallo SC al Togno-
li sono state considerate inaffidabili solo perché
- a diffe-
incerte e non confer- renza di quelle rivolte al NC
-
da quelle di RE. Inoltre logicamente il giudice mate del merito ha ritenuto che le dichiarazioni di quest'ultimo,
riguardando fatti a cui l'autore aveva direttamente partecipa-
to, costituivano idoneo riscontro della chiamata in correità
dello SC. Non sussiste, sotto il profilo logico, alcun contrasto
fra la dazione della "tangente", effettuata dal CH nel
1990, ed il pagamento di una parte di esse al NC sol-
tanto nel 1991, in quanto, come accertato dai giudici del me-
rito, uno dei sistemi, concordato fra i partiti politici e gli amministratori pubblici per la spartizione delle somme ottenu-
te, consisteva nella creazione di un fondo comune sul quale il danaro veniva accantonato, per essere poi distribuito a secon- da delle necessità ed in base alle percentuali in precedenza fissate. Pertanto non ricorre sul punto il denunziato vizio di
27 evidente illogicità della motivazione.
I poteri di controllo sulle delibere aziendali, spettanti
NC nella sua qualità di assessore all'energia ed al all'economato, specificamente delegato, sono stati ammessi dall'imputato e rispondono, del resto, alla disciplina delle
aziende municipalizzati all'epoca in vigore. Ne consegue che non è sindacabile in questa sede il di-
niego della rinnovazione del dibattimento in appello, posto che questa integra un rimedio eccezionale rimesso alla valuta-
zione del giudice del merito e che, nella specie, tale diniego
è stato giustificato in modo adeguato con il duplice rilievo che i testi indicati avrebbero dovuto deporre o su fatti non
direttamente rilevanti per il processo o su circostanze già
accertate.
Ne deriva altresì che una volta dimostrata la consumazio-
ne del delitto di corruzione risulta provato anche il reato di illecito finanziamento di partiti politici cui le somme otte-
nute erano destinate.
7°) PI IA
E' imputato: 12) del delitto previsto dagli artt. 81, 648,
61 n.2,7 cod.pen. perché, al fine di consumare il reato di cui al capo successivo, aveva ricevuto da RE RI, in diverse occasioni, somme di denaro per l'ammontare complessivo di circa £. 350 milioni, compendio di delitti contro la P.A.
28 commessi dallo stesso RE;
13) del delitto di finanzia-
mento illecito di partiti politici, di cui agli artt. 110
cod.pen.,7 della Legge n.195 del 1974 e 4 della Legge n.659 del 1981, poiché nella qualità di consigliere comunale e di
deputato, nonché di candidato a tali cariche, aveva ricevuto le somme di cui al precedente capo da varie società, versate
senza l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme so-
pra indicate;
14) del delitto punito dagli artt. 61 nn. 2 e 7,
648, per aver ricevuto da SC US, in più volte, 81,
somme pari a circa £ 300 milioni, provenienti da reati consu-
mati ai danni della P.A. da SC e da altri;
15) del delit-
to di finanziamento illecito di partiti politici, cui le somme sopra indicate erano destinate;
16) del delitto di cui agli artt. 81, 61 nn. 2 e 7, 648 cod pen. per aver ricevuto da A- rio Chiesa la somma di £ 100 milioni, compendio di delitti
contro la P.A. commessi dallo stesso IE nella qualità di amministratore dl IO RG TR;
17) del delitto puni-
to dagli artt. 81, 648 cod.pen., per aver ricevuto da Carriera
MA, presidente dell' I.P.A.C.(ex E.C.A.) f. 7 milioni cor-
risposte da imprenditori per appalti ottenuti dall'ente sud-
detto.
E' stato condannato in primo grado, con statuizione con-
fermata in appello, e previa concessione delle circostanze at-
tenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, al-
la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed a f. 20 milioni di
29 multa.
Secondo i giudici del merito la prova della responsabili-
tà di IL per i delitti di cui ai capi 12) e 13) deriva dalla chiamata di correo formulata da RE, il quale ha
riferito di avergli consegnato in Palazzo Marino, negli anni 1989-1990, la somma complessiva di £.350 milioni in due rate
di £.100 milioni ciascuna ed in una terza di £.150 milioni, ed altresì di aver eseguito l'ultimo pagamento in presenza di
LO. Tali accuse sono state ritenute intrinsecamente atten-
dibili, provenendo da un soggetto direttamente informato dei fatti in quanto "gestore" delle tangenti relative all'A.E.M. e garante degli accordi dei partiti in ordine alla loro suddivi-
sione, nonché adeguatamente riscontrate dalle accuse di LO,
presente all'ultimo pagamento ed informato delle due preceden-
ti dazioni per confidenze ricevute dallo stesso RE. La consumazione dei delitti di cui ai capi 14) e 15) è
desunta dall' ammissione di SC di aver versato in stata più volte la somma di £.300 milioni all'imputato dopo la sua
nomina a sindaco, su richiesta del medesimo.
dall'in- L'affidabilità di quest'ultima accusa scaturiva dall'identità serimento del chiamante nel sistema corruttivo,
del luogo dei pagamenti indicato da SC e da RE e
ammissioni di quest'ultimo, il quale ha affermato che dalle
SC aveva versato all'imputato f. 150 milioni provenienti dalle somme raccolte per l'appalto "Calore" ed inoltre in un
30 consuntivo, depositato presso la cancelleria del G.I.P., ha
indicato in f. 350 milioni le somme pagate dall'altro chiaman- te, da aggiungersi a quelle direttamente corrisposte da lui
stesso. Infine, la prova dei delitti di cui ai capi 16) e 17) è
stata tratta dalle ammissioni di IE e di RI, riscon-
trate dalle accuse formulate da RE, LO e Scacchi relative ad altri episodi e dalle dichiarazioni rese da Ra-
daelli, dirigente dell'A.T.M., in ordine al versamento di som- me di illecita provenienza all'imputato, arbitro delle even-
tuali controversie attinente alla ripartizione delle "tangen-
ti" riscosse. dueEsaminando in modo unitario le censure proposte nei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato, si osserva che
con la prima doglianza, si denunzia il vizio di motivazione a
ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sulla chiamate in correità, rilevando che i vari chiamanti erano in-
teressati ad accusare falsamente il ricorrente per proteggere i loro rispettivi protettori politici e per sottrarsi al rim-
borso del denaro illecitamente intascato.
Per quanto concerne in particolare SC, se ne denun-
zia l'inaffidabilità, sia per aver reso dichiarazioni accusa-
torie reticenti e tardive, sia perché il chiamante è stato ri-
tenuto non credibile per quanto riguarda il delitto di cui al
capo n. 19) contestato al coimputato OG, sia infine per
31 l'incompatibilità del ruolo di "esattore" attribuitogli con la nomina a direttore generale dell'A.E.M. dovuta soltanto alla
sua esperienza e non a motivi politici.
Le accuse di RE sarebbero, a loro volta, inatten- dibili sotto un quadruplice profilo: costui era collegato ad
altri referenti politici;
non sarebbe plausibile che il paga-
mento dell'ultima rata fosse stata eseguito alla presenza di un testimone (il LO); il chiamante, pur affermando di es-
sersi recato da IL assieme a LO soltanto una volta,
parla delle dazioni usando l'espressione al plurale "le abbia-
mo date"; infine sussiste contrasto fra le dichiarazioni rese
da RE e LO in ordine all'ammontare ed alle modalità
di pagamento dell'ultima rata.
Quest'ultimo rilievo e la circostanza che il LO ha in- dicato la somma versata soltanto all'udienza preliminare, do-
po che, come prospettato dalla Corte, l'aveva appresa dal Fio-
rentino, escludono, secondo il ricorrente, che le ammissioni dello stesso LO valgano quale attendibile riscontro.
Si aggiunge infine che le chiamate di correo di IE e
di RI sono prive di riscontri esterni in ordine agli specifici pagamenti da loro indicati e che infine quella dello quest'ultimo IE è intrinsecamente inattendibile, essendo collegato ad altri personaggi politici.
Queste censure non possono essere accolte.
Per quanto attiene all'infondatezza delle doglianze rela-
32 tive all'inattendibilità intrinseca delle chiamate di correo, nonché alla legittimità della valutazione frazionata di una stessa chiamata si rinvia alle considerazioni svolte nel para-
grafo 3°, aggiungendosi, a quest'ultimo riguardo, che i giudi-
ci del merito non hanno rilevato nelle accuse formulate dallo
SC a carico di IL quelle incertezze e contraddi-
zioni che invece inficiavano le dichiarazioni rese dal medesi-
mo nei confronti di OG.
E' inoltre da rilevare che, contrariamente a quanto SO-
stenuto in ricorso, l'incontestata posizione predominante as-
sunta dall'imputato nel partito socialista milanese ed i col-
legamenti sussistenti fra i vari chiamanti (in particolare
EL, LO e IE) e la corrente diretta da Pillitteri
rendono plausibile il versamento a quest'ultimo del denaro di illecita provenienza, diretto a finanziare quel partito.
In ordine ai delitti di cui ai capi 12) e 13), la cui prova è stata desunta come già rilevato dalle accuse con-
- -
vergenti di RE e di LO, le contraddizioni sottoli-
neate nei ricorsi, come correttamente ritenuto dai giudici del merito, o non sussistono, ovvero riguardano elementi di detta-
glio e quindi non escludono il reciproco riscontro. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'assunto di LO relativo
versamento di £.300 milioni si riferisce all'intera somma al corrisposta all'imputato e non all'ultima rata, che secondo il
RE, era stata di soli £.150 milioni. Inoltre non
33 escludono di per sé, sotto il profilo logico, la credibilità delle due chiamate, né l'uso, da parte del Fiorentino della
citata espressione "le abbiamo date", né infine la circostanza che, mentre RE ha dichiarato che la somma era contenu-
ta in una borsa in plastica, LO ha, viceversa, accennato ad una busta senza alcuna specificazione, incidendo tale contra-
sto su di un aspetto secondario della vicenda.
I giudici del merito hanno correttamente ritenuto tutt'
altro che improbabile la presenza di LO al pagamento dell'
ultima rata. E tanto sia per la sicurezza dell'impunità, comu-
ne a tutti i soggetti coinvolti nel diffuso sistema di corrut-
tela, sia perché LO non è definibile come un terzo testimo-
estraneo a tale sistema, risultando dalla sentenza impu- ne,
gnata, che i pagamenti avvenivano sull'accordo dei componenti del consiglio di amministrazione dell'A.E.M., cui LO appar-
teneva.
