Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 3
Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di appello che aveva riformato una sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati in prime cure).
Viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza (nella specie del giudice di appello) che, in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 (conv. in legge n. 203 del 1991), sub specie dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso.
Il magistrato del pubblico ministero legittimato alla proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 570, comma secondo, cod. proc. pen., è quello che ha presentato le conclusioni, senza che possano avere incidenza limitante di tale potere fattori successivi di natura oggettiva o soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente proposto l'appello da un magistrato dell'ufficio di procura che, dopo avere rassegnato le conclusioni in udienza, era stato applicato in altro ufficio di procura).
Commentari • 8
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Questo contributo costituisce il terzo di una serie di approfondimenti sul "d.d.l. Nordio" di questa Rivista. Si veda D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere) di Andrea Apollonio, D.d.l. Nordio: l'interrogatorio prima della misura cautelare e l'elefante nella stanza di Costantino De Robbio. Sommario: 1. Le novità in materia di impugnazione - 2. La brevissima vita dell'obbligo di depositare, insieme con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio: l'approccio sistematico, questo sconosciuto - 3. Le curiose ricorrenza e sorte dello specifico mandato …
Leggi di più… - 5. La legge Nordio e il giudizio di impugnazioneCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 45203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45203 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
SN 3 45203 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1534 Composta da: - Presidente - UP -22/10/2013 OV de Roberto R.G.N. 19407/2013 Tito Garribba Luigi Lanza Vincenzo Rotundo Anna Petruzzellis -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO AP, nato Crotone il 13/01/1964 2. UA AP, nato a [...], il [...] 3. EL TA, nato a [...] il [...] 4. UA AP, nata a [...] il [...] 5. SA AP, nato a [...] il [...] 6. MI CI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2012 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. Graziella Colaiacomo, in sostituzione dell'avv. Daniele Ripamonti, che si è riportata alle conclusioni scritte;
uditi gli avv. Eugenio Bruno Minniti e Amedeo Rizza per LO AP, AP UA e CI MI, l'avv. MI D'Agostino per AP UA, l'avv. DO Russo per La OR EL, l'avv. Ciro Papale per AP SA, i quali tutti si sono richiamati ai ricorsi sollecitandone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 23/02/2011, accogliendo solo in parte le richieste dell'accusa, ha affermato la responsabilità di LO AP in riferimento all'imputazione di detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo di cui al capo 2), lesioni personali gravissime e violenza privata di cui al capo 6) nonché di tentata di violenza privata di cui al capo 11); di UA X AP per il richiamato capo 2); di EL TA in ordine alle minacce ed ai danneggiamenti aggravati di cui al capo 8), nonché per detenzione e porto di arma comune da sparo di cui al capo 9); di SA AP in ordine al reato di cui al capo 11) sopra richiamato, nonché di concorrenza illecita mediante violenza e minaccia di cui al capo 12). E' stata pronunciata contestualmente l'assoluzione per insussistenza del fatto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. contestata ai predetti nonché nei confronti di UA AP ed altri estranei al presente giudizio, associazione strutturata come una 'ndrina, facente capo ai AP, ed operante in Lombardia, che procurava agli associati lavori di movimento terra avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, realizzata attraverso la fama di violenta potenzialità soprafattrice di cosche collegate, quali quelle dei SC, degli AR, dei AR, dei LO Perrre, estendendosi anche all'acquisizione di appalti nel settore della logistica. Per tutte le accuse veniva esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, nel presupposto della sua incompatibilità con l'assoluzione dal reato associativo, essendo stata contestata nelle forme del favoreggiamento della compagine illecita, di cui la medesima pronuncia aveva escluso l'esistenza. La Corte d'appello di Milano, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del P.m., ha riconosciuto la responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione al reato associativo, oltre che la sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 cit. per tutti i reati per i quali la responsabilità era stata affermata in primo grado;
ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado.
2.1. I difensori di LO AP, UA AP, UA AP e CI MI, hanno eccepito, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen. conseguente alla ritenuta inammissibilità dell'appello proposto dal P.m. malgrado questi, alla data della proposizione dell'impugnazione, risultava ancora applicato presso la procura di Reggio Calabria, con provvedimento del 26 gennaio 2011, per la durata di sei mesi. Si assume che il provvedimento amministrativo di applicazione produca temporaneo abbandono dell'ufficio d'origine e l'acquisizione di pieni poteri rappresentativi nel nuovo ufficio, perdita di potere che non può essere superata dalla legittimazione all'impugnazione attribuita dall'art. 570 comma 2 cod.proc.pen., al rappresentante della pubblica accusa al momento della decisione, stante la perdita della titolarità dell'ufficio sopraggiunta al momento della scadenza dei termini per formalizzarla. In tal senso quindi si 2 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 impugna l'ordinanza che ha respinto l'eccezione formulata al riguardo pronunciata dalla Corte d'appello il 30 marzo 2012. 2.2. Con il secondo motivo, proposto anche nell'interesse di UA AP e CI MI, si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 533 comma 1 e 530 comma 2 cod.proc.pen. per avere la Corte superato il giudizio assolutorio di primo grado con motivazione apparente, prescindendo dall'accertamento di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio imposto dal nostro ordinamento, in assenza di materiale probatorio sopravvenuto a quello offerto in primo grado e di rilevanti argomentazioni idonee a sopravanzare quelle poste a base della decisione assolutoria, così come ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2.3. Si deduce, anche UA AP, violazione e falsa applicazione degli artt. 125,192 cod. proc.pen. e dell'art. 416 bis cod.pen. In argomento si assume che la Corte abbia fondato la sua valutazione sulle dichiarazioni rese dal collaboratore DO NI, dimenticando di individuare gli elementi di riscontro a tali dichiarazioni, oltre che di operare la valutazione di credibilità del dichiarante. In argomento testualmente la Corte aveva dato atto della mancanza di riscontri, traendo la conferma delle dichiarazioni accusatorie dalla mancanza di smentite emergenti dagli atti, se non quelle derivanti dalle dichiarazioni degli imputati. La mancanza di riscontri alle dichiarazioni offerte si evince anche dalla circostanza che da numerosi provvedimenti giudiziali era stata riscontrata l'operatività nella zona lombarda delle cosche riferibili alle famiglie di SC ed AR, e non risulta invece mai emersa l'esistenza della 'ndrina dei AP, che fonda la contestazione associativa in questo procedimento, circostanza che avrebbe dovuto portare ad escludere qualsiasi collegamento dell'odierno ricorrente e della sua famiglia con tali compagini, coerentemente a quanto valutato dal primo giudice. La Corte d'appello ha giustificato la rilevanza del collegamento del padre dell'odierno ricorrente con la cosca AR, dimenticando di dare conto del superamento degli elementi di smentita a tale conclusione evidenziati dal primo giudice. La conclusione contestata viene tratta