2. Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.