Sentenza 22 dicembre 2017
Massime • 9
Nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che all'esito dell'espletamento dell'atto il contrasto non sia stato risolto non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova, essendo tenuto ad apprezzare, secondo il libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una o dell'altra versione e a ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo alle dichiarazioni in contrasto, sia alle risultanze processuali nel loro complesso.
L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio. (In motivazione la Corte ha osservato che la sanzione di nullità non è prevista nè dall'art. 416, nè dall'art. 429 del codice di rito e che il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito).
In tema di diritto di difesa, il termine concesso ex art. 108, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinato, tenuto conto di tutte le situazioni processuali esistenti, nella misura sufficiente a consentire, al nuovo difensore, di esaminare gli atti e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento, non dovendo necessariamente garantirgli la possibilità di consultare minuziosamente l'intero materialeprocessuale. (In motivazione la S.C. ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte Edu per il quale è da ritenersi congruo il termine che, avendo consentito al difensore di "familiarizzare" con il fascicolo, sia stato sufficiente ad assicurare una difesa efficace).
È legittimo, in quanto non lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale chiesto dal difensore per consentire ai consulenti di parte, assenti per loro asserito impedimento, di assistere l'imputato durante l'esame del perito, qualora essi abbiano partecipato agli sviluppi dell'attività peritale ed avuto la possibilità di presentare sia al giudice, sia al perito osservazioni e riserve, in quanto la nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento delle loro attività non devono comportare ritardo alle attività processuali.
In tema di impugnazioni, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo.
Sussiste la circostanza aggravante della commissione del fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio di cui all'art.61 comma primo, n. 9 , cod. pen., se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di unnesso funzionale tra tali poteri o doveri ed il compimento del reato. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione ai delitti di violenza sessuale ascritti al responsabile di una comunità nei confronti dei minori a lui affidati dall'autorità giudiziaria).
In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso.
In tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione.
Dà luogo ad una nullità di ordine generale, da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza, il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento.
Commentari • 17
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1. La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è stata così formulata: "Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente". 2. (...) Pertanto, giova alla maggiore chiarezza della presente decisione riformulare il quesito proposto, nel senso che occorre dare risposta ai seguenti interrogativi: a) se in caso di reato continuato il giudice debba stabilire (e quindi evidenziare), oltre che la pena per il reato più grave, quelle relative ai …
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Dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, anche in materia di violenza sessuale, nonostante le contraddizioni: è legittima la valutazione “progressiva” o parzialmente frazionata delle dichiarazioni della vittima, ove alcune reticenze iniziali trovino spiegazione logica e siano successivamente depurate, restando attendibile il nucleo essenziale del racconto. Corte di Cassaizone sez. III, ud. 8 maggio 2025 (dep. 24 settembre 2025), n. 31847 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'11 settembre 2024 la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, all'esito …
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Poiché l'innocenza dell'incolpato costituisce presupposto ontologico del delitto di calunnia, il relativo accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Il giudizio di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato, sicché anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame. Il decreto di archiviazione, quale provvedimento endoprocedimentale non irrevocabile, fondato sulla regola di giudizio dell'art. 125 disp. att. c.p.p. e connotato …
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Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2017, n. 24979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24979 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento