Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato, se è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino alla adozione, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2015, n. 21568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21568 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/03/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1030
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 32631/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU DR IO N. IL 21/05/1984;
TI LI N. IL 01/08/1985;
avverso la sentenza n. 13/2013 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 22/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Lauro M. per RT.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione UA RI OS e RT UL, cittadini romeni, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 22 gennaio 2004 con la quale è stata riformata quella di primo grado soltanto in punto di pena, e per l'effetto è stato ribadito il giudizio di responsabilità, formulato dal Gip in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di omicidio preterintenzionale in danno di AY IR, di nazionalità marocchina, fatto verificatosi il 3 giugno 2011.
Gli imputati sono stati ritenuti cioè responsabili di avere colpito selvaggiamente con pugni e calci al volto e al torace la persona offesa, sbattendo la sua testa varie volte, ferendone le mani con mozziconi di sigarette, provocandole una frattura delle ossa del naso oltre che tutta una serie di lesioni lacerative e contusive. Infine cagionavano alla stessa vittima una emorragia intero-cranica estesa che determinava la morte per edema cerebrale e conseguente ipossia. È stata altresì contestata e ritenuta l'aggravante dei futili motivi.
Il fatto si era verificato nel parcheggio dell'ex centro commerciale dismesso in zona di Prato, luogo ove gli operanti avevano rinvenuto, come si legge in sentenza, la mattina del 3 giugno 2012 (rectius 2011), il cadavere di un uomo.
Indagini successivamente esperite, e soprattutto le informazioni spontaneamente fornite da tale AL GI, titolare di una paninoteca ambulante, avevano consentito di concentrare l'attenzione sulle persone dei due imputati oltre che su quella di un terzo romeno, tale UI EA, i quali erano stati i protagonisti dell'aggressione, verosimilmente dovuta ad un insulto che la vittima aveva formulato nei confronti degli imputati stessi, a loro volta preda dell'alcol.
Deduce il difensore di Neculaes:
1) la inosservanza dell'art. 438 c.p.p. in relazione alla denegata revoca della richiesta di rito abbreviato, avanzata a suo tempo dal difensore munito di procura speciale, e corrispondente illegittimità della ordinanza del Gip, in data 5 ottobre 2012, di rigetto della richiesta di procedere con il rito ordinario, avanzata invece personalmente dall'imputato, ai sensi dell'art. 99 c.p.p.. Sostiene la difesa, soprattutto alla luce della distinzione effettuata anche dalle Sezioni unite della cassazione nella sentenza del 28 aprile 2011, che altro è il momento della formulazione, da parte dell'imputato, della richiesta di rito abbreviato (nella specie incondizionato) all'udienza appositamente fissata dal giudice, altro è l'ordinanza ammissiva del rito nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 458 c.p.p., comma 2. Soltanto questa seconda ordinanza segnerebbe il momento della irrevocabilità della scelta del rito operata unilateralmente dall'imputato.
Il motivo è infondato.
È incontestato anche dal difensore che la giurisprudenza di legittimità sia, in assoluta maggioranza, concorde nel ritenere che l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l'abnormità, altresì, di tutti gli atti conseguenti (Sez. 3, Sentenza n. 9921 del 12/11/2009 Ud. (dep. 11/03/2010) Rv. 246326; il principio è stato, nella sostanza, avallato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253212, secondo cui l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p.. Il punto sollevato dalla difesa è peraltro quello del se l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato sia equiparabile, ai fini della detta irrevocabilità, a quella prevista dall'art. 458 c.p.p., comma 2 con la quale, a seguito della formalizzazione della richiesta di rito abbreviato da parte dell'interessato, viene fissata con decreto l'udienza per il rito speciale. La risposta deve ritenersi affermativa dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi irrevocabile tutte le volte in cui ha prodotto i propri effetti giuridici determinando, nel caso "normale" dell'art. 438 c.p.p., di regola all'interno della udienza preliminare, la adozione della ordinanza con la quale il giudice dispone il giudizio abbreviato e, nel caso dell'art. 458 c.p.p., comma 2 - ossia a seguito di decreto di giudizio immediato - la adozione del decreto con il quale viene fissata l'udienza destinata alla celebrazione del rito abbreviato.
