Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione. (Nella specie la utilità oggetto dello scambio elettorale politico-mafioso è consistita nel permettere agli esponenti del sodalizio criminale di occupare per lungo tempo e "sine titulo" un immobile di proprietà comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2012, n. 20924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20924 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/04/2012
Dott. GRAMENDOLA AN P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 615
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 7378/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO LB N. IL 07/12/1967;
avverso l'ordinanza n. 965/2011 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 13/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2012 il Tribunale del riesame di Salerno, decidendo in sede di rinvio a seguito del parziale annullamento della precedente ordinanza emessa il 6 agosto 2011, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 47406 del 30 novembre - 21 dicembre 2011, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da IC MB avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere nei suoi confronti adottata dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno in data 14 luglio 2011. 2. Secondo la contestazione formulata in sede cautelare, il MB, in concorso con altre persone, è accusato:
a) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 317, 416 - ter cod. pen. e della L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, nella qualità di sindaco pro tempore del comune di Pagani, mediante reiterate minacce, di estrema gravita ed allarme sociale, consistite nel rappresentare a AN RI ed agli ulteriori rappresentanti della sua famiglia, in quanto proprietari del centro commerciale "Pegaso" di Pagani, la concreta possibilità della mancata e/o ritardata concessione di autorizzazioni comunali, ed ancora la chiusura domenicale del predetto esercizio commerciale (volontà resa esplicita da mirati controlli "punitivi" da parte della locale Polizia Municipale), indicando espressamente il MB di avvalersi della forza intimidatrice derivante dalla pubblica correità con esponenti del clan camorristico dei Fezza-D'IA NO, con i quali spesso si accompagnava ed ai quali faceva sempre espresso riferimento all'atto delle richieste illecite alle predette persone offese, contestualmente strumentalizzando, a mezzo dell'intervento operativo del D'IA NO CH, la mancata raccolta dei rifiuti presso il sopramenzionato centro commerciale, così accreditandosi (lo stesso MB ed i predetti fratelli D'IA NO) quali unici soggetti in grado di assicurare il "buon ordine amministrativo" nella città di Pagani, pretendevano in loro favore l'assunzione di circa 30 soggetti quali dipendenti dei singoli esercizi commerciali, l'assunzione del direttore della galleria commerciale del centro nella persona di Giovanni Barone (ciò al fine di imporre il contestuale controllo della gestione delle attività economiche della medesima galleria), l'assunzione dei pregiudicati ZO Gianluca ed Esposito Garofalo Gaetano, l'assunzione del pregiudicato Fisichella AN (nei cui confronti il AN RI, su espressa richiesta del MB, era comunque indotto a corrispondere a titolo estorsivo la somma di Euro 3.000,00 in attesa di una sistemazione dello stesso in mansioni di dipendente) ed ancora, dopo aver artatamente predisposto illegittimi atti amministrativi che comportavano l'aumento a dismisura della T.a.r.s.u. in danno della predetta attività economica, imponevano il ritiro, dietro minaccia reiterata della chiusura domenicale del centro commerciale, di un ricorso regolarmente presentato nelle competenti sedi giudiziarie, così peraltro imponendo ed ottenendo, altresì, l'ingiusto pagamento delle spese legali della predetta procedura ammontanti ad Euro 9.000,00; in esecuzione di un medesimo comune disegno criminoso, con reiterazione e continuità, inoltre, pretendevano in loro favore, anche in questa ipotesi minacciando la chiusura del centro commerciale e/o la mancata apertura della parte ampliata dello stesso (con procedura amministrativa effettivamente pendente presso i competenti uffici comunali nei medesimi periodi temporali, che peraltro aveva comportato l'imposizione del doppio pagamento dell'area di parcheggio per una somma pari a circa Euro ottocentomila), l'affidamento della gestione dei parcheggi antistanti il centro commerciale a società cooperativa controllata dai fratelli D'IA NO AN e CH, nonché il pagamento, quale presunto contributo, di Euro tremila quale sostegno alla campagna elettorale per le elezioni amministrative regionali in favore del sopramenzionato MB, in tal modo costringendo il AN RI, che versava in stato di coartazione psicologica anche in ragione degli espressi riferimenti degli indagati a "contesti di camorra" in cui agivano, a subire un consequenziale ingiusto danno di natura economica;