dalla Corte sulla base di intercettazioni dal contenuto non univoco, riguardanti le conversazioni intercorse tra gli odierni ricorrenti a seguito dell'attentato ai danni di LO AP, dal cui contenuto era dato evincere l'equidistanza che questi voleva mantenere rispetto alle due cosche calabresi in contrasto, in senso del tutto opposto rispetto alle prospettazioni accusatorie, o dalla conoscenza di particolari dell'omicidio 3 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 consumato ai danni di IN AR, circostanza a cui il Tribunale non aveva riconosciuto alcun rilievo, in ragione della notorietà degli elementi facilmente desumibili dalla lettura di articoli di stampa, della cui diffusione la difesa aveva fornito dimostrazione. L'illogicità della sentenza si evince anche dall'interpretazione di una conversazione nella quale SA SC intendeva chiedere spiegazioni al ricorrente sulle dazioni di denaro in favore di IO AR effettuate personalmente da LO nei giorni successivi ad un incendio subito, che stata valutata dimostrativa della qualifica in capo al ricorrente di componente di spicco della cosca, omettendo di considerare la diversa giustificazione accertata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, considerata nella sentenza di primo grado, e del tutto ignorata nella pronuncia oggetto del ricorso. Nella pronuncia si ignorano gli sviluppi successivi di indagini connesse quali: l'assoluzione in via definitiva di IO AP dal delitto associativo, sopraggiunta nel parallelo giudizio celebrato con il rito abbreviato;
la smentita al preteso collegamento dell'associazione con i SC, in tesi d'accusa garantito da EL La OR, derivante dall'assoluzione di questi dal delitto di partecipazione a tale 'ndrina territoriale pronunciata dal Tribunale di Crotone;
la mancanza di sostegno della correlazione del gruppo oggetto del presente procedimento con la cosca degli AR, che doveva essere garantito da EL ER, la cui assoluzione in primo grado è stata confermata dalla sentenza oggetto del ricorso;
le intercettazioni dalle quali si ricava il rifiuto opposto dai AP all'assegnazione dei lavori per il movimento terra nei cantieri dell'alta velocità offerti dal rappresentante della cosca facente capo a AR. La Corte di merito ha poi conferito rilievo ai rapporti tenuti dai AP, con i componenti della famiglie LO e RD, in ordine a problemi insorti nell'esecuzione degli appalti del movimento terra, attribuendo natura mafiosa a tali accordi per effetto dell'accertamento di un incontro tra i componenti delle famiglie, pur dovendo dare atto dell'assenza di elementi sul loro contenuto, così mutando la valutazione delle stesse emergenze eseguita dal Tribunale, senza offrirne giustificazione. Si è inoltre ritenuta illegittima acquisizione di lavori da parte di AP per il tramite della Locatelli spa, malgrado la deposizione del geometra DO, che in dibattimento aveva chiarito la genesi dei rapporti contrattuali, mentre l'illogicità della decisione in materia associativa, con riferimento alla gestione dei contratti di logistica in favore dei supermercati Esselunga, emerge dalla circostanza che la stessa Corte ha confermato l'assoluzione per i reati fine connessi a tale vicenda commerciale. R 4 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 Per i reati fine per i quali si è ritenuta la responsabilità di AP (capi 6, e 12), connessi ai rapporti contrattuali con i supermercati SMA 11 apoditticamente la Corte ha desunto che tale attività illecita fosse correlabile all'espressione più o meno occulta della forza intimidatrice del clan, invece che al timore di perdere un importante lavoro. Ulteriormente illogica risulta la sentenza ove valorizza quale elemento di conferma della presenza associativa la consumazione del reato di cui al capo 5), in relazione al quale la stessa pronuncia circoscrive la responsabilità a carico del solo CI, escludendo la partecipazione attiva di LO AP. La Corte fonda poi la consapevolezza degli associati sulla presenza di armi sulla conversazione intercorsa solo tra LO e UA AP, ignorando sia la mancata contestazione agli altri imputati della detenzione e porto di armi, che i provvedimenti giudiziali di archiviazione per i medesimi reati pronunciati nei loro confronti, oltre che la non sicura riferibilità di conversazioni intercorse con MI CI alle armi, come già ritenuto da pronuncia di questa Corte di legittimità in materia cautelare. Richiamati tutti gli elementi costitutivi del reato associativo, si osserva che la Corte di merito ha attribuito valenza ad un unico elemento latamente indiziario, costituito dalla pretesa autoaccusa di LO, espressa nel corso della conversazione con la sua fidanzata sulla sua appartenenza a un gruppo mafioso che, anche a non volerla considerare una mera millanteria, rimane un elemento generico, non suffragato da ulteriori riscontri. Si ritiene inoltre illogica la valorizzazione di un'unica conversazione telefonica quale riscontro della rilevanza del gruppo facente capo ai AP nel territorio, malgrado, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, ulteriori procedimenti relativi alle infiltrazioni della 'ndrangheta nella stessa zona avessero escluso qualsiasi traccia dell'azione di un gruppo così composto, attingendo ad ipotesi alternative che devono essere estranee al giudizio di merito. Si ritiene conseguentemente che si sia agito non ricercando la prova del metodo mafioso per accertare l'esistenza dell'associazione, ma la presunzione dell'esistenza dell'associazione per ipotizzare l'utilizzo di tale metodo. Si osserva quindi che la sentenza non solo non è supportata da elementi di particolare pregnanza sotto il profilo della valutazione della prova, ma non possa neppure considerarsi una nuova valutazione degli elementi già esaminati dalla sentenza del primo giudice, operazione che in ogni caso renderebbe illegittima la sentenza.
2.4. Con ulteriore motivo si deduce nullità dell'esame della sentenza ai sensi dell'art. 522 comma 2 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 517 5 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 م cod.proc.pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 con riferimento ai reati di cui ai capi 2), 5),6), 11) e 12), nella parte in cui ha ravvisato l'aggravante nell'esercizio di un metodo mafioso, modalità estranea alla contestazione eseguita dalla pubblica accusa. L'individuazione di tale metodo è stata argomentata in maniera apodittica, ed altrettanto privo di motivazione è l'accertamento dell'elemento costitutivo dell'aggravante nella formula contestata dell'apporto di un vantaggio alla compagine in relazione al singolo reato, circostanza particolarmente rilevante con riguardo al capo 5) dell'imputazione, in relazione al quale la Corte esclude ogni coinvolgimento del ricorrente nella consumazione dei fatti.
2.5. Si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 125 e 192 cod.proc.pen. riguardo all'imputazione di cui al capo 6), rispetto alla quale, a fronte delle contestazioni difensive la Corte si limita a richiamare intercettazioni equivoche dalle quali non è dato evincere la prova dei fatti, senza spiegare lo iato temporale tra la conversazione intercorsa tra il ricorrente ed il dirigente SMA attinente ai rapporti con tale LA, e l'attentato subito da quest'ultimo due mesi dopo, senza contrastare le spiegazioni alternative offerte dagli interessati.
2.6. Analoghi rilievi vengono svolti con riferimento all'affermazione di responsabilità sul capo 11) riguardante le intimidazioni rivolte a FR LL, eseguite solo da SA, in assenza dell'odierno ricorrente, osservazione rispetto alla quale la Corte si è richiamata ad un generico contesto di condivise intimidazioni con cui i fratelli gestivano i lavoratori. Analogo vizio motivazionale attinge le minacce che sarebbero state formulate nei confronti del dipendente AY, interpretate come integranti reato, nonostante le giustificazioni rese dal ricorrente e quanto affermato dalla pretesa parte lesa, che ha escluso di essere mai stata sottoposta minaccia.
3.1. Nell'interesse di UA AP, oltre all'eccezione di l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.m. già illustrata la difesa, con il secondo motivo, deduce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., evidenziando che molti degli argomenti già valutati dal primo giudice sono stati rivisitati, senza esporre le ragioni sulla base delle quali le deduzioni cui è pervenuta la Corte d'appello siano diametralmente opposte, e soprattutto, sopravanzino quelle espresse dal primo giudice. In particolare, con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso nell'acquisizione degli appalti, il Tribunale ha già valutato come la conclusione dei contratti per il movimento terra e per la logistica presso i supermercati SMA risulta antecedente dal punto di vista temporale alla fase richiamata nella 6 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 R contestazione e mancano elementi idonei a consentire un accertamento sull'eziologia di tali rapporti, la cui linearità era confermata dalla circostanza che, all'atto dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare, la società SMA aveva immediatamente receduto dal contratto. A fronte di tale argomentazione il Collegio si esprime sulla base di illazioni senza individuare da quali elementi concreti le deduzioni siano tratte. Analogamente insussistenti sono gli elementi di accusa relativi al caso SMA, rispetto al quale risulta formulata una denuncia da parte dei responsabili che invece, anche con la condotta tenuta nel presente processo, ove si sono costituiti parte civile, hanno manifestato la mancanza di timore nei confronti degli imputati. Inoltre la denuncia della società si riferisce ad un singolo episodio, slegato da qualsiasi contesto associativo, realizzato esclusivamente da SA AP in un momento in cui gli altri imputati erano già detenuti, non vi erano ritorsioni per l'accaduto nei confronti della società, né vi sono indici del metodo mafioso ai danni del responsabile della cooperativa, ipoteticamente antagonista del gruppo facente capo ai ricorrenti. La Corte ha assunto che tali episodi, che riguardano soltanto due ricorrenti, abbiano avuto la rilevanza esterna idonea a concretizzare il metodo mafioso, dimenticando però di giustificare tale conclusione. Analoghi vizi attengono anche alla pretesa individuazione di rapporti tra la famiglia AP con i clan SC ed AR. A tal proposito la Corte utilizza gli elementi già valutati dal Tribunale, senza offrire una rivisitazione ragionata. In particolare, si assume la presenza di un collegamento con i clan mafiosi per il tramite del padre dei AP, traendo spunto dall'intercettazione telefonica che la Corte ritiene da sola rilevante per attestare sia il collegamento del padre dei ricorrenti con il gruppo malavitoso, che la sussistenza di un tramite tra tale attività e quella dei figli. Inoltre la Corte ritiene che l'atteggiamento di equidistanza tra le due 'ndrine territoriali contrapposte tenuto da LO AP comporterebbe un'adesione al proposito illecito delle compagini, mentre la conoscenza dei rapporti è riconducibile esclusivamente alla provenienza territoriale. La Corte ritiene inoltre dimostrativa dell'esistenza del gruppo illecito facente capo a LO AP la circostanza che a seguito di un pagamento del primo in favore del clan AR, un componente del clan SC si risolva a parlare con LO per chiedergli analogo pagamento, desumendo da tale comportamento la natura di capo di LO AP, offrendo sul dato un'interpretazione opposta della conversazione già esaminata dal Tribunale di Monza, senza fornirne adeguata argomentazione di sostegno. ве 7 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 Nell'individuazione dei legami intercorrenti con i gruppi malavitosi calabresi la Corte evidenzia i rapporti intercorsi tra LO AP e EL La OR come idonee a garantire il legame con i SC, omettendo di considerare il contrasto tra i due derivante dall'accertamento della responsabilità del secondo per il danneggiamento dell'autovettura del primo;
si svolgono inoltre le medesime deduzioni di incompatibilità della ricostruzione contenuta nella sentenza con l'assoluzione di ER, già espresse dalla difesa di AP LO, analogamente a quanto osservato in merito all'assenza di riscontri sui rapporti con AR e LO.
3.3. Si deduce con ulteriore motivo violazione di legge in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, poiché la Corte non spiega quali sarebbero gli indici rivelatori del vincolo. Non viene chiarito nella sentenza da dove sia possibile desumere la condizione di assoggettamento ed omertà correlata alla forza intimidatrice del gruppo;
in ordine alla prima non vi sono elementi concreti di conferma, mentre la pretesa omertà è smentita dalla reazione dei rappresentanti delle società che hanno avuto contatti con i AP, e dalle testimonianze acquisite anche con riferimento ad episodi intimidatori. Nelle intercettazioni svolte manca qualsiasi riferimento ad una cassa comune o a rituali di affiliazione, che pur dovrebbero essere presenti, attesa la pretesa correlazione del gruppo con le cosche territoriali di Isola Capo Rizzuto.
4.1. La difesa di EL La OR con un primo motivo deduce mancanza di motivazione su argomenti specificamente indicati nei motivi di gravame con riferimento alle accuse di cui ai capi 8) e 9) dell'imputazione, riguardanti l'azione di minaccia e danneggiamento aggravato posta a carico dell'odierno ricorrente e di MO CO ai danni di LO AP e l'attività di porto e detenzione d'arma da sparo correlata a tale azione. Richiamate le argomentazioni del Tribunale riguardo alle osservazioni operate nel motivo di gravame, si osserva che la Corte si è limitata a richiamare la motivazione svolta sul punto dal giudice di primo grado, non fornendo contezza delle contraddizioni segnalate nell'impugnazione, ed in particolare dell'inconciliabilità della ricostruzione posta a base della sentenza, che vedeva la parte lesa incerta in ordine agli autori dell'episodio a distanza di tempo dalla data dell'attentato subito, e per contro l'attribuzione allo stesso dell'identificazione di uno degli autori nel CO, grazie ad un'intercettazione telefonica registrata solo ad un mese di tempo dall'attentato, la cui lettura si poneva in netta contraddizione con quanto rilevato. 0 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 8 Si era osservato inoltre che il richiamo operato nel corso di una conversazione intercettata un anno e quattro mesi dopo l'attentato rendeva improbabile la sua correlazione con tale evento, mentre le tracce della sicura riconoscenza dell'odierno ricorrente nei confronti del AP, rinvenibile in una comunicazione di testo inviata al numero di cellulare di quest'ultimo nel giugno 2005, dava conto del versamento da parte di questi somme di denaro in favore del La OR, che rendeva improbabile la ricostruzione dei fatti posti a base della decisione fondata sul rancore nutrito dal ricorrente ed, senso opposto, forniva sostegno alla diversa versione dei fatti offerta dal coimputato nel corso della sua audizione. Su tali deduzioni la Corte nulla aveva argomentato, richiamandosi ad un rinvio testuale alla pronuncia di primo grado, così eludendo il proprio obbligo di motivazione.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 416 bis cod.pen. Sul punto si richiamano i medesimi elementi di scarsa attendibilità di NI, già espressi dagli altri ricorrenti. L'ulteriore circostanza di fatto valorizzata dalla Corte ai fini dell'affermazione di responsabilità, individuabile nel legame che l'odierno ricorrente avrebbe mantenuto con la cosca dei SC, di cui La OR avrebbe costituito il trait d'union con il gruppo AP, é dato storico privo di fondamento in quanto l'interessato risulta assolto per non aver commesso il fatto, con pronuncia irrevocabile, dall'accusa di partecipazione alla cosca territoriale, elemento del tutto ignorato dalla Corte d'appello. Si rileva inoltre che l'accusa costituita dall'aver partecipato a due summit della cosca SC, per sorreggere l'accusa formulata in questo procedimento avrebbe dovuto dimostrare che tale presenza fosse finalizzata a sostenere le ragioni del gruppo AP, situazione non prospettata nell'impostazione dell'accusa. Del resto nell'ambito del giudizio non viene individuata nessuna cointeressenza economica relativa all'accaparramento di appalti da parte dei AP, ai quali egli potesse essere interessato, idonea a giustificare una contestazione associativa nei termini formulati al capo 1). Non risulta spiegata inoltre nella sentenza come un'attività estorsiva realizzata in danno del preteso capo dell'associazione possa fondare la prova della partecipazione del ricorrente al medesimo sodalizio, essendosi sul punto la Corte limitata a ritenere la natura di regolamento interno al sodalizio che non incideva sul coinvolgimento associativo fino a quel momento;
