Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1996, n. 4108
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Sentenza 17 febbraio 1996

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I riscontri esterni possono essere sia rappresentativi che logici, purché dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato. Si è inoltre chiarito che essi non debbono consistere ne' in una prova autonoma della colpevolezza del chiamato, il che renderebbe superflua la chiamata in correità, ne' necessariamente concernere in modo diretto il "thema probandum", essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza di dedurre in via logica, a mente dell'art. 192/3 cod. proc. pen. l'attendibilità di tali fonti di prova. In base a questo principio - applicato all'ipotesi di coesistenza di più chiamate in correità - deve desumersi che qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto delle dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad es., gli uni prodromi degli altri.

Il discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domicilio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, invece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche la persona presso cui la notificazione va eseguita; con la necessaria conseguenza che l'espressione "eleggo domicilio" seguita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del domiciliatario, integra una mera dichiarazione di domicilio.

Con riferimento alla struttura del delitto di corruzione, ed in particolare alla relazione fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo "venduto", poiché fra i due termini deve intercorrere un rapporto sinallagmatico e quindi una certa proporzione, deve ritenersi che l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato "ab origine", deve essere quanto meno individuabile. Poiché, tuttavia, l'individuazione può ben limitarsi al genere di atti da compiere, ne consegue che tale individuazione ricorre anche allorché la controprestazione della promessa o della dazione di denaro o di altre utilità sia integrata da un comportamento generico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, purché individuato dalla competenza o dalla sfera di intervento del medesimo e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non singolarmente prefissati e programmati sin dall'inizio, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. Anche in tal caso infatti può ritenersi che la consegna di denaro al pubblico ufficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori.

La credibilità delle dichiarazioni compiute da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 cod. proc. pen. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto.

È del tutto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità e l'attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica del riscontro esterno.

Il delitto di corruzione è fattispecie a duplice schema. Nella forma ordinaria il reato viene consumato con due attività, entrambe essenziali: l'accettazione della promessa ed il ricevimento del denaro o dell'utilità, con il quale coincide il momento consumativo. Nella specie contratta, invece, che si realizza allorquando la promessa resti inadempiuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il "pactum sceleris" preveda un prezzo frazionato nel tempo, il momento consumativo si sposta di conseguenza, venendo, di volta in volta a coincidere con i singoli versamenti.

L'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno.

Un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non vale, di per sè, ad escluderne la credibilità intrinseca. Trattasi invero di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi; connotazione tenuta presente dal Legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova, ad una puntuale verifica circa l'attendibilità intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1996, n. 4108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4108
    Data del deposito : 17 febbraio 1996

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