Articolo 182 del Codice di procedura penale
Articolo 153Articolo 154
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24 ottobre 1989
Art. 182. Deducibilita' delle nullita' 1. Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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