Sentenza 4 giugno 1993
Massime • 8
Le dichiarazioni rese al pubblico ministero da indagati di reati connessi che, presentatisi al dibattimento, si avvalsero della facoltà di non rispondere e delle quali il Tribunale dispose l'acquisizione e la lettura, in data anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen. (sent. n. 254/92), non possono ritenersi inutilizzabili, sia perché il giudice operò una interpretazione costituzionalmente corretta della norma sia perché la successiva pronuncia della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo nel procedimento pendente. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen. ha, infatti, invalidato sin dall'origine il contenuto limitativo di tale norma con conseguente efficacia retroattiva del tutto simile all'annullamento ed opera su tutti i rapporti non esauriti.
Il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari, ex art. 416, comma secondo, cod. proc. pen., l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. La sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata esclusivamente nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista autonoma sanzione di nullità per il mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno.
I colloqui tra persone presenti, registrati casualmente mentre sono in atto intercettazioni telefoniche ritualmente autorizzate, essendo mancata l'attività diretta "a captare" mediante appositi dispositivi di ascolto tali comunicazioni, non possono considerarsi intercettate in termini tali da far scattare la protezione di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.. Siffatta ipotesi, infatti, non rientra nell'ambito della garanzia di cui all'art. 15 Cost., che proprio in quanto diretta ad assicurare la segretezza di ogni forma di comunicazione, si riferisce evidentemente alle comunicazioni che si svolgono con modalità tali da denotare l'intento degli interlocutori di tenere segreto il contenuto; conseguentemente se l'ascolto è casuale e si verifica perché i suddetti parlano senza preoccuparsi di evitare interferenze di terzi, l'ascolto stesso deve ritenersi legittimo proprio perché gli interessati dimostrano di non dare rilievo alla segretezza dei loro discorsi. (Nella specie le conversazioni erano state casualmente registrate per errato posizionamento del ricevitore dell'apparecchio telefonico).
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 423 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., sotto il profilo che la possibilità del pubblico ministero di modificare l'imputazione, nell'udienza preliminare, non soltanto in base a quanto è emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari, violerebbe il diritto di difesa in quanto non è prevista la concessione di un termine a difesa. Proprio per l'ipotesi di modificata contestazione in base ad elementi già acquisiti nel corso delle indagini, la difesa, in realtà non risulta subire alcun pregiudizio, già essendole noti i suddetti elementi, per l'avvenuto precedente deposito.
Nell'udienza preliminare il pubblico ministero può modificare l'imputazione e contestare altro reato, purché si tratti di reato connesso ex art. 12 cod. proc. pen., non soltanto in base a quanto è emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari.
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24 Cost., prospettato sotto il profilo che viola il diritto di difesa la mancata previsione di nullità per l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle conversazioni intercettate non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo: il sistema delle norme di rito garantisce piena attuazione del principio del contradditorio sia attraverso l'attività del consulente tecnico di parte sia attraverso le facoltà del difensore.
In materia di intercettazioni telefoniche, l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle conversazioni non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo, costituisce una mera irregolarità non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità ne' della parte non tradotta ne' della trascrizione parziale. Ciò che rileva ai fini del diritto della difesa è che, nell'espletamento della trascrizione siano osservati modi, forme e garanzie previsti per la perizia. L'imputato, inoltre, ha la facoltà di nominare un consulente tecnico (art. 225 cod. proc. pen.), il quale può svolgere osservazioni circa l'omessa o incompleta trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa e, ove non sia stato nominato un consulente tecnico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268 u.c. cod. proc. pen.) onde accertare specifiche incompletezze o omissioni pregiudizievoli per la difesa che ben possono essere indicate anche in sede di dibattimento.
In tema di assunzione in dibattimento di nuove prove, l'art. 507 cod. proc. pen. non impone alcun ordine da seguire nell'assunzione delle prove in esso previste ne' vieta che il relativo potere di disporle sia esercitato contemporaneamente in ordine a tutti i mezzi ritenuti necessari.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1993, n. 9443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9443 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1993 |
Testo completo
9443/93
REPUB BLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Del-pubblica LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dep 4/6/93 SEZIONE VI PENALE
Sent-4.972 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Paolo Fattori R-G-- 3844/93 Presidente Dott.
тилято Cnwaldi Consigliere 1 < Dott.
PP Saviguans Consigliere 2. 11
Adalberto Albamoute 13. 11 11
Giuliana Ferr a 11
4.
ha pronunciato la sequente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZA NS nato a
Catania il 30.9.53, ZA CE nato a [...]-:
nia il 5.5.48%; ZA PP nato a Torino il
21.3.67; ON PP nato a [...] il [...];
AU IU nata a [...] il [...]
avversO la sentenza della Corte di Appello di
Torino emessa il 26.X.92.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere G. Ferrua
udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dr.Italo Demantis Очливими 1
Aus. Dal Fiume di bonus-
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dei ricorsi eofi Boxlusвоймо Svolgimento del procedimento e motivi della
decisione.
Il Tribunale di Torino con sentenza 22.1.92
dichiarava: ZA NS, ZA CE, Carnazza PP, ON PP, Rimmaudo
IU responsabili del reato di associazione a deliquere finalizzata allo spaccio di sostanze
stupefacenti, in Torino, Settimo Torinese e
altrove negli anni 89/90 (capo 6) nonchè del reato continuato di detenzione, cessione e trasporto di eroina e cocaina (capo 5) in Torino, Settimo Torinese e altrove negli anni 89, 90%; dichiarava inoltre ZA NS e ZA CE
responsabili del reato di illecità detenzione di eroina accertato in Settimo Torinese 1111.11.90
(capo 4) ed infine ZA NS altresì di un ulteriore reato di detenzione illegale di eroina ed haschisc, in Settimo e altrove 1'11.11.90 (capo
1) e Gel reato di detenzione illegale di arma,
accertato in Torino il 3.3.90 (capo 2); ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti a ciascun imputato condannava i medesimi alle pene ritenute di giustizia.
Con sentenza 26.X.92 la Corte di Appello di
Torino concesse le attenuanti generiche a ZA CE e ridotta la pena inflitta al medesimo,
al ZA NS, al ZA PP ed alla
AU IU, confermava nel resto l'appella-
ta sentenza;
il tutto secondo le precisazioni che saranno date nell'esame dei singoli ricorsi. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati deducendo i motivi infra consi-
derati.
ZA NS, ZA CE e AR
za PP hanno dedotto:
I. nullità dell'atto con il quale è stata eserci-
tata l'azione penale in relazione al reato di as-
sociazione a delinquere e degli atti consequenzio-
nali ex art. 179 c 1 c.pp e, in subordine, ecce-
zione di illegittimità costituzionale dell'art. 423 c.1 c.pp in relazione all'art. 24 c. 2 Cost,
nella parte in cui consentirebbe la contestazione all'udienza preliminare di reati non emersi nel
corso dell'udienza stessa senza nel contempo prevedere alcun termine a difesa.
Si è dedotto in particolare (il ZA Fran-
cesco tramite due difensori) che, avendo il PM al-
l'udienza preliminare contestato il reato di asso-
ciazione a delinquere sulla base degli atti delle in indagini preliminari e non già in base a quanto emerso nel corso dell'udienza stessa, sussistereb-
be violazione dell'art. 423 c. cpp e dell'art. 179 c 1 cpp.
Siffatta censura è infondata in quanto,
secondo la lettera dell'art. 423 c.pp nonchè
secondo la logica del medesimo e dell'intero
sistema, deve ritenersi sempre consentito al PM
nell'udienza preliminare modificare l'imputazione e contestare altro reato purchè si tratti di reato connesso ex art. 12 c.pp, come nel caso di specie.
Tale potere, come osservato dalla Corte d'Ap-
pello, non è sottoposto dall'art. 2 p. 52 legge delega ad alcuna condizione ed al contempo va con-
siderato che la pretesa di cristallizzare l'accusa nella richiesta di rinvio a giudizio non approde-
rebbe mai a risultato definitivo posto che l'impu-
tazione sarebbe sempre modificabile nel senso di
cui sopra anche nel corso del dibattimento. Al
proposito deve osservarsi che l'art. 517 c.pp, a
sua volta, quale unica condizione per la contesta-
zione di un reato connesso pone coto quella della competenza;
d'altro canto sarebbe assurdo ritenere che, mentre il PM può operare siffatta contesta-
zione qualora emergano nuovi dati, ciò gli sarebbe inibito per l'ipotesi in cui i dati stessi già sussistessero in precedenza dovendo sempre in tal caso procedere separatamente.
Alla luce di quanto sopra e per quanto speci-
ficatamente concernente l'art. 423 c.pp l'espres-
sione di cui a tale articolo "se nel corso dell'u-
dienza....emerge un reato connessO..." non può dunque intendersi nel senso riduttivo, proposto dalla difesa, di emergenza in base a nuovi
elementi, ma nel senso di emergenza anche in base a più approfondita e nuova valutazione dei dati acquisiti. A conforto digià in precedenza siffatta interpretazione vi è l'ulteriore
considerazione che la Corte Costituzionale con sentenza 2.2.71 n. 11 ebbe a dichiarare non in contrasto con l'art. 24 Cost. l'art. 445 del Secondo Comma
vecchio codice p.p. che espressamente consentiva la contestazione in dibattimento di reato connesso anche se gli elemen-ti per la contestazione stessa risultavano dagli atti istruttori.
Non sussiste dunque violazione alcuna di norma concernente l'esercizio dell'azione penale nè
d'altra parte può sostenersi che, come sopra interpretato, l'art. 423 c.pp violerebbe il dirit-
to della difesa in quanto il medesimo non prevede concessione di un termine a difesa%; sotto codesto
6
- profilo basti osservare che, proprio per l'ipotesi di contestazione in base ad elementi già acquisi-
ti, la difesa in realtà non risulta subire alcun pregiudizio già essendole noti, per l'avvenuto
precedente deposito, i suddetti elementi.
