Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Fattispecie nella quale alcuni atti, ritualmente depositati insieme all'avviso di chiusura delle indagini preliminari, erano stati trasmessi al G.u.p. tardivamente: la Corte ne ha ritenuto l'utilizzabilità, escludendo che, in siffatta situazione, la difesa potesse lamentare pregiudizi, trattandosi di atti già conosciuti o conoscibili sin dalla ricezione del predetto avviso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2008, n. 47497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47497 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2059
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 13711/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
AN RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 6 marzo 2003 dalla Corte di appello di Brescia;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. PANNAIN Remo di Roma, presente in sostituzione dell'avv. SCAPATICCI Alberto di Brescia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva AN RI dall'accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13 dell'imputazione), ma confermava la condanna del medesimo (al quale il primo giudice aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante della lieve entità del fatto) per il delitto continuato di illegale detenzione e cessione di ecstasy (cessioni ripetute "per due volte alla settimana ... in media venti ogni volta", commesse nella piazzetta del quartiere Fiumicello di Brescia fino al mese di maggio 2000: - capo 26 - lettera F dell'imputazione), rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
1.1. Spiegava la Corte d'appello, in punto di affermazione di responsabilità, che la prova a carico dell'imputato era desumibile dalle dichiarazioni di MA SU e dagli acquisiti riscontri estrinseci.
Il coimputato SU aveva dichiarato di avere più volte, nei fine settimana, visto, nella piazzetta del quartiere Fiumicello, l'imputato cedere pastiglie di ecstasy.
A favore della credibilità del SU deponeva il manifestato intento di rendere piena confessione delle proprie responsabilità. E, d'altra parte, neppure l'appellante aveva enunciato motivi che potessero far pensare a reconditi propositi calunniosi o quanto meno far dubitare della sincerità del SU, le cui dichiarazioni non erano sorrette "da un diretto interesse difensivo". Quanto ai riscontri esterni, la Corte di merito osservava che il contenuto delle conversazioni intercettate era dimostrativo del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di ecstasy. Dalle conversazioni era emerso che AN era la persona cui OB AN si rivolgeva quando voleva procurarsi cospicui quantitativi di "riduzioni", parola, spesso preceduta da numeri ( 50, 500, 1.000, 2.000, ecc.), con cui gli interlocutori alludevano alle pastiglie di ecstasy (cioè della sostanza stupefacente da essi in prevalenza trattata).
Dalle stesse di desumeva, inoltre, che AN spacciava anche "in proprio" detta sostanza.
Le conversazioni avevano, infine, chiarito che SU conosceva l'imputato (il 3 maggio 2000 aveva, invero, chiesto al AN di prendere contatti con il AN affinché gliene procurasse 2.000).
1.2. In relazione al trattamento sanzionatorio la Corte rilevava che il AN meritava una pena che si discostasse
"significativamente" dal minimo" edittale e ciò in considerazione della "abitudinarietà dell'attività illecita" e della sua "capacità" di procurarsi quantitativi consistenti di ecstasy.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di disposizione processuale prevista a pena di nullità, segnatamente dell'art. 416 c.p.p., comma 2, nella parte in cui impone al pubblico ministero di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice dell'udienza preliminare aveva, invero, erroneamente disatteso l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per tardivo deposito delle richieste nonché dei provvedimenti dispositivi ed autorizzativi concernenti le intercettazioni.
Il deposito tardivo (in quanto effettuato soltanto il giorno precedente l'udienza preliminare) determinerebbe - secondo il ricorrente - la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e quella consequenziale dell'udienza preliminare) o, quanto meno, l'inutilizzabilità dei risultati delle eseguite intercettazioni, a ciò non ostando il fatto che detti atti fossero stati dal pubblico ministero depositati nella propria segreteria contestualmente all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poi notificato all'imputato.
La difesa non era stata, invero, posta in grado di chiedere l'acquisizione degli atti de quibus, di prenderne visione e di estrarne copia, in palese violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe valutato in modo superficiale l'attendibilità intrinseca del dichiarante SU, imputato nello stesso procedimento.
Non era vero, infatti, che al medesimo non fosse derivato alcun vantaggio dalla condotta processuale tenuta.
In considerazione del "contributo dichiarativo" offerto gli erano state, infatti, concesse dal primo giudice le circostanze attenuanti generiche.
La Corte avrebbe, poi, dovuto verificare se il regime cautelare cui il SU era stato assoggettato nella fase delle indagini preliminari avesse subito favorevoli variazioni e quale fosse stato il trattamento sanzionatorio riservatogli dal giudice di primo grado. Nella valutazione della credibilità intrinseca "della chiamata" non era stata, inoltre, presa in considerazione la personalità "del collaboratore".
Era mancata, poi - secondo il ricorrente - ogni valutazione di attendibilità estrinseca.
Se il SU era portatore di conoscenze non soltanto indirette (il coimputato AN gli aveva confidato di avere reiteratamente ceduto ecstasy al AN) ma anche dirette (egli aveva dichiarato di aver visto AN cedere la suddetta sostanza ad alcuni giovani nella piazzetta del quartiere Fiumicello il venerdì ed il sabato, con una media di venti cessioni per serata), tuttavia le dichiarazioni nate da tale diretta percezione erano apparse generiche ed indeterminate sia in relazione ai soggetti destinatari ("ragazzi"), sia con riguardo al tempus commissi delicti, sì da essere difficilmente riscontrabili da elementi certi e di indubbio significato.
