Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1993, n. 9443
CASS
Sentenza 4 giugno 1993

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Le dichiarazioni rese al pubblico ministero da indagati di reati connessi che, presentatisi al dibattimento, si avvalsero della facoltà di non rispondere e delle quali il Tribunale dispose l'acquisizione e la lettura, in data anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen. (sent. n. 254/92), non possono ritenersi inutilizzabili, sia perché il giudice operò una interpretazione costituzionalmente corretta della norma sia perché la successiva pronuncia della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo nel procedimento pendente. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen. ha, infatti, invalidato sin dall'origine il contenuto limitativo di tale norma con conseguente efficacia retroattiva del tutto simile all'annullamento ed opera su tutti i rapporti non esauriti.

Il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari, ex art. 416, comma secondo, cod. proc. pen., l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. La sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata esclusivamente nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista autonoma sanzione di nullità per il mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno.

I colloqui tra persone presenti, registrati casualmente mentre sono in atto intercettazioni telefoniche ritualmente autorizzate, essendo mancata l'attività diretta "a captare" mediante appositi dispositivi di ascolto tali comunicazioni, non possono considerarsi intercettate in termini tali da far scattare la protezione di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.. Siffatta ipotesi, infatti, non rientra nell'ambito della garanzia di cui all'art. 15 Cost., che proprio in quanto diretta ad assicurare la segretezza di ogni forma di comunicazione, si riferisce evidentemente alle comunicazioni che si svolgono con modalità tali da denotare l'intento degli interlocutori di tenere segreto il contenuto; conseguentemente se l'ascolto è casuale e si verifica perché i suddetti parlano senza preoccuparsi di evitare interferenze di terzi, l'ascolto stesso deve ritenersi legittimo proprio perché gli interessati dimostrano di non dare rilievo alla segretezza dei loro discorsi. (Nella specie le conversazioni erano state casualmente registrate per errato posizionamento del ricevitore dell'apparecchio telefonico).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 423 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., sotto il profilo che la possibilità del pubblico ministero di modificare l'imputazione, nell'udienza preliminare, non soltanto in base a quanto è emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari, violerebbe il diritto di difesa in quanto non è prevista la concessione di un termine a difesa. Proprio per l'ipotesi di modificata contestazione in base ad elementi già acquisiti nel corso delle indagini, la difesa, in realtà non risulta subire alcun pregiudizio, già essendole noti i suddetti elementi, per l'avvenuto precedente deposito.

Nell'udienza preliminare il pubblico ministero può modificare l'imputazione e contestare altro reato, purché si tratti di reato connesso ex art. 12 cod. proc. pen., non soltanto in base a quanto è emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24 Cost., prospettato sotto il profilo che viola il diritto di difesa la mancata previsione di nullità per l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle conversazioni intercettate non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo: il sistema delle norme di rito garantisce piena attuazione del principio del contradditorio sia attraverso l'attività del consulente tecnico di parte sia attraverso le facoltà del difensore.

In materia di intercettazioni telefoniche, l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle conversazioni non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo, costituisce una mera irregolarità non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità ne' della parte non tradotta ne' della trascrizione parziale. Ciò che rileva ai fini del diritto della difesa è che, nell'espletamento della trascrizione siano osservati modi, forme e garanzie previsti per la perizia. L'imputato, inoltre, ha la facoltà di nominare un consulente tecnico (art. 225 cod. proc. pen.), il quale può svolgere osservazioni circa l'omessa o incompleta trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa e, ove non sia stato nominato un consulente tecnico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268 u.c. cod. proc. pen.) onde accertare specifiche incompletezze o omissioni pregiudizievoli per la difesa che ben possono essere indicate anche in sede di dibattimento.

In tema di assunzione in dibattimento di nuove prove, l'art. 507 cod. proc. pen. non impone alcun ordine da seguire nell'assunzione delle prove in esso previste ne' vieta che il relativo potere di disporle sia esercitato contemporaneamente in ordine a tutti i mezzi ritenuti necessari.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1993, n. 9443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9443
Data del deposito : 4 giugno 1993

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