Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2013, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
04060/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/12/2013 N 2126/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - Consigliere - CLAUDIO D'ISA Dott. REGISTRO GENERALE N. 19153/2013 - Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP LO N. IL 15/03/1966 IA UN N. IL 20/11/1960 avverso la sentenza n. 2501/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 29/06/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto dei ricom;
Voito, per il ricamente AP Marcells, l'Avv. Emitro Carlo CHIODI del Foro di Brescia, che ha concluso per l'accoglimento propero ricons del Voito,1, par of ricomente IA BR , l'Av. Emilio GUELI du for diBergams oh he ancluso per l'accoglimento del pas pro ricorso, Udito, per la parte civile, l'AvvUdito, Uditi difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. LO CA e BRo BI venivano tratti a giudizio avanti il Tribunale di Brescia per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv. e 590, primo e terzo comma, cod. pen. perché, nelle rispettive qualità CA di institore dell'impresa presso cui lavorava la persona offesa, BI di legale rappresentante della società BI S.r.l. produttrice della segatrice cagionavano al lavoratore OL Natale semiautomatica utilizzata nell'occorso - lesioni personali gravi consistite tra l'altro nell'amputazione traumatica del quinto dito della mano sinistra al terzo distale: accadeva infatti che il predetto, mentre operava alla sega nastro suddetta, nell'eseguire il taglio di una barra in ferro piena del diametro di 50 mm veniva inavvertitamente a contatto con la lama procurandosi le descritte conseguenze lesive. Il fatto era ascritto ai predetti a titolo di colpa consistita: -per il CA, nell'aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura idonea in relazione alla sicurezza e di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori durante l'uso delle attrezzature stesse, nello specifico di dotare la sega a nastro, utilizzata presso il reparto "ferro", di idonei dispositivi di sicurezza atti ad eliminare il rischio di contatto accidentale con la lama;
- per il BI, nell'aver costruito e venduto l'attrezzatura in questione (segatrice semiautomatica) non rispondente alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza, atteso che in particolare gli elementi mobili della macchina non risultavano dotati di dispositivi di protezione tali da prevenire qualsiasi rischio di contatto. La responsabilità penale di entrambi i prevenuti, riconosciuta in primo grado, con la conseguente condanna degli stessi anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, era confermata dalla Corte d'appello di Brescia, che riformava la sentenza di primo grado solo in punto di determinazione della pena inflitta a CA LO, ridotta in considerazione della minore incidenza causale della condotta colposa dello stesso. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, ciascuno articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, LO CA deduce (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. 2 Rileva che, mentre nel capo di imputazione si contestava al CA di aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura idonea in relazione alla sicurezza e in particolare di aver omesso di dotare la sega a nastro di idonei dispositivi atti ad eliminare il rischio di contatto accidentale con la lama, in sentenza la condotta colposa omissiva ravvisata in capo allo stesso è quella di non aver adottato una politica aziendale in grado di fargli apprezzare con tempestività la manchevolezza da cui è originato l'infortunio. In altre parole si sarebbe trattato di una carenza organizzativa, come tale riconducibile alla previsione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 626/94, profilo non contestato, neanche implicitamente, all'imputato.
2.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, si afferma che le deficienze della macchina segatrice erano facilmente rilevabili a colpo d'occhio, stante la notevole frequenza di occasioni in cui si operavano tagli di materiale con diametro inferiore ai 200 mm e, dall'altro, si afferma, per motivare la minore efficienza causale della condotta colposa ascritta ad esso ricorrente, che erano più frequenti le occasioni di utilizzo della segatrice per il taglio di tubi aventi diametro maggiore di 200 mm, nelle quali non si manifestavano evidenti situazioni di rischio.