La Corte territoriale ha inoltre negato che l'attendibi-
lità di LO potesse essere elisa dall'aver lo stesso indica-
to la somma complessiva percepita da IL soltanto nel
corso dell'udienza preliminare, dopo averla presumibilmente appresa da RE, rilevando che comunque il nucleo delle
dichiarazioni accusatorie erano state rese, nell'ambito di un
più ampio discorso, durante la carcerazione e quindi al di
fuori di un previo concerto con l'altro chiamante. E tale as-
sunto è immune da censure, anche perché conforme al principio,
34 più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la credibili-
tà delle dichiarazioni compiute da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 cod. proc.pen. non è da considerarsi necessaria-
mente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto (Cass. I°
16 giugno 1992 n. 6992, Altadonna, mass.190.651).
Deve quindi concludersi, quanto ai reati in esame, che la responsabilità dell'imputato è stata adeguatamente provata dalle convergenti chiamate in correità di RE e LO. Alla stessa conclusione deve pervenirsi per i reati di cui ai capi 14) e 15), in ordine ai quali la responsabilità
del ricorrente è stata desunta, con logica motivazione, dalle accuse di SC, riscontrate dalle dichiarazioni di Fioren-
tino, direttamente informato della vicenda per il suo ruolo di gestore e distributore di tutte le illecite somme che "entra-
vano nel sistema A.E.M.".
Infine, quanto ai delitti di cui ai capi 15) e 16), la
prova, con motivazione non affetta da manifesta illogicità ex art. 606, lett.C) cod. proc.pen., è stata tratta dalle accuse
formulate da IE e da RI, rispetto alle quali, in ba-
se ai principi enunciati nel paragrafo 3°, fungono da adeguati riscontri le dichiarazioni accusatorie rese da altri chiamanti in correità, ancorché riguardanti altri fatti, posto che le
une e le altre chiamate riguardano non già episodi isolati, ma
35 vicende, che, per le loro caratteristiche obbiettive e sub-
biettive, si pongono quali momenti attuativi di un più ampio criminoso concepito ed attuato in modo sistematicoprogramma
ed unitario.
Con una seconda doglianza - premesso che il reato di il-
lecito finanziamento dei partiti politici presuppone che le
somme siano erogate per conto di società da parte degli organi sociali competenti, obbligati all'iscrizione di tali somme in bilancio -- il ricorrente si duole che nei capi di imputazione manca ogni riferimento ai soggetti eroganti ed alle date delle singole erogazioni ed inoltre che non è stata considerata dai provenissero giudici del merito la possibilità che le somme
dal patrimonio personale di tali soggetti.
Anche questa doglianza è infondata. Giova premettere che i capi di imputazione enumerano le
singole società, nel cui interesse vennero erogate le somme di denaro destinate ai partiti politici e che non incide sulle
determinatezza dell'accusa la mancata indicazione dei soggetti che avevano eseguito i pagamenti o delle date delle singole erogazioni.
Si osserva infine che è incontestabile, in quanto risul-
tante dalle prove acquisite, che le somme in oggetto erano
state corrisposte al fine specifico di assicurare un illecito
trattamento di favore alle suindicate società nei rapporti contrattuali con i vari enti e che, come risulta dalla senten-
36 za impugnata, le somme versate dal RE all'imputato ri-
guardavano in particolare il c.d. "Appalto Calore".
Sulla base di tali circostanze ed in mancanza di elementi contrari allegati dal ricorrente, risulta quindi logica la de- duzione trattane dai giudici del merito, che le somme in og-
getto, proprio in quanto versate nell'interesse delle società,
provenivano da fondi sociali.
Con il terzo motivo, incentrato sulla violazione
dell'art. 648 cod.pen. e sul difetto di motivazione, il ricor-
premesso che il delitto di ricettazione richiede sia rente -
la provenienza illecita delle somme ottenute, sia la consape-
volezza nell'agente di detta illecita origine
- lamenta che i giudici del merito non hanno considerato che la duplice circo-
stanza, che le elargizioni erano corrisposte dagli imprendito-
indipendentemente dai singoli contratti e che pertanto i ri politici non avevano alcun bisogno di favorirli in relazione agli specifici appalti, sarebbe idonea ad escludere nella spe-
cie sia l'uno che l'altro requisito.
Anche questo motivo è infondato.
Invero - posto che, come meglio si dirà nell'esaminare il
; ricorso proposto da OG, il delitto presupposto di corru-
zione è compatibile con una relativa indeterminatezza dell'at-
to amministrativo "venduto" e non è pertanto escluso dal fatto che i pagamenti, ancorché non collegati con l'aggiudicazione o finalizzati la gestione di specifici appalti erano pur sempre
37 ad assicurarsi un illecito favoritismo nei rapporti contrat-
tuali -con le pubbliche strutture deve necessariamente con-
cludersi che il denaro ricevuto dall'imputato aveva una sicura illecita. Infine l'inserimento dell'imputato nel si-origine stema politico allora imperante e l'ammessa consapevolezza
(pag.25 della sentenza) del sistematico ricorso a finanziamen-
ti ad opera di imprenditori, interessati a mantenere fruttuosi rapporti con i politici ed i pubblici amministratori, sorreg-
gono, sotto il profilo logico, il convincimento, espresso dal-
la Corte territoriale, in ordine alla conoscenza, da parte del ricorrente, della provenienza illecita delle somme ottenute e
quindi alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. E' infondato il quarto motivo, con il quale si denunzia
il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena ed
in particolare al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
La Corte territoriale ha invero motivato adeguatamente le sue statuizioni sul punto, facendo riferimento alla gravità ed alla molteplicità dei reati accertati ed al maggior peso in
concreto delle circostanze aggravanti
Con un'ultima censura si denunzia il difetto di motiva-
zione sul diniego della sospensione e/o riduzione della prov-
visionale
Anche questa doglianza deve essere respinta in quanto i
38 motivi addotti sul punto nell'atto di appello, e cioè il grave pregiudizio patrimoniale dell'imputato e l'assenza di un per-
sonale arricchimento, non sono di per sé idonei ad escludere
l'esigenza di risarcire con sollecitudine i danni subiti dalle parti civili a causa dei reati commessi dal ricorrente.
8°) TO AR
E'imputato: 19) del reato previsto dagli artt. 81, 648,
SC, al61/2 cod pen. per aver ricevuto in più volte da fine di consumare il delitto di cui al capo successivo, la
somma di £. 350 milioni, proveniente da delitti contro la
P.A.; 20) del delitto di illegale finanziamento di partiti po-
litici, consumato attraverso l'impiego delle somme indicate
nel precedente capo;
21) del delitto punito dagli artt. 81,
648, 61/7 cod.pen., per aver ricevuto da MA IE la somma di £. 550 milioni provenienti da reati contro la P.A. consuma-
ti dal medesimo IE;
22) del delitto di cui agli artt.81,
648 cod.pen., per aver ricevuto da RI MA, presidente
I.P.A.B. (ex ECA) la somma complessiva di f. 24 milioni deri-
vante anch'essa da reati commessi ai danni della P.A.
In appello l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto, dai reati di cui ai capi 19) e 20) e, pertanto, la pena è stata ridotta ad anni tre, mesi tre di reclusione ed a f. 11 milioni di multa.
39 Saranno esaminati innanzi tutto i ricorsi proposti dal
Procuratore Generale e dalla parte civile contro l'assoluzione dai reati indicati nei capi 19) e 20) e successivamente il ri-
corso proposto dall'imputato avverso la condanna per i restan-
ti delitti.
La Corte ha ritenuto che la chiamata in correità formu- lata dallo SC in ordine ai delitti di cui ai capi 19) e e costituente la principale fonte di prova a carico 20) -
dell'imputato era priva di efficacia probante perché con-
.
traddittoria e non adeguatamente riscontrata dalle dichiara-
zioni di RE.
Lo SC, invero, in un primo tempo ha affermato di aver incaricato RE di versare all'imputato la somma di
£. 400 milioni. Successivamente, rettificando l'accusa, ha as-
serito di aver egli stesso consegnato in diverse occasioni a
OG la somma anzidetta, procuratagli da RE, effet-
tuando le dazioni sempre in via dell'Olmetto. Nel corso di un
ulteriore interrogatorio ha affermato che la somma erogata era stata, non di 400, ma di 350 milioni e che le singole dazioni
erano avvenute "prevalentemente" a via dell'Olmetto in un pe-
compreso fra il 1985 ed il 1989. Infine, quale ultima riodo rettifica, aveva sostenuto che le somme erano state corrispo-
ste sempre in via dell'Olmetto.
La prima versione era stata recisamente contraddetta da
RE, negando di aver effettuato dirette erogazioni di
40 somme a OG, ed affermando di aver invece consegnato a
SC il denaro destinato all'imputato.
La Corte territoriale ha ritenuto non sufficientemente dell'incer-provata l'incolpazione in base al duplice rilievo tezza e delle contraddizioni che inficiavano le accuse dello
SC, considerate nel loro complesso e dell'assenza di ade-
riscontri esterni, posto che RE aveva smentitoguati la prima versione e che LO, intimamente coinvolto nel si-
stema e quindi informato dei fatti di causa, nulla aveva rife-
rito su "tangenti" corrisposte all'imputato. Il Procuratore Generale, con una censura incentrata sul
vizio di carente motivazione, rimprovera alla Corte di appello di non aver considerato che le imprecisioni dello SC ri-
aspetti marginali della vicenda, sempre ribadita guardavano nel suo nucleo essenziale e che validi riscontri esterni pro-
venivano dalle accuse di EL e RE, i quali aveva-
no confermato l'inserimento di OG nel sistema corruttivo.
Il ricorso è infondato.
E' pur vero che, come già precisato (par.3), il comprova-
to inserimento dell'imputato in un unitario sistema di corrut-
tela può costituire un valido riscontro esterno della chiamata di correo rispetto a singoli episodi strettamente collegati a quel medesimo sistema. Ma tale principio può essere corretta-
mente invocato soltanto allorché la chiamata di correo, ri-
guardante tali episodi, sia intrinsecamente attendibile, pos-
41 sedendo i requisiti della coerenza, persistenza e precisione e non sia quindi affetta da incertezze, contraddizioni e conti-
nui ripensamenti.
Nella specie ha Corte territoriale confermata la gene-
ha ritenuto che la specifi- rica attendibilità dello SC
-
ca accusa, da costui formulata in ordine ai fatti elencati nei capi 19) e 20), non fosse affidabile sia perché invalidata dai suindicati vizi, sia perché contraddetta, nella prima versio-
ne, da RE e comunque non confermata da LO. E questa conclusione resiste alle proposte doglianze in quanto conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte in tema di
chiamate di correo, essendo evidente che le contraddizione da cui era costellata l'accusa di SC induceva a ritenere che la stessa costituisse il frutto di ricordi confusi;
il che a sua volta giustificava il fondato sospetto dell'estraneità
dell'imputato ai fatti denunziati.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere quindi respinto.