sulla base di tale espressione sembrerebbe potersi desumere quindi che la partecipazione del 9 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 Д ricorrente si sia estrinsecata fino alla data del danneggiamento, individuabile nel 4 ottobre 2004, data che costituirebbe lo spartiacque tra una precedente collaborazione e la sua fine, e dimostrerebbe l'estraneità di La OR alle accuse, posto che l'associazione, per come contestata, risulta aver avuto vita tra novembre 2004 ed il maggio 2009. 5.1. Nell'interesse di UA AP, oltre ai motivi già richiamati unitamente a quelli espressi nell'interesse di AP LO, si osserva nel ricorso la mancanza di elementi di partecipazione di UA AP al gruppo, desunta solo dalla sua gestione del conto corrente facente capo al consorzio Ytaca, oltre che dalle rassicurazioni di aver messo al sicuro dei documenti fornite al padre durante una visita effettuata nel corso della sua carcerazione, elementi di fatto che, sono correlati al vincolo parentale, e non sufficienti ad dar conto dell'adesione ad un comune progetto illecito. La Corte ha desunto la partecipazione dalla coscienza che la ragazza risulta aver avuto della presenza di armi nascoste e dalla sua attivazione per nasconderle, elementi ricavati dalla conversazione intercettata, che non hanno avuto il riscontro di un rinvenimento degli oggetti a seguito di perquisizione, che sono conseguentemente sottoposti all'alea interpretativa;
la stessa Corte, nell'argomentare sul punto attribuisce l'oggetto di alcune conversazioni ai documenti, ed altre alle armi, senza offrire idonea giustificazione di tale difforme ricostruzione. La lettura che ha fondato l'accertamento di responsabilità è di fatto smentita dal mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di UA AP e di MI UL, per il reato in materia di armi, essendosi proceduto nei loro confronti all'archiviazione dell'azione penale. Si rileva da ultimo che la Corte ha attribuito a determinate espressioni verbali contenute nelle conversioni un'ottica mafiosa ben radicata e consapevole, omettendo di considerare sia che la ragazza all'epoca dei fatti era sedicenne, sia la valenza del rapporto filiale.
6.1. Nel ricorso proposto personalmente da SA AP si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'individuazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. proponendo i medesimi argomenti formulati dagli altri ricorrenti. Con riferimento specifico all'interessato si deduce che egli non è risultato parte attiva di alcuna attività intimidatoria, né in alcun rapporto con i componenti di famiglie mafiose;
per quel che riguarda l'incontro con i rappresentanti della SMA cui aveva partecipato, nessuno dei testi escussi in 10 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 proposito ha riferito di aver percepito intimidazioni da parte dell'odierno ricorrente. Analoghe conclusioni si richiamano per quel che attiene le condotte ritenute costitutive dei reati fine di cui ai capi 11) e 12), reati che vedevano quali parti lese due lavoratori del consorzio facente capo alla famiglia AP, che avevano negato di aver subito intimidazioni, come dimostrato dalla pronta denuncia formulata all'autorità competente. La lamentata illogicità attinge anche l'affermazione di responsabilità per gli ulteriori reati appena citati, in relazione alla quale si liquidano le deduzioni difensive sulla prima accusa senza fornire motivazione logica ai rilievi dell'imputato, traendo elementi di prova sulla seconda accusa dalla circostanza che l'interessato, sottraendosi all'esame dibattimentale, non abbia fornito alcuna ricostruzione alternativa della vicenda.
7.1. I difensori di MI CI, oltre a proporre i rilievi già richiamati nell'esame degli altri ricorsi, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente deducono l'assenza di elementi identificativi della partecipazione di CI ad associazioni illecite, non sanata dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata. Le argomentazioni su cui è fondata la pronuncia attribuiscono al CI il trasporto e l'occultamento delle armi, ignorando la circostanza che il capo di imputazione relativo alla detenzione e porto delle stesse non è mai stato contestato l'interessato, che, raggiunto dalle indagini in proposito, ha ottenuto l'archiviazione da tali accuse con provvedimento del 6 agosto 2011. Per contrastare l'illogica deduzione della sottoposizione del CI ai comandi del capo si richiama una conversazione intercorsa tra questi e la sua fidanzata UA, dalla quale è dato desumere che egli si è limitato esclusivamente a seguire le indicazioni della donna, dopo notevole resistenza. La sentenza ritiene di poter trarre elementi di prova del coinvolgimento del CI dalla sua partecipazione all'attentato ai danni di tale LA, azione rispetto alla quale risulta soltanto che il ricorrente abbia indicato l'abitazione della vittima sette giorni prima dell'evento in suo danno;
si rileva in argomento che nel provvedimento cautelare questa Corte di legittimità aveva escluso che dalle conversazioni potesse ricavarsi la consapevolezza di CI nell'azione estorsiva in programma. Per quel che attiene alla contestazione di cui al capo 5) la stessa Corte riconosce che l'interessato aveva agito per ragioni proprie, non al fine di agevolare l'associazione, ricostruzione che indebolisce ulteriormente gli elementi a carico di questi relazione al delitto associativo. 11 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 7.2. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione degli elementi indiziari del reato di estorsione aggravato di cui al capo 5), in luogo che nel diverso reato di ragion fattasi. Richiamata l'argomentazione contenuta in atto d'appello, che sollecitava la riqualificazione, si lamenta la totale mancanza di motivazione della sentenza, che si è limitata ad escludere la presenza di riscontri alla versione difensiva, omettendo di valutare che nel possesso della parte offesa è stato rinvenuto un contratto di acquisto dell'autovettura indicata da CI quale oggetto della contestazione che avvalorava la presenza del credito di cui si parlava delle conversazioni intercettate. La natura personale di tali rapporti esclude inoltre la correttezza della ritenuta aggravante speciale.
7.3. Analoghi vizi vengono rilevati con riferimento al capo 6) dell'imputazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità fondata su indizi generici, che non danno conto della piena consapevolezza di CI della programmazione e finalità dell'aggressione ai danni della parte offesa, che non risulta desumibile dalle tre conversazioni intercorse tra questi e LO AP, oltre che con riguardo all'accertamento della contestata aggravante.