In base a tale considerazione si appalesa dun-
que manifestamente infondata l'eccezione di ille-
gittimità costituzionale, subordinatamente propo-
sta, dell'art. 423 c.pp in relazione all'art. 24.2
c. Cost.
II. Inutilizzabilità della perizia fonica disposta dal Tribunale ex art. 507 c.pp. al fine di identificare gli interlocutori delle telefonate
intercettate, in quanto sono stati consegnati ai periti tutti i nastri delle registrazioni e non
soltanto quelli relativi alle registrazioni tra-
scritte in violazione dell'art. 268 C. 6 che,
appunto vieta l'utilizzazione delle intercettazio-
ni di cui sia disposto lo stralcio.
Si è con tale motivo eccepita la consegna ai periti anche delle bobine relative a intercettazio-
ni considerate dalle parti "manifestamente irrile-
vanti" ed, assumendosi che le stesse, ex art. 268 ew c. 6° avrebbero dovuto essere stralciate, si è ri-
levata la nullità della perizia in quanto effet-
7 tuata avvalendosi di prove non utilizzabili.
Siffatto motivo è infondato in quanto, come esattamente considerato dalla Corte d'Appello,
l'art. 268 6° c. dispone lo stralcio delle sole registrazioni "di cui è vietata l'utilizzazione" e non anche di quelle "manifestamente irrilevanti";
d'altro canto le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione sono quelle effettuate in viola-
zione di uno dei divieti menzionati dall'art. 271 C. PP e nel caso di specie nessuna registrazione risulta essere stata assoggettata a simile provve-
dimento. La diversa interpretazione proposta dalla difesa dell'art. 268 c.pp. urta contro la chiara dizione di tale disposizione collegata con l'art. 271 c.pp: basti osservare che per sostenerla la difesa fittiziamente inserisce nella citata dispo-
sizione frasi alla medesima estranee.
Fondamentale è poi la considerazione che le
intercettazioni ritenute manifestamente irrilevan-
ti non risultano essere state utilizzate dai peri-
ti i quali si sono limitati a mettere a confronto
determinate conversazioni indicate dal Tribunale,
tutte rientranti tra quelle non irrilevanti;
d'altro canto la semplice attività di ricerca и г е delle telefonate designate dal Tribunale nelle
8 bobine loro consegnate contenenti altresì quelle irrilevanti non può definirsi "utilizzazione": la stessa difesa non assume utilizzazione in tal sen-
So, limitandosi a prospettare la possibilità che dai periti siano stati sentiti, per l'individua-
zione delle voci, anche nastri di registrazione non trascritti. Siffatta affermazione meramente ipotetica è irrilevante posto che in realtà non
risulta in alcun modo che i periti siano giunti alle loro conclusioni operando al di là del raf-
fronto tra le telefonate indicate dal Tribunale.
III. Nullità della perizia di trascrizione delle telefonate ai sensi dell'art. 178 × c) c.pp per violazione dell'art.268 C.7 c.pp là ove impone
بيده l'integrità della trascrizione delle registrazioni e, in subordine, eccezione di illegittimità costi- tuizionale dell'art. 268 c.7 ove interpretato nel senso che la sua violazione non determinerebbe un'ipotesi di nullità.
Siffatto motivo è stato proposto (per il Car-
nazza CE a mezzo di due difensori) in base alla considerazione che i periti incaricati della trascrizione ebbero a trascrivere solo una parte еги delle conversazioni intercettate mentre il citato articolo 268 c.7 ne imporrebbe a pena di nullità la trascrizione integrale.
La censura è infondata in quanto, secondo co-
stante insegnamento di questa Corte, l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle conversazioni non attinenti, a giudizio del mede-
simo, ai fatti oggetto del processo, costituisce una mera irregolarità non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità nè della parte non tradotta nè della trascrizione parziale
(Cass.01625. 22/5/85; Cass.09819. 20/9/91). Ciò
che rileva ai fini del diritto della difesa è che,
nell'espletamento della trascrizione siano osser- vati "modi, forme e garanzie" previsti per la
perizia; d'altro canto l'imputato ha la facoltà di nominare un consulente tecnico (art.225 c.p.p.) il quale può svolgere osservazioni circa l'omessa incompleta trascrizione di parti di conversazione ritenute rilevanti per la difesa e, ove non sia
stato nominato un consulente tecnico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare ese-
guire la trasposizione delle registrazioni su na-
stro magnetico (art.268 u.c. c.p.p.) onde accerta-
re specifiche incompletezze o omissioni pregiudi-
zievoli per la difesa che ben possono essere indi-
cate anche in sede dibattimentale. L'esercizio del
- 10
- diritto della difesa dunque risulta assicurato sia nella fase dell'esecuzione delle trascrizioni, sia nella fase successiva e nel presente caso nessuna specifica e concreta osservazione risulta essere
mai stata svolta dalla difesa per cui il generico assunto secondo cui la lettura di brevi conversa-
zioni non trascritte (mai specificatamente indica-
te) avrebbe potuto giovare alla difesa risulta irrilevante
.
Alla luce di quanto sopra l'interpretazione del-
l'art.268 7c. c.p.p., secondo cui la trascrizione non integrale delle intercettazioni non configura ipotesi di nullità non contrasta dunque col dispo-
sto dell'art.24 Cost. posto che il sistema delle norme di rito garantisce piena attuazione del prin-
cipio del contraddittorio: l'eccezione di incosti-
tuzionalità proposta subordinatamente deve pertan-
to essere dichiarata manifestamente infondata.
IV. Abnormità dell'ordinanza pronunciata dal Tri- bunale in data 30/10/91 con la quale veniva
dichiarata l'acquisizione integrale dei verbali di
GZ intercettazione redatti dai carabinieri ivi com-
presa la trascrizione sommaria del contenuto delle comunicazioni intercettate.
Siffatto motivo è infondato.
- 11
- Con la citata ordinanza il Tribunale disponeva l'acquisizione dei verbali di intercettazione redatti dai C.C. al fine di individuare la data delle telefonate, le utenze interessate e le bobi-
ne concernenti le telefonate stesse, facendo salva al contempo l'inutilizzabilità dei verbali mede-
simi nella parte riassuntiva del contenuto delle conversazioni. Orbene tale provvedimento non appa-
re abnorme nè in alcun modo viziato: l'acquisizio-
ne dei verbali in questione è avvenuta al limitato fine di cui sopra e non v'è dubbio che in relazio-
ne ai citati dati gli stessi debbano essere consi-
derati atti irripetibili (nè ciò è contestato dal-
la difesa); d'altro canto la dichiarata inutiliz-
zabilità del contenuto dei verbali stessi è, a sua volta, conseguenza del carattere ripetibile del riassunto che potrebbe essere compiuto da chiunque previa trascrizione delle conversazioni, dovendo comunque il contenuto di queste ultime essere do-
cumentato solo attraverso la trascrizione disposta dal Giudice. Correttamente la Corte d'Appello ha fatto riferimento all'art.511 4c. c.pp, che consen-
tendo la lettura del verbale delle dichiarazioni
Corali di querela o di istanza ai soli fini del-
l'accertamento della condizione di procedibilità,
-12 distingue nell'ambito di uno stesso documento tra parte utilizzabile e non. Nè vale la considerazio- ne difensiva secondo cui la citata disposizione avrebbe carattere eccezionale: essa in realtà di-
mostra la non abnormità della distinzione di cui sopra la quale, al contrario, logicamente e neces-
sariamente consegue alla distinzione che nell'am-
bito di un atto può farsi tra parte ripetibile e non ripetibile.
In relazione a siffatto motivo vi è infine da
⠀osservare che in realtà il contenuto di verbali in questione non risulta in alcun modo essere stato utilizzato ai fini della decisione nè ciò è stato dedotto dalla difesa la quale si è limitata a ge-
nericamente ed ipoteticamente affermare che la
lettura di tali atti al fine di collocare cronolo-
gicamente le telefonate "potrebbe influenzare
occultamente il giudice": deve pertanto escludersi ogni violazione di legge in tema di utilizzabilità
degli atti, del resto non espressamente eccepita. V. Nullità delle intercettazioni telefoniche per invalidità derivata in quanto il provvedimento au-
torizzato delle intecettazioni stesse fa riferimen- eil to nella motivazione ai risultati acquisiti nel corso di precedenti intercettazioni dichiarate
13 nulle dal Tribunale.
Siffatto motivo è infondato.
Innanzitutto va osservato che esattamente la
Corte di Appello ha escluso in relazione alle
intercettazioni successivamente operate ogni ipo-
tesi di nullità derivata ex art. 185 1.c.c.pp. per effetto della dichiarata nullità di quelle inizia-
li ciò in quanto le nuove intercettazioni sono state effettuate in base a provvedimento motivato del Gip. nel quale hanno trovato la loro causa e
non possono quindi considerarsi in rapporto di di-
pendenza diretta con quelle dichiarate nulle.
Tanto premesso, per quanto concerne il nuovo
provvedimento autorizzativo deve respingersi la
tesi della nullità del medesimo proposto dal ri- corrente sotto il profilo che tale provvedimento aveva ravvisato indizi idonei a giustificare le intercettazioni successive proprio in quelle precedenti dichiarate nulle. In realtà, secondo
costante insegnamento di questa Corte, le risul-
tanze delle intercettazioni nulle ben possono costituire indizi ai fini della pronuncia di un
provvedimento dispositivo di nuove intercettazioni
- 0702226.05.83; Cass - 03.08.84; (Cass 04913
Cass 05546 04.06.85; Cass 07321 08.07.86; Cass
- - - 10.02.92) : se l'atto nullo infatti non 01801
può essere usato in chiave probatoria per ritenere la colpevolezza anche solo probabile e quindi nè
per la condanna nè per l'emissione di una misura
Cautela, il medesimo peraltro ben può essere uti-
lizzato come presupposto per mezzi di ricerca del-
la prova, quale mero fatto storico.
