Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
La violazione dell'obbligo del P.M. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione al g.i.p. di un verbale di dichiarazioni rese da un chiamante in correità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/1999, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 26.02.1999
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 238
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.44739/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NT EP n. il 10.05.1956
2) LE CROCE n. il 25.02.1964
3) ON EP n. il 19.04.1965
4) AT SALVATORE n. il 23.06.1967
5) DI OC GIOACCHINO n. il 03.01.1966
6) TT IGNAZIO n. il 08.11.1968
7) PUZZANGARI GAETANO n. il 08.09.1968
avverso sentenza del 21.04.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Elena PACIOTTI che ha concluso per l'annullamento del ricorso del AT e per il rigetto degli altri ricorsi
Uditi i difensori Avv. ti LIOLIA FIAMMA per LL e ON, ARMANDO VENETO per TI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Questo procedimento penale trae origine da tre episodi di sangue di chiara matrice mafiosa, inquadrati nel contesto della guerra di mafia in corso all'epoca in provincia di Agrigento tra le famiglie di OS OS e il clan dei c.d. "emergenti", successivamente denominato "Stidda".
Il primo episodio riguarda l'omicidio premeditato commesso il 25 ottobre 1991 nei pressi di un abbeveratoio, all'altezza del quadrivio di Naro, ai danni di UI Santo, un venditore ambulante che era nell'occorso in compagnia della moglie IN NZ. Come autori dell'omicidio venivano indicati NT GI e LE CE (capi a e b).
Il secondo episodio riguarda il tentato omicidio, pure premeditato, di un rappresentante di medicinali, AN AT, scambiato per MI RI, un pregiudicato per spaccio di droga, commesso il 6 dicembre 1991 a un chilometro circa da Camastra. Coinvolti nell'omicidio erano l'LE, ON GI, AT AT, DI OC CH e TT AZ (capi c e d), Il terzo ed ultimo episodio riguarda il tentato omicidio premeditato commesso il 12 marzo 1992 in località ANcattì ai danni dello stesso MI, già vittima designata del secondo attentato, e la donna che era con lui BO IA TA. Nell'episodio risultavano coinvolti il NT, l'LE, il AT, il DI OC, l'TT e AR TA (capi g e h). Rinviati a giudizio della corte di assise di Agrigento, con sentenza del 16 maggio 1997 veniva riconosciuta la responsabilità di tutte le persone dianzi indicate in ordine ai reati loro rispettivamente contestati e, unificati tutti i delitti a ciascuno ascritti sotto il vincolo della continuazione, veniva inflitta la pena dell'ergastolo al NT e all'LL, quella di anni 14 di reclusione e lire 2.000.000 di multa al ON e al NG, quella di anni 16 di reclusione e lire 2.500.000 di multa al AF e quella di 13 anni di reclusione e lire 1.500.000 di multa al Di CC e all'LO. Seguivano, tra le altre statuizioni, la condanna di tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali e di custodia cautelare, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione dai pubblici uffici, la pubblicazione della sentenza di condanna all'ergastolo mediante affissione per estratto in alcuni comuni e sul giornale "La Sicilia", e la confisca e la distruzione dei reperti balistici in sequestro. Il 21 aprile 1998, con la decisione ora impugnata, la corte di assise di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado. II. Secondo la corte territoriale, il nucleo centrale delle accuse nei confronti di tutti gli imputati, in relazione ai tre episodi criminosi descritti, andava ricercato nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia EN GI CE, cugino di LL e cognato d AF.
Secondo la sentenza, il EN, con il volto travisato e in possesso di un mitra Tompson prelevato da un garage in contrada Salaparuta, aveva esploso contro il UI quasi tutti i 40 colpi del caricatore, su mandato dei fratelli TI e d'accordo con l'LL, che però non aveva sparato quantunque munito di una pistola cal. 9 cecoslovacca. Il movente dell'azione delittuosa doveva ricercarsi nel fatto che la vittima apparteneva alla famiglia mafiosa del Di Caro di ANcattì, vicina a OS OS e che la stessa era ritenuta responsabile dell'omicidio del giovane OR AZ, ritenuto vicino alla famiglia NT.
