Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poichè esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. (Conf. n. 31348 del 2015 non mass.; n. 41801 del 2015 non mass.)
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Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …
Leggi di più… - 2. Scambio elettorale politico-mafioso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2015, n. 25302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25302 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 19/05/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 872
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 9272/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
BE AN N. IL 04/11/1958;
inoltre:
BE AN N. IL 04/11/1958;
avverso l'ordinanza n. 52/2015 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 17/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, la reiezione del ricorso del PM;
la reiezione del ricorso dell'imputato.
udito il difensore avv. Riccio che insiste per motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del PM
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Salerno ER NI è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di più reati e segnatamente dell'associazione ex art. 416 bis c.p. di cui al capo A, del reato di cui all'art. 416 ter c.p. descritto al capo B, della tentata estorsione di cui al capo
C, di diverse ipotesi di furto aggravate ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi I, J, K).
2. Interposto riesame, il Tribunale di Salerno ha escluso la gravità indiziaria quanto ai capi A e C della rubrica e relativamente all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 rispetto ai reati per i quali era stata contestata;
ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado, mantenendo la misura cautelare personale maggiormente afflittiva.
3. Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e con, due diversi gravami, l'indagato tramite i difensori di fiducia.
4. Il ricorso della Procura copre i temi per i quali è stata denegata la gravità indiziaria avuto riguardo al fatto associativo ed alla tentata estorsione di cui al capo C.
4.1. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria originariamente condivisa dal Gip, l'ER NI, già condannato per partecipazione ex art. 416 bis c.p., era da ritenersi ancora componente del clan IN, ritenuto attivo anche nel corso dell'anno 2013, malgrado la detenzione del capo, IN NI. Il clan sarebbe tuttora composto, oltre che dal IN NI, anche dai figli di quest'ultimo, LI e IG, ed ancora dal ricorrente, da NO RA e da AN TO;
e risulterebbe attivo nel settore delle imposizioni, negli esercizi commerciali di riferimento, dei videogiochi e della macchinette distributrici di bevande e alimenti nonché in quello dei furti di bestiame finalizzati ad alimentare la macelleria di famiglia;
sarebbe, altresì, presente anche sul piano politico elettorale, in ragione dello scambio illecito negoziato con AN AN, politico coinvolto nelle elezioni volte alla nomina del Sindaco di Sarno nel 2014 (fatto portato dalla imputazione di cui al capo B). Da qui la imputazione associativa nonché il concorso nella estorsione tentata di cui al capo C, relativa alla imposizione delle citate macchinette di distribuzione di bevande ed alimenti presso l'azienda Giaguaro di AN Pietro.
4.2. Il Tribunale ha negato la gravità indiziaria con riferimento alla imputazione associativa ed alla estorsione tentata, escludendo sia la sussistenza in sè dell'attualità della associazione che la presenza di un effettivo contegno minaccioso utile alla tentata estorsione descritta nel capo C.
4.2.1. In particolare, rispetto ai campi di azione che l'accusa ritiene ancora coperti dalle iniziative criminali della citata associazione, il Tribunale ha evidenziato che, con riferimento alle imposizione negli esercizi commerciali della zona di riferimento delle macchinette videopoker e similari, il fatto risulterebbe estraneo alle dinamiche del gruppo, essendo stato ascritto esclusivamente al IN GI ed al AN TO;
del resto, l'unico intervento sul tema chiesto al padre (intervenire su UT AR, che, nell'interesse di una impresa concorrente, lo aveva minacciato proprio con riferimento a siffatti affari illeciti), era stato dal IN NI rifiutato, rimandando ogni iniziativa al momento in cui sarebbe uscito dal carcere l'altro figlio, TT.
Con riferimento alla imputazione sub C, pur riconoscendosi che il padre, dal carcere, aveva rivolto direttive ai figli sui modi attraverso i quali operare l'imposizione delle macchinette distributrici di alimenti, segnatamente in danno del AN, avvalendosi al fine dell'egida mafiosa ancora legata alla sua posizione ed al suo nome, al contempo si è evidenziato come i figli, sia IG che LI, non ne avevano di fatto seguito le indicazioni, non condividendone le linee d'azione, tanto da veicolare al AN una richiesta di fatto ritenuta, sul piano della logica, priva di un effettivo tenore intimidatorio, considerando lo sprezzante modo con il quale era stata rifiutata.
