Sentenza 19 dicembre 1990
Massime • 2
Il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
La revoca e la sospensione della patente previste dall'art. 91, comma settimo, del codice della strada, la sospensione della patente di cui all'art. 80 ter dello stesso codice e il ritiro della patente previsto dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 hanno natura di pene accessorie a cui può estendersi, ove concesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Commentari • 14
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Forlì ha applicato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione nei riguardi di D.B. Vincenzo in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285 del 1992. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Bologna articolando un unico motivo con cui deduce la mancata applicazione, quanto al reato di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285 del 1992, della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Si evidenzia che: a) l'accordo era subordinato alla sospensione condizionale della pena e all'esclusione delle pene accessorie; b) il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 35, 41, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), «nella parte in cui la disposizione …
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- 5. Obblighi di custodia anche nell'area cani (Cass. 9620/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2025
Condanna per lesioni colpose per chi lascia il proprio cane libero di circolare all'interno della “area cani” nonostante un estraneo avesse manifestato l'intento di avvicinarsi e accarezzarlo per la violazione di regole di generica prudenza, considerando che, in presenza di un altro animale nell'area di sgambamento nonché del relativo accompagnatore, la proprietaria del pitbull avrebbe dovuto fronteggiare la situazione con maggiore cura e cautela attuando una vigilanza stretta e una presenza dominante sul cane. Corte di cassazione sez. IV penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 10 marzo 2025), n. 9620 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/1990, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg: REGISTRO GENERALE
Dott. Ecc. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca N. 14963/89
Presidente
1. Dott. AR Boschi Consigliere
2 " Raffaele Dolce "
3. " RI LE "
4. " NO TT FL "
5. " Vito Aliano "
6. " UN LL EN "
7. " AS La AV "
8. " RG AT "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AP AR OR,nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 30 marzo 1989 della Corte d'Appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Vito Aliano;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Lombardi, che ha concluso perchè sia rigettato il ricorso e disposta, d'ufficio, la sospensione condizionale della pena accessoria della revoca della patente di guida.
Udito il difensore dell'imputato avv. Luigi Benzi.
Ritenuto in fatto
Alle ore 23.40' del 17 gennaio 1988 la "Citroen Pallas 2000" condotta da AP AR OR, percorrendo la strada statale "Adriatica" nel senso Ravenna - Pesaro ed effettuando all'altezza di una curva sinistrorsa sita in località Torre Pedrera di Rimini il sorpasso della "Fiat Regata" condotta da SA OV, veniva in collisione frontale con la "Talbot Samba" guidata da LI DA, proveniente dalla direzione opposta. L'urto si verificava nell'emicarreggiata di pertinenza della "Talbot" per colpa del AP, il quale, contravvenendo alle prescrizioni di cui agli art. 102 e 106 c.s. e serbando inoltre una condotta genericamente imprudente, aveva eseguito il sorpasso dell'autovettura che lo precedeva a notevole velocità, in un tratto curvilineo a visibilità ridotta anche per l'ora notturna e per la presenza della nebbia, nonostante che avesse notato in lontananza, come da lui ammesso, il bagliore di due fari. A seguito dell'urto decedevano per le gravissime lesioni riportate il LI, nonchè MO RI LA, OR AN e AL IL, che pure erano a bordo della "Talbot". Mentre il AP e CE AD, che viaggiava con lui, riportavano solo lesioni.
Con sentenza del 12 aprile 1988 il Tribunale di Rimini, dinanzi al quale il AP era stato tratto a giudizio, per rispondere del reato di cui agli art. 589 u. p. e 61 n 3 c.p., condannava l'imputato, con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante della circolazione, esclusa l'altra aggravante contestata, ad anni tre e mesi sei di reclusione, disponendo la revoca nei suoi confronti della patente di guida ex art. 91 comma 7 c.s. Lo condannava altresì al risarcimento dei danni verso le costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, da solo, nei confronti di TI IN e LO ES, cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 8 milioni ciascuno,.nonchè, in solido con la società assicuratrice "Lloyd Adriatico", citata quale responsabile civile, nei confronti di AL OV, GI IA, OR TO, TI SA, LI DO, OR NA, MO IL e MB LA, cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 25 milioni ciascuno, di AL TE, OR DO, MO AT e MO IE, cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 10 milioni ciascuno, e di LI NO e SI UN, cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 8 milioni ciascuno.
