Sentenza 17 aprile 2000
Massime • 1
In tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. (Fattispecie in cui il PM, ricorrente contro un provvedimento del Riesame, aveva dedotto che il Tribunale aveva omesso di valutare numerosi elementi probatori posti a base del provvedimento del GIP ed, in particolare, le intercettazioni ambientali nella loro interezza.La Suprema corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha osservato che, nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame aveva sottoposto a verifica gli elementi emersi dalla attività di indagine, elementi in base ai quali l'accusa aveva ritenuto che l'indagato fosse da identificare con la persona indicata, con un nomignolo, nelle conversazioni intercettate).
Commentari • 7
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RITENUTO IN FATTO 1. Capriati Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di concorso in illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. n. 152/1991). In particolare, l'indagato avrebbe percepito, unitamente a Quarto Francesco e nella qualità di rappresentante dell'omonimo clan di stampo mafioso "Capriati", una somma periodica per la collocazione, da parte dell'imprenditore …
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La massima Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all' art. 491-bis c.p. e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato (Cassazione penale , sez. II , 30/09/2022 , n. 1851). Vuoi saperne di più sul reato di frode …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 dicembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Capriati Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di concorso in illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. n. 152/1991). In particolare, l'indagato avrebbe percepito, unitamente a Quarto Francesco e nella qualità di rappresentante dell'omonimo clan di stampo mafioso "Capriati", una somma periodica per la collocazione, da parte dell'imprenditore …
Leggi di più… - 5. Disoccupato deve mantenere comunque i figli (Cass. 38690/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2000, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. F. Marrone Presidente del 17/4/2000
1. Dott. R. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " A. Di Popolo " N. 2459
3. " A. Nappi " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 50341/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di AS DO avverso ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro del 26.10.99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dr. G. Passacantando che ha concluso per rigetto del ricorso.
In fatto ed in diritto
Il Gip presso il tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9.10.99 applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AS DO indagato di partecipazione ad associazione mafiosa.
Tale provvedimento veniva revocato a seguito di istanza di riesame, dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 26.10.99. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro deducendo che il provvedimento impugnato è affetto dai vizi di violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione. Il tribunale del riesame infatti avrebbe omesso di valutare numerosi elementi probatori posti a base del provvedimento coercitivo del Gip specificamente indicati in quest'ultimo e comunque acquisiti in atti. In particolare il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare nella loro interezza le intercettazioni ambientali acquisite al procedimento.
Il ricorso si rivela per alcuni versi manifestamente infondato, mentre per altri costituisce censura in punto di fatto della impugnata ordinanza.
Occorre infatti rilevare che sia pure in modo sintetico il tribunale del riesame ha preso in esame il quadro indiziario complessivo risultante a carico dell'imputato in virtù delle intercettazioni effettuate ed ha escluso la sussistenza dei gravi indizi sulla scorta di una serie di valutazioni che risultano coerentemente e logicamente argomentate di modo che deve escludersi la sussistenza di ogni carenza o manifesta illogicità della motivazione. Occorre a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo la censura di non avere preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti costituisce una censura del merito della decisione in quanto tende implicitamente a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario sulla base di una diversa valorizza ione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Nel caso di specie il tribunale del riesame ha dato atto di tutti gli elementi risultanti dalla intercettazione che potessero fa ritenere che lo "zio DO" di cui parlano gli interlocutori potesse identificarsi con il AS (provenienza da Mirto Crosia, uso di un corretto italiano etc) ma ha escluso con valutazione di merito ragionevolmente motivata, che tali elementi fossero sufficienti a supportare la predetta identificazione poiché non risulta giustificato l'avvenuto mutamento da appartenente alla cosca mafiosa di Rossano a quella cirotana, tenuto conto che il AS era sottoposto a Calopezzati alla misura coercitiva di cui all'art. 307 cpp. Inoltre il tribunale del riesame ha ritenuto dubbio che la frase
"il responsabile di là è lui" potesse essere riferita all'indagato e non ad un certo VA di cui gli interlocutori di cui alla intercettazione avevano parlato immediatamente prima. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2000