Va invece dichiarato inammissibile, sotto il profilo del-
la genericità dei motivi, il parallelo ricorso proposto dalla
parte civile.
Passando all'esame dei capi di imputazione per cui vi è la re-condanna, si osserva
- chequanto al capo 21 stata Se
sponsabilità dell'imputato è stata desunta innanzi tutto dalla chiamata di correo ritenuta intrinsecamente attendibile, di
42 Mario IE, il quale ha riferito di aver corrisposto la complessiva somma di f. 550 milioni, in parte, direttamente a
OG nello studio di via dell'Olmetto ed, in parte, a Fi- '
netti ed RC, collegati all'imputato.
Un riscontro obbiettivo è stato rinvenuto in un appunto sequestrato presso lo studio del chiamante e da questi ricono-
sciuto come proprio, nel quale sono elencate, con le rispetti-
ve date, alcune dazioni di somme elargite a varie persone, fra cui il OG, in un periodo di tempo compreso fra gli anni
1984 e 1987. Poiché il documento, custodito presso la Procura della
Repubblica era stato smarrito, ne era stata depositata in giu- dizio una copia fotostatica. Ad avviso della Corte sarebbe
stato auspicabile acquisire il documento originale al fine di
accertare, mediante perizia, se le annotazioni delle somme
elargite fossero state fatte in senso cronologico ed al momen-
to delle singole dazioni ovvero in un'unica data. Ma tale pos-
sibilità era preclusa dallo smarrimento dell'atto originale. Peraltro, sulla base delle spiegazioni fornite dallo Chiesa e dell'esame della copia, la Corte ha ritenuto che il documento in esame costituiva una "partita riepilogativa", un "consuntivo redatto ex post", da valere da promemoria e
formato nel momento in cui lo IE, interrompendo i rappor-
ti con il OG, aveva trovato altri referenti politici. Ne
ha quindi dedotta la necessaria imprecisione delle date indi-
43 cate nel documento e quindi l'inconcludenza dell'assunto di-
fensivo, secondo cui OG, trovandosi, in alcuni dei giorni indicati sull'appunto, in luoghi diversi dal suo studio, non poteva aver ricevuto le somme annotate in corrispondenza a
quei medesimi giorni.
Quanto al delitto di cui al capo 23) la prova si fondava,
ad avviso della Corte sulla chiamata di correo formulata da
RI, il quale aveva affermato di aver versato all'imputa-
to, nel 1980 e del 1984, in coincidenza con competizioni elet-
torali per spese di francobolli, alcuni milioni di lire, deri-
vati in parte dal suo patrimonio ed in parte da somme riscosse da imprenditori.
Il riscontro di quest'ultima accusa è stato desunto dalle dichiarazioni di RE e di EL, che, pur riguardano altri episodi, confermavano l'intimo coinvolgimento dell'impu-
tato nel perverso sistema di corruttela.
La Corte ha inoltre denegato la prevalenza delle circo-
stanze attenuanti generiche per il maggiore spessore delle ag- daled ha ritenuto equa la pena inflitta Tribunalegravanti poiché il OG, pur non conseguendo un personale arricchi-
mento, aveva comunque violato i doveri inerente al ruolo pub-
blico.
Con il primo motivo è stata impugnata l'ordinanza dibat-
con la quale la Corte aveva negato il rinvio dellatimentale udienza per impedimento assoluto dell'unico difensore prima
44 avv. Guiso, impegnato in un processo per omicidio dinanzi alla
Corte di Assise di Cagliari, malgrado l'esibita documentazione di tale impedimento. Tale ordinanza, a aggiunge, avrebbe impe-
dito al difensore di insistere per la rinnovazione del dibat-
timento diretta all'acquisizione dell'originale dell'"appunto
IE".
Tale censura è infondata.
Occorre premettere che il certificato della Corte di As-
sise sarda attestante l'impedimento dell'avv. Guiso risulta esibito il 21 marzo, data della prima udienza del giudizio ap-
pello; che da ulteriori documenti, prodotti in dibattimento, è
emerso che la notifica del decreto di citazione presso la Cor-
te di assise era stata eseguita soltanto all'imputato Arba
SA, difeso dall'avv. Guiso ed era inoltre posteriore alla notifica del decreto di citazione dinanzi alla Corte di
Appello di Milano. Sulla base di tali risultanze l'istanza di
rinvio del dibattimento era stata respinta. Ad avviso del Collegio il provvedimento impugnato è le-
gittimo sotto un duplice profilo.
Innanzi tutto, la cronologia delle notificazioni dei due decreti di citazione dimostra che quella relativa al decreto
adottato dalla Corte milanese aveva preceduto l'altra riguar-
dante il decreto emesso dalla Corte di Assise cagliaritana,
per cui ragionevolmente il Presidente ne ha desunto la priori-
dell'impegno assunto dal difensore dinanzi alla Corte di tà
45 Appello. E questa conclusione trae un'ulteriore conferma dal fatto che, come risultava nel testo del decreto cagliaritano,
notificato al solo imputato BA il 14 gennaio, l'avv. Guiso
non era compreso nell'elenco dei difensori. Inoltre, premesso che l'art. 486/5 cod. proc.pen. subordina il rinvio del dibat-
timento al presupposto che l'assoluto impedimento del difenso-
re venga tempestivamente comunicato e giustificato, è da rile-
vare che, nella specie, la documentazione dell'impegno difen- sivo dell'avv. Guiso a Cagliari è stata invece prodotta sol-
tanto nel corso della prima udienza del giudizio di appello. Con un'ulteriore censura fondata sul difetto di motiva-
zione e sull'inosservanza dell'art.192 cod. proc.pen., il ri-
corrente si duole che la Corte, partendo da una posizione pre-
N concetta, ha inteso giudicare non tanto gli imputati, quanto l'intero sistema politico, valorizzando chiamate di correo re-
se da soggetti da ella stessa definiti volgari ladri e profit-
ottenute mediante assurde contrattazioni premiali ed tatori,
inoltre prive di riscontri esterni, poiché le chiamate di
IE, EL e RI, vertendo su fatti diversi, non si confermavano a vicenda.
Questa doglianza non può essere accolta.
Rinviando alle considerazioni illustrate nel 3° paragra-
quanto all'attendibilità intrinseca fo, deve aggiungersi che essa è stata accertata con un adeguata mo- dello IE
tivazione, sul triplice rilievo che non risultava che il chia-
46 mante nutrisse motivi di rancore nei confronti dell'imputato,
cui doveva, come ammesso dallo stesso OG, la sua lucrosa carriera politica;
che il chiamante, avendo coinvolto diversi indagati, non aveva alcun specifico interesse ad accusare fal-
samente anche OG;
che infine non risultava che le chiama-
te in correità formulate dal IE in altra sede fossero state smentite. Analoghi rilievi valgano anche per il Carrie-
ra, essendo stati appurati, per ammissione dello stesso Togno-
li, che fra i due correvano intensi rapporti di frequentazione e collaborazione e che l'imputato era stato il principale re-
ferente politico del chiamante;
il che esclude unitamente
-
all'esiguità della somma (£.24 milioni), corrisposte all'im-
-in occasione di due competizioni elettorali che le putato di accuse, da lui formulate, siano state ispirate da ragioni inimicizia o di vendetta.
La chiamata di correo di IE è oggettivamente riscon-
trata, oltre dall'intimo inserimento dell'imputato nell' arti-
colato sistema di corruttela predisposto dai partiti politici,
anche dal documento sopra indicato, la cui rilevanza probato-
ria sarà esaminata in prosieguo.
Inoltre, con sottolineato dalla Corte territoriale con un apprezzamento di fatto insindacabile, le accuse di RI
trovano un ulteriore conferma nell'atteggiamento difensivo
dell'imputato, il quale, lungi dal negare che il chiamante avesse realmente acquistato francobolli per la sua campagna
47 elettorale, si è limitato ad asserire di non averli richiesti e di non ricordare se il RI li avesse, o meno, forniti.
Il ricorrente deduce inoltre l'inutilizzabilità della co-
pia non autenticata "dell'appunto IE" esibita in giudizio,
nonché la violazione degli artt. 495 e 606, lett.D) cod. proc.
pen. sotto il profilo della denegata acquisizione di una prova decisiva. Tale censura si riferisce alla mancata ammissione di una perizia sull'originale del documento, indispensabile per accertare, nella prospettiva dell'alibi fornito dall'imputato,
se le annotazioni delle singole dazioni di somme, elencate nel
fossero state, o meno, eseguite di volta in voltadocumento, ed in ordine cronologico in coincidenza con le date indicate
per ciascuna di essa.
Con un ulteriore motivo si deduce la nullità dell'udienza preliminare, non avendo la Procura della Repubblica trasmesso
al G.U.P., violando l'art.416 cod. proc.pen., l'originale dell'
appunto
Giova ricordare che, come emerge dai documenti allegati ed in particolare dalla missiva 21 settembre 1995 inviata dal
P.M. Colombo al difensore, l'originale dell'appunto "Chiesa",
la Procura delle Repubblica milanese, eracustodito presso stato smarrito e poi ritrovato, dopo la chiusura del processo י
di appello, come risultava dal verbale di rinvenimento redatto dall'operatore amministrativo Rossana Caligaris. Devesi altre-
sì rilevare che tale vicenda non è stata contestata dai difen-
48 sori.
Tanto premesso, l'eccepita nullità dell'udienza prelimi-
nare deve essere respinta per un duplice motivo. In linea di principio, come chiarito da questa Corte
(Cass.VI 19 ottobre 1993 n.9443, Carnazza, mass.196.015), 1'
inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P.
l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini pre-
liminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità de-
gli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma san-
zione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indi-
pendentemente dalla loro utilizzazione o meno. E nella specie il decreto che dispone il giudizio venne adottato non già
sull'originale, non esibito, bensì sulla copia.
Inoltre la mancata produzione al G.U.P.del documento ori-
ginale non era imputabile ad una deliberata inosservanza dell'
obbligo sopra indicato, ma al contrario era stata imposta dall'incontestato temporaneo smarrimento dello stesso origina-
le.
Tali rilievi valgano anche in ordine all'acquisizione dovendosidella copia in discorso agli atti del dibattimento,
al riguardo affermare l'ininfluenza della mancata autentica-
zione di essa ai sensi degli artt. 112 cod.proc.pen. e 40 att.,
che consentono il rilascio e l'acquisizione di copia degli at-
ti del procedimento smarriti o distrutti. Invero tale formali-
-non richiesta, peraltro, a pena di nullità può assumere tà -
49 rilievo, sotto il profilo probatorio, nel solo caso in cui la corrispondenza della copia al documento originale venga conte-
cui la stata. Ma questa ipotesi esula dalla fattispecie in detta corrispondenza non è stata contestata neanche in questa sede dopo il ritrovamento dell'originale, la cui provenienza dallo IE risulta, d'altra parte, documentata dal verbale
di sequestro.
exE', inoltre, del tutto infondata è la censura proposta art. 606, lett.D) cod. proc.pen., contro la mancata ammissione della richiesta perizia, posto che tale mezzo di prova, util-
mente assumibile soltanto sul documento originale, era obiet-
tivamente precluso dallo smarrimento di quest'ultimo.
