Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 5
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha precisato che, qualora si tratti di prova irripetibile, il giudice può disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni raccolte, nel contraddittorio delle parti, da un diverso giudice e inserite legittimamente negli atti dibattimentali, a condizione che nessuna delle parti abbia esercitato la facoltà di richiederne la rinnovazione). (V. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte cost., 3 aprile 1996 n. 99).
Il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Poiché, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, ult. periodo, cod. proc. pen., emessa dalla Corte costituzionale con sentenza 23 aprile 1991 n. 176, il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo, allorché risulti contestata una fattispecie di reato astrattamente punibile con l'ergastolo, deve escludersi che il giudice del dibattimento possa applicare in favore dell'imputato, la cui richiesta di giudizio abbreviato non sia stata accolta, la diminuente di cui all'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. sulla pena detentiva temporanea che, in concreto, ritenga di infliggere sulla base di elementi acquisiti nella fase del giudizio, i quali lo abbiano indotto a modificare il titolo del reato oppure ad eliminare o a considerare subvalente la circostanza aggravante in forza della quale sarebbe applicabile la pena perpetua, salva l'ipotesi di un'accertata erroneità originaria della contestazione che, se correttamente eseguita, non avrebbe comportato, in astratto, l'irrogazione della pena perpetua.
Non sussiste concorso apparente di norme tra la figura di reato prevista dall'art. 575 cod. pen. e quella prevista dall'art. 703 stesso codice, perché le due fattispecie si differenziano, oltre che per la diversa oggettività giuridica, per gli elementi costitutivi che la compongono.
Nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo.
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La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 12496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12496 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 21.9.1999
2. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
3. Dott. Bruno Rossi Consigliere N.732
4. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere rel. N.45872/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LM PA, nato il [...] a Rionero in [...];
2) IA AR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 25 giugno 1998 dalla Corte di Assise di Appello di Potenza;
Letti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in solido;
Sentiti i difensori degli imputati;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.6.1998, la Corte di Assise di Appello di Potenza, in Parziale riforma della decisione di Primo grado, determinava le pene inflitte ad NE RC e a GL AS rispettivamente in ventiquattro anni e in ventidue anni e dieci mesi di reclusione per concorso nel delitto di omicidio volontario i danno di UO MI e reati connessi, consumati in Vulture e in Monticchio il 16.4.1995, condannando risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con la liquidazione di una provvisionale pari a lire 220.000.000.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di secondo grado rilevava che la pronuncia di primo grado aveva correttamente ricostruito la vicenda criminosa sulla base della testimonianza di OM IN e delle dichiarazioni del coimputato GL AS, che risultavano intrinsecamente attendibili e, tranne per taluni punti marginali, erano concordanti e riscontrate dai restanti elementi Probatori disponibili: in particolare, dalle dichiarazioni del GL emergeva che quest'ultimo, l'AL e l'UO, verso l'una e mezza di notte, si erano trasferiti, utilizzando l'autovettura Fiat 500 del secondo, in contrada Scavone, ove l'NE aveva esploso un colpo di fucile contro l'UO appena costui era sceso dal veicolo: il cadavere era stato, poi, trasportato nel lago di Monticchio e gettato in acqua dallo stesso NE e dal GL.
