Art. 326. Finalita' delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 44
- 1. La digital evidence nel processo penalePiera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/
[…] Durante la fase delle indagini preliminari l'accesso a questi dispositivi, qualora vengano utilizzati per commettere un illecito o al loro interno si trovi la prova dell'illecito, risulta fondamentale per il pubblico ministero nel compimento delle ricerche necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, così come disposto dall'art. 326 c.p.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 176
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2018, n. 55718Provvedimento: […] 2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettere C) ed E) c.p.p., violazione dell'art. 326 c.p.p. e 54 c.p., lamentando che non avrebbe il giudice svolto ogni indagine al fine di acquisire la prova dello stato di necessità denunciato e dedotto dal prevenuto a giustificazione della sua condotta e dolendosi della omessa motivazione sulla rinnovazione dibattimentale invocata per provare la causa di non punibilità; secondo tesi difensiva infatti l'imputato fu sorpreso dalle forze dell'ordine mentre stava recandosi presso gli uffici di polizia per adempiere all'obbligo di firma, uffici malauguratamente collocati nelle immediate vicinanze dello stadio.Leggi di più...
- prescrizione reato·
- violazione provvedimento amministrativo·
- art. 129 c.p.p.·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- obbligo di soggiorno·
- art. 9 comma 2 1. 1423/1956·
- misura di prevenzione·
- art. 6 comma 6 1. 401/1989·
- stato di necessità·
- recidiva specifica