Questa Corte ha inoltre affermato che il giudice, ove non disponga di un documento asseritamente decisivo, deve trarne
le opportune e logiche conseguenze, dandone adeguata giustifi-
cazione in sede di motivazione (Cass.I˚, 25 novembre 1991,
Boero). Ed in effetti la Corte-territoriale si è dato carico di questo profilo, asserendo che la disponibilità dell'origi-
nale sarebbe stata auspicabile, poiché avrebbe consentito una
perizia diretta ad accertare quando le annotazioni relative ai singoli pagamenti erano state effettivamente eseguite. Tanto
evidentemente perché, se tali annotazioni fossero state ese-
guite nella stesse date indicate per ciascuna di esse quali mo-
menti in cui le singole elargizioni erano avvenute, e fosse
stato accertato che il OG si trovata in quei giorni in un
50 luogo diverso da quello in cui i pagamenti annotati sarebbero stati eseguiti, ne risulterebbe avvalorato l'alibi fornito
dall'imputato.
Sennonché questa affermazione è censurabile sotto un du-
plice profilo. Innanzi tutto collide con il successivo accer-
"consun-tamento, secondo cui "l'appunto IE" integrava un tivo redatto ex post", (come emergeva anche dall'esame del do-
cumento in cui non sempre le annotazione delle somme sono sta-
te indicate secondo uno schema rigidamente cronologico) e che
pertanto esso era stato redatto, come "promemoria о partita riepilogativa", in una data posteriore a quelle indicate per
도
le singole elargizioni e cioè nel momento in cui il Chiesa
aveva scelto altri referenti politici. Inoltre, essa è intrin-
secamente illogica essendo notorio, che una perizia chimica
sull'inchiostro, impiegato nella scrittura, non può accertare
con sicurezza, specialmente se eseguita a notevole distanza di tempo, le date esatte in cui le singole annotazioni siano sta-
te eseguite, donde l'irrilevanza probatoria di siffatta peri-
zia ai fini di verificare l'alibi dedotto dall'imputato.
Tanto precisato, si osserva che è insindacabile in questa sede il convincimento espresso dalla Corte territoriale in or-
dine all'efficacia di riscontro dell' appunto "IE", rile-
fra l'altro gravemente pregiudizie- vando che tale documento
-vole innanzi tutto per la posizione del suo autore era stato
sicuramente redatto in un'epoca in cui il suo autore non imma-
51 ginava di essere arrestato a motivo delle tangenti riscosse ed in cui il medesimo aveva mutato il suo referente politico,
collegandosi a IL, come dimostrato anche dal fatto che nell'appunto non sono annotate le somme consegnate a quest'ul-
timo; mentre del tutto apodittica è l'obbiezione del ricorren-
te che il documento, ove redatto ex post, sarebbe stato stru-
mentalmente predisposto.
Si denunzia inoltre il vizio di apparente motivazione svalutazione dell'alibi addotto dal OG, adducendo sulla che costui non avrebbe potuto comunque ricevere in via dell'
Olmetto le dazioni indicate "nell'appunto IE" sotto le da-
te 10 giugno 10 giugno e 22 luglio 1985, perché era impegnato all'estero o a Palazzo Marino. Si deduce altresì che come risulta dai contratti locativi non intestati all'imputato del tutto apodittica sarebbe l'assunto della Corte territoria-
le relativo alla disponibilità da parte del OG dei locali siti in via Dell'Olmetto, in cui le somme in oggetto sarebbero state erogate. Infine si lamenta il vizio di omessa motivazio-
ne sulla riconducibilità al ricorrente delle somme indicate nell'appunto, con particolare riferimento a quelle corrisposte a terzi, i cui rapporti con il OG non sarebbero stati
adeguatamente approfonditi.
Anche queste doglianze non possono essere accolte.
Si è già rilevato che, come logicamente ritenuto dalla
Corte territoriale, l'imprecisione delle date indicate nel do-
52 cumento in esame in riferimento alle singole dazioni, elideva l'assunto dell'imputato di non aver potuto riscuotere in via Dell'Olmetto le somme riferite al 10 giugno ed al 22 luglio 1995 perché impegnato altrove. E' inoltre da rilevare che le deposizioni rese sul punto dai testi AR e IR, del-
le quali la difesa lamenta l'omesso esame, sono state svaluta- te dal primo giudice, che, con adeguata motivazione, ne ha
esclusa l'attendibilità perché o del tutto generiche o oscil-
lanti fra vuoti di memoria o precisi ricordi.
Quanto ai locali di via "Dell'Olmetto", la Corte territo- dall'riale ha innanzi tutto appurato che, indipendentemente intestazione dei contratti locativi, il OG ne aveva l'ef- fettività disponibilità per i suoi rapporti con il "Circolo
Mondolfo" e la rivista "Critica Sociale". Inoltre la stessa
Corte ha dichiarato di condividere i rilievi negativi espressi dal Tribunale circa le testimonianze a discarico rese sul pun-
to. Il primo giudice ha invero rilevato che il teste LP,
nell'escludere la frequentazione dell'immobile di via dell'ol-
metto da parte del OG, aveva deposto su fatti di cui, da-
l'ubicazione dell'ufficio da lui frequentato,ta non poteva avere una diretta conoscenza;
che il teste AT aveva comun-
que ammesso tale frequentazione durante le campagne elettora-
li, ivi compresa quella del 1985; che infine il teste IE,
nell'escludere la presenza dell'imputato nei locali anzidetti durante il mandato di sindaco, aveva riferito su fatti che non
53 poteva conoscere, avendo appreso l'esistenza dei locali sol-
tanto dopo l'esaurimento di quel mandato. Trattasi di valuta-
zioni di fatto che non sono sindacabili in questa sede. delle sommeIn ordine poi alla riferibilità al OG
indicate nell'appunto, è sufficiente ricordare che la Corte di appello, ha accertato, attraverso l'esame del documento e sul-
la scorta dei chiarimenti forniti da IE, che il cognome dell'imputato vi è annotato o per esteso o con la lettera ini- ziale "T" e che gli altri percettori NE ed RC erano
intrinsecamente collegati a OG da rapporti professionali,
amicali e politici. Anche tali conclusioni, fondate su apprez-
zamenti di fatto, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Sotto il profilo della violazione degli artt. 319 e 648
cod.pen., si rimprovera alla Corte territoriale di aver esclu-
so che le vicende, contestate a titolo di ricettazione, doves-
sero essere invece qualificate quali episodi di concorso mora-
le nel delitto di corruzione, sull'erroneo presupposto che il
prospettato concorso richiederebbe "la specificità" dell'epi- sodio di corruzione e non la semplice programmazione generica indeterminata di un' attività concussiva o corruttiva cuied non si è direttamente partecipato. Invero questa tesi collide-
rebbe con la interpretazione di tali vicende in chiave di cor-
ruzione ambientale e con l'assunto secondo cui la nomina de-
gli amministratori di enti pubblici da parte dei politici era
stata finalizzata alla "vendita" dei contratti;
il che compor-
54 terebbe un'attiva partecipazione degli imputati all'ideazione dei delitti di corruzione, sufficiente a configurare un con-
corso morale negli stessi.
Ad avviso del Collegio la doglianza in esame confonde due distinti profili che, concernendo piani diversi, debbono esse-
re invece separatamente considerati. Il primo profilo riguarda la struttura del delitto di corruzione ed in particolare la relazione fra l'illecito com-
penso e l'atto amministrativo "venduto". Poiché fra i due ter-
mini deve intercorrere un rapporto sinallagmatico e quindi una proporzione, si è esattamente ritenuto che l'atto o il certa amministrativo, oggetto dell'illecito comportamento accordo,
se non individuato "ab origine", deve essere quanto meno indi-
viduabile. Ed a questo riguardo è stato chiarito da questa
Corte e dalla più autorevole dottrina, che, sia al fine di non lasciare impuniti i casi più gravi ed insidiosi, sia perché
dal momento consumativo del delitto di corruzione esula l'ef-
fettivo compimento dell'atto, l'individuazione può ben limi-
tarsi al genere di atti da compiere. In questa prospettiva,
che il Collegio condivide, deve quindi concludersi che tale individuazione ricorre anche allorché la controprestazione della promessa o della dazione di denaro o di altre utilità
sia integrata da un comportamento generico del pubblico uffi-
ciale o dell'incaricato di pubblico, purché individuato dalla competenza o dalla sfera di intervento del medesimo e suscet-
55 tibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non
singolarmente prefissati e programmati sin dall'inizio, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. Anche in tal caso in-
fatti può ritenersi che la consegna di denaro al pubblico uf-
ficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori (cfr. Cass. VI 26 marzo 1993
n. 2992, Riso, mass. 193.822; Cass.VI 29 ottobre 1985 n.9998,
Paolucci mass. 170.895).
Sennonché la relativa indeterminatezza dell'atto ammini-
strativo, oggetto del delitto di corruzione, non influisce sul diverso profilo della struttura del concorso nello stesso de-
litto. Costituisce invero regola generale del vigente ordina-
mento penale, ispirato al principio della responsabilità per-
necessariamente sonale, che qualsiasi concorso implica una partecipazione materiale o morale al singolo reato e cioè un
condotta di qualsiasi natura concretamente orientata verso la consumazione di uno specifico fatto penalmente illecito. Il 1'che non si è verificato nella fattispecie concreta, in cui imputato è concorso soltanto a porre in essere, attraverso la
nomina di pubblici amministratori prescelti in ragione della
loro fedeltà politica, un sistema genericamente diretto alla
raccolta di fondi per il proprio partito attraverso l'anomalo
sfruttamento delle pubbliche strutture, lasciando ai suoi pro-
tetti un'ampia autonomia circa la scelta dei mezzi di volta in volta più idonei a conseguire quel risultato. Scelta di ampio
56 spettro, spaziante dal mera scorrettezza amministrativa ai più
disparati delitti contro la P.M. ( non necessariamente di cor-
ruzione), atti a conseguire un illecito lucro e della cui con-
sumazione inoltre non risulta che il OG sia stato preven-
tivamente informato. Giova infine ricordare che proprio sulla base di detto principio questa Corte ha costantemente escluso
che la mera adesione ad un associazione criminosa implichi, di sè stessa, il concorso di tutti gli aderenti ai singoliper reati-fine commessi da alcuni di loro in attuazione del comune programma criminoso, richiedendosi la prova di una partecipa-
zione materiale o morale al singolo fatto ( ex plurimis Cass.