E, in ogni caso, le dichiarazioni del SU non potevano ritenersi riscontrate dall'"ampio florilegio di conversazioni intercettate" valorizzato dai secondi giudici, non rinvenendosi nelle conversazioni telefoniche intercorse tra il AN e l'imputato alcun riferimento concreto ad un'attività di spaccio del AN nel quartiere Fiumicello di Brescia.
Nè apparivano convincenti le considerazioni svolte per giustificare il significato attribuito alla parola "riduzioni" usata dai soggetti intercettati.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene attendibile il SU e conferma l'esistenza di validi riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del medesimo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è destituito di fondamento. È indubbio (v., per tutte, Corte cost. 5 aprile 1991, n. 145; Cass. 1^ 23 dicembre 1999, Bracchi, RV 216204) che la disposizione contenuta nell'art. 416 c.p.p., comma 2, vada intesa come impositiva di un vero e proprio obbligo a carico del pubblico ministero di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l'indagine si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza.
La norma anzidetta non lascia spazio a scelte discrezionali del pubblico ministero, che potrebbero escludere, in maniera del tutto ingiustificata, dalla conoscenza del giudice o della difesa atti o documenti a quest'ultima favorevoli.
A rafforzare tale lettura della norma menzionata concorrono, oltre ai lavori preparatori, anche numerosi e convergenti elementi di ordine sistematico, ricavabili essenzialmente dall'art. 130 disp. att. c.p.p., comma 1 dalla disposizione contenuta nell'art. 419 c.p.p., comma 3 e dalla disciplina della formazione del fascicolo per il dibattimento e del fascicolo del pubblico ministero di cui, rispettivamente, agli artt. 431 e 433 c.p.p.. Su quali siano le conseguenze della violazione da parte del pubblico ministero dell'obbligo posto dall'art. 416 c.p.p., comma 2, atteso che nessuna sanzione processuale specifica è esplicitata nella normativa vigente, si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. (Cass. 1^ 9 marzo 2004, Biondino, RV 228990; Cass. 6^ 17 marzo 2003, Visciglia, RV 226651; Cass. 1^ 26 febbraio 1999, Montanti, RV 213025), escludendo che la mancata trasmissione, totale o parziale, degli atti determini la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del successivo decreto che lo dispone (proprio perché non prevista dall'ordinamento) e ritenendo che essa comporti soltanto l'inutilizzabilità degli atti d'indagine non trasmessi al giudice.
L'inutilizzabilità riguarda, naturalmente, la fase dell'udienza preliminare e presuppone che gli atti non siano stati comunque trasmessi ed acquisiti.
Ma la situazione è, nel caso in esame, nettamente diversa. Risulta, invero, dalle stesse affermazioni del ricorrente che gli atti sono stati trasmessi, seppur tardivamente, al giudice. E non può porsi in dubbio che essi siano stati acquisiti legittimamente, atteso che erano già conosciuti dalla difesa al momento del regolare deposito di tutti gli atti relativi alle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.. Non può pertanto la difesa lamentare pregiudizio alcuno. E, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 1^ 26 febbraio 1999, Montanti, cit., in motivazione;
v. altresì Cass. 1^ 23 dicembre 1999, Bracchi, cit., in motivazione), quand'anche volesse ritenersi che la violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, sotto il profilo della la sottrazione di atti al fascicolo delle indagini (salvo i casi specificamente previsti nell'art. 130 disp. att. c.p.p.), determina una nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett.
c), occorrerebbe pur sempre dimostrare che la segnalata sottrazione abbia determinato una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa (insussistente - come si è detto - nel caso in esame). Va detto, per completezza, che il ricorrente non chiarisce sulla base di quali argomentazioni il giudice dell'udienza preliminare abbia disatteso l'eccezione, ne' afferma di avere proposto la questione al giudice di primo grado o con l'atto di appello.
E l'eventuale questione, non riguardando - come si è accennato - forme patologiche di inutilizzabilità (o nullità assolute), non sarebbe stata rilevabile d'ufficio.
3.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, che possono essere congiuntamente trattati perché concernenti l'affermazione di responsabilità, sono destituiti di fondamento.
Non sussiste la denunciata violazione dei criteri di valutazione della chiamata in correità di MA SU.
La Corte di merito si è fatta carico, invero, sia del tema dell'intrinseca attendibilità del dichiarante, sia della valutazione dei dati probatori considerati quali riscontri esterni individualizzanti.
E la struttura del discorso giustificativo della decisione sui punti anzidetti non risulta carente.
Lo stesso ricorrente, d'altra parte, formula rilievi di assoluta genericità in ordine agli asseriti vizi valutativi dell'intrinseca attendibilità del SU.
Nè la chiamata è priva di riscontri individualizzanti, atteso che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate concerne proprio il traffico di ecstasy ed è riferito anche al fatto che l'imputato, oltre a rifornire il AN, spacciasse anche in proprio.
Circostanza quest'ultima che appare strettamente correlata con le dichiarazioni del SU, non risultando che AN spacciasse in luoghi diversi dalla piazzetta del quartiere Fiumicello.
Prive di pregio sono, infine, le generiche considerazioni svolte dal ricorrente in relazione all'interpretazione delle conversazioni intercettate e della parola "riduzioni" frequentemente utilizzata dagli interlocutori.
La Corte di merito ha spiegato le ragioni per cui quel termine, nel contesto dei colloqui telefonici registrati, stesse a significare le pastiglie di ecstasy (il termine era sempre preceduto, come si è detto, da numeri indicanti il quantitativo).
Per contro la difesa del ricorrente si limita ad enunciare il proprio dissenso rispetto a questa interpretazione, ma non offre spunti concreti per metterla in discussione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008