3.1. BI BRo, con il primo motivo di ricorso, deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 79, 125 e 492 cod. proc. pen., con riferimento all'ammissione della costituzione di parte civile di cui era stata eccepita in primo grado la tardività. Era accaduto che il Tribunale, dopo aver provveduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento e alla ammissione delle prove, su istanza del difensore della persona offesa che aveva chiesto di potersi costituire parte civile assumendo di non essere stato chiamato fuori dall'aula e informato», nonostante l'opposizione dei difensori degli imputati, aveva revocato l'ordinanza di apertura del dibattimento e consentito la costituzione di parte civile, ciò sulla base del rilievo che «la mancata comparizione in aula del difensore di parte civile appare riconducibile alla mancata presenza di ufficiale giudiziario». L'eccezione di nullità della costituzione di parte civile, riproposta in grado d'appello, era stata ritenuta inammissibile dalla corte territoriale con la motivazione che «l'impugnazione dell'ordinanza di restituzione nel termine non espone motivo alcuno a sostegno della doglianza, limitandosi ad una affermazione autoreferenziale secondo cui il provvedimento non sarebbe idoneo 3 a giustificare la remissione in termini e la contestuale revoca dell'originaria ordinanza di apertura del dibattimento». Il ricorrente censura tale motivazione, rilevando che l'eccezione era fondata sul rilievo che la mancata presenza di ufficiale giudiziario non poteva giustificare il contestato provvedimento.
3.2. Con il secondo motivo il BI deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, derivanti anche da travisamento della prova. Premesso che la sua responsabilità penale è stata ritenuta sulla base del rilievo secondo cui egli stesso, nell'evidenziare che il blocchetto fissato all'interno della morsa consentiva di utilizzare la sega in sicurezza per il taglio di materiali con diametro superiore a 200 mm, finiva in tal modo «per affermarne la perfetta inutilità proprio nel caso di lavorazione di barre di diametro inferiore», rileva che in realtà egli non ha mai detto che con quella macchina era possibile tagliare pezzi di diametro inferiore a 200 mm, ma ha piuttosto affermato, al contrario, che sotto i 200 mm non si sarebbe potuto tagliare» (verbale del 29/11/2010, pagina 16). Lamenta al riguardo che la Corte ha peraltro anche travisato le dichiarazioni del teste ZZ, funzionario Asl, e ignorato la deposizione, a lui favorevole dell'ingegner RA, consulente tecnico dell'altro imputato. Dalle prime, risulta invero tratto in sentenza il convincimento secondo cui all'interno la fabbrica nessuno ha mai visto il fantomatico blocchetto - si era limitato ad distanziatore», laddove il teste osserva il ricorrente - affermare che «di questo blocchetto di taglio noi siamo venuti a conoscenza quando abbiamo sentito il signor BI» (verbale del 7 giugno 2010, pagina 38): affermazione che secondo il ricorrente non giustifica il predetto - - convincimento, sia perché non risulta che la polizia giudiziaria abbia svolto indagini e abbia chiesto informazioni ai dipendenti sull'esistenza del blocchetto, sia perché il fatto che il blocchetto distanziatore non fosse stato rinvenuto sul luogo di lavoro non vale di per sé a dimostrare, a distanza di quasi 10 anni dalla vendita dell'attrezzo, che esso mancasse ab origine, ossia che non fosse stato fornito insieme con il prodotto, escludendo che piuttosto fosse stato successivamente rimosso dall'acquirente per proprie esigenze di produzione. Dalla seconda inoltre- assume il ricorrente avrebbe potuto ricavarsi conferma del proprio assunto circa l'originaria fornitura, in uno con la macchina, del predetto blocchetto. Considerato in diritto 4 4.1. Il primo dei motivi dedotti dal CA si appalesa infondato nella premessa da cui muove, la quale non sembra confrontarsi con l'effettivo e ampio tenore del capo d'imputazione. In questo, invero, si fa espresso riferimento anche alla mancata adozione di «tutte le misure tecniche ed organizzative atte a ridurre al minimo i rischi ...», senza dire che, pur a prescindere da tale espresso riferimento, non potrebbe comunque postularsi l'ipotizzato difetto di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che questa (con la locuzione "non tanto") non esclude che l'adozione dell'attrezzatura in questione resti di per sé imputabile a colpa dell'institore rappresentata dalla violazione di norme antinfortunistiche, ma semplicemente individua a monte una regola di condotta (ossia l'adozione di una politica di sicurezza in grado di fargli apprezzare con tempestività il fattore di rischio) la cui inosservanza appare a sua volta all'origine della violazione predetta: si tratta in altre parole di una spiegazione delle ragioni organizzative che hanno condotto alla violazione ascritta all'imputato, non già di una ricostruzione del fatto-reato ritenuto in sentenza diversa da quella oggetto di imputazione. 