I°, 6 giugno 1992 n.6784, RU, mass. 190.537).
Ne risulta che l'esaminata censura deve essere respinta.
Con un ulteriore motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 648 cod. pen. e sul difetto di motivazione, il ricor-
rente si assume l'insussistenza in concreto dei due requisiti essenziali del delitto di ricettazione, costituiti dalla pro-
venienza illecita delle somme riscosse e dalla consapevolezza da parte del soggetto attivo di tale illecita origine.
Questo motivo deve essere respinto per le ragioni esposte nel confutare la terza censura dedotta dal ricorrente Pillit-
teri (par.7°).
Parimenti infondata è la doglianza diretta contro l'enti-
tà della pena ed il diniego della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche. Invero la Corte ha motivato
57 adeguatamente le sue statuizioni, rilevando - da un lato - che
il OG, per non essendosi personalmente arricchito, aveva gravemente violato i doveri inerenti alle alte cariche rico-
valorizzando il maggiore spessore delle perte e dall'altro
-
circostanze aggravanti.
Quanto al motivo con il quale si deduce il difetto di mo-
tivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore e della altre parti civili, è sufficiente, al fine di
dichiararne l'infondatezza, rilevare che l'ammontare dei danni morali liquidati al Comune è stata adeguatamente motivata con
riferimento al discredito subito dall'ente presso la pubblica opinione e che le doglianze relative "all'an ed al quantum" dei danni riconosciuti, con condanna generica nei confronto delle altre parti civili, dovranno esse proposte al giudice della liquidazione.
Il ricorso del OG deve essere quindi respinto.
9°) MA EN
E' imputato :23) del delitto punito dagli artt. 81, 648,
61/2 cod.pen., per aver ricevuto da RO ZZ, al fine di procurarsi un profitto e conoscendone l'illecita provenienza,
alcune decine di milioni di lire, costituenti compendio di de-
litti commessi contro la P.A., nell'ambito dell'A.E.M., dallo
stesso ZZ o da altri, con l'aggravante di aver compiuto il
58 fatto al fine di consumare il delitto di illecito finanziamen-
to di partiti politici, estinto per amnistia.
L'imputato, assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, è stato invece condannato dalla Corte di
Appello, nel concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni due
e mesi sei di reclusione ed alla multa di £. 5 milioni.
La prova dell'effettiva dazione è stata desunta dalle chiamata di correo formulata dal ZZ, vice segretario pro- vinciale del P.S.D.I. e componente del consiglio di ammini-
strazione dell'A.E.M. su designazione del MA, a sua volta segretario provinciale dello stesso partito. Il Mezza aveva
infatti ammesso di aver corrisposto a MA nel periodo '
compreso fra il 1982 ed al 1986, la somma di £ 20 ° 30 milio-
ni, frazionata in più rate, il cui importo oscillava fra £.1
milione e £.800.000; precisando inoltre che il denaro, di pro-
illecita, gli era stato procurato da SC e davenienza
RE.
- accertata l'attendibilità del ZZ per i rap- La Corte
conporti di reciproca stima ed amicizia intrattenuti da lui l'imputato ha individuato un elemento di riscontro nel ruolo
-
di "collettore " assunto dall'imputato per conto del P.S.D.I.
ed emerso dalle accuse di EL, il quale aveva inoltre
confessato di aver corrisposto all'imputato la quota, riserva-
ta a quel partito, delle tangenti provenienti dalle forniture
59 relative all'A.T.M.
Ritenuto inoltre che le somme erogate dal ZZ sarebbe-
ro state superiori a quelle ammesse, ha affermato che il Mas- sari non poteva ignorarne la provenienza illecita sia per il
inserimento nel sistema, sia infine perché ben conoscevasuo
la scarsa consistenza del patrimonio personale del ZZ.
Tanto precisato, devesi dichiarare l'infondatezza della
prima doglianza con la quale il MA, denunziando la viola-
zione dell'art.581 cod.proc.pen., deduce l'inammissibilità
dell' appello proposto dal P.M., sotto il profilo della gene-
ricità dei motivi.
Il denunciato vizio non sussiste, poiché, come rettamente rilevato dalla Corte territoriale, il gravame del P.M. conte- dellaneva una precisa individuazione sia del capo impugnato sentenza di primo grado (l'assoluzione del MA dall'unico reato ascrittogli), sia dei motivi dell'appello, specificati nell'erronea svalutazione delle dichiarazioni del ZZ, mal-
grado il riscontro desumibile dall'inserimento dell'imputato nel sistema politico alimentato da illeciti finanziamenti pro-
venienti da corruzione.
Con un'ulteriore censura, incentrata sul difetto di mati-
vazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto, il ri-
corrente lamenta che la Corte territoriale, nell'affermare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni del ZZ, non ha considerato che le stesse erano state rese in stato di de-
60 tenzione e ben potevano essere state motivate dal tentativo di allontanare il sospetto di una personale appropriazione delle somme indicate.
Si lamenta inoltre che erroneamente un elemento di ri-
scontro estrinseco è stato desunto dalle dichiarazioni di Ra
daelli, a loro volta inaffidabili e comunque non specifiche,
in quanto attinenti ad episodi diversi da quello in esame.
Anche questa doglianza non può essere accolta.
Rinviando ai principi enunciati nel 3° paragrafo, è suffi- ciente rilevare che è in questa sede incensurabile sotto il
laprofilo logico il convincimento della Corte territoriale,
quale ha desunto la credibilità del ZZ dai rapporti di ami-
cizia, stima e gratitudine correnti fra costui e l'imputato,
incompatibili con ragioni di astio o vendetta. Non sembra poi inutile sottolineare che proprio l'accertata esiguità delle
somme consegnate milita a favore dell'affidabilità del chia-
mante.
Quanto alla validità dei riscontri estrinseci, essi sono
stati correttamente individuati
- in adesione alle regole
- innanzi tutto nel ruoloenunciate nel menzionato paragrafo affidato al MA, di destinatario del denaro comunque devo-
luto al partito e risultante anche dalle dichiarazioni di Ra-
daelli. Inoltre un'ulteriore conferma è stata logicamente de-
sunta dalla stessa ammissione dell'imputato in ordine all'im-
pegno costante, profuso dal ZZ nel procurare flussi finan-
61 ziari al partito.
Devesi quindi concludere che il fatto materiale del rice- vimento delle somme in oggetto è stato ritenuto provato dal
giudice del merito con adeguata motivazione.
Con un'ultima censura, incentrata sulla violazione della
legge penale e sul difetto di motivazione, il ricorrente, pre- messo che il reato di ricettazione è a dolo specifico e ri-
chiede la consapevolezza della provenienza illecita delle som-
ma acquisite, si lamenta che la Corte del merito, ritenendo la sussistenza del dolo, è partita dall'indimostrato presupposto che le somme versate fossero state maggiori di quelle ammesse
ed, inoltre, ha immotivatamente svalutato gli argomenti addot-
ti tal Tribunale per escludere siffatta consapevolezza.
Questa doglianza merita di essere accolta.
Invero la Corte territoriale ha fondato la sussistenza del dolo della ricettazione sul duplice presupposto che le somme versate dal ZZ fossero di molto superiori a quelle indicate e infine che l'inserimento del MA nel sistema corruttivo non poteva non renderlo consapevole della loro ori-
gine illecita.
Sennonché è innanzi tutto da rilevare che il primo assun-
to è del tutto immotivato, risolvendosi in una mera illazione
preconcetta, contrastante con il capo di accusa e non suffra-
gata da alcuna prova concreta.
Quanto alla seconda proposizione, la Corte ha omesso di
62 considerare come lo stesso ZZ avesse precisato che il Mas-
sari ben poteva aver ritenuto che le somme corrispostegli pro-
venissero dal pagamento di tessere o da oboli gratuitamente elargiti da simpatizzanti o da iscritti al partito in momenti
di difficoltà economica ed inoltre che tale dichiarazione era resa quanto mai plausibile dall'esiguità della medesima somma, considerata- non tanto nel suo complessivo ammontare - quan-
to, sopra tutto nei singoli versamenti oscillanti, di volta in volta, fra £.800.000 ed f. 1 milione e protrattisi nell'arco
di circa quattro anni. Ne consegue che più ragionevole appare la conclusione del Tribunale, il quale ha desunto sopra tutto
dall' esiguità di tali somme specialmente se raffrontate ai ben più consistenti pagamenti accertati nel processo, il ra-
gionevole dubbio che almeno in questa vicenda
- l'imputato potesse aver ricevuto in buona fede il denaro procuratogli,
ignorandone l'illecita provenienza. Ne deriva altresì che, emergendo dalla stessa sentenza
impugnata elementi logici atti a fondare il dubbio sulla ef-
fettiva esistenza del dolo del delitto di ricettazione, l'im-
pugnata sentenza, a mente dell'art. 530/2 cod. proc.pen., deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato
10°) ES GI,
E' imputato : 11) del reato punito dagli artt. 319, 321,
63 rappresentanti delle 61 n.2 e 110 cod.pen., perché i legali
Provincia", avevano società partecipi al consorzio "Calore
versato, tramite GO Nicola della società Policarpo spa, la
somma complessiva di £. 580 o di 580 milioni a TA IO,
IA, SS EL IA e ST US, que-ZI st'ultimo consigliere provinciale, cui era stata versata la alsomma di f. 80 milioni, affinché compissero atti contrari loro dovere di ufficio, favorendo l'aggiudicazione dell'appal-
to relativo al riscaldamento degli stabili dell'amministrazio-
ne provinciale all'AGIP Servizi s,p.a. e quindi del subappalto alla soc. Policarpo ed alle altre società consorziate e quindi la successiva revisione dei prezzi.
L'imputato è stato condannato, con statuizione confermata in appello, nel concorso delle circostanze attenuanti generi-
che alla pena di anni due di reclusione. Il reato in esame riguarda l'appalto relativo all'ammo-
dernamento del servizio di riscaldamento di alcuni edifici ap-
partenenti alla Provincia, prima all'A.G.I.P.Petroli, poi all'A.G.I.P.Servizi ed in seguito il subappalto ad un consor-
zio di società, fra le quali la Policarpo spa.
I giudici del merito hanno ritenuto che questa intricata vicenda, contraddistinta dal subentrare a vario titolo di più
imprese nella gestione dell'appalto, fosse sostanzialmente il-
legittima, in quanto aveva comportato una surrettizia altera-
zione delle originarie condizioni di partecipazione alla gara
64 ed aveva consentito il subingresso di imprese, le quali, non
presentando le identiche garanzie di affidabilità assicurate dall'originario appaltatore "AGIP Petroli", avrebbero avuto
scarse possibilità di vincere la gara. Ne hanno quindi dedot-
to, sulla base anche delle prove testimoniali assunte, che i
partiti inseriti nella maggioranza del Consiglio provinciale erano venuti a trovarsi nella necessità di coinvolgere in que-
sta vicenda anche i partiti di minoranza ed in particolare il
M.S.I., di cui il consigliere provinciale ST era un'autore-
vole esponente, avendo anche partecipato alla Commissione con-
sultiva che, in data 10 settembre 1987, aveva assegnato l'ap-
palto originario alla società "AGIP Petroli".