Manifestamente infondata risulta poi la que-
stione, proposta in subordine, di illegittimità
costituzionale dell'art. 185 1c. C. pp. con rife-
rimento agli artt. 15 e 3 Cost nella parte in cui tale disposizione consentisse l'utilizzo di prove invalide per autorizzare intercettazioni: in real-
tà, come in precedenza esposto, non si verte in
tema di dipendenza di una prova dell'altra ma di interpretazione dell'art. 267 1c. cpp. in punto presupposti dal medesimo richiesti per il provve-
dimento di autorizzazione;
a tale proposito si Osserva ancora che la costante sopracitata inter-
pretazione giurispudenziale non può certo ritener-
si in contrasto con l'art. 15 della Cost. posto che la limitazione della libertà e segretezza del-
le comunicazione avviene con atto motivato dell'a- егр utorità giudiziaria.
VI. Inutilizzabilità delle intercettazioni relati-
15 ve a conversazioni tra persone presenti, in quanto realizzate in difetto dei presupposti che legitti-
mano la captazione di tali conversazioni in luogo di privata dimora ("fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa": art. 266 C. 2 c pp) e, comunque, in mancanza di un
provvedimento autorizzativo che accertasse l'eventuale sussistenza di tali presupposti.
Il presente motivo è stato proposto (per il
ZA CE a mezzo di due dife nsori) con riferimento a conversazioni che si stavano svol-
gendo tra persone presenti in ambiente privato, re gistrate casualmente nel corso delle intercettazio-
ni telefoniche essendo il ricevitore sollevato in quanto si stava componendo il numero o attenden, do una risposta oppure essendo stato lo stesso, a con-
versazione ultimata, riposto in modo non corretto.
La dedotta violazione dell'art. 262 2c. C. pp
è infondata.
Nel presente caso i colloqui tra presenti fu-
rono registrati casualmente mentre erano in atto
intercettazioni telefoniche ritualmente autorizza-
te: non essondovi stata attività diretta "a
captare" mediante appositi dispositivi di ascolto о г le comunicazioni tra presenti le stesse non posso- г
е
16- no considerarsi intercettate in termine tali da far scattare la protezione di cui all'art. 266.2
c.p.
Infondato in particolare è l'assunto difensivo secondo cui tale articolo dovrebbe comunque trova-
re applicazione essendo lo stesso diretto ad at-
tribuire maggior tutela alla segretezza delle con-
versazioni tra presenti in privata dimora in con-
formità col disposto di cui all'art. 15 Cost. In realtà va osservato che la protezione apprestata dalla Costituzione, proprio in quanto diretta ad assicurare la segretezza di ogni forma di comunicazione, si riferisce evidentemente alle comunicazioni che si svolgono con modalità tali da denotare l'intento degli interlocutori di tenerne
segreto il contenuto: conseguentemente se l'ascol-
to è casuale e si verifica perchè i suddetti par-
lano senza preoccuparsi di evitare interferenze di terzi il medesimo deve ritenersi legittimo proprio perchè gli interessati dimostrano di non dare ri-
lievo alla segretezza dei loro discorsi (Cass
28.11.79); nè può dubitarsi che una siffatta
⠀ situazione si sia verificata nel caso di specie avendo gli interlocutori svolto la loro conver-
sazione con ricevitore sollevato e quindi in si-
17 tuazione in cui ben potevano ipotizzarsi eventuali ingerenze di terzi.
D'altro canto, se esiste una diritto alla riservatezza nel senso che i terzi non svolgano attività appositamente diretta a captare conver-
sazioni private, non esiste peraltro un diritto a che i terzi si astengono dall'ascoltare quanto ca-
sualmente viene offerto alla loro percezione, sen-
za predisposizione di mezzi all'uopo finalizzati alla suddetta captazione. Vietando dunque la legge le sole "intercettazioni" in senso tecnico di con-
versazioni private, e tali "intercettazioni" non
essendosi verificate, il presente motivo di ricorso
è infondato.
VII. Nullità ex art. 178 lett. C. per omesso de-
posito di atti relativi ad indagini svolte e con-
seguenti invalidità derivata dagli atti successi-
vi.
Si è eccepito al proposito il mancato deposito ex art. 416 c.pp delle attività di indagine compiute dai CC. US, RR e De Micheli in ordine alla frequentazione da parte degli imputati di soggetti menzionati nelle conversazioni inter-
cettate: trattasi di attività svolta di sua ini-
ziativa dalla P.G. consistita in pedinamenti, anno-
13 tati su appunti mai consegnati al P.M., ed in ri-
lievi fotografici la cui acquisizione agli atti,
richiesta dal PM, fu negata dal Tribunale. Al pro-
posito va dunque osservato che gli appunti non po-
tevano materialmente essere depositati dal P.M. e
che d'altro canto i rilievi fotografici, in quanto non acquisiti al fascicolo del dibattimento, non
furono utilizzati ai fini della decisione (ciò è
incontestato)%;B tanto premesso si rileva che se il
PM è tenuto a trasmetters a trasmettere, ex art. 416 c 2 cpp, al Giudice l'intera documentazione
raccolta nel corso delle indagini, peraltro la
sanzione della violazione di tale obbligo va
ravvisata esclusivamente nella inutilizzabilità
degli atti non trasmessi, non essendo prevista autonoma sanzione di nullità per il mancato depo-
sito degli atti indipendentemente dalla loro uti-
lizzazione o meno: non essendo d'altro canto la violazione suddetta riconducibile all'art. 178
lettera/c.p.p. la doglianza risulta infondata. In tale situazione, non sussistendo ipotesi di nul-
lità diviene irrilevante l'eventuale ed ipotetico
94 pregiudizio, addotto dalla difesa, di mancata
congrua possibilità di scelta del rito abbreviato.
VIII Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da
- 19 - VA IS all'udienza del 04.11.91.
Si è innanzitutto dedotta la non "assoluta neces-
sità"(a cui è subordinata l'applicazione dell'art. 507 c.pp.) dell'audizione del suddetto IS,di-
⠀ sposta dal Tribunale con ordinanza 23.10.91: tale censura assolutamente generica è inammissibile.
Uno dei 2 difesori del ZA CE
(Avv. Senese) ha quindi dedotto violazione del-
l'art. 507 c.pp. per essere stato il citato teste escusso prima che fosse terminata l'escussione del-
le prove indicate dalle parti: a prescindere da o-
gni ulteriore considerazione, la censura è infonda-
ta posto che in realtà, come risulta agli atti e dagli stessi motivi redatti dall'altro difensore,
l'audizione del IS fu disposta al termine del-
le prove indicate dalle parti, quando già era in corso l'assunzione di altre prove ex art. 507
c.pp.
Il secondo difensore del ZA Francesco nonchè di ZA NS e di ZA PP
ha, dal canto suo, dedotto violazione dell'art. 507 c.pp. in base alla circostanza che l'audizione del IS era stata disposta prima che si fossero acquisite le risultanze di altre prove già in pre-
cedenza disposte ex art. 507 c. pp (in particolare
Z
/
G
2 della perizia fonica) alla luce delle quali, solo,
si sarebbe potuta ravvisare l'assoluta necessità
dell'ulteriore prova in questione.
La censura è infondata. Innanzitutto l'art. 507 c. pp. non impone alcun ordine da seguire nel-
l'assunzione delle prove dal medesimo previste nè
vieta che il relativo potere di disporre le stesse sia esercitato contemporaneamente in ordine a
tutti i mezzi ritenuti necessari. D'altro canto va osservato che la Corte di Appello ha rilevato e
ciò non è stato contestato dai ricorrenti che la necessità di escutere il IS non avrebbe comun-
que mai potuta essere compromessa dall'esito della perizia fonica: essa infatti scaturiva dalla depo-
sizione del teste US ed era già emersa nel
contenuto di una conversazione attribuita con cer-
tezza al ZA FO, non oggetto di perizia.
Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alIX
PM dagli indagati di reati connessi che, presenta-
tisi al dibattimento si sono avvalsi della facoltà
di non rispondere,
Tale motivo è stato dedotto in considerazione del fatto che il Tribunale, con ordinanza 16.10.91
еге aveva disposto l'acquisizione e la lettura delle
2 dichi razioni rese al PM dai suddetti indagati. A tale decisione il Tribunale era pervenuto rite-
nendo di poter interpretare analogicamente la di-
sposizone di cui all'art 513 1 C cpp;
la Corte
d'Appello, dal canto suo, ha osservato che, a pre-
scindere dall'inter logico adottato dal Tribunale,
il risultato della utilizzabilità delle dichiara-
zioni in questione rimaneva invariato attesa la
intervenuta pronuncia della C. Costituzionale (n.
228 254 18.05.92) che aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 513 2c cpp nella parte in cui lo stesso non prevedeva che il Giudice, senti-
te le parti, potesse disporre lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma rese
dalle persone indicate dall'Art. 210 cpp qualora queste si avvalessero della facoltà di non rispon-
dere.
In ricorso si è eccepito che in realtà il primo comma dell'art. 513 cpp non era suscettibile di interpretazione analogica posto che la stessa C.
Costituzionale aveva ritenuto incostituzionale il secondo comma in quanto non consentiva, nella sua forma originaria, la lettura delle dichiarazioni dei suddetti indagati dei reati commessi;
al con-
tempo si è negata, invocando il principio "tempus regit actum" l'immediata efficacia nel procedimen-
22 to in corso della pronuncia della Corte Costitu-
zionale ai fini della valutazione dell'acquisizio-
ne probatoria di cui si discute, efficacia ritenu-
ta invece dalla Corte di Appello.
Il ricorso risulta infondato in base ad un duplice ordine di considerazioni. La Corte Costituzionale, con la pronunzia di cui
sopra, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 513 secondo c. cpp secondo l'interpretazione cor-
rente del medesimo: a ciò consegue che l'inter-
pretazione "ante litteram" operata dal Tribunale
era corretta e ragionevole nel senso che la stessa escludeva ogni censura di illegittimità costitu-
zionale; il relativo provvedimento che ebbe a disporre la lettura in questione fu dunque legittimo.
D'altro canto v'è da considerare che, anche negan-
dosi che potesse operarsi l'interpretazione adot-
tata dal Tribunale prima della pronunzia della C.
Costituzionale, quest'ultima ha certamente effetto retroattivo nel presente processo rendendo comunque legittimo il sopracitato provvedimento.
922 Infatti la dichiarazione di illegittimità del-
l'art. 513 2 c cpp ha invalidato sin dall'origine il contenuto limitativo di tale norma con conse-
23
لة guente efficacia retroattiva del tutto simile all'annullamento ed operante su tutti i rapporti non esauriti: in tal senso è il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui appunto l'efficacia retroattiva delle pronunzie di ille-
gittimità costituzionale incontra limite solo
nelle situazioni giuridiche esaurite nonchè in quelle consolidate per effetto di norme penali di favore (cass. 07232 7.9.84; Cass 14953 03/11/89;
Cass 03304 08/10/91; Cass. 0133 07/02/92; Cass
02977 17.03.91) : nè nel presente caso protebbe dirsi esaurita la situazione posto che il giudice che deve effettuare un controllo sull'atto posto in essere in base alla norma incostituzionale è
tenuto a rilevare l'ine doneità della normativa,
dichiarata illegittima, a qualificare l'attività
processuale svolta, ed al proposito va ricordato
che la stessa C. Costituzionale ha negato che il principio "tempus regit actum" possa essere invo-
cato ai fini che interessano ritenendo vietata la valutazione di atti, se e quando la stessa è
ancora possibile, alla stregua di norma in vigore al momento degli atti stessi, dopo la pubblica-
zione della sentenza che ne abbia accertato erga omnes l'incostituzionalità (E. Costituzionale 00049 02/04/70). Carnazza Alfonso ha dedotto inoltre i seguenti motivi:
X Carenza e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'erroneo mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73,
5° comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione ai fatti imputati sub 1) lettere a) eb)
nonchè all'erronea mancata assoluzione per non aver commesso il fatto 0, comunque, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato dall'imputazione di cui al capo 1) lettera c).
Per quanto concerne l'imputazione di cui al C1
lettere a) e b) (detenzione illegale di grammi 1,
123 di eroina e di grammi 1,228 di eroina con possibilità di ottenere rispettivamente 3,2 e 3,8
dosi giornaliere) la Corte di Appello ha escluso l'applicazione della attenuante invocata in base alla considerazione del quantitativo complessi-
vamente detenuto pari a 7 dosi giornaliere,
superante il triplo della dose media gioqnaliera,
limite massimo oltre il quale l'invocata attenuan-
te è inapplicabile;
al contempo ha considerato la finalità di spaccio della detenzione in questione
GL osservando che l'imputato in realtà poteva invoca-
- 25
- re uso personale solo con riferimento alla CO-
caina al proposito ha richiamato tutte le consi-
derazioni svolte dal Tribunale ed ha altresì, a conforto, valutato che nella telefotonata 10.10.90
il ZA NS aveva dichiarato che gli pia-
ceva "ogni tanto la cocaina". Posto che il Tribu-
nale nelle richiamate considerazioni ha fatto espresso riferimento alla documentazione relativa all'ingresso dell'imputato in vari carceri da cui risultava che il medesimo aveva dichiarato, più
volte, solamente uso saltuario di cocaina, esclu-
dendo, anche espressamente, uso di eroina, deve
concludersi nel senso che la valutazione dei dati processuali operata dai Giudici di merito sia sor-
retta da congrua e logica motivazione e che la di-
versa motivazione proposta dalla difesa sia inaminus こ
ssibile. In particolare va osservato che in re-
lazione al quantitativo detenuto si è apodittica-
mente invocata una interpretazione meno restritti-
va dell'art. 73 5° comma Legge stup.%;B per quanto concernente il riferimento della Corte di Appello
alla telefonata di cui sopra non può assumersi il-
logicità della motivazione per non essere il con-
tenuto della telefonata stessa tale da escludere uso di eroina: in realtà siffatto contenuto è sta-
- 26 to dalla Corte di Appello considerato a conforto
delle altre dichi fazione dell'imputato, in rela-
zione alla valutazione delle quali nessuna censura
è stata mossa, e nell'ambito delle quali esso è
idoneo ad assumere significato rilevante. Nè illo-
gico e contradditorio risulta il riferimento ef-
fettuato dalla Corte di Appello alla circostanza che l'eroina in questione fosse di composizione identica a quella rinvenuta nel vano-macchine del-
l'ascensore, di cui al capo 4, in quantità ben più
sostanziosa (mg 47.956): ciò rileva infatti ai fini della valutazione delle modalità dell'azione inserita in più vasta attività di spaccio, indipen-
dentemente dal fatto che non si sia ritenuto un u-
nico reato, ma sia stata ritenuta la continuazio-
ne.
Il ricorso in ordine all'imputazione di cui sopra risulta dunque infondato.
Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo 1
lettera C (detenzione illegale di grammi 1, 478 di haschish) va Osservato che nulla nei motivi di
ERA appello si crea eccepito circa la riferibilità
della sostanza all'imputato nè circa la destina-
zione della stessa ad uso personale: l'essersi la
Corte di Appello, in tale situazione, limitata a
- 27 - considerare che in effetti la sostanza in questio-
ne si trovava in un locale in cui poteva accedersi solo attraverso una camera ad uso esclusivo del-
· l'imputato, integra sufficiente motivazione in or-
dine all'attribuibilità al medesimo della sostan-
za, considerando d'altro canto che spettava all'im-
putato stesso provare l'uso personale. La censura
di difetto di motivazione sul punto è pertanto infondata al pari dell'ulteriore censura secondo cui mancherebbe motivazione in ordine all'eccezio-
ne di mancato accertamento circa la presenza nel-
l'haschisc rinvenuto di effettivo principio atti-
vo: al proposito è sufficiente osservare che aven-
do il Tribunale ritenuto la sussistenza del reato con riferimento anche alla consulenza chimica, il motivo di appello sul punto era assolum mente gene-
rico, con conseguente esclusione della necessità
motivazione da parte della Corte di ulteriore d'Appello.
XI Carenza, contraddittorietà e manifesta illo-
gicità di motivazione in ordine alla mancata asso-
luzione dalla residua imputazione sub. 2) nonchè,
in subordine, in relazione alla mancata concessio-
ne dell'attenuante di cui all'art. 5 L* 895/67.
La Corte di Appello nel confermare la responsabi-
23 ALLA lità ritenuta dal Tribunale in ordine di detenzio-
ne da parte del ZA NS della pistola di cui al suddetto capo 2, ha richiamato la conversa-
zione svoltasi tra il ZA stesso e certo
AG il 03/03/90, osservando che nel corso della stessa quest'ultimo aveva offerto un'arma all'Al-
fonso, il quale aveva accettato l'offerta: al pro-
posito si sono espressamente riportate frasi pre-
cise e significative della conversazione in ordine alla cui valutazione nessuna specifica contesta-
zione è stata svolta in ricorso, limitandosi gene-
ricamente la difesa ad osservare che il contenuto della conversazione era frammentario e di diffi-
cile compresione. D'altro canto la Corte di Appel-
lo ha fatto logico riferimento al ritrovamento nel corso di una perquisizione di un silenziatore con aggancio a vite "tutto sporco di lubrificante" 1
rinvenuto appunto in un vano usato dal ZA,
quale deposito della droga;
al contempo il Giudice
di merito ha considerato la non rilevanza del mancato rinvenimento della pistola stessa stante
il tempo trascorso (8 mesi dalla telefonata).
Non sussiste dunque sul punto difetto di moti-
29 sede.
Per quanto concerne l'identificazione nel ZA
NS di uno degli interlocutori di cui alla citata decisiva conversazione, la Corte di Appello
ha fatto riferimento all'identificazione operata,
sia pure a livello soggettivo, in sede di perizia fonica, nonchè alle argomentazioni svolte dal
Tribunale, il quale aveva considerato che la con-
versazione si era svolta subito dopo che il Car-
nazza NS, nella sua abitazione, aveva termi-
nato di parlare al telefono con certo NU, il quale si era a lui rivolto chiamandolo "NS".
La motivazione sul punto, alla luce dei suddetti dati integrantesi tra loro, risulta congrua, specie considerato che nei motivi di appello non si erano svolti specifici rilievi valutato altresì che in ricorso la difesa si è limitata all'ipotetica affermazione che chiunque altro poteva essersi
trovato in quel luogo, in quel momento: anche su
tale punto il ricorso risulta infondato.
Ad analoga conclusione deve giungersi in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 Legge 895/67, esclusa dalla Corte di
Appello in base a numerosi elementi (abrasione dei
7
numeri di matricola, provenienza illegita dell'ar-
- 30 perfetta efficienza, immediata idoneità al-ma,
l'impiego e insidiosità della stessa) ricavati da specifiche dichiarazioni di cui alla citata
conversazione all'uopo opportunamente riportate:
l'assunto di cui al ricorso, secondo cui tratte-
rebbesi di espressioni equivoche, è assolutamente generico e d'altro canto il richiamo a caratteri-
stiche dell'arma dichiarate dagli stessi interlo-
cutori risulta idoneo alla valutazione dell'azione criminosa di detenzione dell'arma stessa;
irrile-
vante in tale situazione è la censura dell'appel-
lante di mancata considerazione della circostanza che trattavasi di una sola arma: i dati esposti dalla Corte di Appello valgono comunque a sorreg-
gere la valutazione operata.
XII Carenza, contraddittorietà e manifesta illogi-
cità di motivazione in ordine alla mancata assolu-
zione per non aver commesSO il fatto dall'impu-
tazione di cui al capo 4).