La Corte territoriale riteneva che dovesse affermarsi la responsabilità del GL per il concorso nell'omicidio, osservando che nei suoi confronti era ravvisabile l'esistenza di una idonea causale e che egli aveva prestato il proprio consenso ad unirsi all'AL e all'UO e ad accompagnarli in piena notte in una zona isolata, pur sapendo che il primo era armato di fucile e che era pronto ad usarlo, come aveva fatto poche ore prima allorché aveva esploso, a scopo intimidatorio, alcuni colpi vicino ai piedi dell'UO. La Corte Precisava che non era assolutamente credibile l'affermazione del GL di essere rimasto sorpreso e sconvolto alla constatazione dell'omicidio commesso dall'AL. dato che la prova della sua partecipazione morale e materiale all'omicidio poteva ricavarsi anche dalla piena collaborazione da lui prestata per trasportare il cadavere in riva al lago di Monticchio, per gettarlo in acqua dopo averlo denudato e per nascondere gli abiti, onde doveva escludersi la possibilità di un suo coinvolgimento meramente fortuito nell'uccisione dell'UO. Nella sentenza impugnata veniva, poi, rilevato che non potevano accogliersi le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che la collaborazione prestata dal GL agli inquirenti per il rinvenimento del corpo dell'ucciso, degli abiti e dell'arma del delitto non poteva interpretarsi come indice della sua estraneità al crimine commesso dal solo AL, trattandosi di condotta posta in essere, dopo vari giorni, quando già era stato disposto il fermo. La Corte riteneva che erano state correttamente negate le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati e che non erano fondate le richieste del GL di applicazione dell'attenuante ex art.114 c.p. per la minima importanza del concorso e della disposizione contenuta nell'art. 116 c.p. ne' l'istanza dell'AL di riduzione di pena a norma dell'art. 438 c.p.p., dato che l'omicidio contestato, risultando aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili, era punibile con la pena edittale dell'ergastolo e il processo non era definibile allo stato degli atti. Infine, dopo avere rideterminato le pene, la Corte disattendeva l'eccezione di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 525 c.p.p., osservando che, a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, gli atti del precedente giudizio erano stati ritualmente acquisiti a norma dell'art. 511, comma 3 c.p.p.- I difensori di entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Nell'interesse del GL sono state dedotte, col primo motivo, illogicità manifesta e mancanza della motivazione, nonché contraddittorietà della stessa, con violazione dell'art. 546, comma 1 c.p.p., sul rilievo che la Corte di secondo grado, seguendo lo stesso distorto iter argomentativo della sentenza di primo grado, aveva affermato il concorso materiale e morale del GL nell'omicidio commesso dall'AL incorrendo in una serie di incongruenze, di contraddittorietà, di totale carenza dei doverosi passaggi logici nella ricostruzione dell'antefatto e dell'azione omicidiaria, anche in relazione ai punti di contrasto con la deposizione del OM, ai quali la sentenza impugnata non aveva dato plausibile spiegazione. Assoluta carenza di motivazione veniva prospettata in riferimento all'asserita consapevolezza del GL della disponibilità del fucile da parte dell'AL e della pretesa comunanza di interessi tra i due imputati. Col secondo motivo, è stata denunciata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 525, comma 2 c.p.p., per la ragione che la semplice lettura degli atti d'istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da un collegio diversamente composto non è sufficiente a garantire il principio dell'immutabilità del giudice. Col terzo motivo, il ricorrente ha sostenuto che la Corte di merito, anziché dichiarare la prescrizione del reato ex art. 703 c.p., avrebbe dovuto ritenere che tale illecito è assorbito dal delitto di omicidio in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.- Nell'interesse dell'AL sono state dedotte, col primo motivo, violazione degli artt. 187 e 192, commì 1, 2 e 3, 191 e 194 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi sul rilievo che l'affermazione di responsabilità dell'imputato era stata fondata sulle dichiarazioni del coimputato GL e sulla deposizione del OM senza alcun approfondimento delle contraddittorietà e delle incongruenze delle due fonti di prova, la cui attendibilità non era stata adeguatamente vagliata. In particolare, vizi della motivazione sono stati dedotti con riguardo ai seguenti punti della vicenda: litigio tra GL e OM nel bar "Roma"; incontro nel locale "Feeling" tra questi ultimi due, l'AL e l'UO; esplosione di colpi di fucile dinanzi al bar "Mio"; individuazione del posto in cui era stato collocato il fucile a canne mozze;
disposizione del GL sull'autovettura Fiat 500; tracce di sangue in contrada Scavone, epoca della morte dell'UO e non incompatibilità delle cause della morte con la preventiva assunzione di sostanze narcotizzanti;
operazioni di pulizia dell'auto dell'AL; movente riferito a quest'ultimo imputato;
condotta del GL successiva all'omicidio. Col secondo motivo di ricorso, sono state addotte violazione degli artt. 438 e 442, comma 2 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della riduzione di pena a seguito di rituale proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, la cui non praticabilità era stata affermata in base alla contestazione di due aggravanti (premeditazione e motivi futili) escluse già nel giudizio di primo grado: inoltre, l'esclusione della diminuente era stata erroneamente giustificata sulla base della non definibilità del processo allo stato degli atti. Infine, il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Con memoria depositata il 15.1.1999, il difensore del GL sviluppava il primo motivo di ricorso riguardante il vizio di mancanza e di illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata.
I difensori dell'NE, nell'esercizio dei poteri loro conferiti con procura speciale, depositavano in data 15.4.1999 istanza con cui, a norma dell'art. 3 della l. n. 14 del 19.1.1999, chiedevano la riduzione di pena relativa ai motivi di ricorso riguardanti la diminuente per il rito abbreviato e le attenuanti generiche. Con atto del 19.4.1999, il Procuratore Generale presso questa Corte esprimeva il proprio dissenso in ordine al proposto patteggiamento.
