Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 23242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23242 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1380
Dott. BARBARISI UR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43610/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IB LA N. IL 20/02/1980;
avverso l'ordinanza n. 1529/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 30/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO O., che ha chiesto declaratoria di inammissibilità;
Udito il difensore avv. Aricò G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 30.09.2009 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da BI CO (o OL) avverso il provvedimento 17.09.2009 del locale Gip impositivo di custodia cautelare in carcere per il delitto pluriaggravato di cui all'art. 416 bis c.p., per la partecipazione, con ruolo organizzativo, alla famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro.
Quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, rilevava invero detto Tribunale come gli stessi fossero costituiti: a) dalla certa identificazione del predetto indagato per la persona di cui avevano parlato in particolare i collaboratori Di AT UR (che lo aveva anche riconosciuto in fotografia) e AR GI;
b) dalle convergenti dichiarazioni del predetto Di AT e di AR GI;
c) dalle missive di IS GI, cugino dell'odierno ricorrente, indirizzate a OV AR rinvenute nel covo ove quest'ultimo era stato catturato.
Orbene, il complesso di tali elementi forniva la grave prova indiziaria - ben sufficiente ai fini cautelari - della partecipazione del predetto indagato a Cosa Nostra, con il particolare compito di riorganizzare la famiglia mafiosa della provincia agrigentina in un momento in cui in Palma di Montechiaro dominava l'opposto clan degli stiddari;
che, in tal senso, egli aveva tenuto i contatti sia con il Di AT che con AL GI, entrambi contendenti per la reggenza del territorio, attraverso tale ZA AL (soggetto indicato, in tale ruolo, sia dal Di AT che dal AR).
Le esigenze cautelari, condivise le argomentazioni sul punto espresse nell'ordinanza genetica, risultavano anche dalla mancanza di elementi idonei a superare la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava il gravame deducendo: a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta convergenza dei narrati del Di AT e del AR in ordine all'identificazione della persona indicata da quest'ultimo con quella di cui aveva parlato il Di AT;
b) insufficienza delle dichiarazioni del AR a fungere da riscontro, trattandosi di dichiarazioni de relato senza acquisizione della fonte;
c) incertezza che i pizzini trovati nel covo di OV siano riferiti ad esso indagato (o non piuttosto ad altro BI CO, o OL, della stessa famiglia) ed abbiano contenuto valido per l'accusa, essendo piuttosto significativi del contesto ambientale.
3. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.
Il primo e principale motivo di ricorso ripropone la questione, già risolta dai giudici del merito cautelare, in ordine all'identificazione, nell'attuale ricorrente, della persona di cui hanno parlato i collaboratori Di AT e AR.
Vale ricordare, dunque, che tale identificazione è stata ritenuta certa sulla base: a) dell'individuazione fotografica positivamente operata dal Di AT;
b) dai precisi riferimenti effettuati sia dal predetto che dal AR all'incendio del bar gestito unitamente al fratello;
d) dall'essere figlio di persona (Gioachino) uccisa dagli stiddari, il che costituiva anche la ragione del suo impegno in Cosa Nostra.
Trattasi, come ben rilevano sia l'ordinanza genetica che l'ordinanza del riesame, di un complesso di caratteristiche e risultanze che non lasciano spazio a dubbi ed equivoci di sorta.
Orbene, le argomentazioni del ricorrente sul punto, oltre che esaurirsi in fatto, sono decisamente infondate.
Le proposte deduzioni secondo cui l'incendio del bar era noto per diffusione mediatica e non ne sarebbe certa l'origine dolosa sono, invero, del tutto irrilevanti, posto che tale fatto incendiario costituisce solo il riferimento per la conferma dell'individuazione soggettiva, per cui non possono qui interessare gli altri aspetti. Nè vi è contraddizione nella circostanza che il AR non abbia riconosciuto in foto esso imputato, posto che tale collaboratore ha correttamente ammesso di non averlo mai incontrato direttamente (confermando però gli altri dati identificativi).
Neppure ha pregio, sul punto, la deduzione che la conoscenze del AR sarebbero de relato, affermazione che non si attiene, secondo giurisprudenza di questa Corte, allorché un intraneo, specie di rilievo, riferisce notizie assunte nell'ambito associativo, patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 38321 in data 19.09.2008, Rv. 241490, Sarno;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 15554 in data 13.03.2009, Rv. 243986, Lo Russo e altri).
In ordine poi all'ulteriore circostanza individualizzante (essere stato il padre ucciso qualche anno prima dagli stiddari) il ricorso, che adombra la ricorrenza di altre persone a nome BI CO con la stessa peculiarità, deve essere ritenuto, sul punto, del tutto generico, mancando di specificare ed allegare quanto sostenuto. Resta poi il fatto - di insuperabile valenza logica - che questo eventuale omonimo con padre parimenti ucciso non risulta oggetto di positivo riconoscimento fotografico, ne' ha un bar - neppure il ricorrente lo propone - dato alle fiamme.
Ciò posto, neppure può avere ingresso la deduzione difensiva, prospettata come conseguente, di ridotta affidabilità dei propalanti.
Del tutto infondato, quindi, è l'ulteriore deduzione in ordine alla funzione di riscontro degli scritti rinvenuti nel covo di OV AR.
Gli stessi non hanno valore di riscontro individualizzante, già certa essendo l'identificazione in base a quanto sopra (e così non può essere accolto il riproposto dubbio sull'identità del cugino CO), ma di riscontro sul ruolo dell'indagato e sulla sua concreta e rilevante attività associativa da lui perpetrata (contatti continui, al fine di riorganizzare la famiglia, con il AL ed il Di AT).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente BI CO al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010