Dovevano, inoltre, ritenersi inconsistenti i contributi offerti dagli altri consociati: la IN LI si era rivelata attiva al più solo in occasione dello scambio elettorale di cui al capo b mentre l'ER NI si sarebbe limitato a qualche furto di bestiame scollegato da un contesto associativo;
quanto al NO, l'apporto associativo finiva per incunearsi nel tentativo di estorsione già escluso dal GIP quanto al ruolo del citato sodale mentre l'imposizione delle macchinette sarebbe stata perseguita al di fuori di qualsivoglia contesto associativo e imputata solo al IG e al AN TO.
Da qui la ritenuta inconsistenza del materiale indiziario rispetto alle due imputazioni provvisorie sopra richiamate.
4.3. Nel ricorso della Procura si contesta siccome erronea la esclusione della gravità indiziaria per i fatti di cui alle imputazioni mosse all'ER.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di valutare correttamente le risultanze di indagine prospettate a sostegno della richiesta cautelare. Al fine, è stato riversato nel gravame il portato della detta attività di indagine, essenzialmente tramite la trasposizione scritta di molti dei colloqui intercettati nonché in forza della allegazione documentale dell'attività di osservazione, anche attraverso la produzione dei rilievi fotografici all'uopo operati, costituenti parte integrante del ricorso e della relativa esposizione.
Nel ricorso si rimarca la storia criminale della famiglia IN muovendo dalle condanne per associazione di stampo mafioso ormai coperte da giudicato e rese nei confronti di quasi tutti i sodali coinvolti nella odierna contestazione;
si ribadisce il ruolo di sollecitazione e direzione ancora ascritto al IN NI, l'unico compatibile con la detenzione;
si richiama il tenore di una dichiarazione, risalente al 2008, del collaborante AN Felice sulla continuità dell'azione illecita del clan IN malgrado la detenzione del capo clan;
si sottolinea il tema del passaggio generazionale imposto dalla detenzione dei vertici, NI e TT, attraverso un programma associativo che si pone in linea di continuità con gli interessi pregressi del gruppo avuto riguardo, in particolare, all'attività di collocazione delle macchinette di videopoker, oggi ribadita dal IG in aperto contrasto con gli interessi illeciti di altra frangia criminale (quella dominata da AR GI che nel settore si muoveva attraverso lo schermo garantito dall'impresa di IT RA); si accenna all'episodio relativo al SI LM, che avrebbe preso soldi da terzi non identificati destinati alla famiglia e alla stessa non riversati;
si ribadiscono i temi valutativi inerenti l'imputazione del capo C), erroneamente letti dal Tribunale;
si rivalutano i ruoli dell'ER NI e della IN LI, sia quanto ad attività volte al recupero di denaro da terzi, sia con riferimento allo scambio elettorale involgente la posizione del AN AN, segno di una persistente sussistenza del carisma che li contraddistingue;
da ultimo si fa un cenno al mancato riconoscimento, nel provvedimento impugnato, dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7. 5. Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha ritenuto configurabile, oltre ai reati di furto di bestiame ascritti all'ER, deprivati dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, anche quello di cui all'art. 416 ter c.p., reso attraverso lo scambio illecito pattuito con AN AN, candidato sindaco al Comune di Sarno. In particolare, ha individuato siccome sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminata, siccome novellata dalla L. 17 Aprile 2014, n. 62, ritenendo concluso l'accordo tra il candidato e i componenti del nucleo familiare IN (IG, LI e ER NI, quest'ultimo da sempre contiguo al clan e sentimentalmente legato alla LI) quanto al reclutamento di voti per le citate elezioni del maggio 2014, da realizzare secondo le tipiche modalità previste dall'art. 416 bis c.p., comma 3. 5.1. Avverso tale parte della decisione l'indagato lamenta, con due autonomi ricorsi, in primo luogo l'assoluta contraddittorietà della motivazione, laddove, per un verso, nel valutare la gravità indiziaria quanto alla contestazione associativa, si esclude in radice l'attuale sussistenza del sodalizio camorristico facente capo al IN NI e composto dai figli e dal ricorrente, smontando all'uopo tutti gli elementi indicati dalla accusa, sviliti sotto il versante della matrice di mafiosità degli illeciti comunque riscontrati;
per contro ed al contempo, vengono recuperati spazi di rilievo da ascrivere all'associazione laddove si argomenta quanto alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416 ter c.p., motivato con un contrastante riferimento alla perduranza della forza di intimidazione derivante dal clan IN.
