Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2012, n. 20924
CASS
Sentenza 11 aprile 2012

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Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione. (Nella specie la utilità oggetto dello scambio elettorale politico-mafioso è consistita nel permettere agli esponenti del sodalizio criminale di occupare per lungo tempo e "sine titulo" un immobile di proprietà comunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2012, n. 20924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20924
    Data del deposito : 11 aprile 2012

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