Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" nè l'ammontare del profitto complessivo, nè in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di confisca, con rinvio per l'individuazione del profitto anche avendo riguardo alla necessità di individuare gli specifici reati fine attribuibili a ciascun coimputato).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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- 3. La Cassazione mette i paletti sulla confisca del profitto dei reati tributariAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 27072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27072 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/05/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1048
Dott. GENTILI RE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 27765/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OL N. IL 29/06/1955;
TT NI N. IL 02/11/1953;
avverso la sentenza n. 5069/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO, del 04/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Carolino Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Cocito Vittorio, nell'interesse di TT NI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP presso il Tribunale di Como, con sentenza del 4.4.2014, applicava ex art. 444 c.p.p., e ss. a ER OL la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e disponeva e a TT NI la pena di mesi dieci di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, oltre alla confisca di tutti i beni in sequestro, ex art. 322 ter c.p.. Per ER OL la pena era così calcolata: previa esclusione della recidiva contestata, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sent. del Tribunale di Milano, in composizione collegiale del 22.10.2013, irrevocabile il 14.11.2013: pena base, anni 1 mesi 6 di reclusione, diminuita ex art. 444 c.p.p. ad anni 1 di reclusione, in aumento alla pena inflitta con la predetta sentenza, e così specificata: aumento così determinato: 1) quattro mesi per il capo A); 2) un mese per il capo Z); 3) un mese per il capo AA); 4) un mese per il capo BB); 5) un mese per il capo CC); 6) un mese per il capo DD): 7) un mese per il capo EE); 8) un mese per il capo FF); 9) un mese per il capo ZZ), per una pena complessiva di 3 anni e mesi. ER OL era imputato:
A) del reato p. e p. dall'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3, con il ruolo di promotore, quale amministratore di fatto delle società del gruppo MINITRANSPORT (associazione per delinquere allo scopo di commettere più delitti, in particolare violativi della L. n. 74 del 2000). In Como Grandate (sede delle società del gruppo Minitransport) nella seconda metà dell'anno 2008, ivi operante sino alla prima metà dell'anno 2009 ed in seguito operante anche in altri luoghi quali Vanzaghello e Pregnana LA:
Z) art. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 4.557.250,00 ai fini delle imposte ed Euro 911.450 a fini IVA (anno 2008), a complessivi Euro 6.727.700 ai fini delle imposte ed Euro 1.345.540,00 ai fini IVA (anno 2009). In Milano, settembre 2009 (dichiarazione 2008)- ottobre 2010 (dichiarazione 2009).
AA) art. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 2.965.046 ai fini delle imposte ed Euro 593.009 a fini IVA (anno 2008), a complessivi Euro 5.250.730,00 ai fini delle imposte ed Euro 1.050.046,00 ai fini IVA (anno 2009). In AS GN (VA) settembre 2009 (dichiarazione 2008) e Milano ottobre 2010 (dichiarazione 2009).
BB) artt. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 3.546.300,00 ai fini delle imposte ed Euro 709.206,00 a fini IVA (anno 2008), a complessivi Euro 5.253.150,00 ai fini delle imposte ed Euro 1.104.630,00 ai fini IVA (anno 2009). In Milano, settembre 2009 (dichiarazione 2008) - ottobre 2010 (dichiarazione 2009);
CC) art. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 203.500,00 ai fini delle imposte ed Euro 40.700,00 a fini IVA (anno 2008), a complessivi Euro 1.461.530,00 ai fini delle imposte ed Euro 292.306,00 ai fini IVA (anno 2009). In Como, settembre 2009 (dichiarazione 2008) e Milano ottobre 2010 (dichiarazione 2009);
DD) artt. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (indicazione fraudolenta nella dichiarazione 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 2.251.750,00 ai fini delle imposte ed Euro 450.350 ai fini IVA (anno 2009).
In Milano, ottobre 2010 (dichiarazione 2009);
EE) artt. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, 2 (indicazione fraudolenta nella dichiarazione 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 3.830.702,30 ai fini delle imposte ed Euro 796.276,90 ai fini IVA (anno 2009).