La ragion d'essere dell'art. 416 ter c.p., ribadisce la difesa, va individuata nella astratta possibilità di carpire il voto elettorale attraverso la pressione garantita dalla forza intimidatrice dell'azione mafiosa, rispetto alla quale stabilità, continuità e presenza nel territorio costituiscono elemento fondante, elementi questi in precedenza negati dallo stesso Tribunale nel valutare l'attuale perduranza dell'originario vincolo mafioso che prima legava il clan IN. Tant'è che nell'argomentare sulla caratura criminale attuale dei partecipanti all'accordo quale ragione fondante la ragione causale del patto elettorale illecito, il provvedimento risulta evanescente.
Si evidenzia poi l'inconsistenza del ruolo svolto nella specie dal ricorrente, fermo ad una mera presenza passiva, in termini di mera connivenza, mai partecipativo nel colloqui, sostanzialmente disinteressato alla vicenda.
Si evidenzia, inoltre, nei ricorsi, la nullità del provvedimento laddove considera la gravità indiziaria quanto al capo H, mai imputato all'ER NI;
ancora la violazione del disposto di cui all'art. 274 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte inammissibili i motivi di ricorso dedotti dal Pubblico Ministero;
sono invece fondati quelli articolati nell'interesse dell'indagato limitatamente al portato della motivazione diretta a supportare la gravità indiziaria quanto alla imputazione di cui al capo b) della rubrica del PM.
2. Il ricorso del Pubblico Ministero.
Per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.
Rispetto a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, compiutamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità.
Ne consegue che il ricorso per cassazione, volto a contrastare la valutazione resa in punto alla gravità indiziaria, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come nella vicenda- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5A, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Se poi la motivazione viene contrastata sotto il versante della pretermissione di determinati elementi indiziari pure portati alla attenzione del Tribunale, occorre che il dato travisato sia di immediata evidenza quanto alla decisività che assume rispetto all'integrale portato della valutazione di segno contrario operata dal Giudice della cautela.
Nella fattispecie, nessuna di tali evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) anche nelle forme del travisamento probatorio - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto prospettata sinteticamente ma in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata insussistenza degli estremi utili a sostenere l'accusa cautelare quanto alla imputazione associativa sub a) della rubrica del PM ed alla tentata estorsione di cui al capo C.
3. Osserva all'uopo la Corte come il gravame articolato dalla parte pubblica nel caso si sviluppi attraverso una pedissequa reiterazione dei temi e delle prospettazioni accusatorie originariamente proposti al Gip, ribadendo inammissibilmente, in questa sede, valutazioni e interpretazioni delle emergenze in fatto ricavate dal dato indiziario esaminate dal Tribunale ma definite con considerazioni conclusive di segno opposto.
Si propone, con il ricorso, una pedissequa trascrizione del materiale indiziario raccolto senza procedere ad un effettivo confronto critico con gli snodi essenziali della valutazione spesa dal Tribunale sui diversi temi del giudizio sottoposto alla sua attenzione;
e si rivendicano tutta una serie di addotti travisamenti probatori che, per la dimensione e le modalità della contestazione, finiscono per assumere non tanto il tenore di una inesatta interpretazione del singolo momento indiziario quanto il portato tipico ed altrettanto inammissibile dei travisamento integrale dei fatti posti a giudizio, reso attraverso l'indicazione di una lettura alternativa e non consentita in questa sede del relativo materiale indiziario.
3.1. Manca, in ogni caso, una adeguata puntualizzazione della decisività del dato pretermesso dalla valutazione del Tribunale. Decisività che risulta inammissibilmente rimessa, per quasi tutti i momenti del travisamento lamentato, alle valutazioni autonome e inferenziali di questa Corte. Ed anche laddove il dato indiziario pretermesso risulta colorato da una precisazione argomentativa diretta a disvelarne il rilievo, le indicazioni offerte e del resto il portato dei momenti indiziari travisati finiscono per lasciare immutati gli snodi essenziali del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale.