Il racconto del EN era riscontrato dalle dichiarazioni rese de relato da altri due collaboratori di giustizia, AF AN e EN CH. Il primo riferiva le informazioni apprese nel carcere di Agrigento da RA ZO e oggetto di conversazione anche con AV MM e PO CH, che avevano confermato come l'uccisione del UI era stata voluta da GI TI. Il secondo riferiva di aver appreso dal delitto dal cugino LL. A parte alcune discrasie, di cui la corte dava conto liquidandole come marginali e prive di qualsiasi pregio nell'economia della vicenda riferita, le indicazioni fornite da EN GI CE trovavano molteplici riscontri sia in ordine alle modalità dei fatti (tra l'altro, la presenza della IN vicino al furgone del marito, l'ordine di scansarsi a lei dato dall'uomo col mitra, l'uso di un'unica arma e l'elevato numero dei colpi esplosi, la provenienza dal Belgio delle munizioni usate, il fatto che lo sparatore fosse travisato, con calza o parrucca poco importa, ecc.), sia in ordine alla causale del delitto (confermata dagli inequivocabili collegamenti e frequentazioni della vittima), sia in ordine alla posizione degli imputati (esponenti di primo piano all'interno della cosca canicattinese).
La chiamata in correità di EN GI CE costituiva la principale fonte di accusa anche nei confronti delle persone coinvolte nel tentato omicidio di AN AT, scambiato per MI RI, ritenuto dal NT come il probabile reggente della famiglia mafiosa dei Di Caro. Nel corso di almeno due riunioni (una delle quali tenuta a Marina di Ragusa) si era parlato dell'omicidio del MI, il quale era solito frequentare una pizzeria di Camastra, essendo amico e fornitore di droga del gestore del locale. Di CC CH e LO AZ erano stati incaricati dal EN di segnalare la presenza del MI nella pizzeria. A bordo di una Croma carica di armi prelevata dal solito covo di Salaparuta, EN e ON GI si erano recati a cenare in un ristorante tra Naro e Camastra, dove avevano incontrato Di CC e l'LO. Avuta conferma che il MI si trovava all'interno della pizzeria di Camastra, EN e ON si erano diretti a Palma di Montechiaro, dove avevano prelevato l'LL e AF, ed erano tornati a Camastra, affiancando una Renault 5, a bordo della quale ritenevano che si trovasse il MI. EN e AF avevano sparato costringendo il malcapitato a schizzare fuori dall'auto, ma il EN, resosi conto che non si trattava del MI ma di un'altra persona che gli somigliava, ordinava di non sparare più.
Le dichiarazioni del EN sull'agguato descritto trovavano un riscontro di tipo omologo nelle rivelazioni de relato degli imputati di reato connesso EN CH e AF AN. Il primo riferiva di aver appreso dal cugino LL di un attentato da lui effettuato insieme coi EN GI CE ed altre persone sulla strada statale tra Camastra e Naro, la cui vittima predestinata era il MI, e che era fallito essendosi accorti all'ultimo momento che si trattava di un errore di persona. Il AF dichiarava di essere a conoscenza che il "gruppo solito" per ben due volte aveva tentato di uccidere il MI.
L'attendibilità di questi due ultimi collaboranti emergeva - secondo la sentenza impugnata - dalla reciproca convergenza delle loro dichiarazioni nei nuclei fondamentali e da un'analoga convergenza con le indicazioni del EN con riferimento ad una serie di particolari meticolosamente evidenziati concernenti le modalità di esecuzione dell'agguato (numero e tipo di macchine parcheggiate davanti alla pizzeria, inseguimento dei AN da parte di due killers, tipo di armi usate, ecc.) e la posizione dei singoli imputati coinvolti.