fatti commessi dagli indagati avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 - bis c.p., ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell'organizzazione camorristica "Fezza - D'IA NO", che da tali attività conseguiva illeciti vantaggi aventi rilevanza economica quale prezzo di scambio per le precipue attività di propaganda elettorale e consenso elettorale in favore del MB in occasione delle competizioni elettorali in cui lo stesso risultava candidato (in Pagani negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con condotta tuttora perdurante). b) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 317, 416 - ter cod. pen. e della L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere, nella sua qualità
di sindaco pro tempore del comune di Pagani e mediante le minacce descritte nel capo a) della rubrica, preteso per sè od altri l'affidamento di lavori edili inerenti la fissazione di pali in cemento presso il centro commerciale "Pegaso" alla impresa "Torretta Cave di ZO AN & C", nonché imposto alla società "PACK 2000 A" del gruppo ON ed alla società facente capo alla famiglia AN il versamento, in favore della "Paganese Calcio SRL", della somma di Euro ventimila annui a titolo di sponsorizzazione, l'acquisto di cartelloni pubblicitari per un importo di Euro cinquemila annui ed a AN CA, fratello di RI, di acquistare quote societarie della predetta società sportiva, in tal modo costringendo il AN RI, che versava in stato di coartazione psicologica anche in ragione degli espressi riferimenti degli indagati a "contesti di camorra" in cui agivano, a subire un consequenziale ingiusto danno di natura economica. Fatti, anche questi, contestati come commessi dagli indagati avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 - bis c.p., ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell'organizzazione camorristica "Fezza - D'IA NO", che da tali attività conseguiva illeciti vantaggi aventi rilevanza economica (in Pagani negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con condotta tuttora perdurante).
3. Con la precedente ordinanza del 6 agosto 2011, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta da MB IC avverso l'ordinanza adottata il 14 luglio 2011 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, escludendo l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e riqualificando il reato di cui all'art. 416 - ter c.p. in quello di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96,
oltre a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
4. Con la su menzionata sentenza del 30 novembre - 21 dicembre 2011, la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M., in relazione ai motivi di doglianza concernenti l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 e la riqualificazione del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. nel reato di corruzione elettorale previsto dal D.P.R. n. 361 del 1957, annullando l'ordinanza del 6 agosto 2011 con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame, e dichiarando inammissibile il ricorso proposto da MB IC.
5. Con la su citata ordinanza emessa il 13 gennaio 2012 in sede di rinvio, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame e ripristinato lo stato di custodia cautelare nei confronti del ricorrente, ritenendo configurabili sia l'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, sia il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen., limitatamente allo scambio elettorale politico-mafioso tra il
MB e il D'IA NO CH;
ha rigettato, inoltre, ritenendola manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale eccepita in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 3, e art. 51 c.p.p., comma 3-bis, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.. 6. Avverso la predetta ordinanza de libertate hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del MB IC, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1-bis (in relazione all'art.192 c.p.p., comma 3), artt. 292, 309, 125 e 127 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare, o comunque per aver motivato in maniera illogica, con riferimento alla gravita indiziaria della sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; l'ordinanza, in particolare, si sarebbe limitata ad una puntuale, ma asettica, riproduzione del narrato dei collaboratori, senza alcuna valutazione critica della loro coerenza intrinseca ed estrinseca, tanto più necessaria, nella specie, dal momento che nessuno dei dichiaranti avrebbe riferito di avere mai avuto contatti diretti con il MB, essendosi gli stessi limitati a riferire dei loro rapporti con i fratelli D'IA NO CH ed AN ed all'interessamento di quest'ultimo a che il MB stesso potesse essere eletto quale sindaco del Comune di Pagani;