Nel confermare la responsabilità di ZA Al-
fonso in relazione a tale imputazione relativa al-
la illecita detenzione di grammi 47,320, di grammi
10,715 e di ulteriori grammi 168,32 di eroina,
tutti rinvenuti nel vano-macchine dell'ascensore della casa ove abitava il suddetto imputato, la Corte di Appello ha fatto riferimento al contenuto di due telefonate intercorse il 6.08.90 tra il me-
desimo e lo zio ZA CE, richiamando l'analisi delle stesse operata dal Tribunale.
Quest'ultimo aveva osservato che in siffatte tele-
fonate gli interlocutori parlavano di un locale
per accedere al quale bisognava "salire" e nel
quale il CE, che non ne aveva le chiave, era
penetrato attraverso i tetti per prelevare "dei
soldi" e "una monetina", "in un sacchettino":
tanto premesso e considerato altresì che da altre telefonate era risultato che gli imputati conven-
zionalmente parlassero di soldi a proposito di stupefacente e che il ZA NS aveva dimo-
strato particolare preoccupazione per la col-
locazione della "monetina", si era ritenuto che nel locale di cui alle telefonate fosse custodita sostanza stupefacente e che si trattasse appunto del vano-macchine dell'ascensore di cui l'NS
nel periodo in questione aveva la chiave, e la cui verso il tetto era stata ritrovata dai Carabinieri manomes-grata e sa, locale nel quale nella perquisizione del-
1 11.11.90 si era infine rinvenuta la sostanza di cui al precedente capo 4
•
La detenzione della sostanza è stata quindi attri-
32 buita ai suddetti soggetti osservandosi altresì
dalla Corte di Appello come la composizione di parte della medesima fosse identica a quella rin- venuta addosso al ZA NS, come la busta per alimenti contenente parte dell'eroina fosse identica ad altra rinvenuta nella mansarda dello stesso, come altra parte dell'eroina fosse conte-
nuta in un pacchetto di sigarette dello stesso ti-
po di quelle fumate dalla convivente del ZA
NS, come si fosse nel locale suddetto altresì
rinvenuto il silenziatore di cui al capo 2, come infine nella mansarda dell'NS fosse stato rinvenuto un macinacaffè ed un bilancino con trac-
ce di stupefacente oltre ad un chilogrammo di
sostanza da taglio.
Siffata motivazione risulta congrua e immune da vizi logici. In ricorso, in realtà, si contesta genericamente l'interpretazione operata dai Giudi-
ci di merito in ordine alle telefonate del
06/08/90, limitandosi la difesa ad affermare che il contenuto delle medesime era tutt'altro che univoco, senza specificamente contestare le preci-
se argomentazioni sopra riportate in ordine alle espressioni "soldi" e "monetine". Quanto alla cen-
sura secondo cui la Corte di Appello non avrebbe
33 valutato la circostanza che il ZA NS in una delle telefonate in questione aveva manifesta- to intenzione di non usare più il nascondiglio,
basti osservare che la Corte di Appello ha in ef-
fetti considerato tale dichiarazione ritendendo peraltro che il suddetto proposito fosse stato
abbandonato viste le risultanze di cui sopra:
trattasi di valutazione non censurabile in questa sede in quanto sorretta da logico ragionamento.
Si assume infine in ricorso la non decisività del-
le considerazioni dei Giudici di merito in punto identità tra parte della sostanza rinvenuta nel locale vano-macchine e quella rinvenuta sul Car-
nazza nonchè delle considerazioni in punto conte-
nitore della sostanza: trattasi di censure che attengono alla ricostruzione dei fatti. Analoga-
mente deve rispondersi agli argomenti difensivi secondo cui il locale a cui si faceva riferimento nelle citate telefonate avrebbe potuto essere non
il vano in cui fu rinvenuta la sostanza, ma la
mansarda del Carnazza NS, anch'essa luogo accessibile mediante salita: a prescindere dal carattere veramente ipotetico di tale ipotesi va
Osservato che la Corte di Appello ha escluso
W logicamente la medesima posto che della mansarda il CE aveva la chiave. Nè sussiste difetto di motivazione là ove la Corte di Appello ha ritenuto che il ZA NS avesse la chiave del locale dove fu ritenuto lo stupefacente:
congruamente il Giudice di merito ha fatto riferimento al fatto che l'Amministratore dello
IN stabile avesse sempre dichiarato di non essere
possesso della chiave di tale locale nonchè ad una telefonata della AU, convivente dell'Alfon-
So, con l'amministratore stesso che le aveva ri-
,chiesto una chiave, osservando al proposito come.
stante le espressioni usate dovesse trattarsi di relativa ad ambiente condominiale%;B ilchiave ricorrente in realtà si limita ad affermare che la chiave di cui al suddetto colloquio era quella di casa, senza peraltro contestare le specifiche argomentaizoni della Corte di Appello. Il motivo esaminato è dunque infondato. XIII Nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i fatti di illecita detenzione,
cessione e trasporto di non modiche quantità di sostanze stupefacenti che si sarebbero verificati dopo l'entrata in vigore della L. 26 giugno 1990 en non rientranti fra quelli contestati ain. 162 e capi 1) e 4).
Con il presente motivo si è consurata la condanna relativa a fatti successivi al luglio 90 osservan-
dosi che la contestazione di cui al capo 5 si riferiva a fatti di illecita detenzione , cessione e trasporto di eroina e cocaina commessi sino alla vigenza (inizio luglio) delle disposizioni di cui agli art. 71 e 74 L. 685/75 richiamate al capo di imputazione in questione, il quale invece non
conteneva riferimento alla successiva normativa di cui alla legge 26.06.90 numero 162.
Siffatto motivo è infondato.
Nel capo 5 si fa riferimento espresso agli anni
'89 e '90 senza limitazione alcuna e la mancata
indicazione della nuova normativa modificativa e integrativa non può essere interpretata nel senso restrittivo proposto dall'accusa: in tema di con-
testazione dell'accusa infatti deve aversi riguar-
do più alla specificazione del fatto che alla
enunciazione delle norme (Cass. 06842 20.06.91) e ciò vale in particolare nel presente caso in cui
si ebbe in realtà semplice omissione di richiamo a successive modificazione della legge indicata;
a ciò aggiungasi che il contenuto della contestazio- ก
า
ย ne quale risultante dall'imputazione ben può esse- re integrato con le risultanze degli atti proces-
Isuali ed in particolare con le risultanze delle
intercettazioni telefoniche successive al Luglio
90, ben note alla difesa. XIV Carenza, contradditorietà e manifesta illo-
gicità di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i fatti di cui all'imputazione sub 5)
La Corte di Appello, nel confermare la sentenza del
Tribunale in ordine all'attività di detenzione, cessione e trasporto di stupefacente, contestata all'imputato in concorso con Carnazza Francesco,
-
ZA PP, ON UI e AU IU,
di cui al suddetto capo, ha fatto riferimento: ad del 31/01/90 del ZAuna conversazione
NS con un ignoto interlocutore, registrata nel corso di una intercettazione telefonica, a due gruppi di telefonate risalenti al 09/02/90 ed al
06/11/90, alle telefonate intermedie e alla docu-
mentazione contabile sequestrata. In particolare ha ritenuto l'attribuibilità della conversazione di cui sopra al ZA NS per avere egli stesso dichiarito nel corso della medesima: "mi
devi rispettare per quello che sono, NS, non perchè sono il nipote di GI ZA"; ha
37 Gu ritenuto attendibili i risultati della perizia fonica concernenti le telefonate intercettate osservando che la scelta di ciascuno di campioni di raffronto segnalati ai periti era stata effet- tuata in base a elementi certi e incontroverbili,
perchè nel corso delle conversazioni l'interlocu-
tore o si era presentato personalmente oppure era stato chiamato per nome o per grado di parentela:
onde l'inutilità di un saggio fonico da parte de-
gli imputati. Tanto premesso la Corte di Appello
ha considerato:
a) che nella conversazione del 31/01/90 1'NS
aveva parlato di attività svolta con lo zio Car-
nazza GI poi deceduto, e da lui continuata con ZA CE;
aveva parlato di cessione di cocaina al PP%3B si era lamentato del fatto che PP gli aveva lasciato "la roba" in casa espodendolo a rischi di perquisizioni;
B aveva par-
lato di "cento pezzi" che era in procinto di ven-
dere; aveva fatto riferimento a "lavoro" svolto in armonia con il CE col quale era sopravve-
nuto un litigio per cui quest'ultimo si era messo in società con certo OM;
aveva parlato di necessità di tenere contabilità e di rischi ine-
renti alla loro attività;
38 b) che il IS aveva indicato nel traffico di stupefacenti svolta dal ZAl'attività
PP e dall'NS.
c) che nelle telefonate intercorse tra il 09/02/90
e il 06-07-11/ 90, come specificamente indicato dal Tribunale e genericamente contestato dalla
difesa, emergevano forti elementi atti a dimostra-
re esistenza di traffico di stupefacenti tra il
ZA NS e il ON.