La prova della responsabilità è stata desunta dall'accusa formulata da SS, il quale aveva riferito di aver ricevuto dal ST una richiesta di somme di denaro in un incontro av-
venuto fra il 15 settembre 1987 ed il 3 dicembre 1987, e cioè in epoca successiva all'attribuzione dell'appalto, da parte
della Giunta, all'Agip Servizi (15 settembre1987) e anteriore alla relativa ratifica ad opera del Consiglio ( 3 dicembre
1987); che tali somme gli erano state fornite da GO, ammi-
nistratore della Policarpo spa, nel corso di incontri fra
l'autunno e l'inverno del 1987, e che infine egli le aveva
consegnate al ST in due rate, di cui, la prima, nel feb-
braio-marzo 1988 (prima dell'autorizzazione Giunta del subap-
palto (29 novembre 1988) e, la seconda, tra la fine del 1988
65 ed il 1990, e quindi prima della delibera con la quale la Giunta aveva chiuso il contenzioso apertosi sulla revisione
dei prezzi (20/25 giugno 1991).
Una conferma di tali accuse é stata rinvenuta nell'ammis-
sione di ZI di aver ricevuto da GO f. 120 milioni per il P.R.I. e di aver saputo da costui che lo stesso aveva paga- sueto anche il M.I.S. sia pure con rammarico, a causa delle convinzioni politiche antifasciste e dell'appartenenza ad una famiglia perseguitata dal passato regime.
Il GO, a sua volta, aveva ammesso di aver ricevuto ri-
petute richieste di finanziare anche il M.S.I., ma di averle
respinte, assumendo di aver versato a ZI non già soltan-
to f. 120 ma £ 200 milioni;
asserto, quest'ultimo, che se ve-
avrebbe reso non plausibile un ulteriore versamentoritiero,
al M.S.I. £. 80 milioni, poiché in tal caso, calcolando anche
i £. 300 milioni versati al P.S.I., la somma globale corrispo-
sta dal GO ascenderebbe a £ 580 milioni, e quindi risulte-
rebbe superiore a quella sicuramente accertata di £. 500 mi-
lioni.
Sennonché, ad avviso della Corte l'assunto di GO non era veridico, ancorché confermato da ZI nel corso di un
successivo interrogatorio. Non erano infatti affidabili né le seconde dichiarazioni rese da ZI in quanto effettuate
soltanto su suggestione del suo contraddittore ed in forma di-
chiaratamente dubitativa, né la smentita di GO, apparendo
66 essa ispirata soltanto dalla preoccupazione di non offuscare l'immagine di antifascista, alla quale doveva la sua carriera.
Con una complessa doglianza incentrata sul difetto di motivazione, si rimprovera alla Corte territoriale di non aver considerato che il subentro dell'AGIP Servizi nell'appalto era, secondo il parere dell'avv. Ukmar, del tutto legittimo;
che il ST non poteva aver ottenuto somme in vista tale su- bentro perché l'ingresso del GO dell'affare era avvenuto
dopo la ratifica approvata dal Consiglio con delibera 3 dicem-
bre 1987; che le somme non potevano essere state date in vista del subappalto alle società collegate poiché la relativa pra-
tica era stata trattata soltanto dalla Giunta;
che la postuma ammissione di ZI di aver ottenuto da GO £.200 milioni era credibile in quanto aggravava la posizione del dichiaran-
M.S.I. tei che l'assunto del GO di non aver mai pagato il era del pari attendibile, non alleggerendo la posizione pro-
cessuale del GO, avendo costui ammesso comunque di aver pa-
gato £. 200 milioni.
La censura è infondata.
innanzi tutto rilevato che le ragioni dell'illegalità Va
dell'intera vicenda, esposte dal giudice del merito con ade-
: guata motivazione, non sono state specificamente contestate,
salvo un generico rinvio ad un parere legale e e che le stesse sotto il profilo logico il disegno dei partiti di spiegano,
maggioranza di coinvolgere nell'affare, anche con mezzi ille-
67 citi, esponenti dell'opposizione.
Inoltre la valutazione della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di ZI e di GO, risolvendosi in un ap-
prezzamento di fatto non illogicamente motivato, è insindaca-
bile in sede di legittimità.
E' pertanto immune da censure la conclusione della Corte
territoriale secondo cui le accuse formulate da SS sono state confermate "ab extrinseco" sia dall'evoluzione dell'in-
tera vicenda contrattuale, così come ricostruita in sede di lamerito, sia dalle prime dichiarazioni del ZI, circa notizia ricevuta da GO di versamenti di denaro anche in fa- ammissione dellovore del M.S.I., sia infine dalla parziale stesso GO, concernenti le ripetute richieste di somme, ri-
voltegli anche nell'interesse di quel partito.
Una volta accertata la rilevanza probatoria della chiama-
ta in correità formulata da SS, ne risulta logicamente pro-
vata la responsabilità dell'imputato; a nulla rilevando, con-
siderata la sua posizione di capo-gruppo del M.S.I., che parte fosse stato trattato dalla Giunta invece che daldell'affare
Consiglio provinciale;
e ciò senza dire che la richieste di
illeciti compensi precedettero la ratifica, da parte di detto
Consiglio del subingresso dell'A.G.I.P.Servizi; che come ri-
sulta dalla sentenza di primo grado, gli incontri fra SS e
GO avvennero nell'autunno-inverno 1987, in coincidenza tem-
porale acon quelle richieste e quindi anteriormente quella
68 ratifica;
e che infine la somma venne versata al ST prima che, con la chiusura del contenzioso sulla revisione dei prez-
zi, l'intero affare fosse concluso.
Il ricorso del ST deve essere quindi respinto.
11˚) NG RG, rappresentante legale della "Splen-
dor Service" s.r.l. E' imputato per 1) del reato punito dagli artt. 319,
319/bis e 321, 61/2, per aver corrisposto a DA RI, ed a SC US, direttore generale dell'A.E.M., la somma di
£. 200 milioni, destinata ad essere suddivisa fra ZI,
del consiglio di amministrazione ed altri consi- presidente glieri di tale azienda, affinché costoro compissero atti con-
trari ai doveri del proprio ufficio consistenti nel garantire un rapporto privilegiato alla predetta società nell'acquisi-
zione e nelle gestione degli appalti di relativi ai servizi di pulizie, conclusi con la medesima A.E.M.; 2) del delitto di
cui agli artt. 81, 110 cod.pen.,4 della Legge n.195 del 1974 e
4 della legge n.659 del 1981, per aver versato la somma anzi-
quale finanziamento illecito in favore della D.C.,detta,
P.S.I., P.S.D.I.
La Corte ha accertato che nel 1984 era stato aggiudicato alla società "Splendor" un appalto triennale riguardante il
servizio di pulizia degli uffici dell'azienda municipalizzata;
69 che nel 1987 tale contratto era stato rinnovato sino al 1990 in base ad una clausola del capitolato, che riservava all'A.E.M. un insindacabile potere di rinnovo;
ed, infine,
che i diversi rinnovi erano stati accordati senza alcuna moti-
vazione.
Ha inoltre rilevato che, secondo le accuse di RE,
AL, per assicurarsi l'illecito favoritismo, aveva versato a SC ed a DA f. 200 milioni, dei quali la quota, ri-
servata al P.S.I, al P.D.S.I. ed al P.R.I., era stata conse-
gnata allo stesso RE, mentre DA aveva trattenuto quella spettante alla D.C. Infine, mentre quest'ultimo aveva ammesso di aver ricevuto in tre volte dalla "Splendor" la som-
ma di L. 150 milioni, lo stesso imputato aveva, a sua volta,
confessato di aver corrisposto allo stesso DA l'importo di
£.130/150 milioni.
Nel rinviare al 2° paragrafo per la confutazione del pri-
mo motivo di ricorso, si osserva che con il secondo ed il ter-
ZO dimotivo il ricorrente rimprovera alla Corte del merito verificato inl'attendibilità delle chiamate correità aver sulla base di una valutazione parcellizzata delle stesse, ri-
tenendole cioè affidabili in ordine ad alcuni imputati ed al-
cuni fatti ed inattendibili in ordine ad altri.
Richiamando i principi esposti nel par. 3 in ordine al
controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate di correo, è sufficiente osservare che nella specie
70 le accuse formulate da RE e da DA trovano un evi-
dente riscontro nella confessione del ricorrente. Ne risulta quindi l'infondatezza del ricorso.
12°) AD NC, amministratore delegato della An-
saldo s.p.a.,
E' imputato: 7) del delitto punito dagli artt. 319,
319bis, 321, 61 n.2, 81, 110 2 112 n. 1 cod.pen. per avere, in concorso con altri funzionari della medesima società, versato
RI AO amministratore dell'Idreco spa,tramite
£.4
pari all'8% dell'importo miliardi e duecento milioni
-
dell'appalto relativo alla centrale termoelettrica di Cassano
-d'Adda aggiudicati alla soc. NS a SC US, di-
rettore generale dell'A.E.M. ed attraverso costui a RE
RI; somma destinata ad essere ripartita fra gli ammini-
stratori dell'azienda e DA RI, segretario amministra-
tivo della D.C., affinché gli stessi favorissero l'Ansaldo
nell'aggiudicazione e poi nella gestione del suindicato spa.
appalto; 8) del delitto punito dagli artt. 81, 110, 112 n.2
e dalle Leggi nn.195 del 1974 e n.659 del 1981 per cod.pen.
aver versato la somma di cui al precedente capo, tramite Staf- ;
RI e SC ed altri ad esponenti politici della D.C.,
del P.S.I., del P.S.D.I. e del P.R.I., senza che tali contri-
buti fossero stati deliberati dagli organi sociali della so-
71 cietà erogante, e fossero stati inscritti in bilancio.
L'imputato, assolto in primo grado perché il fatto non
costituisce reato, è stato in appello dichiarato responsabile di entrambi i reati, consumati in continuazione e condannato,
nel concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena sospesa di un anno e cinque mesi di reclusione. La prova della responsabilità è stata desunta innanzi
tutto dalle dichiarazioni dello RI, che aveva ammesso di essere stato incaricato, per l'A.E.M., da SC e Prada
e, per l'NS, dall' amministratore delegato EL e poi dal successore CA di far pervenire all'A.E.M. la pattuita tangente tramite società "Off Shore" estere, le quali avevano
emesso fatture fittizie, ponendo a disposizione il conto della società "Stages" presso la S.B.S. di Chiasso.