8. Con memoria depositata nei termini la difesa di LO e UA AP e MI CI deduce travisamento della prova, che svolge i suoi effetti in punto di coerenza della motivazione, nella parte in cui non è stata conferita rilevanza alla mancata individuazione della pretesa 'ndrina dei AP nelle plurime indagini che avevano colpito analoghe compagini territoriali, né in alcuna delle ricostruzioni offerte dai vari collaboratori di giustizia;
nella mancata conseguenza tratta dalla Corte a seguito dell'accertata assenza di qualsiasi esponente dei AP nel summit di 'ndrangheta seguito dagli inquirenti;
nella mancanza dei rituali di affiliazione;
nello scarso significato attribuito dal giudicante ai pretesi episodi di conferma dell'effettuata prevaricazione nei confronti dei terzi. Si reiterano inoltre i medesimi rilievi di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'intervenuto accertamento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l.13 maggio 1991 n. 152 pur i mancanza dell'individuazione di una condotta specificamente evocatrice della forza di intimidazione del vincolo associativo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, limitatamente al capo riguardante l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, al punto che ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991, nonché, per LO AP, 12 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 11), con riferimento al reato commesso ai danni di FR LL.
2.1. Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. formulata nell'interesse di AP LO, AP UA, AP UA e CI MI. L'esame del provvedimento di applicazione del P.m. impugnante nell'ufficio della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria ha consentito di accertare che la decorrenza giuridica dell'applicazione deve collocarsi al 28 febbraio 2011, circostanza che emerge con chiarezza del dispositivo della delibera in atti, che esclude la possibilità di attribuire rilievo, al fine dell'individuazione della legittimazione all'impugnazione, alla data di pronuncia del provvedimento da parte del CSM;
in conseguenza l'atto risulta aver avuto effetto solo in epoca successiva alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, intervenuta il 23 febbraio 2011. L'art. 570 comma 2 cod. proc. pen. chiarisce che è legittimato a proporre impugnazione il rappresentante del P.m. che ha presentato le conclusioni;
sulla titolarità del diritto al gravame, così conferita ragioni di ordine letterale e sistematico impongono di escludere l'incidenza limitativa di fattori successivi, di natura oggettiva o soggettiva. Si è già rilevato (Sez. 1, n. 8777 del 05/05/1999 - dep. 08/07/1999, Belforte, Rv. 214885) che la norma richiamata - al pari di quella prevista dal terzo comma, relativa alla possibilità per il pubblico ministero di udienza di partecipare al giudizio di appello - è chiaramente ispirata all'esigenza di non far disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo... così evitando anche un nuovo studio di atti particolarmente ponderosi" (v. quanto specificamente previsto nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, p. 198). Il testo della norma impone quindi di cristallizzare la capacità del proponente l'impugnazione pubblica nella fase della partecipazione effettiva al processo, a prescindere dalle evenienze successive, e tale delimitazione temporale si impone proprio per consentire efficacia alla riconosciuta necessità di non dispersione della conoscenza;
l'esigenza concreta richiamata sarebbe inesorabilmente compromessa dal sopraggiungere di evenienze del tutto estranee ed imprevedibili, ove si accedesse all'interpretazione opposta che fonda il motivo di ricorso, che non possiede analoga conferma normativa. La funzione di individuazione della legittimazione ad impugnare in correlazione con lo svolgimento di una specifica attività processuale evidenzia da la natura statica del momento identificativo della legittimazione e la conseguente 13 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 irrilevanza delle vicende successive a tale evento;
a conferma di tale indifferenza si deve osservare che la medesima interpretazione dell'art. 570 comma 2 cod. proc. pen. è stata seguita in caso analogo da questa Corte, ove si è ritenuto che l'applicazione del P.m. del Tribunale presso la Corte d'appello per sostenere l'accusa produca, proprio in forza della disposizione invocata, il diritto del medesimo alla proposizione del ricorso per Cassazione, che deve necessariamente esercitarsi in epoca successiva alla conclusione del processo, la cui verificazione delimitava temporalmente la delega conferita (Sez. 1, Sentenza n. 27549 del 23/06/2010, dep. 15/07/2010, imp. Costanzo, Rv. 247672). Conseguentemente risulta corretta l'interpretazione offerta dal giudice d'appello in quanto nel caso in esame l'esercizio del diritto ad impugnare era maturato nel periodo nel quale il P.m. era ancora legittimamente incardinato nell'ufficio di provenienza, decorrendo l'effetto dell'applicazione extradistrettuale, per espressa previsione del provvedimento amministrativo che la disponeva, solo dal 28 febbraio successivo. L'acquisizione della titolarità del diritto ad impugnare cristallizzata temporalmente con la presentazione delle conclusioni rivela l'impermeabilità di tale legittimazione alle vicende successive, al pari di quel che solitamente avviene per ulteriori mutamenti soggettivi nell'esercizio della giurisdizione, che per la insopprimibile diluizione nel tempo dell'esercizio delle sue funzioni prevede frequentemente una mancata coincidenza tra tempi di esercizio dell'attività e persistenza della titolarità della funzione. Una situazione analoga si verifica, ad esempio nell'ipotesi di trasferimento, o aspettativa del magistrato eventi al verificarsi dei quali non vi è dubbio che questi sia tenuto al deposito delle sentenze già pronunciate, poiché l'esercizio del potere decisionale è inscindibile rispetto alla fase successiva dell'argomentazione di tale decisione;
anche in tal caso, in conformità a quanto risulta avvenire nella specie in forza della previsione di cui all'art. 570 comma 2 cod. proc. pen., il tempo della decisione individua la persona tenuta al deposito della motivazione, divenendo irrilevanti i successivi mutamenti di funzioni o di stato giuridico del rapporto di lavoro pubblico. Ne consegue che l'impugnazione del P.m. deve considerarsi proposta nel regolare esercizio del suo diritto, connesso alla sua legittimazione derivante dalla indiscussa presentazione a sua cura delle conclusioni nel processo, in epoca nella quale non era ancora esecutiva la sua applicazione.