d) che nelle telefonate intercorse il 09/02/90
tra il ON e la AU e tra quest'ultima e il Alfonso risultava che l'imputato eraZA
andato a Milano presso il ON e ne era ripar-
tito; che la convivente l'aveva quindi avvisato di non uscire al casello di Settimo perchè vi era la
Polizia e di non portare quindi "la bambina". Il
fatto che la AU fosse riuscita ad avvisare il ZA NS solo quanto questi era già
sulla strada del ritorno nonchè la preoccupazione della AU stessa dimostravano che l'imputato aveva ormai ritirato la sostanza stupefacente: la domanda dell'NS alla convivente circa la pos-
" " sibilità di andare a prendere la sorella e di si-
stemarla in albergo per poi riprenderla il giorno dopo, domanda proposta nel corso di una telefonata
39
- effettuata due ore dopo le prime , quando ormai la
Polizia si era allontanata, dimostrava, considerato quanto sopra, che ormai il ZA NS aveva occultato la merce ed era intenzionato a deposi-
tarla in posto più vicino per recuperarla l'indo-
mani; non poteva quindi affermarsi che l'impresa criminosa fosse rimasta alla fase del tentativo;
e che dalle telefonate risalenti al 06-07-11/90
risultava che il ON, sull'auto del Carnazza
NS, aveva avuto un incidente per cui era par-
ticolarmente preoccupato di perdere "30 milioni";
che 1'NS l'aveva raggiunto e aveva quindi riferito alla AU di essere stato nei campi con ON sino alle 10,21 per "aggiustare tutto",
"se no....va tutto a rotoli..."; che si erano ritrovate tracce di sangue sull'auto, sulla strada nonchè su una busta di cellophan abbandonata sul luogo: da ciò emergeva che il ON trasportava sostanza stupefancente, che la stessa dopo l'inci-
dente era stata nascosta dal ON per timore, nei
campi, e poi recuperata abbandonando la busta stes-
interessato sa, con l'NS prontamente accorso,
dunque alla sorte di tale sostanza;
f) che la documentazione contabile, attestante
movimenti anche nell'ordine di milioni, trovava riscontro in varie telefonate nonchè nella docu-
mentazione sequestrata presso il ZA Giusep-
pe: in ordine all'interpretazione di tale conta-
bilità si richiamava quanto specificatamente con-
siderato dal Tribunale e genericamente contestato dalla difesa;
g) che da numerose telefonate con vari personaggi
LO eccetera) e conversazioni tra(Pina,
presenti risultava possesso di stupefacente da parte del ZA NS che appunto aveva par-
lato di cocaina, di "roba", di "cofanetto chiuso"
di "roba e affare"; laIn base a quanto sopra, specie considerata sopraricordata genericità delle considerazioni dell'appellante, la motivazione della Corte di
Appello risulta dunque congrua e logica sia in punto attribuibilità delle telefonate e delle conversazioni al ZA NS ed agli altri interlocutori, sia in punto interpretazione di
tali comunicazioni, sia infine in ordine alla
ricostruzione dei dati citati in chiave accusatoria. Il motivo di ricorso in questione è
infondato dovendosi considerare come il ricorrente si limita sostanzialmente ad invocare e talora a proporre in termini veramente ipotetici, in ordine G/ ai suddetti punti una valutazione dei dati processuali diversa da quella operata dal Giudice
di merito, incensurabile in questa sede.
XV Carenza, contraddittorietà e manifesta illo-
gicità di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo conte-
stato al capo 6)
Tale censura è stata svolta in relazione all'affer-
mata sussistenza di un vincolo associativo tra tut-
ti gli imputati e la medesima risulta infondata.
Invero la Corte ha al proposito motivato nei
seguenti termini:
a) Primo elemento costitutivo dell'associazione:
vi era un rapporto societario tra il Carnazza
NS e lo zio CE come risultante dalla conversazione sopracitata del 31.01.90; da tale
conversazione risultava altresì che il rapporto era stato interrotto da un litigio e che il Fran-
cesco si era messo in società con certo BR;
dopo la morte del BR il rapporto tra lo zio e il nipote era ripreso avendo il ZA Fran-
cesco accettato la partecipazione del ON con il frattempo l'NS aveva instaurato quale nel rapporto: ciò emergeva dalla telefonata del
5.11.90 ("noi continuiamo con questo ragazzo che hai tu... " il ZA PP partecipava attivamente all'esecuzione del programma criminoso tenendo contabilità cifrata con annotazioni rife-
rite anche al padre e allo zio, contabilità
coincidente con quella rinvenuta presso l'NS;
telefonate, illustrate dal Tribunale da varie emergeva che il predetto PP aveva compito di effettuare "commissioni e "passaggi", cioè conse-
gne ed incassi e che lo stesso dopo l'incidente del ON su richiesta della AU era accorso ad aiutarla per far sparire lo stupefacente;
la
AU usava linguaggio cifrato, fissava appun-
tamenti con i clienti, teneva collegamenti tra il
ZA NS ed il ON, riceveva avvisi da terzi, incaricati della sorveglianza, circa atti-
vità della Polizia;
il ON era abituale fornitore del ZA NS e quindi dell'organizzazione: come osservato dal Tribunale
e genericamente avversato dalla difesa il predetto si avvaleva dei mezzi del sodalizio utilizzando l'auto del ZA NS e la di lui mansarda;
il predetto era informato del rapporto societario tra il ZA NS ed il CE come emergente dalla telefonata 06/05/90 nella quale egli diceva all'NS: "ormai avete fatto la pace", nonchè dalla telefonata 11.11.90 con la quale la Rimmaudo comunicava al medesimo che
avevano arrestato NS e "anche suo zio" senza necessità di spiegare quale zio, ben sapendo il
ON chi tra gli zii dell'NS collaborava all'esecuzione dell'attività illecita;
il ON
abitualmente comunicava con la AU;
b) secondo elemento integrativo dell'associazione per delinquere:
vi erano mezzi idonei: mansarda destinata a taglio dello stupefacente ed a incontri con il clienti,
nella quale era stata trovata gran parte della
⠀ contabilità, collegata tramite un interfono con
l'alloggio del ZA NS, contigua al vano- macchine adibito a deposito dello stupefacente;
autovetture, alcune dotate di radio telefono;
radio-scanner sequestrata a ZA CE;
c) ulteriori manifestazioni dell'associazione: gli imputati usavano linguaggio cifrato con termini
ricorrenti in numerose telefonate ("piastrelle",
"sanitari", "commissione", "il lungo", "l'amico di quello lungo", "quello delle angurie") il che rile-
vava un comune accordo diretto a garantire in caso di intercettazione, l'esecuzione dell'attività
era un conto corrente aperto il programmata;
B vi 09/03/90 da certo RA La TE, istituito su sollecitazione del ZA NS: i movimenti relativi al suddetto conto, rilevabili dagli estratti conto trovavano riscontro nelle telefonate in atti, appositamente richiamate, rela-
tive all'attività dell'NS e del ON ed il medesimo risultava quindi utilizzato per l'acquisto della sostanza stupefacente da parte dell'organizzazione; l'intestazione del predetto a persona estranea aveva reso possibile la
regolamentazione a mezzo assegni di rapporti di affari relativi a stupefacente.
Siffatta motivazione risulta congrua e logica e in realtà la difesa si limita a proporre una diversa valutazione dei dati processuali in ordine all'at-
tività dei singoli imputati, inamissibile in que-
sta sede. Circa la predisposizione dei mezzi d'altro canto è infondato l'assunto difensivo secondo cui canto per l'esistenza di un reato associativo devono sussistere mezzi esclusivamente destinati ad attività criminali, autonomi rispetto a quelli di cui normalmente dispone ogni associato: in realtà
ciò che rileva ai fini del suddetto reato è la stabile possibilità per i singoli partecipanti di utilizzare all'occorrenza determinati mezzi posti a disposizione della loro attività, non rilevando che ogni singolo mezzo possa essere utilizzato per le esigenze di ciascun partecipante. D'altro canto l'assunto secondo cui immotivatamente la Corte di
Appello aveva ritenuto il conto corrente aperto da
RA La TE strumento dell'associazione senza fornire il minimo elemento di prova in ordine di una sua utilizzazione nell'interesse della stessa contestandosi specificamente le è generico, non sopra riportate, svolte dalla considerazioni
Corte, circa il riscontro del conto stesso con le telefonate richiamate.
XVI Carenza e contradditorietà di motivazione in ordine alla ravvisabilità, nei confronti del- J
l'imputato, della qualifica di capo ed organizza-
tore.
Siffatto motivo è infondato avendo la Corte
richiamato le specifiche argomentazione del Tribu-
nale secondo cui la suddetta qualifica emergeva dal fatto che il ZA NS provvedeva agli approvigionamenti dello stupefacente, teneva rap-
porti con il fornitore, aveva procurato disponibi-
lità di un conto corrente, aveva poteri decisiona-
li in ordine ai prezzi da praticare agli acquiren-
ti, contattava personalmente i venditori & conside- rando altresì che al medesimo erano subordinati la
AU e il ZA PP come emergente da telefonate espressamente citate. Nessuna specifica contestazione è stata svolta in ricorso in ordine alle suddette ragioni della decisione limitandosi il ricorrente ad affermare apoditticamente che
l'attività svolta dal ZA NS era indi-
spensabile attività di chi commette reati in
materia di stupefacente.
XVII Carenza assoluta di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Siffatto motivo è infondato avendo la Corte di
Appello fatto specifico richiamo alla gravità dei fatti, all'assenza di qualsiasi sintomo di resipi-
scenza nonchè ai precedenti, uno dei quali speci-
fico, dell'imputato: l'obbligo di motivazione risul ta adempiuto, avendo il Giudice di merito
dimostrato che il rilievo delle suddette decisivo per la formazione del circostanze è
giudizio sul punto.
XVIII Carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla determinazione della pena da irrogare nonchè degli aumenti inflitti per la
riconosciuta continuazione. La Corte di Appello ha in realtà ridotto la pena 47 inflitta a titolo di continuazione dal Tribunale
per il capo 5) ritenendo invece congrui gli altri aumenti: posto che la Corte ha analizzato compiutamente la condotta dell'imputato e le sue
modalità, nell'affermare la responsabilità dello
stesso e nel negare le attenuanti generiche, deve ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione. Il
motivo è dunque infondato.
IX Carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla negata rinnovazione parziale del dibattimento e alla conferma della confisca dei preziosi e del denaro sottoposti a sequestro.
La Corte di Appello ha ritenuto l'inamissibilità
ex art. 603 c.pp delle prove di cui si era chiesta per la prima volta in appello l'assunzione: nes-
suna specifica contestazione sul punto è stata proposta. D'altro canto la Corte di Appello ha confermato il provvedimento di confisca osservando che l'unica fonte di reddito dell'imputato era il e che non risultavanotraffico di stupefacenti elementi attestanti la provenienza lecita dei gioielli sequestrati: trattasi di congruo e logico ragionamento, in ordine al quale nessuna specifica constestazione è stata svolta.