I difensori del GL depositavano ulteriori motivi aggiunti con i quali venivano espresse doglianze riguardanti l'omessa applicazione della disposizione di cui all'art. 116 c.p. e delle attenuanti previste dagli artt. 62 bis e 114 c.p.- MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Nell'ordine logico, assume priorità l'esame del secondo motivo del ricorso del GL con cui è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525, comma 2 c.p.p. conseguente al mutamento dei componenti del collegio giudicante, dovendo questa disposizione interpretarsi nel senso che la partecipazione al dibattimento deve essere intesa come effettivo svolgimento dell'attività di acquisizione della prova, sicché la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria ammessi e raccolti da un collegio diversamente composto non è sufficiente a garantire il principio dell'immutabilità del giudice. La censura manca di fondamento. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti", con la precisazione che, qualora si tratti di prova non irripetibile, il giudice può disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni raccolte, nel contraddittorio delle parti, da un diverso giudice ed inserite legittimamente negli atti dibattimentali, a condizione che nessuna delle parti abbia esercitato la facoltà di richiederne la rinnovazione (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999, Iannasso ed altro).
Nel disattendere l'eccezione di nullità già dedotta nel dibattimento di secondo grado, la Corte territoriale ha dato esatta applicazione a tale principio rilevando che dal verbale dell'udienza dibattimentale, svoltasi dinanzi alla Corte di Assise di Potenza, risulta che all'esplicita domanda del presidente circa "il consenso delle parti sull'utilizzazione dell'attività finora compiuta nonostante la parziale diversità del collegio" i difensori delle parti e il pubblico ministero hanno prestato acquiescenza alla lettura ("i difensori nulla osservano" e "Pubblico Ministero-nulla osserva": v. verbale di udienza del 22.10.1996). Ne consegue che, a fronte dell'inequivoco consenso delle parti, la Corte di primo grado ha correttamente provveduto all'acquisizione degli atti dell'istruzione dibattimentale compiuti dal collegio in diversa composizione e alla loro utilizzazione ai fini della decisione. 2. - Passando all'esame del ricorso dell'NE, il primo motivo di ricorso investe la logicità della motivazione a mezzo della quale le Corti di merito sono pervenute all'affermazione della responsabilità dell'imputato. In particolare, il ricorrente ha lamentato 11nosservanza dei criteri di valutazione della prova enunciati dalle disposizioni di cui all'art. 192 c.p.p. nonché la superficialità e l'incoerenza del vaglio delle fonti di accusa, deducendo che è stato omesso di rilevare le numerose e gravi contraddizioni ed incongruenze che rendono assolutamente inattendibili le dichiarazioni del teste OM e del coimputato GL in ordine alla ricostruzione dell'antefatto e delle modalità dell'uccisione dell'UO.
Nella verifica della consistenza delle censure formulate col mezzo di gravame è necessario preliminarmente stabilire quale sia l'area all'interno della quale può esplicarsi il controllo affidato a questa Corte. Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l'effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di legittimità, il cui ambito - secondo le espresse indicazioni contenute nella Relazione preliminare (pag. 132- 133) - è stato circoscritto limitandolo ai vizi logici risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed evitando che l'apprezzamento del giudice di legittimità possa sovrapporsi a quello del giudice di merito. In tale precisa analisi ricostruttiva è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass., Sez. I, 11 dicembre 1997, Cayaban;
Cass., Sez. I, 17 febbraio 1995, Fidone;
Cass., Sez. I, 11 gennaio 1993, Nigro). Ditalché, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nel l'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione c/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco). 2.1. - Il sindacato sulla logicità della motivazione, condotto alla luce dei principi dianzi indicati, pone in luce che il ragionamento seguito dalla Corte di secondo grado si è sviluppato in maniera organica e coerente, attraverso passaggi immuni da incongruenze e da fratture, secondo un filo logico di plausibile persuasività e mediante la corretta applicazione delle regole di valutazione probatoria, tenendo altresì conto che - contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nella discussione - il controllo demandato alla Corte di legittimità non può essere esercitato con il porre a raffronto le risultanze esposte nel testo del provvedimento impugnato con quelle direttamente desumibili dagli atti processuali.