In Milano, settembre 2010 (dichiarazione 2009);
FF) artt. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (indicazione fraudolenta nella dichiarazione 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi Euro 4.184.736,70 ai fini delle imposte ed Euro 836.947,34 ai fini IVA (anno 2009).
In Milano, settembre 2010 (dichiarazione 2009) ZZ) art. 110 c.p., art. 2632 c.c. (aumento fittizio del capitale societario). In Novara il 22.6.2010. Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 4. Per TT NI:
Pena base per il reato più grave (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, capo 2^): anni 1 e mesi 6 di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche: anni 1 di reclusione;
aumentato per la continuazione ad anni 1 e mesi 3 di reclusione;
diminuita per il rito e pena finale: mesi 10 di reclusione, con sospensione condizionale della pena cui era stata subordinata la richiesta.
La TT era imputata:
M) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, perché YS BI (nei cui confronti si procede separatamente) quale amministratore di diritto per il periodo dal 23.12.06 al 24.11.08, TT OM, amministratore di diritto, ON VI, LE SE e RI UN, amministratori di fatto della P.EMME.E SRL, quali concorrenti materiali nel reato, ex art. 110 c.p., in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel corso dei periodi d'imposta 2008 e 2009 emettevano una pluralità di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo (imponibile ed iva) di Euro 13.971.660,00 nei confronti dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella per un imponibile di Euro 6.608.050,00 pari ad IVA per Euro 1.321610. In Como, Vanzaghello, Bergamo o altro luogo da settembre 2008 ad aprile 2009.
N) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, perché TT OM, quale socio accomandatario e amministratore, ON VI e LE SE quali amministratori di fatto della AZIENDE FOSSA SAS, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel corso dei periodi d'imposta 2008 e 2009, emettevano una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo (imponibile ed iva) di Euro 6.867.704,64 nei confronti dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella.
In Como, Vanzaghello, Gallarate (VA) o altro ottobre 2008 a dicembre 2009.
II) reato previsto e punito dagli artt. 81 e 110 c.p. e D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, perché TT OM, quale socio accomandatario e amministratore dal 30.12.2008 al 26.07.2010, SS UG, quale socio accomandatario e liquidatore dal 26.07.2010, ON VI quale amministratore di fatto della AZIENDE FOSSA GIUSEPPE SAS, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano fraudolentemente nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2008 e 2009 elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse per gli importi dalle società indicate in imputazione. In Gallarate (VA), settembre 2009 (dichiarazione 2008) e ottobre 2010 (dichiarazione 2009).
OO) reato previsto e punito dall'art. 110 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, perché TT OM, quale amministratore di diritto, ON VI, LE SE e RI UN quali amministratori di fatto della P.EMME E. SRL perché in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno 2008 evadendo le imposte per importi superiori ad Euro 74.468,53. In particolare, a fronte di elementi attivi pari ad Euro 20.642.271 per l'anno 2008 non presentavano la dichiarazione ai fini IRES evadendo l'imposta relativa per Euro 5.676.625 e non presentavano la dichiarazione IVA evadendo l'imposta per Euro 1.638.438; In Bergamo, gennaio 2010 (dichiarazione 2009).
PP) Reato previsto e punito dall'art. 110 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, perché nelle loro qualità indicate nel capo che precede, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nella dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno 2009 elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo e, comunque, superiore ad Euro 2.065.827,60 ed evadevano così le imposte per un ammontare complessivo superiore ad Euro 103.291,38. In particolare omettevano di indicare nella predetta dichiarazione elementi attivi pari ad Euro 7.976.035,22 (imposta IRES pari ad Euro 2.193.409,69) ed IVA pari ad Euro 1.595.207,04. In Bergamo, ottobre 2010 (dichiarazione 2009).
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto separati ricorsi per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dal l'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. - ER OL (che ricorre oltre che contro la sentenza contro l'ordinanza del 13.3.2014 con cui il GUP ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale):
a. Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli art. 8, 9 e 10 c.p.p.. Il ricorrente deduce che in data 13 marzo 2014, in occasione della prima udienza preliminare, la difesa eccepiva tempestivamente l'incompetenza territoriale del Giudice di Como, in favore dell'autorità giudiziaria di Milano.
Ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. Unite, n. 4419 del 25 gennaio 2005, Gioia, rv 229982) hanno evidenziato, in tema d'istanza di applicazione pena, ex art. 444 c.p.p., che deve emergere l'interesse della parte a sostenere in sede di ricorso l'incompetenza territoriale, dal momento che la decisione del Giudice ratifica un accordo proposto dalla parte stessa, il difensore ricorrente assume che nella fattispecie in esame, nonostante l'accoglimento della richiesta di patteggiamento dell'imputato TE, vi è comunque un interesse all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata, poiché la stessa era stata proposta proprio in previsione di un patteggiamento definitivo, che comprendesse anche eventuali questioni fallimentare in capo al gruppo Minitransport. Le condotte contestate nel presente procedimento, infatti, correrebbero il rischio di essere nuovamente contestate quali corollario di un procedimento per bancarotta.
La questione dell'incompetenza territoriale era fondata -si sostiene- poiché la sede legale della società Minitransport Spa era in Settimo LA MI), mentre la sede legale di Minitransport Srl era a Pregnana LA (MI). Entrambe le società sono fallite, come da sentenza dichiarativa di fallimento, emesse proprio dal Tribunale di Milano, acquisita agli atti. Nel corso delle indagini preliminari la competenza territoriale in capo all'autorità giudiziaria di Como non era stata individuata in ragione del radicamento dell'associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., presso il circondario di Como. Nessun elemento poteva far emergere un interesse particolare per il gruppo al magazzino di Grandate e neppure è vero, secondo quanto si sostiene in ricorso, come rilevato dal Gip, che gli incontri nella fase di acquisto delle società avvenissero in Grandate.
Si sostiene che i magazzini delle Minitransport si trovavano anche altrove, presso AS NO per esempio.
L'autorità giudiziaria di Como è, dunque, la prima Procura della Repubblica che ha indagato sulla vicenda, ma, come noto, la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato deve essere un criterio residuale per l'individuazione della competenza territoriale. Nel caso di specie vi erano, ad avviso del ricorrente, tutti gli elementi per individuare il luogo di commissione del reato. L'associazione a delinquere, secondo la stessa prospettazione accusatoria, era finalizzata alla commissione di una serie di reati tributari;
in particolare l'eva-sione IVA proprio in capo al gruppo Ministransport.
Il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, a cui era finalizzata l'associazione, è stato dunque commesso, ex D.Lgs., art. 18, presso il domicilio fiscale delle società e, quindi, in Milano. L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria di Milano avrebbe assolto anche a ragioni di economia processuale, poiché a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento il procedimento, già in essere, per il reato di bancarotta fraudolenta sarà ivi celebrato. b. Art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla confisca disposta dal Giudice ed in particolare in merito all'errata applicazione dell'art. 322 ter c.p.. Il ricorrente evidenzia che il giudice ha disposto la confisca di quanto sequestrato in ragione del disposto dell'art. 322 ter c.p.. L'incredibile mole di beni, quindi, è stata confiscata quale equivalente del profitto derivante dalle violazioni tributarie. Una confisca di tale importanza, però, necessitava di un approfondimento maggiore.
Il profitto, infatti, è stato individuato, non quale conseguenza di un effettivo avviso di accertamento dell'Agenzia Tributaria, l'unico organo competente a cristallizzare una pretesa tributaria, bensì in ragione di una relazione degli operanti che hanno seguito le indagini.
Il profitto dovrebbe essere individuato eventualmente nel risparmio fiscale, che non può in alcun modo identificarsi nella somma di oltre 20 milioni scelta dal giudice.
Alla cifra sopra indicata si giunge attraverso la somma dell'IVA indicata nelle false fatture, da cui la contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Si evidenzia, tuttavia, che non solo a TE LO non è stato contestato questo reato, ma l'IVA così indicata non può certo costituire il risparmio fiscale e quindi il profitto del reato, poiché è un'IVA "fittizia" indicata nelle fatture al solo fine di aumentare un'IVA effettiva, che sarà poi dedotta.