Il motivo è dunque inamissibile in quanto manifestamente infondato nei suoi generici assunti.
ZA CE ha dedotto inoltre i seguenti motivi:
X Carenza, contraddittorietà e manifesta illo-
gicità di motivazione in ordine alla mancata asso-
luzione di CE ZA per non aver commesso il fatto dell'imputazione di cui al capo
4).
La Corte di Appello nel confermare la responsabilità affermata dal Tribunale del
ZA CE in ordine alla illecita detenzione dell'eroina rinvenuta nel vano-macchine ascensore (grammi 47,320, grammi 10,715 e grammi
168,38), ha richiamato tutte le considerazioni svolte trattando della posizione del Carnazza
NS relativamente alla circostanza che il vano in questione fosse quello di cui il Carnazza
NS e il ZA CE avevano parlato nella due telefonate del 06/08/90 e relativamente
suddette alla interpretazione delle
telefonate. Tali considerazioni sono state riportate ed esaminate nel corso dell'esame del
motivo XII di ricorso di ZA NS ed alle medesime si fa riferimento. Il ZA CE eu- in ricorso propone censure identiche a quelle proposte dal ZA NS e pertanto in ordine all'inferndatezza delle medesime vale quanto detto a proposito DEL ricorso del primo. Quanto alla specifica censura proposta dal ZA CE,
secondo cui sussisterebbe vizio di motivazione in ordine alla riferibilità di quanto rivenuto nel suddetto locale al ZA CE,si osserva
che la Corte di Appello sul punto ha motivato nei seguenti termini:
a) il lasso di tempo intercorso tra le telefonate del 06/08/90 e il rinvenimento della sostanza
(11/11/90) non è rilevante posto che in tale periodo sussistevano, come attestato da telefonate specificamente riportate nel loro contenuto,
rapporti fra il ZA CE e il ZA
NS concernenti traffico di stupefacenti: in particolare dalla telefonata 07/11/90 risultava che il CE, che si trovava fuori Settimo,
dopo l'incidente accorso al ON aveva anticipato il suo rientro, informato dal PP
dell'insorgenza di problemi "nelle cose di lavoro"
essendo egli interessato alle vicende del ON
fornitore dell'eroina;
b) il ZA CE aveva diritto di accedere al locale in questione per prelevare la droga ivi depositata oggetto dei comuni traffici: concorreva quindi alla detenzione della medesima, ciò anche in considerazione della sua qualità di capo e di organizzatore dell'associazione.
Siffatte argomentazioni sono atte ad integrare congrua e logica motivazione ed in ricorso ci si limita ad affermare il carattere equivoco della telefonata del 07/11/90 ed a contestare la possibilità del CE ad accedere al locale in questione posto che egli il 06/11/90 vi si era
introdotto con modalità fortunose. La Corte ha peral
-
tro evidenziato come siffatte modalità fossero da ricollegarsi all'assenza del ZA NS
che non aveva lasciato le chiavi allo zio;
d'altro canto il Tribunale, le cui considerazioni sulle telefonate del 06/11/90 sono state richiamate espressamente dalla Corte di Appello, aveva posto in rilievo il pieno consenso dell'Alfonso al-
l'accesso del CE nel luogo in questione.
Alla luce di quanto esposto il motivo in questione risulta infondato. ΧΙ Nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione in relazione all'affermazione di еггen responsabilità per i fatti di illecita detenzione,
51 ⠀ cessione e trasporto di non modiche quantità di sostanze stupefacenti che si sarebbero verificati dopo l'entrata in vigore della L. 26 giugno 1990
e non rientranti fra quelli contestati aln. 162
саро 4).
A QUELLO Siffatto motivo è identico Sub XIII dal ZA
NS Adolfo e nel dichiararlo infondato si richiamano in toto le considerazioni in relazione a quest'ul-
timo svolte. XII Carenza, contradditorietà e manifesta illogi-
cità di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i fatti di cui all'imputazione sub 5).
La Corte di Appello nel confermare la responsabi-
lità del ZA CE, affermata dal Tribuna-
le in ordine all'attività di detenzione e cessione e trasporto di eroina e cocaina in concorso con gli altri imputati, ha fatto riferimento: alla con-
versazione tra presenti del 31/01/90 nel corso
della quale ZA NS riferiva attività
concernente stupefacente svolta in concorso con il
CE ed il PP ZA, con il quale
CE era poi intervenuto litigio;
alla tele-
fonata del 06/05/90 nella quale il ON aveva
manifestato soddisfazione per la pace fatta tra il ZA NS ed il ZA CE;
alla
telefonata del 05/11/90 nella quale il ZA
CE aveva accettato di continuare il lavoro con ON;
alla telefonata del 07/11/90 nella
quale la convivente del ZA CE riferi-
va alla sorella, a seguito dell'incidente del Lon-
go, che erano sorti "problemi di lavoro" e che il Francesco aveva deciso improvviso rientro;
alla
telefonata del 22/02/90 dalla quale risultava che
ZA CE seguiva la contabilità del
figlio; alla circostanza che siffatta contabilità
riportava annotazione: "io", "Alfo" (NS),
"Pa'" (Papa').
Circa l'attribuibilità delle telefonate e l'inter-
pretazione delle stesse, genericamente contestata nei motivi di appello, la Corte di Appello ha fatto riferimento alle considerazioni svolte a proposito del ZA NS, considerazione che si sono
riportate trattando del ricorso di quest'ultimo,
motivo XIV che qui si richiamano.
La Corte risulta dunque avere congruamente motiva-
to sia in ordine all'attribuibilità delle conver-
sazioni ritenute decisive sia in ordine all'inter-
pretazione delle stesse nonchè in ordine alla ri-
costruzione dei dati processuali in chiave accusa- toria, ciò specie considerata la genericità sopra-
citata delle contestazioni nei motivi di appello.
Il motivo di ricorso è infondato posto che il
ricorrente si limita sostanzialmente ad invocare e talora a proporre in termini ipotetici una
valutazione degli elementi emergenti diversa da quella operata dal Giudice di merito,
inammissibile in questa sede.
XIII Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'afferma-
zione di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 6).
Tale motivo è stato proposto negli stessi termini da due difensori e la censura è relativa alla motivazione in punto ritenuta sussistenza di una associziaone a delinquere. Le argomentazioni a
qane all'uopo addotte alla Corte di Appello sono state riportate trattando dell'indentico motivo proposto dal ZA NS (XV) e qui si richiamano. La motivazione in questione risulta congrua e logica ed in realtà la difesa, anche per il ZA CE al pari che per l'NS,
si limita a prospettare una valutazione dei dati processuali in ordine all'attività dei singoli imputati diversa da quella operata dal Giudice di
? merito, incensurabile in questa sede. Per le
considerazione svolte in punto predisposizione dei mezzi e manifestazione dell'associazione si osserva che le stesse sono identiche a quelle del
NS
ZA Francesco e pertanto pure su questo punto si richiama quanto detto nel corso
dell'esame del motivo XV del siffatto imputato.
XIV Carenza e contraddittorietà di motivazione in di ordine alla ravvisabilità, nei confronti
capo ed CE ZA, della qualifica di organizzatore.
La Corte di Appello sul punto ha motivato richia-
E mando le argomentazioni svolte dal Tribunale gene-
ricamente contestate nei motivi di appello, argo-
mentazioni basate su numerose telefonate intercet-
tate che pongono in luce la posizione di controllo assunta dal CE sulla contabilità tenuta dall'NS e dal PP nonchè sul maggior apporto economico dato dal suddetto CE al traffico in questione, desumibile dalle note di cui all'agenda del Carnazza PP;
la Corte di
Appello ha altresì in particolare richiamato una telefonata del 29/10/90 in cui il ZA Fran-
cesco dà specifici ordini al figlio PP in relazione ad un viaggio per "andare a prendere un po' di borse".
Non sussiste dunque vizio di motivazione e d'altro canto la censura proposta sul punto è generica omettendo di prendere in considerazioni le
specifiche, sopra riportate argomentazioni.
XV Carenza assoluta di motivazione in ordine alla limitata operatività delle concesse attenuanti
generiche e alla determinazione della pena irrogata a CE ZA.
Siffatto motivo è infondato.
La Corte di Appello ha motivato in ordine alla diminuzione da applicare per effetto delle atte-
nuanti generiche considerando il peso della reci-
diva e la complessità dell'organizzazione: siffat-
ta motivazione non può dirsi nè carente nè illo-
gica; d'altro canto in punto pena va considerato che quella base è stata applicata nei minimi edit-
tali e che nessuna contestazione è stata proposta per gli aumenti operati per la continuazione.
Carenza e manifesta illogicità di motivazioneXVI
in ordine alla conferma della confisca dell'autovettura Lancia Thema.
La Corte di Appello ha motivato siffatto provvedi-
mento considerando che la vettura in questione, n i intestata al ZA CE, usata dal AR 1
za NS al momento dell'arresto per il possesso dell'eroina di cui al capo 1, era pertinente al reato associativo: al proposito, valutate altresì 1
le considerazioni svolte dalla Corte di Appello
circa la messa a disposizione da parte dei singoli associati delle loro vetture per far fronte alle operazioni di trasporto dello stupefacente, deve ritenersi sussistere valida e logica motivazione sul punto;
il motivo in questione è dunque infondato.
ZA PP ha dedotto inoltre:
X sub XI in ricorso. Nullità della sentenza impu-
gnata per difetto di contestazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i fatti di illecità detenzione, cessione e trasporto di non
modiche quantità di sostanze stupefacenti che si sarebbero verificati dopo l'entrata in vigore
162 non rientranti della L. 26 giugno 1990 n.
fra quelli contestati al capo 4).
Siffatto motivo è identico a quello proposto sub
XIII dal ZA NS e nel dichiararlo infon-
dato si richiamanto in toto le considerazioni in ordine a quest'ultimo motivo svolte.