2.2. Risulta invece fondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riguardo allo specifico obbligo di motivazione c.d. rafforzata per l'ipotesi, quale quella di specie, nella quale il giudice d'appello 14 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 d pervenga ad una pronuncia di condanna, in riforma di quella assolutoria di primo grado. Se già in precedenza era stata più volte espressa la necessità, nella sentenza d'appello modificativa in peius, di confrontarsi con le deduzioni del primo giudice per giustificare una pronuncia riformatrice di condanna, al fine di offrire una sentenza che risponda al criterio della completezza ai sensi cui all'art. 125 cod. proc. pen., a seguito della modifica normativa di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc.pen. contenuta nella 1.20 febbraio 2006 n. 46, si ravvisa un vizio di legittimità della pronuncia, ove in essa non si dia conto del superamento del ragionevole dubbio, con dimostrazione dell'insostenibilità, cui si perviene solo attraverso un'argomentazione che sopravanzi quella espressa dal primo giudice spiegandone l'assoluta inconciliabilità logica con i dati acquisiti. (principio più volte affermato da questa Corte, per limitarsi alle più recenti v. Sez. 6, Sentenza n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, imp. G. Rv. 253909 e Sez. 6, Sentenza n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, imp. Farre, Rv. 254113). Come è già stato efficacemente espresso (Sez. 6, n. 40159 del 3 novembre 2011, dep. il 7 novembre 2011, Galante, Rv. 251066) in argomento, per la riforma caducatrice di un'assoluzione non appare sufficiente "una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece.. una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio"... intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna... presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza." Esaminando la pronuncia di condanna oggi impugnata con riferimento al reato associativo, anche alla luce di tali ineludibili principi, deve escludersi che sia stato operata tale penetrante analisi, poiché in essa è presente un elencazione degli elementi indiziari della partecipazione dei ricorrenti all'associazione di stampo mafioso, tutti già acquisiti nel giudizio di primo grado, e valutati diversamente, ma è omessa sull'argomento una specifica disamina fondata sull'esposizione di circostanze di fatto o considerazioni logiche utili a superare i dubbi valutativi espressi nella pronuncia riformata, di cui si ignora lo sviluppo argomentativo. La pronuncia risulta inoltre carente, anche sotto l'ulteriore profilo ritenuto ineludibile nelle decisioni che ribaltano l'assoluzione in primo grado, 15 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 anche in epoca precedente alla novella normativa richiamata (Sez. Un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, dep. il 24 novembre 2003, Andreotti), della confutazione delle deduzioni difensive che, sia pure non espresse nel gravame, che non avevano titolo per proporre per mancanza di interesse, siano state formulate nelle conclusioni o in memorie scritte. La pronuncia di primo grado ha tracciato le linee sulle quali, sulla base della contestazione formulata, doveva svilupparsi l'onere probatorio in tema associativo, nei corretti termini qui di seguito riportati: l'esistenza di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, • denominata "ndrina dei AP" operante nell'hinterland milanese e in Lombardia;
il procacciamento da parte di tale associazione di lavori nel . settore del movimento terra con metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, realizzate attraverso la "fama" di violenza e potenzialità sopraffattrice di cosche alleate e/o collegate quali i NICOSCIA, gli ARENA, i BARBARO e i GRILLO-PERRE; il procacciamento da parte di tale associazione di appalti privati . nel settore della logistica-facchinaggio, trasporto e pulizie con metodo mafioso, realizzato, oltre che attraverso la "fama" delle cosche sopra indicate, anche attraverso il sistematico ricorso all'uso di violenza e minaccia, culminato in gravissimi delitti contro le cose e le persone oltre che contro aziende concorrenti. Gli specifici elementi di prova posti a fondamento della decisione d'appello invece muovono su un piano autonomo, e non strettamente connesso a tale traccia, individuando tutti gli elementi di raccordo e contatto dei prevenuti con i conterranei rimasti nel comune territorio di origine, evidenziando la conoscenza da parte degli interessati delle dinamiche relazionali tra i gruppi, e la loro capacità di barcamenarsi tra essi, e conferisce agli elementi sul contesto territoriale, sulla cui interpretazione la difesa avanza riserve in ordine all'univocità non superate dalla pronuncia, efficacia dimostrativa pari a quella desumibile dai singoli elementi attinenti all'attività in Lombardia, con un procedimento logico valutativo di totale 16 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 equiparazione delle emergenze che appare, a tacer d'altro, generico, rispetto all'ambito dell'analisi tracciato dal capo di imputazione. Rispetto ai singoli elementi di prova non risultano inoltre superati i dubbi interpretativi espressi dal primo giudice, né quelli indicati dalla difesa. Così in via puramente esemplificativa, con riferimento all'effetto dimostrativo delle dichiarazioni accusatorie del dichiarante NI, la Corte non si è confrontata con quanto evidenziato nella pronuncia di primo grado in merito alle parziali smentite delle sue dichiarazioni, quanto meno con riguardo alla collocazione temporale dei fatti riferiti, ed alla loro irrilevanza dimostrativa, né si è fatta carico di effettuare la valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante, o di ricercare elementi di riscontro sui dati forniti. In argomento nella pronuncia impugnata si individua il riscontro nell'assenza di smentita alle ricostruzioni rese dal dichiarante proveniente dagli interessati, con operazione logico argomentativa difficilmente compatibile con i criteri generali in tema di riparto dell'onere probatorio. Analoga assenza di analisi è dato riscontare nella ricerca della connessione logico probatoria tra la consapevolezza delle dinamiche associative in Calabria e l'attività economica svolta dagli interessati nel territorio di lombardo, che, secondo la ricostruzione contenuta nel capo di imputazione, si individua nella loro riconoscibilità all'interno del nuovo territorio di insediamento quale espressione di quella compagine territoriale e delle sue ramificazioni, e non può logicamente esaurirsi nei contatti personali intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed i conterranei. Anche sul punto sono elencati gli elementi di prova, enumerazione non seguita da un'analisi sull'effettiva portata dei dati segnalati. Così, se risulta innegabile il contatto tra AR, a capo dell'omonima cosca che agisce in zona lombarda, e AP UA, sia pure attuato tramite intermediari, ed emerge dalle registrazioni l'oggetto delle loro conversazioni, riguardante l'appalto del movimento terra nei cantieri dell'alta velocità, risultano testualmente le ritrosie del citato ricorrente nell'accettare tale lavoro, per i pericoli di iniziative giudiziarie ad essi connessi. In argomento, malgrado le valutazioni contrarie della sentenza di primo grado e le argomentazioni difensive che segnalano l'ambiguità della deduzione, il dato viene riproposto conferendogli univoca valenza probatoria, in mancanza di un'analisi che si faccia carico, superandole, delle obiezioni mosse al riguardo. 17 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 а Poiché le carenze nello sviluppo argomentativo della sentenza emergono tutte in conseguenza dell'erronea metodologia richiamata, non appare necessario in questa sede ripercorrere tutti gli argomenti trattati nella sentenza di secondo grado per segnalarne l'insufficienza al fine di decidere. Quel che rileva, al fine di chiarire le lacune rinvenute nella sentenza, che ne sostiene la decisione di annullamento per illegittimità, è la circostanza indiscussa che i dati probatori ritenuti dimostrativi della responsabilità siano i medesimi di quelli oggetto di esame della prima pronuncia e, malgrado ciò, sia mancato rispetto ad essi l'elemento valutativo idoneo a superare la difforme conclusione raggiunta in quella sede, con la dimostrazione della sua insostenibilità logica, la cui presenza è imprescindibile nella situazione processuale in cui le sentenze di merito siano pervenute a conclusioni antitetiche. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata sull'argomento, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, indicata in dispositivo, per nuovo giudizio sul capo della sentenza, che dovrà svilupparsi secondo le linee argomentative richiamate.
