Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 45203
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

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Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di appello che aveva riformato una sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati in prime cure).

Viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza (nella specie del giudice di appello) che, in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 (conv. in legge n. 203 del 1991), sub specie dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso.

Il magistrato del pubblico ministero legittimato alla proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 570, comma secondo, cod. proc. pen., è quello che ha presentato le conclusioni, senza che possano avere incidenza limitante di tale potere fattori successivi di natura oggettiva o soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente proposto l'appello da un magistrato dell'ufficio di procura che, dopo avere rassegnato le conclusioni in udienza, era stato applicato in altro ufficio di procura).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 45203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45203
Data del deposito : 22 ottobre 2013

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