XI sub XII in ricorso. Carenza, contradditorietà
e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i fatti di cui all'imputazione sub 5).
La Corte di Appello, nel confermare la responsabi-
lità del ZA PP per la detenzione il trasporto e la cessione di eroina e cocaina in concorso con gli altri imputati, ha fatto specifico riferimento:
a) alla conversazione del 31/01/90 nel corso della quale il ZA NS si era lamentato che il
ZA PP gli aveva lasciato la "roba in casa" esponendolo a rischi di perquisizione;
b) а varie telefonate tra cui in particolare quelle del 22/02/90 e del 22/06/90 da cui emer-
geva che al ZA PP era affidato il com-
pito di effettuare commissioni, ossia consegne di stupefacenti ed incassi dei corrispettivi dovuti dagli acquirenti, telefonate in ordine alle quali non erano state svolte specifiche contestazioni nei motivi di appello;
c) alla contabilità sequestrata presso l'abitazio-
ne dell'imputato, tenuta personalmente dal medesi-
moe coincidente con i conteggi rinvenuti nella mansarda del ZA NS: in tale contabilità,
in ordine alla quale era stata offerta spiegazione inverosimile (scritturazione sotto dettatura del cugino al fine di assicurare un custodia tempo-
ranea), vi erano annotazioni, quali le sigle "io"
"Pa'" O" (io, Papà, NS), che confermavano l'attiva partecipazione del PP alla gestione del traffico di stupefacenti.
L'attribuibilità della conversazione e delle tele- fonate di cui sopra e l'interpretazione delle stesse è stata dalla Corte di Appello effettuata richiamandosi a quanto affermato trattando della posizione del ZA NS e cioè a quanto si
è riportato trattando del motivo di ricorso XIV di quest'ultimo che qui si richiama. Il ricorso di PP ZA è infondato in
quanto la Corte di Appello ha congruamente e
logicamente motivato, specie considerata la
sopracitata generità delle doglianze di cui ai
motivi di appello, sia in punto attribuibilità dei discorsi ritenuti rilevanti sia in punto interpretazione degli stessi sia in ordine alla valenza accusatoria dei dati sopra riportati.
La difesa, al pari che per il ZA NS ed il ZA CE, si è limitata ad invocare
e talvolta a proporre in termini meramente ipotetici una valutazione delle risultanze
processuali diversa da quella operata dai Giudici di merito, incensurabile in questa sede.
ΧΙΙ sub XIII in ricorso. Carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 6).
Con tale motivo si è censurata la motivazione dell'impugnata sentenza in punto ritenuta sussistenza di un'associazione a delinquere.
Le argomentazioni all'uopo adottate dalla Corte di
Appello sono state riportate in precedenza trattando dell'identico motivo di ZA NS
(XV) e qui si richiamano. La motivazione in
questione risulta congrua e logica e in realtà la difesa del ZA PP, al pari che per il
ZA NS e il ZA CE, si limita
а prospettare una diversa ed inamissibile valutazione dei dati processuali in ordine all'attività dei vari imputati%3B le considerazioni svolte in punto predispozione dei mezzi e
manifestazione dell'associazione sono anch'esse identiche a quelle proposte per il Carnazza Alfonso e pertanto sul punto si richiama quanto detto nel corso dell'esame del motivo XV del
и
suddetto imputato . л III sub XV in ricorso Carenza assoluta di moti-
azione in ordine alla limitata operatività delle
:oncesse attenuanti generiche e alla determinazio-
le della pena irrogata a PP ZA.
Siffatto motivo è infondato.
La Corte di Appello ha motivato, in punto ☑ limitata operatività delle attenuanti generiche,
con riferimento alla gravità dei fatti desunta dai mezzi a disposizione, dal numero degli associati nonchè dagli importi di centinaia di milioni
annotati nell'agenda sequestrata, costituenti il profitto dell'attività criminosa: la motivazione è
congrua e logica avendo il Giudice di merito di-
mostrato che il rilievo dei suddetti dati è deci-
sivo per la formulazione del giudizio sul punto,
risultando l'ince suratezza dell'imputato già valu-
tata per la concessione delle attenuanti stesse.
Per il reato base d'altro canto si è applicato il minimo della pena edittale e nessuna contestazione
è stata proposta in punto aumenti per la continua-
zione.
ON PP ha dedotto:
I Erronea applicazione della legge penale, art.
606 lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 74 co. 1
e 4 D.P.R. 309/90 606 lett. e) in relazione еге alla detta fattispecie normativa.
Con tale motivo si è censurata l'impugnata senten-
za in punto ritenuta partecipazione del ON al-
l'associazione a delinquere.
Tale motivo è infondato.
La Corte di Appello nel ritenere siffatta parteci-
pazione ha considerato: l'assiduità dei rapporti del ON con l'NS attestati dalle telefonate intercettate a partire dal febbraio 1990; il con-
senso del CE al mantenimento di siffatti rapporti ("noi continuiamo con questo ragazzo che hai tu.... "); la consapevolezza del ON circa
•
tale consenso (telefonata 05/11/90) ;
il fatto che il ON fosse abituale fornitore del-
l'organizzazione e che si avvalesse dei mezzi del-
la stessa (Fiat Tipo, mansarda dell'NS); le telefonate del ON con la AU.
Contrariamente al generico assunto difensivo sono dunque stati indicati elementi atti ad integrare partecipazione oggettiva e soggettiva del ON al reato associativo, al di là della semplice commis-
sione di singoli reati di spaccio. In particolare poi la Corte di Appello ha congruamente e logica-
mente escluso la rilevanza del dato invocato dal
སྙད ། ricorrente secondo cui fu postecipato un pagamento ⠀ dovuto al ON rispetto ad altro dovuto a diversi fornitori osservando che tale dato non valeva ad escludere il ruolo di fornitore privilegiato del posto che il gruppo attribuito al ON stesso,
pagamento anteposto era relativo a rapporti risalenti nel tempo e cessati.
II Inosservanza di norma funzionale alla legge penale: art. 606 lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 442/2 stesso codice, ed alle fattispecie normative sostanziali contestate.
Si è censurato il diniego di giudizio abbreviato in quanto giustificato dal pregiudizio che la se-
parazione della posizione del ON avrebbe potuto creare per la valutazione unitaria ed inscindibile dell'imputazione relativa all'associazione a
delinquere.
Al proposito vi è da considerare che la principale e decisiva ragione del suddetto diniego è stata in realtà evidenziata dai Giudici di merito nella
circostanza che, ai fini della decisione, il mate-
riale probatorio a disposizione non era sufficien-
te e necessitavano ulteriori accertamenti ed esami di testimoni: tale ragione della decisione non è
stata impugnata e il ricorso sul punto è dunque inammissibile. AU IU ha dedotto:
I Violazione dell'art. 606 lett. e) c.pp: mancan- za e manifesta illogicità della motivazione in punto conferma della ritenuta responsabilità rela-
tivamente alla partecipazione ed associazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
La Corte di Appello ha richiamato sul punto le con-
siderazioni svolte trattando del reato associativo.
in questione a proposito del ZA NS, ove,
nel ravvisare la sussistenza del primo elemento co-
stitutivo dell'associazione, aveva altresì illustra-
to la specifica posizione della AU. Al propo-
sito era stato considerato l'uso del linguaggio ci-
frato da parte dell'imputata, la sua attività di ricorrente fissazione degli appuntamenti con i clienti dell'NS nonchè di collegamento tra quest'ultimo ed il ON oppure con terzi;
al con-
tempo sono state richiamate tutte le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale che aveva evi-
denziato altresì utile attività di supporto del-
l'imputata all'attività associativa nel fatto che la stessa, occorrendo, provvedeva agli incassi non-
chè a rimuovere lo stupefacente qualora ci fosse pericolo di controllo della Polizia, avvisando en all'uopo il ZA PP. 1 Contrariamente al generico assunto defensivo sono
dunque stati individuati elementi atti ad integra-
re partecipazione oggettiva e soggettiva della
AU reato associativo al di là della situa-
zione invocata dalla medesima di convivente e di il motivo in madre di una bambina dell'NS:
questione è infondato. II Violazione dell'art. 606 lett. e) c.pp: mani-
festa illogicità della motivazione emergente dal testo della sentenza impugnata in ordine ai crite-
ri sanzionatori adottati.
Anche siffatto motivo è infondato.
La Corte di Appello risulta avere valutato, ai fi-
ni dell'applicazione della pena, la gravità del fatto desunta dai mezzi a disposizione, dal numero degli associati e dai profitti dell'associazione:
l'obbligo di motivazione deve riconoscersi adem-
piuto avendo il Giudice di merito dimostrato che il rilievo delle suddette circostanze è decisivo nella formazione del giudizio sul punto.
Devono pertanto dichiararsi manifestamente infon-
: date tutte le questioni di legittimità costituzio-
nale sollevate e tutti i ricorsi devono essere
rigettati a ciò consegue condanna di tutti i ri-
correnti in solido al pagamento delle spese proces-
65 G 2 suali. Valutata la vicenda processuale si ritiene di giustizia condannare ciascun ricorrente al ver-
samento alla Cassa delle Ammende di Lire 1.000.000.
ciascuno P. Q. M.
LA CORTE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate;
rigetta tut-
ti i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti in so-
lido al pagamento delle spese processuali e cia-
scuno al versamento, alla Cassa delle Ammende, di
Lire 1.000.000.
Roma 4 giugno 1993.
Il Presidente
Parks Fam
Il Cons. est.
Ginhaus ferme Hyhot
X COLLABORATORE DI EL
ID SC
Depositato in Cam Meria
Oggi, 19 OTT. 1993
Il Collaboratore di Cancellerie
C SeeliaASSAZION'SAZIONE I
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➤ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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92 vazione e la diversa valuzione dei dati di cui so-
pra operata in ricorso è inamissibile in questa
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