Non vi sarebbe stata, in altri termini, alcuna indagine tecnica che potesse quantificare l'effettiva imposta evasa oltre al valore dei beni sottoposti a sequestro.
Sono stati confiscati beni riconducibili a società, vedasi PA srl e 40 srl che, come da sentenza, non hanno avuto in alcun modo a che fare con i reati contestati.
Si deduce che il patrimonio immobiliare delle due società di cui sopra era detenuto da molto più tempo rispetto all'ipotesi di reato contestate.
I beni immobili appartenenti a PA srl e 40 srl, inoltre, non erano certo il profitto "diretto" degli illeciti, come erroneamente sostenuto in sentenza;
il decreto aveva stabilito che potessero costituire l'equivalente del profitto ed aveva evidenziato che gli stessi fossero nella disponibilità di TE stesso e per questa ragione confiscabili.
Il giudice - ci si duole - cita in sentenza la decisione delle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, secondo cui "di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente". Sulla base di questo orientamento giurisprudenziale dovrebbero essere confiscati, a parere del giudice, tutti i beni sottoposti a sequestro, a tutti gli indagati, a prescindere dall'effettivo apporto personale all'illecito tributario.
A prescindere dalla condivisione di questa conclusione, si dimentica in sentenza che la confisca è stata disposta sulla base dei reati tributari contestati, ex art. 322 ter c.p., contrariamente a quanto ricostruito dal giudice in sentenza. E anche qualora si volesse indentificare una responsabilità più risoggettiva, in ragione di un concorso ex art. 110 c.p., a TE LO non sono stati contestati tutti i capi d'imputazione, bensì esclusivamente gli illeciti, quale amministratore di fatto, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per quanto attiene alle società del gruppo
Minitransport.
Tali reati sono stati contestati in concorso con altri soggetti e su tali illeciti andava, tutt'al più, disposta la confisca ex art. 322 ter c.p. e non su reati che non gli sono stati neppure imputati
(vedasi per esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8). Proprio l'orientamento giurisprudenziale indicato dal Giudice, quello definito "solo apparentemente contrastante" avrebbe dovuto dettare il criterio per identificare i beni confiscabili: "in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascun dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile" (Cass. Sez. 6, 23/06/2006 n. 25877; sez. 6, 5/6/2007 n. 31690; sez. 6, 14/06/2007 n. 30966). TT NI:
a. Mancanza di motivazione relativamente al rapporto di valore tra i beni confiscati per equivalente ed il credito dello stato alla cui soddisfazione la confisca di tali beni è stata destinata. La ricorrente lamenta che il GUP del Tribunale di Como, nell'impugnata sentenza, abbia deciso di confiscare interamente i beni già posti sotto sequestro preventivo senza tuttavia specificare e verificare il valore effettivo degli stessi;
conseguentemente senza verificare se il valore medesimo fosse o meno superiore al credito dello Stato che la confisca doveva soddisfare.
Sul punto il GUP ci si duole che il GIP si limiti a motivare il proprio operato (si veda l'ultimo paragrafo della pagina 4 dell'impugnata sentenza) come segue: "Stante la rilevantissima entità del profitto dei reati, nel caso di specie appare corretto disporre la confisca di tutti i beni sequestrati ad ognuno degli imputati ed alle società utilizzate ai fini della frode, quali quelle del gruppo Minitransport, società risultanti nella sostanziale disponibilità degli imputati ex art. 416 c.p. (in particolare di TE e di Mostoni) dopo la loro acquisizione dapprima tramite la società Genesis Srl e poi tramite la Icr Srl appositamente dagli stessi costituite;
beni il cui valore (calcolato quanto ai fabbricati e terreni intestati a persone fisiche secondo i valori correnti di mercato riportati dalla Banca Dati di quotazione immobiliare istituita presso l'Agenzia del Territorio e per quelli intestati alle persone giuridiche rispetto al costo storico indicato nei bilanci d'esercizio) non supera di certo il suddetto profitto così come calcolato in relazione all'imposta evasa per i reati rispettivamente a ciascuno ascritti. Ciò vale anche per TT OM, il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l'importo del profitto costituito dall'imposta evasa (così come calcolata nell'annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza - Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 del faldone 13) dalle società Aziende Fossa e Piemme di cui era amministratore di diritto in relazione ai reati alla stessa contestati".