2.3. Risulta fondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse di LO AP e MI CI, i cui effetti, per la sua portata oggettiva, devono estendersi nei confronti di tutti i ricorrenti condannati per reato diverso da quello associativo cui era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 dl 13 maggio 1991 n. 152, dovendo ravvisarsi nella pronuncia impugnata la nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen. richiamata nei proposti ricorsi. L'art. 7 cit. prevede una duplice possibilità di manifestazione della condotta, che può esprimersi "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen" o attivandosi per "agevolare le associazioni previste nello stesso articolo". La dizione letterale della disposizione, che prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, dep. 14/04/1994, imp. Tprcasio, Rv. 197430), impongono di ritenere che l'imputazione debba individuare con chiarezza secondo quali modalità l'accusa ritenga integrata l'aggravante (si veda sul punto Sez. 1, n. 11742 del 17/11/2011 - dep. 29/03/2012, Buono, Rv. 252275, a proposito di un caso ove si è svolta la contestazione di entrambi i profili, ritenuta legittima in quanto amplia e non riduce le prerogative difensive), con la conseguenza che non può, ove sia 18 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 d contestata una specifica modalità della realizzazione della condotta che giustifica l'aggravamento di pena, senza una modifica della contestazione, ritenersi configurata l'una o l'altra fattispecie ivi considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen. di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme da quanto prospettato nell'imputazione, si muove necessariamente nell'ambito dell'identità del fatto contestato, che nella specie risulta differente, non foss'altro in quanto l'agevolazione mafiosa presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un'associazione, esclusa invece nella ipotesi dell'utilizzo del metodo mafioso (v. Sez. 2, n. 3061 del 03/02/2000 - dep. 10/03/2000, Graziano ed altro, Rv. 215555). Il capo di imputazione prevede per tutti gli imputati la contestazione dell'aggravante richiamata configurandola come agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo A), mentre la sentenza impugnata ne ha accertato l'esistenza nel ricorso da parte degli imputati, nell'esecuzione dei reati loro ascritti, al metodo mafioso, con mutamento del fatto, prima che della qualificazione giuridica, sottratto al contraddittorio delle parti, che esula dalle possibilità riconosciute al giudice ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. Conseguentemente, accertata la nullità della pronuncia sul punto, in applicazione dell'art. 522 cod. proc. pen. si deve disporre, anche al riguardo, l'annullamento con rinvio, nell'interesse di tutti i ricorrenti raggiunti dalla contestazione dell'aggravante, per effetto del principio estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 comma 1 cod. proc. pen.
2.4. Passando all'analisi dei motivi di ricorso presentati con riferimento ale ulteriori imputazioni, deve escludersi la fondatezza dei rilievi svolti dalla difesa di LO AP in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 6) dell'imputazione, poiché in proposito la pronuncia impugnata svolge ampia e coerente motivazione che segnala la scarsa credibilità della pretesa normalità dei rapporti dichiarata dalla parte lesa LA con il suo datore di lavoro, in quanto contraddetta dal chiaro tenore di conversazioni intercettate, dalle quali è dato ricavare la persistente insofferenza di LO AP nei confronti di quel dipendente che avanzava rivendicazioni sindacali, del quale si programma l'estromissione dall'azienda, lungo un arco di tempo significativo. delleLa persistenza nel proposito, oltre che la chiarezza comunicazioni, giustifica l'attribuzione del collegamento tra le conversazioni 19 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 intercettate e l'azione aggressiva compiuta. Invero contrariamente all'assunto difensivo, le intercettazioni richiamate nella sentenza, acquisite nell'arco temporale immediatamente antecedente alla gravissima aggressione subita dal lavoratore, forniscono in piena correlazione logico- temporale riscontro dell'acquisizione dell'indirizzo dell'interessato, della descrizione del suo automezzo, con dimostrazione di un sopralluogo in atto finalizzato alla sua identificazione, posto che si correla l'attività al nome del LA, e la verifica delle presenze in azienda svolta dal titolare LO AP proprio il giorno in cui era stata consumata l'aggressione del dipendente. Tale attività non risulta mai effettuata nell'arco temporale in cui si è sviluppato il controllo telefonico, ed attesta una concatenazione logica di risultanze che dà conto della piena linearità della ricostruzione svolta conformemente nei due gradi di merito. Nella pronuncia si sottolinea anche il nervosismo dimostrato da LO AP al suo interlocutore che gli chiedeva troppi particolari sulla vicenda per telefono, facendo anche riferimento al cognome della persona di cui si era alla ricerca, elemento che rafforza ulteriormente l'univocità della chiave di lettura dei dati così acquisiti, che, contrariamente all'assunto difensivo, risultano ricostruiti in maniera logica ed esauriente. La sentenza impugnata risulta aver preso in esame le spiegazioni alternative fornire dalla difesa, escludendone l'efficacia dimostrativa in quanto contrastanti oltre che con la logica, con il tenore complessivo di quanto emergeva alle conversazioni registrate;
il ricorso in argomento appare quindi fondato sulla riproposizione delle deduzioni di merito, in luogo che sulla denuncia di specifici vuoti motivazionali o di salti logico ricostruttivi, e deve conseguentemente essere respinto.
2.5. Come già esposto l'impugnazione è invece parzialmente fondata con riferimento ad uno degli episodi di cui al capo 11) che riguarda le aggressioni subite da altri due lavoratori che avevano formulato richieste non gradite ai fratelli AP, ed avevano denunciato di aver ricevuto minacce, in un contesto nel quale, di solito, l'esercizio dei diritti da parte dei lavoratori veniva seguito da danneggiamenti dei mezzi di locomozione di loro proprietà, azione che induceva il dipendente all'abbandono del posto di lavoro. Nella sentenza si è dato conto che le accuse formulate da AY, relative alla ricezione di minacce alla propria incolumità in conseguenza delle richieste formulate, sono suffragate dal tenore degli avvertimenti ricevuti, 2 0 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 20 che lo stesso LO AP non ha negato di aver pronunciato, escludendone solo la portata delittuosa. Al riguardo la sentenza dà conto sia del tenore testuale degli avvertimenti, che del contesto in cui vennero formulati, facendosi carico di esaminare la tesi difensiva, che nega l'effetto intimidatorio;
in tal senso, esclusa la mancanza di completezza della motivazione, o la segnalazione di specifiche illogicità ricostruttive, con il ricorso si sollecita una nuova valutazione di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità. A diversa conclusione deve giungersi per quel che riguarda la medesima attività intimidatoria svolta in danno del dipendente LL. Entrambe le sentenze di merito specificano che la condotta oggetto di contestazione è stata materialmente realizzata da SA AP, e rispetto ad essa non risulta alcuna partecipazione, neppure in termini di presenza passiva, dell'odierno ricorrente. Il reato gli viene quindi addebitato richiamando il contesto intimidatorio al quale erano sottoposti i dipendenti. In realtà, nell'ambito dell'accertamento di una specifica attività illecita, soprattutto ove avulsa da un contesto associativo che preveda l'esercizio della prevaricazione tra i suoi scopi, la partecipazione, anche solo morale, deve essere accertata sulla base di elementi di prova che possano consentire di rapportare la materiale esecuzione dell'azione alla previa programmazione, ed alla sua realizzazione secondo lo specifico programma concordato, situazione in relazione alla cui effettiva verificazione nella specie, il generico richiamo al contesto dell'azione non è idoneo a fornire elementi specifici di riscontro. La pronuncia sul capo deve essere annullata con rinvio alla Corte indicata in dispositivo per nuovo esame, al fine di colmare il vuoto ricostruttivo sul punto.
3. Il ricorso di AP UA, formulato solo con riferimento al reato associativo, è stato accolto per le ragioni già esposte, riguardanti tutti i ricorrenti raggiunti da quell'imputazione ed a tali argomentazioni ci si richiama.