Anche per l'agguato avvenuto nel territorio di Naro il 23 marzo 1992, apparivano determinanti le dichiarazioni del EN, il quale, però, questa volta, non aveva partecipato alla sua esecuzione, ma ne riferiva de relato, rivelando confidenze ricevute spontaneamente dagli affiliati qualche giorno dopo il fatto. Le indicazioni del EN erano confermate da numerosi riscontri, sia in ordine al fatto (all'uscita della pizzeria alla guida della Volvo era una ragazza, tutti avevano sparato ad eccezione dell'LL, ecc.), sia in ordine alla posizione dei singoli imputati. Da ultimo, la corte riteneva infondate le doglianze avanzate da alcuni imputati, che avevano contestato che nei fatti loro addebitati ricorresse l'aggravante della premeditazione ed avevano avanzato richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena.
III. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati. LL CE deduce, sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che i giudici di merito avevano disatteso i principi ormai consolidati che la giurisprudenza di legittimità ha formulato in materia di chiamata in correità, ribadendo l'autonomia del delitto associativo da quelli oggetto del programma criminoso. In particolare, la difesa evidenzia le discrasie esistenti tra il racconto di EN GI CE e della vedova del UI, presente all'uccisione del marito;
critica il modo in cui sono state valorizzate le dichiarazioni de relato di EN CH;
contesta che possa parlarsi nel caso di specie di "doppia chiamata", essendosi EN CH limitato a riferire quello che aveva appreso dal fratello GI CE;
e che, in ogni caso, non esiste convergenza di dichiarazioni e riscontri in ordine alle vicende AN e MI. Da ultimo, la difesa si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo l'LL persona incensurata.
Sulla stessa traccia, il difensore di ON GI, che è lo stesso dell'LL, contesta il metodo seguito dai giudici palermitani, che hanno valorizzato le dichiarazioni di EN GI CE, pur in assenza di dichiarazioni incrociate. La difesa insiste inoltre perché la sentenza impugnata venga annullata, avendo omesso di concedere le attenuanti generiche al suo assistito, che è persona con modesti precedenti penali e proviene da un ambiente sociale e familiare subculturale.
Di CC CH si duole, sotto il profilo della inosservanza di norme processuali nella valutazione della prova, che la corte di merito abbia privilegiato un criterio quantitativo (più chiamate in correità, anche se de relato, sono sufficienti per affermare la responsabilità del chiamato), omettendo di porsi il problema della credibilità logica dei collaboranti, tutti di spiccata personalità criminale, ritenendo decisiva della loro attendibilità intrinseca la mancata prova di un loro risentimento o sentimento di astio nei confronti dei chiamati, senza soffermarsi ad analizzare l'interesse dei collaboranti ad accusare in vista della possibilità di fruire dei benefici della legislazione premiale. TI GI ripropone innanzitutto l'eccezione relativa al mancato deposito nel fascicolo del P.M. di un verbale di dichiarazioni rese dal collaboratore EN GI CE, ritenendo insufficiente liquidare il problema affermando, come fa la sentenza impugnata, che l'unica sanzione prevista al riguardo è quella della inutilizzabilità dell'atto non trasmesso. Nel merito, la difesa contesta la credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti e la ricostruzione fatta dalla corte circa il movente degli episodi contestati e il ruolo di mandante assegnato al suo assistito.