Le indicazioni indiziarie pretermesse non scalfiscono, infatti, il dato della assenza di rilievo effettuale esterno quanto alle sollecitazioni rivolte ai figli dal carcere da parte del IN NI;
lasciano immutate le considerazioni esposte nel ritenere non raccordate, con l'attività dell'ipotetico gruppo, le iniziative poste in essere dal IN IG e dal AN TO nel settore della collocazione imposta delle macchinette da videopoker e similari e non si confrontano adeguatamente con il rifiuto dell'asserito capo clan di intervenire a supporto dell'iniziativa del figlio;
non sviliscono le considerazioni esposte sul piano logico dal Tribunale quanto alla assenza di un effettivo portato minaccioso da ascrivere alla richiesta veicolata al AN, essendo sul punto il gravame limitato ad una lettura meramente alternativa del dato indiziario;
non permettono di collegare, con contenuti dettagliati, il tenore delle intercettazioni afferenti l'ER e la IN LI ad iniziative immediatamente coinvolgenti l'interesse dell'associazione contestata.
3.2. Più suggestivo il tema legato alle condotte contestate al capo B, che sembrerebbero compattare l'intero gruppo familiare pur prescindendo dalla figura del padre, integralmente estraneo non all'imputazione ma anche alla dinamica del fatto in questione: ma anche sul punto il ricorso si mostra generico, mancando una puntuale ed esplicita indicazione delle ragioni per le quali l'episodio in questione dovrebbe assumere un rilievo tale da destrutturare l'intero portato delle valutazioni logiche espresse dal Tribunale del riesame nel valutare la gravità indiziaria quanto alla imputazione associativa.
3.3. Non si pongono in termini diversi, infine, le contestazioni addotte per contrastare la decisione impugnata nella parte in cui si esclude l'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 per le imputazioni residuate alla verifica operata in sede di riesame.
Le considerazioni esposte in ricorso sono indistintamente rivolte a tutti i possibili indagati, prescindendo da una puntuale valutazione rivolta alle diverse posizioni e, soprattutto, da una disamina critica diretta a considerare le diverse condotte di volta in volta contestate. Venuta meno l'associazione, la contestazione non poteva più collocarsi sul versante dell'agevolazione mafiosa. Occorreva dunque precisare, per ciascun reato, quali fossero gli estremi indiziari pretermessi dal Tribunale nel valutare il metodo mafioso dell'azione posta in essere, di volta in volta ascritta al ricorrente. Ed anche sul punto il ricorso è generico. Ne viene l'inammissibilità del ricorso del PM.
4. Venendo all'esame dei ricorsi dell'indagato, ritiene la Corte fondato il vizio di motivazione addotto a sostegno degli stessi in ragione della inadeguatezza nonché della rilevata contraddittorietà logica delle argomentazioni esposte dal Tribunale su un punto decisivo della valutazione spesa per confermare la gravità indiziaria. Tanto avuto riguardo alla imputazione sub b.
5. Non merita censure la ricostruzione operata in linea di principio dal Tribunale quanto alla ipotesi di reato contestata.
5.1. L'art. 416 ter c.p. così come novellato in esito alla L. n. 62 del 2014 e applicabile alla specie nella sua formulazione attualmente vigente (l'accordo si sarebbe concretizzato in occasione dell'incontro del 5 maggio 2014 presso l'abitazione dei IN) da luogo ad un reato contratto che si consuma immediatamente al momento dello scambio delle promesse oggetto del programma negoziale senza che sia necessario, poi, che i due poli del negozio illecito abbiano di fatto portato ad esecuzione l'impegno assunto. È un reato catalogabile tra quelli di pericolo. La soglia di punibilità è infatti anticipata anche alla fase del mero scambio delle promesse mentre la concretizzazione dell'impegno (il reperimento dei voti con le modalità mafiose e il pagamento del corrispettivo) assume piuttosto il tenore del postfatto, al più destinato a rilevare penalmente se tale da integrare altre ipotesi di reato, eventualmente concorrenti o assorbenti.