In buona sostanza il GUP, secondo la ricorrente, a tutto voler concedere, presume dei valori ma non li possiede nella loro effettività, non li verifica oggettivamente e si limita, a spanne, a dire che, a occhio, valgono meno del profitto illecito (da dove lo capisce, per esempio, si duole ancora la ricorrente, che gli immobili sequestrati a TT OM valgono meno del presunto profitto?).
Oltretutto, nel caso della TT, si assume non soltanto che i beni della stessa andrebbero valorizzati in modo specifico per comprendere se valgano meno o di più dell'illecito profitto ma andrebbero valorizzati in modo specifico - in aggiunta ai suoi - anche i beni sequestrati e confiscati ai soggetti che con lei avrebbero concorso ai fatti di reato di cui ai capi m), n), ii), oo) e pp); ciò per il corretto principio della solidarietà tra concorrenti nel reato che comporta, proprio per i capi di imputazione relativi alle citate Aziende Fossa e Piemme, che tutti i beni di tutti i concorrenti in quei capi d1 imputazione debbano essere destinati a riparare per equivalente l'illecito profitto. E la ricorrente sottolinea che, vista la mole dei beni sequestrati proprio a quei concorrenti ed alla TT, il rapporto tra l'illecito profitto di cui ai capi m), n), ii), oo) e pp) ed il valore dei beni confiscati per equivalente non è affatto scontato che penda a svantaggio del valore dei beni confiscati.;
Chiede, quindi, che questa Corte, se non riterrà di procedere direttamente, rinvii ad altro GUP affinché la determinazione dei valori che giustificano la confisca venga effettivamente svolta e motivata;
con una quantificazione del rapporto tra i valori che potrà, si ritiene, condurre ad una limitazione della confisca stessa solamente al valore corrispondente all'illecito profitto ( evitando anche duplicazioni tra i concorrenti).
b. Erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Si rileva che la ricorrente TT si trovava nelle medesime condizioni del coimputato MO EL RE;
era cioè, come lui, un'evidente testa di legno che era stata posta a fare l'amministratore di diritto delle società comandate, di fatto, dagli associati per delinquere. A MO, tuttavia, è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., mentre alla TT no. Al di là dell'ingiustizia - ci si duole - la cosa risulta più altisonante perché la motivazione, oltretutto, contraddice l'esito del dispositivo.
Viene sul punto richiamato il passo della sentenza dove si legge:
"Ciò vale anche per TT OM, il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l'importo del profitto costituito dall'imposta evasa (così come calcolata nell'annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza - Nucleo P. T. di Como in atti a foglio 105 del faldone 13) dalle società Aziende Fossa e Piemme di cui era amministratore di diritto in relazione ai reati alla stessa contestati".
Il GUP, cioè, riconosce che il ruolo della TT era esclusivamente quello di amministratore di diritto (tanto che, infatti, concorrevano nel reato con lei i veri amministratori) e quindi di "testa di legno" ma, contrariamente al trattamento riservato al coimputato MO (nella stessa condizione), alla medesima non è stata applicata l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ordina la confisca dei beni immobili sequestrati a TT OM con eventuale rinvio al primo giudice per le determinazioni conseguenti all'annullamento sul punto;
riformare l'impugnata sentenza concedendo alla sig.ra TT OM l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati, fatta eccezione per il dedotto vizio motivazionale in ordine alla confisca, per cui la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Como.
2. Del tutto infondato è il motivo proposto nell'interesse della ricorrente TT in relazione alla mancata valutazione a favore della stessa della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il difensore della ricorrente, infatti, sembra dimenticare che siamo di fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss. e l'applicabilità al caso de quo della circostanza in questione - differentemente che per le applicate generiche - non è mai stata posta per la TT all'attenzione del GUP, non risultando avere fatto parte del patto.
Infondata, poi. è la doglianza proposta dal TE circa la competenza territoriale, che si palesa assolutamente generica e inattuale.