Ad avviso della Corte, nel mentre non era provato che lo
RI avesse partecipato alle trattative (circostanza,
codesta esclusa dal chiamante), era emerso, dalla contabilità
del CA, dirigente della Divisione "Service" dell'Ansal-
do, che i due più consistenti pagamenti erano stati eseguiti
sotto la gestione del CA.
Secondo la Corte doveva ritenersi che l'imputato fosse
informato dell'accordo concluso dal suo predecessore e stato che lo avesse approvato. Questa circostanza risultava sia dal-
le dichiarazioni di RI, sia dalle ammissioni del Cas-
72 sella, che aveva, a sua volta, riconosciuto di aver informato dell'affare l'imputato nel corso di un discorso, risoltosi in
poche battute, ricevendo, in tono alterato, una risposta da
lui interpretata nel senso "arrangiati e va avanti". La cono-
scenza dell'accordo da parte del imputato era altresì desumi-
bile anche dal fatto che uno dei pagamenti, eseguito sotto la
sua gestione, era stato effettuato tramite una società diversa da quelle indicate dallo RI;
il che presupponeva l'as-
senso del nuovo amministratore delegato.
L'assunto del Tribunale, secondo cui la dichiarazione dello RI, di essere stato officiato anche dal CA, non sarebbe credibile in quanto il medesimo RI aveva
coinvolto anche il SS neanche indagato e non aveva menzio- nato CA e OB, certamente partecipi alle trattative,
era frutto di un travisamento dei fatti. Invero lo RI
aveva escluso di aver partecipato alle trattative concernenti la promessa della "tangente" e non aveva affermato che a que-
ste avesse partecipato anche il SS.
incentrato sulla violazione Con il primo motivo,
192 cod. proc.pen e sul difetto di motivazione, si dell'art.
deduce che le accuse del CA, costituenti la fonte prin-
cipale di prova erano intrinsecamente inattendibili, smentite
da altre risultanze processuali, prive di riscontri e, comun-
que, se attentamente considerate, dimostrative dell'innocenza del CA.
73 Sotto il primo profilo, tali accuse non erano spontanee in quanto rese dal CA dopo il suo pesante coinvolgimento nell'affare e miranti a scaricare su altri le proprie respon-
sabilità.
Sotto il secondo profilo, era emerso che l'affare con la A.E.M. era stato concluso sotto la gestione dell'EL ed era stato trattato dal CA in piena autonomia.
Sotto il terzo profilo, non integravano un idoneo riscon-
tro le dichiarazioni rese dallo RI, del tutto inaffi-
Gdabili, in quanto costui pur essendo edotto del fatto aven-
do, secondo SC e OB, prestato la sua intermediazione non aveva menzionato nella conclusione dell'illecito accordodate
quali artefici di quest'ultimo il CA ed il OB, coin-
volgendovi invece il SS, neanche indagato.
Sotto il quarto profilo, l'innocenza del CA risulta-
va dalle stesse dichiarazioni del CA, nella parte in cui costui aveva sostenuto di aver informato il CA nel corso di un discorso "veloce", trattandosi di un affare già conclu-
so dal precedente amministratore EL, e di aver ottenuto
in tono alterato una risposta da lui intesa nel senso di "ar-
rangiati". Questa risposta doveva essere invero interpretata,
come ritenuto dal Tribunale, nel senso di un doversi "arran-
giare" per chiudere la partita e quindi come esprimente una
netta opposizione al pagamenti. Tanto più che la gestione del-
le tangenti e l'accantonamento dei relativi importi rientrava
74 nell'autonomia esclusiva dello stesso CA e che il Vadac-
ca aveva ammesso il suo coinvolgimento nel pagamento di altre
tangenti.
Questa doglianza non può essere accolta.
E' innanzi tutto da rilevare che il diretto coinvolgimen-
to del CA non implicava, di per sé solo, sotto il profi- lo logico, la falsità delle dichiarazioni rese in quanto mi-
ranti soltanto ad attenuare la propria responsabilità, ove si
consideri che, come rilevato dalla Corte territoriale, il Cas-
sella era già uscito dal processo e che lo stesso tenore estremamente prudente di quelle dichiarazioni escludeva l'in-
tento di nuocere al CA.
Quanto poi al significato dato dalla Corte di appello al
discorso avvenuto fra CA e CA, nel senso di un as-
senso prestato dal primo alla continuazione dei versamenti,
trattasi di un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede
di legittimità, essendo precluso a questa Corte privilegiare un'interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da
siaquella prescelta dal giudice del merito, ove quest'ultima motivata in modo adeguato. E tanto si è verificato nella spe-
cie, poiché come logicamente argomentato dalla Corte territo-
riale, l'ingente entità delle somme ancora da versare ed il ricorso ad una nuova società intermediaria presupponevano,
sotto il profilo logico, il necessario assenso dell'ammini-
stratore delegato, senza che potesse opporsi in contrario
75 l'asserita autonomia attribuita al CA in ordine alla ge- stione delle "tangenti". Invero, come risulta dalla sentenza impugnata (pag.55), lo stesso CA aveva ammesso di aver ammi-in precedenza richiesta l'autorizzazione del precedente nistratore delegato EL alla stipula dell'accordo con i
dirigenti dell'A.E.M. "perché non era di mia competenza farlo"; riconoscendo, quindi, di non fruire in tale settore di una piena ed esclusiva autonomia. Circostanza, quest'ultima, del tutto naturale, in quanto il versamento della "tangente"
(e quindi anche la decisione di proseguirlo dopo la sostitu-
zione dell'amministratore delegato), necessariamente richiede- vano l'avallo di quest'ultimo, sia perché incidevano in modo
rilevante sul patrimonio sociale, sia perché erano altresì su-
scettibili come, del resto, puntualmente avvenuto di im-
-
conseguenze penali, lesive, oltre tutto, del plicare gravi prestigio dell' impresa.
Il quesito, che pertanto si imponeva, consisteva nel ri-
cercare idonee conferme estrinseche alle dichiarazioni di Ca-
sella; ed esso è stato risolto dalla Corte territoriale uti-
correttamente oltre ai suindicati riscontri logici, lizzando anche l'affermazione dello RI di essere stato incari-
cato e dall' amministratore delegato EL, e dal suo suc-
-
cessore CA di individuare e curare, nel senso anzidet-
to, il trasferimento delle somme pattuite dall'NS ai di-
rigenti dell' A.E.M.. A torto il ricorrente censura il giudi-
76 zio positivo formulato dalla Corte sull'attendibilità intrin- seca dello RI, che è invece sorretto da una congrua
Invero il giudice del gravame ha innanzi tutto motivazione. osservato che lo RI, avendo coinvolto l'EL, non
aveva alcun motivo per accusare falsamente anche il successore
CA. Ha inoltre aggiunto che il giudizio negativo formula-
to dal primo giudice in ordine all'affidabilità dello Staffo- rini era viziato da una erronea interpretazione delle risul-
giustificata tanze istruttorie. Ebbene, questa affermazione è
circostanze di fatto esposte nella stessa sentenza di dalle primo grado. Il Tribunale, infatti, pur parlando di trattative avviate con l'A.E.M., tramite lo RI, ha precisato che all'intesa con lo SC in ordine al pagamento della percen-
tuale avevano partecipato soltanto CA e OB (pag.92 e
93), per cui è del tutto logica la conclusione trattane della
Corte che lo RI, non avendo presenziato a tale intesa,
poteva aver ignorato la parte avutavi dal CA e dal Nobi-
senza che ciò rendesse meno attendibile le sua dichiara- le,
zioni. Inoltre, la stessa Corte precisa che lo RI,
lungi dal sostenere di aver avuto contatti con l'ing. SS °
che anche quest'ultimo avesse partecipato alle trattative, ha accennato genericamente soltanto ad un assenso all'affare ma-
nifestato dallo stesso SS. Deve infine rilevarsi, che, Co-
munque, l'aver taciuto il ruolo svolto da CA e da Nobi-
non implica di per sé la falsità delle accuse mosse li,
77 all'imputato. Con il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 319 cod.pen. e sul vizio di illogica motivazione, si assume che a tutto concedere l'autorizzazione data da Va-
- -
dacca al prosieguo dei pagamenti, non implica concorso nel
reato di corruzione, in quanto intervenuta in momento succes-
-sivo a a quello in cui con la promessa della tangente, veri-
sotto la gestione del precedente amministratoreficatasi Ar-
il reato si era già consumato, costituendo il succes- celli -
sivo adempimento di tale promessa un "post factum" non punibi-
le. Si deduce inoltre l'assenza nel ricorrente di una parte-
cipazione causalmente efficace alla consumazione del reato, in quanto la gestione delle tangenti rientrava nella piena auto-
nomia del solo CA. Infine si esclude che la responsabi-
lità del CA possa fondarsi sull'art. 40 cod.pen. (equipa-
razione del non impedimento dell'evento, che si ha il dovere
di evitare, alla sua causazione), essendo detta norma appli-
cabile soltanto ai reati con evento, fra i quali non è inqua-
drabile la corruzione.
Anche questa censura, benché abilmente argomentata, non
appare fondata.
Essa poggia sull'assunto recepito da una parte della dot- trina e dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di corruzione - costruito come reato a fattispecie al-
ternative- si consuma al momento della promessa, costituendo
78 le successive dazioni di denaro o altre utilità una mera ese-
cuzione dell'illecito accordo e quindi un "post factum non pu-
nibile" (Cass. VI 4 luglio 1984 n.6273,De Rosa, mass.165.148).
Devesi innanzi tutto rilevare che questa tesi, non è una-
condivisa, in quanto la più recente giurisprudenzanimemente
di legittimità, confortata da un'autorevole dottrina, ritiene
che il delitto di corruzione è una fattispecie a duplice sche-
ma. Nella forma ordinaria il reato viene consumato con due at-
tività, entrambe essenziali: l'accettazione della promessa ed
il ricevimento del denaro o dell'utilità, con il quale coinci-
de il momento consumativo. Nella specie contratta, invece, che si realizza allorquando la promessa resti inadempiuta, il rea-
to si perfeziona con la sola accettazione della promessa. Per-
nell'ipotesi in cui il "pactum sceleris" preveda un tanto,
prezzo frazionato nel tempo, il momento consumativo si sposta di conseguenza, venendo, di volta in volta a coincidere con i singoli versamenti (Cass., VI, 28 settembre 1995, Caliciuri ed altri;
Cass.V, 16 febbraio 1994 n. 1899, Agostinelli, mass.
197.723; Cass. VI 25 novembre 1985 n.11119, Altieri, mass.
171.180).
l'orientamento per Peraltro, anche voler condividere primo indicato, esso non si attaglierebbe comunque alla fatti-
specie in esame.