5.2. L'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. È stata infatti recepita normativamente l'interpretazione maggioritaria offerta da questa Corte avuto riguardo a tenore letterale previgente della citata disposizione (cfr ex multis Sez. 6, n. 10785 del 19/02/2004 - dep. 09/03/2004, P.M. in proc. Falco, Rv. 230397)Sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012 - dep. 11/07/2012, Macri1, Rv. 253387; Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012 - dep. 13/06/2012, P.G. in proc. Costa, Rv. 252843; e da ultimo Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014 - dep. 09/09/2014, P.M in proc. Polizzi, Rv. 260167). Interpretazione in forza alla quale il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa e distinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dai sistema, deve prevedere l'utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sè il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro, in alcuni arresti da questa Corte ritenuto utile al fine per integrare l'ipotesi di reato in disamina (Sez. 1, sent. n. 32820 dei 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 6, sent. n. 43107 del 09/11/2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, Rv. 251370). Peraltro, come del resto già precisato da questa sezione della Corte (con la sentenza n. 36382 del 03/06/2014 - dep. 28/08/2014, Antinoro, Rv. 260168) un esame meno superficiale delle decisioni da ultimo richiamate dimostra che "l'opzione era stata prescelta non tanto in contrapposizione alla necessità di definire specificamente le modalità di procacciamento dei consensi, quanto per escludere la rilevanza della materiale erogazione del denaro (Sez. 1 n. 32820/12) o della conclusione di patti aggiuntivi, vincolanti l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Sez. 6 n. 43107/11)", in linea con l'affermazione, oggi ulteriormente corroborata dalla novella, della natura di reato di mero pericolo ascrivibile alla ipotesi di reato prevista dall'art. 416 ter c.p.. 5.3. Il sinaliagma illecito, si è detto, si concreta già solo attraverso la promessa delle reciproche prestazioni. E se oggi il dato normativo non è più espressamente limitato alla promessa di denaro da parte del candidato grazie al riferimento alle altre utilità che possono comunque costituire l'oggetto della dazione prospettata in funzione della conclusione dell'accordo (così da potersi ritenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche la promessa di "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione), è rimasta sostanzialmente invariata la connotazione di fondo del negozio illecito siccome immediatamente correlata alla natura della prestazione, anche solo promessa, dal soggetto che si muove sull'altro versante negoziale:
quella di garantire la veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., comma 3, dato, anche questo, oggi ancor più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma che costituiva il frutto della interpretazione in tal senso offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per quanto sopra già evidenziato.
Si intende affermare che, ad opinione del Collegio, attraverso l'esplicito riferimento alle "modalità" di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, e dunque al metodo mafioso per l'acquisizione del consenso elettorale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente.
Non vi è stata, dunque, alcuna, seppur parziale, delimitazione dell'area dell'illecito coperta dalla previgente versione dell'art. 416 ter c.p. (cfr. in senso contrario il recente arresto di questa
sezione della Corte nr 36382 del 03/06/2014, Antinoro, già citato):
oggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso.
Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo. Ciò perché, come puntualmente citato in un arresto (sopra già richiamato) di questa stessa sezione della Corte "se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto ne' l'attuazione ne' l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva" (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014 - dep. 09/09/2014, P.M in proc. Polizzi, Rv. 260167).
5.4. Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l'accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione. 5.5. È invece diverso il perimetro soggettivo di riferimento della norma novellata. Grazie al nuovo art. 416 ter c.p., comma 2, oltre al candidato o al soggetto che nell'interesse di quest'ultimo si muove per acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la forza di intimidazione che promana dall'azione di matrice mafiosa, oggi, senza più incertezze, risponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incamerando l'impegno all'acquisizione della utilità corrispettiva. Ed il legislatore, adottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio ("chi promette"), non ha delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo che agisce rappresentando l'organizzazione mafiosa: ciò che conta, piuttosto, è che il consenso venga acquisito, nella mera prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosi del metodo mafioso cosi che saranno protagonisti attivi dell'illecito anche soggetti che, senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso.
5.6. L'ampliamento dello spettro soggettivo di riferimento quanto ai possibili autori della condotta finisce per assumere ricadute ben precise sul piano della dimostrazione probatoria del tenore dell'accordo nei termini imposti dalla disposizione in disamina. Ciò non solo con riferimento alla puntuale configurazione del fatto ma anche in ordine alla prova del dolo avuto riguardo, in particolare, alla posizione del candidato che stipula l'accordo illecito e che deve essere consapevole dei termini di esecuzione della promessa assunta dalla sua controparte.
