Articolo 210 del Codice civile
Articolo 209Articolo 211
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 210.

((Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.)) ((I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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