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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 182. Deducibilita' delle nullita' 1. Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.
2. Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.
Commentari • 242
- 1. Detenuti: La nullità dell'addebito disciplinare tardivo va eccepita all'apertura dell'udienza.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2022 · 200.98825
In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182 c.p.p., commi 2 e 3. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 41729Provvedimento: […] tuttavia, trattandosi di nullità generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., ove l'ordinanza di convalida sia stata comunque notificata all'interessato dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore senza che nel frattempo l'interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difensive, l'inosservanza del termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima delta sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla sua violazione (Sez.3, […]Leggi di più...
- termine dilatorio 48 ore·
- interesse a ricorrere·
- pregiudizio concreto·
- art. 178 lett c) cod.proc.pen.·
- art. 6 I. n. 401/1989·
- nullità generale·
- obbligo di presentazione·
- art. 182 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa·
- convalida provvedimento questore