4.1. Nell'interesse di EL La OR deve in questa sede illustrarsi solo la determinazione di rigetto dell'impugnazione per i reati di cui ai capi 8) e 9), essendo stato accolto il ricorso sulla contestazione associativa. La vicenda riguarda l'attribuzione all'interessato della condotta intimidatoria in danno di LO AP, svolta in concorso con MO 21 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 CO. Sul punto si deduce difetto di motivazione, con riferimento alle osservazioni difensive, che in realtà sollevano dubbi sulla fondatezza della mera ipotesi investigativa, che si assume posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. A contrastare l'assunto di ipoteticità delle chiavi di lettura poste a base della decisione, nella pronuncia impugnata, oltre a richiamare le testimonianze specifiche acquisite sugli accertamenti svolti, sono indicate le intercettazioni che giustificarono quei controlli, contenenti il riferimento al "fatto di AR;
la circostanza che quest'ultimo pacificamente ha affrontato CO chiedendogli spiegazioni sui suoi mandani;
il riferimento di questi al dato di fatto di aver sbagliato persona, come era avvenuto effettivamente nell'attentato a LO AP che aveva raggiunto un terzo, vicino di casa della vittima designata e proprietario di una macchina simile;
l'immeditata relazione offerta sull'incontro da quest'ultimo a OV La OR, e da questi all'odierno ricorrente, con contestuale compiacimento per non essere stati visti da AP insieme a CO. Tali elementi sono individuati tutti con chiarezza nella sentenza impugnata, ed in relazione ad essi sono stati posti nella fase di merito singoli dubbi, che risultano valutati e superati dalla Corte, contrariamente all'assunto contenuto in ricorso. In particolare, il giudicante ha rilevato che la versione resa da LO AP, tendente a minimizzare gli elementi emersi, non è stata raggiunta da alcun dato di conferma, diretto o indiretto, in quanto le situazioni prospettate non consentivano di offrire a quanto richiamato una chiave di lettura complessiva ed alternativa, mentre ha escluso la riconduzione di tale attentato, in termini di certezza, all'azione della cosca AR, come lumeggiato dalla difesa, o la rilevanza dell'assoluzione definitiva di EP La OR nell'attentato, poiché l'azione di questi non risulta nell'ipotesi di accusa un elemento indefettibile della condotta, invece connessa ad un interesse diretto ed esclusivo di EL La OR, cui doveva essere ricondotto il mandato conferito a CO. Le argomentazioni riferite danno conto, nel senso opposto a quanto esposto in ricorso, della completezza della motivazione offerta in proposito, e conducono a concludere per l'infondatezza del ricorso sui punti richiamati, in quanto volto a sollecitare una nuova, inammissibile valutazione di merito in questa sede. 22 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 5. I motivi di ricorso formulati nell'interesse di UA AP, di cui è stata pronunciata condanna solo per il reato associativo, risultano accolti in forza di quanto già espresso.
6. Richiamato quanto appena esposto in ordine al reato associativo, deve escludersi la fondatezza dei motivi di ricorso sui reati di cui ai capi 11) e 12) proposti nell'interesse di SA AP. La partecipazione all'azione da parte del ricorrente emerge dalle dichiarazioni dei testi, e dalle stesse ammissioni del fratello LO, che dichiara che SA potrebbe aver sbagliato, con un tentativo di ridimensionamento della gravità dei fatti cui non si può accedere in forza degli elementi acquisiti tramite le dichiarazioni delle parti lese. La Corte ha valutato tutti gli elementi individuati nell'atto di appello a sostegno della tesi difensiva, dopo aver dato conto della loro convergenza degli elementi, con particolare riferimento alle minacce formulate ai danni dei rappresentanti della SMA per la risoluzione del contratto, ed alla loro contestualità con l'attuazione del blocco delle consegne, realizzato in prima persona, mettendosi a capo di un gruppo di lavoratori, cui risulta essere stato inibita con la forza la sottoscrizione di un contratto di lavoro con diversa cooperativa;
il generico richiamo alla mancata identificazione a cura dell'interessato di un diversa chiave di lettura alternativa dei fatti appare quindi mera considerazione valutativa di chiusura, non conseguenza dell'attribuzione di un improprio onere probatorio a carico dell'interessato, che non vizia il percorso ricostruttivo seguito, che risulta completo ed immune da vizi logici.
7.1. Richiamate, sulle eccezioni in punto di ipotesi associativa e del ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl 13 maggio 1991 n. 152 quanto già espresso in precedenza, deve escludersi la fondatezza degli ulteriori rilievi formulati nell'impugnazione con riferimento ai reati contestati sub 5) e 6) nell'interesse di CI MI. Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte ha argomentato specificamente l'esclusione della riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sottolineando in maniera corretta che tale fattispecie presuppone la configurabilità di una pretesa astrattamente azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria, laddove nella specie nessun elemento di conferma è emerso riguardo alla riconducibilità ad una lecita causale della pretesa di pagamento formulata ai danni di IO AN. 23 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013 La versione difensiva, a cui sostegno viene segnalato solo il rinvenimento di un contratto di acquisto di un'auto nel corso del controllo eseguito a casa della vittima, non è congruente né con il contenuto delle intercettazioni che hanno portato alla luce le illecite richieste, né con le dichiarazioni rese dallo stesso CI nel corso delle due occasioni durante le quali è stato sentito, in quanto egli ha fornito versioni contraddittorie riguardo alle causali del preteso pagamento, non offrendo egli per primo un solido sostegno alla propria prospettazione difensiva. Conseguentemente, deve escludersi la fondatezza del rilievo di omessa motivazione, unitamente a quello di violazione di legge, poiché l'inquadramento dei fatti nel più grave delitto di estorsione risulta pienamente giustificato dall'esposizione richiamata.
7.2. Analoga genericità attinge il motivo di ricorso formulato in ordine al capo 6) dell'imputazione, fondato sulla mancata individuazione di elementi di conferma della conoscenza e condivisione da parte di ricorrente delle finalità illecite avute di mira da LO AP nell'organizzazione dell'agguato a LA. In senso contrario la Corte territoriale ha posto in evidenza il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge la consapevolezza di CI sulla natura di illecita dell'azione, che è dato desumere dalla circostanza che AP lo rimprovera di non esporre i particolari al telefono, mentre ad analogo rimbrotto rivolto dal padre alla figlia in altra conversazione del medesimo periodo, riguardante sempre LA, la donna risponde assicurando di non averne parlato a nessuno, eccetto che con il fidanzato MI, che "sa già". L'espresso richiamo svolto nella pronuncia a tale situazione di fatto smentisce il fondamento del ricorso riguardante la mancata confutazione delle allegazioni in argomento, dimostrando la manifesta infondatezza dell'impugnazione, che tende a sollecitare un'inammissibile difforme valutazione di merito.
8. L'annullamento parziale della pronuncia impone di rimettere al giudizio di rinvio la determinazione della pena per i reati in relazione ai quali si è giunti in questa sede ad un accertamento definitivo di responsabilità, in uno con la valutazione di sussistenza dell'ulteriore imputazione e dell'aggravante, e con la liquidazione delle spese processuali del presente grado in favore della parte civile. 24 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AP LO, AP UA, La OR EL, AP UA, CI MI e AP SA limitatamente al reato di cui al capo 1); nei confronti di AP LO, AP UA, AP SA e CI MI limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 in relazione ai reati rispettivamente loro ascritti;
nonché nei confronti di AP LO limitatamente al reato di cui al capo 11) commesso in danno di LL FR;
rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 22/10/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente OV de RobertoOV deо й кли Anna Petruzzellis Aur ke DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 NOV 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CA Flora Esposito တ 25 Cassazione sezione VI, rg. 19407/2013