Si gravavano l'imputato ed il Procuratore della Repubblica di Rimini. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 30 marzo 1989, riduceva la pena inflitta ad anni due di reclusione, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e condannava il AP, in solido con la società responsabile civile, a rifondere le spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando per il tramite del suo difensore il difetto e la contraddittorietà di motivazione della sentenza circa:
1 ), l'affermazione di responsabilità, avendo omesso di esaminare i giudici di merito, quanto meno ai fini dell'accertamento del grado della colpa, la prospettata eventualità che l'incidente siasi verificato per un guasto meccanico del mezzo, come caso fortuito, o perchè egli abbia ritenuto, tratto in errore dalla discontinua larghezza nel tratto della Statale, che l'autovettura sopraggiungente dalla direzione opposta procedeva in una separata corsia;
2 ), le provvisionali, che i giudici di merito hanno assegnato indiscriminatamente ed in misura visibilmente maggiore del danno a liquidarsi in via definitiva, con generico riferimento "alle gravi conseguenze del delitto", senza tenere conto peraltro del grado di parentela e di dipendenza economica delle singole parti civili dalle vittime;
3 ), la conferma, in appello, in contrasto con la riduzione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale, della più grave sanzione della revoca, rispetto alla sospensione della patente di guida.
La decisione del ricorso, assegnato alla Sezione IV^ Penale di questa Corte, é stata rimessa alle Sezioni Unite con decreto 9 novembre 1990 del Primo Presidente Aggiunto, per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale insorto sulla qualificazione, come pena accessoria, della revoca o della sospensione della patente di guida e, quindi, della questione circa l'applicabilità a tali sanzioni dell'art. 166, comma 1 c.p., siccome sostituito dall'art. 4 legge 7 febbraio 1990, n. 19. Considerato in diritto
La questione della qualificazione giuridica, come pena accessoria o no, della revoca o della sospensione della patente di guida non è stata dedotta specificamente nel terzo motivo del ricorso. Essa è tuttavia rilevabile d'ufficio ex art. 538, comma 3 c.p.p. previgente, essendo intervenuta dopo la sentenza della corte d'appello la disposizione, più favorevole all'imputato, dell'art. 4 legge 7 febbraio 1990, n 19, che estende la sospensione condizionale della pena (principale) alla pena accessoria.
Il problema si pone con riferimento alla revoca od alla sospensione della patente disposte ex art. 91, comma 7 CS e non anche alla sospensione della patente prevista dall'art. 80 - ter - introdotto nel codice della strada dall'art. 142 legge 24 novembre 1981, n 689 -, qualificata pena accessoria dalla stessa rubrica della norma. Si è ritenuto così che la sospensione della patente di guida si atteggi sotto il profilo sistematico a "effetto penale", quando consegue a responsabilità per reato colposo commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale, oppure a "pena accessoria", applicata in alternativa alla confisca del veicolo prevista dall'art. 80 - bis CS, quando consegue all'incauto affidamento di autoveicolo a persona non munita di patente.