difetterebbe, ancora, la verifica estrinseca dell'esistenza dei numerosi vantaggi che - secondo quanto narrato dai collaboratori di giustizia - il CH D'IA NO avrebbe ricevuto dal MB;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 273, commi 1 e 1-bis (in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3), artt. 292, 309, 125 e 127 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare, o comunque per aver motivato in maniera illogica, con riferimento alla gravita indiziaria dell'art. 416-ter cod. pen.;
c) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost., art. 13 Cost., comma 1 e art. 27 Cost., comma 2, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo ed in particolare quelli aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, riguardanti il caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
8. Occorre preliminarmente osservare che con la pronuncia n. 47406 del 30 novembre 2011 - 21 dicembre 2011, la Seconda Sezione di questa Suprema Corte, annullando con rinvio la precedente ordinanza del 6 agosto 2011, ha stabilito, quanto alla censurata esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che "ove i fruitori della attività di coartazione siano gli stessi soggetti che dirigano - come nella specie - o comunque ruotino nell'orbita dei sodalizio camorristico, che, alla luce del sole, persegua obiettivi di penetrazione nei gangli della amministrazione locale, sfruttandone economicamente le connivenze, la metodologia mafiosa nell'uso del metus può dirsi in larga misura indiziariamente sussistente, a meno che non ricorrano positivi elementi che depongano per uno iato, in concreto e per ogni singola vicenda, tra sodalizio criminoso di stampo camorristico ed episodi riconducibili ad un alveo intimidatorio di tutt'altra natura (quale potrebbe essere, per stare alle vicende in esame, un impianto concussivo isolato da qualsiasi contesto camorristico o di malavita organizzata)". Entro tale prospettiva, e con specifico riferimento sia alle acquisizioni documentali derivanti dalle produzioni del P.M. nel giudizio cassato, sia alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la S.C. ha invitato il Giudice del rinvio a procedere ad una disamina critica delle prime, in modo da valutarne l'eventuale inconcludenza rispetto alla prospettazione accusatoria tendente a dimostrare l'operatività sul territorio di cosche camorristiche, ed a procedere, altresì, "ad un nuovo esame della intera gamma delle dichiarazioni indebitamente neglette, da valutare tanto isolatamente, nei relativi profili di attendibilità e valore indiziante, quanto, e soprattutto, nei quadro di un unitario e coordinato apprezzamento rispetto al corredo delle restanti acquisizioni, tutte assoggettate ad una indebita opera di frantumazione, palesemente contrastante con i principi più volte affermati in materia da questa Corte". A tale riguardo, infatti, la stessa pronuncia or ora menzionata ha ribadito, in linea generale, il quadro dei principi da osservare nel giudizio di rinvio in merito al riesame della sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, stabilendo:
a) che ai fini dell'adozione di una misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta - quale la dichiarazione resa dalla persona offesa - esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravita" inerente alla prova logica costituente l'indizio, ne' occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (Sez. 3, 14 aprile 2010, n. 17205, B., Rv. 246995);
b) che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravita e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e ad inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione (cfr., ex piurimis, Sez. 1, 14 marzo 2010, n. 16548, Bellocco, Rv. 246935; Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231678). Per quel che attiene, inoltre, al profilo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-ter c.p., la su menzionata pronuncia rescindente ha stabilito che "l'oggetto immateriale della previsione normativa, sub specie di ciò che viene ad essere offerto in cambio della promessa di voti, può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" appunto di scambio - in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata possono essere trasformate in "utili" monetizzagli e, dunque, economicamente quantificabili", rinviando quindi al giudizio rescissorio la verifica della ricorrenza o meno, nella vicenda in esame, dei presupposti per ritenere integrato il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.. 9. Costituisce ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, l'affermazione del principio secondo cui anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito, e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete, egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi, e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati (Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, dep. 01/09/1999, Rv. 214467; Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, dep. 11/11/2011, Rv. 251064).