Si è detto che il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3. Si è anche precisato che non occorre che tale previsione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto potendo essere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto. Essa può così ritenersi sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intraneo ed agisca in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione: è la fama criminale dell'interlocutore dei politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità che lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l'accordo. Tanto nella consapevole, implicita ma logica, evidenza delle modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore. Poiché, tuttavia, oggi, rispetto al passato, è stata ampliata la sfera dei soggetti attivi diversi dal candidato (o da chi agisce nel suo interesse), possono assumere un ruolo attivo sia soggetti estranei alla consorteria ma che si manifestino in grado di agire con le modalità in questione;
sia i membri della stessa che agiscano uti singuli;
sia, infine intermediari esterni alla cosca portatori della volontà della stessa. E, sul piano probatorio, il discorso inferenziale afferente la dimostrazione che l'accordo riguardi modalità di procacciamento dei voti nei termini di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, finisce evidentemente per risentirne. Diversamente dal caso dell'intraneo che agisce nell'interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna in favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all'organizzazione criminale.
6. Il Tribunale muove da tali considerazioni di principio. E ne fa anche una corretta applicazione al caso di specie laddove, attraverso una coerente lettura del dato indiziario (segnatamente offerto dalle intercettazioni, anche quelle precedenti l'incontro del 5 maggio 2014, utili per chiarire la selezione operata dai IN nella individuazione del candidato con il quale "apparentarsi" nelle elezioni comunali, scelta poi caduta sul AN AN), non smentita dai rilievi difensivi, segnala - la natura, elettorale, dell'incontro tra i due poli di interlocuzione (il candidato AN da un lato e i IN dall'altro, rappresentati da LI, IG e dall'ER NI, la cui posizione è evidentemente unitaria e non distinguibile in ragione della evidentemente comune finalità perseguita);
- l'offerta prospettata al candidato per bocca della LI (reperire il consenso elettorale nella zona di Lavorate);
- il corrispettivo chiesto in cambio (la copertura amministrativa rispetto ad alcune, individuate, future iniziative imprenditoriali, destinate ad integrare le altre utilità oggi indicate dal tenore dell'art. 416 ter c.p., comma 1);
- la disponibilità implicitamente mostrata dall'AN (che lungi dal prendere le distanze rispetto a siffatte prospettazioni ribadisce l'esigenza del reperimento di un quanto più ampio consenso elettorale in funzione di un interesse comune, rappresentando lo stesso un "investimento reciproco").
Sin qui la motivazione contrastata non merita censure: estranea a manifeste incongruenze, delinea i termini di un accordo elettorale illecito, già definito per effetto dello scambio delle reciproche promesse.
7. Piuttosto è nell'argomentare in ordine alla matrice mafiosa di siffatto patto elettorale ed ai profili inerenti il dolo che la decisione impugnata manifesta carenze e contraddittorietà tali da imporre l'annullamento.
7.1. Nel trattare tali temi non può non considerarsi quanto in precedenza argomentato dal Tribunale del riesame nell'escludere la gravità indiziaria avuto riguardo alla contestazione associativa, deprivata di rilievo sul presupposto della attuale insussistenza del clan IN.
A tale conclusione il Tribunale è giunto svilendo le indicazioni dell'accusa proprio con riferimento alla effettiva presenza della forza di intimidazione e sopraffazione sul territorio di riferimento, smarrita dal clan una volta sottoposti a detenzione carceraria i suoi esponenti di maggior rilievo (IN NI ed il figlio TT); non avendo più il capo clan la capacità effettiva di incidere anche nei confronti degli asseriti sodali;
risultando le iniziative criminali riscontrate sganciate da contesti associativi;
soprattutto, mancando quella capacità di influire sul portato sociale di riferimento in ragione di una egida criminale di matrice camorristica allo stato svanita (inequivoco quanto rappresentato nel riferire la risposta offerta dal AN rispetto alla sollecitazione sottesa alla tentata estorsione di cui al capo C).
7.2. Tale valutazione in fatto colloca necessariamente, a meno di insanabili aporie logiche, gli interlocutori del AN AN fuori da logiche criminali di matrice associativa e camorristica immediatamente ascrivibili agli stessi. L'esteriorizzazione della matrice mafiosa di un gruppo rappresenta una chiave di lettura imprescindibile nella fattispecie in disamina perché solo attraverso di essa sono consentiti ragionamenti probatori di tipo logico diversamente non autorizzati;
e non può essere letta con risultanze alternative a seconda della valutazione da rendere sicché se si è escluso, per un verso, che i IN, malgrado la loro storia criminale pregressa ed un passato associativo incontestato, siano oggi portatori di una presenza sul territorio, anche marcata da iniziative illecite, colorata dalle connotazioni tipiche dell'azione comune di matrice mafiosa, per altro verso non può affermarsi, così come ha mostrato di fare il Tribunale, che nel contrattare con l'AN, siano ancora rappresentativi di un modo di agire così qualificato.
