Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (In applicazione del principio, è stata annullata la sentenza di condanna che si era limitata ad affermare che la fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni della P.O., senza indicarne il contenuto, né le ragioni della ritenuta attendibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 24862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24862 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1277
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - rel. Consigliere - N. 31633/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS MA, N. IL 26/01/1933;
avverso la sentenza n. 86/2007 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RO AR avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli in data 15 aprile 2009 con la quale è stata affermata la sua responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e minacce in danno di HE Galena, fatti del 2006.
Deduce:
1-2) la mancanza di motivazione riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, in assenza di indicazione di elementi di riscontro della relativa deposizione. L a sentenza non contiene nemmeno la disamina delle fonti di prova e del relativo contenuto, essendo stata del tutto pretermessa la indicazione delle dichiarazioni della teste della difesa RO così come quelle del teste del PM LO.
3) la mancata dimostrazione della tempestività delle querele;
4) la omessa valutazione della deposizione della teste RO la quale aveva deposto sulla assenza della imputata sul luogo dei fatti denunciati come accaduti il 25 novembre 2006.
Il ricorso è fondato.
Ha osservato questa Corte, in tema di motivazione delle sentenze, che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando la motivazione stessa, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa;
vale a dire, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Rv. 214308).
La redazione dell'apparato giustificativo, invero, ha la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico - giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione, con la conseguenza che la mancanza di motivazione o la sua mera apparenza deve essere ritenuta sanzionabile con la nullità (Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 244118).
Nella specie il giudice si è limitato ad affermare, con una asserzione assolutamente immotivata, che la fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa. Non ne ha indicato il contenuto ne' le ragioni della ritenuta attendibilità, dalle quali eventualmente potere desumere la eventuale giustificata pretermissione del testimoniale della difesa.
Si è dunque in presenza di una situazione nella quale questa non è stata posta in grado di conoscere in alcun modo le ragioni della affermata responsabilità della imputata venendo impedita nel diritto di articolare validi e specifici mezzi di impugnazione, diversi dalla fondata deduzione di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125 c.p.p.. Ogni ulteriore motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Agropoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010