Nel corpo dello stesso art. 458, comma 2, d'altro canto, è richiamata esplicitamente l'operatività dell'art. 441 bis ossia il caso eccezionale di revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto il giudizio abbreviato per l'ipotesi della sopravvenienza delle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p., comma 1. Non sembra che tale assunto debba essere smentito alla luce delle conclusioni raggiunte nella sentenza delle SS.UU. n. 30200 del 2001 citata nel ricorso.
In tale pronuncia è stata invero esclusa la equiparabilità del provvedimento di ammissione del rito abbreviato (previsto dall'art. 438 c.p.p., comma 4) al decreto di fissazione della udienza per il rito abbreviato previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 2 soltanto ai fini della decisione da adottare in quella sede: che era quella con la quale si sarebbe dovuto stabilire l'atto dal quale far decorrere il termine di custodia cautelare, atto che l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis individua nella "ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato".
Ebbene, in tale limitata prospettiva si è affermato, da parte delle SSUU, che l'ordinanza in questione, nella procedura ex art. 458 c.p.p., comma 2, non possa essere identificata nel decreto di fissazione della udienza sollecitata con la richiesta di rito abbreviato ma nella ordinanza dispositiva del rito che, per quanto non espressamente prevista nella norma citata, deve intendersi implicitamente necessaria, non fosse altro che in ragione del fatto che ne è prevista la revoca nella norma stessa.
In altri termini, la sentenza delle Sezioni unite ha inteso prendere posizione soltanto (ed a fini di computo della custodia cautelare) sulla identificazione dell'atto introduttivo del rito speciale (ordinanza del giudice) ma non ha anche negato che prima della emissione di quella ordinanza (revocabile nei casi sopra indicati) sia possibile ritenere che la richiesta di rito speciale abbia prodotto i propri effetti giuridici (cioè quelli di provocare la emissione del decreto di fissazione della udienza per la trattazione del rito abbreviato) irrevocabilmente una volta emesso il decreto di citazione.
Infine è da rilevare che la legge disciplina , e solo all'art. 441 bis c.p.p., la richiesta dell'imputato che è di prosecuzione del processo nelle forme ordinare nei limitati e casi in cui il pubblico ministero abbia potuto procedere a nuove contestazioni: ciò che rende evidente come la tesi qui accolta, che è quella della irrevocabilità della richiesta dell'imputato che abbia già prodotto i correlati effetti (e cioè quello della fissazione, con decreto, della udienza di trattazione) trova conforto nel rilievo che la regressione della procedura è consentita in ragione di una comprovata (dal legislatore) esigenza difensiva insorta, senza profili di colpa per l'agente, successivamente alla prima scelta. Ragionare diversamente significherebbe affidare all'imputato, mediante anche iniziative improvvide, ingiustificate e dilatorie, l'altalenare della procedura con conseguente allungamento dei tempi processuali, non conforme al principio della ragionevole durata del processo, senza possibilità di sindacato da parte del giudice e senza considerare che anche la rinuncia potrebbe essere soggetta a revoca ad libitum.
Va infine rilevato che l'art. 99 c.p.p. non è conferente con il caso di specie regolando il caso della facoltà riconosciuta all'imputato di privare di effetti l'atto compiuto dal difensore tralasciando, l'impugnante, che nel caso in esame, il difensore aveva azionato non poteri propri ma poteri conferitigli con procura speciale dal solo titolare, ossia l'imputato e, altresì, che la norma comunque consente tale facoltà a condizione che in relazione all'atto stesso non sia intervenuto un provvedimento del giudice, nella specie invece intervenuto nella forma del decreto di cui all'art. 458 c.p.p., comma 2. In conclusione viene formulato il seguente principio di diritto: "la richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi irrevocabile tutte le volte in cui ha prodotto i propri effetti giuridici determinando, nel caso dell'art. 438 c.p.p., la adozione della ordinanza con la quale il giudice dispone il giudizio abbreviato e, nel caso dell'art. 458 c.p.p., comma 2 - ossia a seguito di decreto di giudizio immediato -
la adozione del decreto con il quale viene fissata l'udienza destinata alla celebrazione del rito abbreviato".
2) Con un secondo motivo l'imputato ha dedotto il vizio della motivazione.