Anche NG TA critica il metodo seguito dalla corte circa l'attendibilità dei collaboranti, evidenziando come le loro propalazioni sono incoerenti, contraddittorie ed imprecise e che in ogni caso il racconto del EN manca di spontaneità. AF AT ha proposto dichiarazione di ricorso per cassazione, senza enunciare però i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da AF AT, mancando l'enunciazione dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c) c.p.p. Infondata è la questione di rito sollevata dal difensore del NT, che si duole della mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari di un verbale contenente le dichiarazioni rese da EN GI CE il 10 maggio 1993, con conseguente violazione dell'art. 416 c.p.p. La corte di merito, affermando che la sanzione della violazione dell'obbligo del P.M. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini va ravvisata esclusivamente nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non ha fatto altro che ribadire un principio già enunciato da questa Corte Suprema, secondo la quale non è prevista un'autonoma sanzione di nullità per il mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (Cass., Sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni, in Cass. pen. mass. ann., 1997, m. 317, p. 509; Id., Sez. VI, 19 ottobre 1993, Carnazza, ivi, 1994, m. 1743, p. 2767),
Ma, anche a voler ritenere che l'art. 416 comma 2 c.p.p., ponendo a carico del pubblico ministero l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza, induca a considerare la sottrazione di atti a detto fascicolo, salvo i casi specificamente previsti nell'art. 130 disp. att. c.p.p. come illegittima ed idonea pertanto a determinare una nullità ex art. 178 comma 1 lett. e) c.p.p., soluzione che forse appare più appagante di quella finora accolta (cfr. Corte cost., 5 aprile 1991, n. 145, in Cass. pen. Mass. ann., 1991, II, 486), occorre pur sempre dimostrare che la segnalata sottrazione abbia determinato una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa. Il che è non è dato di ravvisare nella vicenda in esame, in cui la questione della mancata conoscenza del verbale del 10 maggio 1993 contenente le dichiarazioni del EN venne sollevata in primo grado con riferimento all'omicidio IM e ai connessi reati di armi che non costituiscono più oggetto di giudizio essendo stati gli imputati assolti dalle relative imputazioni e che deve ritenersi in ogni caso superata dal lungo e meticoloso esame cui è il EN è stato sottoposto in sede dibattimentale. Nel merito, tutti i ricorsi sono infondati.
La produzione giurisprudenziale in tema di chiamata in correità ha assunto dimensioni imponenti ed è contrassegnata da non pochi contrasti ed oscillazioni che rendono talora non agevole l'individuazione delle linee di fondo degli indirizzi prevalenti nelle decisioni del giudice di legittimità.
Un punto fermo è dato però dal metodo di valutazione della chiamata in correità, che è stato delineato dalla giurisprudenza con l'indicazione della successione delle operazioni logiche tendenti a verificarne la attendibilità sia intrinseca che estrinseca. Due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può ben bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere comunque sussistenti, allo stesso modo in cui il grado minore di intrinseca attendibilità delle accuse postula il concorso di riscontri esterni di più accentuato spessore, anche riguardo alla personalizzazione delle imputazioni (Cass., Sez, II, 27 settembre 1994, Perri, in C.E.D. Cass., n. 200300). Nella vicenda de qua, è indubbio che l'esame del giudice di merito è stato compiuto seguendo l'indicato ordine logico, sciogliendo in primo luogo il problema della credibilità dei dichiaranti in relazione alla loro personalità, al loro passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della loro risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici, per poi verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni rese, alla luce di criteri, quali la precisione, la spontaneità e la ragionevolezza, tenendo conto che lo spessore della attendibilità intrinseca della chiamata va correlato anche al tipo di conoscenza del chiamante. Il punto più delicato dell'indagine tuttavia, su cui si appuntano fondamentalmente le doglianze dei ricorrenti, è costituito dalla attendibilità estrinseca della chiamata in correità del collaborante EN GI CE, e quindi dalla identificazione dello spessore dei riscontri estrinseci afferenti al singolo "chiamato" e ai singoli episodi narrati che, secondo la consolidata giurisprudenza, consistono in elementi o dati probatori non predeterminatì nella specie e qualità e che, pertanto, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tant'è che si è affermato che sussiste un principio di libertà dei riscontri e che è arbitraria qualsiasi tipizzazione che ne delimiti il campo di applicazione (Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli;
Id., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate ed altri). Un contributo illuminante in proposito va riconosciuto alla nota sentenza Costantino del 21 aprile 1995, con la quale le Sezioni Unite, sia pure con riferimento all'applicazione di misure cautelari, hanno precisato che è sufficiente una conferma ab extrinseco della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che, per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare il sospetto che il collaborante possa aver mentito, mentre non è indispensabile che i riscontri esterni riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato o dei chiamati, in quanto l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude, di per sè l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco.
