Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza 1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale.
2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Commentari • 71
- 1. "Ti auguro figli gay", non è reato (Cass. 17944/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020 · 144.53285
[…] Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando: a) la violazione dell'art. 194 cod. proc. pen., per il fatto è stata posta a base del giudizio di responsabilità la testimonianza della persona offesa, inaffidabile e inutilizzabile (perché era stato consentito al teste di esprimere giudizi, invece che esporre fatti); […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46523Provvedimento: […] La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen, l'inosservanza degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen. nonché la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti e dagli esperti collaboratori delle persone offese. 1 Penale Sent. […] non rivestendo il ruolo di consulenti tecnici, hanno svolto degli apprezzamenti personali in ordine alla contraffazione dei beni di cui al capo di imputazione con conseguente violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 648 cod. pen.·
- art. 194 cod. proc. pen.·
- elemento soggettivo del reato·
- art. 191 cod. proc. pen.·
- dolo eventuale·
- art. 712 cod. pen.·
- onere della prova·
- ricettazione