Proprio la richiamata pronuncia delle SS.UU di questa Corte n. 4419/2005 evidenzia che, in ogni caso, l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. In altri termini, con il proposto gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato.
E tale, evidentemente, non è l'astratta ed ipotetica possibilità che i medesimi fatti, in futuro, possano essere valutati ai fini di un'imputazione per bancarotta fraudolente.
3. Fondata, invece, è la doglianza proposta in punto di motivazione relativamente alla confisca.
Scrive il GUP che i beni immobili di proprietà degli imputati e delle società indicate nei capi d'imputazione e riportati in dispositivo, in quanto relativi a società utilizzate nell'attività delittuosa (del gruppo Minitransport) o, come nel caso degli immobili acquistati delle società PAMA s.r.l. e 40 s.r.l. poiché costituenti diretto profitto dei reati come dimostrato dalle analitiche indagini della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como, oggetto di sequestro preventivo e meglio indicati in dispositivo, sono passibili di doverosa confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. come richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, per i reati tributari ivi considerati e commessi dopo 11.1.2008, data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa (c.d. confisca per equivalente su qualsiasi bene o denaro di proprietà o comunque nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza del prezzo o, come nel caso di specie, del profitto del reato). Corretto è il richiamo all'arresto di questa Corte laddove ha ribadito, come in altre precedenti occasioni, che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato (così questa sez. 3, n. 23108 del 23.4.2013 nella cui motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 322 ter c.p. dalla L. n. 190 del 2012). Così, anche, quello a sez.
3, n. 25890 del 26.5.2010, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di somme di denaro sottratte al pagamento dell'IVA dovuta, in quanto, per i reati tributari, la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato. (Nella specie, si trattava di frode fiscale attuata mediante presentazione di una dichiarazione annuale in cui erano stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da annotazione in contabilità di operazioni oggettivamente inesistenti, con sottrazione al Fisco del pagamento dell'IVA dovuta).
4. Il GUP di Como rileva anche correttamente, quanto alla confisca per equivalente, che secondo la richiamata giurisprudenza di questa Suprema il legislatore ha configurato l'ablazione del patrimonio del reo in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria. La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. Dopo avere correttamente aggiunto che, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali è consentita e alla non appartenenza dei beni a un terzo estraneo, occorre che nella sfera giuridico-patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto, incorre nella prima grave incongruenza motivazionale non dando conto dell'inesistenza di tale prezzo o profitto in relazione ai singoli imputati.
Tuttavia è nella parte ancora successiva che la motivazione appare significativamente carente ed applicativa di principi giuridici che il Collegio non condivide.
Ed invero, dopo avere richiamato - seppure come si dirà di qui a poco dandone una lettura parziale- il dictum delle SSUU di questa Corte di cui alla sentenza n. 26654 del 27.3.2008 relativo ad un caso di responsabilità da reato degli enti, secondo cui di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, trascura evidentemente l'affermazione successiva operata nella medesima pronuncia delle SSUU secondo cui, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi (vengono richiamate anche sez. 2, n. 31989 del 14/6/2006, Troso;
n. 38599 del 20.9.2007, Angelucci;
n. 9786 del 21.2.2007 Alfieri;
n. 10838 del 20/12/2006, Napoletano;
n. 30729 del 6/7/2006,Carere) difetta un'applicazione logica al caso concreto.
In particolare, rileva il Collegio che il principio solidaristico può trovare la sua massima espansione di fronte ad un provvedimento provvisorio qual è il sequestro, ma non certo per la confisca che, ancorché per equivalente, non può andare oltre quello che è il profitto complessivo del singolo reato.
La confisca - va ribadito - non dovrà riguardare la quota del profitto del singolo, potendo evidentemente eccederla, ma il quantum complessivo della stessa, evidentemente, non può andare oltre il profitto realizzato dai concorrenti di quello specifico reato (che, in casi come quello che ci occupa, in cui le imputazioni per i reati- fine sono molteplici e i concorrenti diversi dovrà essere chiaramente esplicitato).