Nella sentenza impugnata sono siate analiticamente esaminate le dichiarazioni del teste OM e - con motivazione del tutto esauriente, completa ed aderente ad affidabili canoni di razionalità - ne è stata riconosciuta la piena attendibilità nella ricostruzione delle condotta dei protagonisti della vicenda criminosa (compreso l'episodio dell'esplosione, a scopo intimidatorio, da parte dell'NE, col fucile a canne mozze, in terra vicino ai piedi dell'UO) per l'intero pomeriggio-sera del 16.4.1995, fino all'1,30 di notte, allorché l'NE, il GL e l'UO si allontanarono sull'autovettura Fiat 500 appartenente al primo:
l'analisi della deposizione del OM è stata accompagnata dall'argomentata dimostrazione che la deposizione del OM coincide, nella sostanza, con la versione fornita dal GL, non essendo riscontrabili discordanze apprezzabili. Nella ricostruzione del successivo sviluppo della vicenda, riguardante direttamente l'esecuzione dell'omicidio, la Corte territoriale ha ritenuto attendibile il racconto del GL circa il viaggio dalla stazione di Rionero in Vulture alla contrada Scavone, la consumazione del crimine, l'occultamento del fucile e del cadavere, gettato nelle acque del lago, osservando che il teste Musto ha confermato il passaggio dell'auto in contrada Torre e Fontana, che il trascinamento del cadavere è riscontrato dalle ampie macchie di sangue trovate sul posto e che l'uccisione per mezzo del fucile, usato dall'BA a scopo intimidatorio, è comprovata dalle caratteristiche del colpo sparato, dal ritrovamento dell'arma nei paraggi e dall'esplosione del colpo mortale da breve distanza: ond'è che, con argomentazioni di indubbia congruenza logica, la Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento relativo alla responsabilità dell'NE in ordine ai reati ascrittigli, aggiungendo che il complesso dei dati probatori a carico dell'imputato è suffragato da una idonea causale, la cui esistenza è stata dimostrata con motivazione parimenti adeguata.
Dai precedenti rilievi deve, dunque, inferirsi che la struttura argomentativa della motivazione della sentenza impugnata risulta, sul punto della responsabilità dell'NE, esente dai vizi di illogicità della motivazione denunciati dalla difesa dell'NE, che peraltro, in talune parti, ha prospettato interpretazioni alternative delle risultanze probatorie che si traducono in valutazioni di merito precluse nel giudizio di legittimità.
3 - Non sono fondate neppure le censure di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione formulate dal GL contro il punto della sentenza con cui è stato affermato il suo concorso nell'omicidio dell'UO.
La ratio decidendi della decisione di condanna trae fondamento dalle seguenti circostanze: il GL ha spalleggiato costantemente l'NE nella ricerca dei contatti con la vittima;
egli accompagnò l'NE, a notte fonda, dopo l'allontanamento del OM, viaggiando sull'autovettura del primo unitamente all'UO e ben sapendo che il proprietario dell'automezzo aveva con sè il fucile;
il GL aiutò l'NE a portare il cadavere al lago, a denudarlo, ad affondarlo nell'acqua con un masso sul torace e, quindi, a gettare in acqua i vestiti;
esisteva una causale comune al GL e all'NE, individuata nell'opposizione dell'UO all'avvio della gestione di una sala di giuochi da parte del secondo nel locale appartenente al primo.
La Corte territoriale ha organicamente analizzato le anzidette risultanze, inserendole in un coordinato quadro interpretativo saldamente articolato su coerenti passaggi argomentativi, che, per la loro congruenza e per l'assenza di aporie, risultano del tutto rispondenti ai canoni della logica, ditalché deve senz'altro riconoscersi che resiste al sindacato di legittimità il ragionamento che ha condotto alla dichiarazione di responsabilità. 4. - Deve essere disatteso anche il secondo motivo del ricorso dell'NE con cui è stata lamentato il diniego della riduzione di pena in relazione alla rituale richiesta di giudizio abbreviato. Nella sentenza impugnata è stato precisato che l'inapplicabilità della riduzione di pena ex art. 438 c.p.p. è giustificata dalla duplice ragione che per il contestato delitto di omicidio volontario era prevista la pena edittale dell'ergastolo, in dipendenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, e che non sussisteva la condizione della decidibilità allo stato degli atti.