Sostiene il difensore che la sentenza impugnata non avrebbe colto le vistose contraddizioni che avevano caratterizzato la deposizione del principale teste dell'accusa, AL. Costui aveva evitato di chiedere l'intervento immediato della Polizia e la ragione di tale comportamento era stata individuata in uno stato di paura che non trovava, però, conferma in alcun atto del processo. Inoltre l'AL era risultato palesemente falso quando aveva accusato il ricorrente di avergli promesso la somma di Euro 2000 in cambio del silenzio.
In terzo luogo la difesa cita interi brani delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari per dimostrare come il teste avesse continuamente corretto il tiro delle proprie affermazioni ed inoltre come le dichiarazioni di tale soggetto fossero in insanabile contrasto con quelle dei ricorrenti.
Ma soprattutto, a parere della difesa, il giudice del merito avrebbero dovuto riconoscere che la vicenda si era sviluppata in tre fasi durante le quali le lesioni erano state inferte con modalità diverse: una prima fase nella quale era scoppiata una rissa;
una seconda fase nella quale l'aggressione aveva riguardato soltanto la vittima e il coimputato RT;
infine una terza fase nella quale il ricorrente, in aiuto all'amico, aveva colpito la vittima con un calcio.
In conclusione non trovava spazio la ricostruzione della sentenza impugnata secondo cui le lesioni erano state inferte in un'unica aggressione, contestuale e ad opera di più persone.
In aggiunta il difensore smentisce la ricostruzione del giudice del merito a proposito delle dichiarazioni del ricorrente e ricorda che nel luogo ove era stato rinvenuto il cadavere non erano state trovate tracce di sangue neppure del RT, circostanza per provare la quale era stato richiesto inutilmente l'incidente probatorio. Il motivo è inammissibile.
Si tratta, infatti, di censura illustrata integralmente mediante l'esposizione di circostanze di fatto che costituiscono il risultato di prova, non direttamente apprezzabili da questa Corte della legittimità.
Sostenere, come ha fatto l'impugnante, che le proprie scarpe non avrebbero recato tracce di sangue ovvero che dalle dichiarazioni proprie e dei coimputati si sarebbe dovuti giungere ad una diversa ricostruzione dell'accaduto, ha significato, per lui, articolare dei motivi di ricorso in cui l'illustrazione del fatto non era servente rispetto allo sviluppo della denuncia di vizio della motivazione ma costituiva lo scopo e l'"in sè" del motivo di ricorso, come tale da giudicare non consentito nella sede della legittimità. La ricostruzione che la Corte d'appello ha proposto, infatti, è consequenziale e plausibile e ha preso le mosse muove dal centrale dato di fatto della ritenuta attendibilità del teste AL il quale ha consentito l'identificazione degli impugnanti, ed ha reso dichiarazioni che il giudice dell'appello ha trovato in parte confortate dalle stesse ammissioni dei ricorrenti. Sul punto è appena il caso di osservare che l'attestazione del giudice del merito a proposito della concordanza fra la versione del teste dell'accusa ed alcuni particolari delle dichiarazioni degli imputati (in particolare il fatto che il ricorrente sarebbe rientrato al chiosco con scarpe macchiate di sangue) viene contestata dal difensore dell'imputato con allegazioni che sono di natura fattuale mentre lo stesso difensore non ha fatto ricorso alla denuncia del travisamento della prova che, sola, avrebbe consentito alla Corte di cassazione di accedere direttamente al contenuto delle dichiarazioni che si assumono interpretate in maniera vistosamente errata: e d'altra parte, la denuncia del travisamento della prova avrebbe dovuto presentare requisiti formali (allegazione del verbale delle dichiarazioni che si assumono travisate) che non trovano equipollenti nella realtà processuale che riguarda la articolazione del motivo in esame. In particolare, la parziale non coincidenza delle versioni dei fatti fornite dai soggetti sopra menzionati risulta superata dalla Corte territoriale con l'attestazione secondo cui la diversificazione in fasi della aggressione sarebbe null'altro che una superfetazione rispetto al nucleo centrale dell'accusa e della prova costituita dal fatto che i due imputati si sono incontrati in luogo poco distante dal chiosco dell'AL, fuori dalla vista del teste, ed hanno aggredito la vittima.