In particolare, la latitudine del riscontro alla chiamata è necessariamente legata alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie e al carattere più o meno circostanziato dell'accusa, per cui, a fronte di un giudizio fortemente positivo sulla credibilità intrinseca del chiamante e sulla specificità del contenuto della chiamata, la presenza di un dettaglio esterno e indipendente dalla chiamata, riferentesi alla verifica di uno dei fatti narrati, può ben essere assunto come fondamento per l'affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del chiamato o dei chiamati.
In quest'ottica, non può non rilevarsi come le dichiarazioni di accusa del EN, che si è autoaccusato di gravissimi delitti per i quali non era stato chiamato a rispondere, si inseriscano in una pluralità di elementi riferiti, collegati fra loro da un coerente sviluppo logico, si da costituire un dato di tranquillante riscontro. Peraltro, con riferimento al controllo delle dichiarazioni provenienti da più coimputati o imputati di reati connessi, è indubbio che la corte di merito abbia fatto buon uso dei principi elaborati da questa Corte Suprema in materia di chiamate di correo incrociate, riconoscendone la valenza probatoria quando le dichiarazioni accusatorie sono state rese autonomamente in tempi diversi e presentano elementi di coincidenza fra loro, sempre che possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori incidentali, da reciproche interferenze, o, addirittura, dall'intenzionale e artificiosa costruzione di riscontri a sostegno dell'accusa. (Cass., Sez. I, 28 ottobre 1993, Martella, in C.E.D. Cass., n. 195909). Non può non tenersi conto, come ben evidenzia la sentenza impugnata, che, proprio per la matrice mafiosa dei delitti in esame e per i legami di parentela e di affinità esistenti tra chiamante e chiamato in correità (EN è cugino di LL e cognato di AF), gli imputati di reato narrano, nel caso in esame, vicende che sono pienamente legittimati a conoscere, per percezione diretta o per confidenze ricevute dai correi, in quanto maturate nell'ambito delle rispettive cosche o di consorterie alleate, senza intendimenti persecutori o calunniosi nei confronti degli incolpati. Quanto alle "discrasie", "contraddizioni" e "saltuarie incertezze" rilevate nel racconto del EN (con la ricostruzione dell'omicidio UI fatta dalla vedova della vittima, o con la ricostruzione dell'attentato al AN fatta dallo stesso AN, ecc.), la sentenza le ha risolte con congrua motivazione logicamente giustificandole non solo con il passaggio del tempo dall'epoca dei fatti, ma altresì con la complessità della narrazione, che si riferisce ad una serie impressionante di omicidi, e con il rilievo che si è trattato in buona parte di inesattezze e rettifiche di importanza secondaria rispetto alla sostanza delle rivelazioni e assolutamente inidonee ad attaccare l'attendibilità del chiamante. Da questo angolo visuale, molte delle doglianze dei ricorrenti, dedotte surrettiziamente come vizi della motivazione, propongono in buona sostanza censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti attraverso un attento e meticoloso esame degli elementi probatori a loro disposizione, fondando il loro convincimento su un logico apparato argomentativo, che consente di riscontrare la congruenza delle varie proposizioni inserite nella motivazione.
Assolutamente infondata è poi la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'LL e al ON, avendo i giudici di merito fatto buon uso del potere discrezionale loro accordato in proposito dandone contezza mediante una adeguata motivazione. È evidente che i giudici hanno adempiuto all'adempimento del relativo obbligo fornendo una risposta puntuale ed esauriente sulle istanze difensive, sia in relazione alla estrema gravità dei fatti commessi e alla elevata personalità criminale dei loro autori, sia in relazione alle dedotte condizioni di vita socio-familiari di particolare disagio degli stessi. I ricorsi debbono essere, pertanto, rigettati e al rigetto segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile il ricorso proposto da AT AT, che condanna al versamento della somma di lire 500.000 a favore della Cassa delle ammende.
r i g e t t a gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999