In ordine al primo argomento, deve porsi in risalto che nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2^, ultimo periodo c.p.p., emessa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo, restando preclusa, in tale ipotesi, la possibilità di definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 441 e 442 c.p.p., anche se il giudice dell'udienza preliminare dovesse ritenere che in concreto debba applicarsi una pena diversa dall'ergastolo (Cass., Sez. Un., 6 marzo 1992, Piccillo). L'indirizzo è in totale sintonia con le precise linee emergenti da varie decisioni della Corte Costituzionale, succedutesi in tema di giudizio abbreviato, con le quali è stato chiarito che il codice circoscrive i poteri del g.u.p. in ordine alla richiesta del rito abbreviato solo agli aspetti formali, nel senso che è compito di quel giudice verificare la decidibilità allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti, tra i quali è compreso quello della contestazione di un reato punito in astratto con pena diversa da quella perpetua (Corte cost., 31 gennaio 1992, n. 23; Corte cost., 7 luglio 1993, n. 305; Corte cost., 24 ottobre 1995, n. 449). In siffatta prospettiva interpretativa è stato precisato che spetta soltanto al giudice del dibattimento stabilire, con una valutazione ex ante, se ricorressero o meno i presupposti del rito abbreviato, ai fini della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., con un accertamento che deve tendere anche a verificare se l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio fosse fin dall'origine errata e tale, quindi, da permettere, già al momento dell'udienza preliminare, l'adozione del rito speciale (Corte cost., sent. n. 305 del 1993 cit. e n. 176 del 1991 cit.). Su tale scia la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel riconoscere che quando risulti contestata una fattispecie di reato astrattamente punibile con l'ergastolo, deve escludersi che il giudice del dibattimento possa applicare in favore dell'imputato, la cui richiesta di giudizio abbreviato non sia stata accolta, la diminuente di cui all'art. 442, comma 2^ c.p.p. sulla pena detentiva temporanea che, in concreto, il giudice abbia ritenuto di infliggere sulla base di elementi acquisiti nella fase del giudizio, i quali lo abbiano indotto a modificare il titolo del reato oppure ad eliminare o a considerare subvalente la circostanza aggravante in forza della quale sarebbe stata applicabile la pena perpetua (Cass., Sez. I, 21 dicembre 1993, Rodaro;
Cass., Sez. I, 29 marzo 1993, Ventura), nel senso che, ai fini della riduzione di pena ex art. 442, è indispensabile che il giudice del dibattimento controlli se la contestazione della circostanza aggravante, che comporta la pena edittale dell'ergastolo, fosse già in origine errata alla stregua delle stesse risultanze delle indagini preliminari (Cass., Sez. I, 11 novembre 1996, Di Tella;
Cass., Sez. I, 2 aprile 1993, Obexer), tanto da apparire arbitraria o pretestuosa (Cass., Sez. I, 22 giugno 1993, Rho). Dai precedenti principi si evince che nel caso di specie è stato rettamente ritenuto che il titolo di reato, con le aggravanti contestate, precludesse l'esperibilità del rito abbreviato, dato che, allo stato delle risultanze emergenti dalle indagini preliminari, le aggravanti stesse, implicanti la pena dell'ergastolo, risultavano dotate di plausibile base giustificativa e che la diminuzione della pena non può trarre fondamento dal solo fatto che esse siano state escluse con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento di primo grado. Aggiungasi che, con motivazione di ineccepibile congruenza logica, la Corte di secondo grado ha dato anche conto della mancanza della condizione della decidibilità allo stato degli atti, osservando che l'istruzione dibattimentale è stata indispensabile per i necessari approfondimenti in materia di movente e per l'espletamento dei confronti finalizzati ad una completa ricostruzione dei fatti.
5. - Non ha pregio neanche il terzo motivo del ricorso del GL con cui è stata dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 15, 575 e 703 c.p., in quanto non è assolutamente pertinente il riferimento al principio di specialità da cui deriverebbe che la contravvenzione ex art. 703 c.p. deve intendersi assorbita nella più specifica misura dell'omicidio volontario. Infatti, è da escludere che possa ravvisarsi tra le due figure di reato un concorso apparente di norme per l'ovvia ragione che le fattispecie si differenziano, oltre che per la diversa oggettività giuridica, per gli elementi costitutivi che le compongono.
6. - Non può esaminarsi la censura di violazione di legge e di illogicità manifesta della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 116 c.p., che, non essendo stata dedotta col ricorso originario del GL, non poteva essere prospettata con i motivi aggiunti ex art. 585, comma 4 c.p.p., il cui ambito è limitati ai capi e ai punti della decisione impugnata investiti dall'originario atto di gravame ex art. 581 lett. a) c.p.p. (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Bono). 7. - Resta da esaminare il motivo di ricorso dell'NE concernente il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della entità della pena.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. I, 1^ ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. I, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta, nel caso di specie, esauriente e pienamente adeguata sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, quali l'oggettiva gravità dell'omicidio e le modalità di esecuzione, poste in essere in località isolata e in piena notte, tanto da realizzare una specie di agguato, nonché i precedenti penali dell'imputato: ditalché, tenuto anche conto che la pena base è stata fissata in misura prossima a quella minima edittale, le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata resistono ai rilievi critici del ricorrente.
In conclusione, risultando infondati in tutte le loro articolazioni, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999