La Corte d'appello ha anche adeguatamente valorizzato i risultati della consulenza autoptica per sostenere che le conclusioni di tale elaborato - nel senso che il AY fu vittima di un pestaggio - non sono in contrasto con le versioni degli imputati e non possono valere in alcun modo a supportare le particolari tesi di costoro. La Corte d'assise ha infine considerato la tesi della legittima difesa invocata dal ricorrente e la ha confutata in maniera esaustiva, soprattutto valorizzando il fatto che lo stesso imputato era il solo fumatore e che sulle palme delle mani della vittima erano state praticate bruciature di sigaretta certamente non sintomatiche di un atteggiamento difensivo.
3) Con un terzo motivo è stata denunciata la erronea applicazione della legge penale sul concorso morale.
Tale ipotesi non era evocabile a carico del prevenuto che non aveva fornito preventivamente alcun sostegno ma era intervenuto soltanto per difendere l'amico.
Il motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni illustrate in replica al precedente motivo.
Deduce RT:
1) il vizio della motivazione della sentenza impugnata nella quale si è fatto esclusivamente riferimento all'atto di impugnazione riportandolo in ampi tratti, ma nulla si è aggiunto sia relativamente al punto che interessa, che sui temi oggetto di causa. In particolare il difensore lamenta che è stata del tutto omessa la valutazione sulla sussistenza di prova adeguata in ordine alla tesi della accusa che differisce sostanzialmente dalla tesi difensiva secondo cui il ricorrente non ha mai aggredito la vittima ma è stato semmai da questa aggredito, essendo stato anche accertato che il AR era munito di un cacciavite ritrovato sul luogo del fatto. Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha dato ampio spazio alla ricostruzione della vicenda esattamente nei limiti della devoluzione, così come previsto dal codice di rito.
Ad ogni buon conto, l'invocazione della legittima difesa ha portato il giudice dell'appello a ricostruire comunque l'accaduto, prendendo motivatamente le distanze dalla tesi difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe agito unicamente per ripararsi dai colpi infertigli dalla vittima.
In realtà gli stessi giudici del merito non hanno avuto difficoltà a riconoscere che il diverbio e la successiva colluttazione erano stati originati dalle espressioni ingiuriose che la vittima aveva rivolto ai due imputati ma hanno anche motivatamente attestato che la vittima si era allontanata dal luogo del chiosco poiché aveva percepito in pericolo derivante dalla contrapposizione con due uomini giovani che avrebbero potuto aggredirlo.
Proprio in considerazione di tale centrale rilievo, la Corte ha motivatamente ricostruito l'accaduto in relazione al fatto, iniziale, della ricerca, da parte del RT, della vittima, allontanatasi, per darle una lezione.
Per tale ragione la Corte d'assise d'appello ha ritenuto di potere prescindere dalla necessità di accertare se e in quale modo la vittima avesse tentato di colpire il ricorrente avendo accertato il presupposto e cioè la ricerca intenzionale dello scontro fisico ad opera del ricorrente, per vendicarsi.
In altri termini la sentenza impugnata ha mostrato di porsi in linea con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui chi assume atteggiamenti di sfida o intende sfogare un proprio risentimento si pone consapevolmente in situazione illecita e da tale stato non può invocare la legittima difesa (Sez. 1, Sentenza n. 2764 del 14/01/1998 Ud. (dep. 04/03/1998) Rv. 209997).
Si è aggiunto, sulla stessa linea, che la configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità (Sez. 1, Sentenza n. 365 del 24/09/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 215137). E ciò in quanto la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007 Ud. (dep. 18/01/2008) Rv. 239205; conforme Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 09/11/2011 Ud. (dep. 23/01/2012) Rv. 251834). Ma, ad ogni buon conto, l'analisi della sentenza impugnata non è affatto scarna e tanto meno mancante sui punti decisivi per la ricostruzione dell'accaduto.
In particolare tanto si desume dalla analisi della motivazione la cui completezza non può certo mettersi in discussione soltanto in ragione del numero delle pagine (da f. 24 a 36) dedicate all'illustrazione delle risposte ai motivi di ricorso, soprattutto se si tiene conto che il giudice dell'appello, partendo dal tema impostogli con motivo di impugnazione, ha avuto a disposizione la ricchissima ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, integralmente riportata in sentenza e totalmente richiamata a fondamento delle proprie osservazioni.