A tale quadro di principi si è correttamente uniformata l'impugnata ordinanza, il cui apparato argomentativo, in stretta aderenza al complesso delle emergenze procedimentali, espone in maniera adeguata le ragioni che giustificano l'esito decisorio cui essa perviene, offrendo puntuale risposta ai rilievi formulati dalla difesa. Al riguardo, peraltro, deve ritenersi principio assolutamente consolidato quello secondo cui il controllo di legittimità non può certo riguardare la ricostruzione dei fatti, dovendosi ritenere inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si concentrano sull'individuazione dei profili storico- fattuali, ovvero si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, proponendone un'alternativa rilettura, in questa Sede evidentemente non consentita.
9.1. In particolare, per quel che attiene al primo motivo di doglianza, la configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata ravvisata sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, muovendo l'iter motivazionale dell'impugnata pronunzia dalla disamina del complesso delle dichiarazioni già valutate nel corso del precedente giudizio, oltre che delle nuove fonti dichiarative acquisite nel corso delle attività investigative, la cui valenza indiziaria è stata congruamente soppesata in sede di rinvio, ponendo in evidenza le numerose e convergenti indicazioni nel senso dell'esistenza in loco di un'associazione camorristica denominata "Fezza - D'IA NO", diretta dai figli, AN e CH, del D'IA NO Gioacchino, che da un lato mirava ad infiltrarsi nelle attività della pubblica amministrazione, in modo da risultare beneficiaria di illeciti vantaggi in linea con la natura di tali sodalizi, e, dall'altro lato, consentiva ai soggetti ad essa a vario titolo contigui di sfruttare la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo. Entro tale contesto sono state ritenute particolarmente significative le dichiarazioni rese dal AN RI (già ritenute attendibili nel corso del primo giudizio incidentale con motivazione immune da rilievi in sede rescindente), laddove egli ha precisato, tra l'altro, che una serie di persone, tra cui lo stesso MB, gli avevano chiaramente riferito che l'azione estorsiva inerente all'affidamento della gestione dei parcheggi a servizio del centro commerciale era condotta in favore dei fratelli D'IA NO e che comunque, in alternativa, egli avrebbe dovuto corrispondere a tale organizzazione le somme di denaro richieste ed assumere, quali dipendenti del centro commerciale, persone ritenute vicine al predetto clan.
Sotto tale specifico profilo, conseguentemente, il provvedimento adottato all'esito del giudizio rescissorio ha evidenziato - in linea con i principi di diritto sopra richiamati nel paragrafo sub 8. - come la capacità di resistenza delle persone offese sia stata notevolmente compromessa, proprio in considerazione dell'espressa evocazione, durante l'iter criminis, del sodalizio camorristico quale entità fenomenica dotata di spiccata potenzialità lesiva, e del fondamentale rilievo attribuibile, nelle richiamate circostanze di fatto, alla proiezione, in ordine ai singoli episodi delittuosi denunziati, del potenziale intimidativo proprio di quell'organizzazione.
Inoltre, richiamate le convergenti indicazioni al riguardo desumibili dalle dichiarazioni rese dai familiari del AN RI (ossia, da AN CA e GA), l'impugnata ordinanza ha valorizzato anche gli ulteriori dati indiziari emergenti, in particolare, dalle dichiarazioni di EC NS, PR TE, US RI (al quale il D'IA NO CH avrebbe riferito che occorreva assicurare una buona quantità di voti nella campagna elettorale, mentre il MB, una volta divenuto sindaco, avrebbe provveduto a favorire il clan e lo sviluppo economico degli associati) e EC NC (al quale il D'IA NO CH avrebbe chiesto di sostenere la candidatura del MB, ottenendo il EC un posto di lavoro per il figlio NS, posto che in seguito venne rifiutato perché ritenuto inadatto).