5. Va dunque riaffermato sul punto la preponderante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, mentre il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, la confisca, istituto di natura sanzionatoria, non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato (così sez. 2, n. 38599 del 20.9.2007, Angelucci, rv. 238160 che, in applicazione del principio,ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati od imputati concorrenti nel reato di corruzione, nonché delle persone giuridiche amministrativamente responsabili, in quanto beneficiane del vantaggio o titolari dell'interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori).
Del resto, come detto, le stesse citate SSUU avevano affermato che, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. Un. N. 26654 del 27.3.2008, Fisia Italimpianti spa ed altri, rv. 239926; conf. sez. 6, n. 18536 del 6.3.2009, Passantino, rv. 243190; sez. 5, n. 10810 del 3.2.2010, Perrottelli, rv. 246364; sez. 2, n. 8740 del 16.11.2012 dep. il 22.2.2013, Della Rocca, rv. 254526; sez. 5, n. 13277 del 24.1.2011, Farioli, rv. 249839).
Ancora, in ulteriori e più recenti pronunce, è stato affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto (sez. 5, n. 13562 del 10.1.2012, Bocci, rv. 253581; sez. 6, n. 17713 del 18.2.2014, Argento, rv. 259338). Se questo è il principio giuridico cui il giudice del rinvio dovrà uniformarsi, è evidente allora che lo stesso dovrà, differentemente da quanto fatto nel provvedimento impugnato: a) individuare non un profitto del reato omnicomprensivo, bensì relazionato anche ai diversi reati-fine, cui evidentemente non concorrono tutti i destinatari dei provvedimenti ablatori;
b) dare conto dell'insussistenza di un profitto diretto da confiscare;
c) indicare con chiarezza i valori monetari in gioco, senza continui richiami induttivi o per relationem ad atti del procedimento che certo non costituiscono prova ex se dei valori in essi indicati, a meno che il giudice non indichi in motivazione il perché ritiene di aderirvi;
d) specificare il valore dei singoli beni in sequestro e i criteri con cui si è pervenuto all'individuazione dello stesso. A tal fine, in altri termini, non può bastare un'affermazione generica ed apodittica, che si ritiene bastevole per tutti gli imputati, qual è quella che si legge nel provvedimento impugnato secondo cui "nella fattispecie il profitto del reato, inteso come utilità dallo stesso derivante, per quanto concerne gli imputati del reato di associazione per delinquere, è da identificarsi quantomeno nell'importo dell'IVA evasa dalle numerose società indicate nel capo d'imputazione, di cui gli stessi erano amministratori di fatto o di diritto, tutte partecipi del sistema di frode c.d. carosello, importo quantificato in Euro 21.989.881,64 nell'annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 dei falcone 13. O, ancora, l'altrettanto generica affermazione, secondo cui "stante la rilevantissima entità del profitto dei reati, nel caso di specie appare corretto disporre la confisca di tutti i beni sequestrati ad ognuno degli imputati ed alle società utilizzate ai fini della frode (...) beni il cui valore (calcolato quanto a fabbricati e terreni intestati a persone fisiche secondo i valori correnti di mercato riportati dalla Banca Dati di quotazione immobiliare istituita preso l'Agenzia del Territorio, e per quelli intestati alle persone giuridiche rispetto al costo storico indicato nei bilanci d'esercizio)non supera di certo il suddetto profitto così come calcolato in relazione all'imposta evasa per i reati rispettivamente a ciascuno ascritti".
E, ancora, si legge: "Ciò vale anche per TT OM, il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l'importo del profitto costituito dall'imposta evasa (così come calcolata nell'annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 del falcone 13) dalle società Aziende Fossa e PIEMME, di cui era amministratore di diritto, in relazione ai reati alla stessa contestati".
L'elenco potrebbe continuare, a titolo esemplificativo, con gli ulteriori richiami al contenuto del decreto di sequestro preventivo e alle analitiche indagini svolte dalla G.d.F., con continui richiami ad opera del GUP ai precedenti di questa Corte di legittimità, talvolta inconferenti rispetto al caso in esame, ma senza mai giungere ad una quantificazione chiara del valore dei beni che si vanno a confiscare e, in rapporto a quelli del profitto dei singoli reati ascrivibile a ciascun partecipe agli stessi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2015