E questa ha esaminato, non recependola acriticamente, ma replicando alle censure mosse negli atti di appello, singolarmente ritenute non condivisibili;
2) Con un ulteriore motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 62 c.p., nn. 2 e 5. La Corte ha escluso la configurabilità delle attenuanti dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto nonché quella del fatto doloso della persona offesa.
Ricorda il difensore che la prima di tali circostanze attenuanti non può dipendere dall'accertamento di un rapporto di proporzione tra fatto ingiusto e reazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
La corte territoriale si è dimostrata in perfetto allineamento con l'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (art. 62 c.p., n. 2) non postula l'adeguatezza tra offesa e reazione: tuttavia l'assoluta sproporzione fra i due termini sta a significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno scatenante la vendetta, il malanimo o, comunque, una causale che è slegata dall'eventuale stato d'ira insorto per il fatto ingiusto altrui, così facendo venir meno il nesso di causalità fra eventuale fatto ingiusto altrui e successiva reazione criminale (Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 16/06/1992 Ud. (dep. 05/08/1992) Rv. 191576; conforme Sez. 1, Sentenza n. 30469 del 15/07/2010 Ud. (dep. 30/07/2010) Rv. 248375). Tale giurisprudenza non è in contrasto con i principi evocati dal ricorrente posto che il requisito della sproporzione della reazione, così come richiesto dall'impugnante, non ha costituito oggetto di esclusivo riferimento da parte del giudice e non è stato l'elemento dirimente per la negazione dell'attenuante, posto che quest'ultima è stata decisa, piuttosto, in ragione del fatto che gli elementi sintomatici della vicenda hanno consentito al medesimo giudice del merito di pervenire alla conclusione che l'azione lesiva non fosse stata conseguenza diretta e immediata dello stato d'ira, essendo stato, quest'ultimo, soltanto l'occasione per la realizzazione di un'azione aggressiva che trovava fondamento in fattori ulteriori e diversi (stato di ebbrezza alcolica, volontà di infliggere una lezione alla vittima).
In ordine all'ulteriore circostanza attenuante, poi, i giudici del merito hanno del tutto correttamente osservato che la stessa non poteva ricorrere in un caso come quello in esame nel quale la condotta della persona offesa non era inseribile nella serie causale determinatrice dell'evento e non era neppure assistita dalla volontà di determinare l'evento medesimo.
3) Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 61 c.p., n.
1. Lamenta che il giudice dell'appello ha prodotto una motivazione analoga a quella del giudice di primo grado.
Soprattutto il difensore lamenta come la Corte d'assise d'appello abbia deciso sfavorevolmente partendo da un presupposto indimostrato e cioè che la persona offesa non avesse portato alcuna aggressione nei confronti dei due imputati.
Sostiene infatti il difensore di avere dimostrato che il ricorrente aveva subito i colpi della vittima, armata di cacciavite, essendo stato notato con la maglia strappata.
Al contrario, essendo emerso che la vittima aveva anche investito l'imputato con le proprie contumelie, la giurisprudenza della Cassazione (sentenza numero 6796 del 2011 e numero 260 17 del 2013) avrebbe dovuto indurre ad escludere l'aggravante in parola. Il motivo è infondato.
Il presupposto di fatto rappresentato dalla difesa a sostegno del motivo di ricorso, costituisce null'altro che una allegazione in contrasto con quanto motivatamente attestato dal giudice del merito e per questo non apprezzabile da parte della Corte di cassazione. La Corte d'appello ha infatti posto in evidenza che le lesioni cui ha fatto riferimento il RT non sono comprovate anche perché non refertate e la contraria allegazione della difesa, secondo cui l'imputato è stato visto con la maglia strappata, non costituisce indice certo della opposta ricostruzione.
Sulla base di tale preliminare rilievo la Corte territoriale ha ulteriormente sviluppato il ragionamento che la ha indotta a non escludere la circostanza aggravante in parola alla luce del principio secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5 Sentenza n. 41052 del 19/06/2014 Ud. (dep. 02/10/2014) Rv. 260360). La Corte d'assise d'appello, in altri termini, ha ritenuto sussistente l'aggravante pur anteponendo alla azione penalmente rilevante una condotta della persona offesa (iniziali insulti e colluttazione) che tuttavia aveva avuto termine, tanto che la vittima si era allontanata mentre l'imputato e il suo complice erano andati appositamente a cercarla per darle una lezione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015