9.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, ove si consideri il motivato apprezzamento svolto nell'impugnato provvedimento in merito alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen., limitatamente al profilo dei rapporti intercorsi fra il MB ed il D'IA NO CH. Al principio di diritto formulato nel giudizio rescindente, peraltro ribadito anche dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità v. Sez. 2, n. 46922 del 30/11/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251374, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione, si è pienamente adeguata, invero, l'ordinanza qui esaminata. A tale riguardo, infatti, deve rilevarsi che, sulla stregua di criteri immuni da vizi logico-giuridici, l'impugnato provvedimento ha positivamente concluso la richiesta verifica, soffermandosi sulle dichiarazioni rese da ER OS e RI US (rispettivamente, responsabili del settore finanziario e dell'ufficio legale del Comune di Pagani), in relazione ad un episodio concernente la detenzione di un immobile di proprietà comunale abusivamente occupato in Pagani dalla famiglia D'IA NO, poiché parametrato ad un prezzo di conduzione ritenuto irrisorio, essendo stato calcolato sulla base di un rapporto agrario non costituito, ne' costituibile, con alcuno degli occupanti l'immobile, i quali pertanto avrebbero lucrato nel tempo il valore della mancata corresponsione del canone di locazione che, di regola, avrebbe dovuto essere pattuito per il godimento di tale bene.
Valorizzando il contenuto di tali fonti dichiarative, il Tribunale del riesame ha dato conto non solo della sussistenza di elementi indizianti riguardo alle condotte di favoritismo tenute dal MB per mantenere il godimento del bene immobile da parte della famiglia del D'IA NO CH, ma ha offerto puntuale risposta anche ai rilievi difensivi al riguardo sollevati - secondo cui il MB si sarebbe attivato per la liberazione dell'immobile e per il contrasto di taluni abusi edilizi dagli occupanti consumati - ponendo l'accento sul dato storico della perdurante occupazione abusiva nell'arco temporale (circa otto anni) in cui il ricorrente ha svolto le funzioni sindacali e sulle ingiunzioni verbalmente impartite ai dipendenti di tenere indenne la famiglia D'IA da iniziative ad essa pregiudizievoli riguardo all'occupazione del bene. Non v'è dubbio, in definitiva, che l'ingiusta locupletazione derivante dall'esercizio di un diritto personale di godimento avente ad oggetto un bene pubblico possa rientrare nel canone ermeneutico fissato in sede rescindente, quale utilità traducibile in un valore di scambio immediatamente monetizzabile.
10. Infondato devesi ritenere anche l'ultimo profilo di doglianza, avuto riguardo alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ed alla correlativa presunzione di adeguatezza della misura custodiale originariamente applicata, in forza della regola di valutazione dettata dal combinato disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 51 c.p.p., comma 3-bis, nella ritenuta assenza di elementi idonei a superare le già
riscontrate esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c). Del tutto condivisi le, infine, deve ritenersi la valutazione di manifesta infondatezza de eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, - sollevata dalla difesa nei termini sopra richiamati al paragrafo sub 6, lett. c)) - secondo le ragioni illustrate nella motivazione dell'Impugnata ordinanza, ove si consideri l'approdo ermeneutica cui è da tempo pervenuta la giurisprudenza costituzionale in tema di reati di stampo mafioso, ovvero pertinenti al fenomeno mafioso, che ha ritenuto del tutto ragionevole la presunzione di adeguatezza sancita in materia dall'art. 275 c.p.p., comma 3, avuto riguardo a quello che è stato definito come il "coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato". D'altra parte, si è pure osservato, sono proprio le peculiarità che caratterizzano i sodalizi di stampo mafioso a fornire un'adeguata "base statistica" alla presunzione che viene qui in discorso, rendendo dunque ragionevole l'opinione per la quale, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea - per valersi delle parole della Corte Europea dei diritti dell'uomo - a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, minimizzando il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti (Corte EDU, sentenza 6 novembre 2003, Pantano
contro
Italia;
al riguardo v., inoltre, le ordinanze della Corte costituzionale n. 450 del 1995, n. 130 del 2003 e n. 40 del 2002, nonché le sentenze n. 265 del 2010, n. 164 del 2011 e, da ultimo, la sentenza n. 231 del 2011; v., infine, sez. 6, n. 20447 del 26/01/2005, dep. 31/05/2005, rv. 231451).
11. Conclusivamente, dalle considerazioni or ora esposte discende il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012