Sentenza 27 novembre 1995
Massime • 3
L'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'arrestato alla polizia giudiziaria stabilita dall'art. 350.7 (con la salvezza relativa alla possibilità di contestazioni) è determinata da specifiche finalità di tutela del diritto di difesa, ma non può estendersi a ciò che travalica tale diritto, pur inteso nella sua più ampia latitudine, e particolarmente al contenuto calunnioso di esse nei confronti di altri soggetti. Di tali dichiarazioni è inibita la utilizzazione nel dibattimento relativo alla imputazione per cui il procedimento era già sorto, non già nel dibattimento in cui esse vanno considerate come un fatto penalmente rilevante. (Nella specie è stato rigettato il motivo di ricorso che deduceva violazione dell'art. 350 comma settimo cod. proc. pen. per essere stata fatta utilizzazione, nel procedimento per calunnia, delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, quando era stato arrestato in flagranza del reato di furto).
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto in flagranza di reato (nella specie furto), sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357.2 lett. b cod. proc. pen., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni (ritenute) calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 cod. proc. pen.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento per calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art. 190 cod. proc. pen. e utilizzato come prova nel processo per calunnia. (Nella specie è stato rigettato il motivo di ricorso che deduceva violazione dell'art. 350 comma settimo cod. proc. pen. per essere stata fatta utilizzazione, nel procedimento per calunnia, delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, quando era stato arrestato in flagranza del reato di furto).
La richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non implica ammissione di responsabilità ne' tantomeno confessione per fatti concludenti, ma solamente rinuncia a difendersi e accettazione di una pena "scontata" in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale della amministrazione della giustizia. Il patteggiamento definisce in modo negoziale il procedimento e dalla "equiparazione" di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori del procedimento così definito. La sentenza di patteggiamento, pertanto, non è utilizzabile in altro procedimento per reato collegato o probatoriamente connesso come prova di responsabilità penale dell'imputato che ha richiesto o consentito l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.. (Nel caso di specie è stata annullata sentenza di condanna per calunnia, che aveva utilizzato, a prova della responsabilità dell'imputato, il pregresso patteggiamento in ordine al reato di furto, per il quale egli era stato arrestato in flagranza ed aveva dichiarato che il delitto gli era stato commissionato dal proprietario della refurtiva, a fine di conseguire il risarcimento danni dalla compagnia di assicurazione).
Commentario • 1
- 1. Sul diritto di rimborso delle sanzioni da ravvedimento secondo il principio di legalitàAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 2 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1995, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1995 |
Testo completo
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6 Udienza pubblica 27. 11. 1995
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano CISCANONE CORTS S
OPIE
GL SOLEZ ORR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE de: 1000 sezione 6^ penale per dir EN 1950 20 IL CANCELLIEREcomposta dai signori Giovanni TRANFO presidente Luigi SANSONE consigliere Sent. n. 7935 Ugo CANDELA $6 Giuseppe GUIDA 66 Reg. gen. n. 15690/95 Francesco IPPOLITO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RB AO, n. 26.6.1955 a Cesano Maderno,
avverso la sentenza della corte d'appello di Milano, datata 23.11.1994; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
-
-udita la relazione del cons. Francesco IPPOLITO;
- udita la requisitoria del P.M., sost. procuratore generale A. ALBANO, che ha concluso richiedendo l'annullamento con rinvio;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. AO BA, arrestato il 26.6.92 in flagranza di tentato furto, dichiarò nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria che il delitto gli era stato commissionato dal proprietario dell'esercizio commerciale Pietro Passarino, al fine di conseguire il risarcimento dalla compagnia di assicurazione.
Nel processo per tentato furto dinanzi al Pretore, il BA chiese ed ottenne l'applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p., mentre fu separatamente giudicato e condannato per il delitto di calunnia in danno del Passarino, con sentenza 23.5.1992 del tribunale di Vigevano. La corte d'appello di Milano, il 23.11.1994, confermò la condanna, fondando la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni da lui rese alla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, sul pregresso patteggiamento di pena relativo al tentato furto e sulla testimonianza, assunta nel giudizio d'appello, del Passarino. Avverso quest'ultima decisione ricorre il BA, deducendo violazione dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. per essere stata fatta utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'arrestato alla polizia giudiziaria e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna per aver tratto il convincimento di responsabilità dall'avvenuto patteggiamento in ordine al reato di tentato furto e dalle dichiarazioni del Passarino.
2. In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che - pur non risultando ben chiaro dall'impugnato provvedimento quale via procedimentale sia stata seguita per acquisire al ef
Va poi considerato che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357.2 lett. b c.p.p., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni (ritenute) calunniose, costituisce cosa pertinente al reato, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 c.p.p.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale. Ma, anche prescindendo da tale qualificazione formale e da questo ipotetico iter procedimentale, è certo che il verbale delle predette dichiarazioni è un documento ex art. 234 c.p.p. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art. 190 c.p.p. e utilizzato come prova.
3. Il secondo motivo è fondato. Occorre innanzitutto ribadire, secondo un indirizzo già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11596/92, Giglione, Ced M. 196931), che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità né tantomeno confessione per fatti concludenti, come ha invece ritenuto la corte di appello, ma solamente rinuncia a difendersi e accettazione di una pena "scontata" in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale della amministrazione della giustizia.
Il patteggiamento definisce in modo negoziale il procedimento e dalla
"equiparazione” di cui all'art. 445 c.p.p.. non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori del procedimento così definito. La sentenza di patteggiamento, pertanto, non è utilizzabile in altro procedimento per reato collegato o probatoriamente connesso come prova di responsabilità penale dell'imputato che ha richiesto o consentito l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Manifestamente illogica è anche la seconda considerazione su cui è stato fondato il convincimento di responsabilità. Affermano i giudici di appello che la "dichiarazione ... del Passarino di essere assicurato contro il furto ... rende la simulazione del reato, prodromica ad una truffa in danno della compagnia assicuratrice del Passarino, concretamente ipotizzabile".
Tale considerazione, di ovvia sensatezza, illogicamente è stata posta a sostegno della responsabilità del BA per calunnia, mentre al contrario, proprio perché la simulazione del furto a fine di truffa in danno dell'assicuratore diveniva "concretamente ipotizzabile”, poteva piuttosto valere a sostenere la versione del BA. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo esame sulla base dei principi di diritto sopra indicati.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Roma 27 novembre 1995
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
5 F PPOLITO G. TRANFO час IL COLLABORATORE DI CANCELLERLA Lid Scalie
CS ei Z19 GEN. 1996 Collaboratore di Cancellene
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