Si è detto di recente a giustificazione del differenziamento che l'art. 11 legge 3 agosto 1978, n 405, esclude dal novero delle pene accessorie la sospensione della patente di guida dipendente da reato colposo per il quale siano stati applicati l'amnistia o l'indulto, dettando per tale sospensione una disciplina ad hoc, diversa da quella stabilita per le pene accessorie, rispettivamente, dagli art.151 e 174 c.p. (Cass., sez. IV^, 30 maggio 1989, Branca). La norma risente indubbiamente nella sua formulazione del prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che vedeva - ed ancora vede - nella sospensione della patente di guida una sanzione criminale atipica. Anche se è evidente in essa l'intendimento del legislatore di adeguare sul piano pratico, con riferimento all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, la disciplina della sospensione della patente a quella delle pene accessorie. Secondo tale orientamento, per il principio di legalità sancito dagli art. 1 e 199 c.p., sono pene, principali od accessorie, oppure misure di sicurezza solo quelle come tali tassativamente indicate dalla legge, o quelle che per il loro contenuto riproducono esattamente il paradigma di una pena o di una misura di sicurezza tipica. Mentre la revoca e la sospensione della patente - che sono provvedimenti peraltro non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente giurisdizionali, di carattere discrezionale, per quanto concerne la scelta dell'una o dell'altra sanzione, che implicano una valutazione della personalità del reo sotto il profilo criminalistico, per quel che concerne la sua maggiore o minore pericolosità in ordine a quel genere di reato, e che incidono sulla capacità giuridica del condannato - sono sanzioni criminali atipiche, riconducibili per taluni loro aspetti alla vasta categoria degli effetti penali (Cass., Sez. IV^, 27 ottobre 1961, Grossi). L'orientamento - è bene ricordarlo - si formò quando non era stato introdotto nel codice della strada l'art. 80 - ter cit., nè era stato emanato, prima ancora, l'art. 79 legge 22 dicembre 1975, n 685 - sostituito dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -, che pure denomina con il suo titolo pena accessoria "il ritiro della patente di guida" disposto a carico di condannati per reati sugli stupefacenti per un periodo non superiore a tre anni. È stato, comunque, puntualmente obiettato che non è imprescindibile, ai fini dell'osservanza del principio di legalità sancito dall'art. 25 comma 2 Cost., che vi sia l'espressa qualificazione della sanzione come pena accessoria, che l'art. 19 c.p. enumera solo le pene accessorie sancite dal codice, senza decretarne la tassatività, e che la stessa giurisprudenza orientata a negare alla sospensione od alla revoca della patente la natura di pena accessoria riconosce che sono pene principali od accessorie anche quelle che, pur non essendo espressamente qualificate tali dalla legge, riproducono tuttavia per il loro contenuto il paradigma di una pena tipica. La revoca o la sospensione della patente rientrano proprio nel genere di sanzioni cui appartengono l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, tipiche pene accessorie disciplinate dagli art. 30, 31 e 35 c.p. Quella delle sanzioni criminali atipiche è invero una costruzione che, lungi dal trovare giustificazione nel principio della legalità della pena, si pone in netto contrasto con il disposto degli art. 25 Cost., 1 c.p. e 14 disp. prel. al codice civile, siccome osservato dalla migliore dottrina.
La giurisprudenza dominante rileva ancora una nota differenziale fra la revoca o la sospensione della patente e le pene accessorie. Queste possono essere provvisoriamente applicate dal giudice ai sensi degli art. 301 e 400 c.p.p. (artt. 287 e segg. c.p.p. vigente per le misure interdittive) prima della sentenza di condanna, mentre la sospensione della patente può essere disposta, prima della sentenza, dall'autorità amministrativa e dal giudice penale soltanto con la sentenza di condanna. Ma è stato osservato altrettanto puntualmente che la pena accessoria non è affatto caratterizzata dalla provvisorietà della sua applicazione, la quale è stabilita solo a scopo preventivo, da conseguirsi con provvedimenti che, rimessi generalmente all'autorità giudiziaria, possono essere attribuiti anche, nonostante la pendenza del procedimento penale, all'autorità amministrativa per la speditezza della cautela (Cass., Sez. V^, 14 gennaio 1977, Montini). È il caso della sospensione della patente disposta in via provvisoria e cautelare ex art. 91 comma 6 CS, mentre la sospensione disposta, pure dal prefetto, nelle ipotesi di cui ai primi cinque commi di tale articolo è evidentemente una misura di polizia ed ha la stessa natura della revoca o della sospensione dell'autorizzazione o della licenza per l'esercizio di una professione, arte, industria, commercio o mestiere, che l'autorità amministrativa puo ordinare sempre per motivi di sicurezza pubblica indipendentemente dal processo penale. Non v'è dunque ragione per non comprendere nel novero delle pene accessorie la sanzione della revoca o della sospensione della patente ex art. 91 comma 7 CS, che è equivalente a quella ex art. 80 - ter, inserita nello stesso codice e qualificata espressamente dal legislatore come pena accessoria. Entrambe le sanzioni conseguono inoltre la condanna penale.
