Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 326. Finalita' delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
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- 1. Cass., Sez. I, 26 febbraio 2021 (c.c. 28 gennaio 2021), Ierullohttps://archiviopenale.it/ · 203.09877
La Corte di cassazione ha stabilito che: il decreto previsto dall'art. 414 cod. proc. pen. è un atto che, rapportandosi al contenuto motivazionale della richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo, che verifica la corrispondenza delle esigenze investigative illustrate rispetto alle finalità della riapertura delle indagini, secondo la sfera delle attribuzioni descritte dall'art. 326, cod. proc. pen. Tanto fa sì che l'emissione di detto decreto determina per il GIP l'incompatibilità con le funzioni di GUP ai sensi dell'art. 34, co. 2- bis, cod. proc. pen.
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Giurisprudenza • 178
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2018, n. 55718Provvedimento: […] 2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettere C) ed E) c.p.p., violazione dell'art. 326 c.p.p. e 54 c.p., lamentando che non avrebbe il giudice svolto ogni indagine al fine di acquisire la prova dello stato di necessità denunciato e dedotto dal prevenuto a giustificazione della sua condotta e dolendosi della omessa motivazione sulla rinnovazione dibattimentale invocata per provare la causa di non punibilità; secondo tesi difensiva infatti l'imputato fu sorpreso dalle forze dell'ordine mentre stava recandosi presso gli uffici di polizia per adempiere all'obbligo di firma, uffici malauguratamente collocati nelle immediate vicinanze dello stadio.Leggi di più...
- prescrizione reato·
- violazione provvedimento amministrativo·
- art. 129 c.p.p.·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- obbligo di soggiorno·
- art. 9 comma 2 1. 1423/1956·
- misura di prevenzione·
- art. 6 comma 6 1. 401/1989·
- stato di necessità·
- recidiva specifica