In questa, invero, l'illecito patto concluso dai pubblici primo amministratore amministratori corrotti con l'EL,
79
- delegato dell'NS, prevedendo il versamento rateizzato
della "tangente", integrava un accordo aperto all'adesione dei successi amministratori delegati che eventualmente si sarebbe-
ro succeduti nel periodo di tempo concordato per l'esecuzione.
Nell'ambito di tale accordo, i pubblici amministratori corrot-
ti, senza dover rinnovare di volta in volta il proprio assen-
sin- so, null'altro dovevano attendere che i versamenti delle gole rate, che, pertanto, secondo il primo dei citati orienta-
integrando nei loro confronti la mera esecuzionementi,
patto originario, costituirebbero realmente un dell'illecito
"post factum" non punibile. Invece a diversa conclusione do-
vrebbe invece pervenirsi nei confronti dell'amministratore de-
legato CA. Costui, invero, autorizzando la prosecuzione dei pagamenti, aveva posto in essere un'ulteriore, distinta ed autonoma adesione al precedente patto corruttivo e cioè una
condotta illecita, compresa nella previsione degli nuova artt. 319 e 321 cod.pen. e, come tale integrante un' ipotesi di concorso punibile nel delitto in esame. In ordine a tale con-
dotta, infatti, non potrebbero essere invocati gli argomenti posti a base dell' orientamento invocato e, cioè, né l'impos-
sibilità che lo stesso "oggetto" venga compravenduto più volte
"fra le stesse parti", né l'impossibilità che, una volta, per-
fezionato il "danno criminale", tramite l'accettazione inizia-
le della promessa, tale danno venga approfondito dal successi-
vo conseguimento dell'utilità o del danaro;
e ciò in quanto la
80 condotta adesiva del CA integrava, di per sè, una nuova
lesione del bene giuridico tutelato dalle citate norme.
Con il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 317 cod.pen. e sul vizio di contraddittoria motiva-
zione, si assume, inoltre, che la fattispecie contestata rien-
tra nello schema della concussione. Invero, il versamento del-
le "tangenti" costituiva il frutto di un'induzione cui non era consentito sottrarsi, posto che, come ammesso dai giudici del merito, i partiti politici si trovavano nell'inevitabile ne-
cessità di reperire finanziamenti per la loro attività politi-
ca; e che, pertanto, il versamento di illecite retribuzioni integrava il presupposto ineludibile per ottenere l'aggiudica-
zione degli appalti.
Questa doglianza non ha pregio.
Essa invero collide con l'apprezzamento insindacabile dei giudici del merito, secondo cui dalla fattispecie in esame
esulavano gli estremi della costrizione o dell'induzione sotto quadruplice profilo che l'NS, per la sua stessa "di- il mensione" a carattere nazionale era in grado di resistere al-
prevaricazioni dei pubblici amministratori;
che i lavori le appaltati, necessari per l'A.E.M., non lo erano altrettanto
per 1. la vitalità dell'impresa appaltatrice;
che questa era dell'am- unica in condizione di poterli eseguire, trattandosi modernamento di precedenti e vetusti impianti installati dalla stessa NS;
e che pertanto detta società aveva consentito
81 liberamente e per un proprio tornaconto a corrispondere il de- naro, perché interessata, per la sua stessa posizione di ri-
lievo occupata nel settore elettromeccanico, a coltivare buoni rapporti con le segreterie centrali dei partiti politici, ga-
rantendo un costante flusso di finanziamenti alle articolazio-
ni locali dei medesimi.
Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione
sull'entità della pena.
Anche questa doglianza è infondata. Infatti la pena com-
plessiva inflitta per il reato continuato è stata determinata
infliggendo per il delitto di corruzione, considerato il più
grave, il minimo edittale, con un moderato aumento a titolo di continuazione. Inoltre il trattamento sanzionatorio è stato fissato con riguardo alla gravità dei reati ed alla
personalità dell'imputato, decisiva per il riconoscimento del-
le circostanze attenuanti generiche e per i benefici di legge. Il ricorso del CA deve essere quindi respinto.
13°) ER ER (ricorso del Procuratore Generale) Al FO, amministratore delegato della società "Gas
Energia" s.p.a.sono stati contestati: 9) il delitto punito da-
artt. 61/2, 91, 110, 112/1, 319,319/bis, 321 cp.pen. gli per aver, in concorso con EN ER SS TO (amministra-
tori della medesima società) e tramite RI AO, So-
prafatturato contratti al fine di reperire la somma di £. 340
82 milioni versata a SC US (direttore dell'A.E.M. e da
costui a RE RI, affinché fosse distribuita fra i consiglieri della A.E.M. e DA RI, segretario ammini-
strativo della D.C., perché gli stessi compissero atti contra-
ri al loro ufficio consistenti nel favorire la società "Gas
Energia" nella stipula, prima, e, poi, nella gestione di con- tratti stipulati con la stessa A.E.M.; 10) il reato previsto dagli artt. 81, 110, 112 cod.pen., e dalle citate leggi, aven-
do corrisposto la somma, indicata nel precedente capo, affin-
ché pervenisse al P.R.I., alla D.C., al P.S.I. ed al P.S.D.I.,
senza che la stessa somma fosse stata deliberata dagli organi sociali ed iscritta in bilancio.
Il FO è stato assolto il primo grado perché il fatto
costituisce reato. Questa statuizione è stata confermata non in appello ex art. 530/2 cod. proc.pen.
L'imputazione riguarda l'appalto per £.93 miliardi, rela-
tivo alla "metanizzazione" della rete di distribuzione del gas della città di Milano stipulato nel 1984, per una durata de- cennale, con previsione di rinnovi annuali, mediante ordini dell' A.E.M. Le fonti di prova dedotte dall'accusa erano costituite
dalle dichiarazioni rese da SC, nonché da EN e SS,
rispettivamente direttore generale e presidente della soc."Gas
Energia", ed infine da RI, amministratore delegato della "Elettroconsult" s.p.a. (E.L.C.).
83
24 -Da esse era emerso che al fine di superare l' ostruzio-
frapposto dall' A.E.M. in ordine ai detti rinnovi an- nismo nuali, con il presumibile intento di affidare i lavori all'
RI, E.L.C. si pervenne ad un compromesso, auspice lo consistente nell'affidamento alla E.L.C., da parte della "Gas
Energia", mediante appositi contratti a partire dal 1989, del
solo collaudo e controllo degli apparecchi di utenza metaniz-
zati, già svolto da quest'ultima società. Quale prezzo della
conservazione dell'appalto, la "Gas Energia" si assunse l'one- re del pagamento di una "tangente" di complessive £. 300/400
milioni. Questa somma veniva versata tramite 1'E.L.C., con l'intermediazione di una società "off Shore", attraverso il sistema della sopra-fatturazione dei compensi per l'attività di controllo, (corrisposti dalla "Gas Energia" alla stessa
E.L.C.), predisposto al fine di permettere il pagamento della
"tangente" senza ricorrere a fondi neri. Il FO era stato nominato amministratore delegato il
26 aprile 1990 dopo la stipula dell'accordo illecito, curato
dal EN e dal SS. Tuttavia, tre dei contratti fra la "Gas
Energia" e la E.L.C. erano intervenuti successivamente ed
inoltre uno di essi, quello intermedio del 1991, venne firmato da FO, mentre gli altri due furono sottoscritti dal presi-
dente SS.
Il EN, aveva altresì asserito che, dopo le sue dimis-
sioni dalla"Gas Energia", aveva informato il FO dei moti-
84 vi che avevano determinato l'affare e che l'imputato aveva ac-
cettato il fatto compiuto.
La Corte ha ritenuto che questa deposizione, pur essendo attendibile, non era suffragata da riscontriintrinsecamente esterni e che mancava una prova sicura circa l'effettiva cono-
scenza, da parte di FO, della vera natura dell'operazio-
ne.
Il P.G. ha proposto ricorso, incentrato sul vizio di con-
motivazione. In particolare, si lamenta che latraddittoria Corte pur avendo dichiarato attendibili le dichiarazioni di
EN ha poi, con un evidente salto logico, assolto il Fode-
ra sotto il profilo dell'assenza di riscontri e del difetto di prova in ordine a tale consapevolezza.
Il ricorso è infondato.
Il giudice del gravame ha ritenuto dubbio il dolo dell'
imputato in base al decisivo rilievo che, anche dopo l'attri- buzione a FO della carica di amministratore delegato, la
gestione dell'affare continuò ad essere curata dal presidente
SS, il quale provvide a firmare due dei contratti conclusi con 1'E.L.C. dopo la nomina dell'imputato, mentre l'altro fu
sottoscritto da FO soltanto per l'assenza del presidente.
Da tali elementi e dall'ulteriore rilievo che i rapporti "Gas
E.L.C., utilizzati per il pagamento della tangente, Energia -
presentavano una formale regolarità contabile, ha desunto che,
l'imputato poteva aver ignorato la non palese illegittimità
85 dell'affare.
La Corte ha rilevato inoltre che ( diversamente da quan-
to verificatosi per il coimputato CA) le accuse formulate dal chiamante in correità erano prive di riscontri esterni sia rappresentativi che logici. Ed anche questa conclusione è im-
mune da censure, poiché lo stesso carattere episodico ed occa-
sionale dell'intervento di FO nell'affare e la sua sostan- ziale esautorazione, rispetto a quest'ultimo, da parte del
presidente SS escludono, di per sé stessi, che l'imputato fosse intimamente coinvolto nel sistema corruttivo di cui si è
detto.
Il ricorso del P.G. deve essere quindi respinto.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti ri-di MA NA perché il fatto non costituisce reato;
getta il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di To-
gnoli CA e FO IA;
dichiara inammissibile il ri-
corso della parte civile A.E.M.
contro
OG CA;
rigetta i ricorsi di CA NZ, HI UE, NC
U- AN, AL IO, IL IA, ST
seppe, CA EN e OG CA, che condanna in soli-
HI, do il pagamento delle spese processuali;
condanna
86 AL e IL alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile A.E.M., OG e Pillitteri
alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle
parti civili Orfanotrofio Femminile "Delle Stelline", Orfano-
trofio Maschile "I Martinitt", "Pia Fondazione Manfroni di
Monfort", "IO RG TR", ST US nei confron-
ti della parte civile Provincia di Milano, tutti nelle misure
di cui alle distinte note spese.
Così deciso nella pubblica udienza del 17 febbraio 1996.
Il Presidente
dott. Giovanni Tranfo
Hort L'estensore dott. LE Trojano
Serquote org.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia CS. Depositato in Cancelleria oggi, 19 APR 1996.
Il Collaboratore di CancelleriaONS B
Saei S
N
A
S
S
A
R
T
E
O
C
G
87