Pena accessoria è in effetti, nel contenuto e nelle finalità, la sanzione in esame. Le pene accessorie, ritenute già dal codice penale complementari e sussidiarie, oltre che conseguenziali delle pene principali (Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, p. 64), hanno subìto importanti modifiche proprio in virtù della legge 24 settembre 1981, n. 689, con la quale il legislatore ha inteso, fra l'altro, come risulta chiaramente dalla relazione ministeriale sul disegno di legge, potenziare e sviluppare l'operatività delle misure interdittive, "laddove esse possono coadiuvare la pena principale nel conseguimento della primaria finalità della prevenzione speciale". Ciò, in linea con "gli autorevoli orientamenti penalistici che tendono a conferire oggi un rilievo primario alle sanzioni interdittive in relazione alle mutate caratteristiche della società contemporanea". Si spiega così, con l'importanza attribuita dal legislatore alle pene accessorie, quali mezzi di prevenzione speciale, la più rigorosa repressione dell'inosservanza di tali pene sancita dall'art. 129 legge n. 689 del 1981 cit., che ha sostituito l'art. 389 c.p. Ora, la sanzione della revoca o della sospensione della patente in caso di condanna per reato colposo commesso in occasione di incidente stradale, comprimendo con inevitabile danno economico la libertà di circolazione - tanto sentita da questa società - e reprimendo nella maniera più acconcia lo scorretto esercizio di essa, è, in materia, mezzo di prevenzione speciale idoneo ed efficace, più della stessa pena principale, cui aggiunge forza intimidatrice, ed ha tutte le caratteristiche di una pena accessoria, nella sua attuale configurazione.
La concessa sospensione condizionale della pena va conseguentemente estesa, ai sensi dell'art. 166 c.p. nella sua nuova formulazione, alla revoca della patente di guida disposta nei confronti dell'imputato.
La disposizione deve ritenersi applicabile, oltre che alla sanzione di cui all'art. 80 - ter c. s., a quella del ritiro della patente prevista dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, che pure ha la natura di pena accessoria e che tale è stata qualificata dal legislatore.
Va da sè che la revoca ex art. 168 c.p. della sospensione condizionale, facendo rivivere la pena principale, comporterà la revoca ipso iure della sospensione della pena accessoria. Nel resto, il ricoprso va rigettato.
Congrua e logica è invero la motivazione con la quale la Corte d'appello ha accertato in aderenza alla realtà processuale che l'evento letale fu l'effetto della colpa esclusiva e macroscopica del AP, il quale, serbando "un'anomala e spericolata condotta di guida", eseguì la manovra di sorpasso della "Regata" in condizioni proibitive ed invase progressivamente a velocità sostenuta, in un tratto di strada curvilineo ed in presenza di un banco di nebbia che riduceva di molto la visibilità,
l'emicarreggiata di pertinenza dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. Ha anche escluso la Corte di merito, alla stregua degli elementi probatori acquisiti. l'ipotesi del caso fortuito, rilevando che lo stesso imputato ha ammesso di non averla dimostrato, nè potuto dimostrare. Mentre l'assunto dell'errore in cui egli sarebbe incorso nel ritenere che l'autoveicolo sopraggiungesse dalla direzione opposta occupasse una separata corsia, per cui non vi fosse rischio di collisione, è persino incongruente, valendo solo a fornire, logicamente, un ulteriore elemento di prova della sua avventatezza e gravità di colpa. Il primo motivo del ricorso è pertanto infondato.
Il secondo motivo è invece inammissibile, essendo costante insegnamento di questo S.C. che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo, Sez. IV^, 19 settembre 1988, Carimini). La Corte di merito ha assegnato peraltro le provvisionali motivamente, con riferimento alla gravità dei danni ed al grado di parentela di ciascuna parte civile dalle vittime dell'incidente. Infondato è altresì il terzo motivo del ricorso, giacchè il riferimento alla gravità dell'evento, al grado della colpa ed alla pericolosità della condotta di guida del AP contenuto nella setnenza impugnata vale a motivare la scelta della più grave pena accessoria della revoca, rispetto alla sospensione della patente di guida, fatta dai giudici di merito.
P.Q.M.
Sulle conformi conclusioni del P.M., visti gli artt. 524 - 538 - 547 n 2 c.p.p. del 1930, estende la sospensione condizionale della pena accessoria della revoca della patente di guida;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1990.