7.3. Nulla esclude, in particolare, che, nel contrattare con il candidato, l'offerta negoziale prospettata allo stesso possa essere stata concretata dal riferimento alle modalità di reperimento del consenso elettorale mediante il metodo mafioso, non occorrendo al fine, per quanto già precisato, che il promittente sia allo stato intraneo ad una associazione mafiosa ne' che quest'ultima effettivamente esista. In tali casi, per quanto già segnalato, la prova della natura mafiosa del patto sfugge tuttavia ad ogni possibile automatismo logico. L'esponente criminale non agisce in rappresentanza di una associazione effettivamente presente sul territorio cosi come già rappresentato in precedenza dallo stesso Tribunale del riesame.
Occorreva, dunque, precisare da quali momenti indiziari è stata tratta l'affermazione delle connotazioni oggettive della promessa veicolata all'AN nei termini imposti dall'art. 416 ter c.p.. Per contro, le indicazioni argomentative segnalate nel provvedimento impugnato (la possibilità di muoversi sfruttando l'aurea tracciata in precedenza dalla storia criminale dei protagonisti dell'accordo diversi dal candidato, avvalendosi di contatti e collegamenti favoriti dalla loro pregressa mafiosità) assumono esclusivamente il tenore delle congetture che, per quanto verosimili, non integrano gli estremi della gravità indiziaria sul punto.
Piuttosto, muovendo dalla rilevata sfiducia sulle effettive capacità di intimidazione e sopraffazione ascrivibili, in questa fase, al gruppo IN, era necessario precisare gli elementi dai quali inferire che, nel rapportarsi al candidato, il reclutamento elettorale offerto sarebbe stato realizzato garantendo all'AN l'utilizzo del metodo mafioso. Elementi da valutare con una rigorosità imposta dalla forza degli argomenti attraverso i quali lo stesso Tribunale ha escluso sia l'associazione camorristica (in ragione di una ritenuta attuale incapacità del gruppo di agire sul territorio perpetuando logiche di matrice mafiosa in precedenza riscontrate) sia la stessa possibilità di ritenere le condotte ascritte ai diversi indagati siccome caratterizzate dal metodo mafioso.
7.4. Le considerazioni sopra esposte finiscono anche per incidere sulle argomentazioni spese per motivare il dolo, avuto riguardo alla posizione dell'AN in particolare. Momenti oggettivi e soggettivi della condotta sono, in siffatta fattispecie, intrinsecamente collegati. Se l'accordo deve riguardare la veicolazione del consenso elettorale secondo il metodo mafioso, i contendenti non possono che essere consapevoli di tanto, costituendo, il metodo, la ragione fondante dell'impegno illecito. E se, come fatto dal Tribunale, si precisa a monte che i IN avevano smarrito la capacità di incidere sul territorio, non può poi, a valle, ritenersi che in ragione della loro storia criminale doveva ritenersi incontrovertibile che l'AN ebbe a stringere con loro un patto elettorale illecito nella imprescindibile consapevolezza che i voti sarebbero stati reperiti con le modalità mafiose di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, in precedenza smentite nella loro consistenza attuale.
7.5. Si impone dunque l'annullamento sul punto. Con rinvio al Tribunale perché, alla luce del materiale indiziario in atti, valuti nuovamente la gravità indiziaria della contestazione di cui al punto B) della rubrica del PM, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate e procedendo, se del caso, anche a una diversa configurazione del fatto contestato ed alle conseguenti valutazioni in termini di coerenza del relativo intervento cautelare.
8. Quanto agli ulteriori motivi addotti nell'interesse dell'ER NI, osserva la Corte come nel dispositivo non si fa cenno al capo H sicché la valutazione cautelare posta a fondamento della misura non ha sostanzialmente assunto, in esito alla decisione del Tribunale, un portato sostanziale di riferimento diverso da quello cristallizzato dalla decisione del Gip. Tanto rende il ricorrente sfornito del relativo interesse destinato a sostenere la doglianza. Il tema delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, infine, risulta assorbito dalle ragioni dell'annullamento sopra rassegnate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo b (art. 416 ter c.p.) e rinvia per nuovo esame su tale capo al Tribunale di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso dell'indagato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazione ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015