Sentenza 10 novembre 1997
Massime • 2
In virtù di quanto disposto dall'art.526 c.p.p., sono utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento: ed invero, la legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta la utilizzabilità, ai fini probatori, degli atti così acquisiti. (Nella fattispecie, oggetto della contestazione era il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone cui all'art. 659 cod.pen., ed in dibattimento - celebrato in contumacia dell'imputato - il Pretore, con il consenso del difensore e non essendo comparso il denunciante, aveva dato lettura della "querela" da cui aveva tratto prova per pronunciare sentenza di condanna. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza - per avere il Pretore posto, quale prova a fondamento della sentenza di condanna, la sola "querela" - ed osservando che la lettura della querela "è consentita soltanto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di procedibilità, non potendosi ritenere valido il consenso dato dal difensore di ufficio alla lettura dell'atto". La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in applicazione del principio di cui in massima, rilevando che, trattandosi di reato perseguibile di ufficio, l'atto in questione non poteva qualificarsi come "querela" ma doveva considerarsi una notizia di reato contenente dichiarazioni rese da persona informata dei fatti, per cui - non essendo comparso il denunziante - il Pretore aveva correttamente disposto la lettura di tale atto, al cui inserimento nel fascicolo di ufficio il difensore non si era opposto, ne' nei termini di cui all'art.491, comma secondo, c.p.p., ne' successivamente).
La previsione incriminatrice dell'art. 677 cod. pen., incentrata sulla mera omissione dell'obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la fonte di pericolo, prescinde dall'emissione di un provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all'obbligato la necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell'obbiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell'immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo per l'altrui incolumità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1997, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Santo Belfiore Presidente del 10/11/97
1. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
2. Dott. Severo Aieffi " N. 1562
3. Dott. Enrico Delehaye " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Canzio " N. 30259/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT TO n. Orvieto 25 maggio 1955 avverso la sentenza del Pretore di Viterbo, sez. di Montefiascone del 24/4/1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fazzioli Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Persiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
In fatto e in diritto.
Con sentenza del 24 aprile 1997, il Pretore circondariale di Viterbo affermava la responsabilità di NT IO per il reato di cui all'art. 659 c.p. e lo condannava alla pena della ammenda nella misura ritenuta di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione il NT a mezzo del difensore, avv. Walter Billi, deducendo la nullità della sentenza impugnata in quanto il Pretore avrebbe posto a fondamento della prova della sua responsabilità la sola querela, non essendo il querelante comparso in dibattimento. Osserva il ricorrente che la lettura della querela è consentita soltanto al fini della verifica della sussistenza delle condizioni di procedibilità, non potendosi ritenere valido il consenso dato dal difensore di ufficio alla lettura dell'atto.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che trattandosi di reato perseguibile di ufficio (contravvenzione ex art. 659 c.p.) deve escludersi che l'atto in questione potesse essere qualificato come querela, ma deve ritenersi trattarsi di una notizia di reato contenente dichiarazioni rese da persona informata dei fatti.
Non essendo, quindi, il denunziante comparso, il Pretore, con il consenso del difensore, ha correttamente disposto la lettura di tale atto (art. 511, comma 1, c.p.p.), al cui inserimento nel fascicolo di ufficio il difensore non si era opposto, ne' nei termini di cui all'art. 491, comma 2, c.p.p., ne' successivamente. Nè può sostenersi che il consenso alla lettura avrebbe dovuto esser dato dall'imputato, che, invece, era rimasto contumace, in quanto la valutazione sulla opportunità di proporre o meno una eccezione processuale, rientrava nella competenza della difesa tecnica, propria del difensore (sia di fiducia che di ufficio), non implicante, tra l'altro, rinuncia ad alcun diritto dell'imputato, ne' scelte a lui espressamente riservate dalla legge.
Legittimamente pertanto il pretore ha utilizzato tale atto ai fini del proprio convincimento in quanto "a norma dell'art. 526 c.p.p., sono utilizzabili ai fini della decisione tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento" Cfr. Cass., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1079, R.V. 201235). La legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta, quindi, la utilizzabilità degli atti acquisiti fini probatori.
Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1998