4.2. È infondato anche il secondo motivo del ricorso del CA. È agevolmente rilevabile, infatti, che non vi è alcuna contraddizione tra le due affermazioni segnalate dal ricorrente: il fatto che il taglio di tubi con diametro maggiore di 200 mm fosse più frequente, non toglie che anche l'altra operazione riguardante tubi con diametro minore di 200 mm rimanesse comunque sufficientemente frequente al punto da consentire l'apprezzamento della situazione di pericolo. 5.1. È inammissibile il primo motivo del ricorso proposto da BRo BI. L'imputato deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere il tribunale rimesso in termini la persona offesa, al fine di consentirne la costituzione di parte civile dopo l'apertura del dibattimento di primo grado. Tale pretesa inosservanza non è stata però fatta valere tempestivamente dall'imputato, il quale nulla precisa, sul punto, nel ricorso. Deve anzi rilevarsi che, nel verbale dell'udienza dell'8 marzo 2010, dopo che, a seguito della rimessione in termini, il giudice, motivatamente rigettando le contestazioni riguardo a quest'ultima mosse dalla difesa, era avvenuta la costituzione di parte civile da parte della persona offesa, nulla le parti, pur nuovamente espressamente interpellate, hanno eccepito riguardo ad essa, essendo anzi verbalizzata la loro mancanza di osservazioni in proposito. 5 Trova, perciò, applicazione il disposto dell'art. 491 comma 1 cod. proc. pen., secondo cui le questioni concernenti la costituzione di parte civile ivi compresa quella relativa alla sua tempestività - sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione stessa. Tale disposto è, infatti, applicabile anche nei casi - come quello di specie - in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta a seguito di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.; e ciò perché la rimessione in termini ha l'effetto di riportare la situazione allo status quo ante. Ne deriva l'inammissibilità del relativo motivo di gravame, a prescindere dalla correttezza della motivazione adottata dalla sentenza impugnata sul punto (v. in tal senso Sez. 3, n. 37507 del 13/07/2011, M., Rv. 251303). 5.2. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso del BI. Giova al riguardo anzitutto rammentare, con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova, che, versandosi in ipotesi di doppia conforme e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), questo può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636). Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità. Ciò detto, deve inoltre rilevarsi che le censure tutte mosse dal ricorrente con il motivo in esame, nel loro complesso mirate ad affermare che una corretta valutazione delle prove raccolte avrebbe dovuto condurre la corte d'appello a 6 ritenere che la segatrice automatica fosse in realtà munita ab origine di un blocchetto distanziatore, non si confrontano con il reale e più esteso contenuto delle considerazioni svolte nelle sentenze di merito suscettibili di integrarsi a vicenda per il richiamato principio della c.d. doppia conforme che fondano il - giudizio di responsabilità anche sul rilievo secondo il quale, quand'anche il detto prodotto fosse stato dotato in origine del predetto dispositivo di sicurezza, posto fra la morsa e il pezzo da lavorare in modo da consentire che la protezione del nastro orizzontale coprisse interamente la lama non interessata alla operazione di taglio, ciò non avrebbe comunque risolto il problema della sicurezza giacché la macchina poteva funzionare anche senza detto blocchetto, sicché si trattava in definitiva di un dispositivo il cui utilizzo era rimesso alla discrezionalità dell'operatore». Come poi pure evidenziato dalla sentenza di primo grado (al riguardo testualmente richiamata nella parte narrativa della sentenza d'appello), che un siffatto utilizzo della macchina, senza il blocchetto distanziatore, non potesse imputarsi a inopinata e imprevedibile manipolazione delle caratteristiche proprie dell'attrezzo è dimostrato dalle modifiche successivamente apportate dallo stesso costruttore dirette ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e tali da dimostrare «la concreta fattibilità di addivenire ad una soddisfacente soluzione, grazie all'applicazione di un carter solidale con la morsa mobile blocca pezzo». Quest'ultima valutazione non risulta fatta segno di specifiche e conferenti censure e in sé manifesta una intrinseca coerenza logica idonea a supportare il giudizio di responsabilità penale. A fronte di un siffatto più ampio impianto motivazionale desumibile dalle sentenze di merito, si appalesa insussistente il dedotto vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
6. Entrambi i ricorsi vanno, in definitiva, rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente (Carlo Giuseppe Brusco) (Emilio Iannello) Janne 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2014 CASS M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Giulio Mari TIBERIO U O T S N R E O C