Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1997, n. 4502
CASS
Sentenza 10 novembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In virtù di quanto disposto dall'art.526 c.p.p., sono utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento: ed invero, la legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta la utilizzabilità, ai fini probatori, degli atti così acquisiti. (Nella fattispecie, oggetto della contestazione era il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone cui all'art. 659 cod.pen., ed in dibattimento - celebrato in contumacia dell'imputato - il Pretore, con il consenso del difensore e non essendo comparso il denunciante, aveva dato lettura della "querela" da cui aveva tratto prova per pronunciare sentenza di condanna. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza - per avere il Pretore posto, quale prova a fondamento della sentenza di condanna, la sola "querela" - ed osservando che la lettura della querela "è consentita soltanto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di procedibilità, non potendosi ritenere valido il consenso dato dal difensore di ufficio alla lettura dell'atto". La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in applicazione del principio di cui in massima, rilevando che, trattandosi di reato perseguibile di ufficio, l'atto in questione non poteva qualificarsi come "querela" ma doveva considerarsi una notizia di reato contenente dichiarazioni rese da persona informata dei fatti, per cui - non essendo comparso il denunziante - il Pretore aveva correttamente disposto la lettura di tale atto, al cui inserimento nel fascicolo di ufficio il difensore non si era opposto, ne' nei termini di cui all'art.491, comma secondo, c.p.p., ne' successivamente).

La previsione incriminatrice dell'art. 677 cod. pen., incentrata sulla mera omissione dell'obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la fonte di pericolo, prescinde dall'emissione di un provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all'obbligato la necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell'obbiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell'immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo per l'altrui incolumità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1997, n. 4502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4502
    Data del deposito : 10 novembre 1997

    Testo completo